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Regolamento UE 1008/2022

Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Pubblicato: 17/06/2022 In vigore dal: 17/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali EN: Council Regulation (EU) 2022/1008 of 17 June 2022 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products

Testo normativo

28.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/1 REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio ( 2 ) . Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti. (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione. (4) Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato. (5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278. (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente B. LE MAIRE ( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 ( GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1 ). ALLEGATO L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue: 1) le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210; 2) le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie: Numero di serie Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Unità supplementare Data prevista per il riesame obbligatorio «0.7284 ex 2106 90 92 ex 3504 00 90 50 10 Idrolizzato di proteine della caseina contenente: — in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e — peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da 0  % - 31.12.2022 0.2542 ex 2903 47 00 20 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1) 0  % - 31.12.2023 0.3616 ex 2922 19 00 53 2-(2-metossifenossi)etanammina (CAS RN 1836-62-0) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2024 0.8137 ex 3208 90 19 ex 3911 90 99 13 63 Miscela contenente, in peso: — tra il 20 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0); — tra il 7 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3); — tra il 40 % e il 65 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), — tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3) 0  % - 31.12.2025 0.5560 ex 3904 69 80 85 Copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, con o senza carica 0  % - 31.12.2022 0.2759 ex 3907 30 00 40 Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 o 8548 ( 1 ) 0  % - 31.12.2023 0.5172 ex 3912 39 85 40 Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3) 0  % - 31.12.2022 0.4844 ex 3921 90 55 25 Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica 0  % - 31.12.2024 0.8024 ex 5603 14 10 30 Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m 2 ma non superiore a 300 g/m 2 , — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo, — pieghevoli, con almeno uno dei seguenti trattamenti: — spalmatura o rivestimento con politetrafluoroetilene (PTFE), — spalmatura con particelle di alluminio, — spalmatura di ritardanti di fiamma a base di fosforo, — spalmatura di nanofibra di un polimero contenente poliammide, poliuretano o fluoro 0  % m 2 31.12.2023 0.5987 ex 5603 14 90 60 Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m 2 ma non superiore a 300 g/m 2 , — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo, — pieghevoli, — con o senza membrane di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) 0  % m 2 31.12.2023 0.4476 ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00 11 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 19 Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650) 0  % - 31.12.2023 0.7996 ex 8418 99 90 20 Blocco di attacco in alluminio per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura: — a gutemperato T6 o T5, — di peso non superiore a 150 g, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm, — con unida di fissaggio in un pezzo unico 0  % p/st 31.12.2025 0.8004 ex 8418 99 90 30 Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura con: — appiattimento brasato massimo di 0,2 mm, — peso compreso tra 100 g e 600 g, — guida di fissaggio in un pezzo unico 0  % p/st 31.12.2025 0.7375 ex 8481 10 19 ex 8481 10 99 30 20 Riduttore di pressione elettromagnetico — con un pistone, — con una pressione di esercizio non superiore a 325 mPa, — con un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno o argentati o stagnati o placcati in argento e stagno 0  % - 31.12.2022 0.7029 ex 8505 11 00 47 Articoli di forma triangolare, quadrata, rettangolare o trapezoidale, anche ad arco o con angoli arrotondati od obliqui, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le seguenti dimensioni: — lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm, — larghezza pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 105 mm, e — altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm 0  % - 31.12.2026 0.5548 ex 8507 60 00 50 Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio con: — lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm, — larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — altezza compresa tra 75 mm e 228 mm, — peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 900 Wh 1,3  % - 31.12.2022 0.7489 ex 8529 90 92 78 Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm, — di spessore non superiore a 55 mm — contenenti materia organica — con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel, — con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica, — con o senza coperchio posteriore del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor 0  % - 31.12.2023 0.3959 ex 8540 71 00 20 Magnetron per regime continuo: — a frequenza fissa di 2 460  MHz, — magnete imballato, — portata sonda, — una potenza di uscita compresa tra 960 e 1 500 W 0  % - 31.12.2023 0.6687 ex 8708 95 10 ex 8708 95 99 30 40 Cuscino di sicurezza cucito gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente: — piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, apposite cuciture di fissaggio, rivestimento in tessuto o graffette di plastica, o — cuscino di sicurezza piatto, anche con formatura termica 0  % p/st 31.12.2025 3) le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna: Numero di serie Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Unità supplementare Data prevista per il riesame obbligatorio «0.8296 ex 2826 90 80 30 Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) con purezza, in peso, di 99 % o più 2,7  % - 31.12.2022 0.8237 ex 2845 90 10 10 4-( terz -butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenolo (CAS RN 2342594-40-3) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8282 ex 2903 19 00 20 1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8241 ex 2909 49 80 30 3,4-dimetossibenzil alcole (CAS RN 93-03-8) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8288 ex 2914 40 90 10 Benzoino (CAS RN 119-53-9) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8311 ex 2915 90 70 38 Acido pelargonico (CAS RN 112-05-0) con purezza, in peso, di 95 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8302 ex 2917 19 80 55 Acido maleico (CAS RN 110-16-7) con purezza, in peso, di 99 % o più 3,2  % - 31.12.2022 0.8255 ex 2917 39 95 45 Acido 3-(4-clorofenil)glutarico (CAS RN 35271-74-0) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8256 ex 2918 30 00 55 3-osso-pentanoato di metile (CAS RN 30414-53-0) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8297 ex 2920 90 10 45 Carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) con purezza, in peso, di 99 % o più 3,2  % - 31.12.2022 0.8298 ex 2920 90 10 55 Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) con purezza, in peso, di 99,9 % o più 3,2  % - 31.12.2022 0.8299 ex 2920 90 10 65 Carbonato di vinil etilene (CAS RN 4427-96-7) con purezza, in peso, di 99 % o più 3,2  % - 31.12.2022 0.8234 ex 2922 49 85 33 Acido 4-ammino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8236 ex 2922 49 85 43 Maleato di (e)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CAS RN 1690340-79-4) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8283 ex 2924 19 00 48 Cloruro di n,n -dimetilcarbamoile (CAS RN 79-44-7) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8235 ex 2924 29 70 32 Acetammide di n -(4-ammino-2-etossifenil) (CAS RN 848655-78-7) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8258 ex 2924 29 70 36 N,n '-(2-cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 41131-65-1) con purezza, in peso, di 97 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8272 ex 2931 90 00 30 Terz -butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8252 ex 2932 19 00 55 (3 S )-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furano (CAS RN 915095-89-5) con purezza, in peso, di 97 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8257 ex 2932 99 00 28 1,4,7,10,13-pentaossaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con purezza, in peso, di 90 % o più, il residuo consiste principalmente in precursori lineari 0  % - 31.12.2026 0.8240 ex 2933 19 90 53 Acido 3-[2-(dispiro[2.0.2 4 .1 3 ]eptan-7-il)etossi]-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2608048-67-3) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8312 ex 2933 21 00 45 Sodio (5 S ,8 S )-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) con purezza, in peso, di 90 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8238 ex 2933 39 99 15 ( S )-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinammide (CAS RN 2606972-45-4) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8239 ex 2933 39 99 18 Perfluorofenil 6-fluoropiridina-2-solfonato (CAS RN 2608048-81-1) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8266 ex 2933 39 99 42 Maleato di glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8248 ex 2933 59 95 38 5-(5-clorosolfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-one (CAS n. 139756-22-2) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8243 ex 2933 59 95 41 2-(4-fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8290 ex 2933 99 80 18 2-(2-etossifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) con purezza, in peso, di 95 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8249 ex 2933 99 80 22 Cloruro di dibenz[b,f]azepina-5-carbonile (CAS RN 33948-22-0) con purezza, in peso, di 98 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8284 ex 2933 99 80 32 1H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-35-7) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8250 ex 2934 99 90 18 Carbossilato di metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indolo-3- (CAS RN 171489-59-1) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8253 ex 2934 99 90 22 4-(ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) con purezza, in peso, di 97 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8267 ex 2934 99 90 35 Sodio di nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con purezza, in peso, di 95 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8289 ex 2934 99 90 71 3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazolo (CAS RN 5728-20-1) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8276 ex 2935 90 90 22 Benzoato di metil 2-(clorosolfonil)-4-(metilsolfonamidometil) (CAS RN 393509-79-0) con purezza, in peso, di 90 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8277 ex 2935 90 90 24 3-({[(4-metilfenil)solfonil]carbamoil}ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato (CAS RN 232938-43-1) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8273 ex 3812 39 90 45 Prodotti di reazione di 2-amminoetanolo con cicloesano e prodotti di reazione perossidati di n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con purezza, in peso, di 99 % o più 0  % - 31.12.2026 0.8278 ex 3824 99 92 94 ({[2-(trifluorometil)fenil]carbonil}ammino)metil acetato (CAS RN 895525-72-1) con un contenuto di almeno 45 % in peso disciolto in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5) 0  % - 31.12.2026 0.8287 ex 3824 99 92 95 Soluzione di metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]ammino}-4-metossicicloesanocarbossilato (CAS RN 203313-47-7) in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5), contenente in peso tra il 25 % e il 45 % del carbossilato 0  % - 31.12.2026 0.8268 ex 3917 32 00 30 Tubo termoretraibile: — contenente, in peso, 80 % o più di polimero, — con una resistenza di isolamento di 90 MW o più, — con una rigidità dielettrica di 35 kV / mm o più, — con uno spessore di parete compreso tra 0,04 mm e 0,9 mm, — con una larghezza piatta compresa fra 18 mm e 156 mm, destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio ( 2 ) 0  % - 31.12.2022 0.8274 ex 3920 61 00 50 Pellicola coestrusa con strato principale di policarbonato e strato superficiale di polimetilmetacrilato con: — spessore totale compreso tra 230 μm e 270 μm, — spessore dello strato superiore compreso tra 40 μm e 55 μm, — rugosità definita della superficie dello strato superiore inferiore o uguale a 0,5 μm (secondo la norma ISO 4287), — strato superiore stabilizzato ai raggi UV 0  % - 31.12.2026 0.8291 ex 3921 90 55 60 Membrana composta da uno strato di poliammide e uno strato di polisolfone su uno strato di supporto di cellulosa con: — spessore totale compreso tra 0,25 mm e 0,40 mm, — peso totale compreso tra 109 g/m 2 e 114 g/m 2 0  % - 31.12.2026 0.8265 ex 7007 11 10 10 Vetro di sicurezza specificamente sagomato e temperato: — con larghezza compresa tra 200 mm e 600 mm, — con altezza compresa tra 150 mm e 500 mm, destinato alla fabbricazione di finestrini di automobili ( 2 ) 0  % - 31.12.2026 0.8247 ex 8302 10 00 20 Cerniera per bracciolo in magnesio con: — lunghezza compresa fra 255 mm e 265 mm, — larghezza compresa fra 155 mm e 165 mm, — altezza compresa fra 115 mm e 125 mm, — fori di montaggio per un meccanismo di serratura 0  % - 31.12.2026 0.8304 ex 8302 30 00 20 Due supporti in acciaio formati a freddo: — con lunghezza compresa tra 160 mm e 180 mm, — con larghezza compresa tra 60 mm e 80 mm, — con altezza compresa tra 60 mm e 80 mm, — con connessione rivettata rimuovibile, — con o senza respingente elastomerico, — che formano un meccanismo per il movimento indiretto del meccanismo del regolatore di posizione longitudinale dei sedili di autoveicoli, che interagiscono con il gancio di sicurezza, — collegati al meccanismo del regolatore di posizione longitudinale per mezzo di una connessione a vite smontabile, rivettatura, saldatura o saldatura a punti 0  % - 31.12.2026 0.8260 ex 8407 34 10 10 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) con: — cilindrata uguale o superiore a 1 200  cm 3 ma non superiore a 2 000  cm 3 — potenza superiore a 95 kW ma non superiore a 135 kW, — peso non superiore a 120 kg, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 ( 2 ) 0  % - 31.12.2026 0.8300 ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81 20 20 20 Motori a pistone, con accensione per compressione: — di tipo in linea, — di cilindrata uguale o superiore a 7 100  cm 3 ma non superiore a 18 000  cm 3 , — di potenza uguale o superiore a 205 kW ma non superiore a 597 kW, — con modulo di post-trattamento dei gas di scarico, — con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310 /1 300 /1 040  mm o 2 005 /1 505 /1 300  mm o 2 005 /1 505 /1 800  mm, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione ( 2 ) 0  % - 31.12.2026 0.8244 ex 8409 91 00 85 Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con: — nessun altro componente, — durezza pari o superiore a 52 HRB, — dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm 2 , — spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 μm, — progettazione a due piani della camicia d'acqua e — peso compreso tra 18 kg e 19 kg, — lunghezza compresa tra 506 e 510 mm, — altezza compresa tra 282 mm e 286 mm, — larghezza compresa tra 143,7 mm e 144,3 mm, in un'unica partita di 1 000 pezzi o più 0  % - 31.12.2026 0.8303 ex 8483 40 25 20 Riduttore con vite senza fine — in un alloggiamento in lega di alluminio, — con vite senza fine in plastica o acciaio, — con fori di montaggio, — con direzione di funzionamento reversibile a 90 gradi, — con rapporto di trasmissione 4:19, — munito di vite conduttrice di lunghezza pari a 333 mm e una ruota dentata incorporata nel supporto, con o senza supporto per la vite conduttrice, per una connessione indiretta al motore del sistema di guida dei sedili di autovetture ( 2 ) 0  % - 31.12.2026 0.8285 ex 8501 53 50 40 Motore di trazione a corrente alternata a magnete permanente, con: — potenza continua compresa tra 110 kW e 150 kW, — sistema di raffreddamento ad acqua, — lunghezza totale compresa tra 460 mm e 590 mm, — larghezza compresa tra 450 mm e 580 mm, — altezza totale compresa tra 490 mm e 590 mm, — peso non superiore a 310 kg, — 4 punti di montaggio 0  % - 31.12.2026 0.8259 ex 8507 60 00 73 Accumulatori elettrici al litio-ion composti da 3 moduli contenenti 102 celle in totale, con: — potenza nominale di 51 Ah per cella, — tensione nominale compresa tra 285 V e 426 V, — peso compreso tra 33 kg e 36 kg per modulo, — lunghezza compresa tra 1 400 mm e 1 600 mm, — altezza compresa tra 340 mm e 395 mm, — larghezza compresa tra 220 mm e 420 mm, destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 e 8703 80 ( 2 ) 1,3  % - 31.12.2022 0.8275 ex 8507 60 00 83 Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici al litio-ion con: — lunghezza compresa tra 570 mm e 610 mm, — larghezza compresa tra 210 mm e 240 mm, — altezza compresa tra 100 mm e 120 mm, — peso compreso tra 28 kg e 35 kg, e — capacità non superiore a 2 500 Ah ed energia nominale inferiore a 7,5 kW, destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 e 8704 60 ( 2 ) 1,3  % - 31.12.2022 0.8286 ex 8507 60 00 88 Batteria agli ioni di litio ricaricabile, con: — un fusibile, — progettazione "cell-to-pack", — lunghezza compresa tra 1 050 mm e 1 070 mm, — larghezza compresa tra 624 mm e 636 mm, — altezza compresa tra 235 mm e 245 mm, — massa compresa tra 214,4 kg e 227,6 kg, — capacità di 228 Ah, — alloggiamento esterno superiore di materiale composito, — grado di protezione IP68, — densità energetica di 220 Wh/l o superiore, — energia specifica di 159 Wh/kg o superiore, — senza contattori, destinata alla fabbricazione di batterie per autobus elettrici ( 2 ) 1,3  % - 31.12.2022 0.8279 ex 8708 40 20 80 Scatola del cambio senza convertitore di coppia, avente: — doppia frizione, — 7 o più marce avanti, — 1 retromarcia, — coppia massima di 390 Nm, — anche con motore elettrico integrato, — altezza compresa tra 480 mm e 600 mm, — larghezza compresa tra 350 mm e 450 mm, e — peso compreso tra 80 kg e 110 kg, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 ( 2 ) 0  % - 31.12.2026 0.8292 ex 8708 95 99 50 Sistema di gonfiaggio per airbag contenente sia materie pirotecniche, sia gas freddo, usati come propellente per sacche gonfiabili di sicurezza per veicoli, in ciascuna partita singola di 1 000 pezzi o più 0  % - 31.12.2026 ( 1 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»; ( 2 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».

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