Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
26.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 171/100
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
(
2
)
stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni applicabili ai documenti commerciali e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.
(2)
A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 e compilato dall'operatore.
(3)
L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati soggetti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione
(
3
)
.
(4)
Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel luogo di destinazione, si dovrebbe consentire agli operatori coinvolti nella spedizione di partite soggette all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 di scegliere il luogo di destinazione unicamente negli elenchi degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati inseriti nel sistema TRACES e non negli elenchi degli operatori registrati inseriti anch'essi nel sistema TRACES.
(5)
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 142/2011 per inserirvi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedere che elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema. Al capo VI del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo articolo.
(6)
L'armonizzazione degli elenchi nel sistema TRACES o la loro accessibilità attraverso tale sistema può rappresentare un onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno concedere alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato per l'attuazione delle nuove disposizioni.
(7)
L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011 non dovrebbe applicarsi nel caso di specifici spostamenti di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra i territori della Federazione russa di cui all'articolo 29 di detto regolamento e nel caso di un transito specifico attraverso la Croazia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati ai paesi terzi di cui all'articolo 29
bis
di detto regolamento. Le prescrizioni specifiche applicabili agli spostamenti e ai transiti stabilite negli articoli sopraindicati garantiscono un livello appropriato di tutela della salute pubblica e animale e consentono quindi una deroga all'inserimento degli stabilimenti e impianti di origine negli elenchi del sistema TRACES.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011.
(9)
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie.
(10)
Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzinaggio, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(11)
La durata del trasporto tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dovrebbe essere limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite. Se una partita non arriva al luogo di destinazione entro tale periodo, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova la partita.
(12)
Vari nuovi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il documento commerciale dovrebbe essere riveduto per inserire nell'elenco tali nuovi prodotti.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
(14)
La spedizione in altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 è autorizzata preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per l'autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato dovrebbe essere modificato allo scopo di includere informazioni sulla destinazione autorizzata dei prodotti derivati e sugli utilizzatori autorizzati dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'autorizzazione di tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in uno Stato membro non impedisce un rifiuto di tale spedizione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il formato standard per l'autorizzazione dovrebbe essere inserito nel sistema TRACES ed essere collegato elettronicamente al documento commerciale utilizzato per le partite autorizzate di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati al fine di prevenire la produzione del documento commerciale senza un modulo di domanda compilato approvato dall'autorità competente del luogo di destinazione.
(15)
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 20
bis
:
«Articolo 20 bis
Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri
L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:
a)
redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione
(
*1
)
;
b)
inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;
(
*1
)
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf»
"
2)
all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29
bis
.»;
3)
all'articolo 32, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema TRACES.»;
4)
gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (
GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (
GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63
).
ALLEGATO
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
nell'allegato VIII, capo III, il punto 6 è così modificato:
a)
alla lettera f), i punti da iv) a vii) sono sostituiti dai seguenti:
«iv)
il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di origine dei materiali e il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, dei regolamenti (CE) n. 852/2004
(
1
)
, (CE) n. 853/2004
(
2
)
o (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, nonché la natura e il metodo del trattamento, se del caso;
v)
il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del trasportatore dei materiali;
vi)
il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di destinazione e il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 852/2004 o (CE) n. 183/2005;
vii)
nel caso di trasporto in contenitori, il numero completo di identificazione del contenitore (“codice BIC”), rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (
Bureau International des Containers et du Transport Intermodal — BIC)
(
4
)
;
viii)
nel caso di esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti proteine animali trasformate di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, lo Stato membro di uscita e il posto d'ispezione frontaliero di uscita di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione
(
5
)
.»;
b)
è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 informa, attraverso il sistema TRACES, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo della partita.»
c)
il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:
«
Documento commerciale
Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009
Testo di immagine
UNIONE EUROPEA
Documento commerciale
Parte I: informazioni relative alla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Numero di riconoscimento o di registrazione
Codice postale
I.2. N. di riferimento del documento
I.2.a. N. di riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Numero di riconoscimento o di registrazione
Tel.
I.6. Commerciante registrato
Nome
Numero di registrazione
Indirizzo
Codice postale
Stato membro
I.7
I.8. Paese di origine
Codice ISO
I.9. Regione di origine
Codice
I.10. Paese di destinazione
Codice ISO
I.11. Regione di destinazione
Codice
I.12. Luogo di origine
Stabilimento
Nome Numero di riconoscimento o di registrazione
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di destinazione
Stabilimento
Nome Numero di riconoscimento o di registrazione
Indirizzo
Codice postale
I.14. Luogo di carico
I.15. Data di partenza
I.16. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione
Nave
Altro
Vagone ferrovia-rio
I.17. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Numero di riconoscimento o di registrazione
Stato membro
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice della merce (codice NC)
I.20. Quantità totale
Testo di immagine
I.21. Temperatura dei prodotti
I.22. Numero di colli
ambiente
di refrigera-zione
di congela-mento
temperatura controllata
I.23. Numero del sigillo se prescritto dall’autorità competente e numero identificativo BIC del contenitore
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
uso come alimenti per animali da compagnia
fertilizzanti organici/ammendanti
Partita soggetta alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001
Olio di pesce/farina di pesce di categoria 3 con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786
I.26.
I.27. Transito negli Stati membri
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
I.29.
I.30.
I.31. Identificazione delle merci
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Categoria
Tipo di trattamento
Impianto di fabbricazione
Numero del lotto
Testo di immagine
PAESE
Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: dichiarazione
II.1. Dichiarazione dello speditore
Il sottoscritto dichiara che
II.1.1. le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;
II.1.2. sono state prese tutte le precauzioni al fine di evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.
Note
Parte I:
— Casella I.1.: la persona fisica o giuridica che ordina il trasporto indicata nel documento prescritto dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
— Casella I.5.: la persona fisica o giuridica alla quale è destinata la partita.
— Casella I.6 [facoltativo, se del caso]: nome, indirizzo e numero di registrazione del commerciante registrato.
— Caselle I.9. e I.11.: se del caso.
— Caselle I.12 e I.13: numero di riconoscimento o di registrazione.
Nel caso di:
— prodotti soggetti alle disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, solo un impianto di immagazzinaggio, di incenerimento o di coincenerimento registrato a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure, nel caso dello stallatico, l’azienda agricola autorizzata di destinazione;
— olio di pesce o farina di pesce di categoria 3 destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786, indicare il numero di riconoscimento dell’impianto di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (UE) 2015/786.
— Casella I.14.: compilare se diverso da I.1. e I.12.
— Casella I.17.: numero di registrazione o di riconoscimento del trasportatore effettivo. Se l’informazione è identica a quella della casella I.6, usare solo la casella I.17.
— Casella I.23.: nel caso di trasporto in contenitori, è obbligatorio indicare il numero completo di identificazione del contenitore (“codice BIC”).
— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale o da quello come fertilizzanti organici/ammendanti. I prodotti tecnici non possono essere utilizzati in mangimi, alimenti per animali da compagnia o fertilizzanti organici/ammendanti.
— Casella I.31.:
Specie animale: per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, suidi, altri mammiferi, pesci, molluschi, crostacei, insetti (specie, se del caso), altri invertebrati, specie non ruminanti miste, specie miste comprendenti ruminanti.
Natura della merce: indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: “sottoprodotti apicoli”, “prodotti sanguigni”, “sangue”, “farina di sangue”, “residui della digestione”, “contenuto del tubo digerente”, “articoli da masticare”, “farina di pesce”, “interiora aromatizzanti”, “gelatina”, “ciccioli”, “pelli”, “proteine idrolizzate”, “fertilizzanti organici/ammendanti”, “alimenti per animali da compagnia”, “proteine animali trasformate”, “sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia”, “alimenti greggi per animali da compagnia”, “grassi fusi”, “compost”, “stallatico trasformato”, “olio di pesce”, “prodotti a base di latte”, “prodotti a base di colostro”, “fanghi di centrifugazione o di separazione risultanti dalla lavorazione del latte”, “fosfato bicalcico”, “fosfato tricalcico”, “collagene”, “prodotti a base di uova”, “siero di equidi”, “trofei di caccia”, “lana”, “peli”, “setole di suino”, “piume”, “sottoprodotti di origine animale per la trasformazione”, “prodotti derivati”, “farine di carne e ossa”, “carcasse”, “stallatico”, “derivati lipidici”, “glicerina”, “ex prodotti alimentari”, “rifiuti di cucina e ristorazione”, “olio da cucina usato”, “pelli trattate”, “substrati di coltivazione”, “animali da compagnia morti”, “equidi morti”, “ex mangimi”, “[natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL]”, “uova”, “sottoprodotti dei centri di incubazione”, “embrioni, anche non in uova”.
Testo di immagine
PAESE
Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Categoria: specificare i materiali di categoria 1, 2 o 3.
Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati come alimenti per animali, indicare la lettera dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sottoprodotto di origine animale in questione [ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, lettera b), ecc.].
Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati in alimenti greggi per animali da compagnia, indicare “3 a)” o “3 b) i)” o “3b ) ii)” a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera a), o all’articolo 10, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati, indicare “3 b) iii)” o “3 n)” a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all’articolo 10, lettera b), punto iii), o all’articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento:
“a)” per le pelli essiccate;
“b)” per le pelli salate secche o salate verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;
“c)” per le pelli sottoposte a salatura per sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio.
Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente [scegliendo un metodo tra quelli da 1 a 5 elencati nell’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o uno dei metodi alternativi indicati al capo IV del medesimo regolamento] oppure un metodo di trasformazione per lo stallatico trasformato di cui all’allegato XI di detto regolamento e indicare la data della marcatura con trieptanoato di glicerina (GHT), se del caso.
Per i materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati nei mangimi si rinvia alla relativa sezione dell’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.
Per i prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati nei mangimi, indicare il pertinente metodo standard di trasformazione [scegliendolo tra quelli da 1 a 7 elencati nell’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 in caso di proteine animali trasformate (PAP)], un metodo alternativo tra quelli elencati nell’allegato IV, capo IV, in caso di insilaggio oppure descrivere la natura e i metodi di trattamento elencati nell’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.
L’olio di pesce o la farina di pesce destinati alla detossificazione devono essere etichettati come “olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto”.
Numero del lotto: indicare il numero del lotto o del marchio auricolare, se del caso.
Impianto di fabbricazione: nel caso di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi, indicare lo stabilimento di trasformazione.
Parte II:
— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.
Firma
Fatto a , il
(luogo) (data)
(firma della persona responsabile del luogo d’origine)
(nome in lettere maiuscole)
»
2)
nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:
«
Sezione 10
Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione
Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro di origine e presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione le domande di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come pure di olio di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione rispettando il seguente formato del sistema TRACES:
Testo di immagine
Numero di riferimento:
PAGINA 1/2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO[ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009]
Nome e indirizzo del richiedente
Numero di riconoscimento o di registrazione (2)
Nome e indirizzo del o dei luoghi di origine
Numeri di riconoscimento o di registrazione (2)
Nome e indirizzo dello speditore (1)
Numero di riconoscimento o di registrazione (2)
Nome e indirizzo del o dei luoghi di destinazione (3)
Numeri di riconoscimento o di registrazione (3)
Sottoprodotti di origine animale/Prodotti derivati (4)
Materiali di categoria 1 costituiti da:
(natura dei materiali)
Materiali di categoria 2 costituiti da:
(natura dei materiali)
Farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 1
Grassi fusi derivati da materiali di categoria 1
Farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2
Grassi fusi derivati da materiali di categoria 2
Olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto
Usi previsti (4)
Smaltimento come rifiuti
Trasformazione
Combustione
Incenerimento o coincenerimento in stabilimenti o impianti riconosciuti per i sottoprodotti di origine animale
Applicazione sul terreno
Trasformazione in biogas
Compostaggio
Stabilimento per attività intermedie
Alimenti per animali da compagnia (5)
Produzione di biodiesel o di altri biocarburanti
Per l’alimentazione di (6):
Per la fabbricazione dei seguenti prodotti derivati (7) (2):
Destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto (2)
Indicare il quantitativo dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (volume o massa) (2) (8):
Testo di immagine
Numero di riferimento:
PAGINA 2/2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO[ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009]
Nel caso di farine di carne e ossa e di grassi fusi:
I materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente (9):
I materiali sono stati marcati con trieptanoato di glicerina (GHT).
Specie di origine [le informazioni devono corrispondere all’indicazione delle specie nel DOCOM/CD (12)]:
Nel caso di olio di pesce destinato alla detossificazione, il metodo di trasformazione:
Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.
[Firma: nome, data e coordinate di contatto: telefono, fax (se del caso), e-mail]
Decisione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione (10):
La spedizione della partita è:
rifiutata.
accettata.
accettata, a condizione che ai materiali si applichino la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1) la marcatura GTH.
accettata, a condizione che avvenga secondo le seguenti modalità (2):
La presente autorizzazione è valida fino al (11)
(Data, timbro e firma dell’autorità competente)
Note:
Compilare il documento in stampatello maiuscolo.
(1) Compilare se lo speditore è diverso dal richiedente.
(2) Compilare, se del caso.
(3) Nel caso di partite alla rinfusa con vari luoghi di destinazione, il richiedente è responsabile della presentazione all’UVL di tutti i dati dei vari luoghi di destinazione. Le dimensioni della casella possono essere ingrandite per potervi inserire tutti i dati richiesti. Il numero dei vari luoghi di destinazione è subordinato alla decisione dell’autorità competente, responsabile del o dei luoghi di destinazione.
(4) Barrare la casella corrispondente.
(5) Nel caso di alimenti per animali da compagnia prodotti con i materiali di categoria 1, importati da paesi terzi, di cui all’articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(6) Specificare conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(7) Specificare gli usi previsti, come ad esempio fabbricazione di pellicce, fertilizzanti organici/ammendanti, tassidermia, ecc.
(8) Specificare. Nel caso di equidi morti, indicare il numero del transponder (microchip), se disponibile, o il numero unico di identificazione a vita, definito all’articolo 2, lettera o), del regolamento (UE) 2015/262 della Commissione, quale riportato nel documento di identificazione.
(9) Specificare uno dei metodi di trasformazione di cui all’allegato IV, capo III o IV, del regolamento (UE) n. 142/2011.
(10) Per l’autorità competente: barrare la casella corrispondente.
(11) Inserire la data di scadenza dell’autorizzazione.
(12) DOCOM: documento commerciale in formato TRACES / CD: documento commerciale.
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(
1
)
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (
GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1
).
(
4
)
https://www.bic-code.org/identification-number/
(
5
)
Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (
GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1
).
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