Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1287/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan

Pubblicato: 13/05/2024 In vigore dal: 13/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1287 of 13 May 2024 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2021/1930 on imports of birch plywood originating in Russia to imports of birch plywood consigned from Türkiye and Kazakhstan, whether declared as originating in Türkiye and Kazakhstan or not

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1287 14.5.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1287 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2024 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Nel novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 ( 2 ) , la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia («regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,4 % e il 15,8 %, con un dazio residuo del 15,8 % per le società russe che non hanno collaborato. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali dazi («inchiesta iniziale») è stata aperta nell’ottobre 2020 ( 3 ) . 1.2. Domanda (2) La Commissione ha ricevuto una domanda, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia da parte delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e di disporre la registrazione di tali importazioni («domanda»). (3) La domanda è stata presentata il 10 luglio 2023 dal Consorzio Woodstock («richiedente»). (4) La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Russia, dalla Turchia e dal Kazakhstan nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul legno compensato di betulla dalla Russia. Tale modificazione sembrava derivare dalla spedizione nell’Unione di legno compensato di betulla attraverso la Turchia e il Kazakhstan, una pratica per la quale non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. (5) Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni di legno compensato di betulla risultavano entrati nel mercato dell’Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di legno compensato di betulla erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. Infine vi erano sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan erano oggetto di dumping rispetto al valore normale accertato per il legno compensato di betulla. 1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta (6) Il prodotto oggetto della possibile elusione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, classificato alla data di entrata in vigore del regolamento iniziale con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010) e originario della Russia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano attualmente le misure. (7) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con il codice NC 4412 33 10 ( 4 ) , ma spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato originario della Turchia e del Kazakhstan (codici TARIC 4412331010 e 4412331020)(«prodotto oggetto dell’inchiesta»). (8) Dall’inchiesta è risultato che il legno compensato di betulla esportato dalla Russia e il legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia originario del Kazakhstan e della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 1.4. Apertura (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il 21 agosto 2021 la Commissione ha aperto l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione ( 5 ) («regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia. 1.5. Osservazioni in merito all’apertura (10) Dopo l’apertura dell’inchiesta, le autorità kazake hanno fornito un elenco di società produttrici di legno compensato di betulla e hanno chiesto che tali società fossero escluse dal campo di applicazione delle misure, in quanto esportavano legno compensato di betulla prodotto in Kazakhstan. Hanno sostenuto che i certificati di origine in Kazakhstan erano conformi alle norme internazionali e a tutte le prescrizioni e le norme dell’UE in materia di origine delle merci e che tale conformità era controllata dal ministero del Commercio e dell’integrazione. Hanno pertanto chiesto alla Commissione di non estendere i dazi antidumping al Kazakhstan, poiché le società non potevano essere coinvolte nell’elusione delle misure. (11) La Commissione ha ricordato che le richieste di esenzione (valutate nella sezione 4) sono state esaminate alla luce dell’articolo 13 del regolamento di base e che i certificati di origine non erano pertanto gli unici criteri per la valutazione. (12) In seguito alla divulgazione delle informazioni, sia Favorit che Severnyi Fanernyi Kombinat LLP («SFK») hanno ritenuto che l’apertura dell’inchiesta fosse contraria all’articolo 5.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («accordo antidumping»), in quanto la denuncia non conteneva elementi di prova relativi al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il presunto pregiudizio, e che la Commissione non avesse debitamente esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti nella domanda per determinare se vi fossero elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. (13) La Commissione ha espresso disaccordo. Innanzitutto la Commissione osserva che l’accordo antidumping non contiene alcuna disposizione antielusione. Come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Kolachi Raj , poiché l’articolo 13 del regolamento di base non attua le disposizioni dell’accordo antidumping, il testo di tale articolo non può essere interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento di base che attuano le disposizioni di tale accordo ( 6 ) . A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, un’inchiesta antielusione può essere avviata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati all’articolo 13, paragrafo 1. La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse sufficienti elementi di prova dei fattori enunciati all’articolo 13, paragrafo 1. In particolare, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra la Russia, il Kazakhstan e la Turchia, derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. Infine la Commissione ha osservato che l’articolo 13 del regolamento di base non prevede un’analisi del pregiudizio o del nesso di causalità. La disposizione impone, più in generale, di dimostrare che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. A tale riguardo, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti. Il fatto che le importazioni abbiano causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e che vi fosse un nesso di causalità tra tali importazioni e il pregiudizio era già stato accertato nel regolamento iniziale. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti e ha quindi ritenuto che l’apertura dell’inchiesta fosse giustificata. 1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento (14) L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e il 30 giugno 2023 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l’esistenza di pratiche di dumping. 1.7. Inchiesta (15) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Russia, Kazakhstan e Turchia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l’industria dell’Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia in merito all’apertura dell’inchiesta. (16) La Commissione inoltre ha chiesto alla missione della Repubblica del Kazakhstan presso l’Unione europea e alla delegazione permanente della Turchia presso l’Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta, oltre ai produttori esportatori turchi e kazaki che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. Le autorità kazake hanno fornito un elenco di produttori di legno compensato di betulla che la Commissione ha contattato. (17) Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori del Kazakhstan e della Turchia e questionari per gli importatori dell’Unione. (18) Le seguenti cinque società del Kazakhstan hanno presentato moduli di richiesta di esenzione: — Favorit LLP — QazFanCom LLP — Semipalatinsk Wood Processing LLP — Severnyi Fanernyi Kombinat LLP («SFK») — VFP LLP. (19) Le seguenti quattro società della Turchia hanno presentato moduli di richiesta di esenzione: — Intur Construction Tourism and Forest — Murat Şahin Orman Ürünleri — Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş. — Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS. (20) Hanno inoltre risposto al questionario i seguenti importatori indipendenti: — Aschiero Wood Import SpA — Forest TRAFIC — CASTELLANA LEGNAMI Snc — IMOLALEGNO spa — Orlimex CZ s.r.o. (21) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. Su richiesta delle società, si sono tenute audizioni con Favorit e SFK l’8 febbraio 2024, con i servizi della Commissione, e successivamente il 14 febbraio 2024, con il consigliere-auditore. Il consigliere-auditore ha concluso che le questioni sollevate dalle due società non riguardavano i diritti procedurali definiti nel suo mandato per i procedimenti in materia commerciale, bensì riguardavano le questioni sostanziali del caso, e non ha formulato alcuna raccomandazione specifica. 2. RISULTATI DELL’INCHIESTA 2.1. Livello di cooperazione (22) Come indicato nei considerando 18 e 19, cinque società stabilite in Kazakhstan e quattro società stabilite in Turchia hanno fornito moduli di richiesta di esenzione e hanno chiesto di essere esentate dai dazi qualora le misure fossero estese al Kazakhstan e alla Turchia. (23) Tuttavia due società in Kazakhstan (QazFanCom e VFP LPP) e tre società in Turchia (Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş. e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS) hanno fornito moduli di richiesta di esenzione molto lacunosi. Pertanto, con lettera del 13 ottobre 2023 a VFP LLP e alle tre società turche e con lettera del 17 novembre 2023 a QazFanCom, la Commissione ha informato tali società della sua intenzione di applicare i dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto tali società non avevano fornito, entro i termini previsti, le informazioni necessarie alla Commissione per stabilire se fossero o meno coinvolte in pratiche di elusione («lettera ex articolo 18»). Le società hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. La società QazFanCom ha presentato osservazioni. Nessun’altra società ha presentato osservazioni. (24) In risposta alla lettera ex articolo 18, QazFanCom ha affermato che, contrariamente a quanto indicato in tale lettera, ha collaborato all’inchiesta in quanto le informazioni da essa fornite comportavano una notevole mole di lavoro. Ha inoltre ritenuto che fornire e tradurre le informazioni in inglese richiedesse tempo e che la proroga dei termini per fornire una risposta fosse troppo breve, dato che la procedura è durata nove mesi. La società ha anche ritenuto che il regolamento di base non prevedesse un termine massimo per la proroga dei termini. (25) QazFanCom ha altresì affermato che, a suo parere, tutte le informazioni che la Commissione aveva chiesto di trasmettere erano sensibili e pertanto non potevano essere fornite. Allo stesso tempo ha sostenuto che la Commissione ha divulgato un’informazione riservata e ha violato l’articolo 19 del regolamento di base, in quanto i suoi partner commerciali sapevano che la richiesta di esenzione presentata da QazFanCom sarebbe stata respinta già prima che QazFanCom ricevesse la lettera ex articolo 18 dalla Commissione. (26) La Commissione ha ricordato che il termine di 37 giorni per presentare il modulo di richiesta di esenzione era fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di apertura ed era in linea con il termine generale di almeno 30 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base. Possono essere concesse proroghe, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga. Nel caso di specie la Commissione ha concesso una proroga di sette giorni, ossia il massimo che potesse concedere in considerazione dei termini dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui nel caso di specie avrebbe potuto essere concesso più tempo per fornire il modulo di richiesta di esenzione. (27) La Commissione ha inoltre ritenuto che a QazFanCom fossero state trasmesse istruzioni dettagliate su come fornire la versione non riservata del modulo di richiesta di esenzione insieme al modulo di richiesta di esenzione. Le informazioni trasmesse descrivevano dettagliatamente le modalità di presentazione dei dati per garantire il rispetto della riservatezza, ma anche per tutelare i diritti di difesa delle altre parti interessate. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui non era stato possibile fornire le informazioni a causa del loro carattere riservato. (28) Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla presunta violazione della riservatezza, QazFanCom non l’ha suffragata e non ha evidenziato alcuna informazione pubblicata nel fascicolo pubblico che contenesse informazioni sullo stato della richiesta di esenzione presentata da QazFanCom prima della lettera ex articolo 18. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (29) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che due società in Kazakhstan (QazFanCom e VFP LPP) e tre società in Turchia (Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş. e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS) non hanno collaborato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e di conseguenza non hanno dimostrato di non essere coinvolte in pratiche di elusione. Le loro richieste di esenzione sono state pertanto respinte. (30) In seguito alla divulgazione delle informazioni, QazFanCom ha sostenuto che la Commissione aveva adottato un approccio non accomodante e non costruttivo per quanto riguarda la cooperazione della società e, per motivi strettamente procedurali, si era rifiutata di prendere in considerazione i documenti presentati. QazFanCom ha chiesto alla Commissione di valutare documenti presentati nel dicembre 2023, in quanto, secondo la società, la Commissione aveva tempo sufficiente per farlo, visto che il termine per l’adozione di una decisione definitiva era solo il maggio 2024. QazFanCom ha inoltre chiesto un’audizione con i servizi della Commissione e un’audizione con il consigliere-auditore. La richiesta di audizione con i servizi della Commissione, sebbene presentata oltre il termine indicato nel documento di divulgazione delle informazioni, è stata accettata. Durante l’audizione con il consigliere-auditore svoltasi il 2 aprile 2024 e il 3 aprile 2024, quest’ultimo ha concluso che le questioni sollevate dalla parte interessata non riguardavano i diritti procedurali definiti nel mandato del consigliere-auditore per i procedimenti in materia commerciale, bensì riguardavano chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e non ha raccomandato alcun seguito specifico. (31) Come spiegato al considerando 26, la Commissione ha concesso a QazFanCom diverse proroghe del termine per presentare tutte le informazioni richieste a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di apertura e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato in dettaglio nella lettera ex articolo 18 del 17 novembre 2024. Le informazioni fornite dopo tali termini non hanno più potuto essere prese in considerazione dalla Commissione, dati i termini dell’inchiesta e il fatto che QazFanCom non aveva presentato, entro i termini previsti, le informazioni necessarie alla Commissione per stabilire se la società fosse coinvolta in pratiche di elusione. (32) Il 20 marzo 2024 la Commissione ha tenuto un’audizione con i rappresentanti di QazFanCom, durante la quale la società ha ulteriormente illustrato le sue osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. Tuttavia QazFanCom non ha presentato nuove argomentazioni circostanziate e ha ribadito principalmente di aver collaborato al meglio delle sue capacità. La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione di cui al considerando 29. (33) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS ha affermato che aveva fornito molte informazioni nell’ottobre 2023 e che le informazioni che non aveva fornito erano quelle che la direzione considerava riservate. (34) Come spiegato al considerando 27, la Commissione ha ritenuto che a tutti i produttori esportatori noti di legno compensato di betulla stabiliti in Kazakhstan e in Turchia fossero state trasmesse istruzioni dettagliate su come fornire la versione non riservata del modulo di richiesta di esenzione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui non era stato possibile fornire le informazioni a causa del loro carattere riservato. (35) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: — Favorit LLP (Kazakhstan) — Semipalatinsk Wood Processing LLP (Kazakhstan) — Severnyi Fanernyi Kombinat LLP (Kazakhstan) — Intur Construction Tourism and Forest (Turchia). (36) La Commissione ha inoltre analizzato le informazioni contenute nelle risposte al questionario degli importatori che hanno collaborato per effettuare controlli incrociati con le informazioni raccolte durante la verifica. (37) Dopo le verifiche in loco, la Commissione ha deciso di basare le conclusioni relative alle richieste di esenzione delle società kazake Favorit LLP, Semipalatinsk Wood Processing LLP e Severnyi Fanernyi Kombinat LLP sui migliori dati disponibili, cosa di cui le società sono state informate rispettivamente il 22 gennaio 2024, il 26 gennaio 2024 e il 22 gennaio 2024, sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base. Un’analisi dettagliata e la valutazione della società turca Intur Construction Tourism and Forest figurano nella sezione 4. (38) Alla luce di quanto precede ( 7 ) , la Commissione ha ritenuto che la cooperazione in entrambi i paesi fosse scarsa e che le risultanze per entrambi i paesi dovessero basarsi su statistiche. 2.2. Considerazioni generali (39) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione deve analizzare se sono soddisfatte le condizioni seguenti: — se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Russia, il Kazakhstan, la Turchia e l’Unione; — se tale modificazione sia derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping in vigore; — se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e — se vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame. (40) Oltre alle pratiche di elusione consistenti nel trasbordo di legno compensato attraverso il Kazakhstan e la Turchia, la Commissione ha anche esaminato se le misure antidumping fossero state eluse attraverso pratiche che comportano operazioni di assemblaggio/completamento. Essa ha ritenuto che pratiche quali la produzione di legno compensato di betulla a partire da fattori produttivi russi (tronchi di betulla e impiallacciato) costituissero operazioni di assemblaggio o di completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. La Commissione ha pertanto analizzato in modo specifico i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, in particolare: — se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e — se il valore dei pezzi suddetti fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. 2.3. Modificazione della configurazione degli scambi 2.3.1. Modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione, la Russia e la Turchia (41) La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni di legno compensato di betulla nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta: Tabella 1 Importazioni nell’Unione di legno compensato di betulla dalla Russia, dal Kazakhstan e dalla Turchia (m 3 ) 2019 2020 2021 2022 PR Russia 809 267 763 783 959 000 503 140 51 398 Indice (base = 2019) 100 94 119 62 6 Quota di mercato 44,2  % 41,7  % 52,4  % 31,8  % 4,2  % Kazakhstan 0 0 0 29 225 97 068 Indice (base = 2022) 100 332 Quota di mercato 0 0 0 1,8  % 7,9  % Turchia 4 094 3 001 1 536 15 619 33 832 Indice (base = 2019) 100 73 38 381 826 Quota di mercato 0,2  % 0,2  % 0,1  % 1,0  % 2,8  % Fonte: Comext, stime del denunciante per le vendite nell’UE. (42) La tabella 1 mostra che nel 2022, dopo l’istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia nel novembre 2021, le importazioni dalla Russia nell’Unione sono diminuite di quasi il 40 % rispetto al 2019, periodo precedente l’inizio dell’inchiesta iniziale. Nel periodo di riferimento le importazioni sono ulteriormente diminuite del 94 % rispetto al 2019. (43) Nel 2019, nel 2020 e nel 2021 non sono state effettuate importazioni nell’Unione di legno compensato di betulla dal Kazakhstan. Le importazioni nell’Unione sono iniziate solo nell’aprile 2022, dopo l’istituzione dei dazi antidumping nei confronti della Russia nel novembre 2021. Nel periodo di riferimento le importazioni sono più che triplicate rispetto al 2022, raggiungendo oltre 97 000 m 3 . (44) Nel 2019 le importazioni dalla Turchia ammontavano solo a circa 4 000 m 3 . Tra il 2019 e il 2021 il volume delle importazioni è diminuito di oltre il 60 %. Nel 2022, dopo l’istituzione dei dazi antidumping nei confronti della Russia nel novembre 2021, le importazioni sono aumentate quasi quattro volte rispetto al 2019 e, nel periodo di riferimento, più di otto volte. 2.3.2. Modificazione della configurazione degli scambi tra la Russia e il Kazakhstan (45) La tabella 2 mostra l’andamento delle importazioni di legno compensato di betulla, tronchi e impiallacciato dalla Russia al Kazakhstan durante il periodo dell’inchiesta (m 3 ): Tabella 2 2019 2020 2021 2022 PR Legno compensato di betulla 0 0 0 171 277 275 899 Indice 100 161 Tronchi 0 0 0 11 120 27 202 Indice 100 245 Impiallacciato 0 0 0 4 480 16 686 Indice 100 372 Fonte: Global Trade Atlas. (46) La tabella 2 mostra che le importazioni dalla Russia al Kazakhstan di legno compensato di betulla e di tronchi e impiallacciati (principali fattori produttivi per la produzione del legno compensato di betulla) sono iniziate solo nel 2022. (47) Nel periodo di riferimento le importazioni di legno compensato di betulla sono aumentate di oltre il 60 %. Tra il 2022 e il periodo di riferimento, anche le importazioni di tronchi e impiallacciati sono aumentate notevolmente, nel caso degli impiallacciati quasi quattro volte. 2.3.3. Modificazione della configurazione degli scambi tra la Russia e la Turchia (48) La tabella 3 mostra l’andamento delle importazioni di legno compensato di betulla, tronchi e impiallacciato dalla Russia alla Turchia durante il periodo dell’inchiesta (m 3 ): Tabella 3 2019 2020 2021 2022 PR Legno compensato di betulla 14 749 21 600 21 620 60 231 120 073 Indice 100 146 147 408 814 Tronchi 1 752 2 012 Indice 100 115 Impiallacciato 10 462 23 260 40 096 71 672 109 977 Indice 100 222 383 685 1 051 Fonte: Global Trade Atlas. (49) La tabella 3 mostra che il legno compensato di betulla ha iniziato a essere importato dalla Russia alla Turchia già nel 2019, ma in quantità relativamente basse. Tra il 2021 e il 2022 le importazioni sono triplicate. L’aumento più significativo si è verificato tra il 2022 e il periodo di riferimento, quando le importazioni sono raddoppiate e hanno superato i 120 000 m 3 . In termini di volume, rispetto al 2021 (periodo precedente l’istituzione delle misure), le importazioni di legno compensato sono aumentate sei volte. (50) Parallelamente, rispetto al 2019, sono aumentate anche le importazioni di tronchi e impiallacciato. Mentre per i tronchi non si è registrato alcun aumento tra il 2021 e il periodo di riferimento, le importazioni di impiallacciato sono aumentate oltre dieci volte tra il 2019 e il periodo di riferimento. Nel periodo di riferimento le importazioni di impiallacciato sono aumentate 2,5 volte rispetto al 2021. 2.3.4. Conclusioni (51) La suddetta evoluzione delle importazioni dalla Russia, dal Kazakhstan e dalla Turchia mostra chiaramente una modificazione della configurazione degli scambi dopo l’istituzione delle misure sulle importazioni di legno compensato di betulla. Mentre le importazioni dalla Russia sono quasi scomparse, le importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia sono notevolmente aumentate. Allo stesso tempo, i flussi commerciali di legno compensato di betulla, tronchi e impiallacciato tra la Russia e il Kazakhstan e tra la Russia e la Turchia sono notevolmente aumentati. (52) La Commissione ha pertanto concluso che il calo delle importazioni russe e il parallelo aumento delle importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. 2.4. Natura delle pratiche elusive (53) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di parti/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. (54) Come concluso nella sezione 2.1.4, a causa della scarsa collaborazione le conclusioni relative all’esistenza e alla natura delle pratiche di elusione hanno dovuto basarsi sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. (55) Gli elementi di prova contenuti nella domanda e confermati dalla Commissione durante l’inchiesta hanno dimostrato che il legno compensato di betulla prodotto in Russia era esportato in Turchia o in Kazakhstan. Una parte intermediaria in Turchia o in Kazakhstan riesportava il legno compensato di betulla nell’Unione come lotto a sé stante o abbinandolo a legno compensato prodotto localmente, di betulla o di altre specie di legno. Inoltre alcune delle società sia del Kazakhstan che della Turchia eludevano le misure antidumping sul legno compensato di betulla originario della Russia producendo legno compensato di betulla a partire da fattori produttivi provenienti dalla Russia, il che, secondo le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, risultava costituire un’operazione di assemblaggio/completamento (cfr. sezione 2.7) ( 8 ) . (56) Inoltre il volume delle importazioni nell’Unione dalla Turchia e dal Kazakhstan nel periodo di riferimento superava la produzione di entrambi i paesi, stimata nel periodo di riferimento, rispettivamente, a circa 17 000-20 000 m 3 e circa 69 000 m 3 ( 9 ) . Tali importazioni non potevano quindi essere interamente costituite da legno compensato di betulla di origine kazaka o turca ( 10 ) . (57) Le pratiche di trasbordo di legno compensato russo nel periodo di riferimento attraverso la Turchia e il Kazakhstan sono state ulteriormente dimostrate da numerose e-mail e offerte di prezzi da parte di importatori e operatori commerciali ( 11 ) . Le informazioni presentate dagli importatori che hanno collaborato hanno inoltre dimostrato che il legno compensato russo era venduto sul mercato dell’Unione e che le vendite erano effettuate attraverso una catena di numerosi operatori commerciali ( 12 ) . (58) In Kazakhstan le pratiche di elusione sono state agevolate dalla vicinanza geografica alla Russia e dal fatto che le società avevano legami con i produttori russi di legno compensato di betulla o dei fattori produttivi. Inoltre, secondo due produttori esportatori, i certificati di origine kazaki erano commercializzati e utilizzati impropriamente per il legno compensato di origine russa. 2.5. Insufficiente motivazione o giustificazione economica (59) Oltre all’aumento dei costi di trasporto connesso al trasbordo di legno compensato di betulla attraverso il Kazakhstan e la Turchia, le importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia verso la Turchia nel periodo di riferimento erano soggette al dazio doganale convenzionale del 7 % e, dal 2018, a un’aliquota del dazio supplementare del 20 %. Pertanto il trasbordo di legno compensato attraverso i due paesi comportava costi aggiuntivi e non è stata riscontrata alcuna giustificazione economica per la modificazione della configurazione degli scambi e per le pratiche in questione. (60) Sia Favorit che SFK hanno ritenuto che la Commissione non abbia accertato che l’elusione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, e hanno sostenuto che le importazioni dal Kazakhstan hanno iniziato ad arrivare nell’Unione solo dopo l’imposizione di sanzioni sul legno compensato russo, che è l’unica causa o giustificazione economica dell’aumento delle importazioni ( 13 ) . (61) La Commissione ha rilevato che le sanzioni erano state imposte meno di otto mesi dopo l’istituzione dei dazi antidumping e che l’inizio della modificazione della configurazione degli scambi poteva essere osservato già prima dell’imposizione delle sanzioni. Le importazioni dal Kazakhstan (e dalla Turchia) sono iniziate prima dell’imposizione delle sanzioni. L’inchiesta ha inoltre rivelato che SFK ha costituito un importatore collegato nell’Unione nell’aprile 2022 subito dopo l’istituzione dei dazi antidumping e prima dell’entrata in vigore delle sanzioni (10 luglio 2022). (62) La Commissione ha pertanto concluso che non vi era altra motivazione o giustificazione economica per la spedizione di legno compensato di betulla attraverso il Kazakhstan e la Turchia, se non l’elusione dei dazi. 2.6. Inizio o aumento sostanziale delle pratiche di cui all’articolo 13, paragrafo 2 (63) L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base richiede che le operazioni di assemblaggio/completamento siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. (64) In considerazione della scarsa collaborazione in entrambi i paesi, la Commissione ha basato le sue conclusioni in merito all’inizio o all’aumento sostanziale delle pratiche individuate come operazioni di assemblaggio o di completamento, sui migliori dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. (65) I dati statistici, sintetizzati nella sezione 2.3, mostrano chiaramente che le operazioni di assemblaggio e di completamento e le successive importazioni nell’Unione sono iniziate dopo l’istituzione dei dazi antidumping nel novembre 2021. La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio sono iniziate dopo l’istituzione dei dazi antidumping. 2.7. Valore dei pezzi e valore aggiunto (66) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un’altra condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi (dal Kazakhstan e dalla Turchia, nel presente caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. (67) Nel periodo di riferimento alcuni produttori kazaki e turchi hanno acquistato i principali fattori produttivi dalla Russia (tronchi di betulla, impiallacciato di betulla ottenuto a partire dai tronchi, resina). Poiché i tronchi, l’impiallacciato e la resina costituiscono il 100 % dei fattori produttivi, il valore dei fattori produttivi (valore dei pezzi) ha superato la soglia del 60 %. (68) Ciò è stato confermato dalle risultanze relative al produttore turco che ha collaborato, che produce legno compensato di betulla ottenuto da impiallacciato russo (per maggiori dettagli, cfr. la sezione 4). Le risultanze relative a questa società hanno inoltre dimostrato che il valore aggiunto era inferiore alla soglia del 25 % fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si è pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. (69) SFK ha sostenuto che la presente inchiesta è stata aperta solo sulla base di elementi di prova asseritamente sufficienti per quanto riguarda il trasbordo di legno compensato di origine russa, ma che nel fascicolo non vi erano elementi di prova che, per quanto riguarda la modificazione della configurazione degli scambi, derivassero da un’operazione di assemblaggio o di completamento. SFK ha ritenuto che la Commissione non avesse altra scelta se non quella di basarsi sui dati di SFK come dati disponibili, che a suo avviso dimostravano che il valore aggiunto era notevolmente superiore al 25 % dei costi totali di produzione. (70) La Commissione ha ritenuto che, come indicato nel regolamento di apertura (sezione D), avrebbe potuto indagare anche su altre pratiche di elusione, qualora fossero state individuate nel corso dell’inchiesta. In questo caso, e come indicato nella sezione 2.2, la Commissione ha inoltre esaminato le operazioni di assemblaggio/completamento e ha concluso che le misure sulle importazioni dalla Russia sono state, tra l’altro, eluse mediante operazioni di assemblaggio o di completamento sia in Kazakhstan che in Turchia. 2.8. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping (71) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (72) Per quanto riguarda i quantitativi, la quota di mercato delle importazioni dal Kazakhstan rappresentava circa il 7,9 % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento, mentre nel periodo dell’inchiesta iniziale non vi erano importazioni ( 14 ) . Per la Turchia la quota di mercato è aumentata dallo 0,2 % nel periodo dell’inchiesta iniziale al 2,8 % nel periodo di riferimento. La Commissione ha ritenuto che il volume delle importazioni fosse significativo. (73) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei costi tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il periodo di riferimento, con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite nelle statistiche di Eurostat, debitamente adeguati al fine di includervi i dazi doganali convenzionali (7 % per il Kazakhstan e nessuno per la Turchia) e i costi successivi allo sdoganamento, stimati al 5 % ( 15 ) . Tale confronto dei prezzi ha evidenziato l’esistenza di vendite sottocosto del 66,4 % per il Kazakhstan e del 18,9 % per la Turchia. (74) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi delle importazioni di cui sopra con i prezzi dell’industria dell’Unione. Da tale confronto dei prezzi è emerso un undercutting del 36,7 % per il Kazakhstan e del 14,6 % per la Turchia ( 16 ) . (75) La Commissione ha concluso che nel periodo di riferimento l’effetto delle misure in vigore è stato indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia. (76) Sia Favorit che SFK hanno sostenuto che, contrariamente agli articoli da 3.1 a 3.5 dell’accordo antidumping, la Commissione non ha accertato un pregiudizio notevole o una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. (77) La Commissione ha ritenuto che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richieda un’analisi volta a stabilire se le importazioni indeboliscano gli effetti riparatori del dazio e non a determinare nuovamente il pregiudizio. Come indicato al considerando 13, il fatto che le importazioni abbiano causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e che vi fosse un nesso di causalità tra tali importazioni e il pregiudizio era già stato accertato nel regolamento iniziale. Pertanto, in un’inchiesta antielusione, l’analisi del pregiudizio, della minaccia di pregiudizio e del nesso di causalità non era necessaria. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 2.9. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (78) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. (79) A tal fine, i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei dati in Eurostat e riportati franco fabbrica e confrontati con i valori normali accertati durante l’inchiesta iniziale, debitamente adeguati per tenere conto dell’inflazione. (80) Dal confronto tra i valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile e i prezzi all’esportazione sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping per le importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia. (81) In seguito alla divulgazione delle informazioni, sia Favorit che SFK hanno fatto riferimento alla prima frase della lettera di accompagnamento al documento generale di divulgazione delle informazioni, che menzionava la proposta di «istituire» misure antidumping definitive sulle importazioni di legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan. Su tale base, le società hanno sostenuto che l’accertamento dell’esistenza del dumping era illegale, in quanto il margine di dumping doveva essere calcolato confrontando il valore normale accertato in Kazakhstan con i prezzi all’esportazione dal Kazakhstan. Hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha confrontato i valori normali e i prezzi all’esportazione accertati in periodi diversi. A loro avviso, l’adeguamento del valore normale per tenere conto dell’inflazione è stato effettuato facendo riferimento a pubblicazioni sui prezzi del legno compensato di betulla in un paese terzo, vale a dire in Russia, e non rifletteva quindi le condizioni di mercato in Kazakhstan. Entrambe le società hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha confrontato i valori normali e i prezzi all’esportazione a uno stadio commerciale diverso. Infine hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto dei numeri di controllo del prodotto («NCP») nei suoi calcoli del dumping. (82) La Commissione ha chiarito che la lettera di accompagnamento parlava erroneamente di «istituzione» anziché di «estensione». Si tratta tuttavia di un mero errore materiale. Dal documento di divulgazione delle informazioni stesso emergeva chiaramente che esso riguardava le risultanze in base alle quali la Commissione intendeva estendere i dazi antidumping istituiti sulle importazioni provenienti dalla Russia alle importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia, e non istituire nuovi dazi antidumping. Come stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la condizione di base è che vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. Partendo da tale presupposto, il valore normale è stato determinato in base al valore normale accertato nell’inchiesta iniziale relativa alle importazioni dalla Russia, debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione, che è stato confrontato con i prezzi all’esportazione dal Kazakhstan, adeguati al livello franco fabbrica. Ciò è avvenuto a livello nazionale. L’articolo 13 del regolamento di base non impone di effettuare tale confronto a livello dei singoli tipi di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni. 3. MISURE (83) Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato originario della Russia sono oggetto di elusione mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia. (84) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (85) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 15,8 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto. (86) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta. (87) Favorit e SFK hanno chiesto che qualsiasi regolamento di estensione dei dazi indichi specificamente che qualunque elemento di elusione accertato nel quadro della presente inchiesta non dovrebbe suggerire, né essere inteso come, una risultanza di elusione ai sensi delle misure restrittive dell’UE in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. (88) La Commissione ha confermato che la base giuridica dell’inchiesta era il regolamento di base, in particolare l’articolo 13, e che le risultanze di cui al presente regolamento riguardavano l’elusione dei dazi antidumping istituiti nel novembre 2021 sulle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia. 4. RICHIESTE DI ESENZIONE (89) Come indicato nella sezione 1.7, la Commissione ha valutato le richieste di esenzione dei produttori esportatori del Kazakhstan e della Turchia. 4.1. Kazakhstan 4.1.1. Risultanze relative a Favorit (90) In occasione della visita di verifica presso le sedi di Favorit e delle sue società collegate, i servizi della Commissione hanno constatato che i documenti contabili di Favorit non erano attendibili in quanto la loro veridicità non poteva essere confermata da alcun documento sottoposto ad audit indipendente. Di conseguenza la Commissione non ha potuto stabilire in modo attendibile la portata dell’attività di Favorit sulla base di documenti ufficiali, anche in assenza di rendiconti finanziari sottoposti ad audit indipendente. I documenti contabili non hanno consentito alla Commissione di stabilire in modo attendibile il totale degli acquisti di fattori produttivi, gli acquisti totali del prodotto finito, la produzione totale e i volumi totali delle vendite. Tutte queste informazioni sono necessarie per valutare una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Le informazioni che non hanno potuto essere verificate riguardavano la maggior parte degli acquisti dei fattori produttivi e del prodotto in esame, compresi i quantitativi e i valori degli acquisti e delle rivendite di legno compensato e impiallacciato di betulla russi, nonché informazioni relative ai costi e alle vendite. Di conseguenza la Commissione non ha potuto stabilire e confermare la completezza dei dati relativi al volume e all’origine del legno compensato di betulla esportato nell’Unione e pertanto non è stata in grado di confermare se tutto il legno compensato di betulla acquistato da Favorit in Russia fosse rivenduto esclusivamente sul mercato interno, come sostenuto dalla società. (91) La Commissione ha quindi esaminato se fosse possibile utilizzare alcune delle informazioni di Favorit, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza. Secondo una giurisprudenza costante, dal tenore letterale di tale disposizione è evidente che le quattro condizioni devono essere applicate cumulativamente. Pertanto, se solo una di esse non è soddisfatta, tale disposizione non può essere applicata e le informazioni di cui trattasi non possono essere prese in considerazione ( 17 ) . (92) Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che la totalità delle informazioni presentate da Favorit non potesse essere considerata verificabile. In assenza di una contabilità attendibile, non è stato possibile stabilire in modo affidabile il volume e l’origine del legno compensato venduto da Favorit sul mercato dell’Unione. Pertanto l’utilizzo solo parziale delle informazioni presentate da Favorit non ha consentito di giungere a risultanze ragionevolmente precise sul fatto che Favorit rivendesse o meno sul mercato dell’Unione il legno compensato di betulla acquistato in Russia. (93) La Commissione ha preso in considerazione anche altri fattori, quali l’assenza di depositi separati, o quanto meno di spazi chiaramente distinti e/o di un’etichettatura del prodotto finito, per il legno compensato di betulla di produzione propria e acquistato, il fatto che il legno compensato di betulla destinato al mercato interno non presentasse etichette di sorta e l’assenza di documenti verificabili sulla movimentazione delle scorte nei depositi. La società acquistava la maggior parte del legno compensato di betulla russo tramite operatori commerciali nazionali e pertanto il suo volume non ha potuto essere accertato in modo attendibile poiché tali acquisti non erano registrati in alcun documento ufficiale. Le rivendite erano effettuate tramite tre operatori commerciali, due in Kazakhstan e uno al di fuori del paese. Secondo quanto asserito, l’operatore commerciale al di fuori del Kazakhstan, che rivendeva il legno compensato di betulla acquistato da Favorit all’Unione, non disponeva di conti sottoposti ad audit e pertanto le informazioni sui volumi e sulle specificità dei prodotti rivenduti non potevano essere verificate sulla base di alcun documento ufficiale. A causa della combinazione di tutti questi fattori, la Commissione ha ritenuto che tutte le informazioni fornite da Favorit dovessero essere respinte. (94) Su tale base, i servizi della Commissione hanno informato Favorit della loro intenzione di applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e hanno formulato le proprie conclusioni sulla base dei «dati disponibili» utilizzati per il paese nel suo complesso, sintetizzati nella sezione 2. (95) Favorit ha contestato tali conclusioni. Essa ha ritenuto che non vi fosse alcuna base per applicare né l’articolo 18, paragrafo 1, né l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto ha collaborato pienamente all’inchiesta, ha fornito tutti i dati necessari richiesti dalla Commissione e ha dimostrato con successo di non aver trasbordato nell’Unione legno compensato di betulla di origine russa. (96) Favorit ha sostenuto di essere un produttore autentico e di aver compiuto notevoli sforzi nella preparazione della risposta al questionario, il che è stato complicato dal fatto che non disponeva di rendiconti finanziari e dalle limitazioni del suo sistema contabile. (97) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Favorit ha ribadito che la Commissione non ha tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla società, dovute al fatto che era una piccola impresa con un numero limitato di dipendenti, e ha avanzato pretese asseritamente irrealistiche, ad esempio per la presentazione di rendiconti finanziari sottoposti ad audit entro 37 giorni dall’apertura dell’inchiesta. (98) Favorit ha inoltre sottolineato che la legislazione kazaka non le imponeva di disporre di rendiconti finanziari e che la Commissione era a conoscenza delle difficoltà incontrate dalla società per quanto riguarda la sua contabilità e tuttavia ha proceduto all’inchiesta e ha condotto la verifica in loco. Favorit ha sostenuto che, nell’analizzare i dati, la Commissione dovrebbe applicare un principio oggettivo per stabilire l’attendibilità delle informazioni contabili e ha fatto riferimento all’articolo 15 dell’accordo antidumping, che stabilisce che si deve avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo membri dell’OMC e che pertanto la Commissione non può applicare gli IFRS o altri principi internazionali. La società ha fatto riferimento al caso di un produttore algerino per il quale la Commissione ha applicato tale articolo in quanto tale produttore non disponeva di documenti contabili per la metà del periodo dell’inchiesta ( 18 ) . (99) La Commissione non ha messo in dubbio il fatto che Favorit producesse anche legno compensato di betulla proprio, ma l’applicazione dell’articolo 18 si basava su una combinazione di fattori, come illustrato nei considerando da 90 a 93. Lo scopo della verifica in loco era non solo di esaminare l’affidabilità dei dati contabili, ma anche di verificare altre informazioni che potevano essere verificate solo in loco, quali, tra l’altro, l’esistenza di una produzione effettiva, le scorte dei fattori produttivi, la documentazione che poteva esistere solo in forma cartacea, l’ubicazione fisica delle scorte di legno compensato di betulla e la separazione tra la produzione propria e il legno compensato di betulla acquistato in Russia. La Commissione ha inoltre sottolineato che il fatto che la visita di verifica abbia avuto luogo non significava che i dati dovessero essere accettati. La Commissione ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che non aver respinto tali dati fin dall’inizio implicasse doverli accettare. (100) La Commissione ha inoltre osservato che non imponeva alle società di fornire rendiconti finanziari se questi non esistevano e quando la legislazione nazionale non richiedeva di redigerli, né imponeva che le informazioni da fornire fossero conformi agli IFRS o ad altri principi contabili, nelle situazioni in cui ciò non era richiesto dalla legislazione nazionale del paese in questione. Pertanto il motivo dell’applicazione dell’articolo 18 non era la non conformità della contabilità di Favorit alle norme contabili, bensì il fatto che i documenti contabili tenuti da Favorit erano inattendibili e rendevano impossibile verificare la veridicità delle informazioni presentate dalla società con la sua richiesta di esenzione. Di conseguenza Favorit non è stata in grado di dimostrare di non essere coinvolta in pratiche di elusione. (101) Fatto salvo il principio secondo cui la legittimità delle misure antidumping dovrebbe essere valutata alla luce del diritto applicabile e non con riferimento alla presunta prassi amministrativa passata, la Commissione ha inoltre osservato che, nel caso del produttore algerino, essa ha deciso di «utilizzare comunque i dati della società, ogniqualvolta li abbia giudicati sufficientemente attendibili e sempreché non incidessero in misura rilevante sul risultato» ( 19 ) . La conclusione per i dati di Favorit era contraria alla situazione del produttore algerino: la Commissione non ha ritenuto sufficientemente attendibili i dati di Favorit per nessuna parte del periodo dell’inchiesta e la loro veridicità ha avuto un impatto diretto sul risultato. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’argomentazione di Favorit non fosse suffragata da elementi di prova. (102) Favorit ha inoltre ritenuto che la lettera ex articolo 18 non specificasse cosa avesse esattamente determinato l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha sostenuto di aver fornito tutte le informazioni richieste e che pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, non trovava applicazione. Ha inoltre ritenuto che la Commissione non potesse applicare l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base solo in ragione del fatto che i dati di Favorit non erano perfettamente conformi alle condizioni richieste. Infine la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 18, paragrafo 1, in quanto le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, non erano soddisfatte. Favorit ha ritenuto che l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafo 3, affrontino situazioni diverse e che l’applicazione dell’uno non sia subordinata all’applicazione dell’altro. (103) Inoltre Favorit ha sostenuto che l’intenzione della Commissione di ignorare i dati della società nella loro interezza è manifestamente contraria all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping. Essa ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello nel caso Stati Uniti/Acciaio laminato a caldo ( 20 ) , in cui si precisa che, ai sensi dell’allegato II, punto 3, le autorità inquirenti sono invitate a utilizzare le informazioni se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che tali informazioni siano verificabili, che siano correttamente presentate in modo da poter essere utilizzate nell’inchiesta senza indebite difficoltà e che siano fornite in tempo utile. Ne consegue che, se tali condizioni sono soddisfatte, le autorità inquirenti non hanno il diritto di respingere le informazioni presentate in sede di accertamento. Favorit ha sostenuto che tali condizioni erano soddisfatte nel caso di specie, in quanto la Commissione ha verificato diversi documenti che indicavano l’assenza di elusione. Poiché la Commissione ha chiesto di riconciliare le informazioni con la situazione contabile generale e Favorit e le sue società collegate lo hanno fatto, la Commissione doveva tenerne conto prima di ricorrere a qualunque dato disponibile. Favorit ha riproposto argomentazioni analoghe dopo la divulgazione delle informazioni. (104) La Commissione ha ribadito che i motivi per applicare l’articolo 18 del regolamento di base erano illustrati in dettaglio nella lettera ex articolo 18. Inoltre le informazioni raccolte durante la visita di verifica erano menzionate nella relazione sulla missione condivisa con la società dopo la visita di verifica. Poiché le informazioni fornite erano chiaramente non verificabili, come illustrato nei considerando da 90 a 93, la Commissione ha concluso che le condizioni per il ricorso all’articolo 18, paragrafo 3, non erano soddisfatte ( 21 ) e ha basato le sue conclusioni esclusivamente sull’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, e non su entrambi i paragrafi 1 e 3, come asserito da Favorit. (105) Favorit ha inoltre sostenuto di aver dimostrato in modo sufficiente di non essere coinvolta in pratiche di elusione, circostanza che la Commissione avrebbe potuto verificare. Tutte le informazioni erano in linea con il sistema ERP ( 22 ) della società, che secondo Favorit non poteva essere modificato retroattivamente. Favorit ha poi ritenuto che la Commissione potesse anche confermare visivamente che ciò che era caricato per il mercato dell’Unione corrispondeva a quanto visto nel deposito della società di Uralsk. Favorit ha riproposto argomentazioni analoghe dopo la divulgazione delle informazioni. (106) La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalle parti debbano essere verificabili, attendibili e quindi utilizzabili, e presentate in modo da poter essere confrontate con i libri e i documenti contabili sottoposti ad audit della società che le ha presentate o con qualsiasi altro documento ufficiale. Tuttavia, nel caso di Favorit, si è constatato che le informazioni erano non verificabili, inattendibili e inutilizzabili e che non era possibile dimostrarne l’esattezza. La Commissione ha pertanto contestato il fatto che Favorit abbia dimostrato di non essere coinvolta nelle pratiche di elusione e, in particolare, di non rivendere legno compensato di betulla russo nell’Unione. (107) La Commissione ha inoltre osservato che il quantitativo di legno compensato di betulla russo acquistato da Favorit era significativo, rappresentava il [10-40] % delle sue vendite ed era prossimo al quantitativo esportato da Favorit nell’Unione. Tuttavia, come spiegato in precedenza, l’assenza di conti attendibili e verificabili che registrassero le rivendite non ha consentito alla Commissione di confermare né i quantitativi né la destinazione del legno compensato di betulla russo. Favorit ha rivenduto il legno compensato tramite operatori commerciali in Kazakhstan e un operatore commerciale al di fuori del paese, per il quale la società ha sostenuto che non erano necessari conti ufficialmente sottoposti ad audit. Come spiegato durante la visita di verifica, tali canali di vendita attraverso operatori commerciali hanno consentito a Favorit di esportare nell’Unione. Analogamente, gli acquisti di fattori produttivi russi per la produzione di legno compensato e le vendite di legno compensato di betulla tramite operatori commerciali non hanno potuto essere verificati sulla base di alcun documento ufficiale o sottoposto ad audit indipendente. (108) I documenti contabili di Favorit non erano pertanto completi e non hanno potuto essere verificati. La Commissione ha inoltre osservato che l’argomentazione secondo cui il sistema ERP non poteva essere modificato retroattivamente non si basava su alcun elemento di prova concreto, bensì su una dichiarazione della società che non poteva essere verificata. In ogni caso la Commissione non è stata in grado di verificare che quanto riportato nel sistema ERP riguardasse la totalità delle operazioni di Favorit. (109) Inoltre la Commissione ha osservato che nessun documento o altro elemento di prova consentiva di confermare, in occasione della visita presso il deposito di Zubovsk, nei locali della società e presso il deposito di Uralsk, che il legno compensato di betulla destinato all’Unione e il legno compensato di betulla destinato al mercato interno erano tenuti separati. Al momento della visita le scorte erano molto limitate e solo una parte di esse era etichettata. Né a Zubovsk né nel deposito di Uralsk, la società è stata in grado di esibire documenti sulla movimentazione delle scorte che consentissero di risalire all’origine e alla destinazione del legno compensato di betulla. Al contrario, a Zubovsk è stato sostenuto che il (solo) dipendente che lavorava nel deposito sapeva qual era il legno compensato di betulla da caricare e pertanto non era necessario registrare o etichettare il legno pronto per essere venduto. Secondo quanto asserito, neppure a Uralsk si tenevano documenti, sebbene il deposito fosse condiviso con altre società. La Commissione ha pertanto contestato l’argomentazione di Favorit secondo cui il fatto che gli imballaggi etichettati come destinati all’Unione fossero simili a quelli che la Commissione ha visto nel deposito di Uralsk costituiva una prova del fatto che il legno compensato venduto al mercato dell’Unione era prodotto da Favorit. Al contrario, poiché secondo quanto asserito non si tenevano documenti in nessuno dei due depositi e non esisteva uno spazio separato per la produzione del legno compensato di Favorit e di quello russo, la società non è stata in grado di dimostrare che il legno compensato esportato nell’Unione fosse unicamente di sua produzione. (110) Favorit ha inoltre sostenuto di disporre di una sola contabilità prodotta per tutti gli scopi, compreso per la contabilità fiscale. Ha affermato che tutti gli acquisti erano registrati nel sistema contabile della società e riportati nella contabilità fiscale e ha inoltre sostenuto che le carenze nella sua contabilità relative all’attendibilità e alla verificabilità dei dati erano irrilevanti ai fini della valutazione della sua richiesta di esenzione. Favorit ha affermato che, secondo la Corte di giustizia nella causa Maxcom ( 23 ) , le richieste di esenzione dovrebbero essere accolte se sono sostenute da elementi di prova e se tali elementi dimostrano che gli esportatori che hanno presentato una richiesta non sono coinvolti in pratiche di elusione. Ha sostenuto che la Corte di giustizia non ha limitato a un tipo specifico la nozione di elementi di prova da presentare per soddisfare il pertinente criterio giuridico. In particolare, a suo parere, i richiedenti non erano tenuti a disporre di rendiconti finanziari, rendiconti finanziari sottoposti ad audit e «conti ufficiali» e in linea di principio sarebbe sufficiente qualsiasi elemento di prova. (111) La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che fosse tenuta una sola contabilità. Al contrario, i conti di Favorit utilizzati per la contabilità fiscale non erano completi. Poiché i conti dovrebbero di norma includere gli acquisti e le rivendite di legno compensato di betulla russo, la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che la loro attendibilità fosse irrilevante ai fini della valutazione della richiesta di esenzione. La Commissione ha ricordato che la sua conclusione sull’applicazione dell’articolo 18 si basava su una serie di fattori, illustrati nei considerando da 90 a 93 e non su un elemento di prova specifico. Essa ha quindi respinto l’affermazione secondo cui le carenze nella contabilità erano irrilevanti. (112) Favorit ha inoltre sostenuto che il questionario e la lettera in preparazione della verifica imponevano di effettuare tutte le riconciliazioni con la situazione contabile generale e con i documenti elettronici, cosa che la società ha fatto. Essa ha ritenuto che la Commissione non abbia specificato in dettaglio che Favorit avrebbe anche dovuto collegare i dati ad alcuni conti ufficiali. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha neppure indicato esattamente in che modo dovevano essere strutturate tali informazioni. A suo avviso, la Commissione non avrebbe quindi tenuto conto delle reali difficoltà incontrate da Favorit (come l’assenza di rendiconti finanziari) e da questa comunicate alla Commissione. A suo avviso, la Commissione non poteva dunque addebitare a Favorit una presunta mancanza di collaborazione. (113) La Commissione ha espresso disaccordo. Ha specificato in dettaglio le informazioni richieste e in che modo tali informazioni dovevano essere strutturate nel questionario. Era inoltre in linea con la sua prassi abituale verificare la veridicità delle informazioni mediante un controllo incrociato, tra l’altro, con i conti ufficiali, le dichiarazioni fiscali o i documenti tenuti in fabbrica. Tuttavia Favorit non è stata in grado di effettuare la riconciliazione con alcun documento ufficiale o sottoposto ad audit indipendente. La Commissione ha inoltre ribadito che l’applicazione dell’articolo 18 era motivata non dal rifiuto da parte di Favorit di fornire le informazioni richieste, ma piuttosto dai fatti illustrati in dettaglio nei considerando da 90 a 93. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (114) Favorit ha sostenuto di aver effettuato, durante la visita di verifica, una riconciliazione tra le entrate nel suo modulo di contabilità fiscale e quelle indicate nelle dichiarazioni IVA e di aver anche riconciliato le entrate con il modulo di contabilità gestionale e fiscale. Da tale riconciliazione è emerso che entrambe le serie di dati provenivano dagli stessi conti ed erano quindi attendibili, accurate e verificabili. La lettera ex articolo 18 era dunque manifestamente errata e priva di motivazione, in quanto asseriva l’esistenza di un problema relativo alla riconciliazione ed era altresì contraria al punto 1 dell’allegato II dell’accordo antidumping. (115) La Commissione ha osservato che solo una parte dei conti è stata riconciliata con documenti ufficiali, il che non poteva quindi costituire una prova del fatto che la società avesse comunicato correttamente tutte le altre informazioni. La Commissione ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che, poiché una parte dell’operazione corrispondeva ai conti ufficiali, i dati dovevano essere accettati. Come spiegato in precedenza, il fatto che non sia stato possibile riconciliare tutti i dati ha messo in discussione tutte le informazioni presentate da Favorit. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (116) Favorit ha inoltre sostenuto che la lettera ex articolo 18 non spiegava quali dati disponibili intendeva applicare e se tali dati fossero basati sui dati di Favorit o su altri elementi. Nessun elemento del fascicolo indicava il coinvolgimento di Favorit nel trasbordo o in altre pratiche di elusione. Anche applicando l’articolo 18, paragrafo 1, gli unici dati che potrebbero sostituire ragionevolmente le informazioni mancanti sarebbero i dati forniti da Favorit. A suo parere, un’estrapolazione a Favorit delle risultanze relative all’elusione a livello nazionale era irragionevole, in quanto tale selezione di dati mirerebbe chiaramente a punire una parte che non ha collaborato, il che non è avvenuto nel caso di Favorit. (117) Favorit ha inoltre ritenuto che qualsiasi tentativo di trarre conclusioni negative dalla presunta omessa collaborazione fosse illegale ai sensi dell’articolo 6.8 dell’accordo antidumping e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali. Ha sostenuto che, in linea con la decisione sul caso Messico/Misure antidumping sul riso e con la relazione del panel nel caso Cina/GOES , la Commissione deve reperire le migliori informazioni disponibili che non devono essere semplicemente corrette o utili di per sé, ma le più adatte o le più appropriate, e che l’omessa collaborazione non è una giustificazione per trarre conseguenze negative ( 24 ) . Favorit ha riproposto la stessa argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. (118) La Commissione ha ribadito che i dati di Favorit non potevano essere utilizzati come base per le sue risultanze. Come spiegato in precedenza, i dati forniti dalla società non erano verificabili e, in quanto tali, non potevano essere utilizzati neppure a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Come confermato dalla Corte di giustizia, spetta a ciascun singolo produttore esportatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ( 25 ) . Di conseguenza la Commissione ha concluso che Favorit non aveva dimostrato di essere un produttore autentico non coinvolto in pratiche di elusione. In tali circostanze, in linea con la sua prassi precedente, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di basarsi sulle risultanze relative all’elusione a livello nazionale. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base, se una parte non ha collaborato in tutto o in parte, l’esito «può essere meno favorevole rispetto... se la parte avesse collaborato». Pertanto il fatto che l’applicazione a Favorit delle risultanze a livello nazionale fosse meno favorevole per la società non aveva lo scopo di sanzionare quest’ultima, ma costituiva l’unica opzione e la conseguenza del fatto che i dati della società non potevano essere utilizzati. (119) Favorit ha inoltre sostenuto di aver fornito il conto profitti e perdite degli operatori commerciali in Kazakhstan attraverso i quali esportava, e che pertanto la Commissione poteva effettuare una verifica e una riconciliazione complete. Ha anche affermato che tali operatori commerciali non avevano l’obbligo di fornire conti sottoposti ad audit. Favorit ha inoltre sostenuto che la Commissione sbagliava nel ritenere che la società non avesse fornito un conto profitti e perdite dell’operatore commerciale al di fuori del Kazakhstan. Ha inoltre ribadito che l’operatore al di fuori del Kazakhstan non era tenuto a disporre di conti sottoposti ad audit. (120) La Commissione ha osservato che il conto profitti e perdite degli operatori commerciali rispecchiava solo una parte dell’attività di Favorit e pertanto non costituiva una prova della correttezza di tutti i dati forniti dalla società. Analogamente, i conti dell’operatore commerciale al di fuori del Kazakhstan comprendevano solo una parte delle vendite di Favorit e non potevano essere utilizzati per stabilire la veridicità dei suoi conti. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (121) Favorit ha inoltre sostenuto che, sulla base di una prassi costante della Commissione, l’omessa collaborazione in un’inchiesta antielusione non portava automaticamente a constatare d’ufficio un’elusione o a non tenere in alcun modo conto dei dati presentati. Ha fatto riferimento all’inchiesta relativa ai prodotti in fibra di vetro dal Marocco, in cui è stato accertato che un produttore non ha collaborato sulla base di sette questioni, ma la Commissione ha comunque accettato i suoi dati ( 26 ) , e a un’inchiesta sulla cumarina originaria dell’India ( 27 ) , in cui una società ha indotto in errore la Commissione per quanto riguarda l’affiliazione alle sue società commerciali, ma l’articolo 18 del regolamento di base non è stato applicato. Ha pertanto ritenuto che l’intenzione della Commissione di applicare i dati disponibili e di respingere i suoi dati costituisse una violazione del principio di non discriminazione che impone di trattare allo stesso modo situazioni analoghe. Favorit ha inoltre sostenuto che la sua situazione era simile a quella oggetto della sentenza Maxcom e che pertanto non era possibile riscontrare alcuna risultanza di elusione da parte di Favorit con riferimento all’elusione a livello nazionale. Favorit ha ritenuto di aver fornito elementi di prova del fatto di non essere coinvolta in pratiche di elusione e che pertanto la Commissione non poteva applicare alla sua situazione le risultanze a livello nazionale. (122) La Commissione ha osservato che le risultanze sono elaborate caso per caso, e in questo caso, come ampiamente spiegato in precedenza, si è tenuto in debita considerazione se non potesse essere utilizzata l’intera serie di dati o solo un’informazione specifica, se le informazioni mancanti avessero un impatto sostanziale sull’esito dell’inchiesta e se, in assenza di tali informazioni, la Commissione potesse giungere a risultanze ragionevoli. Inoltre i fatti nei casi menzionati da Favorit erano completamente diversi sotto molti aspetti. In particolare, negli altri casi il modello commerciale delle società interessate era diverso e non vi era alcun problema di assenza di rendiconti finanziari sottoposti ad audit. Pertanto la Commissione non è d’accordo sul fatto che, poiché i dati non erano stati respinti in toto nei casi di cui sopra, nel presente caso si dovesse adottare lo stesso approccio. Essa ha dunque ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova. La Commissione ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che vi fossero elementi di prova verificati del non coinvolgimento di Favorit in pratiche di elusione, in quanto l’assenza di dati attendibili e verificabili non ha consentito alla società di dimostrare l’assenza di pratiche di elusione. (123) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che le conclusioni relative a Favorit dovevano basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e che Favorit non ha dimostrato di essere un produttore non coinvolto in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione. (124) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Favorit ha riproposto le stesse argomentazioni. Ha ribadito di aver dimostrato di non trasbordare legno compensato di betulla russo e che la Commissione ha agito in violazione dell’accordo antidumping e del regolamento di base. Ha sostenuto in particolare di disporre di una contabilità affidabile, che le informazioni presentate erano verificabili, che le sue scorte distinguevano chiaramente la produzione propria da quella di terzi e che disponeva di una sola contabilità. Ha ribadito che la Commissione ha verificato tutte le informazioni. (125) Favorit ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla società in quanto piccola impresa situata in un paese in via di sviluppo. Ha inoltre ribadito che l’uso dei dati disponibili ha avuto un effetto negativo su Favorit, in violazione dell’articolo 6.8 dell’accordo antidumping. (126) La Commissione ha ritenuto che tutte le argomentazioni sollevate da Favorit fossero già state trattate in dettaglio nei considerando da 91 a 122. Non essendo state presentate nuove osservazioni di carattere sostanziale, è stata confermata la conclusione di cui al considerando 123. 4.1.2. Risultanze relative a Semipalatinsk (127) Nella risposta al questionario, Semipalatinsk ha riferito che tutti i fattori di produzione in legno pressato non erano russi. Durante la visita di verifica la Commissione ha però scoperto che il legno pressato acquistato da un fornitore era originario della Russia, mentre per gli acquisti effettuati presso il principale fornitore di Semipalatinsk non è stato possibile stabilire l’origine. Tali informazioni erano necessarie per stabilire, a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la percentuale che i fattori produttivi di origine russa rappresentavano nella produzione di legno compensato di betulla e quindi per valutare la richiesta di esenzione. (128) Inoltre i servizi della Commissione non hanno potuto stabilire il costo del lavoro per il calcolo del valore aggiunto come richiesto dall’articolo 13 del regolamento di base, in quanto Semipalatinsk non ha incluso tutti i dipendenti nella tabella relativa ai costi di fabbricazione, dato che erano pagati in contanti e quindi non presenti nei conti ufficiali. (129) Semipalatinsk non ha neppure fornito tempestivamente risposte complete al questionario per le sue società collegate RKD LLP e RKD Latvia. Le risposte al questionario di queste società collegate sono state sollecitate sia nel questionario sia nelle successive lettere di richiesta di maggiori informazioni, nonché in un messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2023, prima della visita di verifica. Durante la visita di verifica Semipalatinsk ha presentato solo dati parziali per RKD LLP, mentre per RKD Latvia alcuni dati parziali sono stati presentati dopo la visita di verifica. In entrambi i casi, la presentazione fuori tempo utile dei dati per le società collegate ha impedito ai funzionari della Commissione di effettuare una verifica completa e adeguata in loco. (130) Oltre a quanto precede, l’ultimo giorno della visita di verifica i funzionari della Commissione non sono stati in grado di effettuare i controlli finali, quali la verifica dei contatti con fornitori, clienti e società collegate. (131) Nonostante la richiesta, Semipalatinsk non ha fornito ai servizi della Commissione una panoramica completa delle comunicazioni con il suo principale fornitore. Durante la visita di verifica non è stato reso noto un account di posta elettronica specifico utilizzato per comunicare con i fornitori e i clienti di Semipalatinsk. Tuttavia i funzionari della Commissione hanno individuato comunicazioni che mettono in dubbio l’attendibilità delle affermazioni di Semipalatinsk in merito ai suoi legami e rapporti commerciali. (132) Dall’inchiesta è emerso che i depositi di RKD LLP e di Semipalatinsk si trovavano negli stessi locali. L’etichettatura dei prodotti avveniva manualmente e le etichette non contenevano informazioni di identificazione dei lotti né codici QR/a barre che consentissero di risalire alla produzione. Inoltre accanto al deposito di Semipalatinsk vi erano depositi e spazi di stoccaggio esterni per legno compensato di betulla russo acquistato da RKD LLP per la rivendita. Pertanto i funzionari della Commissione non hanno potuto ottenere le necessarie garanzie per quanto riguarda le attività di RKD LLP nella movimentazione del legno compensato di betulla russo commercializzato. Inoltre in un altro deposito la Commissione non è stata in grado di verificare la movimentazione delle merci in quanto non esistevano documenti giustificativi né sistemi informatici in loco. (133) Durante la visita di verifica Semipalatinsk ha spiegato che il Kazakhstan non dispone di legno di betulla sufficiente a rendere efficiente in termini di costi la produzione di legno compensato di betulla interamente kazako. Pertanto Semipalatinsk acquistava «legno pressato sotto forma di tavole» di origine russa come fattore produttivo, inserendo come strato superiore impiallacciati di betulla di produzione propria ottenuti da tronchi kazaki. Questo materiale era il principale fattore produttivo durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia la Commissione non è stata in grado di rintracciare scorte di tale materiale. Semipalatinsk ha sostenuto che durante le visite di verifica non vi erano nuovi ordini e quindi nei depositi non erano presenti scorte dei fattori produttivi. Tuttavia ciò è in contraddizione con le dichiarazioni di Semipalatinsk sull’importanza di questo fattore produttivo specifico nel suo modello commerciale. (134) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha informato Semipalatinsk della sua intenzione di applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e di basare le proprie conclusioni sui migliori dati disponibili ai sensi di tale articolo. (135) In risposta alla lettera ex articolo 18, Semipalatinsk ha sostenuto che l’acquisizione del fattore produttivo tavole di legno pressato è avvenuta tramite fornitori kazaki e che questi ultimi non erano soggetti ad alcun obbligo giuridico di fornire la documentazione relativa all’origine. Semipalatinsk ha inoltre sottolineato che le informazioni sull’origine del fattore produttivo non erano state richieste in precedenza dalla Commissione e che l’ulteriore trasformazione di tale materiale corrispondeva al valore aggiunto ai costi di fabbricazione del 47 % per ottenere il prodotto finale. (136) Semipalatinsk ha affermato di aver comunicato durante la visita di verifica i contatti che avevano avuto luogo con uno dei suoi fornitori. La società ha inoltre sostenuto che le tabelle del questionario fornivano informazioni attendibili e comprendevano tutti i dipendenti, compresi quelli pagati in contanti. Semipalatinsk ha inoltre sostenuto di aver fornito informazioni sufficienti sulle società collegate RKD LLP e RKD Latvia. Infine ha affermato che RKD LLP e Semipalatinsk dispongono di depositi diversi in quanto hanno dipendenti diversi e contratti di locazione e strutture di carico distinti. (137) La Commissione ha respinto le affermazioni di cui sopra. L’origine dei fattori produttivi è stata richiesta dalla Commissione sia nel questionario che nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni inviate successivamente. Sebbene Semipalatinsk si sia adoperata per trovare la prova dell’origine del fattore produttivo, la Commissione non ha potuto ottenere informazioni in tempo utile e attendibili sull’origine della maggior parte del fattore produttivo. Inoltre i funzionari della Commissione hanno ricalcolato il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento, che è risultato inferiore all’1 % del costo di produzione. (138) La Commissione ha anche respinto l’argomentazione secondo cui durante la visita di verifica sarebbe stata informata dell’account di posta elettronica usato per le comunicazioni con alcuni fornitori. Semipalatinsk ha informato i funzionari della Commissione dell’esistenza di questo account di posta elettronica solo al termine della visita di verifica. Pertanto non è stato possibile effettuare i controlli necessari, senza contare l’indisponibilità di personale informatico per risolvere i problemi tecnici incontrati al termine della visita di verifica. (139) La Commissione ha inoltre respinto le argomentazioni di Semipalatinsk secondo cui avrebbe presentato questionari in tempo utile e completi per RKD LLP e RKD Latvia. Per quanto riguarda la prima, Semipalatinsk ha presentato alcuni dati frammentari durante la visita di verifica, mentre per la seconda ha presentato alcuni dati frammentari dopo la visita di verifica. Il tutto è avvenuto fuori tempo utile e in modo incompleto, nonché troppo tardi per verificare tali informazioni. Il fatto che RKD Latvia avesse anche altri portatori di interessi indipendenti non era pertinente, in quanto RKD Latvia era una società collegata e di conseguenza doveva fornire le informazioni richieste. Il 27 novembre 2023, ossia una settimana prima dell’inizio della visita di verifica, in una cosiddetta lettera in preparazione della verifica la Commissione ha informato Semipalatinsk che non avrebbe potuto presentare nuove informazioni durante la visita di verifica. In tale lettera è stato inoltre spiegato che qualsiasi modifica dei dati comunicati apportata dopo tale data avrebbe potuto dar luogo all’applicazione dell’articolo 18. La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui Semipalatinsk ha fornito informazioni attendibili sul costo del lavoro. Sebbene la Commissione riconosca che i costi del lavoro indicati nella tabella «Allegato 2 — Richiesta di informazioni sul consumo di costi» comprendevano tutti i dipendenti, essendo una parte di essi pagata in contanti, non è stato possibile verificare i costi del lavoro nella contabilità finanziaria di Semipalatinsk. (140) Infine la Commissione ha respinto in quanto irrilevanti le affermazioni di Semipalatinsk secondo cui le due società dispongono di depositi e dipendenti diversi. La Commissione ha ribadito che, sebbene i depositi delle due società possano avere contratti di locazione, strutture di carico e dipendenti distinti, non è stata in grado di ottenere le garanzie necessarie per quanto riguarda le attività di RKD LLP nella movimentazione del legno compensato di betulla russo commercializzato. (141) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che Semipalatinsk non ha dimostrato di essere un produttore non coinvolto in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e che pertanto le conclusioni relative a Semipalatinsk dovevano basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base; di conseguenza dovevano applicarsi le risultanze relative all’elusione a livello nazionale. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione. (142) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Semipalatinsk ha affermato che il suo stabilimento di produzione era operativo dal 2012, ossia da prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia. Semipalatinsk ha inoltre sostenuto di aver dimostrato un elevato livello di collaborazione con la Commissione durante l’inchiesta e che la conclusione della Commissione secondo cui non è un produttore autentico di legno compensato di betulla era errata e non veritiera. (143) La Commissione ha ritenuto che la presunta data di inizio della produzione non incidesse sulle risultanze dell’inchiesta relativa a Semipalatinsk. La Commissione ha inoltre riconosciuto una certa collaborazione da parte del personale di Semipalatinsk durante l’inchiesta e anche durante la verifica, ma la società non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini previsti dal regolamento di base. Si è pertanto stabilito che Semipalatinsk non aveva dimostrato di essere un produttore autentico non coinvolto nella pratica di elusione accertata. (144) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni Semipalatinsk non abbia presentato alcuna nuova argomentazione circostanziata e che tutte le argomentazioni sollevate da Semipalatinsk siano state trattate in dettaglio nei considerando da 135 a 140. (145) Non essendo state presentate nuove osservazioni di carattere sostanziale, è stata confermata la conclusione di cui al considerando 141. 4.1.3. Risultanze relative a Severnyi Fanernyi Kombinat LLP (146) In occasione della visita di verifica presso Severnyi Fanernyi Kombinat LLP e le sue società collegate («SFK»), la Commissione ha constatato che SFK non aveva dichiarato la propria società collegata in Russia. La società era indicata come fornitore di tronchi non collegato. SFK non ha pertanto fornito una risposta al questionario per questa società. Durante la visita di verifica, la Commissione ha inoltre riscontrato che, in alcune operazioni selezionate come campione per una verifica dettagliata, SFK aveva erroneamente dichiarato l’origine dei tronchi russi (come kazaka) ( 28 ) . Su tale base, la Commissione ha ritenuto che SFK abbia ostacolato in modo significativo l’inchiesta fornendo informazioni false e fuorvianti. Inoltre, poiché le informazioni dovevano essere utilizzate per stabilire la percentuale dei fattori produttivi acquistati in Russia e calcolare il valore aggiunto, la Commissione ha ritenuto di non poter utilizzare i dati di SFK per stabilire il suo non coinvolgimento in pratiche di elusione. Su tale base, i servizi della Commissione hanno informato SFK dell’intenzione di non tenere conto dei suoi dati e di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. (147) SFK ha espresso disaccordo. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il grande sforzo complessivo intrapreso da SFK in termini di cooperazione, il fatto che essa fosse un importante datore di lavoro nella sua regione e il fatto che operasse in un paese in via di sviluppo. SFK ha inoltre sottolineato gli sforzi compiuti per preparare una risposta dettagliata al questionario, nonostante il suo organico limitato e l’assenza di rendiconti finanziari sottoposti ad audit, e ha fatto riferimento a tutte le informazioni e riconciliazioni da essa fornite. SFK ha anche affermato che la Commissione ha ampiamente esagerato nel sostenere che la mancata dichiarazione della relazione con la società collegata in Russia e l’errata dichiarazione dell’origine di una delle operazioni incluse nel campione significassero che SFK aveva fornito informazioni false o fuorvianti e che aveva ostacolato in modo significativo l’inchiesta. Essa ha ritenuto che la Commissione abbia commesso un errore sul piano giuridico e fattuale, abbia violato gli obblighi dell’UE nell’ambito dell’OMC, abbia posto in atto un comportamento discriminatorio e abbia ignorato il duro lavoro dei membri del personale del gruppo SFK. SFK ha inoltre ritenuto di aver dimostrato nell’ambito delle diverse riconciliazioni, e come verificato dalla Commissione durante la verifica in loco, di non essere coinvolta in pratiche di elusione. (148) SFK ha ritenuto che l’intenzione della Commissione di non prendere in considerazione i dati della società nella loro interezza fosse manifestamente contraria all’articolo 6.8 e all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping. Essa ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello nel caso Stati Uniti/Acciaio laminato a caldo ( 29 ) , in cui si precisa che, ai sensi dell’allegato II, punto 3, le autorità inquirenti sono invitate a utilizzare le informazioni se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che tali informazioni siano verificabili, che siano correttamente presentate in modo da poter essere utilizzate nell’inchiesta senza indebite difficoltà e che siano fornite in tempo utile. Ha affermato che, se tali condizioni erano soddisfatte, le autorità inquirenti non avevano il diritto di respingere le informazioni presentate in sede di accertamento. A suo parere, le suddette condizioni erano soddisfatte nella presente inchiesta, in quanto la Commissione ha verificato ogni documento presentato in tempo utile che indicasse l’assenza di elusione. SFK ha ritenuto che la Commissione abbia effettuato la sua analisi dei dati presentati dalla società nell’ordine sbagliato e ha fatto riferimento al caso Stati Uniti/Dazi antidumping e compensativi (Corea) ( 30 ) . L’ordine corretto sarebbe quello di prendere anzitutto in considerazione le informazioni fornite in risposta diretta alla Commissione e, poiché le informazioni fornite soddisfacevano i criteri di cui all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping, la Commissione disponeva quindi di tutte le informazioni necessarie per accettare la richiesta di esenzione di SFK. (149) La Commissione ha espresso disaccordo. Contrariamente alle affermazioni di SFK, essa ha ritenuto che la mancata dichiarazione di una società collegata in Russia e l’errata dichiarazione dell’origine dei tronchi acquistati ostacolassero gravemente l’inchiesta. Nel periodo di riferimento SFK ha acquistato tronchi di betulla, impiallacciato, resina e legno compensato di betulla in Russia. In tali circostanze, la Commissione ha dovuto determinare la percentuale esatta dei fattori produttivi provenienti dalla Russia per stabilire se i pezzi russi costituissero il 60 % o più del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Le informazioni sul valore e sull’origine dei fattori produttivi hanno quindi avuto un impatto diretto sulla valutazione della richiesta di esenzione. Poiché non è stato possibile verificare la risposta al questionario della società russa collegata e dato che i conti di SFK con la società collegata indicavano operazioni finanziarie al di là degli acquisti di tronchi (che la società ha spiegato come «pagamenti anticipati»), la Commissione non ha potuto verificare i quantitativi e i valori dei tronchi e se fossero stati acquistati altri fattori produttivi o il prodotto in esame. Poiché la risposta al questionario della società collegata non è stata presentata quando richiesto all’inizio dell’inchiesta, ma solo a ridosso del termine della visita di verifica, la Commissione ha ritenuto che le informazioni sui flussi finanziari e di merci tra la SFK e la sua società collegata russa non potessero essere verificate. Pertanto non si poteva sostenere che le informazioni fossero state presentate correttamente, in tempo utile e che fossero verificabili. Le condizioni di cui all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping non erano dunque soddisfatte. (150) SFK ha inoltre ritenuto che la Commissione non potesse ignorare tutte le informazioni fornite dalla società. Ha fatto riferimento all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base che stabilisce che, «se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili». Su tale base, ha ritenuto che la Commissione potesse procedere nella sua inchiesta applicando i dati disponibili a tale riguardo e trattando quindi la società russa come una società collegata, nonché trattando come provenienti dalla Russia i tronchi che erano stati erroneamente dichiarati. Ha sostenuto che tali dati disponibili non avevano tuttavia alcuna incidenza sui dati altrimenti forniti da SFK nel corso dell’inchiesta, che dimostravano l’assenza di pratiche di elusione. SFK ha inoltre ritenuto che la Commissione non avesse bisogno del paese di provenienza dei pezzi per calcolare il valore aggiunto. Essa ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto che il fornitore fosse collegato o meno, in quanto, anche se i prezzi di trasferimento di un fattore produttivo dovessero venire adeguati, ciò inciderebbe anche sul costo totale di produzione, cosicché il valore aggiunto rimarrebbe invariato. La lettera ex articolo 18 si basava pertanto su un errore manifesto di valutazione ed era in contrasto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. (151) La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che, nel caso in esame, l’unica conseguenza per la comunicazione di informazioni false e fuorvianti dovrebbe essere quella di trattare la società russa come società collegata e i tronchi di un’operazione campione, che erano stati erroneamente dichiarati, come provenienti dalla Russia. Le informazioni false sui tronchi e il fatto che la Commissione non abbia potuto verificare il fornitore russo collegato hanno reso inattendibile l’intera serie di dati di SFK. SFK ha dichiarato di aver acquistato il [6-10] % dal fornitore russo collegato. La Commissione non ha potuto verificare i quantitativi dei tronchi e se SFK acquistasse solo tronchi dalla società e non direttamente il prodotto in esame. La Commissione ha osservato che alla fine del 2023 SFK aveva un debito in essere nei confronti della società russa pari alla metà del fatturato realizzato con tale società. Inoltre nel periodo di riferimento SFK ha acquistato il prodotto in esame dalla Russia, dichiarandolo inizialmente alla Commissione come «prodotti non finiti». Pertanto il fatto che SFK non abbia fornito alla Commissione la risposta al questionario ha inciso direttamente sull’esito dell’inchiesta. (152) Inoltre la percentuale esatta del fattore produttivo rispetto ai costi di produzione era pertinente non solo per stabilire la percentuale del fattore produttivo proveniente dalla Russia (la prova del 60 %), ma si applicava anche al valore aggiunto (la prova del 25 %). Le affermazioni di SFK secondo cui il valore aggiunto sarebbe lo stesso anche se il 100 % del fattore produttivo provenisse dalla Russia non erano quindi corrette. (153) SFK ha inoltre affermato che, anche supponendo che la collaborazione di SFK all’inchiesta potesse essere considerata non perfettamente conforme alle condizioni richieste, la Commissione era tenuta a rispettare l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, che stabiliva che «[l]e informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza». SFK ha ritenuto che i due punti sollevati dalla Commissione in relazione all’esattezza delle informazioni sulla struttura societaria e sull’origine dei tronchi non fossero tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise sull’assenza di elusione mediante operazioni di trasbordo o di assemblaggio/completamento. SFK ha quindi sostenuto che le informazioni sono state presentate in tempo utile, sono state verificate e rispecchiavano la capacità della società di collaborare e non devono pertanto essere ignorate. (154) La Commissione ha ribadito che le informazioni erroneamente dichiarate e il fatto che il questionario della società collegata russa non sia stato presentato prima della visita di verifica erano problemi che hanno impedito in modo significativo alla Commissione di elaborare una conclusione sufficientemente accurata. L’errata dichiarazione ha inciso gravemente sull’inchiesta e di conseguenza non è stato possibile utilizzare i dati di SFK. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (155) SFK ha sostenuto di aver comunicato essa stessa per prima alla Commissione l’esistenza di un’affiliazione alla società russa collegata, e che non era stata la Commissione a presentare questo fatto. Essa ha affermato che nessun elemento dei documenti indicava che la Commissione fosse a conoscenza del fatto che la società russa collegata era un’affiliata e, come descritto nella relazione sulla missione, la Commissione ha chiesto a SFK se avesse affiliate in Russia. SFK ha quindi spiegato di avere un’affiliata in Russia che acquistava tronchi e li forniva alla società. SFK ha riproposto la stessa argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. Essa ha ritenuto che la Commissione abbia interpretato erroneamente i fatti. SFK ha ribadito di aver presentato per prima le informazioni sulla società russa collegata e di non averne negato l’esistenza. (156) Secondo SFK, il fatto che il proprietario abbia indicato che la società russa era una società dormiente e che SFK non acquistava tronchi dal 2020 costituiva un errore presumibilmente comprensibile, in quanto non era lui a preparare le tabelle e la persona che preparava le tabelle non era a conoscenza del rapporto, oltre al fatto che nel periodo di riferimento gli acquisti dei tronchi dalla società russa costituivano solo il [6-10] % di tutti gli acquisti di tronchi. SFK ha affermato di non disporre di personale sufficiente, che tutto il personale agiva al meglio delle proprie capacità e che quello che, in sostanza, era un errore materiale non poteva essere qualificato come informazione falsa e fuorviante. L’omissione della società russa nelle tabelle societarie e la sua designazione come non collegata nelle tabelle degli acquisti di tronchi non erano intenzionali ed erano semplicemente un fraintendimento o un errore materiale. SFK ha riproposto la stessa argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. La Commissione ha contestato il fatto che fosse stata SFK a presentare l’informazione sull’esistenza della società russa non dichiarata. Al contrario, è stata la Commissione a mettere la società di fronte alle informazioni riscontrate in relazione alla società collegata in Russia - un operatore commerciale di prodotti derivati dal legno che vende, tra l’altro, tronchi di betulla - cosa che SFK aveva inizialmente negato. Una volta riconosciuto il rapporto, SFK ha inizialmente affermato di aver cessato da molto tempo di acquistare tronchi da tale società, essendo questa «dormiente». Dall’inchiesta è però emerso che durante il periodo di riferimento la società collegata in Russia era un importante fornitore di tronchi per SFK, il che è in contraddizione con le spiegazioni della società secondo cui non vi erano stati acquisti di tronchi dopo il 2020. La società ha quindi ammesso che l’ultima operazione da essa effettuata con questa società collegata risaliva all’aprile 2023. Non è stata dunque SFK a trasmettere per prima le informazioni. Inoltre la Commissione ha ritenuto che l’errata dichiarazione della società come non collegata non potesse costituire un errore materiale da parte di una persona che compila le tabelle, in quanto la domanda è stata posta al proprietario di SFK, che era al tempo stesso proprietario al 100 % della società russa, il quale ne ha infine riconosciuto l’esistenza. Pertanto la Commissione non concorda sul fatto che si trattasse semplicemente di un errore materiale o di un’omissione da parte della persona che compila le tabelle. (157) SFK ha inoltre ritenuto che non fosse corretto sostenere che la risposta al questionario della società russa non poteva essere verificata e che la Commissione abbia commesso un errore giuridico suggerendo che le informazioni fornite durante la verifica in loco non potevano essere accettate d’ufficio. SFK ha altresì affermato che la risposta al questionario era stata presentata in tempo utile, era e rimaneva verificabile e avrebbe potuto essere sottoposta a un controllo incrociato attraverso la tabella degli acquisti di SFK. Essa ha pertanto sostenuto che la risposta al questionario era verificabile e avrebbe potuto essere verificata, in quanto era stata presentata l’ultima notte prima dell’ultimo giorno della verifica. Anche il questionario è rimasto verificabile senza che fosse necessaria una verifica effettiva. (158) In seguito alla divulgazione delle informazioni, SFK ha riproposto la stessa argomentazione. Essa ha sostenuto che la risposta al questionario non era stata presentata fuori tempo utile e che, facendo parte dei documenti prodotti, doveva essere presa in considerazione dalla Commissione nella sua interezza. Ha inoltre affermato che la presentazione di un questionario durante la verifica era stata considerata in tempo utile anche da un panel dell’OMC nel caso Stati Uniti/Dazi antidumping e compensativi (Corea) ( 31 ) , in cui si afferma che il questionario era stato fornito anche entro i termini stabiliti dall’USDOC, o su richiesta dell’USDOC in sede di verifica. In seguito alla divulgazione delle informazioni, SFK ha anche sostenuto che la risposta al questionario era stata fornita in tempo utile ed era verificabile. Ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello nel caso Stati Uniti/Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone , in cui si legge che, nel valutare se le informazioni sono presentate entro un periodo di tempo ragionevole, le autorità inquirenti dovrebbero prendere in considerazione, nel contesto di un caso particolare, fattori quali: i) la natura e la quantità delle informazioni presentate; ii) le difficoltà incontrate da un esportatore oggetto dell’inchiesta nell’ottenere le informazioni; iii) la verificabilità delle informazioni e la facilità con cui possono essere utilizzate dalle autorità inquirenti per il loro accertamento; iv) se l’uso delle informazioni possa arrecare pregiudizio ad altre parti interessate; v) se l’accettazione delle informazioni comprometterebbe la capacità delle autorità inquirenti di condurre rapidamente l’indagine; e vi) di quanti giorni l’esportatore oggetto dell’inchiesta ha sforato il termine applicabile ( 32 ) . SFK ha ritenuto che nel caso della sua società collegata tali criteri fossero soddisfatti. Ha sostenuto, tra l’altro, di aver fornito la risposta al questionario due giorni dopo essere stata informata della questione. (159) La Commissione ha espresso disaccordo. La pianificazione della verifica si basava sul numero di società che dovevano essere verificate e sulle informazioni che le società avevano presentato in anticipo. L’informazione secondo cui le società non potevano presentare nuove informazioni durante la verifica e gli errori materiali potevano essere corretti solo, al più tardi, una settimana prima dell’inizio della verifica è stata comunicata a SFK in una cosiddetta lettera in preparazione della verifica. Allo stesso tempo, la lettera informava le società che qualsiasi modifica delle risposte ai questionari apportata dopo la data della lettera avrebbe potuto dar luogo all’applicazione dell’articolo 18. L’esistenza di una società russa collegata è stata rivelata solo all’inizio della verifica e non costituiva un errore materiale, bensì un fatto importante che ha avuto una notevole incidenza sull’inchiesta. La mancata comunicazione di tale circostanza ha impedito alla Commissione di verificare la completezza della risposta. (160) La Commissione ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che la risposta al questionario potesse essere verificata in quanto presentata per via elettronica dopo la verifica di SFK. Il giorno successivo, nonché ultimo giorno della verifica del gruppo SFK, era riservato alla verifica in loco dell’operatore commerciale nazionale collegato di SFK e, se la Commissione avesse dovuto verificare a distanza la società russa collegata, avrebbe dovuto saltare in tutto o in parte la verifica di tale operatore. La Commissione ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che avrebbe potuto verificare la risposta al questionario e che l’aver citato tale risposta come documento prodotto significasse che era stata verificata. La Commissione ha inoltre ritenuto che le risultanze della summenzionata relazione del panel, Stati Uniti/Dazi antidumping e compensativi (Corea) , secondo cui una risposta al questionario presentata su richiesta dell’autorità inquirente durante la verifica poteva essere accettata, non siano pertinenti nel caso in esame. Come osservato al considerando 159, la Commissione ha informato SFK del fatto di non poter accettare durante la verifica modifiche sostanziali delle informazioni precedentemente presentate. In ogni caso la risposta al questionario della società collegata non è stata presentata durante la verifica, ma è stata fornita come documento prodotto insieme ad altri documenti alla chiusura della verifica. La Commissione ha ricordato che questo tipo di questionari delle società collegate era già stato richiesto all’apertura dell’inchiesta e che avrebbe dovuto essere fornito entro 37 giorni dall’apertura, ossia entro il 5 ottobre 2023. Pertanto la risposta non è stata fornita con due giorni di ritardo, come sostenuto da SFK, ma con un ritardo di due mesi nell’ambito di un’inchiesta della durata limitata di nove mesi. (161) Per quanto riguarda la summenzionata relazione dell’organo d’appello, Stati Uniti/Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone , la Commissione ha fatto riferimento alle sue spiegazioni dettagliate di cui al considerando 149 sul motivo per cui le informazioni su una società collegata nel paese soggetto alle misure, vale a dire la Russia, che ha fornito fattori produttivi a SFK in Kazakhstan, erano per loro natura fondamentali per verificare se SFK fosse coinvolta o meno nelle pratiche di elusione. (162) SFK ha inoltre sostenuto che le operazioni finanziarie effettuate durante il periodo di riferimento tra SFK e la società collegata russa erano di minore entità rispetto a quanto asserito dalla Commissione e avevano perfettamente senso. SFK ha dichiarato che la società collegata era una società dormiente, come confermato dalle informazioni riportate in varie tabelle e dal fatto che l’ultima operazione risaliva all’aprile 2023. (163) La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione secondo cui la società era dormiente non fosse suffragata dai fatti. Sebbene SFK abbia affermato di non avere più rapporti commerciali con la società e che l’ultimo acquisto risaliva all’aprile 2023, i conti di credito di SFK mostravano un elevato debito in essere nei confronti di tale società che, in termini di valore, era significativo rispetto al valore degli acquisti di tronchi nel periodo dell’inchiesta. Avendo spiegato che si trattava di pagamenti anticipati per la consegna di fattori produttivi, SFK ha contraddetto l’affermazione secondo cui aveva cessato l’attività con tale società. (164) Per quanto riguarda i tronchi, SFK ha sostenuto che le affermazioni della Commissione si basavano su un errore manifesto di valutazione e che erano del tutto improprie. Essa ha affermato che la Commissione ha esaminato sei fatture, e non solo tre, e che cinque di queste sei fatture erano corrette. In secondo luogo, il volume dei tronchi la cui origine non era correttamente dichiarata era molto modesto (pari a [50-100] m 3 ) e ciò non poteva incidere sulla correttezza del restante 99,9 % degli acquisti. SFK ha inoltre sostenuto di aver spiegato che, per fornire le informazioni contenute nel questionario, si era basata principalmente sul paese di registrazione del fornitore; di conseguenza, se il fornitore era registrato in Kazakhstan, SFK supponeva che i tronchi fossero di origine kazaka, e questo a suo avviso era un metodo ragionevolmente accurato. Pertanto SFK non ha indotto in errore la Commissione né fornito informazioni false. Non sarebbe possibile stabilire l’origine sulla base delle singole operazioni in presenza di un volume significativo di acquisti. SFK ha riproposto la stessa argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. (165) La Commissione ha espresso disaccordo. Nel corso della verifica in loco ha effettivamente raccolto in tutto sei fatture contenenti prove dell’origine dei tronchi. Altre due operazioni (fatture) dello stesso fornitore erano state erroneamente dichiarate. Delle otto fatture, solo cinque erano quindi corrette. La Commissione ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che il valore delle fatture erroneamente dichiarate fosse modesto. Non è stato possibile esprimere la correttezza dei dati in funzione del valore totale delle operazioni (che in alcuni casi poteva essere dell’ordine delle migliaia), ma in funzione del valore del campione. Nel caso in esame le operazioni errate rappresentavano oltre il 18 % dei tronchi campionati. La Commissione ha inoltre ritenuto che il fatto che il resto del campione non sia stato comunicato sulla base della verifica dei certificati dei tronchi, bensì del luogo in cui il fornitore era registrato, sollevasse ancora più dubbi sull’attendibilità dei dati. (166) In seguito alla divulgazione delle informazioni, SFK ha inoltre sostenuto che la Commissione ha esagerato l’importanza dei tronchi erroneamente dichiarati e che il 93 % del campione selezionato, in termini di volume, confermava l’origine corretta. SFK ha altresì sottolineato che la lettera ex articolo 18 indicava che le operazioni erroneamente dichiarate riguardavano una delle tre fatture, mentre nelle sue conclusioni nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione ha menzionato otto fatture. Pertanto, a suo avviso, la Commissione è venuta a conoscenza di nuovi fatti e avrebbe dovuto concedere a SFK il diritto di presentare osservazioni. Essa ha inoltre ribadito che la Commissione ha campionato sei fatture, e non otto. (167) In seguito alle osservazioni presentate da SFK sulla lettera ex articolo 18, la Commissione ha effettivamente rivalutato il numero delle fatture selezionate e ha confermato le otto fatture, come indicato nel documento generale di divulgazione delle informazioni, perché vi erano due fatture aggiuntive provenienti dallo stesso fornitore dei tronchi di origine russa. Tale rettifica non ha inciso in alcun modo sulle conclusioni elaborate nella lettera ex articolo 18. Inoltre il numero di otto fatture era menzionato nel documento generale di divulgazione delle informazioni, che è stato inviato a tutte le parti affinché potessero formulare osservazioni. La Commissione ha quindi espresso disaccordo sul fatto che a SFK non fosse stato concesso il diritto di presentare osservazioni. (168) Analogamente alle argomentazioni di Favorit (cfr. considerando 121), SFK ha sostenuto che, sulla base di una prassi costante della Commissione, l’omessa collaborazione in un’inchiesta antielusione non portava automaticamente a constatare d’ufficio un’elusione o a non tenere in alcun modo conto dei dati presentati e ha fatto riferimento alle inchieste relative ai prodotti in fibra di vetro dal Marocco e alla cumarina originaria dell’India. Ha pertanto ritenuto che l’intenzione della Commissione di applicare i dati disponibili e di respingere i suoi dati costituisse una violazione del principio di non discriminazione che impone di trattare allo stesso modo situazioni analoghe. SFK ha inoltre affermato che, in ogni caso, la Commissione ha riconosciuto che il fornitore russo collegato non era coinvolto nella produzione o nella vendita del prodotto in esame e che la sua affiliazione non ha avuto alcun impatto sull’esito dell’inchiesta. (169) La Commissione ha ribadito che le risultanze sono elaborate caso per caso e che si è debitamente valutato se non potesse essere utilizzata l’intera serie di dati o solo un’informazione specifica, se le informazioni mancanti avessero un impatto sostanziale sull’esito dell’inchiesta e se, in assenza di tali informazioni, la Commissione potesse giungere a risultanze ragionevoli. Inoltre i fatti e le cifre nei casi menzionati da SFK erano completamente diversi sotto molti aspetti. In particolare, negli altri casi il modello commerciale delle società interessate era diverso e non vi erano problemi di errata dichiarazione dell’origine dei fattori produttivi. Pertanto la Commissione non è d’accordo sul fatto che, poiché i dati non erano stati respinti in toto nei casi di cui sopra, nel presente caso si dovesse adottare lo stesso approccio. Essa ha dunque ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova. La Commissione ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che vi fossero elementi di prova verificati del non coinvolgimento di SFK in pratiche di elusione, in quanto l’assenza di dati attendibili e verificabili non ha consentito alla società di dimostrare l’assenza di pratiche di elusione. (170) SFK ha inoltre sostenuto che, a prescindere da qualsiasi presunta omessa collaborazione da parte sua, alla luce delle conclusioni della Corte di giustizia nella causa Maxcom e in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione ( 33 ) , non è possibile riscontrare alcuna risultanza di elusione da parte di SFK con riferimento all’elusione a livello nazionale e che i dati societari di SFK precludono il riscontro di pratiche di elusione specifiche della società. In tale contesto, l’esistenza di un’elusione a livello nazionale mediante importazioni dal Kazakhstan era irrilevante, in quanto tali elementi di prova non potevano prevalere sugli elementi di prova specifici e verificati forniti da SFK a dimostrazione del suo non coinvolgimento in alcuna pratica di elusione. (171) La Commissione ha ritenuto che i fatti del caso di specie siano diversi. Nel caso di cui al considerando precedente non si è verificato alcun problema di occultamento di legami o di informazioni errate per quanto riguarda il paese soggetto alle misure. La Commissione non è stata in grado di giungere alla conclusione che vi fossero elementi di prova verificati del non coinvolgimento di SFK in pratiche di elusione. Essa ha pertanto ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova. (172) Analogamente a Favorit, anche SFK ha ritenuto che qualsiasi tentativo di trarre conclusioni negative dalla presunta omessa collaborazione fosse illegale ai sensi dell’articolo 6.8 dell’accordo antidumping. Ha sostenuto che, in linea con la decisione sul caso Messico/Misure antidumping sul riso e con la relazione del panel nel caso Cina/GOES , la Commissione deve reperire le migliori informazioni disponibili che non devono essere semplicemente corrette o utili di per sé, ma le più adatte o le più appropriate, e che l’omessa collaborazione non è una giustificazione per trarre conseguenze negative. (173) La Commissione ha ribadito la conclusione che i dati di SFK non potevano essere utilizzati come base per le sue risultanze. Di conseguenza la Commissione ha concluso che SFK non aveva dimostrato di essere un produttore non coinvolto in pratiche di elusione. In tali circostanze, in linea con la sua prassi precedente, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di basarsi sulle risultanze relative all’elusione a livello nazionale. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base, se una parte non ha collaborato in tutto o in parte, l’esito «può essere meno favorevole rispetto... se la parte avesse collaborato». Pertanto il fatto che l’applicazione a SFK delle risultanze a livello nazionale fosse meno favorevole per la società costituiva l’unica opzione e la conseguenza del fatto che i dati della società non potevano essere utilizzati. (174) SFK ha inoltre sostenuto che la Commissione, nel contesto dell’inchiesta antielusione in corso (o in qualsiasi altro contesto), non dispone della competenza giurisdizionale per applicare sanzioni e stabilire che SFK, o in generale qualsiasi altra parte, ha eluso le sanzioni. L’inchiesta verteva unicamente sulla possibilità di estendere un dazio del 15,8 % alle importazioni dal Kazakhstan e non su eventuali violazioni delle sanzioni. (175) SFK ha pertanto suggerito alla Commissione di accettare l’offerta di impegno sui prezzi della società e di chiudere un’inchiesta antielusione nei suoi confronti, in linea con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, e ha suggerito inoltre che qualsiasi decisione della Commissione che accetta l’impegno sui prezzi di SFK specifichi che l’accettazione di tale impegno non va interpretata nel senso che SFK stia promuovendo violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti del Consiglio relativi alle sanzioni nei confronti della federazione russa. (176) La Commissione ha ritenuto che in generale non si potessero prendere in considerazione impegni nell’ambito di inchieste antielusione. La Commissione dispone di un potere discrezionale nell’accettare impegni; in questo caso non poteva accettare un’offerta di impegno da parte di una società che non era in grado di dimostrare di non essere coinvolta in pratiche di elusione e per la quale le conclusioni dovevano basarsi sui dati disponibili. In ogni caso, anche nell’inchiesta iniziale erano stati rifiutati impegni a causa del mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base ( 34 ) . (177) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che SFK non ha dimostrato di essere un produttore non coinvolto in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e che pertanto le conclusioni relative a SFK dovevano basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e dovevano applicarsi le risultanze relative all’elusione a livello nazionale. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione. (178) In seguito alla divulgazione delle informazioni, SFK ha affermato di non essere d’accordo con le risultanze comunicatele nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Essa ha ribadito che le risultanze della Commissione violavano l’accordo antidumping e che la Commissione ha applicato illegalmente i dati disponibili. SFK ha ribadito di non aver rifiutato l’accesso alle informazioni necessarie e di non aver altrimenti omesso di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole, come anche di non aver ostacolato in modo significativo l’inchiesta. Secondo SFK, contrariamente all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping, la Commissione non avrebbe tenuto conto, ai fini dei suoi accertamenti, di tutte le informazioni verificabili e correttamente presentate, che avrebbero potuto essere utilizzate nell’inchiesta senza indebite difficoltà e che sono state fornite in tempo utile. (179) La Commissione ha ritenuto che tutte le argomentazioni sollevate da SFK fossero già state trattate in dettaglio nei considerando da 146 a 176. Non essendo state presentate nuove osservazioni di carattere sostanziale, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 177. 4.1.4. Ulteriori richieste di Favorit e SFK dopo la divulgazione delle informazioni (180) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Favorit e SFK hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva accertato i loro margini di dumping individuali, contrariamente all’articolo 6.9 dell’accordo antidumping. (181) La Commissione ha ritenuto che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base non abbia alcuna disposizione corrispondente nell’accordo antidumping e imponga alla Commissione di individuare elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. La Commissione ha ottemperato a tale obbligo. In ogni caso la Commissione ha osservato che, data la natura inattendibile e non verificabile dei dati forniti da SFK e da Favorit, le conclusioni relative a queste due società dovevano basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e che erano di applicazione le risultanze relative all’elusione a livello nazionale. SFK e Favorit non hanno pertanto presentato correttamente le loro richieste ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, e non possono essere esentate dai dazi. (182) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Favorit ha ribadito che il Kazakhstan è un paese in via di sviluppo e che la Commissione avrebbe dovuto applicare l’articolo 15 dell’accordo antidumping e accettare soluzioni costruttive quali impegni sui prezzi, che la società ha presentato. (183) La Commissione ha ritenuto che l’articolo 15 dell’accordo antidumping non fosse pertinente nel caso di specie, in quanto si applica «nel valutare domande per l’applicazione di misure antidumping a norma [di tale] accordo». Poiché, come spiegato al considerando 13, l’accordo antidumping non prevede una disposizione antielusione specifica, l’articolo 15 di tale accordo non è pertinente. Inoltre, come indicato nella sezione 4.1.2, non è stato possibile prendere in considerazione impegni in inchieste antielusione e la Commissione non ha potuto accettare offerte di impegno da parte di società che non hanno dimostrato di non essere coinvolte nelle pratiche di elusione accertate per il paese nel suo complesso e per le quali le conclusioni si sono dovute basare sui dati disponibili. (184) Favorit e SFK hanno inoltre sostenuto che la Commissione non le ha informate dei motivi per cui non ha accettato gli elementi di prova o le informazioni da esse forniti. Hanno anche affermato di essere state private della possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine ragionevole. A loro avviso, le asserzioni relative a un loro coinvolgimento in pratiche di elusione si basavano su una mera speculazione e la Commissione non disponeva di fatti, né basati sui «dati disponibili» né di altro tipo, per sostenere che fossero coinvolte in simili pratiche. (185) La Commissione ha contestato il fatto di non aver informato Favorit e SFK dei motivi per cui non ha accettato elementi di prova o informazioni e che le due società non abbiano avuto la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine ragionevole. Al contrario, con le lettere ex articolo 18 la Commissione ha informato entrambe le società dei motivi del rigetto delle loro richieste di esenzione. La Commissione ha inoltre fornito spiegazioni molto dettagliate nel documento generale di divulgazione delle informazioni e nella divulgazione individuale a Favorit, su cui sia Favorit che SFK hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha inoltre contestato il fatto che la sua decisione di non esentare Favorit e SFK dai dazi estesi si basasse su una speculazione. Infatti, come spiegato al considerando 118, spetta a ciascun singolo produttore esportatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e la Commissione ha concluso che né Favorit né SFK avevano dimostrato di essere produttori autentici non coinvolti in pratiche di elusione. (186) Sia Favorit che SFK hanno fatto riferimento alla lettera di accompagnamento del documento generale di divulgazione delle informazioni, in cui si affermava che la Commissione intendeva «istituire» dazi antidumping sulle importazioni spedite dal Kazakhstan e, su tale base, entrambe ritenevano che tale documento fosse illegale e contrario agli obblighi dell’UE nell’ambito dell’OMC. (187) La Commissione ha ritenuto che il fatto che la lettera di accompagnamento contenesse un errore materiale e parlasse di «istituzione» anziché di «estensione» non metteva in discussione la legittimità del documento generale di divulgazione delle informazioni e dell’inchiesta. La base giuridica e le conclusioni proposte sono state spiegate in modo molto dettagliato e non potevano essere interpretate al di là del loro ambito di applicazione, definito nel regolamento di apertura. Non potevano esservi dubbi o interpretazioni errate in merito al fatto che le risultanze riguardavano un’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e che la base giuridica era l’articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 4.1.5. Osservazioni delle autorità kazake dopo la divulgazione delle informazioni (188) Il ministero del Commercio e dell’integrazione della Repubblica del Kazakhstan («ministero») ha sostenuto che la Commissione ha ignorato i prezzi di vendita sul mercato interno e i costi di produzione in Kazakhstan, il che è contrario agli articoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 dell’accordo antidumping. Secondo il ministero, il documento generale di divulgazione delle informazioni non conteneva un accertamento della somiglianza tra il legno compensato di betulla esportato dal Kazakhstan nell’UE e quello venduto sul mercato interno, il che è contrario agli articoli 2.1, 2.2 e 2.6 dell’accordo antidumping. (189) La Commissione ha confutato tali affermazioni al considerando 82. (190) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il ministero ha sostenuto che l’apertura dell’inchiesta era contraria all’articolo 5.2 dell’accordo antidumping, in quanto non vi era alcuna denuncia da parte dell’industria nazionale che soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 5.2 dell’accordo antidumping. Inoltre, contrariamente all’articolo 5.3 dell’accordo antidumping, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. (191) La Commissione ha confutato tale argomentazione al considerando 13. (192) Secondo il ministero, il documento generale di divulgazione delle informazioni non conteneva alcun accertamento di un pregiudizio notevole o di una minaccia di pregiudizio notevole, il che è in contrasto con gli articoli 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 dell’accordo antidumping. (193) Come spiegato al considerando 13, l’articolo 13 del regolamento di base non richiede rigorosamente un’analisi del pregiudizio o del nesso di causalità. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (194) Secondo il ministero, diversi produttori kazaki non hanno rifiutato l’accesso alle informazioni necessarie e non hanno altrimenti omesso di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole. Tanto meno hanno ostacolato in modo significativo l’inchiesta, sicché la decisione della Commissione di applicare i dati disponibili anziché i dati effettivi sui costi di produzione e sui prezzi di vendita è contraria all’articolo 6.8 dell’accordo antidumping. (195) La Commissione ha risposto in dettaglio a tale osservazione nelle sezioni 2.1 e 4.1.2. (196) Il ministero ha sostenuto che, contrariamente all’allegato II, punto 1, dell’accordo antidumping, nel caso di un produttore esportatore kazako la Commissione non ha specificato in dettaglio, dopo l’apertura dell’inchiesta, le informazioni richieste e in che modo tali informazioni dovevano essere strutturate nella sua risposta. (197) La Commissione ha risposto a tale osservazione nella sezione 2.1. Tutti i produttori esportatori sono stati informati delle informazioni che dovevano fornire, del formato e dei termini applicabili. I termini sono stati prorogati ove giustificato e i servizi della Commissione hanno fornito risposte alle eventuali questioni pratiche e procedurali sollevate. (198) Il ministero ha sostenuto che, contrariamente all’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping, la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutte le informazioni verificabili e correttamente presentate, che avrebbero potuto essere utilizzate nell’inchiesta senza indebite difficoltà e che sono state fornite in tempo utile. Inoltre, secondo il ministero, la Commissione non avrebbe rispettato l’allegato II, punto 5, dell’accordo antidumping, in quanto avrebbe ingiustamente ignorato i dati relativi agli esportatori kazaki che hanno collaborato, mentre è pacifico che essi hanno fatto del loro meglio. Il ministero ha anche sostenuto che la Commissione non ha informato gli esportatori kazaki dei motivi per cui non ha accettato gli elementi di prova o le informazioni da essi forniti, privandoli così della possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine congruo, il che non è in linea con l’allegato II, punto 6, dell’accordo antidumping. Infine il ministero ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle difficoltà incontrate dagli esportatori kazaki in quanto piccole imprese nel fornire le informazioni richieste e non ha fornito assistenza pratica, il che non è in linea con l’articolo 6.13 dell’accordo antidumping. (199) La Commissione ha risposto in modo molto dettagliato a tali osservazioni nelle sezioni 2.1 e 4.1.2. (200) Secondo il ministero, la Commissione avrebbe tratto conclusioni negative e sostenuto che i produttori kazaki sono coinvolti in pratiche di elusione, laddove sarebbe invece tenuta a usare particolare cautela nel basare le proprie conclusioni su informazioni provenienti da fonti secondarie. Il ministero ha affermato che le asserzioni della Commissione si basavano su una mera speculazione e violavano l’allegato II, punto 7, e l’articolo 6.8 dell’accordo antidumping. (201) La Commissione ha ritenuto che, sebbene l’onere della prova delle pratiche di elusione delle misure antidumping a livello nazionale incomba alla Commissione, spetta a ciascun singolo produttore esportatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Come indicato nelle sezioni 2.1 e 4.1.2, questo non è stato fatto dai produttori esportatori, in quanto non hanno dimostrato di essere produttori autentici non coinvolti in pratiche di elusione. La Commissione ha esaminato in modo molto dettagliato la conclusione secondo cui le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base erano considerate soddisfatte. Pertanto una siffatta conclusione non si basava affatto su speculazioni. La Commissione ha inoltre confutato le osservazioni analoghe al considerando 118. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (202) Il ministero ha dichiarato che la Commissione non ha fornito informazioni sul margine di dumping individuale per gli esportatori kazaki che hanno collaborato, il che è contrario all’articolo 6.9 dell’accordo antidumping. (203) La Commissione ha confutato tale argomentazione al considerando 181. (204) Il ministero ha sostenuto che la Commissione non ha vagliato le possibilità di soluzioni costruttive prima di applicare dazi antidumping, laddove questi potessero pregiudicare gli interessi del Kazakhstan in quanto paese in via di sviluppo, il che non è in linea con l’articolo 15 dell’accordo antidumping. In tale contesto, il ministero si è dichiarato disposto a discutere con la Commissione un adeguato sistema di monitoraggio degli impegni che escluderebbe la possibilità per i produttori esportatori kazaki di trasbordare legno compensato di betulla originario della Russia. Affinché tale regime sia possibile e in linea con l’articolo 8 del regolamento di base, il regolamento definitivo della Commissione dovrebbe prevedere la possibilità di offrire (e accettare) impegni sui prezzi dopo il termine per l’istituzione di misure antidumping definitive. (205) Tale osservazione è stata trattata nei considerando 176 e 183. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso, dopo attenta considerazione, che le osservazioni presentate dalle autorità kazake non comportavano una modifica delle conclusioni esposte nel documento generale di divulgazione delle informazioni. 4.2. Turchia 4.2.1. Risultanze su Intur Construction Tourism and Forest («Intur») (206) Intur ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la sua costituzione nel marzo 2020. La società per la produzione di legno compensato è stata costituita dopo diversi decenni nell’industria del legno, soprattutto del legno africano, e dopo aver preso atto delle inefficienze di un’impresa a conduzione familiare. Il suo obiettivo principale era l’acquisizione di materie prime per la produzione di legno compensato, sia a livello nazionale che internazionale, seguita dalla lavorazione e trasformazione di tali materiali in prodotti finiti di legno compensato destinati alla distribuzione sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. L’inchiesta ha rivelato che Intur ha iniziato la produzione alla fine del 2019, ossia prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia. (207) Dall’inchiesta è emerso che nel 2021, dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping, Intur ha notevolmente aumentato le sue vendite all’esportazione nell’Unione e gli acquisti di fattori produttivi dalla Russia. La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e che i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. (208) Il fattore produttivo principale per la produzione di legno compensato di betulla per Intur sono gli impiallacciati di betulla, tutti acquistati dalla Russia. Secondo le informazioni verificate fornite da Intur, oltre il 75 % del valore totale dei fattori produttivi acquistati proveniva dalla Russia. La Commissione ha pertanto concluso che il criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. (209) La Commissione ha concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato dall’operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per determinare se tali operazioni configurino un’elusione. (210) Con comunicazione del 30 gennaio 2024, Intur ha chiesto alla Commissione di tenere conto di due ulteriori revisioni riguardanti i tassi di cambio che incidevano sul deprezzamento dei macchinari e la ripartizione di alcuni costi del lavoro. (211) La Commissione ha informato la società che non era possibile rivedere gli elementi di costo dopo la visita di verifica, in quanto tali argomentazioni non potevano più essere verificate. (212) Sulla base delle tabelle presentate da Intur e verificate, nel 2019 non vi sono state esportazioni, mentre nel periodo di riferimento essa ha esportato [2 000-3 000] m 3 . Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale, adeguato per rispecchiare l’aumento dei costi, con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Intur, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Intur erano inferiori di oltre il 37 % a quelli dell’Unione. (213) La Commissione ha anche esaminato se fosse provata l’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. A tal fine, i prezzi all’esportazione di Intur a livello franco fabbrica sono stati confrontati con i valori normali accertati durante l’inchiesta iniziale, debitamente adeguati per tenere conto dell’inflazione. Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all’esportazione sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping durante il periodo di riferimento. (214) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che Intur è risultata coinvolta in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione. 4.3. Conclusioni (215) La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle richieste di esenzione poteva essere accettata. 5. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI (216) Il 1 o marzo 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state trattate sopra. Ulteriori osservazioni ricevute dal Consorzio Woodstock, dalla European Panel Federation e da Orlimex CZ sono state trattate nella sezione 6. 6. ULTERIORI OSSERVAZIONI A SEGUITO DELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (217) Il Consorzio Woodstock ha presentato ulteriori osservazioni su diversi punti che confermano le pratiche di elusione a livello nazionale. Ha inoltre sottolineato l’importanza di misure rigorose di monitoraggio e follow-up sulle importazioni in futuro. (218) La European Panel Federation ha approvato le risultanze della Commissione e ha chiesto a quest’ultima di procedere tempestivamente a elaborare un regolamento vincolante e di continuare a seguire da vicino qualsiasi tentativo di elusione. (219) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Orlimex CZ, un importatore indipendente, ha sostenuto che le spese logistiche e amministrative associate al transito dalla Russia al Kazakhstan e poi all’UE superano di gran lunga i risparmi derivanti dall’elusione del dazio del 16 %. Ha pertanto ritenuto una tale pratica economicamente irrazionale. (220) La Commissione ha ritenuto che le misure antidumping possano essere estese ai paesi terzi laddove abbiano luogo pratiche di elusione delle misure in vigore. Come spiegato nel presente regolamento, la Commissione ha accertato che sono state attuate pratiche di elusione. La questione della misura in cui tali pratiche siano vantaggiose non era pertinente e andava oltre l’ambito della presente inchiesta. (221) Secondo Orlimex CZ, l’accertamento della Commissione non teneva conto dell’impatto significativo delle sanzioni imposte alla Russia, che Orlimex CZ ritiene essere la causa effettiva della riduzione delle importazioni dalla Russia verso l’Unione, e non l’istituzione di dazi antidumping. I divieti giuridici attuati a partire dall’aprile 2022 hanno già modificato radicalmente il panorama commerciale, rendendo impossibile proseguire le attività commerciali con la Russia, indipendentemente da eventuali dazi antidumping. Le sanzioni, e non le misure antidumping, hanno creato un vuoto di mercato che i produttori del Kazakhstan, della Turchia e di altre regioni hanno cercato di colmare. (222) La Commissione ha confutato tale argomentazione al considerando 61. La Commissione ha inoltre ritenuto che la spiegazione di Orlimex CZ secondo cui i produttori del Kazakhstan e della Turchia hanno cercato di colmare un presunto vuoto di mercato venutosi a creare nell’Unione fosse irrilevante in considerazione del fatto che nessuno dei produttori poteva effettivamente dimostrare di avere diritto a beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. (223) Orlimex CZ ha inoltre sostenuto che SFK era un produttore stabilito sul mercato kazako da ben prima dell’imposizione delle sanzioni o dell’istituzione dei dazi antidumping, che operava principalmente al servizio della domanda interna. In seguito all’imposizione delle sanzioni, i produttori russi sono entrati nel mercato kazako con prodotti che non potevano più vendere nell’Unione a causa delle sanzioni, il che ha comportato un calo dei prezzi a livello locale. Per contro, i prezzi del legno compensato di betulla nell’Unione sono aumentati. Era quindi del tutto logico che un produttore riorientasse la propria produzione per colmare la lacuna nel mercato dell’Unione. Inoltre Orlimex CZ ha sostenuto che la generalizzazione della Commissione raggruppava ingiustamente tutti gli esportatori, ignorando evidenti differenze tra le attività commerciali legittime e quelle che violano le sanzioni. (224) Le risultanze relative a SFK sono state approfondite nella sezione 4.1.3. La Commissione ha inoltre valutato la situazione di ciascun produttore esportatore che si è manifestato, individualmente e sulla base dei suoi meriti, pertanto non ha avuto luogo alcuna generalizzazione o alcun raggruppamento, né durante l’inchiesta né nelle conclusioni. (225) Orlimex CZ ha inoltre osservato che nel caso di SFK la Commissione ha invertito l’onere della prova. Secondo Orlimex CZ, tale inversione dell’onere della prova ha compromesso la certezza del diritto e la fiducia nell’integrità del processo d’inchiesta. (226) Tale argomentazione è stata trattata nel considerando 118. Spetta a ciascun singolo produttore esportatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. In generale, se un produttore esportatore dispone di un proprio impianto di produzione in grado almeno di produrre ciò che effettivamente esporta, non ha molteplici legami con il paese soggetto alle misure in termini di società collegate e/o forniture e può essere ritenuto affidabile, non è indebitamente oneroso né difficile dimostrare che tale produttore non è coinvolto nella pratica di elusione. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Orlimex CZ sono state respinte. 7. CONCLUSIONI (227) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, deve essere esteso alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia. La Commissione ha inoltre sostenuto che le richieste di esenzione presentate dovevano essere respinte. (228) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, è esteso alle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 10, e spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia (codici TARIC 4412331010 e 4412331020). 2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 15,80 % applicabile a «tutte le altre società» in Russia. 3.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649. Articolo 3 Le richieste di esenzione presentate da Favorit LLP, QazFanCom LLP, Semipalatinsk Wood Processing LLP, Severnyi Fanernyi Kombinat LLP, VFP LLP, Intur Construction Tourism and Forest, Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS sono respinte. Articolo 4 1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia ( GU L 394 del 9.11.2021, pag. 7 ). ( 3 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia ( GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2 ). ( 4 ) Fino al 31 dicembre 2021 il codice TARIC applicabile era il 4412330010. Dal 1 o gennaio 2022 è stato sostituito dal codice TARIC 4412331010. Dal 1 o settembre 2022 è stato sostituito dal codice NC 4412 33 10. ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione, del 21 agosto 2023, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia mediante importazioni di legno compensato di betulla spedito da Turchia e Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan ( GU L 207 del 22.8.2023, pag. 77 ). ( 6 ) Cfr. sentenza della Corte del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial , C-709/17, ECLI:EU:C:2019:717, punto 45. ( 7 ) Nel periodo di riferimento Intur Construction Tourism and Forest (l’unica società che ha collaborato) ha esportato nell’Unione [2 000-3 000] m 3 , che rappresentavano il [5-10] % delle importazioni totali dalla Turchia. ( 8 ) Punti da 38 a 45 e da 71 a 77 della domanda. ( 9 ) La produzione in Turchia è stata stimata sulla base della capacità produttiva stimata (punto 32 della domanda). È quindi probabile che la produzione fosse inferiore. La produzione in Kazakhstan si basava sulle risposte al questionario dei produttori kazaki e sulle informazioni contenute nella domanda (punto 67). ( 10 ) Secondo le informazioni fornite nella domanda, in Turchia non esiste una produzione di un’alta densità di specie di betulla utilizzate per produrre legno compensato di betulla e l’ecosistema della betulla in tale paese non è caratterizzato da un’elevata produttività. ( 11 ) Allegati da 16 a 24 della domanda. ( 12 ) Risposte aperte degli importatori al questionario. ( 13 ) Il divieto di importazione dei prodotti di cui al capitolo 44 (compreso il legno compensato di betulla) dalla Russia è entrato in vigore il 10 luglio 2022 ( https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj ). ( 14 ) Il consumo è stato calcolato sulla base di stime delle vendite totali dell’UE e delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta. ( 15 ) Allegato 26 della domanda. ( 16 ) I prezzi dell’Unione si basano sulle informazioni contenute nella domanda (allegato 26). ( 17 ) Cfr. sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, City Cycle Industries/Consiglio , T-413/13, non pubblicata, ECLI:EU:T:2015:164, punto 120 e giurisprudenza ivi citata. ( 18 ) Regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell’Ucraina e accetta, in via provvisoria, l’impegno offerto da un produttore esportatore dell’Algeria ( GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3 ), considerando 10. ( 19 ) Regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione, considerando 10. ( 20 ) Relazione dell’organo di appello dell’OMC, United States - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R, punto 80. ( 21 ) La Commissione ha esaminato se «le carenze non fossero tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise in merito al fatto che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza». Pertanto, se solo una di tali condizioni non è soddisfatta, tale disposizione non può essere applicata e le informazioni di cui trattasi non possono essere prese in considerazione (cfr. sentenza del 19 marzo 2015, City Cycle Industries/Consiglio , T 413/13, non pubblicata, ECLI:EU:T:2015:164, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) ERP sta per Enterprise Resource Planning ed è un software che registra le attività commerciali di una società. ( 23 ) Cfr. sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2017, cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, ECLI:EU:C:2017:61, punto 58. ( 24 ) Relazione dell’organo d’appello, Mexico/Anti-Dumping Measures on Rice, WT/DS295/AB/R, punto 289, e relazione del panel, China-GOES, WT/DS414/R, punto 7.302. ( 25 ) Cfr. ad esempio sentenza della Corte del 26 gennaio 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia , C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, ECLI:EU:C:2017:61, punto 59. ( 26 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco ( GU L 46 del 25.2.2022, pag. 49 ). ( 27 ) Regolamento (CE) n. 2272/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall’India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’India o della Thailandia ( GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18 , considerando 11 e 12). ( 28 ) Le informazioni dettagliate sulle discrepanze sono state spiegate nella versione sensibile della lettera ex articolo 18. ( 29 ) Relazione dell’organo di appello dell’OMC, United States - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R, punto 80. ( 30 ) Relazione del panel, US/Anti-Dumping and Countervailing Duties (Korea), punto 7.138. ( 31 ) Relazione del panel, US/Anti-Dumping and Countervailing Duties (Korea), punto 7.138. ( 32 ) Relazione dell’organo d’appello, United States/Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R, adottata il 23 agosto 2001, DSR 2001:X, punto 85. ( 33 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries ( GU L 5 del 10.1.2018, pag. 27 ), considerando 20 e 21. ( 34 ) Cfr. considerando da 247 a 254 del regolamento iniziale. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1287/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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