Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 della Commissione, del 13 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 della Commissione, del 13 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1189 of 13 June 2025 imposing provisional anti dumping duties on imports of screws without heads originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1189
16.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1189 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 17 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 2 settembre 2024 dallo European Industrial Fasteners Institute («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di viti senza capocchia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 della Commissione («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, oltre agli operatori commerciali e alle associazioni notoriamente interessati, invitandoli a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
Oltre alle osservazioni sulla definizione del prodotto illustrate nella sezione 2.4, non sono state formulate altre osservazioni sull’apertura.
1.5.
Campionamento
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione e di vendita dei vari tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto simile nell’Unione tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024, tenendo conto della distribuzione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 14 % del volume di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(9)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(10)
Otto importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del massimo volume di vendite del prodotto in esame nell’Unione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
Campionamento dei produttori esportatori
(11)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(12)
Centoventisette produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Cina sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(13)
In seguito a un’osservazione di un produttore esportatore non inserito nel campione, secondo cui una delle società selezionate per il campione era un operatore commerciale anziché un produttore esportatore, la Commissione ha verificato con la società inserita nel campione se tali informazioni fossero corrette. Dopo aver confermato che la società era effettivamente un operatore commerciale, la Commissione ha deciso di rivedere il campione sostituendo tale società con un altro produttore esportatore.
(14)
Il nuovo produttore esportatore selezionato ha informato la Commissione della sua decisione di non collaborare all’inchiesta e di non rispondere al questionario. La Commissione ha pertanto informato tale produttore esportatore di considerare la mancata risposta al questionario come omessa collaborazione a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(15)
La Commissione ha pertanto rivisto il campione una seconda volta e ha selezionato un terzo produttore esportatore da inserire nel campione definitivo in sostituzione del produttore che non ha collaborato di cui al considerando 14.
(16)
Per entrambe le revisioni del campione, la Commissione ha applicato lo stesso criterio utilizzato per la selezione del campione iniziale, ossia il massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
1.6.
Esame individuale
(17)
Nessun produttore esportatore cinese ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
1.7.
Richiesta di anonimato
(18)
La maggior parte dei produttori dell’Unione, rappresentati dal denunciante o sostenitori della denuncia, ha chiesto di rimanere anonima per evitare possibili azioni ritorsive da parte dei clienti dell’Unione che acquistavano viti senza capocchia anche da fornitori cinesi. Tali clienti comprendevano alcune grandi società con un potere di mercato significativo rispetto ai produttori di viti senza capocchia dell’Unione, che sono principalmente PMI. In considerazione dell’asimmetria tra i produttori e gli utilizzatori di viti senza capocchia dell’Unione, la Commissione ha riconosciuto l’effettiva esistenza del rischio di ritorsioni asserito dai produttori dell’Unione rappresentati dall’EIFI e dai sostenitori della denuncia. Su tale base, la Commissione ha concesso il trattamento riservato per il nome delle società in questione.
1.8.
Risposte al questionario e visite di verifica
(19)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(20)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione, agli importatori e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
4
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(21)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione:
—
Società 1, Italia;
—
Società 9, Francia;
—
Società 14, Spagna.
Produttori esportatori cinesi:
—
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd., Yucheng Town Industrial Park, contea di Haiyan, Cina («Junyue»);
—
Chinafar Group, che comprende:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang, Cina («Chinafar»), e
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd., Yancheng, Jiangsu, Cina («Zhe Fasteners»).
—
Brother Group, che comprende:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang, Cina («High-enter»),
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang, Cina («Morgan Brother»), e
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang, Cina («Brother Standard»).
1.9.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(22)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(23)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(24)
Tutte le viti senza capocchia, in particolare le barre filettate, i bulloni di ancoraggio e i bulloni a U, sono utilizzate per collegare meccanicamente due o più elementi. Sono utilizzate da una serie di industrie di consumo e in un’ampia gamma di applicazioni finali, tra cui l’industria automobilistica, le energie rinnovabili, gli elettrodomestici, l’agricoltura, l’industria meccanica in generale e l’edilizia.
2.2.
Prodotto in esame
(25)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 .
2.3.
Prodotto simile
(26)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione e in altri paesi terzi dall’industria dell’Unione.
(27)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.4.1.
Gabbie di ancoraggio
(28)
I produttori di bulloni di fondazione e gabbie di ancoraggio nel settore europeo dell’energia eolica hanno chiesto che nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta fossero incluse le gabbie di ancoraggio.
(29)
La Commissione ha osservato tuttavia che tali prodotti non rientravano nella definizione del prodotto di cui al considerando 23, né nella denuncia relativa al caso di specie, e pertanto l’industria dell’Unione non aveva presentato elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio tali da giustificare l’apertura di un’inchiesta. La richiesta è stata pertanto respinta.
(30)
Un importatore, GebuVolco, ha affermato che i bulloni di sospensione dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La parte ha sostenuto che i bulloni di sospensione sono:
—
prodotti specifici con intaglio torx nel lato metrico ed esagono nel mezzo delle due diverse filettature,
—
nell’Unione non esisterebbero produttori in grado di fabbricare i bulloni di sospensione necessari in termini di quantità e qualità,
—
l’uso di bulloni di sospensione sarebbe in calo nell’Unione.
(31)
La Commissione ha ritenuto che i bulloni di sospensione presentino caratteristiche fisiche e tecniche simili alle altre viti. Il denunciante ha confermato che l’industria dell’Unione disponeva di capacità per la produzione di bulloni di sospensione. La Commissione ha riscontrato che almeno un produttore dell’Unione indicava la produzione di bulloni di sospensione
(
5
)
. L’importatore non ha inoltre suffragato la sua argomentazione sul motivo per cui l’industria dell’Unione non era in grado di produrre bulloni di sospensione di qualità adeguata. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(32)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(33)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di viti. Trentotto produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(34)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.2 dell’avviso di apertura inoltre la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(35)
Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.
(36)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(37)
Il 5 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di viti. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, in particolare la Malaysia, la Thailandia e la Turchia.
(38)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota da Chinafar Group, Junyue, Brother Group e European Fasteners Distributor Association («EFDA»). Il denunciante ha presentato osservazioni sulle comunicazioni di tali parti interessate.
(39)
Il 4 aprile 2025 la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dalle parti interessate sulla prima nota in una seconda nota («seconda nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Thailandia come paese rappresentativo. La Commissione ha anche informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari prontamente disponibili di tre produttori thailandesi di elementi di fissaggio, ricavati dalla banca dati Orbis.
(40)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota da Chinafar Group, da Junyue e dall’EFDA. Il denunciante ha presentato osservazioni sulle comunicazioni di tali parti interessate. Tutte le osservazioni sono esaminate nelle sezioni 3.2.2 e 3.2.3.
(41)
Avendo accertato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come spiegato nella sezione 3.2.1, e dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato da cui ricavare prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in dettaglio nella sezione 3.2.2.
3.2.
Valore normale
(42)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(43)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(44)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(45)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC
(
6
)
, la Commissione ha riscontrato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(46)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che comporta una distorsione dell’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
7
)
. La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell’acciaio, che costituisce la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
8
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
9
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
10
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
11
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
12
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
13
)
.
(47)
Come in precedenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
14
)
(«relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste a tale proposito.
(48)
La denuncia forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base e asseriva che le condizioni di mercato, in particolare i costi e i prezzi, nell’industria cinese dell’acciaio non sono determinate dalle forze di mercato della domanda e dell’offerta, ma sono invece distorte dall’intervento dello Stato nell’economia.
(49)
La denuncia faceva riferimento a precedenti inchieste antidumping relative all’industria siderurgica, in particolare all’inchiesta sul settore degli elementi di fissaggio, in cui la Commissione ha stabilito che l’industria cinese è fortemente distorta e che pertanto i prezzi e i costi nella RPC non potevano costituire una base adeguata per stabilire il valore normale
(
15
)
.
(50)
La denuncia forniva anche riferimenti alle parti pertinenti della relazione, e sottolineava in particolare quanto segue:
(51)
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. Il sistema economico cinese si basa sul concetto di economia di mercato socialista, il cui principio fondamentale è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori. L’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») e le strutture dello Stato e quelle del PCC sono interconnesse a tutti i livelli. Lo Stato cinese attua inoltre una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nello specifico, nel settore dell’acciaio, fonte della principale materia prima utilizzata per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC, che di conseguenza è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la sua presenza;
(52)
il mercato dell’acciaio, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. La denuncia indicava che, in particolare nel settore oggetto dell’inchiesta, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. La denuncia citava inoltre l’inchiesta della Commissione relativa agli elementi di fissaggio, in cui è emerso che «sebbene l’industria degli elementi di fissaggio sia molto frammentata e sia costituita principalmente da PMI, dall’inchiesta sono emersi collegamenti tra il partito e le associazioni dell’industria degli elementi di fissaggio che riuniscono e rappresentano i produttori di elementi di fissaggio»
(
16
)
.
(53)
Le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in funzione delle forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti. In quanto tale, l’industria che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta è considerata strategica per l’economia cinese ed è soggetta a sovvenzioni e a incentivi significativi. Nella denuncia è inoltre ribadito che l’industria dell’acciaio beneficia dell’intervento costante del governo della RPC, a partire dalle fondamenta del settore (ossia il mercato delle materie prime per la produzione dell’acciaio), che si traduce in un settore caratterizzato da vantaggi sleali e artificiali derivanti dai meccanismi distorti di formazione dei prezzi.
(54)
Si riscontra l’assenza e un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. Nella denuncia è fatto riferimento, a tale riguardo, alle conclusioni formulate dalla Commissione in inchieste precedenti e si sostiene che tali conclusioni si applicherebbero anche ai produttori cinesi di viti senza capocchia.
(55)
I costi salariali sono soggetti a distorsioni. Nella denuncia è fatto riferimento alle conclusioni formulate dalla Commissione in inchieste precedenti e si sostiene che tali conclusioni si applicherebbero anche ai produttori cinesi di viti senza capocchia.
(56)
L’accesso ai finanziamenti per le imprese è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Nella denuncia si sostiene che nella precedente inchiesta della Commissione nel settore degli elementi di fissaggio è risultato che i produttori cinesi hanno beneficiato di programmi di incentivi finanziari e sovvenzioni statali. Per quanto riguarda il settore dell’acciaio, nella denuncia è fatto riferimento alla relazione e si sottolinea in particolare l’impatto del sistema finanziario cinese sul settore dell’acciaio e le misure di sostegno statale a favore dello stesso.
(57)
In conclusione il denunciante ha ritenuto che, a causa di tali distorsioni derivanti da un intervento pubblico sostanziale, i costi e i prezzi in Cina non siano attendibili ai fini della determinazione del valore normale. In quanto tale, il valore normale dovrebbe essere stabilito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato.
(58)
L’inchiesta della Commissione ha confermato che nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, che fa parte del settore dell’acciaio a valle, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. A titolo di esempio Zhejiang Metals & Minerals Holdings Co., un produttore esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta, è controllato da Zhejiang International Trade Group, un’impresa di proprietà dello Stato
(
17
)
. Questo settore inoltre è un sottosettore degli elementi di fissaggio e le risultanze relative alla proprietà statale nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio che hanno portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 («inchiesta sugli elementi di fissaggio») sono pertanto pertinenti per le viti senza capocchia
(
18
)
. Il caso relativo agli elementi di fissaggio si riferiva specificamente al settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di elementi di fissaggio, e quindi viti senza capocchia. Nel settore dell’acciaio in Cina persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Tra le imprese di proprietà dello Stato attive nel settore dell’acciaio figurano ad esempio: Ansteel Group
(
19
)
e Baowu Steel Group
(
20
)
, entrambe imprese di proprietà dello Stato soggette al controllo della commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato («SASAC»); Baotou Steel Group, un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna
(
21
)
; e Shougang Group
(
22
)
, un’impresa di proprietà dello Stato detenuta interamente da Beijing State-Owned Asset Management Ltd
(
23
)
.
(59)
Inoltre i più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal parere orientativo del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e un miglioramento significativo del livello di modernizzazione della catena industriale
(
24
)
, compresa la fornitura di acciaio speciale, un fattore produttivo utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta. Nello specifico, tale parere orientativo richiede di «[p]romuovere le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese. Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell’acciaio di livello mondiale. Basandosi sulle imprese dominanti del settore, sviluppare una o due imprese leader specializzate nei settori dell’acciaio inossidabile, dell’acciaio speciale, [...]». Inoltre richiede esplicitamente di «[S]ostenere le imprese del settore dell’acciaio per puntare al potenziamento delle industrie a valle e orientare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti, concentrarsi sulla produzione di piccoli lotti e di molteplici varietà di acciai di primaria importanza, come gli acciai speciali di alta qualità, gli acciai speciali legati per le apparecchiature di alta gamma e l’acciaio utilizzato per i componenti di base»
(
25
)
.
(60)
Un altro esempio dell’intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore dell’acciaio si trova nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime («quattordicesimo piano quinquennale»), secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «svilupperà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base»
(
26
)
.
(61)
Inoltre il piano di lavoro 2023 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio
(
27
)
fissa i seguenti obiettivi: «nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici miglioreranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 %». Tale piano prevede inoltre il consolidamento societario del settore dell’acciaio su mandato del governo: «[i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costituire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali».
(62)
Esempi analoghi dell’intenzione del governo della RPC di monitorare e orientare gli sviluppi del settore dell’acciaio sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, dove nel 2020 il governo provinciale ha pubblicato il piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio. Tale piano richiede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sulla riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale e da tre a cinque grandi gruppi in grado di esercitare un’influenza a livello interno»
(
28
)
. Inoltre il piano della provincia di Hebei per il settore dell’acciaio stabilisce gli obiettivi seguenti: «aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento delle imprese e promuovere in modo globale lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese su larga scala, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, nonché alla diversificazione dei processi di produzione e dei prodotti a valle»
(
29
)
.
(63)
Più specificamente per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, il piano della provincia di Hebei impone di «[a]ccelerare lo sviluppo e l’applicazione di nuovi materiali in acciaio di alta gamma e di primaria importanza, aumentare la percentuale di varietà di acciaio speciali e di alta qualità, rafforzare la stabilità a livello qualitativo di prodotti vantaggiosi su larga scala e di ampia portata e creare una struttura dei prodotti “a piramide”. Entro la fine del 2020 la percentuale di acciai debolmente legati e di acciai legati comuni sarà portata al 20 % ed entro la fine del 2022 raggiungerà circa il 25 %, il che permetterà di sostenere e garantire il potenziamento delle industrie a valle»
(
30
)
.
(64)
Analogamente, il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale impone di «concentrarsi sulle esigenze strategiche nazionali, orientare le imprese a promuovere l’ottimizzazione e il potenziamento della struttura dei prodotti, produrre acciaio speciale di alta qualità, acciaio per l’ingegneria navale ad alte prestazioni, acciaio legato speciale per attrezzature di alta gamma, acciaio per componenti di base e altre varietà primarie »speciali, raffinate, di qualità elevata«, nonché migliorare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti in acciaio».
(
31
)
(65)
Obiettivi simili di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come Jiangsu
(
32
)
, Shandong
(
33
)
, Shanxi
(
34
)
o Zhejiang
(
35
)
.
(66)
A tale proposito l’avviso del comitato di partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all’attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito costituisce un altro esempio dell’effettivo orientamento esercitato dal governo della RPC attraverso i piani
(
36
)
. Nell’avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell’intero gruppo.
(67)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha confermato che anche nel settore oggetto dell’inchiesta esiste una sovrapposizione tra le posizioni dirigenziali e l’appartenenza al PCC o l’esercizio di funzioni all’interno del partito. Ad esempio il presidente di Zhejiang International Trade Group, che controlla Zhejiang Metals & Minerals Holdings Co., un produttore esportatore di viti senza capocchia, funge anche da segretario del comitato di partito
(
37
)
. Come stabilito nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio tuttavia il settore è molto frammentato ed è costituito principalmente da PMI, per cui non è stato possibile per la Commissione trovare informazioni esaustive su ciascun produttore. L’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e il PCC comunque è stata stabilita a livello di associazioni di categoria. Le associazioni dell’industria degli elementi di fissaggio sottolineano il loro legame personale con il PCC; ad esempio lo statuto della Ningbo Fasteners Industry Association stabilisce quanto segue: «Il presidente, il vicepresidente e il segretario generale di questa associazione devono soddisfare le seguenti condizioni: 1) aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e possedere buone qualità politiche»
(
38
)
.
(68)
Inoltre, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(69)
Ad esempio il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baoshan Iron and Steel Ltd., un produttore di acciaio il cui azionista di controllo è Baowu Steel Group, sono anche, rispettivamente, il segretario e il vicesegretario del comitato di partito della società
(
39
)
. Allo stesso modo il presidente del consiglio di amministrazione di Wuhan Iron and Steel Group, anch’esso controllato da Baowu Steel Group, funge da segretario del comitato di partito
(
40
)
. Inoltre «nel 2022 presso Wuhan Iron and Steel Group si è tenuto il decimo studio e dibattito a livello centrale del gruppo di studio teorico del comitato di partito per trasmettere e studiare lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico e promuovere l’attuazione delle decisioni e delle disposizioni del 20
o
Congresso nazionale del partito e lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico presso Wuhan Iron and Steel Group. [Il] rappresentante generale di China Baowu Wuhan Headquarters, segretario del comitato di partito e presidente di Wuhan Iron and Steel Group, ha presieduto la riunione e ha presentato i requisiti per l’attuazione delle prescrizioni del comitato centrale del partito, del comitato provinciale del partito di Hubei e del comitato del partito di China Baowu, nonché per l’ulteriore attuazione dello spirito della conferenza centrale di lavoro economico»
(
41
)
.
(70)
Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, funge anche da segretario del partito della società. Analogamente, il direttore esecutivo di Baotou Steel Union e il presidente del sindacato della società sono entrambi vicesegretari del partito
(
42
)
. Infine all’interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito della società
(
43
)
.
(71)
L’associazione di categoria concernente il prodotto in esame è la sezione dedicata agli elementi di fissaggio
(
44
)
della China Machinery General Parts Industry Association
(
45
)
(«CMGPIA»). All’articolo 3 del suo statuto, la CMGPIA sostiene che l’organizzazione «conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del partito comunista cinese per svolgere attività di partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito. Il soggetto responsabile della registrazione e della gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e il soggetto responsabile dell’edificazione del partito è il comitato di partito della SASAC» e «accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità responsabili dell’edificazione del partito e dei dipartimenti di gestione dell’industria»
(
46
)
.
(72)
Nell’industria cinese dell’acciaio sono inoltre in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell’inchiesta, dato che le viti senza capocchia rappresentano un sottosettore del settore dell’acciaio. Inoltre come stabilito nell’inchiesta relativa agli elementi di fissaggio, tale industria è elencata come settore incentivato nella comunicazione del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione relativa alla pubblicazione del repertorio di riferimento per la promozione e l’applicazione delle prime attrezzature tecniche principali (set) (edizione 2019)
(
47
)
e anche nel repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, 2019)
(
48
)
.
(73)
Oltre ai documenti di cui sopra a livello centrale, esistono numerosi documenti di orientamento a livello locale, provinciale o comunale che guidano e sostengono lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio. Ad esempio le politiche del 2019 per l’incentivazione dell’industria degli elementi di fissaggio nel distretto di Haiyan prevedono quanto segue: «Haiyan è la “città natale degli elementi di fissaggio” e l’industria degli elementi di fissaggio è anche una delle importanti industrie tradizionali di Haiyan. [...] Al fine di [...] stimolare l’innovazione e lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio nella nostra contea, quest’ultima ha recentemente pubblicato la “Politica d’azione speciale triennale per la digitalizzazione e la trasformazione intelligente dell’industria degli elementi di fissaggio nella contea di Haiyan”. L’ambito di applicazione dei relativi fondi speciali comprende le imprese che attuano una trasformazione digitale e intelligente nell’industria degli elementi di fissaggio»
(
49
)
.
(74)
L’industria dell’acciaio è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
50
)
. Ciò trova conferma nei numerosi piani, nelle direttive e negli altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale
(
51
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale
(
52
)
.
(75)
Il piano di lavoro summenzionato sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio (cfr. considerando 61) dimostra inoltre la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, come quello della costruzione navale, dei trasporti, dell’edilizia, dell’energia, il settore automobilistico e della produzione di elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio»
(
53
)
.
(76)
A livello locale, come nella provincia di Shandong, dove ha sede Shandong Juning Machinery Co. Ltd., il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong per lo sviluppo dell’industria siderurgica
(
54
)
prevede quanto segue: «acciaio per macchinari per l’edilizia: sostenere la nostra provincia affinché diventi una provincia forte, e non solo importante, nella produzione di macchinari per l’edilizia, concentrarsi sulla produzione di un acciaio per macchinari per l’edilizia che sia verde e rispettoso dell’ambiente, di elevata purezza, che abbia eccellenti prestazioni a livello di impatto a bassa temperatura, una temprabilità stabile e che sia facile da tagliare, accelerare le attività di ricerca e sviluppo sull’acciaio per macchinari per l’edilizia ad alta resistenza [...], soddisfare la necessità di fabbricare moderni macchinari per l’edilizia ad alta potenza e a peso ridotto, realizzare l’aggiornamento iterativo della catena delle industrie utilizzatrici a valle e garantire uno sviluppo completo e sano dell’ecosistema dell’industria manifatturiera dei macchinari per l’edilizia».
(77)
Oltre a quanto precede, nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio è stato stabilito che i produttori di elementi di fissaggio sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, il che indica chiaramente l’interesse dello Stato nel settore. Nel corso dell’inchiesta sugli elementi di fissaggio la Commissione ha stabilito che nel 2019 ai produttori di elementi di fissaggio nel distretto di Haiyan era stata messa a disposizione una serie di programmi di incentivi finanziari, tra cui le politiche del 2019 per l’incentivazione dell’industria degli elementi di fissaggio: «Promuovere con determinazione la trasformazione digitale e intelligente delle imprese che producono elementi di fissaggio: per l’applicazione di sistemi di gestione digitali e di software per dispositivi di controllo integrati, saranno concessi incentivi finanziari speciali in funzione dell’anno di attuazione; [...] le imprese che attuano la trasformazione digitale e intelligente (o nuovi acquisti) e il potenziamento delle loro attrezzature nel 2019 riceveranno una sovvenzione una tantum fino al 20 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 2 milioni di CNY; per quanto riguarda l’attuazione nel 2020, sarà concessa loro una sovvenzione una tantum fino al 15 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 1,5 milioni di CNY; per quanto riguarda l’attuazione nel 2021, sarà concessa loro una sovvenzione una tantum fino al 12 % degli investimenti effettivi in attrezzature di base e a un massimo di 1 milione di CNY»
(
55
)
.
(78)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(79)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acciaio a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(80)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC)
(
56
)
.
(81)
Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. Il summenzionato piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 61) illustra molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: «incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(82)
La Commissione ha rammentato infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(83)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(84)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(85)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
(86)
La Commissione ha ricevuto osservazioni da Chinafar Group in merito all’esistenza di distorsioni significative in Cina. Il produttore esportatore inserito nel campione ha sostenuto che l’asserzione di distorsioni significative non dovrebbe diventare una conclusione predeterminata e, con riguardo alla giurisprudenza dell’OMC, le autorità incaricate dell’inchiesta dovrebbero utilizzare il costo effettivamente sostenuto dai produttori esportatori per il calcolo del valore normale costruito. Anche qualora siano individuate distorsioni la Commissione dovrebbe inoltre valutare individualmente ciascun esportatore cinese, in particolare in caso di applicazione del campionamento.
(87)
Secondo la Commissione, le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall’organo d’appello dell’OMC nel caso DS473
(
57
)
, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, solo qualora si accerti l’esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno solo nella misura in cui sia stato accertato che sono esenti da distorsioni.
(88)
Secondo quanto affermato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l’utilizzo di costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come evidenziato ai considerando da 46 a 84, la Commissione ha tuttavia accertato l’esistenza di distorsioni nell’industria dell’acciaio e non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi di singoli produttori esportatori siano esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(89)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente.
3.2.2.
Paese rappresentativo
3.2.2.1.
Osservazioni generali
(90)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale
(
58
)
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(91)
Come illustrato ai considerando da 37 a 39, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale.
(92)
Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.
(93)
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
3.2.3.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina
(94)
Nella prima nota la Commissione ha individuato la Malaysia, la Thailandia e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica tutti come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(95)
In seguito alla prima e alla seconda nota, Chinafar Group ha affermato che la Thailandia non dovrebbe essere considerata un paese potenzialmente rappresentativo, poiché il suo reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è quasi la metà di quello della Cina e pertanto la Thailandia non può essere ritenuta un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. La parte ha inoltre osservato che la Commissione stessa ha dichiarato nella prima nota che «
intende utilizzare paesi con un reddito nazionale lordo analogo alla Cina
», senza fare riferimento alla categoria dei paesi a reddito medio-alto.
(96)
Ai fini della determinazione del valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Il regolamento di base non prevede l’ulteriore obbligo di scegliere il paese con il livello di sviluppo economico più simile a quello del paese esportatore. In tali circostanze, la Commissione sceglie esercitando il suo potere discrezionale e utilizzando paesi classificati nella stessa categoria di reddito dalla Banca mondiale. La categoria pertinente della Banca mondiale è quella dei paesi a reddito medio-alto in cui è classificata la Cina. Nella prima nota la Commissione ha chiaramente specificato che avrebbe utilizzato a tale scopo la banca dati della Banca mondiale, anche in linea con la sua prassi. Il fatto che un paese possa avere un RNL o un PIL pro capite più simile a quello della Cina rispetto a un altro non è un fattore decisivo ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.4.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(97)
Nella prima nota la Commissione ha fornito informazioni sui dati finanziari prontamente disponibili per società che producono la categoria generale degli elementi di fissaggio, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, in Malaysia, Thailandia e Turchia, e sulle importazioni in questi paesi delle materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(98)
Nelle loro osservazioni sulla prima nota, i tre produttori esportatori inseriti nel campione e l’EFDA hanno proposto la Malaysia come paese rappresentativo più appropriato, mentre il denunciante ha proposto la Turchia. Non è stato suggerito alcun paese rappresentativo alternativo per la presente inchiesta.
(99)
Junyue e Chinafar Group hanno sostenuto che la Turchia non poteva essere considerata un paese rappresentativo in quanto la sua economia era stata caratterizzata da un’inflazione elevata, da una significativa svalutazione della moneta e da ingerenze politiche, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei livelli del costo del lavoro.
(100)
La Commissione ha osservato che l’inflazione e la deflazione valutaria non erano criteri utilizzati per valutare la rappresentatività di un paese a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e, qualora avesse scelto la Turchia come paese rappresentativo, avrebbe adeguato i valori dell’inflazione e/o della deflazione valutaria, se del caso, per riflettere i costi per il periodo dell’inchiesta. Le società inoltre non hanno fornito prove comprovate dell’esistenza di interferenze politiche nei costi del lavoro. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(101)
Junyue e Chinafar Group hanno affermato che né la Thailandia né la Turchia erano paesi rappresentativi appropriati sulla base del volume delle importazioni dalla Federazione russa («Russia»).
(102)
Nella prima nota la Commissione aveva già fornito un’analisi dell’andamento delle importazioni dalla Russia, dal 2019 al periodo dell’inchiesta, che non ha evidenziato variazioni significative, sia in termini di volumi che di prezzo medio, nelle importazioni dalla Russia in entrambi i paesi. Non vi erano pertanto indicazioni del fatto che la struttura delle esportazioni della Russia fosse cambiata a causa delle sanzioni in vigore a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, che avrebbero potuto causare distorsioni dei prezzi all’importazione in questi due paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(103)
In seguito alla prima nota, Junyue ha anche sostenuto che l’industria thailandese degli elementi di fissaggio, comprese le viti, era fortemente specializzata negli elementi di fissaggio di tipo automobilistico, che non erano rappresentativi del prodotto oggetto dell’inchiesta, poiché gli elementi di fissaggio utilizzati nel settore automobilistico presentavano tendenzialmente prezzi più elevati, in quanto dovevano rispettare norme di prodotto più rigorose. Secondo quanto affermato da Junyue, a causa di tale specializzazione per alcuni fattori produttivi i produttori thailandesi ricorrevano a importazioni di qualità speciale di origine giapponese, per cui il valore di riferimento non era rappresentativo.
(104)
Sulla base del GTA, la Commissione ha valutato i prezzi all’esportazione giapponesi per le principali materie prime (ossia i codici SA 7213 91 , 7213 99 , 7228 30 , 7227 90 e 7214 99 ). Durante il periodo dell’inchiesta la Thailandia era il principale mercato di esportazione del Giappone, assorbendo il 21 % delle esportazioni totali di tali materie prime. Le altre cinque principali destinazioni di esportazione, esclusa la Cina, rappresentavano complessivamente circa il 53 % delle esportazioni totali di queste materie prime. Il prezzo medio all’esportazione verso la Thailandia era superiore del 10 % rispetto agli altri mercati principali (1,09 EUR/kg per la Thailandia e 0,90 EUR/kg per gli altri cinque principali paesi di esportazione).
(105)
Nella seconda nota la Commissione ha concluso che era possibile che i produttori thailandesi di elementi di fissaggio importassero materiali di qualità speciale dal Giappone, ma ciò non impediva di considerare la Thailandia come paese rappresentativo. In effetti anche le viti non standard erano oggetto della presente inchiesta e per tali prodotti potrebbero essere utilizzate materie prime di qualità speciale. Non si poteva pertanto concludere che i prezzi all’esportazione giapponesi verso la Thailandia erano eccessivamente elevati e non rappresentativi. La Commissione ha respinto l’argomentazione di cui al considerando 103, secondo cui la Thailandia dovrebbe essere esclusa come paese rappresentativo appropriato.
(106)
Nella seconda nota la Commissione ha approfondito l’analisi delle importazioni dei tre principali fattori produttivi, che rappresentano circa il 65 % del costo di fabbricazione (classificati con i codici SA 7213 91 , 7213 99 e 7228 30 ) nei tre potenziali paesi rappresentativi. Per tutti questi fattori produttivi, le importazioni in Thailandia (escluse le importazioni dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
59
)
) erano le maggiori in termini quantitativi.
(107)
Per il fattore produttivo di cui al codice SA 7213 91
,
le importazioni totali da fonti esenti da distorsioni erano significative in tutti e tre i paesi, con i maggiori quantitativi di importazioni da paesi diversi dalla Cina e da paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 assorbiti dalla Thailandia.
(108)
Per quanto riguarda il fattore produttivo di cui al codice SA 7213 99
,
le importazioni thailandesi rappresentavano di gran lunga il volume di importazioni più elevato, pari a circa 76 000 tonnellate, ossia cinque volte superiore ai volumi delle importazioni in Malaysia e Turchia. Le importazioni in Malaysia dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 rappresentavano il 33 % delle importazioni totali nel paese e il prezzo medio all’importazione da altre fonti in Malaysia era simile al prezzo all’importazione dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. Allo stesso tempo, le importazioni in Thailandia e Turchia dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 erano praticamente inesistenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo all’importazione in Malaysia fosse meno attendibile del prezzo all’importazione in Thailandia o Turchia.
(109)
Per il codice SA 7228 30 , il volume delle importazioni in Thailandia era di gran lunga il più elevato tra i tre paesi. Le importazioni dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 rappresentavano una quota elevata delle importazioni totali di questo fattore produttivo in tutti e tre i paesi. Il prezzo medio all’importazione da altre fonti in Turchia tuttavia era comparabile a quello dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 e potrebbe pertanto essere stato influenzato dal prezzo all’importazione cinese, mentre il prezzo medio all’importazione da altre fonti in Thailandia o Malaysia era notevolmente superiore a quello dalla Cina. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo all’importazione in Turchia fosse meno attendibile del prezzo all’importazione in Thailandia o Malaysia.
(110)
Junyue ha fornito i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi al periodo dell’inchiesta per la controllata del produttore malese selezionato dalla Commissione nella prima nota, che produce solo elementi di fissaggio (Chin Well Fasteners Co. Sdn. Bhd. («Chin Well Fasteners»). La parte ha individuato anche un altro produttore malese di elementi di fissaggio standard (Asia Bolts & Nuts Sdn. Bhd.) con informazioni finanziarie prontamente disponibili per il 2023. Quest’ultimo è stato scartato in quanto evidenziava un profitto dello 0,7 %, che non è stato considerato ragionevole.
(111)
Junyue e Chinafar hanno affermato che le informazioni finanziarie delle società thailandesi e turche individuate dalla Commissione nella prima nota non erano rappresentative del prodotto oggetto dell’inchiesta e presentavano tassi di SGAV e profitti eccessivamente elevati.
(112)
Le due parti hanno sostenuto che ciò si spiegava con il fatto che i prodotti fabbricati da tali società non erano comparabili al prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto si trattava principalmente di elementi di fissaggio ad alta resistenza e di alta qualità per mercati molto di nicchia e molto redditizi, come i settori aerospaziale, automobilistico, energetico/petrolchimico e quindi di qualità superiore rispetto al prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato in Cina.
(113)
A loro parere ciò valeva anche per la società thailandese Thai Meira, Co. Ltd., specializzata in elementi di fissaggio non standard per l’industria automobilistica. Anche la società thailandese S.J. Screws Co. Ltd. non poteva essere considerata rappresentativa, in quanto fabbricava principalmente prodotti non rientranti nel prodotto oggetto dell’inchiesta, che comportavano un costo di produzione più elevato, come hardware di sartiame, piastre di acciaio e prodotti industriali per la pesca, o elementi di fissaggio non standard per l’industria automobilistica.
(114)
La Commissione ha osservato che alcuni dei produttori cinesi inseriti nel campione producevano elementi di fissaggio ad alta resistenza e servivano settori specifici, quali giacimenti petroliferi offshore e oleodotti. Il fatto che le società individuate nei possibili paesi rappresentativi siano specializzate in alcuni segmenti, come le viti non standard per l’industria automobilistica, che rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta e/o che producano solo una parte del prodotto oggetto dell’inchiesta, non è un motivo per escludere tali società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(115)
L’EFDA ha osservato che la Commissione non ha incluso nell’elenco delle società selezionate un importante produttore turco, Norm Civata Sanaya Ve Ticaret Anonim Sirketi («Norm Civata»).
(116)
Dalle informazioni fornite nella banca dati Orbis è emerso che Norm Civata è una società all’ingrosso che raggruppa diverse filiali e che le sue informazioni finanziarie sono a livello consolidato. Le informazioni finanziarie della filiale attiva nel settore dei «metalli e prodotti metallici» non erano disponibili. La Commissione ha pertanto ritenuto inappropriato utilizzare la relazione annuale di Norm Civata ai fini della presente inchiesta.
(117)
L’EFDA ha inoltre messo in discussione il metodo di calcolo delle SGAV e ha affermato che i profitti e le perdite finanziari dovrebbero essere sottratti dalle spese operative. La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto è prassi consolidata includere le spese finanziarie nelle SGAV per riflettere l’intero costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(118)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato e i dati finanziari di tre società
(
60
)
, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(119)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Thailandia come paese rappresentativo e delle tre società come produttori nel paese rappresentativo.
3.2.5.
Osservazioni delle parti interessate
(120)
In seguito alla seconda nota, Junyue, Chinafar Group ed EFDA hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la Malaysia, anziché la Thailandia, era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, per una serie di motivi.
(121)
In primo luogo le parti hanno affermato che le società malesi producevano principalmente elementi di fissaggio standard e che pertanto il loro mix di prodotti era simile a quello dei produttori cinesi.
(122)
In secondo luogo, Junyue e l’EFDA non ritenevano giustificato il fatto che la Commissione si sia concentrata solo sui volumi delle importazioni di un unico fattore produttivo (SA 7213 99 ) per escludere la Malaysia come paese rappresentativo. Per tale fattore produttivo, le importazioni dalla Cina rappresentavano il 33 % delle importazioni totali, una percentuale analoga alle importazioni in Thailandia degli altri due fattori produttivi (SA 7213 91 e SA 7228 30 ).
(123)
In terzo luogo, Junyue ha sostenuto che la somiglianza tra il prezzo medio delle importazioni cinesi e il prezzo medio all’importazione da altri paesi indicava semplicemente che i prezzi dei materiali importati erano essenzialmente fissati a condizioni di mercato.
(124)
Junyue ha inoltre sostenuto che i dati sulle importazioni thailandesi erano ancora più preoccupanti, a causa di una percentuale complessiva più elevata di importazioni cinesi in Thailandia (43 %) rispetto alla Malaysia (29 %) e alla Turchia (15 %).
(125)
Contrariamente a quanto affermato da Junyue, la Commissione non si è concentrata sulle importazioni di un unico fattore produttivo per escludere la Malaysia come paese rappresentativo. La Commissione ha infatti analizzato le importazioni dei tre principali fattori produttivi che rappresentano circa il 65 % del costo di produzione (SA 7213 91 , SA 7213 99 e SA 7228 30 ) nei tre potenziali paesi rappresentativi.
(126)
Per tutti questi fattori produttivi, le importazioni in Thailandia (escluse le importazioni dalla Cina e dai paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755) erano le maggiori in termini quantitativi. Per il codice SA 7213 91 , le importazioni totali da fonti esenti da distorsioni erano significative in tutti e tre i paesi, con i maggiori quantitativi di importazioni da paesi diversi dalla Cina e da paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 assorbiti dalla Thailandia.
(127)
Per il codice SA 7213 99 , le importazioni thailandesi rappresentavano di gran lunga il volume di importazioni più elevato, pari a circa 76 000 tonnellate, ossia cinque volte superiore ai volumi delle importazioni in Malaysia e Turchia. Come indicato al considerando 108, le importazioni cinesi in Malaysia rappresentavano il 33 % delle importazioni totali nel paese e i prezzi medi delle importazioni da paesi diversi dalla Cina erano comparabili ai prezzi cinesi, per cui potrebbero essere meno attendibili.
(128)
Per il codice SA 7228 30 , che rappresenta l’11 % delcosto totale di fabbricazione, in considerazione del volume delle importazioni la Commissione ha ritenuto che la Thailandia fosse il paese più rappresentativo, come indicato al considerando 109.
(129)
Su tale base la Commissione ha ritenuto che la Thailandia disponesse di una serie di dati prontamente disponibili di qualità superiore per i valori delle importazioni esenti da distorsioni e ha pertanto concluso di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato, respingendo l’argomentazione di Junyue.
(130)
Junyue e Chinafar Group hanno ribadito l’argomentazione secondo cui i prezzi all’importazione thailandesi erano elevati a causa della presenza significativa di importazioni di qualità speciale di origine giapponese, utilizzate dai produttori thailandesi per applicazioni speciali, in particolare nel settore automobilistico. Junyue ha inoltre sostenuto che tale tendenza derivava dal fatto che diversi produttori erano collegati a società giapponesi e si rifornivano di materie prime di alto livello presso le loro società madri.
(131)
Junyue ha inoltre sostenuto che, qualora la Commissione decidesse di mantenere la Thailandia come paese rappresentativo, i dati sulle importazioni dovrebbero essere adeguati detraendo le importazioni giapponesi dalle importazioni totali, poiché sono effettuate a prezzi eccessivamente elevati.
(132)
Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione ha osservato che né Junyue né Chinafar Group hanno fornito elementi di prova in merito all’entità delle importazioni giapponesi in Thailandia di materie prime destinate alla produzione di viti non standard per settori specializzati. Analogamente, non esistevano elementi di prova del fatto che le importazioni provenissero da parti collegate.
(133)
I due produttori inseriti nel campione non hanno neanche fornito elementi di prova del fatto che in Cina non fossero utilizzati materiali di qualità elevata per la produzione di viti non standard. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che la Cina importava anche notevoli quantità di materie prime dal Giappone, essendo il terzo mercato di esportazione per il Giappone.
(134)
Inoltre il valore normale del prodotto in esame è stato costruito sulla base di tutte le importazioni in Thailandia e non solo sulla base delle importazioni dal Giappone. Le importazioni thailandesi delle cinque principali materie prime dal Giappone rappresentavano solo il 17 % circa delle importazioni totali di tali materie prime. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, le argomentazioni descritte ai considerando 130 e 131 sono state respinte.
(135)
Nelle loro osservazioni sulla seconda nota, Junyue e Chinafar Group hanno ribadito la loro opinione secondo cui le società malesi selezionate dalla Commissione nella prima nota erano più rappresentative delle società thailandesi, poiché si concentravano principalmente sulla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e nel caso della società Chin Well Fasteners i dati finanziari pubblicamente disponibili corrispondevano al periodo dell’inchiesta.
(136)
Le due parti hanno ribadito che invece due dei tre produttori thailandesi selezionati dalla Commissione non fabbricavano il prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo quanto asserito, Thai Meira produceva principalmente elementi di fissaggio speciali e S. J. Screwthai si concentrava principalmente su prodotti che non corrispondevano al prodotto in esame.
(137)
L’EFDA ha inoltre affermato che S.J. Screwthai era una società all’ingrosso, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Orbis, e la Commissione aveva respinto per lo stesso motivo la società turca Norm Civata.
(138)
La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili per le due società thailandesi e, sulla base del loro sito web e della banca dati Orbis, ha concluso che i) S.J. Screws era identificata nella banca dati Orbis come operatore commerciale all’ingrosso e al dettaglio. L’esame del sito web della società non consentiva di stabilire con certezza se la società fosse un produttore effettivo o un grossista e pertanto la Commissione ha deciso di escludere tale società dall’analisi; ii) Thai Meira fabbricava, tra l’altro, prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta, in particolare viti prigioniere.
(139)
Chinafar Group ha inoltre sostenuto che il profitto indicato da Thai Meira era elevato e non rappresentativo, a causa della sua specializzazione in elementi di fissaggio non standard destinati al settore automobilistico. La società non ha però fornito elementi di prova che dimostrassero che la redditività delle vendite nel settore automobilistico era superiore a quella delle vendite in altri settori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(140)
L’EFDA ha inoltre individuato ed estratto da Orbis i dati finanziari di altre cinque società thailandesi su cui la Commissione avrebbe potuto basarsi: Thai Union Fasteners, MDF Precision, Bangkok Fastenings, Suntorx Enterprise e Tycoon Worlwide Group.
(141)
La Commissione ha analizzato i dati finanziari di tutte queste società e ha constatato che Tycoon Worlwide Group era in perdita nel 2023 e che i profitti delle altre quattro società (calcolati sul costo delle vendite) variavano tra lo 0,35 % e l’1,31 % e non sono stati considerati tali da rappresentare un congruo livello di profitti. La Commissione non ha pertanto incluso tali società nella sua analisi.
(142)
Per quanto riguarda l’osservazione di Junyue secondo cui le società malesi selezionate, come Chin Well Fasteners e Tong Heer Fasteners Co. Sdn, Bhd. («Tong Herr»), presentavano un valore di riferimento più affidabile e rappresentativo, la Commissione ha osservato quanto segue:
(143)
Tong Herr, specializzata nella fabbricazione di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, faceva parte di un gruppo più ampio, che comprendeva anche un fabbricante di prodotti per microfusione. I dati finanziari di Tong Herr per il 2024 non erano ancora disponibili, ma dalle informazioni a livello di gruppo
(
61
)
è emerso che il segmento degli elementi di fissaggio era in perdita nel 2024, per cui la società non era adatta per determinare un valore di riferimento rappresentativo.
(144)
Per quanto riguarda Chin Well Fasteners, sebbene sia corretto che i dati finanziari di questa società sono esattamente in linea con il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha contestato l’affermazione di Junyue secondo cui la sola Chin Well Fasteners costituiva una base più rappresentativa per determinare i tassi di SGAV e profitti rispetto alle società thailandesi selezionate. Secondo le informazioni disponibili sul sito web ufficiale della società
(
62
)
, Chin Well Fasteners produceva esclusivamente viti con capocchia. Anche se ciò non impediva alla società di fungere da potenziale indicatore per il calcolo di SGAV e profitti, il fatto che le società thailandesi producano prodotti rientranti nella definizione del prodotto nel caso di specie le rende più appropriate.
(145)
Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso di selezionare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato e di utilizzare i dati finanziari di due società
(
63
)
per costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.2.6.
Livello di protezione sociale e ambientale
(146)
In seguito alla prima nota, il denunciante ha sostenuto che la Thailandia e la Turchia superavano entrambe i risultati della Malaysia in termini di punteggio complessivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile e che la Turchia aveva ratificato tutte le 10 convenzioni fondamentali dell’OIL sul lavoro. L’EFDA ha osservato invece che gli elementi di prova indicavano che i risultati ottenuti dalla Thailandia e dalla Turchia in termini di protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani non erano altrettanto favorevoli rispetto alla Malaysia.
(147)
In seguito alla seconda nota, Chinafar Group ha ribadito le osservazioni formulate dall’EFDA secondo cui i risultati conseguiti dalla Thailandia in termini di protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani non erano favorevoli rispetto a quelli della Malaysia.
(148)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Thailandia era l’unico paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.6.1.
Conclusioni
(149)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.7.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(150)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(151)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato la Banca della Thailandia per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni
(
64
)
, il Thailand Board of Investment per l’energia elettrica
(
65
)
e l’Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia per il gas naturale
(
66
)
.
(152)
Nella seconda nota, la Commissione ha anche informato le parti interessate che, visto il peso trascurabile di alcuni fattori produttivi, in particolare vapore e acqua, sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili, che rappresentano meno del 2 % del costo totale di produzione indicato dai produttori esportatori inseriti nel campione, sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.2.7.1.
Fattori produttivi
(153)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta
Fattore produttivo
Codice della merce
Fonte
Prezzo in CNY
Unità di misura
Materie prime
Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari, di sezione circolare, con diametro inferiore a 14 mm
7213 91 90 01
7213 91 90 09
GTA
4,30
kg
Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari
7213 99 90
GTA
8,21
kg
Barre di ferro o di acciai non legati
7214 99 91
GTA
7,76
kg
Barre di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili) laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari
7227 90 90
GTA
6,13
kg
Altre barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse
7228 30 10 09
GTA
6,81
kg
Zinco
7901 11 00
GTA
18,88
kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
n.d.
Banca di Thailandia
14,83
Ora di lavoro
Energia
Energia elettrica
n.d.
Thailand Board of Investment
Compreso tra 1,08 e 1,37
(
67
)
kWh
Gas naturale
n.d.
Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia della Thailandia
2,68
metri cubi
(154)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando 178 e 179.
3.2.7.2.
Materie prime
(155)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755
(
68
)
.
(156)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione dalla Cina, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(157)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché rappresentavano meno del 2 % del costo totale di produzione e il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo.
(158)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come disposto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i pertinenti dazi all’importazione del paese rappresentativo.
(159)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
(160)
Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco di fattori produttivi. A seguito delle informazioni raccolte durante la visita di verifica presso le sedi dei produttori esportatori, l’elenco dei fattori produttivi è stato riveduto. In particolare, i fili di ferro e di acciai non legati (SA 7217 10 ) sono stati esclusi perché la Commissione ha constatato che non erano utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre inizialmente erano stati indicati inavvertitamente nelle risposte al questionario.
(161)
A seguito delle osservazioni delle parti interessate sulla prima nota, il denunciante ha sostenuto che il numero significativo di importazioni dei principali fattori produttivi dalla Cina probabilmente falsava i prezzi di mercato in Malaysia; il denunciante ha inoltre asserito che i prezzi dell’energia elettrica in Malaysia erano fortemente sovvenzionati, fornendo come prova un articolo di giornale, incentrato sull’impatto per gli utilizzatori nazionali.
(162)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Chinafar Group ha sostenuto che il semplice fatto che esistessero sovvenzioni non rendeva i prezzi non rappresentativi ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(163)
Avendo stabilito che in questa fase la Thailandia è considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tali argomentazioni sono state respinte.
3.2.7.3.
Lavoro (manodopera)
(164)
La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili pubblicate dalla Banca di Thailandia
(
69
)
per stabilire il valore di riferimento per il lavoro. La Banca di Thailandia ha fornito informazioni su base trimestrale sui salari medi mensili in Thailandia nel settore manifatturiero per il periodo dell’inchiesta. Tali dati sono stati adeguati per includere gli oneri sociali pagati dal datore di lavoro
(
70
)
.
(165)
Poiché le informazioni sulle ore di lavoro non erano disponibili nelle statistiche pubblicate dalla Banca di Thailandia, la Commissione ha utilizzato le informazioni sulle ore di lavoro settimanali in Thailandia fornite dalla banca dati delle statistiche sulle forze di lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(
71
)
.
(166)
La Commissione ha quindi calcolato il costo orario del lavoro in Thailandia dividendo il costo del lavoro annuo per le ore di lavoro annuali.
(167)
In seguito alla seconda nota, sia Junyue che Chinafar Group hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare le ore di lavoro effettive dei produttori esportatori cinesi per calcolare il valore di riferimento per il lavoro, anziché i dati dell’ILO.
(168)
A loro avviso, tale approccio era giustificato dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base impediva solo l’uso di dati relativi ai prezzi e ai costi nei paesi esportatori mentre, per contro, le informazioni non correlate ai prezzi non dovrebbero essere automaticamente scartate.
(169)
La Commissione ha osservato di aver utilizzato le ore di lavoro effettive dei produttori esportatori cinesi e, nell’ambito del calcolo del valore normale, di averle moltiplicate per il costo corrispondente in Thailandia. Il metodo aveva lo scopo di ricalcolare il costo di tali ore di lavoro nel paese rappresentativo. Il costo del lavoro in Thailandia consisteva necessariamente nel rapporto tra il costo totale del lavoro e il totale delle ore di lavoro in Thailandia. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.7.4.
Energia elettrica
(170)
Nella seconda nota la Commissione ha informato che intendeva utilizzare la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali pubblicata dal Thailand Board of Investment
(
72
)
, ricorrendo alla tariffa per fasce orarie (tariffa TOU) - grandi imprese di servizi generali, livello di tensione inferiore a 22 Kv, per calcolare il parametro di riferimento per l’energia elettrica.
(171)
Tale onere energetico è invariato dal 2018 ed è aggiornato su base mensile utilizzando lo strumento denominato «Ft surcharge» (Ft sovrapprezzo). Gli oneri per l’energia elettrica fatturati per ciascun mese sono pertanto calcolati come segue:
(a)
un
onere di base per l’energia elettrica
, secondo le tariffe di cui sopra, rimasto costante nel corso degli anni,
(b)
un
onere di adeguamento energetico (Ft)
, aggiornato periodicamente dalla Commissione thailandese di regolamentazione dell’energia (ERC) e pubblicato dalla Metropolitan Electricity Authority
(
73
)
.
(172)
Dopo la seconda nota, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento per l’energia elettrica per ciascun produttore esportatore inserito nel campione sulla base dei rispettivi consumi nelle ore di picco e al di fuori delle ore di picco. L’utilizzo risultante è stato assegnato alle tariffe per le ore di picco e al di fuori delle ore di picco.
(173)
La Commissione ha inoltre deciso di includere il corrispettivo di potenza e gli oneri di servizio nel valore di riferimento per le tariffe dell’energia elettrica, al fine di rispecchiare pienamente il costo dell’energia elettrica nel paese rappresentativo. Gli oneri di servizio sono stati espressi come importo fisso mensile, mentre il corrispettivo di potenza è stato fissato in kW sulla base del calcolo prudente della domanda di energia elettrica. Il dato è stato determinato dividendo il picco totale di energia consumata per il numero di ore di produzione. La tariffa media ponderata per le ore di picco e fuori picco è stata stabilita come valore di riferimento rispettivo per ciascun produttore esportatore inserito nel campione.
(174)
Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che avrebbe dedotto l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dalle tariffe dell’energia elettrica. Dopo ulteriori indagini tuttavia la Commissione ha stabilito che i prezzi dell’energia elettrica in Thailandia erano indicati al netto dell’IVA.
3.2.7.5.
Gas naturale
(175)
Per stabilire il valore di riferimento per il gas naturale, la Commissione ha utilizzato i prezzi pubblicati dall’Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia
(
74
)
, in particolare la tabella 7.2.4, che illustra il consumo finale di energia pro capite. La Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento la media dei dati per il 2023 e il 2024 indicata in tale tabella.
3.2.7.6.
Sottoprodotti
(176)
Per stabilire il valore di riferimento per i sottoprodotti, la Commissione ha utilizzato il rapporto tra il valore dei sottoprodotti e il valore della materia prima iniziale, registrato nel sistema contabile dei produttori esportatori, e ha applicato tale rapporto al valore di riferimento ottenuto dal GTA.
3.2.7.7.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(177)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(178)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. La percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(179)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti allo stadio commerciale franco fabbrica, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2023 per le società Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd. e Thai Meira Co. Ltd., estratti da Orbis.
3.2.8.
Calcolo
(180)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(181)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.
(182)
Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come indicato nei considerando 178 e 179.
(183)
Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 21,2 %.
(184)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(185)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.
(186)
Il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(187)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(188)
Come spiegato al considerando 180, il valore normale è stato stabilito a livello franco fabbrica e pertanto non sono stati necessari adeguamenti.
(189)
Nelle osservazioni sulla seconda nota, Junyue ha sostenuto che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il tasso di SGAV potrebbe comportare un confronto non equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, in quanto le SGAV utilizzate per costruire il valore normale probabilmente contenevano spese simili a quelle sostenute da Junyue che sarebbero state detratte dalla Commissione per determinare il prezzo all’esportazione franco fabbrica.
(190)
Junyue ha sostenuto che spettava alla Commissione fornire una ripartizione dettagliata delle SGAV per evitare sovrapposizioni con le spese già eliminate dal prezzo all’esportazione. Qualora tali dettagli non fossero disponibili, la Commissione non dovrebbe effettuare alcun adeguamento del prezzo all’esportazione.
(191)
Shandong Yarong ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-762/20
(
75
)
Sinopec
, che è oggetto di impugnazione
(
76
)
e considerava la questione dell’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nel caso in cui il valore normale fosse stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(192)
Come spiegato al considerando 187, la Commissione ha scelto di confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica. Come spiegato al considerando 180, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi delle SGAV e dei profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(193)
Nella sua sentenza nella causa
CCCME
, successiva alla sentenza
Sinopec
, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, se una parte chiede adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, tale parte deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata. L’onere di provare che gli adeguamenti specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base devono essere effettuati ricade su coloro che intendono avvalersene.
(
77
)
Ne consegue che, in tal caso, come nella presente inchiesta, spettava alle parti interessate, conformemente a tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno degli elementi di prova da esse prodotti nel corso dell’inchiesta
(
78
)
.
(194)
Il Tribunale ha poi dichiarato che, sebbene la pratica di effettuare adeguamenti possa risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tenere conto delle differenze esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, tali deduzioni non possono essere praticate su un valore che è stato costruito e che pertanto non è reale. Tale valore non è generalmente influenzato da fattori che potrebbero pregiudicarne la comparabilità, in quanto è stato stabilito artificialmente
(
79
)
. Inoltre nel caso in esame, come nel caso di CCCME, la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica comprendeva un congruo importo per le SGAV e non erano disponibili informazioni attestanti che le SGAV delle due società thailandesi interessate comprendessero le spese di trasporto per la consegna ai clienti. Di conseguenza, tenendo conto del potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
(
80
)
, l’approccio della Commissione è stato conforme alla più recente giurisprudenza per quanto riguarda le argomentazioni infondate secondo cui gli importi delle SGAV utilizzati per la costruzione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), che la Commissione considera congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono i costi di trasporto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(195)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: nolo, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio e sconti.
(196)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
(197)
Per quanto riguarda l’adeguamento del prezzo all’esportazione per le commissioni, la Commissione ha constatato che la società collegata coinvolta nelle transazioni svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni, utilizzando nel contempo il personale del produttore esportatore. L’adeguamento per le commissioni è stato quindi costruito sulla base delle SGAV della società collegata, della parte delle SGAV del produttore esportatore relativa alle funzioni della società collegata e di un profitto nominale.
3.5.
Margini di dumping
(198)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(199)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
(200)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(201)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 67,4 %.
(202)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.
(203)
Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 100 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione che ha collaborato, esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
(204)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
Altre società che hanno collaborato
67,4
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
80,7
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(205)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 42 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(206)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 50 466 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati forniti dal denunciante e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 8, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 14 % della produzione e delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione.
4.2.
Consumo dell’Unione
(207)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e le importazioni del prodotto in esame, come indicato da Eurostat. La informazioni si sono basate sulla risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal denunciante e sui dati ufficiali di Eurostat.
(208)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (unità)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
210 909
217 980
182 676
183 338
Indice
100
103
87
87
Fonte
:
risposta del denunciante al questionario sui macroindicatori e dati di Eurostat.
(209)
Il consumo dell’Unione è lievemente aumentato nel 2022 (+3 % rispetto al 2021), per diminuire del 13 % nel 2023; durante il periodo dell’inchiesta il livello, rimasto al 13 %, era inferiore a quello del 2021.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(210)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell’Unione.
(211)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Quantità delle importazioni e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantità delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
106 520
120 061
102 057
112 315
Indice
100
113
96
105
Quota di mercato (%)
51
55
56
61
Indice
100
109
111
121
Fonte
:
Eurostat.
(212)
Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente di 5 795 tonnellate in termini assoluti, pari a un aumento del 5 % durante il periodo in esame. Nel 2022 le importazioni sono aumentate notevolmente, del 13 %, rispetto all’anno precedente. Nel 2023 le importazioni sono diminuite del 4 % rispetto al 2021, con il calo complessivo della domanda europea. Tale calo è stato solo temporaneo, poiché nel periodo dell’inchiesta le importazioni sono aumentate di oltre 10 000 tonnellate rispetto al 2023, benché la domanda nell’Unione sia rimasta bassa durante lo stesso periodo.
(213)
Considerando il calo del 13 % del consumo dell’Unione nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione è aumentata costantemente tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta. Tali importazioni sono salite dal 51 % nel 2021 al 61 % nel periodo dell’inchiesta, acquisendo quindi oltre 10 punti percentuali di quota di mercato dall’industria dell’Unione e da altri paesi terzi.
4.4.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi
(214)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(215)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Cina
1 307
1 676
1 303
1 213
Indice
100
128
100
93
Fonte
:
Eurostat
(216)
I prezzi delle importazioni cinesi sono dapprima aumentati del 28 % nel 2022 per poi diminuire dello stesso importo nel 2023 e scendere ulteriormente del 7 % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti complessivamente del 7 %, passando da 1 307 EUR/tonnellata nel 2021 a 1 213 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta.
(217)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
a)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
b)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(218)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 59 % e il 64 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione per un’ampia maggioranza dei prodotti importati (tra il 75 % e il 90 %).
(219)
L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo dell’inchiesta in linea con l’andamento dei costi di produzione al fine di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 8. La notevole contrazione dei prezzi è confermata dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(220)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(221)
Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(222)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nella risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal denunciante. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(223)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(224)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(225)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantitativi di produzione (in tonnellate)
69 289
66 333
56 736
50 446
Indice
100
96
82
73
Capacità produttiva (in tonnellate)
343 386
343 846
344 003
340 837
Indice
100
100
100
99
Utilizzo degli impianti (%)
20
19
16
15
Indice
100
96
82
73
Fonte:
risposta verificata al questionario sui macroindicatori.
(226)
Durante il periodo in esame il volume di produzione è diminuito costantemente e complessivamente del 27 %.
(227)
La capacità produttiva è rimasta generalmente stabile, evidenziando solo una leggera diminuzione dell’1 % durante il periodo dell’inchiesta.
(228)
L’utilizzo degli impianti, già molto basso all’inizio del periodo in esame, è ulteriormente diminuito nel corso del periodo, passando dal 20 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta. Tale evoluzione è dovuta alla riduzione dei volumi di produzione a livelli equivalenti di capacità produttiva.
4.5.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(229)
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativi di vendita e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantità totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
65 038
59 722
53 581
46 614
Indice
100
92
82
72
Quota di mercato (%)
31
27
29
25
Indice
100
89
95
82
Fonte:
risposta verificata al questionario sui macroindicatori.
(230)
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 28 % nel periodo in esame, molto più rapidamente (più del doppio) rispetto al calo del consumo, che durante lo stesso periodo è sceso del 13 %. Nel contempo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 31 % nel 2021 al 25 % nel periodo in esame, il che equivale a un calo di sei punti percentuali.
4.5.2.3.
Crescita
(231)
In un contesto di calo del consumo l’industria dell’Unione ha perso non solo volumi di vendita nell’Unione, ma anche quote di mercato, mentre al contrario le importazioni cinesi hanno aumentato i volumi assoluti di vendita e acquisito quote di mercato nell’Unione.
4.5.2.4.
Occupazione e produttività
(232)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
526
535
523
494
Indice
100
102
99
94
Produttività (in tonnellate/dipendente)
132
124
109
102
Indice
100
94
82
77
Fonte:
risposta verificata al questionario sui macroindicatori.
(233)
L’occupazione dell’industria dell’Unione è tornata ai livelli precedenti la pandemia di COVID-19 dal 2021 al 2022, ma nel complesso è diminuita nel periodo in esame, a causa della riduzione della produzione e delle vendite. Durante il periodo dell’inchiesta la diminuzione ha raggiunto il 6 % rispetto all’inizio del periodo in esame, senza considerare l’occupazione indiretta.
(234)
Anche la produttività per addetto è diminuita in misura significativa, seguendo una tendenza analoga al calo della produzione. Nel 2022 si è registrata una svolta negativa. La situazione è notevolmente peggiorata nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta. La riduzione complessiva è stata del 23 % rispetto al 2021.
4.5.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(235)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(236)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(237)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
1 372
1 934
1 933
1 833
Indice
100
141
141
134
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
1 431
1 888
2 138
2 083
Indice
100
132
149
146
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(238)
Il costo di produzione unitario nell’Unione è aumentato notevolmente dal 2021. Ha registrato un aumento del 32 % tra il 2021 e il 2022, per poi salire ulteriormente nel 2023 e diminuire leggermente durante il periodo dell’inchiesta. L’aumento complessivo è stato del 46 % rispetto al 2021. Ciò ha fatto seguito al netto aumento del costo del lavoro
(
81
)
e dei prezzi delle materie prime
(
82
)
in conseguenza dello scoppio della guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha causato un forte aumento dell’inflazione nell’Unione, perturbazioni della catena di approvvigionamento e un notevole aumento dei costi delle materie prime nell’Unione.
(239)
Il prezzo medio unitario di vendita ha evidenziato un andamento analogo. Nel periodo 2022-2023 l’aumento dei prezzi di vendita aveva raggiunto il 41 %. Durante il periodo dell’inchiesta tuttavia il prezzo unitario è diminuito rispetto al 2023, benché nel complesso sia rimasto superiore del 34 % rispetto al 2021.
(240)
Il fatto che il prezzo medio unitario di vendita abbia registrato un aumento complessivo del 34 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 46 % durante lo stesso periodo, indica che l’industria dell’Unione non è stata in grado di assorbire completamente l’aumento dei costi di produzione. In altri termini, i crescenti volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping nel mercato dell’Unione hanno impedito ai produttori dell’Unione di aumentare i loro prezzi a livelli sostenibili per coprire l’aumento dei costi di produzione. Tale situazione ha inciso notevolmente sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione.
4.5.3.2.
Costo del lavoro
(241)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
45 881
48 256
47 581
50 119
Indice
100
105
104
109
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(242)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 9 % nel periodo in esame.
4.5.3.3.
Scorte
(243)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Scorta finale (in tonnellate)
2 136
2 486
2 142
1 591
Indice
100
116
100
75
Scorta finale in percentuale della produzione (%)
17
27
31
22
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(244)
Il livello delle scorte finali è aumentato del 16 % nel 2022 rispetto all’anno precedente, a seguito del calo delle vendite. Entro il 2023 e durante tutto il periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione si sono visibilmente adoperati per adeguare i livelli delle scorte in risposta al calo delle vendite e della produzione. Nel 2023 i livelli delle scorte sono tornati ai valori di base e durante il periodo dell’inchiesta si sono osservate ulteriori riduzioni. Nel complesso le scorte finali si sono ridotte del 25 % durante il periodo in esame.
4.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(245)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
1
1
-5
-10
Indice
100
96
- 380
- 734
Flusso di cassa (in EUR)
- 660 656
- 438 442
38 874
-2 023 839
Indice
- 100
-66
6
- 306
Investimenti (in EUR)
408 232
611 544
685 591
281 829
Indice
100
150
168
69
Utile sul capitale investito (%)
6
5
-17
-27
Indice
100
84
- 291
- 460
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(246)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è stata positiva all’inizio del periodo in esame nel 2021
(
83
)
e nel 2022. Nel corso del periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente, passando dall’1 % circa nel 2021-2022 a -5 % nel 2023 e ancora a -10 % nel periodo dell’inchiesta. Il fatto che l’industria dell’Unione abbia dovuto operare con perdite pari a -10 % durante il periodo dell’inchiesta può essere spiegato con la maggiore concorrenza delle esportazioni cinesi a prezzi di dumping, che ha costretto l’industria dell’Unione a diminuire i suoi prezzi a livelli di perdita in un periodo caratterizzato da un aumento dei costi di produzione, come spiegato nella sezione 4.5.3.1.
(247)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. I livelli di profitto insostenibili dell’industria dell’Unione, come spiegato sopra, si sono tradotti anche in un flusso di cassa negativo per quasi l’intero periodo, che è ulteriormente peggiorato nel periodo dell’inchiesta, superando -2 milioni di EUR, pari a circa il 15 % del valore delle vendite durante il periodo dell’inchiesta.
(248)
Gli investimenti nella manutenzione e nella sostituzione sono aumentati nel periodo 2021-2023, ma sono diminuiti drasticamente durante il periodo dell’inchiesta, analogamente ad altri principali indicatori di pregiudizio. Nel complesso gli investimenti sono diminuiti di un terzo tra l’inizio e la fine del periodo in esame.
(249)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione è sceso dal 6 % nel 2021 a -27 % nel periodo dell’inchiesta.
(250)
Dato il forte calo della redditività, del flusso di cassa netto e dell’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è risultata gravemente compromessa.
4.5.3.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(251)
Tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 27 % e il volume delle vendite è sceso del 28 %. L’industria dell’Unione ha anche perso quote di mercato, che sono scese dal 31 % nel 2021 al 25 % nel periodo dell’inchiesta. Per contro, la quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione nello stesso periodo è aumentata di 10 punti percentuali; nel 2021 era del 51 % ed è salita al 61 % nel periodo dell’inchiesta. Tale risultato è stato conseguito nonostante il calo del 13 % del consumo dell’Unione durante il periodo in esame.
(252)
La redditività dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame, passando dall’1 % circa nel 2021-2022 a -5 % nel 2023 e ancora a -10 % nel periodo dell’inchiesta, secondo un andamento chiaramente non sostenibile. Un’analoga tendenza al ribasso è stata osservata per la produttività dell’industria dell’Unione (scesa del 23 %), per l’occupazione (scesa del 6 %), per gli investimenti (scesi del 31 %), per l’utile sul capitale investito e per il flusso di cassa, che sono tutti diminuiti nel periodo in esame.
(253)
L’industria dell’Unione non è stata in grado di compensare la perdita di volumi di vendita sul mercato dell’Unione attraverso un aumento delle esportazioni, che rappresentavano solo circa l’8 % della produzione totale dell’industria ed erano in graduale calo, come indicato nella sezione 5.4.
(254)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(255)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. le importazioni da paesi diversi dalla Cina, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, il calo del consumo e l’aumento dei costi.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(256)
La Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Durante il periodo in esame le importazioni del prodotto simile oggetto di dumping dalla Cina sono aumentate del 5 % nonostante il calo del consumo dell’Unione.
(257)
La riduzione del 7 % dei prezzi delle importazioni cinesi nel periodo in esame, in combinazione con il notevole aumento, del 46 %, del costo di produzione dell’industria dell’Unione nello stesso periodo, ha contribuito a un aumento del 21 % della quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione. Ciò è avvenuto a scapito dell’industria dell’Unione, che ha registrato perdite significative, pari al 28 %, nel volume delle vendite e una diminuzione del 18 % della sua quota di mercato. Allo stesso tempo la redditività dell’industria dell’Unione si è notevolmente ridotta a livelli non sostenibili (operava con perdite pari a -10 % durante il periodo dell’inchiesta).
(258)
L’esistenza di un divario così significativo tra il prezzo medio del prodotto oggetto di dumping importato dalla Cina e il prezzo medio del prodotto simile dell’industria dell’Unione (1 213 EUR/tonnellata contro 1 833 EUR/tonnellata) ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi per riflettere l’aumento dei costi di produzione e sostenere così la propria redditività.
5.2.
Effetti di altri fattori
(259)
La Commissione ha esaminato se altri fattori di pregiudizio diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano avuto un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, ma non ha riscontrato altri fattori che avrebbero potuto esercitare un impatto sostanziale sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.
5.3.
Importazioni da paesi terzi
(260)
Nel periodo in esame la quantità delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Regno Unito
Quantità (in tonnellate)
11 051
9 429
7 797
6 739
Indice
100
85
71
61
Quota di mercato (%)
5
4
4
4
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 108
3 593
4 304
4 505
Indice
100
116
138
145
Taiwan
Quantità (in tonnellate)
4 023
4 935
4 055
3 376
Indice
100
123
101
84
Quota di mercato (%)
2
2
2
2
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 761
4 526
5 057
5 006
Indice
100
120
134
133
Turchia
Quantità (in tonnellate)
9 046
9 741
4 977
5 052
Indice
100
108
55
56
Quota di mercato (%)
4
4
3
3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 541
2 018
2 269
2 326
Indice
100
131
147
151
Altri paesi terzi
Quantità (in tonnellate)
15 253
14 122
10 243
9 242
Indice
100
93
67
61
Quota di mercato (%)
7
6
6
5
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 953
3 720
4 554
5 152
Indice
100
126
154
174
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la Cina
Quantità (in tonnellate)
39 374
38 228
27 072
24 410
Indice
100
97
69
62
Quota di mercato (%)
19
18
15
13
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 755
3 359
4 137
4 368
Indice
100
122
150
159
Fonte:
Eurostat.
(261)
Le importazioni da altri paesi terzi erano originarie principalmente del Regno Unito, di Taiwan e della Turchia. Il volume totale delle importazioni da tutti i paesi terzi tranne la Cina è diminuito del 38 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, passando da 39 374 tonnellate a circa 24 410 tonnellate.
(262)
La quota di mercato di tutti i paesi terzi tranne la Cina si è ridotta dal 19 % nel 2021 al 13 % nel periodo dell’inchiesta.
(263)
Nel complesso, i prezzi medi all’importazione di altri paesi terzi sono aumentati del 59 % durante il periodo in esame e sono stati in media notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina, che sono diminuiti del 7 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio all’importazione di altri paesi terzi, esclusa la Cina, era pari a 4 368 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio all’importazione dalla Cina era di 1 213 EUR/tonnellata.
(264)
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non erano la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.4.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(265)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
5 466
5 309
4 315
4 392
Indice
100
97
79
80
Prezzo medio (in EUR)
1 504
1 670
1 514
1 415
Indice
100
111
101
94
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(266)
Nel periodo in esame le esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuite complessivamente del 20 %. Tale tendenza è simile all’andamento negativo delle vendite dei produttori dell’Unione all’interno dell’Unione, che hanno subito un calo ancora maggiore rispetto alle esportazioni, del 28 % durante il periodo in esame. È simile anche all’andamento negativo della quota di mercato dei produttori dell’Unione all’interno dell’Unione, che si è ridotta del 18 % durante il periodo in esame.
(267)
Anche il prezzo medio all’esportazione dei produttori dell’Unione è sceso del 6 % durante il periodo in esame. Va osservato che le vendite all’esportazione rappresentano il 9 % delle vendite complessive dell’industria dell’Unione. L’effetto della riduzione delle vendite sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è pertanto risultato limitato e, benché possa aver contribuito in misura ridotta al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione considerati i volumi interessati, non è stato in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.5.
Calo del consumo
(268)
Durante il periodo in esame, il mercato dell’Unione si è ridotto del 13 %. La contrazione è dovuta a diversi fattori interconnessi: nel 2023 l’economia europea ha registrato una crescita più lenta rispetto all’anno precedente (il PIL dell’Unione è cresciuto dello 0,4 % nel 2023 contro il 3,5 % nel 2022), con una evidente contrazione del consumo di acciaio del 6,3 %
(
84
)
. Questa flessione ha colpito vari settori, tra cui l’edilizia e l’industria manifatturiera, che sono i principali consumatori di prodotti industriali come le viti. Anche i prezzi elevati dell’energia e l’incertezza nel mercato dell’energia hanno contribuito alla riduzione della produzione industriale e all’indebolimento della domanda in tutti i settori
(
85
)
. In condizioni di concorrenza normali, in un mercato in contrazione i volumi delle vendite di tutti gli operatori del mercato sarebbero diminuiti più o meno allo stesso modo. Nel presente caso tuttavia la Cina ha acquisito altri 10 punti percentuali di quota di mercato sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame, a scapito dell’industria dell’Unione e degli altri paesi importatori (che hanno perso parimenti 5,4 punti percentuali di quota di mercato). Non è pertanto risultato che la contrazione economica del mercato dell’Unione abbia causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione nel caso di specie.
5.6.
Aumento del costo di produzione
(269)
Come indicato al considerando 238, il costo unitario di produzione all’interno dell’Unione è aumentato notevolmente (del 46 %) nel periodo in esame. Nel 2022 i produttori dell’Unione sono stati comunque in grado di aumentare i loro prezzi di vendita in risposta all’aumento dei costi di produzione, compensando così parzialmente tali aumenti e conseguendo un certo grado di redditività. Tuttavia durante il periodo dell’inchiesta, nonostante un lieve calo del costo di produzione, la redditività dei produttori dell’Unione è diminuita drasticamente, raggiungendo livelli fortemente negativi. Tale deterioramento dimostra chiaramente il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La presenza di importazioni oggetto di dumping non dovrebbe impedire ai produttori dell’Unione di adeguare i loro prezzi per riflettere i maggiori costi di produzione. In circostanze in cui i prezzi dei produttori dell’Unione hanno subito una grave contrazione a causa del crescente volume delle importazioni oggetto di dumping, mentre i costi di produzione sono rimasti elevati, il conseguente crollo della redditività non può essere attribuito a inefficienze interne o a una cattiva gestione del mercato. Si tratta piuttosto di una conseguenza diretta degli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
5.7.
Conclusioni sul nesso di causalità
(270)
Dall’analisi del pregiudizio è emerso che le importazioni cinesi hanno provocato la contrazione del prezzo di mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Il notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e la contrazione dei prezzi nella seconda metà del periodo dell’inchiesta, come spiegato al considerando 219, hanno inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di trasferire l’aumento del costo di produzione sugli utilizzatori. Tale situazione è stata concomitante con il deterioramento degli indicatori di prestazione finanziaria dell’industria dell’Unione, come un calo della redditività, che ha comportato perdite nel periodo 2023-periodo dell’inchiesta. L’aumento di 10 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni cinesi è stato a scapito dell’industria dell’Unione, che ha perso volumi di vendita e quota di mercato (di 6 punti percentuali), in particolare nella seconda metà del periodo in esame. Si è pertanto concluso che il pregiudizio notevole è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
(271)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Sebbene l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione possa aver contribuito in misura minore al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato.
(272)
Per quanto riguarda gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. Analogamente all’industria dell’Unione, anche le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno perso quote di mercato durante il periodo in esame e i volumi cumulativi di tali importazioni sono diminuiti in misura significativa (del 38 %). I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi inoltre sono aumentati del 59 % durante il periodo in esame. Le importazioni da altri paesi terzi quindi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(273)
Per quanto riguarda gli effetti dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, anche se si è evidenziata una tendenza negativa con una riduzione delle vendite, va osservato che le vendite all’esportazione rappresentano una piccola parte delle vendite complessive dell’Unione. Ciò significa che l’effetto sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è risultato limitato.
(274)
Per quanto riguarda il calo del consumo e l’aumento del costo di produzione, è indiscutibile che l’industria dell’Unione abbia affrontato difficoltà nel periodo in esame. In assenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria sarebbe stata in grado di adeguare i prezzi per riflettere i maggiori costi e rispondere meglio alle mutevoli condizioni di mercato. Come osservato in precedenza, le importazioni oggetto di dumping non dovrebbero impedire ai produttori dell’Unione di trasferire gli aumenti dei costi. È pertanto risultato che, nonostante l’impatto dell’aumento dei costi e della domanda ridotta, il calo del consumo e l’aumento del costo di produzione non hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(275)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori (l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione) non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, della produttività, della redditività, delle scorte finali, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Come spiegato al considerando 219, l’industria dell’Unione ha inoltre subito una contrazione dei prezzi causata dalle importazioni dalla Cina.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(276)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(277)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(278)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(279)
La Commissione non ha potuto stabilire un profitto di base in grado di coprire tutti i costi in condizioni di concorrenza normali prima dell’aumento delle importazioni dalla Cina, poiché le importazioni cinesi rappresentavano oltre il 50 % della quota di mercato durante l’intero periodo in esame, mentre le quote di mercato prima dell’inizio del periodo in esame non hanno potuto essere calcolate a causa di dati insufficienti. La Commissione ha pertanto stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.
(280)
Non sono pervenute argomentazioni secondo cui il livello degli investimenti e delle attività di R&S e innovazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.
(281)
Analogamente, non sono pervenute argomentazioni concernenti i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base.
(282)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento del 6 % di cui sopra al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo.
(283)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(284)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
196
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
211
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
237
Altre società che hanno collaborato
67,4
212
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
80,7
237
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(285)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
Altre società che hanno collaborato
67,4
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
80,7
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(286)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti, degli utilizzatori e dei consumatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(287)
Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, durante il periodo in esame erano presenti nell’Unione 42 produttori noti di viti senza capocchia. La denuncia è stata presentata dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI») per conto di otto produttori dell’Unione, tutti PMI, e sostenuta da altri sette produttori dell’Unione.
(288)
L’istituzione di misure migliorerà le condizioni di mercato per i produttori dell’Unione, consentendo loro di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul mercato, di riconquistare il volume delle vendite e la quota di mercato perduti, di aumentare l’utilizzo degli impianti e di portare i loro prezzi a livelli sostenibili. Questo a sua volta li aiuterebbe a migliorare la loro redditività portandola ai livelli previsti in condizioni di concorrenza normali.
(289)
L’assenza di misure avrebbe notevoli effetti negativi per l’industria dell’Unione, che continuerebbe a subire un pregiudizio economico a causa della costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La perdita di quote di mercato registrerebbe un’accelerazione, determinando ulteriori cali delle vendite e della produzione. Di conseguenza l’utilizzo degli impianti, già a un livello insostenibile del 15 % durante il periodo dell’inchiesta, continuerà a diminuire, rendendo le attività sempre meno redditizie. La situazione già in perdita si aggraverebbe ulteriormente, con gravi conseguenze per gli investimenti e l’occupazione nell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(290)
In seguito all’apertura dell’inchiesta si sono manifestati ventisei importatori. Tre di essi sono stati selezionati per il campionamento e di questi in due casi hanno risposto al questionario. Gli importatori che hanno collaborato e che hanno risposto all’esercizio di campionamento importavano dalla Cina oltre il 90 % delle loro importazioni totali di viti a capocchia. Le importazioni cinesi rappresentavano oltre l’80 % delle importazioni totali del prodotto in esame degli importatori che hanno collaborato inseriti nel campione. Gli importatori inseriti nel campione sono risultati redditizi e il fatturato generato dal prodotto in esame rappresentava solo dallo 0,5 % al 2,5 % del loro fatturato totale.
(291)
Data la quota limitata del prodotto nelle loro attività commerciali complessive, è improbabile che l’istituzione di misure antidumping eserciti un impatto rilevante sulla stabilità finanziaria degli importatori. Gli importatori possono inoltre attenuare i potenziali aumenti dei costi diversificando le loro strategie di approvvigionamento, anche esplorando fornitori alternativi all’interno dell’Unione o di altri paesi terzi. I dati indicano che qualsiasi potenziale impatto sugli importatori sarebbe minimo.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(292)
In assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori, la Commissione non è stata in grado di determinare l’impatto effettivo dei dazi antidumping per gli utilizzatori. Tenendo conto tuttavia dell’esistenza di fornitori alternativi in altri paesi terzi, unitamente alle grandi capacità di produzione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che gli utilizzatori potessero continuare a rifornirsi di viti da molteplici fonti adeguate in termini di qualità e di quantità. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di istituzione delle misure antidumping, l’impatto sugli utilizzatori fosse limitato.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(293)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di viti originarie della Cina.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(294)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(295)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario del paese interessato, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping al considerando 284. L’importo dei dazi è stato fissato al livello dei margini di dumping per tutti i produttori esportatori, che è risultato essere il più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio.
(296)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
Altre società che hanno collaborato
67,4
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
80,7
(297)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(298)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato».
(299)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(300)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(301)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(302)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(303)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(304)
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(305)
Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(306)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(307)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
62,3
89ML
Brother Group:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd.
63,9
89MM
Chinafar Group:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
80,7
89MN
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
67,4
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
80,7
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume nell’unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/141.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/6209, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6209/oj
.
(
3
)
GU L, 2025/141, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/141/oj
.
(
4
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2754
.
(
5
)
Ad esempio O.M.CI. Citterio srl è specializzata in viti a doppio filetto, comunemente note come bulloni di sospensione (
https://www.omcicitterio.it/ita/home.php
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (
GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277, del 27.10.2022, pag. 149
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
).
(
7
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208.
(
8
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192.
(
9
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
10
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201.
(
11
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202.
(
12
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203.
(
13
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204.
(
14
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024)91, del 10 aprile 2024, disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
.
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191.
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 194.
(
17
)
Cfr.:
https://cn.linkedin.com/company/zhejiang-minmetals-huijin-imp.-&-exp.-co.-ltd
(consultato il 20 marzo 2025) nonché la relazione di audit e i rendiconti finanziari 2021-2023 di Zhejiang International Trade Group, pag. 1 delle note ai rendiconti finanziari
https://www.shclearing.cn/xxpl/cwbg/nb/202410/t20241031_1501107.html
(consultato il 20 marzo 2025).
(
18
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192.
(
19
)
Cfr.:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
20
)
Cfr.:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
21
)
Cfr.:
https://www.baoganggf.com/gsjj
(consultato il 17 marzo 2025).
(
22
)
Cfr.:
https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/CompanyProfile.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
23
)
Cfr.:
https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
24
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm
(consultato il 17 marzo 2025).
(
25
)
Ibidem.
(
26
)
Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime.
(
27
)
Cfr.:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
28
)
Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio, capitolo II, sezione 3.8; disponibile all’indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml
(consultato il 17 marzo 2025).
(
29
)
Ibidem, capitolo I, sezione 2.
(
30
)
Ibidem, capitolo I, sezione 3.2.
(
31
)
Cfr. piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml
(consultato il 17 marzo 2025).
(
32
)
Piano di lavoro della provincia di Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria dell’acciaio (2019-2025); disponibile all’indirizzo:
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
33
)
Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio; disponibile all’indirizzo:
https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
34
)
Piano d’azione della provincia di Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio per il 2020; disponibile all’indirizzo:
https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
35
)
Piano d’azione della provincia di Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio: «promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo a circa 10 imprese»; disponibile all’indirizzo:
https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
36
)
Cfr.:
http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
37
)
Cfr.:
https://www.zibchina.com/news/newsinfo.html?id=695278
(consultato il 20 marzo 2025).
(
38
)
http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.js
(consultato il 17 marzo 2025).
(
39
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Baoshan Iron and Steel Ltd., pag. 41
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf
(consultato il 7 febbraio 2025).
(
40
)
Cfr.:
https://www.wuganggroup.cn/people/3143
(consultato il 17 marzo 2025).
(
41
)
Cfr.:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd
(consultato il 17 marzo 2025).
(
42
)
Cfr.:
https://www.baoganggf.com/ggry
(consultato il 17 marzo 2025).
(
43
)
Cfr.:
https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
44
)
Cfr.:
https://www.afastener.com/association/detail-18.html
(consultato il 13 maggio 2025).
(
45
)
Cfr.:
https://www.afastener.com/association/detail-17.html
(consultato il 13 maggio 2025).
(
46
)
Cfr.:
http://www.cncma.org/article/472
(consultato il 17 marzo 2025).
(
47
)
Cfr. https//
www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n5084605/c7592204/part/752209.pdf
, pag. 55, che elenca gli elementi di fissaggio per la resistenza.
(
48
)
Cfr.
http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf
, pag. 29.
(
49
)
http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html
.
(
50
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e seguenti.
(
51
)
Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/
(consultato il 17 marzo 2025).
(
52
)
Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(
53
)
Cfr.:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html
(consultato il 17 marzo 2025).
(
54
)
Cfr.: all’indirizzo:
http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf
(consultato il 17 marzo 2025).
(
55
)
http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html
.
(
56
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33.
(
57
)
DS473: Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall’Argentina.
(
58
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto (
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
).
(
59
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 (
GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj
).
(
60
)
Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd., Thai Meira Co. Ltd., S.J. Screw Thai Company Ltd.
(
61
)
https://tong.com.my/wp-content/uploads/2025/BURSA/TH-B-250225-1-2.pdf
(consultato da ultimo il 24 aprile 2025).
(
62
)
https://www.chinwell.com.my/screws/
(consultato da ultimo il 24 aprile 2025).
(
63
)
Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd., Thai Meira Co. Ltd.
(
64
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
, consultato da ultimo il 3 aprile 2025.
(
65
)
BOI: The Board of Investment of Thailand
, consultato da ultimo il 3 aprile 2025.
(
66
)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
(consultato da ultimo il 3 aprile 2025).
(
67
)
Specifico per società, sulla base dei rispettivi costi per il consumo nelle ore di picco e al di fuori delle ore di picco, corrispettivo di potenza e oneri di servizio di cui ai considerando 161 e 162.
(
68
)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
69
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
(consultato da ultimo il 3 aprile 2025).
(
70
)
https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand/
, consultato da ultimo il 3 aprile 2025.
(
71
)
ILO, Labor Force Statistics database, «Mean weekly hours actually worked per employed person by sex and economic activity -- Annual», Thailandia.
https://rshiny.ilo.org/dataexplorer35/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A&ref_area=THA
(consultato da ultimo il 3 aprile 2025).
(
72
)
○ BOI: The Board of Investment of Thailand
(consultato da ultimo il 3 aprile 2025).
(
73
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft
, consultato da ultimo il 3 aprile 2025.
(
74
)
Ministero dell’Energia - Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2.4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
, consultato da ultimo il 3 aprile 2025.
(
75
)
Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione
.
(
76
)
Causa C-319/24 P, Commissione/Sinopec Chongqing SVW Chemical e a., pendente.
(
77
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 183.
(
78
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 185.
(
79
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188.
(
80
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 184.
(
81
)
Il lavoro rappresentava in media il 16 % del costo di produzione durante il periodo in esame.
(
82
)
Il lavoro rappresentava in media il 48 % del costo di produzione durante il periodo in esame.
(
83
)
Finché il prezzo di vendita per tonnellata è stato superiore al costo variabile per tonnellata, mentre i costi fissi erano coperti, ogni vendita aggiuntiva ha comportato un certo profitto (un margine di contribuzione positivo). Grazie agli elevati volumi di vendita realizzati quell’anno, i produttori dell’Unione hanno potuto ottenere un certo profitto, anche a fronte di un maggior costo medio di produzione per tonnellata.
(
84
)
https://www.eurofer.eu/press-releases/persisting-downside-factors-deepen-downturn-in-2023-and-curb-steel-demand-rebound-in-2024
.
(
85
)
https://orgalim.eu/wp-content/uploads/orgalim-economics-and-statistics-report-autumn-2024-2.pdf
.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
ANHUI GOODLINK FASTENER CO., Ltd.
89MO
CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.
89MP
CHANGZHOU MIKI HARDWARE TECHNOLOGY CO., Ltd.
89MQ
Cixi Jinmao Fastener Co., Ltd.
89MR
CIXI NONGER HARDWARE CO., Ltd.
89MS
Eagle Metalware Co., Ltd.
89MT
EC International (Nantong) Co., Ltd.
89MU
Everbest Hardware Products Co., Ltd.
89MV
EVERGREEN (ZHEJIANG) INTELLIGENT MANUFACTURING CO., Ltd.
89MW
FASTWELL METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89MX
Finework (Hunan) New Energy Technology Co., Ltd.
89MY
HAI YAN MACHINERY CO., Ltd.
89MZ
HAINING XINLIAN HARDWARE MACHINERY CO., Ltd.
89NA
Haining Xinxing Fasteners Co., Ltd.
89NB
Haining Zhongheng Metal Products Co., Ltd.
89NC
HAIYAN LONGCHENG STANDARD PARTS CO., Ltd.
89ND
HAIYAN BOLT CO., Ltd.
89NE
Haiyan C&F Fittings Co., Ltd.
89NF
Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing and Tech. Co., Ltd.
89NG
HAIYAN JINNIU FASTENERS CO., Ltd.
89NH
HAIYAN LONGSHENG HARDWARE CO., Ltd.
89NI
Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd.
89NJ
Haiyan Wandefu Precision Hardware Co., Ltd.
89NK
Haiyan Xingang Standard Parts Co., Ltd.
89NL
HAIYAN XINYUAN FASTENER CO., Ltd.
89NM
Haiyan Xinyuan Technology Co., Ltd.
89NN
Haiyan Xinyue Electrical Appliances Co., Ltd.
89NO
HAIYAN YINGJIE FASTENER CO., Ltd.
89NP
HAIYAN YONGJIE TECHNOLOGY CO., Ltd.
89NQ
Haiyan Yuanzhong Hardware Co., Ltd.
89NR
Handan Changfa Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NS
Handan City Daoning Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NT
HANDAN CITY JINGGONG CONSTRUCTION ANCHORING MANUFACTURE CO., Ltd.
89NU
Handan Haosheng Fastener Co., Ltd.
89NV
HANDAN HUAMING FASTENER CO., Ltd.
89NW
HANDAN MINGXIN METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89NX
HANDAN TONGHE FASTENER MANUFACTURE CO., Ltd.
89NY
Handan Xiaojun Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NZ
Handan Xingbang Fastener Co., Ltd.
89OA
Handan Yaofeng Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89OB
Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
89OC
Handan Zhonglong Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89OD
Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
89OE
HEBEI FUAO FASTENER MANUFACTURING CO., Ltd.
89OF
Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.
89OG
Hebei Gude Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89OH
HEBEI YUETONG FASTENERS MANUFACTURING CO., Ltd.
89OI
Jiangsu Hengyue Hardware Co., Ltd.
89OJ
JIANGSU LIRUNYOU MACHINERY TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OK
Jiashan Donghe Fastener Co., Ltd.
89OL
JIASHAN SANXIN FASTENER Co., Ltd.
89OM
Jiashan Tianyang Fastener Co., Ltd
89ON
JIASHAN WEIJIE HARDWARE CO., Ltd.
89OO
Jiaxing Aerotec Precision Co., Ltd.
89OP
JIAXING BROTHER UNITED FASTENER CO., Ltd.
89OQ
JIAXING CHUANGLI HARDWARE CO., Ltd.
89OR
JIAXING EXCELLENT FASTENER CO., Ltd.
89OS
JIAXING GOOD METAL TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OT
JIAXING HONGJIAN TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OU
JIAXING JIAWEI MACHINERY TECHNOLOGY COMPANY, Ltd.
89OV
JIAXING JINYU FASTENER FACTORY, Ltd.
89OW
Jiaxing Jiuli Precision Manufacturing Co., Ltd.
89OX
Jiaxing Julong Hardware Technology Co., Ltd.
89OY
JIAXING KINFAST HARDWARE CO., Ltd.
89OZ
JIAXING LONGFIX FASTENERS CO., Ltd.
89PA
JIAXING PAIYOU METAL PRODUCT CO., Ltd.
89PB
JIAXING RISEN HARDWARE CO., Ltd.
89PC
JIAXING SUNFAST METAL CO., Ltd.
89PD
JIAXING YIDA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., Ltd.
89PE
Jinan Star Fastener Co., Ltd.
89PF
JOYSTART AUTOMOTIVE PARTS CO., Ltd.
89PG
Langxi Longwei Metal Technology Co., Ltd.
89PH
Lianyungang Jinyu Hardware Co., Ltd.
89PI
LIANYUNGANG PINGXIN FASTENER COMPANY LIMITED
89PJ
Lianyungang Xincheng hardware Co., Ltd.
89PK
LYG Dragonscrew Co., Ltd.
89PL
MIANXUAN FASTENERS CO., Ltd.
89PM
NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., Ltd.
89PN
Ningbo Da Zhi Machine Technology CO., Ltd.
89PO
Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.
89PP
NINGBO EXACT FASTENERS CO., Ltd.
89PQ
Ningbo Jinding Fastening Piece CO., Ltd.
89PR
NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO., Ltd.
89PS
Ningbo Sardis Hardware Products Co., Ltd.
89PT
NINGBO XINGSHENG OIL PIPE FITTINGS MANUFACTURE CO, Ltd.
89PU
NINGBO YINZHOU HAIYUN METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89PV
Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.
89PW
NINGBO ZHENHAI DINGLI FASTENER SCREW CO., Ltd.
89PX
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.
89PY
OK TECH CO., Ltd.
89PZ
PINGHU DRAGON FASTENER CO., Ltd.
89QA
PINGHU ZHAPU NUT FACTORY, Ltd.
89QB
QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.
89QC
Qingdao Super Star Tools Co., Ltd.
89QD
QINGDAO VANKU INDUSTRY GROUP
89QE
QINGDAO XINHUA HARDWARE PRODUCTS CO., Ltd.
89QF
SHANGHAI FIRM METAL CO., Ltd.
89QG
Shanghai Kingpluse Industry Co., Ltd.
89QH
SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., Ltd.
89QI
Shanghai Moutain Industries Co., Ltd.
89QJ
SHANGHAI ROMAX HARDWARE CO., Ltd.
89QK
SHANGRAO CITY YIWEN FASTENER CO., LIMITED
89QL
Suzhou YNK Fastener Co., Ltd.
89QM
T&Y Hardware Industry Co., Ltd.
89QN
TAISHAN DONYI HARDWARE CO., Ltd.
89QO
TANDL INDUSTRY CO., Ltd.
89QP
Xingtai Mindu Industrial Co. Ltd.
89QQ
Yongnian Country Tianbang Fasteners Co., Ltd.
89QR
Yuyao Alfirste Hardware Co., Ltd.
89QS
Zhejiang Cooper Turner Beck Green Energy Co., Ltd.
89QT
ZHEJIANG DONGHE FASTENER CO., Ltd.
89QU
Zhejiang Donghe Machinery Technology Corporation Limited
89QV
ZHEJIANG EXCELLENT INDUSTRIES CO., Ltd.
89QW
Zhejiang Haixun Precision Technology Co., Ltd.
89QX
ZHEJIANG HYSTRON AUTO PARTS CO., Ltd.
89QY
ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., Ltd.
89QZ
ZHESHANG DEVELOPMENT HUASENER(ZHEJIANG) HARDWARE TECHNOLOGY CO., Ltd.
89RA
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1189/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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