Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1248 of 22 July 2019 establishing measures to alleviate a serious threat to the conservation of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock
Testo normativo
23.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 195/2
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1248 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2019
che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (
Gadus morhua
)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la Commissione può adottare misure di emergenza per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. La Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, adottare tali misure di emergenza sotto forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi.
(2)
L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
stabilisce inoltre che devono essere adottate misure correttive quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno stock ittico oggetto del medesimo regolamento è inferiore al valore limite di riferimento al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Tali misure correttive sono finalizzate ad assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra di quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
(3)
Secondo il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) il livello della biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale (
Gadus morhua
) è insostenibilmente basso a causa della combinazione di fattori, quali il declino del reclutamento, fattori ambientali e cambiamenti dell'ecosistema che, dato lo stato dello stock, determina un'elevata mortalità naturale e un'eccessiva mortalità per pesca. Lo stock è in difficoltà e si prevede che abbia un potenziale riproduttivo ridotto. Nel 2017 il reclutamento ha toccato il livello più basso nelle serie temporali del CIEM e nel 2018 potrebbe essere calato ulteriormente. La biomassa riproduttiva è a un livello tra i più bassi mai osservati e la biomassa di merluzzo bianco di taglia commerciale è attualmente al livello più basso osservato dagli anni Cinquanta. Inoltre, il CIEM stima che a medio termine la biomassa rimarrà al di sotto del valore di riferimento per la sostenibilità anche in assenza di attività di pesca. Nel suo parere sugli stock per il 2020 il CIEM raccomanda pertanto di non effettuare catture.
(4)
La conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è gravemente minacciata a causa del rischio di gravi danni alla capacità riproduttiva dello stock in conseguenza del repentino calo della biomassa riproduttiva. Il CIEM ritiene altresì che la pesca a qualsiasi livello si dirigerà sui pochi esemplari di merluzzo bianco di taglia commerciale rimanenti, deteriorando quindi ulteriormente la struttura dello stock e riducendone il potenziale riproduttivo, già a un minimo storico. Per di più il picco della stagione riproduttiva del merluzzo bianco del Baltico orientale si estende da maggio ad agosto. Vi sono pertanto motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati per adottare misure di emergenza: in primo luogo, la biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale è a un livello così pericolosamente basso che lo stock non è più in grado di ricostituirsi ed è pertanto minacciato di esaurimento; in secondo luogo, qualsiasi proseguimento dell'attività di pesca riguardante tale stock aumenta il rischio che si esaurisca; in terzo luogo, è in corso il picco della stagione riproduttiva.
(5)
Le misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sarebbero sufficienti ad affrontare la situazione perché non garantirebbero un approccio uniforme in tutte le zone in cui è presente lo stock. Inoltre, in questa fase, non tutti gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare tali misure. Infine, in occasione della riunione del 4 giugno 2019 del gruppo degli Stati membri del Mar Baltico (BaltFish) gli Stati membri non sono stati in grado di concordare un approccio comune.
(6)
In assenza di misure sufficienti degli Stati membri e tenuto conto dell'urgenza di intervenire per evitare l'ulteriore deterioramento della struttura dello stock e la riduzione del suo potenziale riproduttivo, è opportuno prevedere misure correttive a livello dell'Unione sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7)
La zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale comprende le sottodivisioni CIEM 25-32. Nella sottodivisione CIEM 24 sono presenti stock di merluzzo bianco sia del Baltico orientale che del Baltico occidentale, ma la maggior parte delle catture provengono dallo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale. Per proteggere adeguatamente lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale ed evitare che le catture di tale specie si concentrino nella sottodivisione CIEM 24, è essenziale che le misure di emergenza includano la sottodivisione CIEM 24.
(8)
Alla luce del parere scientifico è opportuno vietare le attività di pesca dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale fino alla fine dell'anno. È necessario tuttavia che la misura sia anche proporzionata all'obiettivo perseguito.
(9)
Secondo il CIEM le presenze e le catture di merluzzo bianco sono molto scarse nelle sottodivisioni CIEM 27-32. Poiché l'attuazione delle misure del presente regolamento comporta un onere non trascurabile per l'amministrazione e per i pescatori, sarebbe sproporzionato includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le zone in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è molto raro.
(10)
Inoltre, nella sottodivisione 24 è opportuno esentare dal divieto le attività di pesca del merluzzo bianco fino a sei miglia nautiche dalla costa in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, condotte da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi fissi, perché nelle basse acque costiere della sottodivisione 24 è presente soprattutto il merluzzo bianco del Baltico occidentale.
(11)
Alla luce delle implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi di una sospensione totale della pesca, è altresì opportuno concentrarsi sulla pesca diretta del merluzzo bianco, come la pesca demersale diretta con reti a strascico, che rappresenta la grande maggioranza delle catture dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale nelle sottodivisioni 24, 25 e 26. Di contro, è opportuno esentare dal divieto le catture accessorie inevitabili risultanti dalle attività di pesca non dirette alla cattura del merluzzo bianco che sono effettuate con attrezzi mobili con apertura di maglia non superiore a 45 mm nelle sottodivisioni 24, 25 e 26 o da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi fissi nelle sottodivisioni 25-26, oppure nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche dalla costa in zone in cui la profondità dell'acqua è superiore a 20 metri e, indipendentemente dalla profondità delle acque, oltre le sei miglia nautiche dalla costa, in considerazione della parte modesta che tali attività di pesca rappresentano nei livelli globali di catture di merluzzo bianco e tenuto conto della difficoltà di pescare contemporaneamente, nell'ambito della pesca multispecifica, tutti gli stock al rendimento massimo sostenibile. Secondo le stime del CIEM il primo tipo di pesca rappresenta circa l'1,5 % del totale degli sbarchi annuali di merluzzo bianco del Baltico orientale. Il volume di catture accessorie sbarcate dal secondo tipo di pesca è modesto ma, poiché il quantitativo esatto è ignoto, le catture accessorie dovrebbero essere limitate al 10 % delle catture di ciascuna bordata di pesca.
(12)
Il numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi fissi e prelevano merluzzo bianco come cattura accessoria non dovrebbe aumentare rispetto al periodo dal 1
o
gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Poiché i pescherecci unionali operanti con reti a strascico, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia non superiore a 45 mm non possono praticare la pesca mirata alla cattura del merluzzo bianco, non è necessario limitare il numero di tali pescherecci.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento saranno sottoposte per parere al comitato per la pesca e l'acquacoltura.
(14)
Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure di emergenza volte ad attenuare una grave minaccia per lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (
Gadus morhua
).
Articolo 2
Misure di emergenza
1. Ai pescherecci unionali è fatto divieto di pescare merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 24, 25 e 26 e di conservare a bordo, trasferire, trasbordare, trasformare a bordo o sbarcare merluzzo bianco e prodotti della pesca a base di merluzzo bianco catturato in tale zona.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di pesca del merluzzo bianco non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli oppure con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
3. I pescherecci di cui al paragrafo 2 garantiscono che la loro attività di pesca possa essere monitorata in ogni momento. Le catture di merluzzo bianco di tali pescherecci sono registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pescherecci unionali portano e conservano a bordo qualsivoglia cattura accessoria di merluzzo bianco:
a)
i pescherecci unionali operanti con reti a strascico, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia non superiore a 45 mm nelle sottodivisioni 24, 25 e 26;
b)
i pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli oppure con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi:
i)
nelle sottodivisioni 25-26 o
ii)
nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è superiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti e, indipendentemente dalla profondità delle acque, oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
5. I pescherecci di cui al paragrafo 4, lettera b), garantiscono che la loro attività di pesca possa essere monitorata in ogni momento. Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate accidentalmente da tali pescherecci non sono superiori al 10 % delle catture totali espresse in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
6. La deroga prevista al paragrafo 4, lettera b), si applica soltanto ai pescherecci unionali che hanno registrato catture di merluzzo bianco nel periodo dal 1
o
gennaio 2018 al 30 giugno 2019. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione interessato da tale deroga, gli Stati membri possono autorizzare l'applicazione della deroga a un altro peschereccio dell'Unione che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che il numero di pescherecci unionali beneficiari della deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino.
7. Le catture accessorie di cui al paragrafo 4 sono registrate, sbarcate e imputate al contingente pertinente in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (
GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1
).
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