Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli o
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1395 of 10 September 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Israel and the name of the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union and amending the model veterinary certificate for egg products (
Testo normativo
11.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 234/14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1395 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(
1
)
, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
(
2
)
, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione
(
3
)
definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.
(2)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)
La Bosnia-Erzegovina figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti da tutto il suo territorio.
(4)
La Bosnia-Erzegovina ha chiesto anche l'autorizzazione ai fini dell'importazione e del transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. In base alle informazioni raccolte durante l'audit svolto dalla Commissione in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione e dato l'esito favorevole di tale audit, la Commissione ha concluso che la Bosnia-Erzegovina soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tale paese terzo.
(5)
La Bosnia-Erzegovina ha inoltre presentato alla Commissione il proprio programma nazionale di controllo della
Salmonella
nelle galline ovaiole della specie
Gallus gallus
. Tale programma, tuttavia, non è risultato fornire garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e la sua approvazione non è stata completata. Per questo motivo sono consentite solo le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina di uova del tipo
Gallus gallus
indicate con «S4»nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(6)
Israele figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda dell'attuazione della politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)
Il 24 aprile 2019 Israele ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, dall'aprile 2019 il territorio di Israele non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie israeliane non possono pertanto più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
(8)
Le autorità veterinarie israeliane hanno trasmesso alla Commissione informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato la sospensione, a partire dalla data di conferma del focolaio di HPAI, del rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate all'importazione o al transito nell'Unione.
(9)
Da tale data in poi non è stata quindi introdotta nell'Unione alcuna partita di detti prodotti originari di Israele. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e inserire la data di chiusura pertinente nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Ciò garantisce anche che, qualora Israele torni ad essere nuovamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, le partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano ammissibili per l'introduzione nell'Unione.
(10)
È pertanto opportuno modificare la voce relativa a Israele nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(11)
In seguito alla mediazione delle Nazioni Unite (ONU), nel giugno 2018 Atene e Skopje hanno raggiunto un accordo bilaterale («accordo di Prespa») che modifica il riferimento provvisorio delle Nazioni Unite usato per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tale accordo è stato ora ratificato da entrambi i paesi e la Repubblica di Macedonia del Nord ne ha notificato formalmente all'UE l'entrata in vigore. È pertanto opportuno modificare il nome di tale paese terzo nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(12)
Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 è riportato un modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP). In tale modello di certificato veterinario, nella parte I delle note si fa riferimento ai codici del sistema armonizzato (SA) che devono essere indicati nella casella I.19 della parte I di detto certificato.
(13)
Gli enzimi derivanti da uova, come il lisozima, sono considerati ovoprodotti e i codici SA relativi a tali enzimi dovrebbero essere aggiunti ai codici SA da indicare nella parte I, casella I.19, del modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti. Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(14)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(15)
Dovrebbe essere previsto un ragionevole periodo transitorio di due mesi prima che diventi obbligatorio il modello di certificato veterinario modificato, al fine di consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite in tale modello.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio fino all'11 novembre 2019, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti indicati nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) riportato nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente la modifica apportata a tale modello dal presente regolamento, a condizione che sia firmato prima dell'11 ottobre 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
.
(
2
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (
GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (
GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1
).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1)
la parte 1 è così modificata:
a)
la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (
6
)
Modelli
Garanzie supplementari
Data di chiusura (
1
)
Data di apertura (
2
)
1
2
3
4
5
6
6A
6B
7
8
9
«BA — Bosnia-Erzegovina
BA-0
L'intero paese
E, EP
S4»
POU
b)
la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (
6
)
Modelli
Garanzie supplementari
Data di chiusura (
1
)
Data di apertura (
2
)
1
2
3
4
5
6
6A
6B
7
8
9
«IL — Israele (
5
)
IL-0
L'intero paese
SPF, EP
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,
LT20
X
P3
28.1.2017
A
S5, ST1
SRP
P3
18.4.2015
RAT
X
P3
28.1.2017
WGM
VIII
P3
18.4.2015
E
X
P3
28.1.2017
S4»
IL-1
Area a sud della Route 5
POU
X
N, P2
24.4.2019
IL-2
Area a nord della Route 5
POU
X
P3
28.1.2017
c)
la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (
6
)
Modelli
Garanzie supplementari
Data di chiusura (
1
)
Data di apertura (
2
)
1
2
3
4
5
6
6A
6B
7
8
9
«MK — Repubblica di Macedonia del Nord
MK-0
L'intero paese
E, EP
POU
28.1.2017
1.5.2017»
d)
la seguente nota a piè di pagina è soppressa:
«(
4
)
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.»
2)
nella parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:
«
Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)
Testo di immagine
PAESE:
Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
Nome N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome N. di riconoscimento
Indirizzo
I.12.
I.13. Luogo di carico
I.14. Data di partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo Nave Vagone ferroviario
Automezzo Altro
Identificazione
Riferimenti documentali
I.16. PIF di entrata nell'UE
I.17.
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice della merce (codice SA)
I.20. Quantità
Testo di immagine
I.21. Temperatura del prodotto
ambiente di refrigerazione di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/contenitore
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
consumo umano
I.26.
I.27. Per importazione o ammissione nell'UE
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie (nome scientifico)
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero
Peso netto
Testo di immagine
PAESE:
EP (ovoprodotti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.1 Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti descritti nel presente certificato sono stati prodotti con uova provenienti da uno o più stabilimenti in cui nei 30 giorni precedenti la raccolta delle uova non è stata rilevata la presenza di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità o malattia di Newcastle quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008; e
(1) [II.1.1 attorno a cui, in un raggio di 10 chilometri comprendente, se del caso, il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno nei 30 giorni precedenti.]
(1) oppure [II.1.1 gli ovoprodotti sono stati trasformati:
(1) [l'albume liquido ha subito un trattamento:
(1) [a 55,6 °C per 870 secondi]
(1) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi]]
(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi]
(1) oppure [l'albume essiccato è stato trattato:
(1) [a 67 °C per 20 ore]
(1) oppure [a 54,4 °C per 513 ore]]
(1) oppure [le uova intere sono state trattate almeno:
(1) [a 60 °C per 188 secondi]
(1) oppure [fino a cottura completa]]
(1) oppure [le miscele di uova intere sono state trattate almeno:
(1) [a 60 °C per 188 secondi]
(1) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi]
(1) oppure [fino a cottura completa]]]
(1) [II.1.2 attorno a cui, in un raggio di 10 chilometri comprendente, se del caso, il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti.]
(1) oppure [II.1.2 in relazione alla presenza della malattia di Newcastle gli ovoprodotti sono stati trasformati:
(1) [l'albume liquido ha subito un trattamento:
(1) [a 55 °C per 2 278 secondi]
(1) oppure [a 57 °C per 986 secondi]
(1) oppure [a 59 °C per 301 secondi]]
(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi]
(1) oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore]
(1) oppure [le uova intere sono state trattate almeno:
(1) [a 55 °C per 2 521 secondi]
(1) oppure [a 57 °C per 1 596 secondi]
(1) oppure [a 59 °C per 674 secondi]
(1) oppure [fino a cottura completa]]]
Parte II: Certificazione
Testo di immagine
PAESE:
EP (ovoprodotti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti descritti nel presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
II.2.1 provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema HACCP in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;
II.2.2 sono stati prodotti con materie prime che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.3 sono stati fabbricati in conformità alle prescrizioni di igiene stabilite nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.4 possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
II.2.5 recano un marchio d'identificazione in conformità alle disposizioni dell'allegato II, sezione I, e dell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.6 le garanzie riguardanti gli animali vivi e i loro prodotti previste dai piani relativi ai residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29, sono rispettate.
Note
Parte I
— Casella I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Casella I.11: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
— Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o casse, indicare nella casella I.23 il numero totale di contenitori o casse, il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.
— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.
— Casella I.28: natura della merce: specificare il contenuto di uova (in percentuale).
Parte II
(1) Barrare la dicitura non pertinente.
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:
Data: Firma:
Timbro:
»
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