Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2022/1008 of 17 June 2022 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products
Testo normativo
28.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 170/1
REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
(«dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio
(
2
)
. Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)
La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
(3)
Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione.
(4)
Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
(5)
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.
(6)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
(7)
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(
1
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (
GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1
).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:
1)
le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210;
2)
le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:
Numero di serie
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi autonomi
Unità supplementare
Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.7284
ex 2106 90 92
ex 3504 00 90
50
10
Idrolizzato di proteine della caseina contenente:
—
in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e
—
peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da
0 %
-
31.12.2022
0.2542
ex 2903 47 00
20
1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)
0 %
-
31.12.2023
0.3616
ex 2922 19 00
53
2-(2-metossifenossi)etanammina (CAS RN 1836-62-0) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2024
0.8137
ex 3208 90 19
ex 3911 90 99
13
63
Miscela contenente, in peso:
—
tra il 20 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0);
—
tra il 7 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3);
—
tra il 40 % e il 65 % di etanolo (CAS RN 64-17-5),
—
tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3)
0 %
-
31.12.2025
0.5560
ex 3904 69 80
85
Copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, con o senza carica
0 %
-
31.12.2022
0.2759
ex 3907 30 00
40
Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 o 8548
(
1
)
0 %
-
31.12.2023
0.5172
ex 3912 39 85
40
Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)
0 %
-
31.12.2022
0.4844
ex 3921 90 55
25
Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica
0 %
-
31.12.2024
0.8024
ex 5603 14 10
30
Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:
—
di peso pari o superiore a 160 g/m
2
ma non superiore a 300 g/m
2
,
—
con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,
—
pieghevoli,
con almeno uno dei seguenti trattamenti:
—
spalmatura o rivestimento con politetrafluoroetilene (PTFE),
—
spalmatura con particelle di alluminio,
—
spalmatura di ritardanti di fiamma a base di fosforo,
—
spalmatura di nanofibra di un polimero contenente poliammide, poliuretano o fluoro
0 %
m
2
31.12.2023
0.5987
ex 5603 14 90
60
Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:
—
di peso pari o superiore a 160 g/m
2
ma non superiore a 300 g/m
2
,
—
con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,
—
pieghevoli,
—
con o senza membrane di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE)
0 %
m
2
31.12.2023
0.4476
ex 7019 61 00
ex 7019 61 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 65 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 66 00
ex 7019 90 00
ex 7019 90 00
11
19
11
12
13
14
15
18
19
11
12
13
14
15
18
19
11
19
Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a:
—
10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a
—
20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)
0 %
-
31.12.2023
0.7996
ex 8418 99 90
20
Blocco di attacco in alluminio per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura:
—
a gutemperato T6 o T5,
—
di peso non superiore a 150 g,
—
di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm,
—
con unida di fissaggio in un pezzo unico
0 %
p/st
31.12.2025
0.8004
ex 8418 99 90
30
Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura con:
—
appiattimento brasato massimo di 0,2 mm,
—
peso compreso tra 100 g e 600 g,
—
guida di fissaggio in un pezzo unico
0 %
p/st
31.12.2025
0.7375
ex 8481 10 19
ex 8481 10 99
30
20
Riduttore di pressione elettromagnetico
—
con un pistone,
—
con una pressione di esercizio non superiore a 325 mPa,
—
con un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno o argentati o stagnati o placcati in argento e stagno
0 %
-
31.12.2022
0.7029
ex 8505 11 00
47
Articoli di forma triangolare, quadrata, rettangolare o trapezoidale, anche ad arco o con angoli arrotondati od obliqui, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le seguenti dimensioni:
—
lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm,
—
larghezza pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 105 mm, e
—
altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm
0 %
-
31.12.2026
0.5548
ex 8507 60 00
50
Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio con:
—
lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm,
—
larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,
—
altezza compresa tra 75 mm e 228 mm,
—
peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e
—
una potenza compresa tra 458 Wh e 2 900 Wh
1,3 %
-
31.12.2022
0.7489
ex 8529 90 92
78
Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT,
—
con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm,
—
di spessore non superiore a 55 mm
—
contenenti materia organica
—
con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel,
—
con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica,
—
con o senza coperchio posteriore
del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor
0 %
-
31.12.2023
0.3959
ex 8540 71 00
20
Magnetron per regime continuo:
—
a frequenza fissa di 2 460 MHz,
—
magnete imballato,
—
portata sonda,
—
una potenza di uscita compresa tra 960 e 1 500 W
0 %
-
31.12.2023
0.6687
ex 8708 95 10
ex 8708 95 99
30
40
Cuscino di sicurezza cucito gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente:
—
piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, apposite cuciture di fissaggio, rivestimento in tessuto o graffette di plastica, o
—
cuscino di sicurezza piatto, anche con formatura termica
0 %
p/st
31.12.2025
3)
le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:
Numero di serie
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi autonomi
Unità supplementare
Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.8296
ex 2826 90 80
30
Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) con purezza, in peso, di 99 % o più
2,7 %
-
31.12.2022
0.8237
ex 2845 90 10
10
4-(
terz
-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenolo (CAS RN 2342594-40-3) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8282
ex 2903 19 00
20
1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8241
ex 2909 49 80
30
3,4-dimetossibenzil alcole (CAS RN 93-03-8) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8288
ex 2914 40 90
10
Benzoino (CAS RN 119-53-9) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8311
ex 2915 90 70
38
Acido pelargonico (CAS RN 112-05-0) con purezza, in peso, di 95 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8302
ex 2917 19 80
55
Acido maleico (CAS RN 110-16-7) con purezza, in peso, di 99 % o più
3,2 %
-
31.12.2022
0.8255
ex 2917 39 95
45
Acido 3-(4-clorofenil)glutarico (CAS RN 35271-74-0) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8256
ex 2918 30 00
55
3-osso-pentanoato di metile (CAS RN 30414-53-0) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8297
ex 2920 90 10
45
Carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) con purezza, in peso, di 99 % o più
3,2 %
-
31.12.2022
0.8298
ex 2920 90 10
55
Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) con purezza, in peso, di 99,9 % o più
3,2 %
-
31.12.2022
0.8299
ex 2920 90 10
65
Carbonato di vinil etilene (CAS RN 4427-96-7) con purezza, in peso, di 99 % o più
3,2 %
-
31.12.2022
0.8234
ex 2922 49 85
33
Acido 4-ammino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8236
ex 2922 49 85
43
Maleato di (e)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CAS RN 1690340-79-4) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8283
ex 2924 19 00
48
Cloruro di
n,n
-dimetilcarbamoile (CAS RN 79-44-7) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8235
ex 2924 29 70
32
Acetammide di
n
-(4-ammino-2-etossifenil) (CAS RN 848655-78-7) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8258
ex 2924 29 70
36
N,n
'-(2-cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 41131-65-1) con purezza, in peso, di 97 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8272
ex 2931 90 00
30
Terz
-butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8252
ex 2932 19 00
55
(3
S
)-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furano (CAS RN 915095-89-5) con purezza, in peso, di 97 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8257
ex 2932 99 00
28
1,4,7,10,13-pentaossaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con purezza, in peso, di 90 % o più, il residuo consiste principalmente in precursori lineari
0 %
-
31.12.2026
0.8240
ex 2933 19 90
53
Acido 3-[2-(dispiro[2.0.2
4
.1
3
]eptan-7-il)etossi]-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2608048-67-3) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8312
ex 2933 21 00
45
Sodio (5
S
,8
S
)-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) con purezza, in peso, di 90 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8238
ex 2933 39 99
15
(
S
)-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinammide (CAS RN 2606972-45-4) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8239
ex 2933 39 99
18
Perfluorofenil 6-fluoropiridina-2-solfonato (CAS RN 2608048-81-1) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8266
ex 2933 39 99
42
Maleato di glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8248
ex 2933 59 95
38
5-(5-clorosolfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-one (CAS n. 139756-22-2) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8243
ex 2933 59 95
41
2-(4-fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8290
ex 2933 99 80
18
2-(2-etossifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) con purezza, in peso, di 95 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8249
ex 2933 99 80
22
Cloruro di dibenz[b,f]azepina-5-carbonile (CAS RN 33948-22-0) con purezza, in peso, di 98 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8284
ex 2933 99 80
32
1H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-35-7) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8250
ex 2934 99 90
18
Carbossilato di metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indolo-3- (CAS RN 171489-59-1) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8253
ex 2934 99 90
22
4-(ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) con purezza, in peso, di 97 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8267
ex 2934 99 90
35
Sodio di nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con purezza, in peso, di 95 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8289
ex 2934 99 90
71
3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazolo (CAS RN 5728-20-1) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8276
ex 2935 90 90
22
Benzoato di metil 2-(clorosolfonil)-4-(metilsolfonamidometil) (CAS RN 393509-79-0) con purezza, in peso, di 90 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8277
ex 2935 90 90
24
3-({[(4-metilfenil)solfonil]carbamoil}ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato (CAS RN 232938-43-1) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8273
ex 3812 39 90
45
Prodotti di reazione di 2-amminoetanolo con cicloesano e prodotti di reazione perossidati di n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con purezza, in peso, di 99 % o più
0 %
-
31.12.2026
0.8278
ex 3824 99 92
94
({[2-(trifluorometil)fenil]carbonil}ammino)metil acetato (CAS RN 895525-72-1) con un contenuto di almeno 45 % in peso disciolto in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5)
0 %
-
31.12.2026
0.8287
ex 3824 99 92
95
Soluzione di metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]ammino}-4-metossicicloesanocarbossilato (CAS RN 203313-47-7) in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5), contenente in peso tra il 25 % e il 45 % del carbossilato
0 %
-
31.12.2026
0.8268
ex 3917 32 00
30
Tubo termoretraibile:
—
contenente, in peso, 80 % o più di polimero,
—
con una resistenza di isolamento di 90 MW o più,
—
con una rigidità dielettrica di 35 kV / mm o più,
—
con uno spessore di parete compreso tra 0,04 mm e 0,9 mm,
—
con una larghezza piatta compresa fra 18 mm e 156 mm,
destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio
(
2
)
0 %
-
31.12.2022
0.8274
ex 3920 61 00
50
Pellicola coestrusa con strato principale di policarbonato e strato superficiale di polimetilmetacrilato con:
—
spessore totale compreso tra 230 μm e 270 μm,
—
spessore dello strato superiore compreso tra 40 μm e 55 μm,
—
rugosità definita della superficie dello strato superiore inferiore o uguale a 0,5 μm (secondo la norma ISO 4287),
—
strato superiore stabilizzato ai raggi UV
0 %
-
31.12.2026
0.8291
ex 3921 90 55
60
Membrana composta da uno strato di poliammide e uno strato di polisolfone su uno strato di supporto di cellulosa con:
—
spessore totale compreso tra 0,25 mm e 0,40 mm,
—
peso totale compreso tra 109 g/m
2
e 114 g/m
2
0 %
-
31.12.2026
0.8265
ex 7007 11 10
10
Vetro di sicurezza specificamente sagomato e temperato:
—
con larghezza compresa tra 200 mm e 600 mm,
—
con altezza compresa tra 150 mm e 500 mm,
destinato alla fabbricazione di finestrini di automobili
(
2
)
0 %
-
31.12.2026
0.8247
ex 8302 10 00
20
Cerniera per bracciolo in magnesio con:
—
lunghezza compresa fra 255 mm e 265 mm,
—
larghezza compresa fra 155 mm e 165 mm,
—
altezza compresa fra 115 mm e 125 mm,
—
fori di montaggio per un meccanismo di serratura
0 %
-
31.12.2026
0.8304
ex 8302 30 00
20
Due supporti in acciaio formati a freddo:
—
con lunghezza compresa tra 160 mm e 180 mm,
—
con larghezza compresa tra 60 mm e 80 mm,
—
con altezza compresa tra 60 mm e 80 mm,
—
con connessione rivettata rimuovibile,
—
con o senza respingente elastomerico,
—
che formano un meccanismo per il movimento indiretto del meccanismo del regolatore di posizione longitudinale dei sedili di autoveicoli, che interagiscono con il gancio di sicurezza,
—
collegati al meccanismo del regolatore di posizione longitudinale per mezzo di una connessione a vite smontabile, rivettatura, saldatura o saldatura a punti
0 %
-
31.12.2026
0.8260
ex 8407 34 10
10
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) con:
—
cilindrata uguale o superiore a 1 200 cm
3
ma non superiore a 2 000 cm
3
—
potenza superiore a 95 kW ma non superiore a 135 kW,
—
peso non superiore a 120 kg,
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703
(
2
)
0 %
-
31.12.2026
0.8300
ex 8408 90 65
ex 8408 90 67
ex 8408 90 81
20
20
20
Motori a pistone, con accensione per compressione:
—
di tipo in linea,
—
di cilindrata uguale o superiore a 7 100 cm
3
ma non superiore a 18 000 cm
3
,
—
di potenza uguale o superiore a 205 kW ma non superiore a 597 kW,
—
con modulo di post-trattamento dei gas di scarico,
—
con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310 /1 300 /1 040 mm o 2 005 /1 505 /1 300 mm o 2 005 /1 505 /1 800 mm,
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione
(
2
)
0 %
-
31.12.2026
0.8244
ex 8409 91 00
85
Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con:
—
nessun altro componente,
—
durezza pari o superiore a 52 HRB,
—
dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm
2
,
—
spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 μm,
—
progettazione a due piani della camicia d'acqua e
—
peso compreso tra 18 kg e 19 kg,
—
lunghezza compresa tra 506 e 510 mm,
—
altezza compresa tra 282 mm e 286 mm,
—
larghezza compresa tra 143,7 mm e 144,3 mm,
in un'unica partita di 1 000 pezzi o più
0 %
-
31.12.2026
0.8303
ex 8483 40 25
20
Riduttore con vite senza fine
—
in un alloggiamento in lega di alluminio,
—
con vite senza fine in plastica o acciaio,
—
con fori di montaggio,
—
con direzione di funzionamento reversibile a 90 gradi,
—
con rapporto di trasmissione 4:19,
—
munito di vite conduttrice di lunghezza pari a 333 mm e una ruota dentata incorporata nel supporto, con o senza supporto per la vite conduttrice,
per una connessione indiretta al motore del sistema di guida dei sedili di autovetture
(
2
)
0 %
-
31.12.2026
0.8285
ex 8501 53 50
40
Motore di trazione a corrente alternata a magnete permanente, con:
—
potenza continua compresa tra 110 kW e 150 kW,
—
sistema di raffreddamento ad acqua,
—
lunghezza totale compresa tra 460 mm e 590 mm,
—
larghezza compresa tra 450 mm e 580 mm,
—
altezza totale compresa tra 490 mm e 590 mm,
—
peso non superiore a 310 kg,
—
4 punti di montaggio
0 %
-
31.12.2026
0.8259
ex 8507 60 00
73
Accumulatori elettrici al litio-ion composti da 3 moduli contenenti 102 celle in totale, con:
—
potenza nominale di 51 Ah per cella,
—
tensione nominale compresa tra 285 V e 426 V,
—
peso compreso tra 33 kg e 36 kg per modulo,
—
lunghezza compresa tra 1 400 mm e 1 600 mm,
—
altezza compresa tra 340 mm e 395 mm,
—
larghezza compresa tra 220 mm e 420 mm,
destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 e 8703 80
(
2
)
1,3 %
-
31.12.2022
0.8275
ex 8507 60 00
83
Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici al litio-ion con:
—
lunghezza compresa tra 570 mm e 610 mm,
—
larghezza compresa tra 210 mm e 240 mm,
—
altezza compresa tra 100 mm e 120 mm,
—
peso compreso tra 28 kg e 35 kg, e
—
capacità non superiore a 2 500 Ah ed energia nominale inferiore a 7,5 kW,
destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 e 8704 60
(
2
)
1,3 %
-
31.12.2022
0.8286
ex 8507 60 00
88
Batteria agli ioni di litio ricaricabile, con:
—
un fusibile,
—
progettazione "cell-to-pack",
—
lunghezza compresa tra 1 050 mm e 1 070 mm,
—
larghezza compresa tra 624 mm e 636 mm,
—
altezza compresa tra 235 mm e 245 mm,
—
massa compresa tra 214,4 kg e 227,6 kg,
—
capacità di 228 Ah,
—
alloggiamento esterno superiore di materiale composito,
—
grado di protezione IP68,
—
densità energetica di 220 Wh/l o superiore,
—
energia specifica di 159 Wh/kg o superiore,
—
senza contattori,
destinata alla fabbricazione di batterie per autobus elettrici
(
2
)
1,3 %
-
31.12.2022
0.8279
ex 8708 40 20
80
Scatola del cambio senza convertitore di coppia, avente:
—
doppia frizione,
—
7 o più marce avanti,
—
1 retromarcia,
—
coppia massima di 390 Nm,
—
anche con motore elettrico integrato,
—
altezza compresa tra 480 mm e 600 mm,
—
larghezza compresa tra 350 mm e 450 mm, e
—
peso compreso tra 80 kg e 110 kg,
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703
(
2
)
0 %
-
31.12.2026
0.8292
ex 8708 95 99
50
Sistema di gonfiaggio per airbag contenente sia materie pirotecniche, sia gas freddo, usati come propellente per sacche gonfiabili di sicurezza per veicoli, in ciascuna partita singola di 1 000 pezzi o più
0 %
-
31.12.2026
(
1
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;
(
2
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».
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