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Regolamento UE 1206/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

Pubblicato: 28/08/2018 In vigore dal: 28/08/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di gestione e i volumi dei contingenti tariffari per le carni ovine e caprine originarie dell'Islanda secondo il Regolamento UE 2018/1206?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, entrato in vigore il 1° settembre 2018, disciplina l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari dell'Unione europea per le carni ovine, caprine e carni ovine trasformate provenienti dall'Islanda. Questo regolamento implementa un accordo commerciale tra l'UE e l'Islanda che prevede preferenze tariffarie supplementari per i prodotti agricoli, basato sull'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. I contingenti sono espressi in tonnellate di prodotto (peso netto) anziché in equivalente peso carcassa, e sono gestiti secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Per il periodo 2018-2020, i volumi aumentano progressivamente: per le carni ovine (codici NC 0204, 0210) il contingente è di 2.117 tonnellate nel 2018 (calcolate proporzionalmente dal 1° settembre), 2.783 tonnellate nel 2019 e 3.050 tonnellate annue dal 2020; per le carni ovine trasformate (codice NC 1602 90 91) i volumi sono rispettivamente 67, 233 e 300 tonnellate. Tutti i contingenti prevedono un'aliquota doganale del 0%, garantendo l'accesso a dazio zero per i prodotti idonei.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1206 of 28 August 2018 opening and providing for the management of Union tariff quotas for sheep meat and goat meat and processed sheep meat originating in Iceland

Testo normativo

29.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1206 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2018 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( 2 ) («l'accordo») sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ( 3 ) . (2) Al fine di attuare l'allegato V dell'accordo, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 ( 4 ) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 ( 5 ) . Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi esistenti per le carni ovine e caprine originarie dell'Islanda di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90. (3) I quantitativi dei contingenti tariffari per le carni ovine e caprine gestiti nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in tonnellate di equivalente peso carcassa, sebbene l'accordo stabilisca che i quantitativi dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'Islanda siano espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno esprimere i quantitativi dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti nell'accordo in tonnellate di prodotti, anziché in tonnellate di equivalente peso carcassa, disponendone la gestione in un regolamento separato. (4) Occorre inoltre disporre che il contingente tariffario per le merci delle voci 0204 e 0210 sia gestito nell'ambito di un nuovo numero d'ordine del contingente tariffario e stabilire disposizioni per il passaggio a tale nuovo numero d'ordine. La soppressione dei contingenti tariffari corrispondenti ai prodotti originari dell'Islanda dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 ( 6 ) . (5) L'accordo specifica che i contingenti tariffari fissati all'allegato V si applicano annualmente e stabilisce l'aumento progressivo dei volumi dei contingenti tariffari per gli anni successivi alla propria entrata in vigore. L'allegato V dell'accordo stabilisce che durante il primo anno di applicazione i quantitativi siano calcolati proporzionalmente. Poiché l'accordo è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2018, i quantitativi per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente, come pure i quantitativi annuali per gli anni successivi, dovrebbero essere stabiliti conformemente all'allegato V dell'accordo. (6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 7 ) . (7) L'accordo stabilisce che le disposizioni di cui al protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( 8 ) , modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applicano ai prodotti che beneficiano dei contingenti tariffari. (8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o settembre 2018, in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128, che dispone la soppressione dei contingenti tariffari stabiliti per i prodotti originari dell'Islanda dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda che figurano nell'allegato. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58 . ( 3 ) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 205, del 14/08/2018, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58 ). ( 8 ) Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente. N. d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Aliquota del dazio contingentale (%) 09.0833 0204 Carni ovine dall'1.9.2018 al 31.12.2018 [2 117 ( *1 ) ] 0 0210 99 21 0210 99 29 dall'1.1.2019 al 31.12.2019 2 783 ex 0210 99 85 10 Per ogni anno civile dall'1.1.2020: 3 050 09.2118 1602 90 91 Carni ovine trasformate dall'1.9.2018 al 31.12.2018 67 0 dall'1.1.2019 al 31.12.2019 233 Per ogni anno civile dall'1.1.2020: 300 ( *1 ) Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi utilizzati nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2119, 09.2120 e 09.0790 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 31.8.2018.

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Il Regolamento UE 2018/1206 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori del settore agroalimentare che gestiscono importazioni di carni ovine e caprine dall'Islanda, disciplinando contingenti tariffari, codici NC (nomenclatura combinata), regole di origine secondo il Protocollo n. 3 dell'accordo EEE e modalità di gestione amministrativa doganale. Gli importatori devono verificare la conformità alle norme di origine e rispettare i volumi contingentali annuali per beneficiare dell'aliquota doganale preferenziale dello 0%.

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