Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1420/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1420 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 04/07/2023 In vigore dal: 04/07/2023 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione UE 2023/1420 e come si applica alla classificazione delle merci?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1420 della Commissione europea del 4 luglio 2023 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, ovvero il sistema tariffario comune utilizzato in tutta l'Unione europea. Questo regolamento si applica a operatori commerciali, importatori, esportatori e doganieri che devono determinare il codice NC (nomenclatura combinata) corretto per le loro merci al fine di applicare i dazi doganali appropriati e le misure commerciali corrette.

Il regolamento fornisce indicazioni specifiche attraverso una tabella allegata che descrive particolari prodotti e il loro codice NC di classificazione, insieme alle motivazioni tecniche basate sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Nel caso specifico riportato nell'allegato, un piatto in porcellana "fine bone china" decorato è classificato al codice NC 6911 10 00 (vasellame di porcellana) anziché come oggetto d'ornamento, perché la sua funzione utilitaria prevale sul carattere decorativo.

Un aspetto rilevante per le aziende è il periodo transitorio di tre mesi: le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) già rilasciate che non conformi a questo regolamento possono continuare a essere invocate dai titolari per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo così una transizione ordinata verso la nuova classificazione.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, assicurando l'uniformità nell'applicazione della nomenclatura combinata in ambito doganale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1420 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1420 of 4 July 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1420 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Piatto in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltato e decorato con una lettera in caratteri artistici. Il piatto ha un diametro di circa 20 cm. Il piatto può essere utilizzato come vasellame o come decorazione per le pareti (utilizzando appositi ganci non presenti al momento dell’importazione). 6911 10 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00 . Per le sue caratteristiche oggettive il piatto è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell’ambito di applicazione della voce 6911 , che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d’ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l’utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il piatto è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza, il piatto svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia dei piatti più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913 , lettera B)]. Il piatto deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana.

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Il Regolamento UE 2023/1420 è il riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori doganali che devono determinare i codici NC corretti per le merci. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni di dazi doganali, informazioni tariffarie vincolanti (ITB), regole di interpretazione della nomenclatura combinata e conformità alle misure tariffarie dell'Unione europea.

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