Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1151 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1151 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1151 of 11 June 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of vanillin originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1151
12.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1151 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 9,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 24 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2024 da Syensqo («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione della vanillina ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716 della Commissione («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Argomentazioni relative all’apertura
(6)
Un utilizzatore, Frey & Lau GmbH («Frey & Lau»), che è anche un importatore, si è registrato come parte interessata ma non ha risposto al questionario. Tale parte ha espresso la propria opposizione all’apertura dell’inchiesta. Le sue argomentazioni sono state sintetizzate di seguito.
(7)
Frey & Lau ha osservato che, poiché il produttore dell’Unione denunciante non produceva tutti i tipi di vanillina, non poteva costituire l’industria dell’Unione per i tipi di vanillina che non produceva. La parte ha fatto riferimento anche alle importazioni effettuate dallo stesso produttore dell’Unione denunciante come un fattore che compromette il suo status di effettivo produttore dell’Unione. Tale argomentazione è trattata nella sezione 4.1.
(8)
Come illustrato più dettagliatamente nelle sezioni 2.4 e 4.1, il produttore dell’Unione denunciante poteva costituire l’industria dell’Unione a norma del regolamento di base, poiché la sua produzione del prodotto simile rappresentava oltre il 98 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile quale definito ai considerando 41 e 44. Il produttore dell’Unione costituisce pertanto l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base per il prodotto simile definito ai considerando summenzionati.
(9)
Frey & Lau ha affermato che i calcoli del valore normale presentati dal denunciante non sono corretti, in quanto la distinta teorica dei materiali utilizzati per l’etilvanillina e la vanillina sintetica non dovrebbe essere considerata per il Brasile, il paese rappresentativo proposto dal denunciante, poiché in quel paese non esiste una produzione di tali tipi di prodotto di vanillina. Frey & Lau ha anche affermato che il denunciante ha calcolato il margine di dumping per due prodotti non fabbricati nell’Unione, segnatamente l’etilvanillina e la biovanillina, e che il calcolo di un unico margine di dumping per tutti i tipi di vanillina non è appropriato date le diverse gamme di prezzo dei quattro tipi di vanillina. Nella sua argomentazione Frey & Lau ha proposto di utilizzare l’India come paese rappresentativo appropriato. La parte ha affermato che l’India sarebbe idonea come paese rappresentativo in quanto avrebbe un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, i prezzi all’esportazione della vanillina dall’India sarebbero comparabili a quelli della Cina ed esisterebbe una produzione di vanillina in India.
(10)
L’industria dell’Unione ha risposto alle osservazioni presentate da Frey & Lau in merito alla denuncia, chiarendo che i calcoli del valore normale e del margine di dumping sono conformi all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che Frey & Lau non ha presentato elementi di prova a sostegno della sua asserzione secondo cui i calcoli del valore normale e del margine di dumping effettuati dall’industria dell’Unione sono sbagliati, né ha presentato calcoli riveduti. La sua argomentazione è stata pertanto respinta.
(11)
La Commissione ha osservato che l’India non appartiene al gruppo di paesi con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina secondo la definizione della Banca mondiale. La Cina è considerata un paese a reddito medio-alto, mentre l’India è considerata un paese a reddito medio-basso. La richiesta di considerare l’India come paese rappresentativo è stata pertanto respinta.
1.5.
Campionamento
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Nessun campionamento dei produttori dell’Unione
(13)
Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha messo a disposizione questionari agli unici due produttori noti dell’Unione, ossia il denunciante ed Ennolys. Il campionamento dei produttori dell’Unione non è stato ritenuto necessario.
1.5.2.
Campionamento degli importatori
(14)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(15)
Due importatori indipendenti si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Solo uno dei due ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. In considerazione del numero limitato di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
(16)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da due utilizzatori che erano anche importatori, uno dei quali è menzionato nel considerando precedente. Cfr. sezioni 7.2 e 7.3.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(17)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(18)
Sei produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito dai due produttori esportatori Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd. («Jiaxing Zhonghua») e Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd. («Jiangxi Brother»). In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sul campione selezionato e il campione è stato pertanto confermato l’11 giugno 2024.
(19)
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha accertato che la Brother Holding, proprietaria della partecipazione di maggioranza delle azioni di Jiangxi Brother, detiene anche una quota significativa delle azioni di Jiaxing Zhonghua. Entrambe le parti hanno dichiarato di agire in modo indipendente l’una dall’altra. La Commissione ha tuttavia concluso che, poiché un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto di entrambi i produttori esportatori, questi ultimi devono essere considerati collegati ai sensi dell’articolo 127, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
4
)
.
(20)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, Jiangxi Brother ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui Jiangxi Brother e Jiaxing Zhonghua dovrebbero essere trattate come parti collegate. Il produttore esportatore ha ribadito che le due società operano in modo indipendente e non sono collegate in nessun modo significativo in termini di proprietà, gestione o comportamento sul mercato e, in pratica, sono concorrenti diretti sul mercato della vanillina. Non ha tuttavia messo in discussione la valutazione della Commissione secondo cui un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese di entrambi i produttori esportatori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(21)
Alla luce dei fatti illustrati al considerando 19, il campione definitivo è costituito da due entità collegate.
1.6.
Esame individuale
(22)
Come indicato al considerando 28, il 20 dicembre 2024, conformemente all’articolo 19
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, con una nota al fascicolo la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non imporre dazi provvisori. Come spiegato nella nota al fascicolo, tale decisione era dovuta alla complessità tecnica del caso. In altre parole, alla luce di tale complessità tecnica, il carico di lavoro associato ai produttori esportatori inseriti nel campione era già tale da precludere l’istituzione di misure provvisorie. In tale contesto la Commissione ha deciso che eventuali esami individuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero compromesso la tempestiva conclusione dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella divulgazione definitiva delle informazioni la Commissione ha spiegato che un produttore esportatore della RPC non inserito nel campione, Xiamen Oamic Biotech Co., Ltd. («Oamic»), aveva richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha affermato però che la società non aveva presentato una risposta al questionario entro il termine stabilito. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, Oamic ha rilevato che tale affermazione era di fatto errata, poiché la società aveva presentato una risposta al questionario. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto il proprio errore materiale e il fatto che l’obiezione di Oamic fosse corretta, resta invariata la conclusione secondo cui, a causa della complessità del caso e del carico di lavoro derivante dai produttori esportatori inseriti nel campione, eventuali esami individuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Di conseguenza la domanda di esame individuale presentata da Oamic è stata respinta.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(23)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori noti dell’Unione, agli utilizzatori e ai produttori esportatori inseriti nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(24)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(25)
Sono pervenute risposte al questionario dal produttore dell’Unione denunciante, da due utilizzatori dell’Unione e dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(26)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttore dell’Unione
—
Syensqo (nome dell’entità produttrice: Specialty Operations France S.A.S.), Saint Fons, Lione, Francia
Utilizzatore dell’Unione
—
Lucta SA, Barcellona, Spagna
Produttori esportatori della RPC
—
Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd., Jiaxing City, Cina
—
Jiangxi Brother Pharmaceutical, Co., Ltd., Pengze, Cina
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(27)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
1.9.
Mancata imposizione di misure provvisorie
(28)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l’istituzione di misure provvisorie era il 24 gennaio 2025. Il 20 dicembre 2024, conformemente all’articolo 19
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non imporre dazi provvisori.
1.10.
Fase successiva della procedura
(29)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
(30)
Per giungere alle sue risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate.
(31)
L’8 aprile 2025 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. In seguito alla valutazione di un’osservazione presentata dal produttore esportatore Oamic, il 16 aprile 2025 è stata inviata a tutte le parti una divulgazione aggiuntiva delle informazioni («divulgazione finale aggiuntiva delle informazioni»).
(32)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, la Commissione ha ricevuto comunicazioni da Arethia Services Germany GmbH & Co. KG («Arethia»), una parte interessata (utilizzatore) recentemente registrata; dall’utilizzatore Frey & Lau; dal denunciante, dai produttori esportatori cinesi Jiangxi Brother, Oamic e Chongqing Thrive Fine Chemicals Co., Ltd. («Thrive»); Orchidlinn Biotech Co. Ltd («Orchidlinn»), un produttore del prodotto in esame che non ha esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Orchidlinn ha chiesto un’audizione in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti di difesa commerciale, che si è tenuta il 13 maggio 2025. Inoltre il 23 aprile 2025 si è svolta un’audizione con Oamic.
(33)
Orchidlinn ha comunicato alla Commissione che stava preparando una domanda di riesame relativo a nuovi esportatori da presentare una volta istituite le misure. A suo parere la Commissione aveva modificato le sue conclusioni sul campionamento dopo aver compreso e corretto la descrizione errata della situazione di Oamic, come spiegato al considerando 22. La parte ha affermato tuttavia che la procedura di campionamento e la determinazione dell’esame individuale costituiscono due procedure distinte e basate su una sequenza giuridica, per cui la procedura di campionamento viene prima e le risultanze dell’esame individuale sono stabilite successivamente. La parte ha sostenuto che una modifica nella seconda fase, ossia l’esame individuale, non può comportare una modifica nella fase precedente, ossia il campionamento.
(34)
La Commissione ha convenuto che, alla luce della rettifica apportata con riferimento a Oamic, come indicato al considerando 33, essa aveva anche scoperto e corretto un errore materiale nel punto precedente del documento finale di divulgazione delle informazioni. Tale punto riguardava il campionamento ed è stato sostituito da un paragrafo che si riflette nel considerando 22 del presente regolamento. Le parti interessate sono state quindi pienamente informate della rettifica nel documento di divulgazione finale aggiuntiva delle informazioni. Orchidlinn ha sostenuto che la Commissione non aveva indicato il motivo per cui riteneva che non si fosse rinunciato al campionamento, come aveva erroneamente affermato nel documento emesso l’8 aprile 2025. Come indicato tuttavia al considerando 18, nel corso del procedimento la Commissione ha informato le parti interessate che nell’ambito del campionamento si erano manifestati sei produttori esportatori
(
5
)
e che aveva selezionato un campione di due società che, in assenza di osservazioni, aveva confermato poco dopo alle parti interessate
(
6
)
. Non aveva revocato tale campione, né vi aveva rinunciato in una fase successiva. La menzione della rinuncia al campionamento nel documento inviato alle parti interessate l’8 aprile 2025 era quindi chiaramente errata e la Commissione si è avvalsa dell’invio del documento di divulgazione finale aggiuntiva delle informazioni il 16 aprile per correggere anche tale errore materiale.
(35)
Orchidlinn ha anche affermato che il campione non era rappresentativo, in quanto il tipo di prodotto che costituisce la sua produzione, la vanillina naturale, non è fabbricato da nessuna delle parti inserite nel campione. Per quanto riguarda tale argomentazione, come concluso nell’analisi di cui alla sezione 2.4, la Commissione aveva concluso che l’ambito dell’inchiesta era definito correttamente e che i quattro tipi di prodotto, tra cui la vanillina naturale, sono sostituibili e in concorrenza diretta tra loro. La Commissione ha inoltre ribadito che il campione era stato selezionato sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, ossia selezionando il massimo volume rappresentativo delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Un campione che rappresenta oltre l’80 % delle importazioni è assolutamente rappresentativo.
(36)
Orchidlinn ha infine esortato la Commissione, qualora confermi che è stato applicato il campionamento, a consentire comunque ai nuovi produttori esportatori di vanillina naturale di ottenere margini di dumping individuali attraverso un riesame relativo a nuovi esportatori, in quanto tale tipo di prodotto non è fabbricato dalle parti inserite nel campione. La Commissione non ha ravvisato alcuna base giuridica per tale linea di condotta, in quanto l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che disciplina la determinazione dei singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi produttori esportatori, indica esplicitamente che le sue disposizioni non si applicano nei casi in cui sono stati istituiti dazi a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, ossia nei casi in cui è stato applicato il campionamento. In ogni caso, rimane la possibilità di chiedere periodicamente la restituzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 8.
(37)
Oamic ha affermato che la nota al fascicolo della Commissione del 20 dicembre menzionata al considerando 28 non era conforme al requisito di cui all’articolo 19
bis
, paragrafo 2, in quanto a Oamic non è stato comunicato mediante tale nota se la sua domanda di esame individuale fosse stata accettata o meno. L’articolo 19
bis
, paragrafo 2, tuttavia obbliga la Commissione a informare le parti interessate in merito alla mancata imposizione di misure provvisorie entro un determinato termine, non a fornire alle stesse una relazione intermedia. Come già indicato inoltre al considerando 22, la nota affermava che la mancata imposizione di misure provvisorie era dovuta alla complessità tecnica del caso. La Commissione ha infine osservato che Oamic non aveva mai chiesto se la Commissione intendesse valutare la domanda di esame individuale, né aveva contattato la Commissione tra la presentazione della sua domanda di esame individuale, il 3 luglio 2024, e le sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, presentate l’11 aprile 2025. L’argomentazione è stata respinta.
(38)
Oamic ha affermato che le due parti inserite nel campione avrebbero dovuto essere trattate, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, come un’unica entità. Secondo quanto sostenuto dalla parte quindi il campionamento di fatto non sarebbe stato necessario. A suo parere la media ponderata dell’aliquota del dazio a norma della disposizione in materia di campionamento significa che il margine di dumping è calcolato in base ad (almeno) due parti non collegate, distinte e indipendenti che hanno collaborato.
(39)
Per quanto riguarda tale argomentazione, la Commissione ha confermato che era stato applicato il campionamento, in quanto si erano manifestati sei produttori esportatori e la Commissione aveva selezionato le due maggiori società tra di essi per costituire il campione. Le parti erano anche state informate di conseguenza e hanno accettato tale decisione, come ricordato al considerando 34. I calcoli del dumping e del pregiudizio erano stati effettuati e comunicati singolarmente a ciascuna delle due parti, in quanto la Commissione aveva constatato che Jiangxi Brother e Jiaxing Zhonghua nella pratica non operavano come un’unica entità. Non si tratta di una situazione caratterizzata da stretti legami operativi tra parti collegate, per cui il valore normale, il prezzo all’esportazione, il dumping e il pregiudizio sono calcolati combinando i dati finanziari pertinenti delle società interessate e si effettua un solo calcolo del dumping e del pregiudizio per il gruppo. A norma delle disposizioni dell’articolo 127, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la Commissione le ha tuttavia considerate legate (cfr. considerando da 19 a 21). È pertanto opportuno attribuire a Jiangxi Brother e Jiaxing Zhonghua il dazio medio ponderato di entrambe, e lo stesso dazio medio ponderato è stato attribuito alle parti che hanno collaborato non inserite nel campione, per i motivi illustrati al considerando 187.
(40)
Le osservazioni delle altre parti di cui al considerando 32 sono trattate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(41)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da vanillina avente la seguente formula molecolare C
8
H
8
O
3
oppure C
9
H
10
O
3
e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso («prodotto oggetto dell’inchiesta»). Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina. Il numero di registrazione presso il Chemical Abstracts Service (numero CAS) della vanillina sintetica, vanillina naturale e vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) è 121-33-5. Il numero CAS dell’etilvanillina è 121-32-4. Il prodotto oggetto dell’inchiesta non comprende le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso.
(42)
La vanillina è utilizzata nel settore alimentare (aromi e sapori) e cosmetico (fragranze) come ingrediente nelle formule degli utilizzatori.
2.2.
Prodotto in esame
(43)
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della RPC, attualmente classificato ai codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(44)
Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base uguali o analoghe e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione e da produttori di paesi terzi.
(45)
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(46)
L’utilizzatore Frey & Lau, che è anche un importatore del prodotto in esame, ha affermato che i tipi di vanillina descritti al considerando 43 non potevano essere trattati come un unico prodotto e quindi non potevano essere trattati come «prodotto in esame». La parte ha sostenuto che esistono grandi differenze tra la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica («biovanillina») e l’etilvanillina, in termini di qualità, prezzo e intensità del sapore. Tali prodotti sono utilizzati in modi diversi e in quantità diverse tra i clienti, che possono utilizzarli anche per preparare, tra l’altro, componenti per i fabbricanti di fragranze e miscele per alimenti e prodotti da forno.
(47)
Frey & Lau ha comprovato la sua affermazione rilevando le differenze nell’obbligo di dichiarazione e nella conformità normativa che Frey & Lau e il proprietario del marchio a valle devono rispettare, e l’eventuale passaggio tra i tipi di vanillina che richiederebbe una notevole quantità di lavoro normativo e analisi approfondite delle differenze nei profili di sapore e nelle intensità. Frey & Lau ha affermato che il denunciante non poteva pertanto costituire l’industria dell’Unione ai sensi del regolamento di base per i tipi di vanillina che non produceva nell’Unione, in quanto fabbricava solo vanillina sintetica e vanillina naturale durante il periodo dell’inchiesta e solo vanillina naturale da maggio 2024. La biovanillina e l’etilvanillina quindi dovrebbero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta, come pure la vanillina sintetica, poiché la loro produzione nell’Unione è cessata nel maggio 2024.
(48)
In risposta a tali osservazioni, l’industria dell’Unione ha ritenuto che, sebbene esistano alcune differenze tra i quattro tipi di vanillina, ciò non esclude che essi costituiscano un unico prodotto ai fini di un’inchiesta antidumping e rientrino in un’unica definizione di prodotto. Essa ha affermato che tutti i tipi di vanillina sono artificiali, sono utilizzati per gli stessi scopi e presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, come segue:
Tabella 1
Tipo di vanillina
Codice NC
Formule chimiche molecolari
Numero CAS
Origine delle materie prime
Vanillina sintetica
2912 41 00
C
8
H
8
O
3
121-33-5
Petrolio greggio
Vanillina naturale
2912 41 00
C
8
H
8
O
3
121-33-5
Biocarburante
Vanillina sintetica di origine biologica («biovanillina»)
2912 41 00
C
8
H
8
O
3
121-33-5
Biocarburante
Etilvanillina
2912 42 00
C
9
H
10
O
3
121-32-4
Petrolio greggio
(49)
La Commissione ha ricordato che, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, per prodotto simile si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
(50)
La Commissione ha ritenuto che l’ambito dell’inchiesta sia definito correttamente, in quanto tutti i tipi di vanillina sono molecole artificiali con odore e sapore simili alla vaniglia. Tutti i tipi di vanillina sono utilizzati in modo analogo e per lo stesso scopo, e in particolare costituiscono un fattore produttivo, tra l’altro, nelle fragranze e nelle ricette alimentari. I quattro tipi di prodotto sono sostituibili e in concorrenza diretta tra loro. Pertanto l’esclusione di qualsiasi tipo di vanillina probabilmente renderebbe inefficace una potenziale misura.
(51)
Per quanto riguarda la questione se l’industria dell’Unione abbia soddisfatto il requisito giuridico per la legittimazione ad agire a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione fa riferimento ai considerando 190 e successivi del presente regolamento di esecuzione.
(52)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, Frey & Lau ha ribadito la sua opposizione alla definizione del prodotto in esame. Anche il produttore esportatore non inserito nel campione Thrive si è opposto a tale definizione.
(53)
Frey & Lau e Thrive hanno affermato che l’etilvanillina non può essere considerata un prodotto simile alla vanillina sintetica. Le due parti hanno anche affermato che la vanillina di origine biologica e la vanillina naturale hanno un costo di produzione notevolmente più elevato e un corrispondente prezzo di vendita superiore rispetto alla vanillina sintetica e che sono presenti in quantità molto inferiori sul mercato dell’Unione. Neanche questi prodotti dunque possono essere considerati prodotti simili alla vanillina sintetica.
(54)
Sono pervenute osservazioni anche da un altro utilizzatore, Arethia, che finora non si è manifestato né ha fornito una risposta al questionario. Tale utilizzatore ha ripreso l’opinione di Frey & Lau (cfr. considerando 46 e 47) secondo cui l’etilvanillina è un prodotto distinto rispetto alla vanillina sintetica e alla vanillina naturale.
(55)
Come indicato nella tabella di cui al considerando 48, la Commissione riconosce che esistono lievi differenze chimiche tra i diversi tipi di vanillina, che non sono simili sotto tutti gli aspetti.
(56)
Come sottolineato sopra tuttavia tutti i tipi di vanillina sono utilizzati in modo analogo e per lo stesso scopo, e in particolare costituiscono un fattore produttivo, tra l’altro, nelle fragranze e nelle ricette alimentari. A tale proposito, l’esclusione di un tipo di vanillina può compromettere l’efficacia delle misure antidumping, in quanto gli utilizzatori a valle possono adattare le loro formule e dosi al tipo di vanillina esentato dalle misure.
(57)
La Commissione riconosce che il rischio di sostituzione di un tipo di vanillina con un altro non è immediato, in quanto il processo di adattamento delle ricette da parte dell’utilizzatore comporta test approfonditi prima del rilascio, come già sottolineato da Frey & Lau al considerando 47. Poiché tuttavia le misure sono proposte per un periodo di cinque anni, l’efficacia delle misure antidumping deve essere valutata in una prospettiva a più lungo termine.
(58)
Su tale base, la Commissione ha ritenuto che tutti i tipi di vanillina menzionati nella denuncia e al considerando 42 costituiscano il prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(59)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(60)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di vanillina. Sei produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(61)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.6 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Non sono pervenute risposte al questionario, né osservazioni sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base dal governo della RPC entro il termine stabilito. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(62)
In seguito all’apertura dell’inchiesta la Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base da Frey & Lau, Jiangxi Brother e Thrive. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.2.2.
(63)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(64)
Il 21 ottobre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori di produzione, quali materie prime e fattori produttivi, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di vanillina. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione inoltre ha individuato due possibili paesi rappresentativi, segnatamente il Brasile e la Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal denunciante, dal produttore esportatore inserito nel campione Jiangxi Brother e da Thrive. Le osservazioni sono esaminate nelle pertinenti sezioni che seguono.
(65)
Il 3 gennaio 2025 la Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute dalle parti interessate riguardo alla prima nota in una seconda nota al fascicolo («seconda nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le società Dexxos Participações SA e Prox do Brasil.
(66)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota dal denunciante e dai produttori esportatori Jiaxing Zhonghua e Thrive in riferimento alle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo. Tali osservazioni sono state prese in esame nel corrispondente punto della sezione 3.4.
(67)
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.3.
3.2.
Valore normale
(68)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(69)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(70)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era giustificata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(71)
In recenti inchieste concernenti il settore chimico
(
7
)
nella RPC
(
8
)
la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(72)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
9
)
. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
10
)
ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
11
)
. La Commissione ha inoltre riscontrato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC comporta che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
12
)
. Inoltre la Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC
(
13
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
14
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC
(
15
)
.
(73)
Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations»
(
16
)
(«relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale esame ha riguardato, oltre agli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(74)
Il denunciante, facendo riferimento alle proprie informazioni di mercato, alla relazione, a precedenti inchieste di difesa commerciale della Commissione e a ulteriori fonti di informazione pubblicamente disponibili
(
17
)
, ha asserito che in Cina esistono distorsioni significative che influenzano il prezzo sul mercato interno del prodotto in esame.
(75)
Più specificamente, la denuncia ha evidenziato le seguenti pratiche che incidono sul mercato cinese del prodotto in esame:
a)
il controllo dello Stato e del partito comunista cinese
(«PCC» o «partito»)
sul mercato
: il sistema economico cinese continua a basarsi su una «economia di mercato socialista» in cui lo Stato e il PCC svolgono un ruolo guida nella governance economica della Cina
(
18
)
e il PCC mantiene uno stretto controllo su tutti gli aspetti dell’economia, non da ultimo attraverso le cellule del PCC esistenti sia nelle imprese private che in quelle di proprietà dello Stato
(
19
)
; tutti gli investimenti delle imprese, statali e non, inoltre sono soggetti all’approvazione della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC»), che elabora i piani quinquennali e attua il diritto della concorrenza in Cina;
b)
i piani quinquennali per l’economia nel suo complesso e per settore
: in Cina è presente un sistema di pianificazione concepito per conseguire gli obiettivi del PCC e dello Stato; i piani quinquennali sono attuati da tutti gli organi dello Stato e del PCC e, attraverso la loro attuazione, lo Stato e il PCC controllano le condizioni di concorrenza in Cina e incoraggiano l’assegnazione delle risorse in settori strategici in modo da creare campioni imprenditoriali nazionali per dominare i mercati nazionali e internazionali; un’attuazione coordinata dei piani quinquennali ha comportato il massiccio accumulo di sovraccapacità in molti settori, compreso il settore chimico;
c)
pratiche distorsive nelle materie prime
: il prezzo dei fattori produttivi è esposto a distorsioni sistemiche, con la fissazione diretta dei prezzi per determinati fattori produttivi
(
20
)
; la Cina utilizza anche la costituzione di scorte come strumento che consente allo Stato di influenzare in modo significativo i prezzi delle materie prime; le imprese di proprietà dello Stato inoltre rappresentano la maggioranza in diverse industrie delle materie prime, compresa la produzione di materie prime chimiche, in cui le imprese di proprietà dello Stato rappresentano il 52 % dell’
industria
(
21
)
; il governo della RPC limita gli investimenti, sia nazionali che esteri, in una serie di imprese connesse alle materie prime; il tredicesimo piano quinquennale, i cui effetti sono ancora presenti oggi, menziona anche il ruolo dello Stato nel controllo della proprietà, dell’approvvigionamento e della distribuzione delle materie prime;
d)
distorsioni nel mercato dell’energia
: i prezzi dell’energia non sono basati sul mercato, bensì sono controllati dalla RPC, che è il maggiore produttore di energia elettrica al mondo
(
22
)
, con il 50 % della sua capacità di generazione di proprietà statale; il governo della RPC disciplina i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e garantisce che i prezzi dell’energia siano differenziati per le diverse industrie; un’energia più economica è fornita, tra l’altro, ad alcuni produttori di soda caustica elettrolitica, che è uno dei principali fattori produttivi per il prodotto in esame
(
23
)
;
e)
distorsioni nel mercato dei capitali
: il sistema del credito in Cina è influenzato da distorsioni derivanti dal ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali; l’accesso al capitale non è ugualmente disponibile; piuttosto, è distorto a favore delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese private con stretti legami con l’amministrazione pubblica o in settori incentivati
(
24
)
; le organizzazioni governative cercano di orientare gli investimenti in progetti e settori strategici offrendo abbuoni di interesse sui prestiti e altri mezzi per ridurre i costi di capitale e le banche e altri prestatori sono incoraggiati a sostenere tali politiche fornendo prestiti alle imprese attive in tali settori
(
25
)
; anche le attività svolte attraverso i veicoli di finanziamento delle amministrazioni locali dimostrano il ruolo pervasivo dello Stato, che contribuisce all’uso eccessivo degli strumenti di debito, al sovrainvestimento nelle industrie ad alta intensità di capitale e all’allocazione del credito sempre più inefficiente
(
26
)
; la presenza di «società zombie» (principalmente imprese di proprietà dello Stato in settori afflitti da un eccesso di capacità) assorbe ingenti risorse che potrebbero essere destinate a scopi più produttivi
(
27
)
; la redditività del settore pubblico inoltre è costantemente diminuita, mentre gli investimenti hanno raggiunto un picco negli anni successivi alla crisi mondiale e nuovamente alla fine del 2015, il che suggerisce che i meccanismi che operano nel sistema bancario non sono coerenti con le normali condizioni commerciali; nell’inchiesta sui fogli di alluminio citata sopra
(
28
)
, il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha osservato che «poiché non vi è stato alcun cambiamento fondamentale nel ruolo pervasivo dello Stato nel sistema finanziario e nelle relazioni istituzionali che vincolano il governo e i principali attori di tale sistema, il ministero del Commercio ha correttamente stabilito, come specificato nel documento sul sistema finanziario, che il sistema finanziario cinese è distorto»
(
29
)
; poiché la produzione del prodotto in esame è ad alta intensità di capitale, la disponibilità di capitale a basso costo ha contribuito in modo significativo all’eccesso di capacità nel settore in Cina;
f)
distorsioni nel mercato del lavoro
: la Cina non dispone di un sistema salariale basato sul mercato
(
30
)
, non da ultimo a causa dell’assenza di sindacati indipendenti
(
31
)
e di una contrattazione
collettiva
poco sviluppata, nonché in considerazione del sistema di registrazione dei nuclei familiari, che scoraggia o ostacola di fatto la mobilità della forza lavoro in Cina; sebbene l’attuale struttura converga gradualmente con le norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale, il mercato del lavoro in Cina risente ancora delle distorsioni del passato;
g)
distorsioni relative ai terreni
: tutti i terreni in Cina sono di proprietà dello Stato, che nella loro assegnazione persegue obiettivi politici specifici invece dei principi del libero mercato; alcuni documenti ufficiali favoriscono l’assegnazione dei terreni alle imprese di proprietà dello Stato e le autorità sono incaricate anche di prendere in considerazione la politica industriale al momento di fissare il prezzo dei terreni industriali; anche nel caso delle offerte per i diritti d’uso del suolo, è prassi
comune
che solo un certo numero di offerenti sia autorizzato a partecipare, invece di accettare tutte le parti che si sono registrate per presentare un’offerta; in una comunicazione del Consiglio di Stato del 2014 inoltre la Cina ha riconosciuto che le sue politiche preferenziali in materia di prezzi dei terreni possono violare gli obblighi giuridici internazionali, in particolare in base alle norme dell’OMC; la comunicazione sottolineava la necessità di allinearsi alle norme internazionali e di abolire le politiche incompatibili con tali obblighi, quali «la riduzione, la rinuncia o il differimento dell’imposizione di oneri amministrativi e istituzionali e di fondi pubblici alle imprese o il trasferimento di parcelle fondiarie alle imprese a prezzi scontati o a prezzo zero dei terreni, in violazione delle
disposizioni applicabili
»;
h)
recenti pratiche distorsive che incidono sul prezzo del prodotto in esame
: l’industria chimica rappresenta un settore prioritario sia nel tredicesimo che nel quattordicesimo piano quinquennale della Cina; uno degli effetti del tredicesimo piano quinquennale è stato la sovraccapacità nella produzione di soda caustica, un importante fattore produttivo per il prodotto in esame, nonché la sovraccapacità sul mercato dello stesso prodotto in esame; secondo la business intelligence del denunciante, nel 2024 era previsto un aumento della
capacità
di tre produttori cinesi del prodotto in esame: Jiaxing Zhonghua, Jiangxi Brother e Thrive; Jiaxing Zhonghua, il maggior produttore, aumenterebbe la capacità di 2,5 kT (aumento del 25 %); Jiangxi Brother, il secondo maggior produttore, ha previsto di aggiungere 3 kT (raddoppiando la sua capacità) e Thrive si espanderebbe di 1,5 kT (un aumento del 375 % rispetto alla sua precedente capacità di 0,4 kT); la capacità produttiva di etilvanillina è destinata a crescere nei prossimi cinque anni, con l’aggiunta di 2,5 kt di Jiaxing Zhonghua
(
32
)
e l’aumento della capacità di Jiangxi Brother di 1,3 kt (aumento del 57 %); la domanda cinese di vanillina sintetica in percentuale dell’offerta interna inoltre è scesa dal 16 % nel 2019 al 13 % nel 2023, con una percentuale dell’11 % prevista entro il 2028, indicando una crescente sovraccapacità; dal 2019 al 2028 è probabile che la sovraccapacità di etilvanillina in Cina segua una tendenza analoga: la domanda in percentuale dell’offerta è scesa dal 18 % nel 2019 al 14 % nel 2023, ed è prevista al 12 % nel 2028; di conseguenza il mercato cinese non può assorbire il volume della produzione e i produttori del prodotto in esame devono trovare mercati in paesi terzi, cosa che a sua volta determina il dumping sul mercato dell’UE.
(76)
La denuncia ha inoltre sottolineato la natura sistematica delle distorsioni, con le politiche interventiste statali che esercitano un’influenza decisiva sull’allocazione delle risorse e sui relativi prezzi, determinando una riduzione dei costi delle materie prime e della produzione e, in ultima analisi, abbassando i prezzi dei prodotti finiti, come il prodotto in esame.
(77)
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso.
(78)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno in Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b, del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame.
(79)
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Jiangxi Brother
(
33
)
, Kunshan Asia Aroma
(
34
)
(«Asia Aroma») o Thrive
(
35
)
, e da società private con una partecipazione statale di minoranza come Jiaxing Zhonghua
(
36
)
, ma anche, in una certa misura, da imprese di proprietà dello Stato come il gruppo Sinopec
(
37
)
e il gruppo Sinochem
(
38
)
, entrambe imprese centrali controllate dalla commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) che forniscono glicole monoetilenico, un fattore produttivo utilizzato per produrre acido gliossilico
(
39
)
, a sua volta utilizzato per la produzione di vanillina.
(80)
Dall’inchiesta è emerso inoltre che l’associazione nazionale di settore che rappresenta i produttori di prodotti chimici e petrolchimici come il prodotto in esame, la China Petroleum and Chemical Industry Federation («CPCIF»), ha istituito un comitato speciale sulle specialità chimiche di alta gamma
(
40
)
come la vanillina. La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
41
)
. Inoltre «l’autorità di registrazione e di gestione dell’associazione è il ministero degli Affari civili»
(
42
)
e le condizioni per l’ammissione come rappresentante della CPCIF comprendono «l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, la risoluta attuazione della linea, dei principi e delle politiche del partito e il possesso di buone qualità politiche»
(
43
)
.
(81)
Disposizioni analoghe si trovano anche nello statuto della China Food Additives and Ingredients Association («CFAA»)
(
44
)
. La sezione di partito della CFAA
(
45
)
è inoltre impegnata a «rafforzare costantemente le capacità di ricerca, […] a rafforzare l’attività di edificazione del partito presso le associazioni di settore e ad attuare pienamente i requisiti generali per l’edificazione del partito nella nuova era»
(
46
)
.
La CFAA ha istituito anche un comitato speciale sugli aromi e le fragranze alimentari che comprende la vanillina
(
47
)
.
(82)
L’inchiesta ha confermato che il gruppo Sinopec e il gruppo Sinochem sono entrambi membri della CPCIF
(
48
)
.
(83)
Inoltre a livello provinciale la Jiangxi Food Additives and Ingredients Association ha spiegato sul suo sito web che l’associazione «deve operare sotto la guida del partito, assumendo i valori socialisti come ruolo guida»
(
49
)
. L’inchiesta ha confermato che Jiangxi Brother, con sede a Jiangxi, è membro dell’associazione
(
50
)
.
(84)
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore chimico sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico confermano l’importanza costantemente attribuita al settore dal governo della RPC, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative.
(85)
Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e prospettive per il 2035 («quattordicesimo piano quinquennale»), secondo cui il governo della RPC intende «[t]rasformare e potenziare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione dell’assetto e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime [e] accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave quali i prodotti chimici e la fabbricazione della carta»
(
51
)
.
(86)
Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime prevede che «[le] industrie fondamentali, quali quelle dei settori petrolchimico, chimico e siderurgico, si concentrino sugli obiettivi e sui compiti del piano»
(
52
)
.
(87)
Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale («parere orientativo») stabilisce inoltre che il governo della RPC intende «[p]romuovere l’adeguamento della struttura industriale: rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria» nonché «[s]viluppare in modo vigoroso nuovi materiali chimici e sostanze chimiche fini»
(
53
)
.
(88)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori è stato impossibile accertare sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto in esame e il PCC. Dato che il prodotto in esame rappresenta comunque un sottosettore del settore chimico, le informazioni accertate nelle recenti inchieste concernenti il settore chimico, come indicato al considerando 72, sono pertinenti anche per il prodotto in esame.
(89)
Dall’inchiesta è emerso inoltre che i membri del PCC di Jiaxing Zhonghua devono «studiare e attuare seriamente lo spirito del diciannovesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese, al fine di partecipare attivamente a tutti gli aspetti della produzione e del funzionamento della società»
(
54
)
.
(90)
Il presidente e direttore generale di Thrive inoltre è stato insignito del titolo di «
Chongqing Outstanding Private Entrepreneur
» dal comitato comunale di Chongqing del partito comunista cinese e dal governo popolare municipale di Chongqing in riconoscimento della sua «adesione agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era»
(
55
)
.
(91)
Per quanto riguarda inoltre i fornitori di fattori produttivi, il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinochem ha l’incarico di segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione svolgono la funzione di vicesegretari del comitato di partito
(
56
)
. Inoltre il gruppo Sinochem si presenta come una società che «aderisce agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, rafforza efficacemente la leadership generale del partito sull’impresa, approfondisce l’edificazione del partito [e] dà piena attuazione al ruolo delle organizzazioni del partito a tutti i livelli»
(
57
)
.
(92)
Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione svolgono la funzione di vicesegretari del comitato di partito
(
58
)
. Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende «concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese»
(
59
)
.
(93)
Nel settore del prodotto in esame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore chimico, dato che il prodotto in esame rappresenta uno dei suoi sottosettori.
(94)
L’industria chimica continua a essere considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
60
)
. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel contesto del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha destinato l’industria chimica all’ottimizzazione e all’ammodernamento
(
61
)
.
(95)
Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC intende «[p]romuovere uno sviluppo standardizzato di cluster. Formulare le condizioni per l’identificazione dei parchi chimici, indirizzando i governi locali nell’individuazione di una serie di parchi chimici e guidando il raggruppamento e lo sviluppo standardizzato delle imprese chimiche. […] Promuovere la costruzione di nuove basi dimostrative nazionali per l’industrializzazione nel settore delle materie prime, nonché la trasformazione e l’ammodernamento degli agglomerati industriali in cluster. […] [C]reare una serie di cluster industriali nel settore chimico, petrolchimico […] e dei nuovi materiali. Ottimizzare la struttura organizzativa: rendere più grandi e più forti le imprese leader. […] [I]ndurre le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, coltivare un gruppo di imprese leader nella catena industriale con una dominanza ecologica e una competitività di base»
(
62
)
.
(96)
Inoltre a livello provinciale anche il settore chimico è individuato come un settore da promuovere, come ad esempio nel comune di Jiaxing, dove si trova Jiaxing Zhonghua. Il parere dell’ufficio comunale di Jiaxing per l’economia e l’attuazione delle tecnologie dell’informazione sulla coltivazione e lo sviluppo dei cluster dell’industria chimica e dei nuovi materiali prevede che «[e]ntro il 2025, la percentuale di nuovi materiali chimici di alta gamma nella nostra città sarà notevolmente aumentata, i nuovi materiali chimici avanzati e le sostanze chimiche fini di alta gamma si svilupperanno rapidamente […] e l’eccesso di capacità sarà efficacemente risolto. […] [il comune] si adopererà per superare i 300 miliardi di CNY in valore totale della produzione delle imprese di nuovi materiali chimici al di sopra delle dimensioni previste entro il 2025, garantire la presenza di 3 imprese con un valore della produzione di 10 miliardi di CNY, 5 imprese con un valore della produzione pari o superiore a 5 miliardi di CNY e 20 imprese con un valore della produzione pari o superiore a 1 miliardo di CNY». A tal fine, il comune di Jiaxing intende «[a]ttuare le pertinenti politiche di sostegno nazionali e provinciali [e] [a]umentare il sostegno alla trasformazione tecnologica dell’industria dei nuovi materiali chimici»
(
63
)
.
(97)
Più specificamente, il sottosettore degli additivi alimentari è individuato anche a livello provinciale come a Chongqing, dove si trova Jiangxi Brother. Il quattordicesimo piano quinquennale del governo popolare del comune di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera impone di «introdurre e coltivare attivamente imprese di produzione di additivi alimentari»
(
64
)
.
(98)
Il prodotto in esame subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 72. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto in esame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC)
(
65
)
.
(99)
Nella presente inchiesta inoltre le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che il settore del prodotto in esame non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base.
(100)
Infine, la Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame è necessaria una serie di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(101)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(102)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come indicato dall’incidenza effettiva o potenziale di uno o più degli elementi di pertinenza elencati.
3.2.2.
Argomentazioni sollevate dalle parti interessate
(103)
Al momento dell’apertura dell’inchiesta, Jiangxi Brother ha chiesto alla Commissione di respingere l’argomentazione del denunciante sulle presunte distorsioni significative e ha esortato la Commissione ad accettare i prezzi e i costi sul mercato interno indicati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato. Non ha tuttavia suffragato la richiesta, che è stata pertanto respinta.
(104)
Anche Frey & Lau ha contestato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. La parte ha sostenuto che non potevano sussistere distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, in quanto la fluttuazione del prezzo di mercato negli ultimi anni, in combinazione con le sovraccapacità esistenti nella RPC, dimostrerebbe l’assenza di un intervento statale e l’esistenza di prezzi esenti da distorsioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, altrimenti i prezzi sarebbero stati mantenuti costanti o bassi. La Commissione ha ritenuto che la stabilità dei prezzi non sia una conseguenza necessaria di una distorsione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Allo stesso modo, le fluttuazioni dei prezzi non dimostrano l’assenza di tali distorsioni. Gli argomenti presentati da Frey & Lau dunque non dimostravano l’assenza di distorsioni dei prezzi o di un intervento statale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(105)
In risposta alla prima nota della Commissione, Thrive ha sostenuto che un confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno per i fattori produttivi della vanillina sintetica e dell’etilvanillina – in particolare l’energia, le principali materie prime e il lavoro – e i prezzi nei paesi rappresentativi esaminati dalla Commissione non indica la presenza di distorsioni del mercato in Cina. La Commissione ha osservato che Thrive non ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, non dovrebbe pertanto essere applicato, né ha dimostrato il motivo per cui tale analisi dei prezzi comporterebbe che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, non possa essere applicato. In ogni caso la Commissione ha ritenuto che l’analisi dei prezzi fornita da Thrive fosse incompleta, in quanto riguardava solo un numero limitato di fattori produttivi.
(106)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l’8 aprile 2025 Thrive ha presentato un’ulteriore serie di osservazioni rilevando le seguenti presunte inesattezze o incomprensioni nella denuncia o nell’argomentazione della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative:
i)
la capacità produttiva approvata della società non corrisponde ai livelli indicati dal denunciante (cfr. considerando 75);
ii)
Jiaxing Zhonghua non ha creato un nuovo sito di produzione, come indicato dal denunciante, ma una nuova società; le capacità produttive dei produttori cinesi indicate dal denunciante inoltre non sono corrette (cfr. considerando 75);
iii)
l’andamento del mercato cinese, caratterizzato dall’incapacità del mercato di assorbire i volumi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, come descritto dal denunciante (cfr. considerando 75), non corrisponde alla percezione dell’andamento del mercato di Thrive;
iv)
il fatto che il direttore generale di Thrive sia stato insignito del titolo di «
Chongqing Outstanding Private Entrepreneur
» (cfr. considerando 90) era dovuto al contributo di Thrive al gettito fiscale e alla responsabilità sociale della società e il conferimento non ha nulla a che vedere con la posizione politica del direttore generale; in ogni caso, il direttore generale di Thrive non è un membro del PCC;
v)
Jiangxi Brother non ha sede a Chongqing e pertanto non è soggetta al quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera (cfr. considerando 97);
vi)
per quanto riguarda il sottosettore degli additivi alimentari individuato a livello provinciale per il sostegno pubblico (cfr. considerando 97), mentre l’etilvanillina e la vanillina sono considerate additivi alimentari, l’industria chimica degli aromi sintetici non è menzionata nel piano quinquennale citato dalla Commissione e pertanto Thrive non beneficia del sostegno pubblico o di un trattamento speciale in virtù di politiche specifiche.
(107)
La Commissione ha preso atto delle osservazioni di Thrive e ha rilevato che:
i)
indipendentemente dall’esattezza della capacità produttiva indicata dal denunciante, i livelli di capacità produttiva forniti da Thrive confermano l’argomentazione del denunciante relativa al forte aumento della capacità produttiva cinese del prodotto in esame, in quanto la capacità produttiva indicata da Thrive è persino superiore alla capacità a cui fa riferimento il denunciante;
ii)
Thrive si è limitata ad affermare che le capacità produttive di altri produttori cinesi indicate dal denunciante non sono corrette, senza fornire dati che possano effettivamente mettere in discussione quanto comunicato dal denunciante;
iii)
analogamente, l’osservazione di Thrive relativa alle dinamiche di mercato del prodotto in esame non era suffragata da alcun dato o spiegazione supplementare e la Commissione non ha pertanto ravvisato alcun motivo per dubitare delle informazioni fornite dal denunciante;
iv)
la Commissione non ha affermato che il direttore generale di Thrive sarebbe membro del PCC, né ha formulato alcuna dichiarazione in merito alle sue idee politiche; la Commissione si è limitata a osservare che il titolo era stato conferito dal comitato municipale del PCC di Chongqing e dal governo popolare municipale di Chongqing e che il fatto che il direttore generale aderisse agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era era stato considerato pertinente dalle rispettive autorità al momento del conferimento del titolo. Dall’inchiesta è inoltre emerso che il direttore generale di Thrive promuove il lavoro di edificazione del PCC all’interno della società e «confida che, se Thrive può combinare e integrare i concetti e le pratiche del PCC, sarà anche in grado di raggiungere un ottimo sviluppo e acquisirà competitività a livello mondiale»
(
66
)
;
v)
per quanto riguarda il riferimento a Chongqing quale comune dove ha sede Jiangxi Brother, si tratta di un errore materiale della Commissione; il considerando 97 avrebbe dovuto fare riferimento a Thrive, situata a Chongqing; si può dunque ammettere che Jiangxi Brother non è soggetta alle politiche industriali di Chongqing di cui al considerando 97, ma rimane soggetta all’ingerenza governativa delle autorità di Jiangxi (cfr. considerando 83), nonché alle distorsioni a livello nazionale descritte nei considerando da 83 a 102; allo stesso modo le politiche di Chongqing sono pertinenti per i produttori locali di vanillina, come Thrive;
vi)
indipendentemente dal fatto che Thrive benefici specificamente del mandato del governo di coltivare imprese di produzione di additivi alimentari a Chongqing, dato che il sostegno politico è destinato alle imprese che producono additivi alimentari ma non ai produttori di aromi sintetici, la Commissione ha spiegato sopra (cfr. in particolare le sezioni da 2.1 a 2.4) il motivo per cui tutti i tipi di vanillina costituiscono il prodotto simile; il riferimento al quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera di cui al considerando 97 rimane pertanto pienamente pertinente ai fini dell’individuazione degli interventi pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza le osservazioni di Thrive non hanno potuto modificare le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative nel settore del prodotto in esame.
3.2.3.
Conclusioni
(108)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.3.
Paese rappresentativo
3.3.1.
Osservazioni generali
(109)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
67
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(110)
Come illustrato ai considerando da 64 a 67, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota il 21 ottobre 2024 e la seconda nota il 3 gennaio 2025. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
3.3.2.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(111)
Nella prima nota la Commissione ha osservato che il prodotto oggetto dell’inchiesta non è fabbricato in nessun paese con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina. Successivamente, in assenza di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore della vanillina, come descritto al punto 3.3.3, la Commissione ha individuato il Brasile, l’Indonesia, il Messico e la Turchia come paesi in cui era nota la produzione di prodotti con lo stesso codice NACE
(
68
)
del prodotto oggetto dell’inchiesta e con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, ossia tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.
(112)
Sono pervenute osservazioni da Thrive. La parte ha affermato che i paesi prescelti non sono adeguati a causa degli elevati costi di trasporto dovuti alla mancanza di disponibilità di materie prime di base a livello locale. I costi di trasporto di tali materie prime verso questi paesi ammonterebbero al 50 % - 100 % dei costi dei prodotti o addirittura li supererebbero. Thrive ha anche affermato che la complessità del sistema fiscale in Brasile aumenterebbe indebitamente il costo di produzione della vanillina e costituisce un ulteriore motivo di esclusione. Thrive ha suggerito che solo gli Stati Uniti d’America, la Cina, l’India e l’Europa possiedono i prerequisiti per la produzione di vanillina sintetica e di etilvanillina.
(113)
Tuttavia i suddetti paesi, compresi gli Stati membri dell’UE, ad eccezione della stessa Cina che, ovviamente, non ha potuto essere presa in considerazione, non hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale. Come spiegato nella prima nota, la Commissione non ha potuto individuare nessun paese con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina che fabbrichi vanillina, per cui ha concentrato la sua analisi sui paesi che fabbricano prodotti con lo stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che la presenza di materie prime nel paese rappresentativo non è un criterio da prendere in considerazione e che l’affermazione secondo cui il sistema fiscale in Brasile sarebbe un fattore rilevante per l’aumento dei costi non era accompagnata da elementi di prova sottostanti. Thrive non ha neppure spiegato per quale motivo dovrebbe essere selezionato un paese diverso da un paese a «reddito medio-alto». La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Thrive.
3.3.3.
Produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore
(114)
Nella prima nota la Commissione ha spiegato che, nonostante ampie ricerche, non è stata in grado di individuare la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore della vanillina in paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, in combinazione con dati finanziari prontamente disponibili per i produttori interessati, come spiegato al considerando 118. La Commissione aveva pertanto indicato che avrebbe esteso l’ambito della sua ricerca a prodotti con lo stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia la fabbricazione di prodotti chimici organici, al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, individuando come tali il Brasile, l’Indonesia, il Messico e la Turchia.
(115)
Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sull’intenzione della Commissione di utilizzare società attive nella produzione di prodotti rientranti nello stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nessuna parte interessata ha proposto un prodotto alternativo.
3.3.4.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(116)
Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come paesi che fabbricano prodotti con lo stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile, Indonesia, Messico e Turchia, continuerebbe a cercare dati finanziari attendibili prontamente disponibili di produttori attivi nel settore con lo stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(117)
Per quanto riguarda l’Indonesia, la Commissione ha analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi. Per quattro degli otto principali fattori produttivi, che rappresentano complessivamente tra il 33 % e il 52 % del costo totale di fabbricazione della vanillina, esistevano volumi elevati di importazioni dalla RPC (43 %, 53 %, 80 % e 90 %). Altri tre principali fattori produttivi inoltre sono importati dalla Cina in volumi consistenti, compresi tra il 6 % e l’11 %. La Commissione ha anche constatato che l’Indonesia importa carbone bituminoso dalla Russia a prezzi distorti. Alla luce di tali osservazioni, la Commissione ha ritenuto che i principali fattori produttivi importati in Indonesia siano interessati da distorsioni dei prezzi. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’Indonesia non si potesse considerare un paese rappresentativo adeguato.
(118)
Per quanto riguarda il Messico, nella prima nota la Commissione ha cercato società attive nella produzione di vanillina naturale con rendiconti finanziari prontamente disponibili, senza riuscire a individuarne. La Commissione ha pertanto concluso che il Messico non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.
(119)
Nella prima nota la Commissione ha osservato di aver trovato dati finanziari prontamente disponibili relativi a due società brasiliane, Dexxos Participações SA e Prox do Brasil, e a sette società turche
(
69
)
che fabbricano altri prodotti chimici organici di base.
(120)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Thrive ha osservato di non considerare le società brasiliane e turche individuate dalla Commissione come paragonabili alla loro industria. La Commissione ha chiarito che, a causa dell’assenza di produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore della vanillina nei paesi che potevano essere considerati potenziali paesi rappresentativi appropriati, essa aveva esteso la portata della sua ricerca a prodotti con lo stesso codice NACE del prodotto oggetto dell’inchiesta. Thrive non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che tale approccio sarebbe sbagliato, né ha dimostrato il motivo per cui tali società sarebbero inadeguate. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(121)
Jiangxi Brother ha osservato che i due produttori brasiliani fabbricano prodotti diversi dall’aroma e dalle fragranze o dalle sostanze chimiche aromatiche e pertanto non dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del valore normale. Per quanto riguarda i produttori turchi, Jiangxi Brother ha affermato che la società Mercan Kimya dispone di rendiconti finanziari pubblicamente disponibili che forniscono maggiori dettagli finanziari rispetto alle altre sei società, e in particolare indicano esplicitamente le SGAV. A sostegno di tale argomentazione, Jiangxi Brother ha fatto riferimento alla causa T-762/20 del Tribunale
Sinopec Chongqing SVW Chemical e altri/Commissione
(
70
)
, che stabilisce che le SGAV di una società del paese rappresentativo sostenute oltre il livello franco fabbrica non dovrebbero essere prese in considerazione nella costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Secondo Jiangxi Brother, i dati finanziari che non riportano tale livello di dettaglio non dovrebbero essere presi in considerazione in quanto non consentono l’esclusione delle SGAV. Jiangxi Brother ha inoltre osservato che la Turchia sembra avere la percentuale più bassa di importazioni dalla Cina e da paesi non appartenenti all’OMC e, su tale base, ha suggerito la Turchia come il paese rappresentativo più adeguato.
(122)
Nella seconda nota la Commissione ha esaminato le argomentazioni di cui sopra. In particolare la Commissione ha osservato che Jiangxi Brother non aveva contestato l’uso dei dati finanziari delle società rientranti nel codice NACE a cui appartengono i due produttori brasiliani. La Commissione ha inoltre constatato che il fatto che alcuni dei loro prodotti non siano simili alle sostanze chimiche aromatiche utilizzate nel settore degli aromi o delle fragranze – la categoria più specifica a cui appartiene il prodotto oggetto dell’inchiesta – non costituisce una considerazione pertinente ai fini della valutazione della Commissione. Va notato che quasi sempre le società ritenute idonee ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base fabbricano diversi prodotti. La Commissione ha inoltre chiarito che è anche molto comune che il livello di dettaglio dei dati finanziari prontamente disponibili di società idonee nel paese rappresentativo di solito non consenta un’analisi più granulare delle SGAV e dei profitti a livello dei singoli prodotti.
(123)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Jiangxi Brother in merito ai dettagli disponibili nei dati finanziari dei produttori turchi, la Commissione ha spiegato che, pur concordando sul fatto che il livello di dettaglio disponibile nei rendiconti finanziari è un fattore pertinente, esso non costituisce un criterio sufficiente per escludere i dati finanziari disponibili di altre società. Come spiegato inoltre al considerando 125, la Turchia è stata esclusa a causa di distorsioni dei prezzi di uno dei principali fattori produttivi. Per i motivi sopra esposti, la Commissione ha respinto le argomentazioni di Jiangxi Brother in merito a determinati dati finanziari.
(124)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Jiangxi Brother secondo cui la Turchia presenterebbe una percentuale inferiore di importazioni dei principali fattori produttivi dalla RPC o dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
71
)
rispetto al Brasile, nella prima nota la Commissione ha ritenuto che entrambi i paesi potessero essere utilizzati come paese rappresentativo appropriato, in quanto i volumi delle importazioni erano nel complesso relativamente limitati per ciascuno di tali paesi.
(125)
Dopo aver esaminato le osservazioni sulla prima nota, la Commissione ha analizzato ulteriormente i dati sulle importazioni dei fattori produttivi in Brasile e Turchia. La Commissione ha riscontrato una grave distorsione nelle importazioni di fenolo, uno dei principali fattori produttivi
(
72
)
, in Turchia. In particolare, ha riscontrato che la Turchia importa grandi volumi di fenolo dalla Russia (40 % durante il periodo dell’inchiesta), mentre le importazioni di tale materia prima dalla Russia sono attualmente soggette a sanzioni dell’UE
(
73
)
. L’evoluzione al ribasso dei prezzi delle importazioni dalla Russia a seguito dell’imposizione di sanzioni dell’UE e l’aumento dei volumi di fenolo dalla Russia verso la Turchia indicano la presenza di una distorsione. Su tale base la Commissione ha respinto l’argomentazione di Jiangxi Brother secondo cui la Turchia sarebbe più adatta del Brasile come paese rappresentativo.
(126)
Da un’ulteriore analisi dei dati sulle importazioni dei fattori produttivi in Brasile è emerso che le importazioni in Brasile dalla Cina e dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 non hanno inciso sulla determinazione del prezzo dei fattori produttivi, ad eccezione dell’acido gliossilico. Per quanto riguarda quest’ultimo, la Commissione non ha utilizzato i prezzi all’importazione in Brasile come valore di riferimento per i motivi illustrati al considerando 141.
(127)
La Commissione ha constatato che il Brasile non ha importato dalla Cina metanolo, acido solforico, etilvanillina grezza ed etanolo. La Commissione ha accertato l’esistenza di importazioni dalla Cina e, se del caso, di importazioni dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 per i seguenti fattori produttivi:
—
il 14 % delle importazioni brasiliane di fenolo proveniva dalla Cina e il 4 % dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755;
—
il 25 % delle importazioni brasiliane di cloruro di etile proveniva dalla Cina;
—
il 6 % delle importazioni brasiliane di soda caustica proveniva dalla Cina.
(128)
Per tutti i fattori produttivi di cui sopra la Commissione ha concluso che i prezzi all’importazione in Brasile da tutti gli altri paesi non erano distorti in quanto non erano in linea con i prezzi delle importazioni dalla RPC o dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. Per tutti gli altri fattori produttivi, compreso l’acido gliossilico, la Commissione non ha utilizzato i prezzi all’importazione in Brasile come valore di riferimento, come debitamente spiegato al considerando 141.
(129)
Le parti interessate ne sono state informate nella seconda nota. In tale nota la Commissione ha inoltre informato le parti di avere rivisto l’elenco dei fattori produttivi, poiché aveva stabilito che due fattori produttivi non erano effettivamente utilizzati dai produttori esportatori inseriti nel campione.
(130)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in particolare della distorsione relativa alle importazioni di fenolo esistente in Turchia ma non in Brasile, e alla luce dei quantitativi complessivi delle importazioni nei due paesi in questione, nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo e le società Dexxos Participações SA e Prox do Brasil, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(131)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Dexxos Participações SA e Prox do Brasil come produttori nel paese rappresentativo.
(132)
Il denunciante ha accettato la proposta della Commissione. Jiangxi Brother non ha presentato osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo, ma ha presentato osservazioni su alcuni dati finanziari di uno dei due produttori individuati dalla Commissione, come indicato al considerando 165. La Commissione ha esaminato tali osservazioni nello stesso considerando.
3.3.5.
Livello di protezione sociale e ambientale
(133)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.3.6.
Conclusioni
(134)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.4.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(135)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(136)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA
(
74
)
e valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni
(
75
)
per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche pubblicate dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni
(
76
)
e le statistiche pubblicate dal ministero brasiliano delle miniere e dell’energia per l’energia elettrica
(
77
)
.
3.4.1.
Fattori produttivi
(137)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 2
Fattori produttivi della vanillina
Fattore produttivo
Codice della merce
Valore esente da distorsioni
Fonte dei dati
Materie prime
Fenolo
2907 11
9,42 CNY/kg
GTA
Guaiacolo (Guetolo)
2909 50 10 , 2909 50 10 00
30,18 CNY/kg
GTA
Perossido di idrogeno
2847 00 00
3,56 CNY/kg
GTA
Metanolo
2905 11
2,77 CNY/kg
GTA
Cloruro di etile
2903 11 10 , 2903 11 20
9,74 CNY/kg
GTA
Acido gliossilico
2918 30 00
51,48 CNY/kg
GTA
Soda caustica
2815 12
2,98 CNY/kg
GTA
Acido solforico
2807 00 10, 2807 00 20
0,75 CNY/kg
GTA
Toluene
2902 30 00
5,93 CNY/kg
GTA
Etanolo
2207 10 10 , 2207 10 90
4,68 CNY/l
GTA
Solfato di rame
2833 25 10 , 2833 25 20
15,46 CNY/kg
GTA
Etilvanillina grezza
2912 42
119,24 CNY/kg
GTA
Materiali di consumo
Sottoprodotti
Orto-vanillina
2912 49 xx
(
**
)
61,98 CNY/kg
GTA
Etossisalicilaldeide
2912 49 xx
(
**
)
61,98 CNY/kg
GTA
Idrochinone
2907 22
77,64 CNY/kg
GTA
O-dimetossibenzene
2909 30 xx
(
**
)
79,06 CNY/kg
GTA
Energia
Energia elettrica
Non applicabile
0,93 CNY/kWh
Ministério de Minas e Energia
Carbone
Non applicabile
1,22 CNY/kg
Dati sui prezzi dei prodotti di base della Banca mondiale (Pink Sheet)
Vapore
Non applicabile
132,08 CNY/tonnellata
Dati sui prezzi dei prodotti di base della Banca mondiale (Pink Sheet)
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
Non applicabile
97,98 CNY/ora
IBGE
(138)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato la percentuale delle spese generali di produzione sui costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.4.8.
(139)
I relativi importi sono stati ricavati dalle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori. Il nuovo importo per le spese generali di produzione è stato espresso in percentuale dei costi di produzione comunicati ed è stato applicato ai costi di produzione ricalcolati.
3.4.2.
Materie prime
(140)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione in Brasile indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la Cina e i paesi terzi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. I quantitativi rimanenti sono stati considerati rappresentativi. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(141)
Per l’acido gliossilico, il guaiacolo/guetolo, il toluene, il solfato di rame e il perossido di idrogeno, i dati del GTA sulle importazioni del Brasile non sono stati considerati adeguati a causa dell’assenza di importazioni significative e/o dell’inclusione di diverse etichette di prodotto nello stesso prodotto indicato nel GTA. Per tali materie prime la Commissione ha individuato come migliore alternativa un prezzo internazionale esente da distorsioni in base alla disponibilità di dati per ciascun fattore produttivo. Per quanto riguarda il toluene, il solfato di rame e il perossido di idrogeno, la Commissione ha osservato che il Brasile è un esportatore netto di quantità significative
(
78
)
a un prezzo ragionevole. Per queste tre materie prime la Commissione ha stabilito i prezzi internazionali sulla base dei prezzi franco a bordo (fob) ricavati dai dati del GTA sulle esportazioni brasiliane verso tutti i partner commerciali.
(142)
Per l’acido gliossilico, il codice delle merci 2918 30 00 utilizzato in Brasile per importare il prodotto comprende una combinazione di molteplici prodotti (cfr. la descrizione tariffaria nel GTA: «acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi») e la Commissione non è stata in grado di basarsi sulle statistiche sulle importazioni del GTA. La Commissione ha constatato che tale prodotto è fabbricato solo in Francia e nella RPC e, al fine di limitare il rischio di selezionare un prezzo di riferimento non corretto, ha utilizzato le statistiche del GTA sulle esportazioni dalla Francia verso tutti i paesi (esclusi la Cina e i paesi non OMC). Per il guaiacolo/guetolo, oggetto di scambi commerciali limitati a livello mondiale, comprese le esportazioni/importazioni da/verso il Brasile, la Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base delle importazioni da tutti i paesi (esclusi la Cina e i paesi non OMC).
(143)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Jiaxing Zhonghua ha contestato i dati del GTA proposti dalla Commissione per il guaiacolo/guetolo, sostenendo che l’estrazione comprendeva altri prodotti quali triclosano, eugenolo, isoeugenolo, altri eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati. La società ha affermato che tale metodo non era corretto per la valutazione di guaiacolo o guetolo. La Commissione ha analizzato l’argomentazione e ha ritenuto che la questione potesse essere affrontata restringendo la selezione della materia prima con l’individuazione, mediante la descrizione della linea tariffaria, delle sole operazioni recanti il nome del guaiacolo (e/o guetolo). Secondo la Commissione, l’approccio rivisto risponderebbe all’obiezione della società.
(144)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Jiaxing Zhonghua ha anche affermato che la Commissione, nel calcolo del valore normale, non dovrebbe utilizzare un prezzo di riferimento per il guaiacolo/guetolo, bensì cominciare a calcolare il valore normale al livello dei fattori produttivi più a monte, utilizzando le informazioni trasmesse dal fornitore collegato. A sostegno della sua argomentazione, Jiaxing Zhonghua ha presentato una nuova tabella consolidata del costo di produzione
(
79
)
. La Commissione ha respinto l’argomentazione per tre motivi: i) Jiaxing Zhonghua ha presentato la tabella consolidata del costo di produzione a sostegno della sua affermazione in una fase eccessivamente tardiva del procedimento, rendendo impossibile per la Commissione verificarne ragionevolmente l’esattezza; ii) la Commissione ha constatato che la tabella consolidata del costo di produzione era inesatta (ossia mancavano le spese generali sostenute dal fornitore collegato per ottenere il guaiacolo/guetolo dal catecolo); iii) la Commissione ha inoltre ritenuto non suffragato da elementi di prova e privo di fondamento il suggerimento di non valutare il catecolo sulla base di un prezzo internazionale, bensì di utilizzare lo stesso prezzo del fenolo, che è la materia prima utilizzata per produrre guaiacolo/guetolo, e la società non ha fornito elementi di prova atti a giustificare la mancanza di un adeguamento al rialzo del prezzo per tenere conto della trasformazione del fenolo in catecolo.
(145)
Jiaxing Zhonghua e Jiangxi Brother hanno presentato osservazioni sulla seconda nota in relazione al valore esente da distorsioni dell’acido gliossilico. Jiaxing Zhonghua ha sostenuto che il codice HTS 2918 30 00 comprende un paniere di vari prodotti e pertanto non riflette accuratamente il prezzo internazionale dell’acido gliossilico. Per questo motivo ha affermato che la Commissione dovrebbe ricavare il valore di riferimento per l’acido gliossilico da altre fonti, come i dati forniti da Procurement Resource
(
80
)
. Jiangxi Brother ha affermato che il metodo della Commissione dovrebbe essere ulteriormente migliorato. In particolare ha spiegato che l’acido gliossilico è utilizzato sia nell’industria della vanillina che in quella farmaceutica, con variazioni di purezza e concentrazione adattate ai requisiti specifici di ciascuna applicazione. Il livello di purezza e la concentrazione hanno un impatto significativo sul prezzo finale e sono pertanto fattori fondamentali di cui occorre tenere conto. Jiangxi Brother ha spiegato che la Francia (dove ha sede l’unico produttore dell’UE) esporta una grande quantità di acido gliossilico in vari paesi, tra i quali solo un numero limitato di paesi produce vanillina. Jiangxi Brother ha suggerito che la Commissione dovrebbe perfezionare il proprio metodo utilizzando solo le esportazioni francesi negli Stati Uniti, poiché in termini di volumi tali esportazioni sono rappresentative e negli Stati Uniti è presente un produttore di vanillina, diversamente da altri paesi. I prezzi dell’acido gliossilico venduto sul mercato statunitense sarebbero quindi più rappresentativi per i prezzi dell’acido gliossilico utilizzato nella produzione di vanillina rispetto ai prezzi dell’acido gliossilico venduto a paesi che non producono vanillina. Jiangxi Brother ha anche affermato che la Commissione dovrebbe adeguare i prezzi di Eurostat per riflettere le differenze di prezzo derivanti dalle differenze in termini di purezza.
(146)
La Commissione ha esaminato la richiesta di Jiangxi Brother di determinare il prezzo dell’acido gliossilico sulla base delle esportazioni della Francia negli Stati Uniti. In primo luogo, l’argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova del fatto che il prezzo dell’acido gliossilico utilizzato per la produzione di vanillina differisca da quello utilizzato per altri scopi, come i prodotti farmaceutici. In secondo luogo, le statistiche disponibili non consentivano di distinguere l’acido gliossilico utilizzato per la vanillina da quello per altri usi. In terzo luogo, sebbene la produzione di vanillina sia effettivamente presente negli Stati Uniti, nulla di quanto indicato dal produttore esportatore o disponibile nel fascicolo suggeriva che, date le enormi dimensioni del mercato statunitense per l’uso dell’acido gliossilico, le statistiche sulle esportazioni verso gli Stati Uniti rispecchierebbero meglio l’acido gliossilico utilizzato per la vanillina rispetto al totale delle esportazioni dalla Francia verso tutti gli altri paesi. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di Jiangxi Brother.
(147)
La Commissione ha respinto anche la richiesta di Jiaxing Zhonghua di utilizzare una fonte alternativa, come Procurement Resource, anziché il GTA per determinare il valore di riferimento. I dati forniti da Jiaxing Zhonghua attingendo a Procurement Resource non erano autorizzati per l’uso in quanto protetti da diritti d’autore e pertanto non hanno potuto essere divulgati nel fascicolo pubblico.
(148)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, Jiangxi Brother ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe stabilire il prezzo di riferimento dell’acido gliossilico unicamente sulla base delle esportazioni dalla Francia verso gli USA. Jiangxi Brother ha sostenuto che le esportazioni francesi verso altri paesi hanno maggiori probabilità di essere destinate alla produzione nell’industria farmaceutica. Jiangxi Brother ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi all’esportazione di Eurostat al livello del codice a 10 cifre a cui ha accesso, in quanto sarebbe più preciso e quindi fornirebbe un prezzo più accurato dell’acido gliossilico.
(149)
Come spiegato al considerando 146, la Commissione ha ribadito la sua posizione e ha respinto l’argomentazione a causa della mancanza di elementi di prova forniti da Jiangxi Brother. Jiangxi Brother non ha dimostrato che le esportazioni dalla Francia verso altri paesi sono principalmente destinate alla produzione nell’industria farmaceutica, contrariamente alle esportazioni verso gli USA destinate all’industria chimica. Per quanto riguarda inoltre la seconda argomentazione, la Commissione ha osservato che il codice TARIC a 10 cifre è disponibile solo per le importazioni nell’UE, mentre tutti i dati statistici relativi alle esportazioni dell’UE verso paesi terzi sono raccolti al livello del codice NC a 8 cifre
(
81
)
.
(150)
Jiangxi Brother ha anche presentato osservazioni sulla seconda nota in relazione alla soda caustica. La parte ha sottolineato che la purezza è un elemento importante per questo prodotto, rilevando che il valore di riferimento individuato dalla Commissione è notevolmente superiore al prezzo di acquisto di tale materia prima. Jiangxi Brother ha suggerito alla Commissione di verificare la purezza riportata nei dati sulle importazioni del GTA e di valutare se il relativo prezzo possa essere collegato al livello di purezza.
(151)
La Commissione ha osservato innanzitutto che il prezzo di acquisto pagato da Jiangxi Brother sul suo mercato interno è irrilevante, alla luce dell’esistenza accertata di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha inoltre osservato che l’argomentazione non era suffragata da elementi di prova, né Jiangxi Brother ha proposto un metodo per un eventuale adeguamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(152)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima dei produttori esportatori e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
3.4.3.
Materiali di consumo
(153)
Nella seconda nota la Commissione ha anche informato le parti interessate che, dato il gran numero di fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, anche per i materiali accessori
(
82
)
, e visto il peso trascurabile di alcuni di questi materiali sul costo totale di produzione, tutti i materiali accessori individuati sono stati raggruppati alla voce «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.4.4.
Lavoro (manodopera)
(154)
L’IBGE pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici in Brasile. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per il costo medio del lavoro nel settore della fabbricazione di prodotti chimici organici secondo la classificazione brasiliana CNAE 2.0
(
83
)
. I valori sono stati ulteriormente indicizzati all’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro pubblicato dall’Istituto brasiliano di geografia e statistica
(
84
)
per riflettere i costi nel periodo dell’inchiesta.
(155)
Jiangxi Brother ha sostenuto che la tariffa oraria calcolata dalla Commissione è eccessivamente elevata rispetto alla tariffa oraria in un altro caso di dumping
(
85
)
. Jiangxi Brother ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe verificare ulteriormente se la tariffa oraria comprenda eventuali imposte e oneri aggiuntivi.
(156)
La Commissione ha ricordato in primo luogo che ciascun caso deve essere valutato nel merito. In secondo luogo, Jiangxi Brother non ha contestato il metodo applicato dalla Commissione, né individuato errori metodologici. In terzo luogo, in precedenti casi di dumping, come il caso citato da Jiangxi Brother, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO per calcolare la tariffa oraria del lavoro, ma non nel caso in esame perché le statistiche dell’ILO non distinguono i salari in base a specifiche categorie di imprese e non operano alcuna distinzione in base alle dimensioni delle imprese. La Commissione ha quindi ritenuto più accurate le statistiche IBGE. Per i motivi illustrati nel considerando precedente, l’argomentazione di Jiangxi Brother relativa al costo del lavoro è respinta. Per quanto riguarda la seconda parte dell’argomentazione, la Commissione conferma che la tariffa oraria calcolata comprende
solo gli oneri sociali, le indennità e le prestazioni di lavoro
e non le imposte e gli oneri aggiuntivi.
3.4.5.
Energia elettrica
(157)
Il prezzo dell’energia elettrica per le utenze industriali in Brasile è pubblicato dal governo brasiliano nel Bollettino mensile dell’energia elettrica
(
86
)
. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/MWh pubblicati per il periodo dell’inchiesta.
3.4.6.
Carbone
(158)
Come spiegato nella prima nota, la Commissione ha riscontrato che un notevole quantitativo di carbone importato in Brasile proviene dalla Russia, attualmente soggetta a sanzioni dell’UE
(
87
)
. La Commissione ha constatato che le importazioni di carbone dalla Russia sono aumentate del 52 % nel 2022, l’anno dell’imposizione delle sanzioni, e in seguito sono rimaste a livelli comparabili, rappresentando il 39 % delle importazioni nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato un netto calo del prezzo all’importazione del carbone dalla Russia durante il periodo dell’inchiesta, pari al 29 % rispetto all’anno precedente, e ha constatato che la diminuzione dei prezzi delle importazioni russe ha provocato un calo dei prezzi delle importazioni di carbone da altri paesi a livelli analoghi. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che i prezzi del carbone importato in Brasile fossero distorti.
(159)
Per quanto riguarda il carbone, la Russia detiene la seconda maggiore riserva di carbone al mondo e nell’ultimo decennio ha aumentato la sua produzione a causa delle crescenti esportazioni
(
88
)
. Insieme alle sanzioni, questa circostanza ha ridotto il prezzo delle esportazioni russe e negli ultimi anni le importazioni della Turchia di carbone russo sono aumentate notevolmente
(
89
)
.
(160)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota Jiangxi Brother ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare come valore di riferimento il prezzo all’esportazione del carbone australiano ricavato dai dati sui prezzi dei prodotti di base della Banca mondiale
(
90
)
, facendo riferimento a un’inchiesta precedente
(
91
)
in cui la Commissione aveva adottato lo stesso approccio. La Commissione ha valutato l’argomentazione di Jiangxi Brother. A suo parere il valore di riferimento proposto era ragionevole e coerente con il metodo applicato in altri casi. La Commissione ha pertanto accolto l’argomentazione di Jiangxi Brother e ha deciso di utilizzare come prezzo di riferimento il prezzo del carbone australiano pubblicato dalla Banca mondiale.
3.4.7.
Vapore
(161)
Nella seconda nota la Commissione ha indicato la sua intenzione di calcolare il prezzo del vapore in Brasile utilizzando il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti
(
92
)
. Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo. A tal fine, la Commissione ha utilizzato il carbone come input di calore e ha utilizzato il prezzo del carbone calcolato come spiegato nel considerando precedente.
3.4.8.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(162)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
(163)
Le spese generali di produzione sostenute da ciascun produttore esportatore inserito nel campione sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata al valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
(164)
Come proposto nella seconda nota, per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti la Commissione si è basata sui dati finanziari per l’esercizio 2023 delle società brasiliane Dexxos Participacoes SA e Prox do Brasil, estratti da Orbis e dai siti Internet delle società, se disponibili. Per quanto riguarda il calcolo delle SGAV di Dexxos Participações SA, nella seconda nota la Commissione aveva individuato i costi di trasporto legati alle vendite che erano stati indicati nel costo totale delle vendite («COGS») della società e aveva detratto una quota rappresentativa di tali costi di trasporto dal costo delle vendite nel calcolo delle SGAV franco fabbrica.
(165)
In risposta alla seconda nota, Jiangxi Brother ha chiesto chiarimenti in merito al calcolo delle SGAV, in quanto sospettava che il calcolo della Commissione, come descritto in precedenza, comportasse una sottovalutazione del costo delle vendite e, di conseguenza, una sopravvalutazione della percentuale di SGAV.
(166)
La Commissione ha esaminato l’argomentazione. Ha riconosciuto che nei rendiconti finanziari delle due società brasiliane non era possibile stabilire se l’importo dei costi di trasporto e connessi fosse indicato nel costo delle vendite o nelle SGAV. Di conseguenza, in assenza di tali informazioni, la Commissione ha constatato di non essere in grado di rivedere l’importo delle SGAV o del costo delle vendite al fine di calcolare i rispettivi valori a livello franco fabbrica. La Commissione ha pertanto rivisto i propri calcoli della percentuale di SGAV limitatamente a Dexxos Participações SA, accogliendo l’argomentazione di Jiangxi Brother secondo cui costi di trasporto, commissioni e royalties non dovrebbero essere detratti dal costo delle vendite.
(167)
Le SGAV e i profitti esenti da distorsioni sono stati determinati come percentuale del costo delle vendite ad aliquote rispettivamente del 6,76 % e del 14,22 %. La Commissione ha ritenuto che tali aliquote fossero congrue, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base, per lo stadio commerciale franco fabbrica.
3.5.
Calcolo
(168)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(169)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha moltiplicato il consumo effettivo verificato dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato per i costi unitari esenti da distorsioni di tali fattori produttivi osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.4.
(170)
In secondo luogo, la parte del costo di produzione esente da distorsioni che riflette il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo è stata stabilita moltiplicando il valore esente da distorsioni delle materie prime determinato come descritto al considerando 169 per la percentuale dei materiali di consumo determinata come descritto al considerando 153.
(171)
In terzo luogo, la Commissione ha stabilito il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per la percentuale delle spese generali di produzione determinata come descritto al considerando 163.
(172)
Aggiungendo il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione al valore esente da distorsioni del costo di produzione, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni.
(173)
Infine la Commissione ha stabilito gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per le aliquote di SGAV e profitti determinate come spiegato ai considerando da 164 a 167. Al costo di produzione esente da distorsioni sono stati aggiunti gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti che la Commissione ha ritenuto congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(174)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.6.
Prezzo all’esportazione
(175)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate al di fuori dell’Unione.
(176)
Nel caso delle vendite dirette, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(177)
Nel caso delle vendite indirette, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La giurisprudenza consolidata chiarisce che gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base comprendono i costi sostenuti da un’entità situata al di fuori dell’Unione europea, a condizione che tale entità appaia associata all’importatore o all’esportatore e che i costi in questione siano di norma a carico di un importatore
(
93
)
. In tale contesto, la giurisprudenza equipara tali costi a quelli relativi alle attività di vendita svolte dalle controllate, in quanto riducono l’importo percepito dal produttore esportatore nella misura in cui essi vengono di norma sostenuti dall’importatore
(
94
)
. Come osservato dalla Corte di giustizia, tale approccio è in linea con l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Secondo la Corte, tale obiettivo non sarebbe conseguito se un produttore esportatore potesse semplicemente strutturare le sue vendite in modo da garantire il coinvolgimento, prima dell’importazione del prodotto di cui trattasi nell’Unione, di un intermediario ad esso associato che si assumerebbe la responsabilità dei costi normalmente sostenuti da un importatore, in modo da aumentare il prezzo all’esportazione effettivamente pagato da quest’ultimo
(
95
)
.
(178)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha osservato che gli operatori commerciali collegati ai produttori esportatori situati in paesi terzi svolgevano funzioni analoghe a quelle degli importatori. I costi associati a tali funzioni sarebbero di norma sostenuti da un importatore collegato e pertanto è giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per tali costi (SGAV) e un profitto nominale.
(179)
Le SGAV si basavano sui dati forniti dalla parte collegata. Per quanto riguarda l’adeguamento per il profitto, considerando che solo un importatore indipendente ha collaborato durante l’inchiesta e per motivi di riservatezza non è stato possibile divulgare il suo margine di profitto, la Commissione si è basata sul profitto realizzato dagli importatori indipendenti operanti nel commercio di prodotti chimici in un’inchiesta precedente. Il livello di profitto del 6,89 % riscontrato nell’inchiesta sugli
alcoli polivinilici
(
96
)
è stato pertanto considerato congruo, in quanto realizzato da importatori indipendenti nel settore dell’industria chimica.
3.7.
Confronto
(180)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli allo stadio commerciale franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.7.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(181)
Come illustrato al considerando 174, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(182)
La Commissione non ha pertanto riscontrato motivi per apportare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione.
3.7.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(183)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di movimentazione, carico e spese accessorie, nolo nel paese interessato, nolo marittimo, assicurazione marittima, dazi doganali, altri oneri all’importazione e nolo nell’Unione.
(184)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
3.8.
Margini di dumping
(185)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(186)
Alla luce degli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica, la Commissione ha considerato i due produttori esportatori inseriti nel campione come società collegate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto calcolato una media ponderata dei margini di dumping stabiliti per ciascuna di esse e ha assoggettato entrambe le entità al margine di dumping unico così calcolato.
(187)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. Poiché le società che hanno collaborato comprendevano quasi tutte le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha ritenuto opportuno che il dazio determinato per i produttori esportatori inseriti nel campione si applichi a tutti i produttori esportatori del paese interessato.
(188)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (%)
Brother Corporation Group:
—
Jiangxi Brother Pharmaceuticals Co., Ltd.
—
Jiaxing Zhonghua Chemicals Co., Ltd.
186,9
Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
186,9
Tutte le altre società originarie del paese interessato
186,9
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(189)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Uno di essi, Syensqo, il denunciante, rappresentava il 98 % della produzione totale dell’Unione e costituiva l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(190)
Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da un solo produttore dell’Unione, per motivi di riservatezza i dati per l’analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori.
(191)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta era compresa tra 1 500 e 1 900 tonnellate. La Commissione ha stabilito il dato effettivo sulla base di una verifica della risposta al questionario dell’unico produttore dell’Unione che ha collaborato, ossia Syensqo.
(192)
L’utilizzatore Frey & Lau, che è anche un importatore, ha affermato che il denunciante non disponeva di una legittimazione ad agire sufficiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché la produzione di vanillina sintetica è cessata e la restante produzione di vanillina naturale è costituita da volumi molto limitati. Frey & Lau ha fatto riferimento anche al rapporto di Syensqo con un produttore esportatore cinese, Solvay Zhenjiang Chemicals Co. Ltd., quale motivo per cui non soddisfaceva il requisito di effettivo produttore dell’Unione ai sensi del regolamento di base.
(193)
Il denunciante ha ricordato che la sua decisione di chiudere temporaneamente la sua produzione di vanillina sintetica era direttamente collegata alla concorrenza sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. L’interruzione di tale processo di fabbricazione inoltre è avvenuta dopo la fine del periodo dell’inchiesta e, trattandosi di un’azione temporanea in risposta alla concorrenza sui prezzi, la produzione effettuata durante il periodo dell’inchiesta dovrebbe essere inclusa nel calcolo della legittimazione ad agire a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(194)
Il denunciante ha ricordato che il regolamento di base fissa una soglia per ritenere che una denuncia sia stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto. In questo caso la denuncia è sostenuta da produttori dell’Unione che complessivamente rappresentano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. Dato che la sua produzione rappresentava il 98 % della produzione dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, il denunciante era qualificato per costituire l’industria dell’Unione a norma del regolamento di base.
(195)
Per quanto riguarda la sua proprietà comune con un produttore esportatore cinese, il denunciante ha sostenuto che tale rapporto non ha influenzato il suo modello commerciale a lungo termine nell’Unione, come esemplificato dalla sua decisione di avviare il procedimento antidumping nei confronti della RPC, che riguarderebbe anche la sua entità collegata.
(196)
Secondo la Commissione il denunciante costituiva l’«industria dell’Unione» ai sensi del regolamento di base, in quanto la sua produzione di vanillina rappresentava il 98 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile all’interno dell’Unione. L’industria dell’Unione ha effettivamente chiuso alcune attività di produzione, ma ciò è avvenuto dopo la fine del periodo dell’inchiesta e si è trattato di un’azione temporanea in risposta alla situazione di mercato prevalente e non dovrebbe incidere sulla sua legittimazione ad agire nel presente procedimento.
(197)
La Commissione ritiene che il semplice fatto che una parte dell’industria dell’Unione abbia un rapporto economico con un produttore esportatore cinese non impedisca di per sé a un produttore dell’Unione di essere trattato come tale a norma del regolamento di base. Il produttore esportatore cinese collegato all’industria dell’Unione ha fornito solo quantità limitate del prodotto in esame al mercato dell’Unione, il che si potrebbe considerare un’azione temporanea finalizzata a mantenere i propri acquirenti nell’Unione senza ulteriori effetti economici.
(198)
Contrariamente all’argomentazione di Frey & Lau secondo cui il quadro del pregiudizio contenuto nella denuncia è viziato, dato che la Commissione considera tutti i tipi di vanillina come prodotto simile (cfr. considerando 49), la definizione dell’industria dell’Unione comprende correttamente il denunciante e di conseguenza l’analisi del pregiudizio da effettuare nella presente inchiesta comporta anche una valutazione della situazione del denunciante.
4.2.
Consumo dell’Unione
(199)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: i) le vendite verificate dell’industria dell’Unione; e ii) tutte le importazioni nell’Unione da paesi terzi.
(200)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
7 496
7 688
8 404
6 444
Indice
100
103
112
86
Fonte:
Eurostat.
(201)
Il consumo dell’UE si è mantenuto stabile nei primi due anni del periodo in esame, mentre è stato volatile nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. La catena di approvvigionamento di molte merci è stata perturbata a causa della mancanza di forza lavoro in molti paesi esportatori (ad esempio nel paese interessato) e la situazione è stata esacerbata da una carenza delle possibilità di trasporto e da eventi improvvisi come il blocco nel Canale di Suez (che ha determinato un aumento dei prezzi del trasporto marittimo) e successivamente dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina (che ha determinato aumenti dei prezzi dell’energia, in particolare nell’Unione)
(
97
)
.
(202)
La domanda dell’Unione al livello degli utilizzatori è aumentata nel 2022 per poi invertire la tendenza durante il periodo dell’inchiesta, con un conseguente calo del 23 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(203)
Come spiegato al considerando 43, il prodotto in esame rientra in due codici NC distinti:
—
ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica, ed
—
ex 2912 42 00 per la etilvanillina.
(204)
La quota di mercato delle esportazioni cinesi nell’Unione è stata calcolata confrontando i volumi delle esportazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 3).
(205)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
3 138
3 667
4 564
4 220
Indice
100
117
145
134
Quota di mercato (in %)
42
48
54
65
Indice
100
114
130
156
Fonte:
Eurostat.
(206)
La tabella 4 mostra che durante il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate del 34 % in termini assoluti. In termini di quota di mercato, le importazioni dalla RPC sono aumentate dal 42 % al 65 % durante il periodo in esame, ossia di circa sette punti percentuali all’anno.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(207)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati sulle importazioni di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(208)
La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo delle importazioni dalla RPC
16 365
16 141
22 589
11 870
Indice
100
99
138
73
Fonte:
Eurostat e risposte al questionario dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(209)
I prezzi sono rimasti stabili nei primi due anni del periodo in esame, ma tale stabilità è stata sostituita da un periodo di elevata volatilità nel 2022 e nel 2023, con un improvviso rialzo dei prezzi nel 2022, quando i prezzi sono aumentati del 40 % rispetto all’anno precedente.
(210)
Tale tendenza si è invertita durante il periodo dell’inchiesta, quando i prezzi si sono quasi dimezzati rispetto al 2022, con valori inferiori del 27 % rispetto al 2020.
(211)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dal produttore noto dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(212)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti.
(213)
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico del produttore noto dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 45 % e il 55 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. L’undercutting è stato riscontrato per la totalità dei volumi importati dalle società inserite nel campione.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(214)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(215)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e nella risposta al questionario fornita dall’unico produttore dell’Unione che ha collaborato (il denunciante). Poiché il denunciante rappresenta il 98 % della produzione totale dell’Unione e l’altro produttore dell’Unione è di piccole dimensioni, entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(216)
Come indicato al considerando 190, mentre i dati effettivi sono espressi in intervalli di valori gli indici si basano sui dati reali.
(217)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(218)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(219)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
[4 100 – 4 700 ]
[4 100 – 4 700 ]
[3 700 – 4 300 ]
[1 600 – 2 100 ]
Indice
100
101
91
39
Capacità produttiva (in tonnellate)
[3 900 – 4 500 ]
[3 900 – 4 500 ]
[4 300 – 4 900 ]
[4 300 – 4 900 ]
Indice
100
100
110
111
Utilizzo degli impianti
98 %
99 %
81 %
35 %
Indice
100
101
82
36
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(220)
La produzione totale comprende i volumi di produzione di vanillina sintetica e di vanillina naturale, ciascuna con una sua linea di produzione distinta.
(221)
In linea con il consumo dell’Unione (cfr. tabella 3), i volumi di produzione dell’industria dell’Unione erano stabili nei primi due anni del periodo in esame.
(222)
Nel 2022, nonostante il maggiore consumo dell’UE, un aumento del costo di produzione (come spiegato al considerando 239) ha costretto l’industria dell’Unione a ridurre i volumi di produzione al fine di mantenere un livello di prezzo sostenibile.
(223)
Nel 2023, quando il consumo dell’UE è diminuito e i prezzi all’importazione dalla RPC si sono dimezzati (cfr. tabella 5), l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre ulteriormente la produzione, con volumi di produzione durante il periodo dell’inchiesta pari solo al 39 % di quelli del 2020 e del 2021.
(224)
La capacità produttiva è rimasta stabile nel periodo in esame. La capacità leggermente più elevata nel biennio 2022-2023 è dovuta a periodi più brevi di manutenzione regolare programmata.
(225)
Il tasso di utilizzo della capacità produttiva rispecchia l’andamento della produzione. Sebbene il tasso di utilizzo sia stato soddisfacente nel 2020 e nel 2021, nel periodo di riduzione dei volumi di produzione di cui sopra il tasso di utilizzo degli impianti di produzione è sceso a un livello molto basso, che non è finanziariamente sostenibile nel lungo termine.
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(226)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[2 000 – 2 400 ]
[1 850 – 2 250 ]
[1 750 – 2 150 ]
[650 – 1 050 ]
Indice
100
93
87
41
Quota di mercato (in %)
[27 – 30 ]
[24 – 27 ]
[20 – 23 ]
[12 – 15 ]
Indice
100
91
78
48
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(227)
Riflettendo l’evoluzione del consumo dell’UE (cfr. tabella 3), i volumi delle vendite sul mercato dell’Unione si sono mantenuti stabili nei primi due anni del periodo in esame.
(228)
A seguito della perturbazione della catena di approvvigionamento di cui al considerando 201 che, tra l’altro, ha fatto aumentare il costo di determinate materie prime e dell’energia per l’industria dell’Unione, come indicato al considerando 222, l’industria dell’Unione ha dovuto selezionare gli ordini sulla base della sostenibilità finanziaria. Di conseguenza i volumi delle vendite sono diminuiti del 6 % tra il 2021 e il 2022.
(229)
Quando la perturbazione della catena di approvvigionamento si è conclusa nel 2023, la tendenza si è invertita e i prezzi delle importazioni dalla RPC sul mercato sono diminuiti drasticamente (cfr. tabella 5). L’industria dell’Unione ha dovuto ridurre ulteriormente i volumi delle vendite, poiché il livello dei prezzi prevalente non copriva l’intero costo di produzione. Di conseguenza i volumi delle vendite durante il periodo dell’inchiesta sono diminuiti di oltre la metà rispetto ai volumi venduti nel biennio 2020-2021.
4.4.2.3. Crescita
(230)
L’industria dell’Unione ha registrato una crescita negativa durante il periodo in esame. La situazione è rimasta stabile nel 2020 e nel 2021, ma è cambiata nel 2022, quando i volumi delle vendite sono diminuiti ulteriormente, mentre gli aumenti dei prezzi hanno compensato la perdita di volumi e il fatturato totale è aumentato.
(231)
Nel periodo dell’inchiesta, poiché i prezzi delle importazioni cinesi si sono dimezzati, l’industria dell’Unione non ha più potuto competere e ha perso consistenti volumi di vendita e altrettanti ricavi.
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(232)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti (ETP)
[60 – 70 ]
[60 – 70 ]
[70 – 80 ]
[60 – 70 ]
Indice
100
100
120
106
Produttività (tonnellate/ETP)
[60 – 70 ]
[60 – 70 ]
[40 – 50 ]
[20 – 30 ]
Indice
100
101
75
37
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(233)
Durante il periodo in esame l’occupazione nell’Unione è aumentata del 6 %. Nonostante i volumi di produzione inferiori nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, il denunciante non ha congedato né licenziato il personale altamente formato e qualificato nell’aspettativa che la situazione del mercato si sarebbe normalizzata e che avrebbero potuto riprendere volumi di produzione più elevati.
(234)
Dal considerando precedente e dal considerando 222 si evince che la produttività è calata notevolmente durante il periodo in esame, in quanto il personale è stato impiegato per la manutenzione e per altre mansioni, mentre i volumi di produzione sono diminuiti.
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(235)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(236)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(237)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
[17 500 – 19 500 ]
[17 000 – 19 000 ]
[21 900 – 23 900 ]
[21 900 – 23 900 ]
Indice
100
97
125
126
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[16 000 – 18 000 ]
[13 700 – 15 500 ]
[17 600 – 20 000 ]
[23 800 – 27 000 ]
Indice
100
81
110
144
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(238)
I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione erano piuttosto stabili tra il 2020 e il 2021 e sono aumentati a partire dal 2022, compreso il periodo dell’inchiesta. L’aumento dei prezzi medi di vendita rispecchiava in parte la maggiore domanda sul mercato europeo nel 2022 (cfr. considerando 201), ma in parte serviva anche a coprire i maggiori costi di produzione.
(239)
A causa dell’aumento dei costi, tra l’altro per l’energia, e dei costi fissi unitari più elevati dovuti al minore tasso di utilizzo degli impianti di produzione, il costo medio di produzione è aumentato del 44 % durante il periodo in esame.
(240)
Va notato che la quota dei costi fissi di produzione (spese generali di produzione) sul totale dei costi di produzione è piuttosto modesta, tra il 9 % e il 15 % del costo unitario di produzione durante il periodo dell’inchiesta.
(241)
L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto costi dovuti all’interruzione del processo di produzione e costi per la minore efficienza in termini produzione/avviamento a causa dei volumi di produzione inferiori. Tali costi erano compresi tra il 5 % e il 10 % del costo unitario di produzione durante il periodo dell’inchiesta.
(242)
Di conseguenza i volumi di produzione inferiori nel biennio 2022-2023, comprese le interruzioni della produzione e l’aumento dei costi fissi (spese generali di produzione e SGAV), hanno inciso sul costo unitario di produzione per circa il 15 % – 25 %.
4.4.3.2. Costo del lavoro
(243)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP)
[67 000 – 73 000 ]
[67 000 – 73 000 ]
[80 000 – 86 000 ]
[63 000 – 69 000 ]
Indice
,
,
,
,
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(244)
Durante il periodo in esame, a parte il 2022, il costo medio del lavoro per dipendente è stato piuttosto stabile, con un lieve calo nel periodo dell’inchiesta. L’aumento delle retribuzioni verificatosi nel 2022 era dovuto a premi maturati e pagati ad alcuni membri del personale in relazione ai risultati finanziari degli anni precedenti.
4.4.3.3. Scorte
(245)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte del denunciante hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[390 – 490 ]
[350 – 450 ]
[580 – 680 ]
[780 – 890 ]
Indice
100
90
134
177
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
[10 – 15 ]
[10 – 15 ]
[13 – 17 ]
[47 – 57 ]
Indice
100
89
147
448
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(246)
Il livello delle scorte è aumentato del 77 % in termini assoluti durante il periodo in esame, principalmente nel 2022 e nel 2023, nel momento di volatilità del mercato.
(247)
In relazione alla produzione, il livello delle scorte è aumentato a partire dal 2022. In percentuale dei volumi di produzione, il livello delle scorte è aumentato dal 13 % – 17 % nel 2022 al 47 % – 57 % nel 2023. In effetti nel 2023 il livello delle scorte rappresentava circa la metà dei volumi di produzione nel corso dell’anno.
(248)
Il motivo di tale aumento delle scorte rispetto alla produzione è duplice.
(249)
A causa della prevista riduzione dei volumi di produzione (l’interruzione della linea di produzione della vanillina sintetica a partire da maggio 2024, come indicato al considerando 193, è stata pianificata e comunicata ben prima di tale mese) e al fine di evitare una carenza di vanillina sintetica per i suoi clienti, il denunciante ha cominciato a costituire scorte che gli consentissero anche di continuare a fornire vanillina sintetica ai suoi clienti.
(250)
L’aumento delle scorte rispetto alla produzione è dovuto anche ai livelli molto più bassi di produzione di vanillina sintetica.
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(251)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del denunciante hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[0 – 4 ]
[10 – 14 ]
[15 – 18 ]
[da -15 a -18 ]
Indice
100
558
721
- 759
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)
[da - 800 a -1 000 ]
[da 10 000 a -12 000 ]
[da 9 000 a -10 000 ]
[da -1 200 a -2 000 ]
Indice
- 100
+1 259
+1 052
- 175
Investimenti (in migliaia di EUR)
[2 500 – 3 500 ]
[8 000 – 9 000 ]
[6 000 – 7 000 ]
[4 000 – 5 000 ]
Indice
100
287
220
163
Utile sul capitale investito (in %)
[14 – 18 ]
[40 – 50 ]
[60 – 70 ]
[da -45 a -60 ]
Indice
100
284
448
- 397
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(252)
La redditività delle vendite dell’Unione è aumentata nei primi tre anni del periodo in esame. Nel 2020 e nel 2021, come indicato nella tabella 9, i prezzi medi di vendita erano stabili, mentre il costo unitario di produzione era in calo.
(253)
Tale situazione è cambiata nel 2022, quando sono aumentati i prezzi medi di vendita nell’Unione ma anche il costo unitario di produzione. Nel periodo dell’inchiesta la concorrenza sui prezzi è aumentata. I prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti notevolmente, mentre il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato su base annua, con una conseguente notevole perdita per l’industria dell’Unione.
(254)
La perdita è stata causata in misura limitata dalla riduzione dei volumi di produzione, con un conseguente aumento del costo unitario (come osservato ai considerando da 239 a 242, la quota dei costi fissi sul costo unitario totale è limitata a una percentuale compresa tra il 10 % e il 20 %). Il principale fattore all’origine della perdita è stata l’agguerrita concorrenza sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta a un prezzo inferiore al suo costo di produzione, al fine di evitare di perdere una quota di mercato ancora maggiore.
(255)
L’evoluzione del flusso di cassa rispecchia l’evoluzione dei profitti durante il periodo in esame, con un flusso di cassa negativo durante il periodo dell’inchiesta.
(256)
Anche l’utile sul capitale investito (immobilizzazioni) riflette l’andamento della redditività, con un dato chiaramente negativo nel periodo dell’inchiesta.
(257)
La capacità di ottenere capitale del denunciante non è stata gravemente compromessa, poiché fa parte di un grande gruppo di imprese e l’accesso ai finanziamenti è gestito a livello di gruppo.
4.4.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(258)
L’industria dell’Unione ha ottenuto buoni risultati all’inizio del periodo in esame, con indicatori di pregiudizio che in generale si sono mantenuti a livelli positivi registrando una tendenza al rialzo nel 2020 e 2021.
(259)
Nel 2022 tuttavia la situazione sul mercato dell’industria dell’Unione è cambiata improvvisamente, con un brusco aumento dei prezzi di vendita prevalenti e del costo unitario di produzione.
(260)
Questa tendenza si è invertita nel 2023, quando gli utilizzatori hanno dovuto ridurre le scorte per non impegnare il loro capitale nelle materie prime e quando i produttori esportatori cinesi hanno continuato la loro penetrazione nel mercato dell’Unione, accelerata da una concorrenza sui prezzi ancora più aggressiva. Nel 2023 i prezzi delle importazioni dalla Cina si erano dimezzati rispetto all’anno precedente.
(261)
A fronte dell’aumento del costo unitario di produzione dovuto al costo elevato delle materie prime e dell’energia, nel 2023 l’industria dell’Unione ha dovuto concentrarsi sugli ordini i cui prezzi di vendita coprivano almeno in una certa misura il costo unitario di produzione. Tali volumi però erano lungi dall’essere sufficienti e l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre notevolmente la produzione.
(262)
Alla fine, la quota di mercato dell’industria dell’Unione era diminuita del 52 %, passando dal [27 % – 30 %] al [12 % – 15 %], mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata dal 42 % al 65 %.
(263)
In sintesi, i prezzi estremamente aggressivi delle importazioni cinesi nel periodo dell’inchiesta, ben al di sotto del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione e dei prezzi medi di vendita, hanno costretto l’industria dell’Unione a tagliare la produzione e a ridurre le vendite sul mercato dell’Unione, con una conseguente perdita significativa di [-15 % – -18 %] durante il periodo dell’inchiesta.
(264)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(265)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo dell’Unione e altri fattori connessi ai costi e alle importazioni dalla RPC da parte dell’industria dell’Unione
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(266)
Come indicato al considerando 206, il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 34 % durante il periodo in esame, con un conseguente aumento della quota di mercato cinese sul mercato dell’Unione di 23 punti percentuali, dal 42 % al 65 %. Nello stesso periodo, come indicato al considerando 226, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito di oltre il 50 % e la sua quota di mercato è scesa dal [25 % - 30 %] al [10 % - 15 %]. Ciò è avvenuto in un contesto di volatilità del consumo dell’Unione, che è diminuito complessivamente del 14 % durante il periodo in esame.
(267)
Va notato che nel periodo precedente il periodo dell’inchiesta, ossia il 2020 –2022, l’industria dell’Unione ha aumentato i suoi profitti parallelamente a un aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC. In effetti durante tale periodo l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato. Il motivo per cui l’industria dell’Unione era ancora in grado di generare profitti era dovuto all’aumento dei prezzi di mercato fino al 2022.
(268)
Durante il periodo dell’inchiesta, quando i prezzi di mercato sono improvvisamente diminuiti a causa del comportamento di dumping dei produttori esportatori cinesi, la situazione dell’industria dell’Unione si è rapidamente deteriorata.
(269)
Come indicato nella sezione 4.3.2, da un confronto dei prezzi unitari medi dell’industria dell’Unione di cui alla tabella 9 con i prezzi delle importazioni cinesi di Eurostat nella tabella 5, emerge che nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. In effetti durante il periodo dell’inchiesta il prezzo medio all’importazione dalla Cina era meno della metà di quello dell’industria dell’Unione, quando quest’ultima ha dovuto ridurre notevolmente la produzione a causa della riduzione dei volumi di vendita.
(270)
La Commissione ha pertanto concluso che, nel periodo dell’inchiesta, un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’Unione ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
(271)
La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti, individualmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole accertato, cosicché tale nesso non sarebbe più reale e sostanziale.
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(272)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Norvegia
Volume (in tonnellate)
507
429
345
294
Norvegia
Indice
100
85
68
58
Norvegia
Quota di mercato (in %)
[5 -7 ]
[4 -6 ]
[3 -5 ]
[3 -5 ]
Norvegia
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
22 706
28 212
27 629
28 328
Norvegia
Indice
100
124
122
125
USA
Volume (in tonnellate)
1 276
1 556
1 547
931
USA
Indice
100
122
121
73
USA
Quota di mercato (in %)
[16 -18 ]
[19 -21 ]
[17 -19 ]
[13 -15 ]
USA
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
13 582
13 140
15 438
16 350
USA
Indice
100
97
114
120
Tutti gli altri paesi
Volume (in tonnellate)
459
65
97
130
Tutti gli altri paesi
Indice
100
14
21
28
Tutti gli altri paesi
Quota di mercato (in %)
[4 -6 ]
[0 -2 ]
[0 -2 ]
[0 -2 ]
Tutti gli altri paesi
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
16 871
83 156
74 191
55 729
Tutti gli altri paesi
Indice
100
492
439
330
Fonte:
Eurostat.
(273)
Come indicato al considerando 206, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono aumentati del 34 % durante il periodo in esame. Parallelamente, i volumi delle importazioni dagli Stati Uniti sono diminuiti del 27 %, scendendo a una quota di mercato del [13 % – 15 %] durante il periodo dell’inchiesta, mentre le importazioni dalla Norvegia sono diminuite del 42 %, scendendo a una quota di mercato del [3 % – 5 %] durante il periodo dell’inchiesta. I volumi da altri paesi terzi sono stati marginali.
(274)
Mentre i prezzi medi all’importazione della vanillina originaria della Norvegia (tabella 13) hanno superato costantemente il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione (tabella 9), nel periodo in esame il prezzo medio all’importazione dagli Stati Uniti era inferiore all’incirca del 30 % al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione.
(275)
Va osservato che la maggior parte, se non la totalità, dei volumi delle importazioni dagli Stati Uniti proviene da un produttore esportatore collegato al denunciante e le cui esportazioni nell’Unione, pur rientrando nella descrizione del prodotto in esame, integrano il tipo di prodotto simile fabbricato nell’Unione e sono rivendute dall’industria dell’Unione sia sul mercato dell’Unione che sui suoi mercati di esportazione. Il tipo di vanillina importato dagli Stati Uniti che integra la produzione dell’industria dell’Unione nell’Unione rappresenta tra l’85 % e il 95 % di tutte le importazioni dell’industria dell’Unione dagli Stati Uniti.
(276)
Di conseguenza il prezzo medio inferiore dei quantitativi importati dagli Stati Uniti riflette il costo di fabbricazione più basso dell’etilvanillina rispetto al tipo di vanillina fabbricato nell’Unione (vanillina naturale e vanillina sintetica).
(277)
I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono riferiti a quantitativi molto bassi. I bassi quantitativi implicano un impatto marginale.
(278)
Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, la Commissione ha concluso che, a parte il fatto che tali importazioni non erano effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (come nel caso delle importazioni dalla Norvegia) o integravano l’offerta dell’industria dell’Unione ai suoi acquirenti europei (come nel caso delle importazioni dagli Stati Uniti), tali importazioni erano comunque effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Di conseguenza non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(279)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[870 – 1 050 ]
[870 – 1 050 ]
[870 – 1 050 ]
[270 – 370 ]
Indice
100
106
93
36
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
[11 000 – 14 000 ]
[13 000 – 16 000 ]
[19 000 – 22 000 ]
[18 000 – 21 000 ]
Indice
100
112
168
158
Fonte:
risposta al questionario di Syensqo.
(280)
Il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito notevolmente, del 64 %, durante il periodo in esame. La perdita di quote di mercato sui mercati di esportazione era dovuta principalmente alla concorrenza delle esportazioni originarie della RPC.
(281)
Il calo del volume delle vendite all’esportazione ha inciso negativamente sul volume di produzione e sull’utilizzo degli impianti del produttore dell’Unione e pertanto ha contribuito a un aumento dei suoi costi fissi per unità prodotta.
(282)
La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, pur avendo contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
5.2.3.
Consumo e altri fattori connessi ai costi
(283)
Come spiegato nella sezione 4.2, il consumo di vanillina è diminuito durante il periodo dell’inchiesta.
(284)
Inoltre, data la situazione di volatilità nel 2022 e 2023, è alquanto incerto in che misura il calo del consumo (ossia delle vendite agli utilizzatori) rispecchi una diminuzione dell’uso effettivo di vanillina.
(285)
In conclusione, non si può escludere che un calo del consumo, ossia delle vendite di vanillina agli utilizzatori nell’Unione, abbia avuto un impatto negativo sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione. Considerando tuttavia l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi a prezzi di dumping, la Commissione ritiene che il calo del consumo dell’Unione non attenui il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
(286)
Per quanto riguarda il costo di produzione, come osservato al considerando 239, il costo unitario è aumentato del 25 % durante il periodo in esame. La Commissione ha esaminato se tale aumento avrebbe potuto avere un impatto sul pregiudizio notevole subito dal denunciante. Nonostante l’aumento dei costi dell’energia (principalmente del gas) a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire i costi a causa dell’ondata di importazioni oggetto di dumping notevole nel periodo dell’inchiesta.
(287)
Per quanto riguarda i costi fissi, come indicato nella sezione 4.4.3.1, quando i volumi di produzione sono diminuiti, i costi fissi per unità prodotta sono aumentati. La Commissione ha esaminato se l’evoluzione dei costi fissi per unità prodotta potesse avere avuto un impatto sul pregiudizio notevole subito dal denunciante. La conclusione è che l’aumento relativo dei costi fissi in percentuale dei costi unitari di produzione è dovuto ai minori volumi di produzione, che possono essere attribuiti ai volumi di vendita inferiori causati dalla concorrenza sleale con le importazioni oggetto di dumping e non da un aumento in termini assoluti
(
98
)
degli stessi costi fissi. Ne consegue che l’aumento relativo dei costi fissi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
5.2.4.
Importazioni dell’industria dell’Unione dalla RPC
(288)
Di fronte all’agguerrita concorrenza sui prezzi dei produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione ha dovuto ricorrere all’acquisto di quantitativi di vanillina dalla sua società collegata nella RPC.
Tabella 15
Importazioni di vanillina da parte dell’industria dell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volumi delle importazioni (in tonnellate) dal produttore esportatore collegato della RPC
[280 – 310 ]
[360 – 400 ]
[300 – 330 ]
[420 – 470 ]
Indice
100
131
107
152
Quota delle importazioni dal produttore esportatore collegato della RPC sul totale delle importazioni dalla RPC
[9 % - 12 %]
[11 % - 14 %]
[7 % - 10 %]
[11 % - 14 %]
Indice
100
118
72
118
Fonte:
Eurostat, risposta al questionario di Syensqo.
(289)
Da quanto sopra risulta che i volumi delle importazioni dal produttore esportatore collegato della RPC sono aumentati del 52 % durante il periodo in esame, riflettendo da un lato l’impegno dell’industria dell’Unione a vendere vanillina ai propri clienti, ma dall’altro l’incapacità di coprire il costo unitario di produzione presso il suo sito di produzione europeo durante un periodo in cui il prezzo delle importazioni oggetto di dumping era dimezzato (cfr. considerando 208).
(290)
In termini di percentuale delle importazioni totali dalla RPC, mentre i volumi sono aumentati in termini assoluti, la quota delle importazioni attribuibili all’industria dell’Unione è rimasta compresa tra il 7 % e il 14 % durante tutto il periodo in esame.
(291)
Tali importazioni hanno contribuito in una certa misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, influendo sull’andamento negativo dei prezzi osservato durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia tali importazioni non attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping da parte di produttori esportatori indipendenti, che rappresentavano dall’86 % al 93 % del volume totale delle importazioni, e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, come stabilito dall’inchiesta.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(292)
Come indicato ai considerando da 259 a 264, dopo una situazione di stabilità del mercato nel 2020 e nel 2021, l’industria dell’Unione si è trovata ad affrontare una situazione di mercato diversa nel 2022.
(293)
Come spiegato al considerando 201, dopo la pandemia di COVID-19 si è registrato un aumento della domanda che ha comportato un aumento dei prezzi di vendita nell’Unione. L’industria dell’Unione ha quindi potuto mantenere i propri margini di profitto anche in presenza di un aumento parallelo dei costi dell’energia. Il mercato inoltre attirava volumi significativi di importazioni dalla Cina.
(294)
Questa tendenza si è completamente invertita durante il periodo dell’inchiesta, quando le importazioni dalla Cina hanno affrontato la nuova situazione del mercato riducendo fortemente i prezzi di vendita, del 50 % circa.
(295)
Non potendo seguire una politica dei prezzi così aggressiva, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre i propri volumi di produzione e, in misura limitata, ha iniziato a importare volumi crescenti dalla società collegata nella RPC a fini di autodifesa.
(296)
L’industria dell’Unione era esposta a una politica dei prezzi aggressiva anche sui suoi mercati di esportazione, con la perdita di volumi di esportazione a favore dei produttori esportatori cinesi.
(297)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tali fattori sulla situazione economica dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stato tuttavia limitato.
(298)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio si manifesta in particolare in termini di riduzione dei volumi di produzione e di vendita, dei profitti, della quota di mercato, dell’utile sul capitale investito e dell’utilizzo degli impianti.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(299)
Per determinare il livello delle misure, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(300)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(301)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo («R&S») e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(302)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. In assenza di dati che dimostrino un profitto più elevato realizzato in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha utilizzato in questa fase un profitto di riferimento del 6 %, come previsto all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base. Si tratta di un approccio prudente rispetto ai profitti realizzati dal denunciante nel 2021 e nel 2022, che tuttavia sono stati influenzati dalla ripresa post COVID-19.
(303)
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova del fatto che il livello delle spese per investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione («IRI») durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese IRI in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese IRI effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari all’1,2 %.
(304)
Tale percentuale dell’1,2 % è stata aggiunta al margine di profitto di base del 6,0 % di cui al considerando 302, determinando un profitto di riferimento del 7,2 %.
(305)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, che l’industria dell’Unione sosterrà durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In assenza di elementi di prova disponibili, non sono stati aggiunti ulteriori costi futuri.
(306)
Su tale base, la Commissione ha calcolato una media ponderata non pregiudizievole del prezzo compresa tra 20 200 e 22 200 EUR per tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento di cui sopra (cfr. considerando 304) al costo di produzione del denunciante, come indicato nella tabella 9, e aggiungendo poi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base.
(307)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dal produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(308)
Il margine di pregiudizio per i «produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione» e per «tutte le altre società» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. sezione 3.8).
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Brother Corporation Group:
—
Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd
—
Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd
186,9
131,1
Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
186,9
131,1
Tutte le altre società
186,9
131,1
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure definitive
(309)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati al livello del margine di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(310)
La Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base.
(311)
La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(312)
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. I prezzi di tali importazioni erano notevolmente inferiori ai prezzi del produttore dell’Unione e hanno causato una notevole perdita di quota di mercato e di profitti verso la fine del periodo in esame e durante il periodo dell’inchiesta, come spiegato ai considerando da 214 a 298.
(313)
L’istituzione di misure dovrebbe impedire un’ulteriore ondata di importazioni dalla RPC a prezzi di dumping molto bassi. In assenza di misure, i produttori esportatori cinesi continueranno a vendere a prezzi di dumping il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, impedendo all’industria dell’Unione di tornare a produrre a pieno regime, applicare un prezzo di vendita adeguato e generare profitti sufficienti, arrecando in tal modo un ulteriore pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(314)
Si è dunque concluso che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di vanillina originaria della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(315)
La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da importatori dell’Unione la cui attività consiste unicamente nell’importare e rivendere il prodotto in esame.
(316)
La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che l’istituzione di dazi antidumping sulla vanillina originaria della RPC incida negativamente sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti dell’Unione.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(317)
Due utilizzatori che sono anche importatori si sono manifestati nell’inchiesta e hanno risposto al questionario. Uno di essi si è successivamente rifiutato di consentire una verifica della risposta al questionario e la Commissione ha inviato una lettera di omessa collaborazione a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(318)
L’unico utilizzatore dell’Unione che ha collaborato pienamente, anche consentendo alla Commissione di effettuare una verifica della sua risposta al questionario, ha dichiarato di essere contrario all’istituzione di dazi sulle importazioni cinesi di vanillina, in quanto riteneva che tali dazi comprometterebbero la sua capacità di procurarsi materie prime di diverse origini, considerando che il denunciante era l’unico produttore dell’Unione di determinati tipi del prodotto simile.
(319)
Per questo utilizzatore il costo della vanillina era rilevante per i prodotti finali che includevano la vanillina come fattore produttivo. Allo stesso tempo, le vendite di questi prodotti generavano un contributo positivo al risultato finanziario complessivo della società.
(320)
Tale utilizzatore ha comunque riconosciuto la necessità che un produttore dell’Unione ottenga un profitto sostenibile sulle sue vendite nell’Unione.
(321)
Le misure volte a ristabilire condizioni di parità sul mercato dell’Unione quindi non sarebbero contrarie all’interesse degli utilizzatori dell’Unione, in quanto salvaguarderebbero l’offerta di vanillina da diverse fonti, compresa l’Unione, e non consentirebbero una situazione monopolistica della vanillina importata.
(322)
Alla luce di quanto precede, si conclude che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe incidere negativamente sulla situazione degli utilizzatori.
(323)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, Frey & Lau e la nuova parte interessata, Arethia (cfr. considerando 54), hanno sottolineato il grave impatto che eventuali misure antidumping eserciterebbero sull’industria a valle, anche da sole.
(324)
In tale contesto, la Commissione ha osservato che né Frey & Lau né Arethia hanno fornito risposte al questionario, che le consentirebbero di misurare l’impatto che eventuali misure avrebbero su di loro. La Commissione ha dunque potuto misurare l’impatto al livello dell’industria a valle solo sulla base delle informazioni fornite dall’utilizzatore che ha collaborato pienamente (cfr. considerando 318). Poiché tale utilizzatore non ha presentato osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha ritenuto che le conclusioni di cui al considerando 322 rimanessero valide.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(325)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di vanillina originaria del paese interessato.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(326)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(327)
Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping definitivo espressa sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbe essere fissata al livello del 131,1 %.
8.2.
Retroattività
(328)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(329)
Poiché nel presente procedimento non sono state istituite misure provvisorie, non sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(330)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
99
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(331)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina avente la formula molecolare C
8
H
8
O
3
oppure C
9
H
10
O
3
e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprese la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina, attualmente classificata con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) e originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso sono escluse dal prodotto descritto al paragrafo 1.
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 131,1 %.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/3241, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3241/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2716, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2716/oj
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
). ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
.
(
5
)
Documento TRON t24.004546 del 3 giugno 2024.
(
6
)
Documento TRON:
t24.004732
del 10 giugno 2024.
(
7
)
In particolare il sottosettore dei prodotti chimici organici e degli additivi alimentari, su cui verte la presente inchiesta.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese , (
GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio , (
GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 100, 13.4.2023, p. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj
.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161-162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89-90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 103-113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 46-50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 114-122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 51-55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 50-54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 123-133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 56-65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 55-63.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 134-138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 66-69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 139-142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71-72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 143-152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 72-81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(
16
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
, compresa la versione precedente del documento: Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it
.
(
17
)
Quali: WTO Trade Policy Review 2021, WT/TPR/S/415; US Department of Commerce and International Trade Administration, C-570-054, Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China, 26 febbraio 2018.
(
18
)
Relazione, pag. 109.
(
19
)
Ibidem, pag. 6.
(
20
)
Ibidem, pag. 312.
(
21
)
Ibidem, pag. 321.
(
22
)
Ibidem, pag. 217.
(
23
)
Ibidem, pag. 223.
(
24
)
Ibidem, pag. 234.
(
25
)
Ibidem, pag. 270.
(
26
)
Ibidem, pag. 246.
(
27
)
Ibidem, pag. 254.
(
28
)
Cfr. US Department of Commerce and International Trade Administration, C-570-054,
Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China
, 26 febbraio 2018.
(
29
)
Ibidem
.
(
30
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
), considerando 126 e 140; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
), considerando 188 e da 203 a 208,.
(
31
)
Relazione, pag. 343.
(
32
)
Jiaxing Zhonghua dovrebbe costituire una nuova società e costruire un nuovo sito di produzione (Shandong Wanhua). Questa nuova entità è autorizzata dalle autorità cinesi a sviluppare una capacità fino a 10 kt di vanillina sintetica e 3 kt di etilvanillina.
(
33
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Jiangxi Brother, pag. 66, disponibile all’indirizzo:
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457673962.pdf
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
34
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Asia Aroma, pag. 118, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-22/10016936.PDF
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
35
)
Cfr.:
http://www.thrive-chemicals.com/
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
36
)
Cfr.:
https://www.zhhhg.com/
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
37
)
Cfr.:
http://www.sinopec.com/listco/000/000/042/42065.shtml
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
38
)
Cfr.:
http://www.sinochemhx.com/en/14661.html
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
39
)
Cfr.:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
40
)
Cfr.:
http://www.cpcif.org.cn/detail/39747711-f959-4eb8-8a59-0f3f776ae8e0
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
41
)
Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
42
)
Ibidem.
(
43
)
Ibidem, articolo 36.
(
44
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_2
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
45
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
46
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_CATEGORY_7.&chapter.id=2286&type=
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
47
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/toIndex.action?type=en¶m.paramCode=UTI_ENGLISH_2
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
48
)
Cfr.:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010
(consultato il 10 gennaio 2025).
(
49
)
Cfr.:
http://www.jx-sptjj.com/html/xhgk/index.html
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
50
)
Cfr.:
http://www.jx-sptjj.com/html/hyml/list_10.html
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
51
)
Cfr. la sezione III.8.3, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
52
)
Cfr. la sezione VIII.1, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
53
)
Cfr. le sezioni III.4 e I.1, disponibili al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
54
)
Cfr.:
https://www.zhhhg.com/newsshow.php?newsid=140
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
55
)
Cfr.:
http://cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202306/t20230620_12079206.html
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
56
)
Cfr.:
https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
57
)
Cfr.:
https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
58
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml
(consultato il 10 dicembre 2024).
(
59
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultato il 10 dicembre 2024).
(
60
)
Relazione, capitolo 16.
(
61
)
Cfr. la sezione III.8.3.
(
62
)
Cfr. la sezione IV.1.3, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultato il 6 dicembre 2024).
(
63
)
Cfr.:
https://www.jiaxing.gov.cn/art/2020/12/28/art_1228922755_59069897.html
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
64
)
Cfr. la sezione III.2.4, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/ 202108/t20210803_9538603.html
(consultato il 13 gennaio 2025).
(
65
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67.
(
66
)
Cfr.:
http://www.thrive-chemicals.com/content.php?catid=39&id=118
(consultato il 28 aprile 2025).
(
67
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
68
)
NACE (
N
omenclature statistique des
A
ctivités économiques dans la
C
ommunauté
E
uropéenne) è la classificazione delle attività economiche nell’Unione europea (UE). Il codice NACE in questione è C20.1.4: «Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base». Per l’elenco completo dei codici NACE:
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
.
(
69
)
Queste società sono elencate nella prima nota (numero di riferimento TRON t24.008986).
(
70
)
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 —
Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione,
T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113
.
(
71
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
) modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 (
GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj
).
(
72
)
Il fenolo rappresenta tra il 25 % e il 30 % del costo di fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(
73
)
Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 111 dell’8.4.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj
).
(
74
)
Global Trade Atlas:
https://connect.ihsmarkit.com/,http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(
75
)
Per cinque materie prime (acido gliossilico, perossido di idrogeno, guaiacolo/guetolo, solfato di rame, toluene) i dati del GTA sulle importazioni del Brasile non sono stati considerati adeguati, a causa dell’assenza di importazioni significative e/o dell’inclusione di diverse etichette di prodotto nello stesso prodotto indicato nel GTA. Per queste cinque materie prime la Commissione ha esaminato le importazioni da tutti i paesi (guaiacolo/guetolo), le esportazioni dal Brasile (perossido di idrogeno, toluene, solfato di rame) e le esportazioni dalla Francia (acido gliossilico).
(
76
)
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-price-index.html?edicao=36055&t=downloads
.
(
77
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view
.
(
**
)
«xx» sta per diversi codici dopo il livello di codice a sei cifre. Per l’orto-vanillina e l’etossisalicilaldeide l’elenco completo dei codici delle merci è il seguente: 2912 49 10 , 2912 49 20 , 2912 49 30 , 2912 49 41 , 2912 49 49 , 2912 49 90 ; Per l’o-dimetossibenzene l’elenco completo dei codici delle merci è il seguente: 2909 30 11 , 2909 30 12 , 2909 30 13 , 2909 30 14 , 2909 30 19 , 2909 30 21 , 2909 30 23 , 2909 30 29 .
(
78
)
Durante il periodo dell’inchiesta i volumi delle esportazioni del Brasile hanno superato di gran lunga i volumi delle sue importazioni per i prodotti pertinenti. Nello specifico, il Brasile ha esportato oltre 122 000 tonnellate di perossido di idrogeno, rispetto alle sole 220 tonnellate importate; oltre 43 000 tonnellate di toluene, rispetto alle sole 8 tonnellate importate; E oltre 11 000 tonnellate di solfato di rame, rispetto alle sole 7 tonnellate importate. Dall’analisi dei prezzi è emersa inoltre una notevole disparità, con prezzi medi all’importazione circa 100 volte superiori ai prezzi medi all’esportazione (fonte: GTA).
(
79
)
Documento TRON:
t25.000690
presentato il 13 gennaio 2025.
(
80
)
Procurement resource (
https://www.procurementresource.com/
) è una piattaforma che fornisce dati e informazioni sugli appalti per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni di acquisto informate. Si tratta di un sito web pay-per-use.
(
81
)
Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/eu-customs-tariff-taric_en#:~:text=Legal%20basis,07%2F09%2F1987).
(
82
)
Seguono alcuni esempi di materiali accessori indicati dai produttori esportatori nei loro fascicoli sul costo di produzione: materiale da imballaggio, solvente chimico, acetone, metilisobutilchetone, acido fosforico, freon, trifosfato di sodio, tetrasodio, inibitore di scala e di corrosione, idrossido di calcio, ammoniaca anidra, cloruro di calcio, polvere di ferro.
(
83
)
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/technical-documents/statistical-lists-and-classifications/17245-national-classification-of-economic-activities.html?edicao=17248&t=resultados
.
(
84
)
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads
.
(
85
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione, del 15 novembre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (
GU L 295 del 16.11.2022, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2247/oj
).
(
86
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view
.
(
87
)
Regolamento (UE) 2022/576.
(
88
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», cfr. capitolo 10.2.3.
(
89
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2020) 242 final, 22.10.2020,
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD
(2020)242&lang=en, cfr. capitolo 14.1 (consultato il 18 dicembre 2024).
(
90
)
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-November-2024.pdf
. Si tratta del prezzo all’esportazione australiano fob Newcastle, Australia.
(
91
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/81, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/81/oj
).
(
92
)
Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet), Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE)
.
(
93
)
Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024,
AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK
«
Azot
»
/ Commissione europea
, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, punti 67 e 72.
(
94
)
Sentenza del 14 marzo 1990,
Gestetner Holdings plc/ Consiglio e Commissione delle Comunità europee
, C-156/87, ECLI:EU:C:1990:116, punto 31.
(
95
)
Sentenza del 7 marzo 2024,
AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK
«
Azot
»
/Commissione europea
, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, punto 66.
(
96
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese («alcoli polivinilici») (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj),
considerando 352.
(
97
)
https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202108_01~e8ceebe51f.en.html
.
(
98
)
Durante il periodo dell’inchiesta i costi fissi sono diminuiti in termini assoluti.
(
99
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1151/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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