Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0999/2019

Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Pubblicato: 13/06/2019 In vigore dal: 13/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali EN: Council Regulation (EU) 2019/999 of 13 June 2019 amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products

Testo normativo

20.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163/27 REGOLAMENTO (UE) 2019/999 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti ( 1 ) . Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. (2) La produzione nell'Unione di 97 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti. (3) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. (4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbe pertanto essere soppressa. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con la comunicazione della Commissione «Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari elencati nell'allegato. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione ( 2 ) , che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. (6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ( 3 ) , le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue: 1) tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*), contenenti il testo «Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.», sono soppressi; 2) nella tabella, le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse; 3) le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019 Per il Consiglio Il presidente M.C. BUDĂI ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201 ). ( 2 ) GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4 . ( 3 ) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6 . ALLEGATO I Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse: Codice NC TARIC ex 2826 90 80 10 ex 2826 90 80 20 ex 2920 90 10 15 ex 2920 90 10 25 ex 2920 90 10 35 ex 2921 19 99 25 ex 2926 90 70 12 ex 3208 90 19 20 ex 3506 91 10 10 ex 3506 91 10 40 ex 3506 91 10 50 ex 3506 91 90 10 ex 3506 91 90 40 ex 3506 91 90 50 ex 3506 91 90 60 ex 3701 30 00 20 ex 3701 30 00 30 ex 3701 99 00 10 ex 3707 90 29 10 ex 3707 90 29 40 ex 3707 90 29 50 ex 3801 10 00 10 ex 3801 90 00 30 ex 3806 90 00 10 ex 3812 39 90 35 ex 3815 19 90 87 ex 3815 90 90 22 ex 3824 99 92 37 ex 3904 10 00 20 ex 3907 20 20 40 ex 3909 40 00 60 ex 3921 19 00 35 ex 3921 19 00 40 ex 5603 12 90 50 ex 5603 12 90 70 ex 5603 13 90 70 ex 5603 92 90 40 ex 5603 93 90 10 ex 7410 11 00 10 ex 8108 20 00 40 ex 8108 20 00 60 ex 8467 99 00 10 ex 8479 89 97 50 ex 8479 89 97 80 ex 8479 90 20 80 ex 8479 90 70 80 ex 8481 80 59 30 ex 8481 80 59 40 ex 8481 80 59 50 ex 8481 80 59 60 ex 8482 10 10 40 ex 8482 10 90 30 ex 8501 31 00 55 ex 8501 32 00 60 ex 8501 33 00 15 ex 8504 40 82 40 ex 8504 40 82 50 ex 8504 40 88 30 ex 8504 40 90 15 ex 8504 40 90 25 ex 8504 40 90 30 ex 8504 40 90 40 ex 8504 40 90 50 ex 8504 40 90 70 ex 8504 40 90 80 ex 8504 50 95 20 ex 8504 50 95 40 ex 8504 50 95 50 ex 8504 50 95 60 ex 8504 50 95 70 ex 8504 50 95 80 ex 8504 90 11 10 ex 8504 90 11 20 ex 8504 90 99 20 ex 8506 90 00 10 ex 8507 10 20 80 ex 8507 50 00 20 ex 8507 50 00 40 ex 8507 60 00 15 ex 8507 60 00 20 ex 8507 60 00 23 ex 8507 60 00 25 ex 8507 60 00 30 ex 8507 60 00 33 ex 8507 60 00 43 ex 8507 60 00 45 ex 8507 60 00 47 ex 8507 60 00 50 ex 8507 60 00 53 ex 8507 60 00 60 ex 8507 60 00 71 ex 8507 60 00 80 ex 8507 60 00 85 ex 8507 80 00 20 ex 8507 90 80 60 ex 8518 29 95 30 ex 8518 29 95 40 ex 8518 30 95 20 ex 8518 40 80 91 ex 8518 40 80 92 ex 8518 40 80 93 ex 8518 90 00 30 ex 8518 90 00 35 ex 8518 90 00 40 ex 8518 90 00 50 ex 8518 90 00 60 ex 8518 90 00 80 ex 8522 90 49 60 ex 8522 90 49 65 ex 8522 90 80 30 ex 8522 90 80 65 ex 8522 90 80 80 ex 8522 90 80 84 ex 8522 90 80 97 ex 8526 10 00 20 ex 8527 99 00 10 ex 8527 99 00 20 ex 8529 10 80 60 ex 8529 10 80 70 ex 8529 90 65 15 ex 8529 90 65 25 ex 8529 90 65 40 ex 8529 90 92 57 ex 8535 90 00 30 ex 8536 49 00 30 ex 8536 50 11 35 ex 8536 50 11 40 ex 8536 50 19 93 ex 8536 50 80 81 ex 8536 50 80 82 ex 8536 50 80 83 ex 8536 50 80 97 ex 8545 90 90 30 ex 9001 20 00 10 ex 9001 20 00 20 ex 9001 90 00 55 ex 9002 11 00 15 ex 9002 11 00 25 ex 9002 11 00 35 ex 9002 11 00 45 ex 9002 11 00 55 ex 9002 11 00 65 ex 9002 11 00 75 ex 9002 19 00 10 ex 9002 19 00 20 ex 9002 19 00 30 ex 9002 19 00 40 ex 9002 19 00 50 ex 9002 19 00 60 ex 9002 19 00 70 ex 9027 10 90 10 ex 9029 20 31 10 ex 9029 90 00 20 ex 9030 31 00 20 ALLEGATO II Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella: Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Unità supple-mentare Data prevista per il riesame obbligatorio 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato «detti opalwax» 0 % — 31.12.2023 ex 2818 10 11 10 Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0 0 % — 31.12.2023 ex 2826 90 80 10 Esafluorofosfato di litio (1-) (CAS RN 21324-40-3) 0 % — 31.12.2019 ex 2828 10 00 10 Ipoclorito di calcio (CAS RN 7778-54-3) avente un tenore di cloro attivo del 65 % o più 0 % — 31.12.2023 ex 2905 32 00 10 (2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2909 30 90 35 1-Cloro-2-(4-etossibenzil)-4-iodobenzene (CAS RN 1103738-29-9) 0 % — 31.12.2023 ex 2910 90 00 25 Fenilossirano (CAS RN 96-09-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2912 29 00 55 cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5) 0 % — 31.12.2023 ex 2915 90 70 15 2,2-Dimetilbutanoil cloruro (CAS RN 5856-77-9) 0 % — 31.12.2023 ex 2916 39 90 57 Acido 2-Fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6) 0 % — 31.12.2023 ex 2918 30 00 25 (E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2918 99 90 33 Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) contenente — non oltre 10 ppm di palladio (CAS RN 7440-05-3), — non oltre 10 ppm di bismuto (CAS RN 7440-69-9), — non oltre 14 ppm of formaldeide (CAS RN 50-00-0), — non oltre 1,3 % in peso di acido 3,4-diidrossibenzoico (CAS RN 99-50-3), — non oltre 0,5 % in peso di vanillina (CAS RN 121-33-5) 0 % — 31.12.2023 ex 2920 90 10 15 Etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0) 0 % — 31.12.2019 ex 2920 90 10 25 Dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8) 0 % — 31.12.2019 ex 2920 90 10 35 Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) 0 % — 31.12.2019 ex 2920 90 70 20 Fosforocloridato di dietile (CAS RN 814-49-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2921 43 00 70 5-Bromo-4-fluoro-2-metilanilina (CAS RN 627871-16-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2921 45 00 30 Acido (5 o 8)-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 51548-48-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2921 45 00 80 Acido 2-amminonaftalene-1-solfonico (CAS RN 81-16-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2921 49 00 35 2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1) 0 % — 31.12.2023 ex 2922 19 00 55 3-Amminoadamantano-1-olo (CAS RN 702-82-9) 0 % — 31.12.2023 ex 2922 29 00 33 o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2923 90 00 65 N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido (CAS RN 53075-09-5) in forma di soluzione acquosa avente un tenore di N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido in peso di 17,5 % o più ma non più di 27,5 % 0 % — 31.12.2023 ex 2924 19 00 75 (S)-4-((terz-butossicarbonil)ammino)-2-acido idrossibutanoico (CAS RN 207305-60-0) 0 % — 31.12.2023 ex 2924 29 70 67 N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 42487-09-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2924 29 70 70 N-[(benzilossi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossicarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninammide 0 % — 31.12.2023 ex 2926 90 70 60 Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o beta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) di purezza, in peso, di 95 % o più 0 % — 31.12.2019 ex 2930 90 98 38 Isotiocianato di allile (CAS RN 57-06-7) 0 % — 31.12.2023 ex 2930 90 98 50 Acido 3-mercaptopropionico (CAS RN 107-96-0) 0 % — 31.12.2023 ex 2932 19 00 65 Tefuriltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1) 0 % — 31.12.2023 ex 2932 20 90 75 3-acetil-6-metil-2 H -pirano-2, 4(3 H )-dione (CAS RN 520-45-6) 0 % — 31.12.2023 ex 2932 99 00 27 (2-Butil-3-benzofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 19 90 65 4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirazolo (CAS RN 1024120-52-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 56 2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 59 Clorpirifos-Metile (ISO) (CAS RN 5598-13-0) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 61 6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 62 Etil 2,6-Dicloronicotinato (CAS RN 58584-86-4) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 64 Metil 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirazolo-5-carbossilato (CAS RN 960316-73-8) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 39 99 68 Acido 1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazolo-5-carbossilico (CAS RN 1352319-02-8) di purezza, in peso, di 85 % o più 0 % — 31.12.2023 ex 2933 49 90 80 Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1) 0 % — 31.12.2020 ex 2933 54 00 10 5,5′-(1,2-diazenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 59 95 63 1-(3-Clorofenil) piperazina (CAS RN 6640-24-0) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 69 80 27 Troclosene di sodio diidrato (INNM) (CAS RN 51580-86-0) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 99 80 58 Ipconazolo (CAS RN 125225-28-7) di purezza, in peso, di 90 % o più 0 % — 31.12.2023 ex 2933 99 80 59 Idrati di idrossibenzotriazolo (CAS RN 80029-43-2 e CAS RN 123333-53-9) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 99 80 61 (1R,5S)-8-Benzil-8-azabiciclo(3.2.1)octan-3-one idrocloruro (CAS RN 83393-23-1) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 99 80 63 L-Prolinammide (CAS RN 7531-52-4) 0 % — 31.12.2023 ex 2933 99 80 68 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-esaossotetracosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]esaazacicloenicosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil idrogeno solfato (CAS RN 168110-44-9) 0 % — 31.12.2023 ex 2934 99 90 78 [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanone (CAS RN 1103738-19-7) 0 % — 31.12.2023 ex 2934 99 90 80 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS RN 119344-86-4) 0 % — 31.12.2023 ex 2935 90 90 33 4-Cloro-3-piridin solfonammide (CAS RN 33263-43-3) 0 % — 31.12.2023 ex 2935 90 90 37 1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-solfonammide (CAS RN 88398-53-2) 0 % — 31.12.2023 ex 2935 90 90 60 4-[(3-Metilfenil)ammino]piridin-3-solfonammide (CAS RN72811-73-5) 0 % — 31.12.2023 ex 3204 17 00 31 Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 63:1 0 % — 31.12.2023 ex 3205 00 00 20 Preparazione di Colourant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 25 % di Colorante C.I. Solvent Red 48 (CAS 13473-26-2), — 65 % o più ma non più di 75 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2) 0 % — 31.12.2023 ex 3205 00 00 30 Preparazione di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 21 % di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — 65 % o più ma non più di 69 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2) 0 % — 31.12.2023 ex 3208 90 19 55 Preparazione di 5 % o più ma non più di 20 %, in peso, di un copolimero di polipropilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene, isobutene e anidride maleica in un solvente organico 0 % — 31.12.2020 ex 3506 91 90 10 Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) 0 % — 31.12.2023 ex 3506 91 90 40 Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330) 0 % — 31.12.2019 ex 3506 91 90 50 Preparazione contenente in peso: — tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene, e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metiletilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8) 0 % — 31.12.2020 ex 3506 91 90 60 Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 25 %, ma non superiore a 35 %, in peso 0 % l 31.12.2022 ex 3812 39 90 35 Miscela contenente, in peso: — tra il 25 % e il 55 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — non più del 20 % di altri composti organici, — su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0) o di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9 o 112926-00-8) 0 % — 31.12.2023 ex 3815 12 00 20 Catalizzatore sferico costituito da un supporto di ossido di alluminio rivestito di platino, con — un diametro di 1,4 mm o più ma non più di 2,0 mm, e — un tenore di platino, in peso, di 0,2 % o più ma non più di 0,5 % 0 % — 31.12.2023 ex 3815 12 00 30 Catalizzatore — contenente 0,3 grammi per litro o più, ma non più di 7 grammi per litro di metalli preziosi, — depositato su una struttura a nido d'ape di ceramica rivestita di ossido di alluminio o di ossido di cerio/zirconio, in cui la struttura a nido d'ape ha — un tenore di nichel, in peso, di 1,26 % o più ma non più di 1,29 %, in peso, — 62 celle per cm 2 o più, ma non più di 140 celle per cm 2 , — un diametro di 100 mm o più ma non più di 120 mm, e — una lunghezza di 60 mm o più ma non più di 150 mm, utilizzato nella produzione di autoveicoli ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 3815 90 90 43 Catalizzatore in polvere composto, in peso, da — 92,50 % (± 2) % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % di biossido di silicio (CAS RN 112926-00-8), e — 2,5 % (± 1,5) % di triossido di zolfo (CAS RN 7446-11-9) 0 % — 31.12.2022 ex 3824 99 92 31 Miscele di cristalli liquidi, destinate alla fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 3824 99 92 37 Miscela di acetati di 3-butene-1,2 diolo, con un contenuto, in peso, pari o superiore a 65 % o più di 3-butene-1,2-diolo diacetato (CAS RN 18085-02-4 0 % — 31.12.2023 ex 3824 99 96 33 Cartuccia filtro di non più di 8 000 ml contenente: — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 5-Cloro-2-metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 55965-84-9), e — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 2-Metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 2682-20-4) come biostatico 0 % — 31.12.2023 ex 3904 69 80 20 Copolimero di tetrafluoroetilene, eptafluoro-1-pentene ed etene (CAS RN 94228-79-2) 0 % — 31.12.2023 ex 3904 69 80 30 Copolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene ed etene 0 % — 31.12.2023 ex 3907 20 20 40 Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano di massa molecolare media in numero (Mn) di 900 o più ma non più di 3 600 0 % — 31.12.2023 ex 3920 99 59 30 Pellicola di poli(tetrafluoroetilene) contenente, in peso, 10 % o più di grafite 0 % — 31.12.2023 ex 3921 19 00 40 Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli: — di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm, — di spessore di 15 μm o più e uguale o inferiore a 36 μm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline 0 % — 31.12.2019 ex 3926 30 00 40 Maniglia di plastica per porta interna, usata nella fabbricazione di autoveicoli ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 5402 44 00 10 Filato di filamento sintetico di elastomeri: — non torto o con torsione non superiore a 50 giri per metro, avente un titolo di 300 dtex o più ma non più di 1 000 dtex, — composto di uree di poliuretano basate su un glicole di copolietere di tetraidrofurano e 3-metiltetraidrofurano, destinato alla fabbricazione dei prodotti igienici monouso della voce 9619 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 7006 00 90 40 Lastre di vetro sodocalcico di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) aventi: — una lunghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm, — una larghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm, — uno spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1,1 mm, — un rivestimento di ossido di indio-stagno con una resistenza uguale o superiore a 80 Ohm ma non superiore a 160 Ohm da un lato, — un rivestimento antiriflesso multistrato dall'altro lato, e — bordi lavorati a macchina (smussati) del tipo utilizzato per la fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) 0 % — 31.12.2023 ex 7019 40 00 ex 7019 52 00 70 30 Tessuti di fibre di vetro «E»: — di peso uguale o superiore a 20 g/m 2 , ma non superiore a 214 g/m 2 , — impregnati di silano, — in rotoli, — con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso, — contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame ( 1 ) 0 % — 31.12.2021 ex 7019 52 00 40 Tessuto di vetro rivestito di resina epossidica contenente in peso: — 91 % o più ma non più di 93 % di fibre di vetro, — 7 % o più ma non più di 9 % di resina epossidica 0 % — 31.12.2023 ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90 10 60 30 Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con: — larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e — diametro compreso tra 690 mm e 710 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 7607 20 90 10 Fogli di alluminio in rotoli: — con rivestimento di polipropilene da un lato e poliammide dall'altro e strati adesivi in mezzo, — di larghezza uguale o superiore a 200 mm ma non superiore a 400 mm, — di spessore uguale o superiore a 0,138 mm ma non superiore a 0,168 mm, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di bustine per celle di batterie a ioni di litio ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 8104 11 00 Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio 0 % — 31.12.2023 ex 8108 20 00 40 Lingotto in lega di titanio, — con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 6 % di alluminio, — dal 2,5 % al 5 % di stagno, — dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio, — dallo 0,2 % all'1 % di niobio, — dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno, — dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicone 0 % p/st 31.12.2020 ex 8108 20 00 60 Lingotto in lega di titanio, — con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm, — di peso non inferiore a 6 350 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio, — dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio 0 % p/st 31.12.2020 ex 8301 20 00 10 Bloccasterzo meccanico o elettromeccanico: — avente un'altezza di 10,5 cm (± 3 cm), — una larghezza di 6,5 cm (± 3 cm), — in un alloggiamento di metallo, — anche senza supporto, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8302 30 00 10 Staffa di sostegno per un sistema di scappamento: — di spessore di 0,7 mm o più ma non superiore a 1,3 mm, — in acciaio inossidabile delle classi 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — con o senza fori di montaggio, destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per autoveicoli ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8409 91 00 60 Modulo di aspirazione dell'aria per i cilindri dei motori, che consiste in: — un collettore, — un sensore di pressione, — una valvola a farfalla elettrica, — tubi, — supporti, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8409 91 00 70 Collettore di aspirazione, destinato esclusivamente alla fabbricazione di veicoli a motore, avente: — una larghezza uguale o superiore a 40 mm ma non superiore a 70 mm, — lunghezza delle valvole uguale o superiore a 250 mm ma non superiore a 350 mm, — volume di aria di 5,2 litri, e — un sistema di controllo del flusso elettrico che fornisce le prestazioni massime a oltre 3 200 RPM giri/minuto ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8409 99 00 65 Assemblaggio di ricircolo dei gas di scarico, che consiste in: — un'unità di controllo, — una valvola a farfalla per l'aria, — un tubo di aspirazione, — un tubo di uscita, utilizzato nella produzione di motori diesel di autoveicoli ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8414 10 25 30 Pompa tandem costituita da: — una pompa dell'olio con portata di 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) e una pressione di esercizio di 1,5 bar a 1 000 giri/minuto, — una pompa a vuoto con portata di 120 cc/rev (± 12 cc/rev) e una prestazione di of -666 mbar in 6 secondi a 750 giri/minuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8414 10 89 30 Pompa a vuoto elettrica con: — Controller Area Network (bus CAN), — anche con tubo di gomma, — cavo di connessione con connettore, — staffa di supporto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8414 30 89 30 Compressore a spirale ad albero aperto con frizione, con una potenza di più di 0,4 kW, per la climatizzazione nei veicoli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8414 59 35 20 Ventilatore radiale, avente: — dimensione di 25mm (altezza) × 85mm (larghezza) × 85mm (profondità), — peso di 120 g, — tensione nominale di 13,6 VDC (voltaggio in corrente continua), — tensione di esercizio di 9 VDC o più ma non superiore a 16 VDC (voltaggio in corrente continua), — corrente nominale di 1,1 A (TYP), — potenza nominale di 15 W, — velocità di rotazione di 500 RPM (giri/minuto) o più ma non superiore a 4 800 RPM (giri/minuto) (libera circolazione), — flusso di aria non superiore a 17,5 litri/s, — pressione dell'aria non superiore a 16 mm H2O ≈ 157 Pa, 0 % — 31.12.2023 — livello globale di pressione del suono non superiore a 58 dB(A) a 4 800 RPM (giri/minuto), e con un'interfaccia FIN (Fan Interconnect Network) di comunicazione con la centralina di riscaldamento e climatizzazione utilizzata nei sistemi di ventilazione dei sedili delle autovetture ex 8467 99 00 10 Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V, — un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 ( 1 ) 0 % p/st 31.12.2019 ex 8481 80 59 30 Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente: — almeno 5 ma non più di 10 orifizi di uscita di un diametro uguale o superiore a 0,09 mm ma non superiore a 0,2 mm, — una portata di almeno 550 cm 3 /minuto ma non superiore a 2 000 cm 3 /minuto, — una pressione di funzionamento di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa 0 % — 31.12.2022 ex 8481 80 59 40 Valvola di controllo del flusso — di acciaio, — con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,1 mm ma non superiore a 0,3 mm, — con un foro di entrata di un diametro non inferiore a 0,4 mm ma non superiore a 1,3 mm, — con rivestimento di nitruro di cromo, — con una rugosità della superficie di Rp 0,4 0 % — 31.12.2022 ex 8481 80 59 50 Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con — un pistone, — un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 2,6 Ohm ma non superiore a 3 Ohm 0 % — 31.12.2022 ex 8481 80 59 60 Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa — con un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,66 Ohm, e una induttanza non superiore a 1 mH 0 % — 31.12.2022 ex 8481 80 79 ex 8481 80 99 30 30 Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con: — pressione di resistenza del corpo della valvola di 6,3 MPa, — rapporto di perdita inferiore a 1,6 g/a, — rapporto di impurezza inferiore a 1,2 mg/PCS, — pressione alla tenuta d'aria del corpo della valvola di 4,2 MPa, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8484 20 00 20 Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/Mk, e l'altro scorrevole in carbonio), una molla ed un sigillante nitrilico sulla parte esterna, del tipo utilizzato nella fabbricazione di pompe di circolazione degli impianti di raffreddamento nei veicoli a motore 0 % — 31.12.2023 ex 8501 10 10 30 Motori per pompe ad aria, con: — tensione di funzionamento pari o superiore a 9 V CC ma non superiore a 24 V CC, — intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra – 40 °C e + 80 °C, — potenza non superiore a 18 W, destinati alla fabbricazione di sostegni pneumatici e sistemi di ventilazione di sedili per auto ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 55 40 Motore a corrente continua, anche senza commutatore, avente: — un diametro esterno da 24,2 mm a 140 mm, — una velocità nominale da 3 300 a 26 200 giri al minuto, — una tensione nominale da 3,6 V a 230 V, — una potenza in uscita da 37,5 W a 2 400 W, — una corrente di carico a vuoto non superiore a 20,1 A, — un'efficienza massima del 50 % o superiore, per gli strumenti elettrici portatili o le tosatrici 0 % — 31.12.2023 ex 8501 33 00 25 Motore di trazione a corrente alternata con potenza di uscita di 75 kW o più ma non più di 375 kW, con: — coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 400 Nm, — potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 200 kW, e — regime non superiore a 15 000 giri/min, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8503 00 99 55 Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm (± 0,5), — diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2), e — larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm, del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello 0 % p/st 31.12.2020 ex 8506 90 00 10 Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8507 60 00 13 Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi: — larghezza di 173,0 mm (± 0,4 mm), — spessore di 45,0 mm (± 0,4 mm), — altezza di 125,0 mm (± 0,3 mm), — voltaggio nominale di 3,67 V (± 0,01 V), e — capacità nominale di 94 Ah e/o 120 Ah, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 15 Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi: — una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah, — una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V, — una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh, destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 18 Accumulatore al litio-ione-polimero di forma rettangolare dotato di un sistema di gestione delle batterie e di un'interfaccia can-bus, avente: — lunghezza non superiore a 1 600 mm, — larghezza non superiore a 448 mm, — altezza non superiore a 395 mm, — peso di 125 kg o più ma non superiore a 135 kg, — voltaggio nominale di 280 V o più ma non superiore a 400 V, — una capacità nominale di 9,7 Ah o più ma non superiore a 10,35 Ah, — tensione di carica di 110 V o più ma non superiore a 230 V, e — contenente 6 moduli con 90 celle o più ma non oltre 96 celle collocate in un alloggiamento di acciaio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica della voce 8703 ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 30 Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 33 Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza non inferiore a 150 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — una larghezza non inferiore a 100 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — altezza non inferiore a 200 mm, ma non superiore a 1 500 mm, — peso non inferiore a 75 kg, ma non superiore a 200 kg, — capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 50 Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 71 Batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm, — di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm, — di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm, — di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg, — con potenza non superiore a 175 kWh 0 % — 31.12.2019 ex 8507 60 00 85 Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di lunghezza compresa tra 300 mm e 350 mm, — di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm, — di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm, — di peso compreso tra 3,95 kg e 8,85 Kg, — di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah 0 % — 31.12.2019 ex 8507 90 30 20 Separatore SRS per separare il catodo e l'anodo negli accumulatori elettrici agli ioni di litio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di accumulatori a ioni di litio per batterie di veicoli a motore ( 1 ) 0 % — 31.12.2019 ex 8529 90 65 25 Sistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali, — un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ( 1 ) 0 % p/st 31.12.2019 ex 8529 90 65 28 Assemblaggio elettronico comprendente almeno un circuito stampato con: — processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video, — un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array), — una memoria flash, — una memoria operativa, — interfacce HDMI, VGA, USB e RJ-45, — prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo 0 % p/st 31.12.2020 ex 8529 90 65 40 Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale, — un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART, — un sensore di stato per la TV, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ( 1 ) 0 % p/st 31.12.2019 ex 8529 90 92 52 Modulo LCD rivestito di vetro o plastica e con saldatura laser, avente — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 12 cm ma non superiore a 31 cm, — retroilluminazione a LED, — scheda a circuiti stampati con microcontrollore EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente), controllore della temporizzazione e altre componenti attive e passive, — spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN (Controller Area Network) e LVDS (Low Voltage Differential Signalling), — con o senza componenti elettroniche per generare indicatori di controllo supplementari per le informazioni sul veicolo sul display, 0 % — 31.12.2023 — con o senza touch screen, — senza un modulo di trattamento del segnale, — in un alloggiamento con indicatori LED supplementari per spie luminose, — con o senza indicatori di cambio di marcia e fotosensore, del tipo utilizzato come display per le informazioni per il conducente nei veicoli a motore del capitolo 87 ( 1 ) ex 8529 90 92 54 Display a cristalli liquidi (LCD) avente: — schermo tattile, — almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione, — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 15 cm ma non superiore a 21 cm, — retroilluminazione, — LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8529 90 92 57 Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video ( 1 ) 0 % p/st 31.12.2021 ex 8535 90 00 30 Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento: — costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames), — per una tensione di 600 V o 1 200 V 0 % p/st 31.12.2020 ex 8537 10 91 57 Pannello di controllo di memoria programmabile, con: — 4 o più driver del motore passo passo, — 4 o più uscite con transistor MOSFET, — processore principale, — 3 o più entrate per sensori di temperatura, — per una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 30 V, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8537 10 91 59 Unità di controllo elettroniche per il controllo del trasferimento della coppia interasse nei veicoli a trazione integrale, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un connettore unico, e — che funziona a 12 V 0 % — 31.12.2023 ex 8537 10 91 63 Unità di controllo elettroniche per il controllo della trasmissione automatica continua variabile per autovetture, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un alloggiamento di metallo, — un connettore unico, — che funziona a 12 V 0 % — 31.12.2023 ex 8537 10 91 67 Unità di controllo elettronico del motore (ECU) con: — una scheda a circuiti stampati, — una tensione di 12 V, — riprogrammabile, — un microprocessore che controlla, valuta e gestisce le funzioni di servizio di assistenza nei veicoli (anticipo dei valori di carburante per iniezione e accensione, tasso di flusso carburante/aria), destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 60 50 Assemblaggio di trasmissione automatica con cambio rotante, avente: — alloggiamento in alluminio fuso, — differenziale, — cambio automatico a 9 marce, — sistema di selezione delle marce con selezione di gamma elettronica, con le seguenti dimensioni: — larghezza pari o superiore a 330 mm ma non superiore a 420 mm, — altezza pari o superiore a 380 mm ma non superiore a 450 mm, — lunghezza pari o superiore a 580 mm ma non superiore a 690 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei veicoli del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 60 15 45 65 Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 × 570 × 510 mm, comprendente almeno: — un attuatore, e — una catena di distribuzione interna 0 % — 31.12.2019 ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 65 20 Albero di acciaio intermedio che connette il cambio al semiasse, avente: — una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 650 mm, — una scanalatura su entrambe le estremità, — anche con cuscinetti a sfera pressati nella gabbia, — anche senza supporto, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 70 25 Alloggiamento per giunto di semiasse interno di tipo a treppiede per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, con: — un diametro esterno pari o superiore a 67,0 mm ma non superiore a 84,5 mm, — 3 rulli calibrati a freddo, con un diametro pari o superiore a 29,90 mm, ma non superiore a 36,60 mm, — guarnizione, con un diametro pari o superiore a 34,0 mm ma non superiore a 41,0 mm, senza inclinazione, — albero a scanalature con 21 denti o più, ma non più di 35, — sede del cuscinetto con un diametro pari o superiore a 25,0 mm, ma non superiore a 30,0 mm, anche senza scanalature per l'olio 0 % — 31.12.2023 ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 75 35 Assemblaggio di giunti esterno per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, che consiste in: — anello interno a 6 piste per cuscinetti a sfera con diametro di 15,0 mm o più ma non più di 20,0 mm, — anello esterno a 6 piste per 6 cuscinetti a sfera, di acciaio avente un tenore di carbonio di 0,45 % o più ma non più di 0,58 %, a filo e con scanalatura a 26 denti o più ma non più di 38, — gabbia sferica per mantenere i cuscinetti nelle piste degli anelli esterno e interno in posizione angolare corretta, di materiali idonei alla carbocementazione aventi un tenore di carbonio di 0,14 % o più ma non più di 0,25 %, e — con comparto per grasso lubrificante, in grado di funzionare a velocità costante con angolo di articolazione variabile non superiore a 50 gradi 0 % — 31.12.2023 ex 8708 80 99 20 Braccio di sospensione articolato, di alluminio, con: — altezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 150 mm, — larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm, — lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 600 mm, — massa di 1 000 g o più ma non più di 3 000 g, munito di almeno due boccole forate di lega di alluminio aventi le seguenti caratteristiche: — resistenza alla trazione di 200 MPa o più, — resistenza di 19 kN o più, — rigidità di 5 kN/mm o più ma non più di 9 kN/mm, — frequenza di 400 Hz o più ma non più di 600 Hz 0 % — 31.12.2023 ex 8708 92 99 10 Rinforzo del sistema di scarico: — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza fori di montaggio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8708 92 99 20 Tubo per convogliare i gas di scarico dal motore a combustione con: — un diametro pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 100 mm, — una lunghezza pari o superiore a 90 mm, ma non superiore a 410 mm, — uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di acciaio inossidabile, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 8708 92 99 30 Copertura terminale del sistema di scarico: — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza rinforzo, — anche senza trattamento di superficie, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ( 1 ) 0 % — 31.12.2023 ex 9001 90 00 55 Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente 0 % — 31.12.2023 ex 9002 11 00 15 Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata, — che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 μm ma non superiori a 5 μm, — che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito, — con dimensioni dei campi di visione pari a 3° × 2,25° e 9° × 6,75°, — di peso non superiore a 230 g, — di lunghezza non superiore a 88 mm, — con diametro non superiore a 46 mm, — atermico, per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi ( 1 ) 0 % — 31.12.2020 ex 9002 11 00 18 Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente: — un campo di visione orizzontale fino a un massimo di 120 gradi, — un campo di visione diagonale fino a un massimo di 92 gradi, — una lunghezza focale fino a un massimo di 7,50 mm, — un'ampiezza dell'apertura di un massimo di F/2,90, — un diametro massimo di 22 mm del tipo utilizzato nella produzione di fotocamere automobilistiche CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) 0 % — 31.12.2023 ex 9002 11 00 25 Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio monocristallino con un diametro di 84 mm (± 0,1 mm), e — una lente al germanio monocristallino con un diametro di 62 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini 0 % — 31.12.2021 ex 9002 11 00 35 Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio con un diametro di 29 mm (± 0,05 mm), e — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 26 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini 0 % — 31.12.2021 ex 9002 11 00 45 Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 62 mm (± 0,05 mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere 0 % — 31.12.2021 ex 9002 11 00 55 Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 11 mm (± 0,05 mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm (± 0,05 mm), e — una lente al silicio con un diametro di 17 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini 0 % — 31.12.2021 ex 9002 11 00 65 Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 26 mm (± 0,1 mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini 0 % — 31.12.2021 ex 9002 11 00 75 Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 19 mm (± 0,05 mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 18 mm (± 0,05 mm), — una lente al germanio con un diametro di 20,6 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini 0 % — 31.12.2021 ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 20 30 Cruscotto combinato con pannello microcontrollore, anche con motore passo passo e indicatori LED indicanti almeno: — velocità, — regime del motore, — temperatura del motore, — livello del carburante, che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 0 % p/st 31.12.2019 ( 1 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0999/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267 Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A… Interpello AdE 124 Cambio valute estere del mese di luglio 2019 Provvedimento AdE 1756730 Cambio valute estere del mese di agosto 2019 Provvedimento AdE 1860152