Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1459 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1459 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1459 of 24 July 2025 on the derogations from the rules of origin laid down in Protocol 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, that apply within quotas for certain products from Tunisia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1459
25.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1459 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2025
relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo») mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(
2
)
è stata adottata il 22 gennaio 2025 ed è entrata in vigore alla stessa data.
(2)
L’articolo 6 del protocollo n. 4 stabilisce le deroghe alle norme di origine di cui al detto protocollo nell’ambito dei contingenti annui concessi alla Tunisia per un periodo quinquennale. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di tale deroga alle importazioni dalla Tunisia.
(3)
L’articolo 1, paragrafo 1, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che il diritto di beneficiare delle deroghe è subordinato alla presentazione della prova di origine pertinente alle autorità doganali.
(4)
L’articolo 1, paragrafo 4, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che l’Unione gestisce tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione deve gestire tali contingenti conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
3
)
.
(5)
Al fine di garantire l’applicazione effettiva e la gestione dei contingenti concessi nell’ambito del protocollo n. 4, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore di detto protocollo.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti annui dell’Unione per le merci originarie della Tunisia sono aperti in conformità con quanto stabilito nell’allegato e si applicano per un periodo quinquennale.
Articolo 2
Al fine di beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 6 del protocollo n. 4 dell’accordo, i prodotti elencati nell’allegato sono corredati di un certificato di circolazione EUR.1, come stabilito in detto protocollo, recante nella casella 7 la dicitura in francese: «Dérogation — Appendice B du Protocole 4».
Articolo 3
I contingenti di cui all’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
I prelievi effettuati da ciascun contingente annuale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Laddove meno dell’85 % del volume del contingente annuo in elenco è utilizzato nell’anno N, l’assegnazione del contingente per questa linea specifica è riportata all’anno successivo N + 1 fino a un limite del 15 % del contingente per l’anno N.
Articolo 5
Nell’ambito della gestione dei prodotti che beneficiano dei contingenti annui in elenco, quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto per l’anno N + 1. Il volume del contingente per l’anno N + 1 è quindi limitato al 90 %. I volumi non utilizzati nell’anno N si aggiungono a tale 90 % del contingente per l’anno N+1.
Articolo 6
Ai fini del presente regolamento e ai fini della gestione dei contingenti, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore del protocollo n. 4 dell’accordo, e, per gli anni successivi, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell’anno precedente.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 gennaio 2025, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (
GU L, 2025/324, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/324/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
ALLEGATO
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto la deroga è determinata, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici della nomenclatura combinata (NC 2025)
(
1
)
.
N. d’ordine
Nomenclatura combinata
(NC 2025)
Designazione delle merci
Lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea:
dal primo anno fino alla fine del terzo anno
Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea:
dal quarto anno fino alla fine del quinto anno
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
09.1228
6103 42 00
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
139 000 unità
108 000 unità
09.1229
6103 49 00
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
101 700 unità
71 100 unità
09.1230
6104 62 00
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
310 000 unità
213 000 unità
09.1231
6104 63 00
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
248 600 unità
174 200 unità
09.1232
6105 10 00
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
235 000 unità
160 500 unità
09.1233
6106 20 00
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
71 200 unità
51 600 unità
09.1234
6108 22 00
Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
610 500 unità
416 000 unità
09.1235
6108 31 00
Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
113 000 unità
76 800 unità
09.1236
6109 10 00 , 6109 90 20
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone, di lana o di peli fini o di fibre sintetiche o artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
4 764 080 unità
2 635 800 unità
09.1237
6112 31 90
Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
237 300 unità
160 400 unità
09.1238
6112 41 90
Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
768 400 unità
595 900 unità
09.1239
6201 30 10
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
45 000 unità
33 000 unità
09.1240
6201 40 10
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
54 000 unità
42 000 unità
09.1241
6201 90 00
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili
Taglio dei tessuti e confezione
26 000 unità
20 000 unità
09.1242
6203 23 10
Completi da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
113 000 unità
88 300 unità
09.1243
6203 32 10
Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
84 750 unità
65 300 unità
09.1244
6203 33 10
Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
120 000 unità
94 000 unità
09.1245
6203 42 11
Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
237 300 unità
194 800 unità
09.1246
6203 42 31
Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»
Taglio dei tessuti e confezione
3 220 000 unità
2 540 000 unità
09.1247
6203 42 35
Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti)
Taglio dei tessuti e confezione
791 000 unità
630 000 unità
09.1248
6203 42 90
«Shorts», per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
140 000 unità
100 000 unità
09.1249
6203 43 11
Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
240 000 unità
170 000 unità
09.1250
6203 49 90
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
60 500 unità
56 000 unità
09.1251
6204 42 00
Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
90 400 unità
71 000 unità
09.1252
6204 43 00
Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche
Taglio dei tessuti e confezione
210 000 unità
160 000 unità
09.1253
6204 44 00
Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
150 000 unità
122 000 unità
09.1254
6204 62 31
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di tessuti detti «denim»
Taglio dei tessuti e confezione
1 515 000 unità
1 390 000 unità
09.1255
6204 62 39
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti)
Taglio dei tessuti e confezione
580 000 unità
470 000 unità
09.1256
6205 20 00
Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone
Taglio dei tessuti e confezione
247 000 unità
170 000 unità
09.1257
6206 40 00
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali
Taglio dei tessuti e confezione
280 000 unità
200 000 unità
09.1258
6211 12 00
Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza
Taglio dei tessuti e confezione
300 000 unità
240 000 unità
09.1259
6212 10 90
Reggiseno, di qualsiasi tipo di materie tessili
Taglio dei tessuti e confezione
995 000 unità
800 000 unità
(
1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
GU L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1459/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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