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Regolamento UE 1221/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1221 della Commissione, del 30 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia

Pubblicato: 30/04/2024 In vigore dal: 30/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1221 della Commissione, del 30 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1221 of 30 April 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2023/265 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1221 2.5.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1221 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione ( 2 ) . (2) Il 18 gennaio 2024 («data della richiesta») Crystal Ceramic Industries Private Limited, codice addizionale TARIC C920 ( 3 ) , società soggetta all'aliquota del dazio antidumping del 7,3 % prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Crystal Ceramic Industries Limited. (3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione. (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. (6) Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a decorrere dall'11 gennaio 2022, giorno in cui il ministero per le imprese ha rilasciato l'atto di registrazione della trasformazione societaria. (7) Sebbene la modifica del nome sia avvenuta l'11 gennaio 2022, la società ha chiesto alla Commissione che la modifica del nome fosse attuata nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 solo a decorrere dal 15 febbraio 2024. La modifica del nome dovrebbe pertanto prendere effetto a decorrere dal 15 febbraio 2024. Le importazioni effettuate con il nome «Crystal Ceramic Industries Private Limited» fino al 14 febbraio 2024 dovrebbero essere soggette al dazio per «tutte le altre società» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. (8) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C920. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato: «India Asian Granito India Limited Crystal Ceramic Industries Private Limited Affil Vitrified Private Limited Amazoone Ceramics Limited C920» è sostituito da: «India Asian Granito India Limited Crystal Ceramic Industries Limited Affil Vitrified Private Limited Amazoone Ceramics Limited C920». 2.   A decorrere dal 15 febbraio 2024 il codice addizionale TARIC C920, precedentemente attribuito, tra l'altro, a Crystal Ceramic Industries Private Limited, si applica, tra l'altro, a Crystal Ceramic Industries Limited. 3.   Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Crystal Ceramic Industries Limited in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione per quanto riguarda Crystal Ceramic Industries Private Limited. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia ( GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1 ). ( 3 ) Tariffa integrata dell'Unione europea. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1221/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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