Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1506/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/07/2025 In vigore dal: 24/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi compensativi definitivi applicati sulle importazioni di acciaio a rivestimento organico dalla Cina e quali sovvenzioni sono state ritenute persistenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1506 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acciaio a rivestimento organico (ARO) originario della Repubblica Popolare Cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti. La Commissione europea ha accertato la persistenza di quattro principali programmi di sovvenzione cinesi: la fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a prezzi inferiori al valore di mercato, la concessione di diritti d'uso dei terreni sottocosto, la fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate, e altre misure di sostegno finanziario. Questi vantaggi sono stati ritenuti specifici e compensabili perché limitati a un numero ristretto di industrie e settori strategici designati dal governo cinese. La Commissione ha concluso che, in assenza di collaborazione da parte delle autorità cinesi e dei produttori esportatori, era necessario applicare i dati disponibili per determinare la persistenza delle sovvenzioni, confermando così la necessità di mantenere i dazi per proteggere l'industria dell'Unione da pratiche di dumping sovvenzionato.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1506 of 24 July 2025 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1506 25.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1506 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2025 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) (“regolamento di base”), in particolare l'articolo 18, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio ( 2 ) , quest'ultimo ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (“Cina”, “RPC” o “paese interessato”) (“misure iniziali”). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso “inchiesta iniziale”. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio ( 3 ) , quest'ultimo ha istituito in parallelo un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 26,1 %. (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il 2 maggio 2019 la Commissione ha istituito nuovamente i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC con il regolamento (UE) 2019/688 (“precedente riesame in previsione della scadenza”) ( 4 ) . I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra il 13,7 % e il 44,7 %. (4) I dazi antidumping e compensativi combinati sono compresi tra il 13,7 % e il 58,3 %. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore ( 5 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell'articolo 18 del regolamento di base (“domanda”). (6) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base, la domanda è stata presentata il 2 febbraio 2024 dalla European Steel Association (“EUROFER” o “richiedente”), che rappresenta oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure compensative avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato il 30 aprile 2024, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 6 ) (“avviso di apertura”), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. (8) Prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Cina (“governo della RPC”) di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di consultazioni preliminari. 1.4. Inchiesta parallela (9) Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024 ( 7 ) , la Commissione ha altresì annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( 8 ) delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC. 1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (10) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 (“periodo dell'inchiesta di riesame” o “PIR”). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (“periodo in esame”). 1.6. Parti interessate (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, gli utilizzatori indipendenti dell'Unione notoriamente interessati, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (12) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.7. Campionamento (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base. 1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. Prima dell'apertura, 14 produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 26 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 28 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame (PIR). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. 1.7.2. Campionamento degli importatori (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a dieci importatori indipendenti individuati nella domanda di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessuno di loro si è manifestato. 1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (17) Nessun produttore esportatore hanno restituito il modulo di campionamento. Successivamente, il 2 agosto 2024, la Commissione ha informato il governo della RPC che i produttori esportatori della Cina non avevano collaborato e che pertanto avrebbe applicato le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda le risultanze relative alla persistenza delle sovvenzioni. 1.8. Questionari e visite di verifica (18) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, al richiedente e al governo della RPC. Il giorno dell'apertura dell'inchiesta sono stati messi a disposizione online anche i questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori della RPC ( 9 ) . (19) Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e del richiedente. (20) La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate: a) produttori dell'Unione: — ArcelorMittal Belgium, Belgio; — ThyssenKrupp, Germania; — Tata Steel Maubeuge SA, Francia; b) associazione dei produttori dell'Unione: — EUROFER, Belgio. 1.9. Fase successiva della procedura (21) Il 6 giugno 2025 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. (22) Nessuna delle parti ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Nessuna delle parti ha richiesto un'audizione. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (23) Il prodotto oggetto del presente riesame è il medesimo previsto nell'inchiesta iniziale, vale a dire determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) (“prodotto oggetto del riesame” o “ARO”). (24) Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio. (25) Gli ARO sono utilizzati principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Tra le altre applicazioni figurano gli elettrodomestici. 2.2. Prodotto in esame (26) Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese (“prodotto in esame”). 2.3. Prodotto simile (27) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e confermato nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha nuovamente confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI (28) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti avrebbe causato la persistenza delle sovvenzioni. 3.1. Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base (29) Il 21 maggio 2024 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC unitamente ad appendici specifiche che quest'ultimo era invitato a trasmettere a banche e altri istituti finanziari ad esso noti per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori e a distributori di acciaio laminato a caldo e a freddo che fornivano fattori produttivi per la produzione del prodotto oggetto del riesame. (30) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai suddetti questionari né dal governo della RPC né dagli istituti finanziari o da società a monte. (31) Come spiegato al considerando 17, con nota verbale del 2 agosto 2024 la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in ragione dell'omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali soggetti sono stati inoltre informati del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili avrebbero potuto essere meno favorevoli rispetto al caso in cui il governo della RPC e i produttori esportatori avessero collaborato. (32) Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei dati disponibili al fine di stabilire la persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore dell'acciaio a rivestimento organico. (33) In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative consente il ricorso all'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. In particolare, l'organo d'appello ha spiegato che “ deve esistere un collegamento diretto tra le 'informazioni necessarie' mancanti e gli specifici 'dati disponibili' su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7 ”. Pertanto “ un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i 'dati disponibili' che 'sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire', al fine di giungere ad una determinazione accurata ”. L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per “dati disponibili” si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché devono essere basate sui “dati disponibili”, le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, “ non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali ”. Inoltre nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, “ tutti i dati comprovati a disposizione devono essere presi in considerazione ” dall'autorità incaricata dell'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento di “ ragionevoli sostituti delle 'informazioni necessarie' mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione ” da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, “ sembra una conseguenza naturale che il processo di argomentazione e valutazione comporti un certo grado di confronto ” allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei “dati disponibili” richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione all'altra ( 10 ) . (34) Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare: a) la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base riguardante i dazi antisovvenzioni sulle importazioni di ARO originari della Cina, del 2 febbraio 2024 (“domanda”); b) le risultanze delle precedenti inchieste antisovvenzioni svolte dalla Commissione nei confronti del medesimo prodotto (“primo riesame in previsione della scadenza”) o dei settori a monte in Cina, come i prodotti piatti laminati a caldo ( 11 ) (“inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo” o “regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo”); c) le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione in merito ai settori incoraggiati in Cina, quali i veicoli elettrici a batteria ( 12 ) (“inchiesta sui veicoli elettrici a batteria”) e le attrezzature di accesso mobili ( 13 ) (“inchiesta sulle attrezzature di accesso mobili”), nel contesto delle quali sono state esaminate sovvenzioni analoghe; d) documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini di inchieste sulla difesa commerciale (“relazione sulla Cina”) ( 14 ) . 3.2. Osservazioni generali sul settore siderurgico in Cina (35) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione specifici (sezioni 3.4 e seguenti in appresso), la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un programma di sovvenzione. Ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, per i motivi esposti in appresso. 3.2.1. Il quattordicesimo piano quinquennale (“14 o piano quinquennale) (36) Nella presente inchiesta la Commissione ha stabilito che il principale documento pertinente nel periodo dell'inchiesta di riesame era il 14 o piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, come l'acciaio. In quanto componente importante del settore delle materie prime, l'industria siderurgica rappresenta un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale, e la “principale arena” per la ristrutturazione della base industriale e lo sviluppo industriale verde. Il piano pone l'accento sul fatto di coltivare un gruppo di aziende all'avanguardia nella catena industriale, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base. (37) Il preambolo del 14 o piano quinquennale della Cina, pubblicato nel marzo 2021 e relativo al periodo dell'inchiesta di riesame, conferma il ruolo strategico che l'acciaio deve svolgere nell'economia cinese: “L'industria delle materie prime ( 15 ) è il fondamento dell'economia reale, un'industria di base che sostiene lo sviluppo dell'economia nazionale e un settore chiave per ottenere vantaggi competitivi a livello internazionale. Si tratta della forza principale nella ristrutturazione della base industriale e della principale arena per lo sviluppo verde dell'industria. Il presente piano è formulato al fine di attuare il 'quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e il quadro degli obiettivi a lungo termine per il 2035' e di migliorare la qualità e l'efficienza dello sviluppo dell'industria delle materie prime”. (38) In aggiunta a quanto precede, la Commissione ha esaminato il 14 o piano quinquennale adottato dalle regioni e dalle città di tutta la Cina e ha concluso che tali entità, attuando il 14 o piano quinquennale nazionale cinese, continuano ad adottare politiche di sostegno specifiche per l'acciaio. Gli estratti di alcuni di questi documenti sono citati qui di seguito per illustrare esempi concernenti: — la natura a lungo termine dei piani; — la concentrazione di tutte le risorse verso la finalità politica; — il sostegno a specifici produttori di ARO; — l'uso di strumenti di capitale e di mercato per conseguire obiettivi nazionali coordinati; — la combinazione di finalità commerciali e militari; — la volontà di rispettare gli obiettivi strategici nazionali. (39) Nel piano della provincia di Hebei del 2023 si legge quanto segue: “Al fine di accelerare la formazione di capacità innovative delle imprese siderurgiche, creare un importante motore per lo sviluppo di una nuova industrializzazione, rafforzare ulteriormente la competitività di base, incoraggiare la trasformazione di 'acciaio in materiali, produzione in servizi' e promuovere uno sviluppo di alta gamma, intelligente e verde sulla base della situazione reale della nostra provincia [...]”. (40) Il piano della città di Chongqing recita: “Materiali di acciaio avanzati. Sviluppare vigorosamente acciaio da costruzione, acciaio per automobili e motocicli, acciaio speciale di alta qualità e acciaio inossidabile di alta gamma, nonché un sistema di riciclaggio dei rottami di acciaio. [Nel campo dell']acciaio da costruzione di alta qualità, concentrarsi sullo sviluppo dell'acciaio resistente alla corrosione atmosferica, dell'acciaio per profilati di grandi dimensioni, dell'acciaio per l'ingegneria offshore e dell'acciaio strutturale ad alta resistenza e accelerare lo sviluppo di barre di acciaio antisismiche ad alta resistenza, barre di acciaio nervate ad alta duttilità laminate a freddo e altri prodotti per strutture edili. Sostenere applicazioni quali la lamiera passivata esente da cromo zincata a caldo e le lamiere preverniciate esenti da cromo. Nel settore dell'acciaio per automobili e motocicli, accelerare la R&S e l'industrializzazione dell'acciaio ad altissima resistenza e dell'acciaio lavorato a caldo, sostenere lo sviluppo di barre e vergelle da applicare nelle automobili e nei motocicli e accelerare lo sviluppo e l'applicazione dell'acciaio per veicoli a risparmio energetico e nuovi veicoli, attrezzature avanzate per il transito ferroviario e altri prodotti. Nel settore dell'acciaio speciale di alta qualità, concentrarsi sullo sviluppo di acciaio resistente alle alte temperature, acciaio resistente alla corrosione, acciaio al silicio non orientato, acciaio per cuscinetti, acciaio per utensili ad alte prestazioni e acciaio per stampi, acciaio elettrico orientato ad alte prestazioni, acciaio a bassa espansione, lega amorfa, lega ad alta temperatura e altri prodotti. Coltivare e sviluppare polveri di lega a base di ferro e acciai di alta qualità per applicazioni nella fabbricazione di semiconduttori. Nel campo dell'acciaio inossidabile di alta gamma, concentrarsi sullo sviluppo di lamiere, nastri, fili, vergelle, nonché acciaio inossidabile per uso in tubi decorativi, tubi saldati per fluidi e tubi senza saldature. Sostenere la realizzazione di un sistema di riciclaggio dei rottami di acciaio, sviluppare vigorosamente l'industria endovenosa (industrie che pongono particolare accento sul riutilizzo e il riciclaggio dei materiali di scarto) e incoraggiare la fusione a processo breve per produrre acciaio speciale e acciaio inossidabile di alta qualità”. (41) Il 14 o piano quinquennale della città di Anshan fissa obiettivi a lungo termine fino al 2035. Il preambolo celebra i risultati del 13 o piano quinquennale come segue: “L'ottimizzazione e il potenziamento delle industrie tradizionali con la produzione di acciaio, magnesite e attrezzature come 'pilastro' hanno dato risultati ragguardevoli. Sono stati attuati con successo diversi importanti progetti per promuovere il potenziamento industriale, come le lamiere ad alta resistenza per il settore automobilistico di Kobe Steel e i binari in acciaio di Zizhu. [...] La riforma strutturale dal lato dell'offerta ha portato a notevoli risultati. Sono state smantellate imprese 'ditiaogang' [che producevano acciaio non conforme alle norme], sono stati eliminati 4,6 milioni di tonnellate di capacità produttiva arretrata e il miglioramento di 'molte miniere piccole, sparse e caotiche' ha dato risultati più che apprezzabili”. (42) Da oggi fino al 2035 il piano per l'acciaio nella regione dell'Anshan prevede quanto segue: “Rafforzare la competitività globale dell'industria siderurgica. Sostenere l'ottimizzazione e il potenziamento dei prodotti del gruppo Angang ( 16 ) e rafforzare globalmente la competitività internazionale e interna dei prodotti 'di punta', come l'acciaio per la fabbricazione di navi, per il trasporto ferroviario pesante e l'acciaio ad altissima resistenza per il settore automobilistico. Attuare il piano di sostegno alle imprese siderurgiche private di Anshan, formare un'alleanza di imprese, promuovere attivamente la realizzazione di grandi progetti, quali la sostituzione della capacità del gruppo Houying e l'acciaio resistente alla corrosione atmosferica del gruppo Zizhu per piloni e tralicci. Guidare il miglioramento della qualità e il potenziamento e realizzare uno sviluppo differenziato, caratteristico e perfezionato. Integrare le imprese siderurgiche e metallurgiche nell'economia provinciale e in quella dell'intera regione nord-orientale per costruire un polo dell'industria di trasformazione profonda dell'acciaio con il gruppo Angang come leader e 'PMI specializzate e sofisticate che fabbricano prodotti nuovi e unici' in un ruolo di sostegno. Estendere la catena dell'industria siderurgica e la catena di approvvigionamento. Sviluppare l'industria dell'acciaio leggero, concentrarsi sui prodotti siderurgici necessari ai mercati locali specializzati, come il mercato degli animali da compagnia, sviluppare prodotti di consumo finale ottenuti da materiali di acciaio e realizzare l'espansione dei prodotti siderurgici dai prodotti sfusi pesanti ai prodotti leggeri, piccoli e raffinati. Sviluppare attivamente l'industria dei rottami di acciaio, sostenere vigorosamente lo sviluppo di imprese locali dei rottami di acciaio nella città di Anshan, introdurre attivamente imprese di trasformazione dei rottami di acciaio, promuovere la localizzazione dei mercati delle risorse di rottami di acciaio nella Cina nordorientale e, partendo dalla zona di sviluppo economico di Lishan, realizzare una base di riciclaggio delle risorse di rottami di acciaio a livello nazionale. Portare avanti la trasformazione e il potenziamento del mercato della logistica dell'acciaio e realizzare un moderno mercato dell'acciaio che integri operazioni a pronti, logistica di magazzino, commercio elettronico, servizi di assistenza e altre funzioni. Completare e migliorare la catena di sviluppo dell'industria siderurgica di Anshan, creare una catena completa per l'estrazione mineraria, la produzione e i servizi connessi, la catena di approvvigionamento dell'industria siderurgica più completa del paese [...] approfondire in modo completo l'integrazione di “Anshan doppio”. Sostenere appieno la riforma e lo sviluppo del gruppo Angang e risolverne attivamente i problemi ereditati dal passato. Per aiutare il gruppo Angang nell'espansione delle sue principali attività siderurgiche, è stata istituita Anshan Metallurgical Industry Chain Group Company che ha assunto il controllo di 113 imprese trasferite. Guidare la riforma di diversificazione azionaria a doppio senso tra le imprese locali e il gruppo Angang, migliorare l'assegnazione delle risorse minerarie, del capitale, dei brevetti tecnologici, delle piattaforme di mercato e di altre risorse per massimizzare i benefici. Sviluppare congiuntamente industrie non siderurgiche, realizzare attivamente e congiuntamente parchi industriali e concentrarsi sulla promozione della realizzazione di progetti di energia da idrogeno, rottami di acciaio, trasformazione profonda del catrame di carbone e altri progetti. Sulla base della piattaforma per gli appalti di valore del gruppo Angang, istituire una piattaforma di scambio e cooperazione per le imprese locali e creare una piattaforma online per operazioni a pronti di soggetti terzi leader del settore che offra servizi completi per l'intera catena dell'industria siderurgica e per la catena di approvvigionamento. Cooperare con il gruppo Angang per rafforzare gli sforzi di R&S, l'aggiudicazione di progetti, la progettazione ingegneristica, l'ispezione, il collaudo e la logistica moderna. Incoraggiare la trasformazione locale dei risultati tecnologici del gruppo Angang. Svolgere attività approfondite di promozione degli investimenti per la catena industriale e la catena di approvvigionamento del gruppo Angang al fine di migliorare la varietà dei prodotti forniti dalle imprese locali”. (43) Il piano regionale di Anshan deve essere attuato mediante sovvenzioni, come indicato qui di seguito: “Aumentare il sostegno politico. Incoraggiare le imprese ad aumentare gli investimenti in R&S e attuare attivamente politiche quali superdeduzioni per i fondi di R&S, sovvenzioni successive agli investimenti per la R&S, sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito per le imprese ad alta tecnologia e sgravi fiscali inclusivi, nonché esenzioni per le piccole imprese e le microimprese. Attuare in modo globale le misure di riforma relative al sostegno nazionale all'innovazione. Sostenere la ricerca sulle tecnologie fondamentali e attuare diversi grandi progetti che rispecchino le intenzioni strategiche nazionali e mettano in evidenza i vantaggi scientifici e tecnologici di Anshan. Adoperarsi per superare diverse strozzature tecnologiche e di altro tipo e sviluppare diversi importanti prodotti innovativi. Valorizzare al massimo il ruolo guida dell'innovazione aziendale, guidare il gruppo Angang e le principali imprese locali affinché raddoppino gli sforzi di R&S e accelerare la R&S, il potenziamento dei processi e altri processi. Esplorare attivamente nuovi percorsi di sviluppo, come i 'parchi enclave' e gli 'incubatori fuori sede', guidare la coltivazione fuori sede e l'incubazione locale di risorse innovative e sostenere le imprese nella creazione di basi di R&S a Pechino, Shanghai, Nanchino e in altre regioni. Ampliare i canali di sostegno finanziario. Fornire solidi servizi finanziari scientifici e tecnologici, valorizzare al massimo il ruolo guida dei fondi pubblici, mobilitare capitali finanziari e investimenti privati per trasformare i risultati scientifici e tecnologici, aumentare il sostegno finanziario alle imprese scientifiche e tecnologiche e facilitare l'industrializzazione e l'applicazione su larga scala delle nuove tecnologie. Integrare vari fondi speciali per il sostegno scientifico e tecnologico e concentrare le risorse finanziarie sulle principali innovazioni tecnologiche nei settori chiave, nelle industrie chiave e nei campi chiave. Migliorare in modo innovativo il modello di credito tecnologico, valorizzare al massimo la funzione di compensazione del rischio esercitata dal credito basato sulla tecnologia e fare buon uso di prodotti finanziari quali i 'prestiti per l'innovazione tecnologica', i finanziamenti con pegno sulla proprietà intellettuale e le assicurazioni tecnologiche per potenziare il credito, diversificare i rischi e ridurre i costi per le imprese orientate alla tecnologia. Promuovere il credito basato sul valore della conoscenza per le imprese basate sulla tecnologia ed esplorare nuovi modelli di finanziamento del debito che siano asset-light, basati sul credito e convenienti”. 3.2.2. L'ordinanza n. 35 (44) L'ordinanza n. 35 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma – Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005) (“ordinanza n. 35”) costituisce un ulteriore documento di orientamento che disciplina il settore siderurgico cinese. Adottata dal Consiglio di Stato, tratta vari aspetti del controllo del governo della RPC sull'industria, tra cui: — il divieto di detenzione da parte di stranieri di una partecipazione di maggioranza in società produttrici di acciaio cinesi (articolo 1); — la definizione di obiettivi in termini di produzione per i maggiori produttori di acciaio (articolo 3); — la definizione di norme sulle modifiche della struttura aziendale delle società del settore siderurgico (articolo 20); — l'istituzione di procedure di approvazione da parte del governo della RPC per gli investimenti in società produttrici di acciaio (articolo 22); — la previsione di prestiti e diritti d'uso di terreni soltanto a favore di produttori di acciaio che rispettano le politiche di sviluppo nazionali per il settore (articoli 24 e 25); — l'intervento dello Stato finalizzato a sostenere grandi gruppi di imprese che costituiscono il nerbo del settore con l'obiettivo di stabilire la produzione e basi di approvvigionamento di materie prime all'estero (articolo 30). 3.2.3. La decisione n. 40 (45) La decisione n. 40 è un'ordinanza del Consiglio di Stato che, a fini di investimento, classifica i settori industriali in diverse categorie, ossia in “progetti incoraggiati, limitati ed eliminati”. Tale decisione stabilisce che il “repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale”, una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre il governo della RPC nella gestione di progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori della finanza pubblica, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni ( 17 ) . L'industria siderurgica figura tra quelle incoraggiate nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un'ordinanza del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC. È quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri organismi pubblici e gli operatori economici ( 18 ) . 3.2.4. Il piano per il rilancio (46) Il Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica (2009) è un piano d'azione per il settore siderurgico. Il piano mira a gestire la crisi finanziaria internazionale e affronta i requisiti di politica generale del governo della RPC ai fini del mantenimento della crescita. Inoltre, mira a “garantire il funzionamento stabile del settore” essendo “considerato un importante settore pilastro dell'economia nazionale”. Il documento stabilisce quanto segue: — un aumento del sostegno finanziario a favore dei produttori di acciaio “principali e portanti”; — un'accelerazione degli adeguamenti strutturali e la promozione del potenziamento industriale; — il sostegno a favore di società importanti che si recano all'estero in relazione al loro sviluppo, alla cooperazione tecnica, nonché a fusioni ed acquisizioni; — l'aumento delle dimensioni del credito all'esportazione per le attrezzature metallurgiche. 3.2.5. Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (47) Secondo il capitolo VIII del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (2019), il settore siderurgico è un settore incoraggiato. 3.2.6. Conclusioni generali sull'intervento del governo della RPC nel settore siderurgico (48) Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle loro disposizioni, la Commissione ha ribadito la propria conclusione espressa nel contesto della sua inchiesta iniziale secondo la quale il settore siderurgico cinese ha continuato a essere un settore chiave/strategico nel periodo dell'inchiesta di riesame, il cui sviluppo è attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico. 3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta (49) Vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi di cui ai considerando 17 e 31, la Commissione ha deciso di esaminare, come riportato in appresso, l'eventuale persistenza delle sovvenzioni. Innanzitutto la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nel primo riesame in previsione della scadenza hanno continuato a conferire vantaggi al settore dell'acciaio a rivestimento organico. Successivamente, la Commissione ha esaminato se tale settore ha beneficiato di sovvenzioni non compensate nel contesto del primo riesame in previsione della scadenza (“sovvenzioni supplementari”) come presunto nella domanda. (50) La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze sulla persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nel primo riesame in previsione della scadenza, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il richiedente sosteneva l'esistenza. Infatti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistano elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo. 3.4. Fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato ( 19 ) 3.4.1. La fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.4.1.1. Risultanze delle inchieste precedenti (51) Nell'inchiesta iniziale ( 20 ) la Commissione ha stabilito che le imprese di Stato che fornivano ai produttori di ARO acciaio laminato a caldo e a freddo (HRS e CRS) erano organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC ( 21 ) , dato che esse svolgono funzioni governative e quindi esercitano poteri pubblici. (52) La Commissione ha inoltre stabilito che i produttori privati di acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento di base, e agiscono pertanto con le stesse modalità delle imprese di Stato del settore siderurgico ( 22 ) . (53) Nella successiva analisi ( 23 ) la Commissione ha concluso categoricamente che esiste un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento di base per i produttori esportatori di ARO. Tale vantaggio deriva dalla fornitura di materie prime a un prezzo inferiore al valore adeguato da parte dei produttori di acciaio laminato a caldo e a freddo, indipendentemente dal fatto che le imprese di Stato agiscano in qualità di organismi pubblici o che le società private ricevano incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. (54) Ai fini del calcolo di tale vantaggio la Commissione ha confrontato i prezzi dell'acciaio laminato a caldo e a freddo pagati dai produttori esportatori di ARO interessati rispetto al valore di riferimento pertinente. La relazione dell'organo di appello ha confermato che se il mercato del paese fornitore è falsato dal ruolo del governo, è consentito usare valori di riferimento esterni. (55) In base alle informazioni contenute nel fascicolo relativo all'inchiesta iniziale, è stato stabilito che i prezzi dell'acciaio laminato a freddo e a caldo venduti da imprese di Stato in Cina sono stati oggetto di distorsioni. Ciò è dovuto alla forte predominanza delle imprese di Stato nel mercato dell'acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina e al fatto che i prezzi dei fornitori privati erano allineati ai prezzi delle imprese di Stato. (56) Di conseguenza la Commissione ha concluso che non vi erano prezzi di mercato affidabili in Cina per l'acciaio laminato a caldo e a freddo e ha costruito il valore di riferimento sulla base dei prezzi del mercato mondiale di tali tipi di acciaio, che sono regolarmente pubblicati in varie riviste specializzate del settore siderurgico quali Steel Business Briefing, MEPS e CRU. (57) Da un raffronto tra i prezzi praticati dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo in Cina e quelli del parametro di riferimento esterno al paese è emerso che i prezzi in Cina erano molto inferiori ai prezzi di riferimento e comportavano quindi un vantaggio per i produttori esportatori cinesi di ARO ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento di base. (58) Inoltre, tale programma di sovvenzioni è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dato che l'acciaio laminato a caldo e a freddo è usato in Cina soltanto nel processo produttivo di un numero limitato di industrie e imprese. (59) Il tasso di sovvenzione stabilito nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione era compreso tra il 23,02 % e il 27,63 %, con tasso del 32,44 % per le società che non avevano collaborato all'inchiesta. (60) Nel primo riesame in previsione della scadenza si è concluso che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare della fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato per la produzione di ARO, sia per gli acquisti da imprese di Stato sia per gli acquisti da società private. 3.4.1.2. Persistenza del programma di sovvenzioni (61) Come primo passo il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i fornitori di acciaio laminato a caldo e a freddo continuano a essere organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC (cfr. considerando 51). Il richiedente ha segnalato che il governo della RPC controlla e gestisce le imprese di Stato in vari modi. (62) Innanzitutto, il quadro istituzionale ha permesso al governo della RPC controllare rigorosamente le imprese di Stato mediante vari organi. (63) La commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (“SASAC”) è il proprietario finale di tutte le imprese di Stato in Cina. Gli amministratori e i dirigenti della SASAC sono tutti nominati dal partito comunista cinese. La SASAC svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle imprese di Stato, inclusa la sorveglianza disciplinare, e garantisce che tali imprese rispettino gli obiettivi stabiliti dal governo della RPC. Inoltre, è coinvolta nelle decisioni di investimento e nelle operazioni azionarie. Di conseguenza la SASAC può essere considerata l'autorità di regolamentazione delle imprese di Stato. (64) La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (“NDRC”) è un'altra autorità di regolamentazione che controlla le imprese di Stato. La NDRC è competente per l'elaborazione delle strategie di sviluppo macroeconomico e industriale e la garanzia della corretta attuazione, da parte degli attori locali, della politica del governo della RPC. La NDRC adotta linee guida e direttive ed approva grandi progetti di investimento. Tutti gli investimenti dei produttori di acciaio in Cina devono essere approvati dalla NDRC. (65) La NDRC lavora a stretto contatto con la China Iron and Steel Association (“CISA”). La CISA rappresenta l'industria siderurgica dinanzi al governo della RPC e ad altri operatori del mercato. Essa svolge tuttavia un ruolo semi-governativo, in virtù del quale è coinvolta nella preparazione degli orientamenti per lo sviluppo e nell'approvazione di operazioni che coinvolgono produttori stranieri. La CISA è il successore del ramo siderurgico del ministero delle Industrie metallurgiche. (66) In secondo luogo, il governo della RPC esercita un rigoroso controllo sull'industria siderurgica per legge. Il settore siderurgico è classificato tra le “industrie di base e pilastro” nel contesto delle quali lo Stato deve “mantenere un potere di controllo relativamente forte” ( 24 ) . Tale settore rientra anche tra quelli “incoraggiati” e, grazie a tale status, beneficia di vari vantaggi, ad esempio, in termini di prestiti, diritti d'uso di terreni e politiche fiscali agevolate. Tale controllo è ulteriormente rafforzato dal fatto che nel settore siderurgico è fatto divieto a un soggetto straniero di detenere una proprietà di maggioranza, circostanza questa che potrebbe altrimenti ridurre il controllo da parte del governo della RPC. (67) Occorre sottolineare che tutti gli elementi di prova di cui sopra in merito alla direzione effettiva, alla gestione e al controllo delle imprese di Stato da parte del governo della RPC si basano sull'analisi dei medesimi documenti, leggi e regolamenti principali di cui all'inchiesta iniziale che sono ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame ( 25 ) . L'unica modifica rilevante rispetto all'inchiesta iniziale è stata la sostituzione del 13 o piano quinquennale con il 14 o piano quinquennale. Tale sostituzione non ha tuttavia modificato il ruolo predominante del governo della RPC nel settore siderurgico. (68) In una seconda fase, il richiedente ha fornito elementi di prova della presenza significativa e della persistenza del ruolo dominante delle imprese di Stato nel settore siderurgico in generale e nei settori degli ARO e dell'acciaio laminato a caldo, in particolare. Nella domanda erano riassunti i recenti risultati delle inchieste condotte dalle autorità australiane ( 26 ) e statunitensi ( 27 ) a tale riguardo. (69) Come terza fase, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che il governo della RPC ha continuato a controllare le società private operanti nel settore dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo e ad affidare loro l'incarico di fornire beni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e che i prezzi da loro fissati sono simili a quelli praticati dalle imprese di Stato. Di conseguenza, le risultanze della Commissione nel contesto dell'inchiesta iniziale restano valide nel periodo dell'inchiesta di riesame. (70) A sostegno della sua domanda, il richiedente ha segnalato che i produttori diversi dalle imprese di Stato continuavano a essere indotti a seguire i piani quinquennali nazionali e locali e ad essere soggetti a forti interferenze da parte del governo della RPC in termini di mercato e persino in relazione alle loro strutture societarie. Al fine di dimostrare la persistenza di notevoli interazioni tra le autorità pubbliche, il partito comunista e i produttori diversi dalle imprese di Stato, il richiedente ha invocato le risultanze della recente inchiesta antisovvenzioni condotta dagli Stati Uniti ( 28 ) e i documenti di attuazione del 14 o piano quinquennale a livello regionale. (71) Gli elementi di prova di cui sopra dimostrano che le imprese di Stato nei settori dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo continuano a comportarsi come organismi pubblici e che i produttori diversi dalle imprese di Stato ricevono incarichi e ordini dallo Stato. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente a tale riguardo. Di conseguenza la Commissione ha concluso che i produttori di ARO continuano a beneficiare della fornitura di materie prime dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo a un prezzo inferiore al valore adeguato, come stabilito nell'inchiesta iniziale. (72) Inoltre, la relazione sulla Cina concernente il settore siderurgico in generale ( 29 ) ha confermato gli aspetti critici della determinazione di questo programma di sovvenzioni e della sua persistenza, quali ad esempio: il comportamento delle imprese di Stato come organismi pubblici, il loro ruolo dominante nel settore interessato, gli incarichi e gli ordini ai quali sono soggetti i produttori diversi dalle imprese di Stato e le distorsioni dei prezzi. 3.4.1.3. Vantaggio (73) La fornitura, da parte di enti pubblici, di acciaio laminato a freddo e a caldo ai produttori di ARO a un prezzo inferiore al valore adeguato costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), punto iii), del regolamento di base. La fornitura dello stesso materiale da parte di società private dà luogo a una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), in quanto tali enti privati ricevono dal governo della RPC l'incarico o l'ordine di fornire il materiale a un valore inferiore a quello di mercato. (74) Questo programma comporta un vantaggio per i produttori di ARO che non può essere misurato sul mercato interno cinese degli ARO in quanto distorto. Tale vantaggio deve essere calcolato utilizzando un valore di riferimento internazionale composto dagli stessi paesi del caso originario. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. 3.4.1.4. Specificità (75) La sovvenzione in questione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto del numero limitato di industrie cinesi che utilizzano l'acciaio laminato a freddo o a caldo nella loro produzione. (76) Per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame, la sovvenzione riguarda i produttori di ARO che non sono produttori di acciaio integrati verticalmente, ossia quelli che hanno solo i) linee di laminazione a freddo e devono acquistare acciaio laminato a caldo come substrato per la laminazione a freddo o ii) linee di rivestimento e devono acquistare acciaio laminato a freddo come substrato. 3.4.1.5. Conclusioni (77) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di acciaio laminato a caldo e di acciaio laminato a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.2. La concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.4.2.1. Risultanze delle inchieste precedenti (78) Nel corso dell'inchiesta iniziale ( 30 ) la Commissione ha stabilito che la concessione di diritti d'uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una misura di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, punto 2, del regolamento di base. Dato che in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante, il governo della RPC concede diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie. L'uso di un parametro di riferimento esterno ha dimostrato che l'importo pagato per i diritti d'uso dei terreni da parte dei produttori di ARO si attesta su valori decisamente inferiori al normale prezzo di mercato. (79) La Commissione ha altresì stabilito che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto l'accesso ai terreni industriali è limitato per legge alle società che rispettano le politiche industriali fissate dallo Stato. Inoltre, soltanto talune operazioni erano soggette a una procedura di gara, i prezzi venivano spesso stabiliti dalle autorità, le pratiche governative in questo settore non sono chiare e trasparenti. (80) Utilizzando come parametro di riferimento i prezzi dei terreni a Taiwan, nel corso dell'inchiesta iniziale è stato stabilito che il tasso di sovvenzione in relazione a questa misura per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione era compreso tra lo 0,34 % e l'1,12 %, mentre per le società che non hanno collaborato all'inchiesta è stato fissato all'1,36 %. (81) Nel primo riesame in previsione della scadenza si è concluso che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare della concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato. 3.4.2.2. Persistenza del programma di sovvenzioni (82) Nella domanda, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato. (83) Il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. La proprietà privata dei terreni è proibita in Cina. La legge fondiaria, in particolare l'articolo 2, prevede ancora che il governo della RPC sia il proprietario finale di tutti i terreni in Cina dato che essi appartengono collettivamente alla Cina. La legge in materia di proprietà (articoli 45-48) specifica che i terreni in Cina sono “di proprietà collettiva” o “di proprietà dello Stato”. Nessun terreno può essere venduto, tuttavia è possibile assegnarlo mediante gara pubblica, offerta o vendita all'asta. (84) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato. (85) Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni della relazione sulla Cina ( 31 ) a questo proposito e le risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo per quanto riguarda alcune società siderurgiche che producono ARO ( 32 ) , nonché delle più recenti inchieste sui veicoli elettrici a batteria e sulle attrezzature di accesso mobili ( 33 ) , la Commissione ha concluso che i prezzi pagati per l'uso dei terreni continuavano ad essere oggetto di sovvenzioni dato che il sistema imposto dal governo della RPC non aderisce ai principi di mercato. 3.4.2.3. Vantaggio (86) Data l'assenza di un mercato fondiario in Cina, è necessario utilizzare un parametro di riferimento esterno per determinare un prezzo di mercato appropriato e calcolare l'ammontare della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame, in linea con l'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. I prezzi taiwanesi dei terreni di cui sopra, impiegati di norma come parametro di riferimento ai fini di tali calcoli, sono stati aggiornati e adeguati al rialzo in seguito alle risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti. (87) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, poiché i prezzi di riferimento di Taiwan sono risultati essere più alti di quelli utilizzati nell'inchiesta iniziale e nel primo riesame in previsione della scadenza, è probabile che le sovvenzioni siano proseguite quanto meno agli stessi livelli. 3.4.2.4. Specificità (88) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), del regolamento di base. I diritti d'uso dei terreni vengono concessi soltanto a un gruppo limitato di società. Inoltre, il settore siderurgico, appartenente alle categorie incoraggiate ai sensi della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, rientra nei settori che beneficiano dei diritti d'uso di terreni. Per di più, la concessione di diritti d'uso dei terreni in Cina continua a non essere trasparente. 3.4.2.5. Conclusioni (89) La Commissione ha concluso che la concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato è una sovvenzione compensabile che è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.3. La fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.4.3.1. Risultanze delle inchieste precedenti (90) Nell'inchiesta iniziale ( 34 ) , la Commissione ha stabilito che la NDRC stabiliva i prezzi dell'energia elettrica applicabili nelle varie province. È stato constatato che gli uffici locali dei prezzi sono un organismo meramente esecutivo della decisione presa a livello centrale dalla NDRC. Ciò è stato confermato anche dal fatto che la NDRC ha emesso comunicazioni nelle quali ha fissato i prezzi reali stabiliti per ciascuna provincia. Tali comunicazioni sono state quindi recepite formalmente in comunicazioni locali adottate dagli uffici locali dei prezzi e attuate a livello locale. (91) Inoltre, l'inchiesta iniziale ha accertato che in base a determinati fattori, come il perseguimento di obiettivi di politica industriale stabiliti dalle amministrazioni centrali e locali nei piani quinquennali e settoriali, vengono fissati prezzi dell'energia elettrica diversi a seconda dei settori, delle provincie e dei comuni. (92) La Commissione ha constatato altresì che uno dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato ha beneficiato di un prezzo per l'energia elettrica inferiore a quello generalmente applicabile ai grandi utilizzatori industriali. È stato accertato che, nel territorio specifico in cui ha sede detto esportatore, una sottocategoria di determinati utilizzatori industriali, tra cui quelli che producono il prodotto oggetto del riesame, aveva diritto a tale sconto. Di conseguenza la società ha ricevuto un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base, avendogli il governo erogato energia elettrica attraverso la locale società pubblica di distribuzione dell'elettricità. Ai sensi del regolamento di base, ciò ha costituito un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali. (93) La sovvenzione è risultata essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo più basso dell'energia elettrica è stato fissato nel pertinente avviso della NDRC e inserito in quello pubblicato dall'ufficio locale dei prezzi. Quindi detto prezzo è stato imposto da un'autorità centrale e gestito a livello locale Tale prezzo inferiore era limitato a talune imprese appartenenti a determinati settori specifici. La sovvenzione era inoltre limitata a una determinata regione in quanto si applica soltanto nell'area geografica ben definita nella quale ha sede il produttore esportatore. (94) Nel primo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha confermato che la legge sui prezzi dell'energia elettrica non era cambiata ( 35 ) e che i produttori di ARO hanno continuato a beneficiare dei bassi prezzi dell'energia elettrica. 3.4.3.2. Persistenza del programma di sovvenzioni (95) Nella domanda il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale e al riesame in previsione della scadenza. (96) Né il governo della RPC né i produttori cinesi esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato. (97) Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni di cui alla relazione sulla Cina ( 36 ) , la Commissione ha concluso che i prezzi per l'energia elettrica pagati sono agevolati a seconda delle singole imprese, del settore industriale o dell'ubicazione geografica delle imprese. 3.4.3.3. Vantaggio (98) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, il livello di sovvenzione non sembra essere diminuito rispetto a quanto constatato durante l'inchiesta iniziale. 3.4.3.4. Specificità (99) Come illustrato al considerando 93, il programma era specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. 3.4.3.5. Conclusioni (100) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.5. Trasferimento diretto di fondi ( 37 ) 3.5.1. Prestiti agevolati e tassi di interesse 3.5.1.1. Risultanze delle inchieste precedenti (101) Nel corso dell'inchiesta iniziale ( 38 ) la Commissione ha stabilito che le banche statali erano organismi pubblici in quanto svolgevano funzioni pubbliche e quindi esercitavano un'autorità pubblica. Inoltre, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale le cinque maggiori banche commerciali statali rappresentavano più della metà del settore bancario cinese. (102) La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori di ARO che hanno collaborato era di proprietà dello Stato. Dalle informazioni disponibili è emerso che tra le banche esaminate almeno 14 su 17 appartenevano allo Stato; tra esse comparivano le più importanti banche commerciali cinesi quali Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Inoltre la Commissione ha riscontrato che tali banche commerciali statali occupavano una posizione predominante nel mercato e nella loro veste di organismo pubblico erano incaricate di offrire prestiti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC disponeva di una politica per fornire prestiti agevolati al settore degli ARO. (103) La Commissione ha altresì stabilito, sulla base tra l'altro degli articoli 34 e 38 della legge sulle banche commerciali e degli articoli 24 e 25 dell'ordinanza n. 35 - Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica, che le banche commerciali di proprietà privata in Cina ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire prestiti agevolati ai produttori di ARO in linea con l'articolo 3, punto 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. (104) La Commissione ha pertanto concluso quanto segue: esisteva un contributo finanziario a favore dei produttori di ARO sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del regolamento di base; e anche banche private ricevevano incarichi o ordini dal governo di fornire contributi finanziari ai medesimi produttori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base. (105) È stato riscontrato un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali erano erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (dato che le banche private ricevono incarichi ed ordini dal governo della RPC), tale parametro di riferimento è stato costruito sulla base del tasso di prestito standard della People's Bank of China. Tale tasso è stato adeguato in maniera da riflettere il normale rischio di mercato aggiungendo il premio opportuno previsto per le obbligazioni “non investment grade” (corrispondente al rating BB). (106) Durante l'inchiesta iniziale ( 39 ) questo programma di sovvenzione è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto l'industria siderurgica apparteneva alla categoria incoraggiata ai sensi della decisione n. 40 e i prestiti erano concessi solo alle imprese del settore siderurgico che rispettavano pienamente le politiche di sviluppo dell'industria siderurgica (ordinanza n. 35). (107) Inoltre, il programma è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché in base a taluni piani e documenti del governo veniva incoraggiato e ordinato di concedere un sostegno finanziario all'industria siderurgica anche in specifiche regioni geografiche della Cina. (108) Il tasso di sovvenzione stabilito nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione era compreso tra lo 0,25 % e lo 0,89 %, con un valore dello 0,97 % per le società che non avevano collaborato. (109) Nel primo riesame in previsione della scadenza il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che le banche statali hanno continuato a essere enti pubblici e hanno mantenuto la loro presenza significativa e la loro posizione dominante sul mercato nel sistema bancario cinese, mentre le banche private hanno continuato a ricevere incarichi e ordini dal governo della RPC di erogare prestiti agevolati. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova attestanti che il settore bancario ha rispettato gli obiettivi strategici nazionali stabiliti nei vari orientamenti e raccomandazioni vincolanti, tra cui il 13 o piano quinquennale per il settore siderurgico. Su tale base si è concluso che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare dei tassi di interesse e dei prestiti agevolati. 3.5.1.2. Persistenza del programma di sovvenzioni (110) Le risultanze delle recenti inchieste antisovvenzioni relative ai prodotti piatti laminati a caldo, ai veicoli elettrici a batteria e alle attrezzature di accesso mobili ( 40 ) e le rispettive conclusioni della relazione sulla Cina ( 41 ) hanno confermato che le risultanze di cui sopra per quanto riguarda le distorsioni nel settore bancario cinese di cui al considerando 109 sono ancora valide. (111) Nella domanda e nell'allegato corrispondente ( 42 ) , il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, concessi da banche nazionali in Cina. Il complesso degli elementi di prova si basa su comunicati stampa dei produttori di ARO e delle banche statali che concedono loro prestiti, in cui sono annunciati i reciproci meccanismi di credito. Tali elementi dimostrano non solo che le banche statali continuano a fornire fondi ai produttori di ARO, ma anche che i finanziamenti sono effettuati in modo da rispettare la politica statale di sostegno alla produzione di acciaio in Cina. (112) Il 20 febbraio 2020 la succursale di Shanghai della Export-Import Bank of China ha annunciato di aver concesso un prestito di 1,5 miliardi di CNY a Baoshan Iron and Steel Co., Ltd ( 43 ) . “La succursale di Shanghai della Export-Import Bank of China ha recentemente concesso un prestito di 1,5 miliardi di CNY a Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. per fornire la liquidità necessaria per riprendere la produzione e la produzione supplementare durante la pandemia”. Nel comunicato stampa si legge inoltre: “Dopo aver appreso delle esigenze finanziarie del cliente, la succursale di Shanghai della Export-Import Bank of China ha istituito un canale verde, coordinato in modo efficiente con più dipartimenti, ha accelerato i progressi nell'erogazione del prestito e ha concesso un prestito di 1,5 miliardi di CNY a Baosteel Co., Ltd. in un periodo di tempo relativamente breve per soddisfare il fabbisogno di capitale di produzione della società durante l'epidemia e garantire che l'impresa possa riprendere la produzione in modo ordinato. Nella prossima fase, la succursale di Shanghai della Export-Import Bank of China continuerà a rafforzare le responsabilità degli istituti finanziari durante la pandemia, ad aumentare il sostegno finanziario sotto forma di prestiti e ad aiutare le società a combattere la pandemia e a riprendere la produzione”. (113) Il 20 gennaio 2023 l'Export-Import Bank of China ha rivelato ( 44 ) di aver erogato prestiti per 1 500 miliardi di CNY, l'80 % dei quali al settore manifatturiero. Ha poi affermato che la sua politica di prestiti all'industria manifatturiera si basava interamente sulla politica statale di sostegno al settore manifatturiero sia a livello nazionale che internazionale. «Dietro a ciò vi è la grande importanza che il comitato di partito della Export-Import Bank of China [ossia il comitato del PCC che per legge deve essere consultato in merito a tutte le decisioni all'interno delle imprese] attribuisce al sostegno dello sviluppo dell'industria manifatturiera. Fulin Wu, presidente della Export-Import Bank, ha dichiarato: “L'industria manifatturiera è il fondamento di un paese e il presupposto per un paese forte. La Export-Import Bank attribuisce sempre primaria importanza al lavoro di sostegno allo sviluppo di alta qualità dell'industria manifatturiera e si concentra intensamente su tale attività. [...] Attraverso una serie di ‘combinazioni’ di politiche quali la formulazione di piani di servizio speciali, l'organizzazione di piani di credito speciali, la creazione di prodotti di credito esclusivi e il perfezionamento delle politiche industriali, la Export-Import Bank of China ha dato priorità all'assegnazione delle risorse creditizie nel settore manifatturiero e in altri settori dell'economia reale. [Essa] Continua a garantire un'offerta di credito stabile ed efficiente, ad aiutare le imprese a rafforzare le loro capacità di espansione internazionale in termini di tecnologia, marchio, mercato e altri aspetti e a rafforzare la loro competitività a livello internazionale” ». Non vi è dubbio che tali finanziamenti siano stati messi a disposizione dell'industria degli ARO, che è un settore incoraggiato nell'industria manifatturiera cinese, e che siano stati da essa utilizzati. L'Export-Import Bank of China ha annunciato un seminario in un comunicato stampa del 23 ottobre 2023 ( 45 ) : “Il 20 ottobre la Export-Import Bank of China ha tenuto con successo un seminario sullo sviluppo di alta qualità dell'industria siderurgica. L'evento mira ad attuare le decisioni e disposizioni della conferenza centrale di lavoro economico, a sostenere il buon funzionamento dell'industria siderurgica e a esplorare le modalità per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria”. (114) I prestiti concessi dalla Export-Import Bank of China a HBIS, un produttore di ARO, sono stati confermati in un articolo di China Metallurgical News del 5 gennaio 2022 ( 46 ) : “Il 4 gennaio, primo giorno lavorativo del 2022, si è tenuta presso la sede centrale del gruppo HBIS la cerimonia di firma del gruppo HBIS, della China Development Bank-China, della Export-Import Bank per sostenere il progetto di trasformazione e potenziamento del gruppo HBIS. L'atto di firma è una potente iniziativa delle tre parti per approfondire l'integrazione tra industria e finanza e coordinare lo sviluppo. Le tre parti instaureranno attivamente un nuovo tipo di rapporto cooperativo e creeranno un nuovo parametro di riferimento e un nuovo modello per la cooperazione banca-impresa e tra banche. Yong Yu, segretario del comitato di partito e presidente del gruppo HBIS, Hongyan Guan, segretario del comitato di partito e presidente della succursale di Hebei della China Development Bank, e Xiaoyong Xu, segretario del comitato di partito e presidente della succursale di Hebei della Export-Import Bank of China, hanno partecipato alla cerimonia di firma e pronunciato discorsi”. (115) Infine, il richiedente ha fornito elementi a dimostrazione del fatto che il sistema di rating del credito in Cina non è ancora affidabile ( 47 ) . (116) Secondo il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale del 2016 ( 48 ) , oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali in Cina. L'FMI ha osservato che negli Stati Uniti solo il 2 % delle imprese aveva questo rating. (117) Da un documento di analisi e ricerca sul mercato di Bloomberg del 2021 ( 49 ) risulta che il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA da cinque agenzie di rating locali indicate per nome. I rating Standard & Poor's per gli stessi strumenti vanno da A a BBB. I rating sono determinati non dal rischio di credito, bensì dall'importanza strategica per il governo della RPC o il PCC. (118) Il richiedente ha fornito l'elenco dei rating del credito di cui godono i produttori cinesi di ARO nell'ambito del sistema di rating cinese locale. Per il 2023 il rating più basso di tali società era AA+, mentre il rating medio ponderato era AAA. I rating erano dichiarati “stabili”. Per questi motivi, il richiedente ha ritenuto che i tassi di interesse applicati sui prestiti dell'ente pubblico o delle banche investite dell'incarico o dell'ordine e basati su rating del credito inaffidabili non potessero costituire la base per determinare il costo di mercato dei prestiti stessi. (119) La questione dell'inaffidabilità del sistema di rating del credito in Cina è stata confermata dalle risultanze delle recenti inchieste antisovvenzioni sui veicoli elettrici a batteria e sulle attrezzature di accesso mobili ( 50 ) . (120) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l'attuale situazione del sistema bancario cinese e la persistenza dei prestiti agevolati per i produttori di ARO. 3.5.1.3. Vantaggio (121) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo suggerisce, tuttavia, che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all'inchiesta iniziale. 3.5.1.4. Specificità (122) Il programma di sovvenzione in questione è risultato essere ancora specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica descritta al considerando 106 non è mutata e, alla luce del nuovo 14 o piano quinquennale, il settore siderurgico si conferma essere un'industria incoraggiata. 3.5.1.5. Conclusioni (123) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di prestiti agevolati, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.5.2. Sussidi e sovvenzioni ad hoc 3.5.2.1. Risultanze delle inchieste precedenti (124) Nel corso dell'inchiesta iniziale ( 51 ) , la Commissione ha concluso che diversi produttori di acciaio, compresi i produttori di ARO, hanno ricevuto sussidi nel contesto di quattro programmi: il programma “Marchio cinese d'eccellenza nel mondo”, il programma “Marchi rinomati”, il fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave e programmi destinati ad abbassare le spese legali antidumping. Inoltre, la Commissione ha constatato che sette sussidi erano stati aggiudicati a produttori di ARO nel contesto di programmi regionali (tra gli altri nelle province di Liaoning, Jiangsu ed Hebei). (125) Dato che il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su questo programma, l'inchiesta iniziale ha basato le sue risultanze su questi programmi sulle informazioni contenute nella domanda, sulle risultanze cui sono giunte le autorità statunitensi nel contesto di altre inchieste antisovvenzioni ( 52 ) e sulle risultanze della Commissione stessa nell'inchiesta sulla carta fine patinata ( 53 ) . (126) L'inchiesta iniziale è giunta inoltre a conclusioni positive in merito all'esistenza di una serie di sovvenzioni ad hoc concesse a taluni produttori di ARO elencati nella domanda, sulla base dell'analisi dei conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. Tali sovvenzioni avrebbero avuto la forma tanto di sussidi quanto di sgravi o esenzioni fiscali al fine di finanziare particolari progetti o attivi. Secondo la domanda, tali sovvenzioni sarebbero state concesse nel quadro della politica strategica generale tesa a promuovere l'industria siderurgica. (127) Tali sussidi e altre sovvenzioni ad hoc sono stati considerati costituire una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse. Inoltre, essi costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base sotto forma di rinuncia a entrate in ragione delle varie esenzioni o riduzioni fiscali e/o di diritti altrimenti dovuti a livello centrale, provinciale o comunale. (128) Tali sussidi e sovvenzioni sono risultati altresì essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in considerazione dei limiti di accesso, consentito soltanto a determinate imprese, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in ragione dell'apparente assenza di criteri e condizioni oggettivi per l'applicazione di questi programmi da parte dell'autorità che concede la sovvenzione. (129) Talune di dette sovvenzioni sono risultate essere specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che l'accesso alle stesse era limitato a determinate imprese situate in regioni geografiche in una provincia specifica, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), poiché tale vantaggio è risultato essere condizionato dall'andamento delle esportazioni (ad esempio nel caso di prodotti di “marchi rinomati”). (130) Nel primo riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito un elenco dettagliato di sovvenzioni ad hoc per singolo produttore di ARO, compresi i riferimenti alle linee specifiche delle relazioni annuali oggetto di revisione per le società in questione. Le sovvenzioni in questione erano essenzialmente sussidi relativi a beni o entrate. Su tale base si è concluso che i produttori di ARO hanno continuato a ricevere sussidi sotto forma di sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame del primo riesame in previsione della scadenza. 3.5.2.2. Persistenza dei programmi di sovvenzioni (131) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che almeno 23 produttori di ARO hanno continuato a beneficiare di programmi di sussidi, sebbene i principali programmi utilizzati siano talvolta diversi da quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale e nel primo riesame in previsione della scadenza. (132) Le sovvenzioni in questione erano essenzialmente sussidi relativi a beni o entrate. (133) Le sovvenzioni relative ai beni sono accreditate come “risconti passivi”. Vengono registrate nel conto profitti e perdite come “entrate non operative” durante la vita utile attesa del bene pertinente mediante rate annuali di pari importo oppure dedotti dal valore riportato degli attivi e rilasciati nel conto profitti e perdite a titolo di riduzione delle spese di ammortamento. (134) Le sovvenzioni relative al reddito e all'utilizzo per compensare gli oneri o le perdite futuri corrispondenti sono rilevate come risconti attivi e incluse nel conto profitti e perdite corrente, mentre quelle utilizzate per compensare gli oneri o le perdite corrispondenti sostenuti/e vengono incluse direttamente nel conto profitti e perdite del periodo contabile corrispondente. (135) Le sovvenzioni concesse per compensare oneri o perdite pregressi/e sono rilevate nel conto profitti e perdite nel periodo in cui viene ricevuta la sovvenzione. Il saldo positivo tra i pagamenti compensativi e l'importo della compensazione trasferito ai risconti attivi dovrebbe essere considerato come riserva di capitale. (136) A seconda del tipo di sussidio, il richiedente ha fornito nella domanda una quantificazione del vantaggio ottenuto da ciascun produttore di ARO al fine di dimostrare che le sovvenzioni sotto forma di sussidi a favore dei produttori di ARO non sono diminuite dall'inchiesta iniziale. (137) Tutti i sussidi e le altre sovvenzioni ad hoc di cui all'analisi che precede costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse. (138) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle sovvenzioni, siano esse state concesse per conseguire una riduzione della sovraccapacità, nel contesto di programmi specifici oppure aggiudicate ad hoc. 3.5.2.3. Vantaggio (139) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, sulla base delle relazioni annuali dei produttori di ARO, tali importi non sono trascurabili. 3.5.2.4. Specificità (140) Tali sovvenzioni sono state considerate specifiche di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, si considerano concesse a un numero limitato di società siderurgiche del settore siderurgico “incoraggiato”, anche, o in alternativa, perché la modalità di concessione indica un esercizio di potere discrezionale delle autorità concedenti. 3.5.2.5. Conclusioni (141) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori di ARO hanno continuato a percepire sussidi, considerati una sovvenzione compensabile, nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.6. Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute 3.6.1. Risultanze delle inchieste precedenti (142) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO stavano ricevendo sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale sulla scorta di politiche e programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette. (143) Per quanto concerne due programmi specifici: “politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo” e “agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali”, la Commissione, disponendo di sufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, ha basato le sue risultanze per quanto concerne la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la sua specificità, sulle risposte al questionario verificate ed è stata in grado di calcolare i tassi di sovvenzione individuali per le società inserite nel campione. (144) Per quanto concerne altri otto programmi e politiche, in ragione della mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha basato le sue conclusioni sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati delle inchieste antisovvenzioni delle autorità statunitensi in merito a tubi d'acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente destinati a condotte ( 54 ) , talune ruote d'acciaio ( 55 ) , reti di filo ( 56 ) , taluni tagliaerba a rimorchio posteriore ( 57 ) , nonché sull'inchiesta della Commissione stessa sulla carta fine patinata. Si ricorda che due di questi otto programmi non sono stati riconosciuti considerati come compensabili. (145) Nel primo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha concluso che numerosi produttori cinesi di acciaio, compresi almeno tre produttori di ARO, continuano a beneficiare di almeno due dei programmi di sovvenzione relativi alle imposte dirette, compensati nel contesto dell'inchiesta iniziale, ossia “Politiche fiscali agevolate per società incoraggiate in quanto di nuova e alta tecnologia” e “Politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo”. È stato confermato anche che i programmi sono ancora fondati sulla medesima base giuridica; non vi sono pertanto modifiche delle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica dei programmi, vantaggi conferiti dal ricorso agli stessi e loro specificità. (146) Nel primo riesame in previsione della scadenza il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano che taluni produttori di ARO beneficiavano di altre tre politiche preferenziali in materia di imposte sul reddito, non compensate nell'inchiesta iniziale, ossia “Agevolazioni fiscali sul reddito d'impresa per prodotti di risorse derivanti dall'utilizzazione sinergica”, “Esenzione dall'imposta sull'uso dei terreni” e “Riduzione fiscale sui minerali ferrosi”. Gli elementi di prova a tale riguardo si basavano sulle risultanze dell'inchiesta iniziale sui prodotti piatti laminati a caldo e sui conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. (147) In ragione dell'insufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e del fatto che le società inserite nel campione non hanno beneficiato di questi programmi nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha basato le sue risultanze riguardanti la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la specificità sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati dell'inchiesta antisovvenzioni delle autorità statunitensi sui fogli di carta patinata ( 58 ) e dell'inchiesta della Commissione sulla carta fine patinata ( 59 ) . (148) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO ricevevano anche sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale ai sensi di due programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni: a) esenzioni dai dazi all'importazione e dall'IVA per le imprese a partecipazione straniera e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in imprese incoraggiate; e b) rimborsi IVA alle imprese a partecipazione straniera che acquistano apparecchiature di produzione nazionale. (149) Inoltre, sono stati compensati anche un altro programma regionale e diversi altri privilegi fiscali ad hoc relativi alle imposte indirette. (150) Nel primo riesame in previsione della scadenza, sulla base dell'inchiesta iniziale sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, è stato concluso che alcune società, che erano allo stesso tempo produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e di ARO, hanno continuato a beneficiare almeno del primo programma di cui al considerando 148. È stato inoltre confermato che la base giuridica del programma non è variata e quindi non vi sono modifiche nelle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica del programma, vantaggi conferiti tramite il ricorso allo stesso e sua specificità. (151) La Commissione ha riscontrato che i programmi riguardanti le imposte dirette e indirette e i dazi sulle importazioni sopra descritti costituivano sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, punto 2), del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. (152) Tali programmi di sovvenzione sono risultati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie. Inoltre, la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha permesso alla Commissione di stabilire se esistessero criteri obiettivi di ammissibilità a determinati programmi che li rendessero anche specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. (153) Il secondo programma di cui al considerando 148 è stato altresì considerato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base essendo condizionato dall'uso di beni reperiti sul mercato interno anziché di quelli importati; mentre il programma regionale e i privilegi ad hoc sono stati altresì considerati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento in quanto la loro ammissibilità era limitata a determinate zone e comuni designati nella giurisdizione dell'autorità di concessione della sovvenzione. 3.6.2. Persistenza del programma di sovvenzioni (154) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che almeno 27 produttori di ARO (o gruppi di produttori) hanno continuato a beneficiare di diverse agevolazioni fiscali sul reddito d'impresa e sull'IVA. (155) L'analisi e i dati forniti nella domanda riguardano il periodo dal 2018 al giugno 2023 e si basano sulle relazioni finanziarie delle società in esame e, per quanto possibile, indicano le società specifiche, il tipo di agevolazione fiscale e l'anno del vantaggio. (156) La recente inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ha inoltre confermato che i produttori di tali prodotti (che spesso sono anche produttori di ARO) hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni fiscali dirette e indirette nel periodo dell'inchiesta di riesame della procedura relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, che ha riguardato l'anno 2021 ( 60 ) . (157) Le risultanze di questa inchiesta e delle più recenti inchieste sui veicoli elettrici a batteria e sulle attrezzature di accesso mobili hanno confermato che i principali programmi fiscali sono ancora fondati sulla medesima base giuridica; non vi sono pertanto modifiche delle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica dei programmi, vantaggi conferiti dal ricorso agli stessi e loro specificità. (158) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza dei programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette nonché delle politiche e dei programmi relativi alle imposte indirette. (159) I programmi in questione sono considerati essere sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia a entrate da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. 3.6.3. Vantaggio (160) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. 3.6.4. Specificità (161) Tali programmi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie. (162) Inoltre, la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha permesso alla Commissione di stabilire se esistessero criteri obiettivi di ammissibilità a determinati programmi che li rendessero anche specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. 3.6.5. Conclusioni (163) Di conseguenza la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che nel periodo dell'inchiesta di riesame i programmi riguardanti le imposte dirette e indirette hanno continuato ad essere sovvenzioni compensabili. 3.7. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni (164) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di ARO in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nel periodo dell'inchiesta di riesame. 3.8. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure (165) Oltre a constatare l'esistenza di sovvenzioni nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, la disponibilità di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione. 3.8.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC (166) Data l'omessa collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili conformemente all'articolo 28 regolamento di base. (167) La capacità produttiva di ARO in Cina è gradualmente aumentata durante il periodo in esame, in quanto le acciaierie integrate verticalmente hanno investito nella fabbricazione di prodotti a valle, come i prodotti in acciaio preverniciati. La capacità produttiva totale di ARO è passata da 50 milioni di tonnellate nel 2020 a oltre 55 milioni di tonnellate nel 2023 ( 61 ) . (168) Nel 2020 sono state aggiunte otto nuove linee di produzione di preverniciati, con una capacità totale di 1,59 milioni di tonnellate. Nel 2021 sono entrate in funzione cinque nuove linee di produzione, con una capacità di 800 000 tonnellate. Nel 2022 era prevista la realizzazione di capacità supplementari per 2,3 milioni di tonnellate, distribuite su 11 nuove linee di produzione in diverse province, tra cui Tianjin, Liaoning, Fujian, Guangdong, Hebei e Fujian ( 62 ) . Alcuni dei progetti sono stati tuttavia ritardati a causa della stagnazione della domanda interna di bobine preverniciate. Nel 2023 sono state avviate otto nuove linee di produzione con una capacità totale di 1,9 milioni di tonnellate. Era previsto che l'industria cinese degli ARO si sviluppasse ulteriormente anche nel 2024, con una capacità supplementare di 2,07 milioni di tonnellate prevista per otto nuove linee di produzione ( 63 ) . (169) La capacità produttiva in Cina continua a crescere su vasta scala nonostante il suo tasso di utilizzo. La nuova capacità aggiunta durante il solo periodo in esame sarebbe in grado di soddisfare pienamente la domanda sul mercato dell'Unione. (170) Gli investimenti supplementari nelle linee di produzione di ARO sono stati effettuati nonostante l'utilizzo degli impianti rimanesse costantemente basso. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è sceso dal 68 % nel 2020 ( 64 ) al 50 % circa nel 2022 e nel 2023 ( 65 ) . Nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori cinesi di ARO disponevano pertanto di una capacità inutilizzata pari a quasi sette volte la domanda di ARO nell'Unione. (171) La Commissione ha quindi ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi di ARO sarebbero in grado di inondare il mercato dell'Unione con il loro prodotto. 3.8.2. Disponibilità di altri mercati (172) Misure di difesa commerciale contro le esportazioni cinesi di ARO sono attualmente in vigore in Australia, India, Malaysia, Messico, Pakistan e Turchia. (173) Inoltre, le importazioni di ARO cinesi sono soggette a misure di salvaguardia in Canada, India, Marocco, Turchia, Regno Unito, Zambia, nonché nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Unione doganale dell'Africa australe. (174) La Commissione ha pertanto concluso che in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori cinesi di ARO reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione. 3.8.3. Attrattività del mercato dell'Unione (175) Come descritto nella sezione 3.5, i produttori cinesi di ARO dispongono di una vasta capacità produttiva inutilizzata. Il mercato dell'Unione rappresenta un'opportunità interessante per servire un mercato di dimensioni significative a prezzi notevolmente superiori ai prezzi degli ARO sul mercato interno cinese e ai prezzi all'esportazione praticati agli acquirenti nei principali mercati di esportazione della Cina, aumentando in tal modo l'utilizzo complessivo degli impianti. Ciò rimane valido a maggior ragione in quanto diversi paesi terzi disciplinano l'accesso dell'acciaio rivestito cinese al loro mercato mediante misure di salvaguardia e di difesa commerciale. Dimensioni del mercato dell'Unione (176) Secondo le relazioni annuali Mysteel 2022 e 2023, il volume totale annuo delle esportazioni di acciaio preverniciato dalla Cina è rimasto superiore a 6 milioni di tonnellate dal 2018, raggiungendo i 6,4 milioni di tonnellate nel 2023. (177) L'Unione, con un consumo di 3,9 milioni di tonnellate di ARO nel periodo dell'inchiesta di riesame, rappresenta dunque un'opportunità interessante per aumentare le esportazioni di oltre il 60 %. (178) La Commissione ha pertanto ritenuto che le dimensioni del mercato dell'Unione potrebbero motivare i produttori cinesi a riattivare le loro capacità produttive inutilizzate e ad aumentare le esportazioni destinate al mercato dell'Unione. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione (179) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo dei produttori dell'Unione era superiore del 30-60 % rispetto al prezzo all'esportazione praticato dagli esportatori cinesi di ARO sui cinque principali mercati di esportazione, adeguato al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. (180) Inoltre, i prezzi all'importazione di ARO originari dell'India e della Corea erano anch'essi più elevati dei prezzi all'esportazione cinesi sui principali mercati di esportazione, vale a dire del 10-35 % per gli ARO di origine indiana e del 30-60 % per quelli di origine coreana. (181) La Commissione ha pertanto ritenuto che i livelli dei prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione costituiscano un incentivo per gli esportatori cinesi di ARO a reindirizzare le loro esportazioni dai paesi terzi verso l'Unione qualora le misure cessino di esistere. 3.9. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni (182) Sulla base dei migliori dati disponibili, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO nella RPC sono continuate nel periodo dell'inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro. (183) Le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO consentono ai produttori cinesi di aumentare le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna. Questa enorme capacità rimane ampiamente inutilizzata a causa della stagnazione della domanda interna. La capacità inutilizzata esistente è sufficiente per inondare il mercato dell'Unione con prodotti oggetto di sovvenzioni. Il mercato dell'Unione risulta attraente per i produttori cinesi di ARO in termini di dimensioni e di prezzi. Il consumo totale di ARO nell'Unione offre alla RPC l'opportunità di aumentare in modo significativo le sue esportazioni. Inoltre, i prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione sono notevolmente superiori ai prezzi sul mercato interno cinese e ai prezzi all'esportazione cinesi verso i principali mercati di esportazione. Il fatto che alcuni mercati terzi rimangano chiusi o con un'accessibilità limitata a causa delle misure di difesa commerciale in vigore contribuisce all'attrattiva del mercato dell'Unione. Tutto ciò costituisce un forte incentivo per i produttori cinesi a a) riattivare la capacità produttiva inutilizzata e/o b) reindirizzare verso l'Unione le vendite sul mercato interno o le vendite verso mercati terzi. Tali esportazioni verso l'Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi superiori a quelli praticati sul mercato interno o per le esportazioni verso mercati terzi, pur restando inferiori al prezzo dei produttori dell'Unione. Gli ARO cinesi potrebbero quindi facilmente estromettere i produttori dell'Unione dal mercato dell'Unione e guadagnare una quota di mercato significativa. (184) La Commissione ha pertanto riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore degli ARO e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell'inchiesta di riesame. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Produzione e industria dell'Unione (185) Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali collegati tra loro. Diversi produttori fanno parti di gruppi del settore siderurgico. (186) In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e ai dati presentati dal richiedente, la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 3 981 155 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. 4.2. Consumo dell'Unione (187) Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso viene semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Come riscontrato nell'inchiesta iniziale [ai considerando 462 e 463 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/688], la Commissione ha ritenuto che indicatori economici quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata o no a un uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti in maniera da tener conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione. In seguito a tale calcolo il volume utilizzato in modo vincolato non è stato ulteriormente analizzato separatamente, visto che da un lato si trattava di una quota di per sé limitata (tra il 5 e il 10 % della produzione) e dall'altro si era sviluppato in linea con i volumi venduti sul libero mercato. (188) Il consumo dell'Unione è stato determinato sulla base i) delle statistiche Eurostat sulle importazioni e ii) dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione indicati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inseriti nel campione a seguito delle visite di verifica in loco. (189) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2020 2021 2022 PIR Consumo totale dell'Unione 4 626 291 5 109 594 4 794 716 4 240 902 Indice (2020 = 100) 100 110 104 92 Fonte: risposte al questionario verificate ed Eurostat (190) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %. I produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno spiegato il calo del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame con il calo dei risultati economici della Germania e la conseguente diminuzione della domanda di ARO. 4.3. Importazioni dalla Cina 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (191) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. (192) Nel periodo in esame le importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Quantità delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Quantità delle importazioni dalla Cina (in tonnellate) 4 331 1 083 2 432 2 554 Indice (2020 = 100) 100 25 56 59 Quota di mercato (%) 0,09  % 0,02  % 0,05  % 0,06  % Indice (2020 = 100) 100 22 53 63 Fonte: risposte al questionario verificate ed Eurostat (193) Il volume delle importazioni dalla Cina è stato trascurabile nell'intero periodo in esame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi (194) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 PIR Cina 594 1 639 1 675 1 167 Indice (2020 = 100) 100 276 282 197 Fonte: Eurostat (195) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 97 %, ma si sono sempre applicati a volumi minimi di importazioni. Tali volumi minimi di importazioni non possono essere considerati rappresentativi e non consentono un calcolo significativo dell'undercutting dei prezzi. 4.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina (196) Le importazioni di acciaio a rivestimento organico da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente da India, Corea del Sud, Regno Unito, Vietnam, Turchia, Taiwan, Macedonia del Nord e Russia. (197) Il volume delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi all'importazione dell'acciaio a rivestimento organico da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 PIR India Volume (t) 89 242 152 445 266 726 211 683 Indice (2020 = 100) 100 171 299 237 Quota di mercato 1,9  % 3,0  % 5,6  % 5,0  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 759 1 109 1 389 1 038 Indice (2020 = 100) 100 146 183 137 Repubblica di Corea Volume (t) 95 319 128 150 204 542 197 508 Indice (2020 = 100) 100 134 215 207 Quota di mercato 2,1  % 2,5  % 4,3  % 4,7  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 863 1 113 1 659 1 230 Indice (2020 = 100) 100 129 192 143 Regno Unito ( *1 ) Volume (t) 93 266 90 602 81 935 107 261 Indice (2020 = 100) 100 97 88 115 Quota di mercato 2,0  % 1,8  % 1,7  % 2,5  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 787 1 647 2 040 1 712 Indice (2020 = 100) 100 92 114 96 Altri paesi terzi Volume (t) 198 850 256 840 310 654 181 455 Indice (2020 = 100) 100 129 156 91 Quota di mercato 4,3  % 5,0  % 6,5  % 4,3  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 747 1 044 1 435 1 102 Indice (2020 = 100) 100 140 192 148 Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina Volume (t) 476 677 628 037 863 857 697 907 Indice (2020 = 100) 100 132 181 146 Quota di mercato 10,3  % 12,3  % 18,0  % 16,5  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 779 1 161 1 531 1 212 Indice (2020 = 100) 100 149 197 156 Fonte: Eurostat (198) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 16,5 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Regno Unito, Vietnam, Turchia e Taiwan. Le importazioni dall'India e dalla Repubblica di Corea sono aumentate in modo significativo e la loro quota di mercato complessiva è quasi raddoppiata, raggiungendo il 9,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi medi delle importazioni dall'India e dalla Repubblica di Corea erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e hanno esercitato una pressione sui prezzi degli ARO prevalenti sul mercato dell'Unione. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (199) Come disposto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (200) Come indicato al considerando 16, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (201) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario verificate del richiedente, sottoposte a un controllo incrociato che le risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione (cfr. considerando 20). Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (202) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di compensazione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (203) L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (204) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 PIR Volume di produzione (in tonnellate) 4 721 729 5 251 800 4 396 916 3 981 155 Indice (2020 = 100) 100 111 93 84 Capacità produttiva (in tonnellate) 6 311 442 6 335 399 6 492 638 6 420 797 Indice (2020 = 100) 100 100 103 102 Utilizzo degli impianti (in %) 74,8  % 82,9  % 67,7  % 62,0  % Indice (2020 = 100) 100 111 91 83 Fonte: risposte al questionario verificate (205) Il volume di produzione è dapprima aumentato nel 2021, in quanto l'edilizia ha registrato buoni risultati durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e nel 2021. La capacità produttiva è anch'essa aumentata. Nel periodo in esame si è tuttavia registrato un calo complessivo del volume di produzione (-16 %) e dell'utilizzo degli impianti (-17 %), in quanto dal 2022 l'economia dell'Unione ha dovuto far fronte a un calo dei risultati economici, all'aumento dell'inflazione e all'aumento dei costi di produzione (aumento dei salari e dei prezzi dei materiali da costruzione). 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione (206) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione 4 145 282 4 480 473 3 928 427 3 540 441 Indice (2020 = 100) 100 108 95 85 Quota di mercato 89,6  % 87,7  % 81,9  % 83,5  % Indice (2020 = 100) 100 98 91 93 Fonte: risposte al questionario verificate (207) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuite del 15 % durante il periodo in esame, seguendo l'andamento economico descritto ai considerando 190 e 205. (208) Come mostrato nella tabella 6, nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dall'89,6 % all'83,5 %. 4.5.2.3. Crescita (209) L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare temporaneamente della crescita del mercato dell'Unione per quanto riguarda le prestazioni più elevate del settore edile e la maggiore domanda di prodotti di acciaio nel 2020 e nel 2021. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame. Tuttavia, a seguito delle sfide economiche descritte al considerando 205, la futura capacità di crescita è messa a rischio. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (210) Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 PIR Numero di addetti 7 257 7 576 7 341 6 801 Indice (2020 = 100) 100 104 101 94 Produttività (in tonnellate/ETP) 651 693 599 585 Indice (2020 = 100) 100 107 92 90 Fonte: risposte al questionario verificate (211) Nel periodo in esame sono diminuite sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per persona occupata, per ciascun anno. Tali tendenze alla diminuzione riflettono il calo complessivo della produzione e del volume delle vendite. 4.5.2.5. Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione (212) Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. Si osserva che i produttori cinesi hanno applicato prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione e che quest'ultima sta ancora subendo un pregiudizio. (213) Poiché i volumi delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Cina sono stati notevolmente più bassi che nel periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di compensazione sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (214) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costi di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo 891 1 239 1 668 1 241 Indice (2020 = 100) 100 139 187 139 Costo unitario di produzione 897 1 117 1 447 1 365 Indice (2020 = 100) 100 124 161 152 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (215) Nel periodo in esame il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 52 %. Tale aumento dei costi è stato particolarmente forte nel 2021 e nel 2022, a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha portato i prezzi dell'energia a livelli eccezionalmente elevati e ha determinato l'aumento dei prezzi di alcune altre materie prime, l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei salari. Inoltre, il calo significativo della domanda dell'Unione nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta di riesame ha comportato una sensibile riduzione dei volumi di produzione, che è andata a sommarsi ai costi unitari fissi. Nel 2023 tale tendenza ha registrato una leggera inversione e il costo di produzione è diminuito del 6 % rispetto al 2022. (216) Tuttavia, mentre nel 2021 e nel 2022 l'industria dell'Unione era stata in grado di aumentare i prezzi di vendita in misura ancora maggiore rispetto al trasferimento di tali costi aggiuntivi, nel 2023 ciò non è stato più possibile. Il calo della domanda dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, unitamente ai bassi prezzi delle importazioni provenienti in particolare dall'India e dalla Repubblica di Corea, ha indotto l'industria dell'Unione a vendere a prezzi inferiori al costo di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame. 4.5.3.2. Costo del lavoro (217) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto 2020 2021 2022 PIR Costo medio del lavoro per addetto (EUR) 86 061 92 649 92 432 96 544 Indice (2020 = 100) 100 108 107 112 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (218) I livelli salariali medi sono leggermente aumentati nel periodo in esame (+12 %), tuttavia in maniera inferiore al costo unitario di produzione. 4.5.3.3. Scorte (219) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2020 2021 2022 PIR Scorte finali (in tonnellate) 72 564 70 446 60 451 64 790 Indice (2020 = 100) 100 97 83 89 Scorte finali in percentuale della produzione 1,5  % 1,4  % 1,4  % 1,6  % Indice (2020 = 100) 100 87 102 188 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (220) I produttori dell'Unione hanno diminuito le loro scorte nel periodo in esame, in linea con il calo della produzione e delle vendite. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, nel periodo dell'inchiesta di riesame le scorte hanno rappresentato meno del 2 % delle vendite totali. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (221) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 PIR Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) -0,6  % 13,4  % 16,2  % -5,7  % Indice (2020 = 100) - 100 2 322 2 808 - 993 Flusso di cassa (in EUR) 54 308 572 176 906 495 317 026 060 -28 263 914 Indice (2020 = 100) 100 326 584 -52 Investimenti (in EUR) 18 760 581 24 443 392 23 277 582 30 845 548 Indice (2020 = 100) 100 130 124 164 Utile sul capitale investito -0,5  % 6,9  % 9,9  % -2,4  % Indice (2020 = 100) - 100 1 470 2 160 - 523 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (222) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. (223) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è stata redditizia nel 2021 e nel 2022. Nel complesso, l'edilizia ha registrato buoni risultati durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e successivamente nel 2021 e nel 2022. I bassi tassi di interesse, la breve durata dei lockdown nel settore edile, l'aumento degli investimenti e i lavori di ristrutturazione immobiliare hanno stimolato la domanda di prodotti da costruzione. Di conseguenza l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle vendite e della produzione nonché i prezzi di vendita e ha raggiunto margini di profitto significativi, tutti negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, dopo che il consumo ha iniziato a rallentare nel 2022 (e tale calo è proseguito nel 2023), la redditività dell'industria dell'Unione è diventata negativa, con una perdita significativa pari al 5,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. (224) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito l'evoluzione della redditività complessiva dell'industria dell'Unione. (225) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre, sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di efficienza energetica, protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza sul lavoro. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che erano state influenzate negativamente dal minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale. (226) L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività. Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di ottenere capitale è aumentata. 4.6. Conclusioni relative al pregiudizio (227) L'inchiesta ha riscontrato che l'industria dell'Unione nel suo complesso ha evidenziato una ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni nel corso del 2021 e del 2022. Tuttavia, tale ripresa era dovuta a circostanze eccezionali, in particolare la forte espansione del settore edile a seguito della pandemia di COVID-19. Una volta che la situazione del mercato è tornata alla normalità, questa ripresa si è invertita. (228) Ciò è particolarmente evidente nella redditività dell'industria dell'Unione in quanto quest'ultima, data la sua incapacità di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi, ha subito perdite nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il pregiudizio è visibile anche in altri indicatori importanti, come la perdita significativa di volumi di produzione e di vendita e anche della quota di mercato. (229) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (230) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell'Unione, in quanto le sue vendite nell'Unione sono diminuite del 15 %. Mentre il consumo diminuiva del 6 % anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta significativamente, di 6,1 punti percentuali, passando dall'89,6 % all'83,5 %. (231) Le importazioni cinesi non hanno influito sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 195, il livello delle importazioni dalla Cina è stato trascurabile durante tutto il periodo in esame. Le importazioni da altri paesi hanno invece avuto un ruolo importante: nel 2020 detenevano una quota di mercato del 10,3 % e nel periodo dell'inchiesta di riesame la loro quota del mercato dell'Unione era salita al 16,5 %. Inoltre, i prezzi applicati da India e Repubblica di Corea, le due principali fonti di importazioni, ciascuna con una quota di mercato del 5 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame, hanno spinto verso il basso i prezzi dell'industria dell'Unione. I loro bassi prezzi hanno impedito all'industria dell'Unione di riflettere il costo totale di produzione nei suoi prezzi di vendita nel periodo dell'inchiesta di riesame. (232) L'industria dell'Unione ha dovuto fare i conti con un forte aumento dei prezzi dell'energia e dei principali fattori produttivi a seguito dell'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Inizialmente è riuscita a far fronte alla situazione, approfittando del mercato delle costruzioni in forte espansione nel 2021 e nel 2022 dopo la pandemia di COVID-19, e a rispecchiare quindi tali costi nei suoi prezzi di vendita. Tuttavia, nel 2023 ciò non è più stato possibile. (233) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, ma che altri fattori, in particolare l'aumento dei costi di produzione, il calo del consumo e l'aumento delle importazioni da altri paesi, in particolare l'India e la Repubblica di Corea, hanno causato tale pregiudizio. (234) In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di valutare ulteriormente l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali importazioni. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (235) Come illustrato nella sezione 4.5 precedente, l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato in passato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, ma si è trovata in una situazione di pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame a causa dei fattori descritti ai considerando 215 e 216. Nella presente sezione si esamina tuttavia il rischio di deterioramento della situazione precaria dell'industria dell'Unione a causa della reiterazione del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure. (236) In caso di abrogazione delle misure, si prevede un aumento drastico del volume delle importazioni dalla Cina. Si ricorda che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni ammontavano a più di 702 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a 2 554 tonnellate. (237) La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio è stata ampiamente provata. Il richiedente ha presentato i dati raccolti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dai quali è emerso che la capacità nominale di produzione di acciaio grezzo della Cina nel 2022 era di 1 149 milioni di tonnellate ( 66 ) , pari al 47 % della capacità siderurgica mondiale in tale anno. A titolo di confronto, la capacità di produzione siderurgica dell'Unione ammontava a 213 milioni di tonnellate. Secondo una relazione successiva dell'OCSE ( 67 ) , la capacità nominale di produzione di acciaio grezzo della Cina nel 2023 è leggermente diminuita, raggiungendo 1 141 milioni di tonnellate ma mantenendosi pari al 47 % della capacità siderurgica mondiale, e si prevede che aumenterà ulteriormente. (238) Il denunciante ha presentato i dati di GMK Center ( 68 ) , a dimostrazione del graduale aumento della produzione di acciaio cinese negli ultimi dieci anni. Nel 2021 la produzione ha raggiunto un picco di 1 033 miliardi di tonnellate ed è poi diminuita nel 2022 per aumentare nuovamente nel 2023, raggiungendo 1 019 miliardi di tonnellate rispetto ai 1 013 miliardi di tonnellate del 2022 ( 69 ) . I dati sono confermati dai dati relativi alla produzione di acciaio grezzo della World Steel Association ( 70 ) . (239) Secondo l'OCSE ( 71 ) , nel 2022 la capacità produttiva di acciaio in Cina ha superato di 191 milioni di tonnellate la domanda interna di acciaio. Secondo una fonte cinese sulla produzione di ARO, nel 2023 la capacità produttiva di ARO era di 55,26 milioni di tonnellate e la produzione ha raggiunto 27,63 milioni di tonnellate, con un aumento su base annua del 7,46 % ( 72 ) . Inoltre, da gennaio a novembre 2023, le esportazioni totali di ARO cinesi sono ammontate a 5,98 milioni di tonnellate e dovrebbero attestarsi a circa 6,4 milioni di tonnellate per il 2023. (240) Tuttavia, per quanto importanti siano i mercati di esportazione per l'industria cinese, la Cina si trova confrontata con difficoltà sempre maggiori nell'accedervi. Tra il 2018 e il 2025 paesi quali Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Malaysia, Pakistan e Thailandia hanno imposto misure di difesa commerciale in relazione agli ARO originari della Cina. Per quanto concerne gli Stati Uniti, dal mese di aprile del 2025 l'acciaio (ARO inclusi) originario della Cina è soggetto a una tariffa doganale del 125 %. (241) L'Unione rappresenta il più grande mercato di ARO dopo l'Asia e l'America centrale/del Nord. (242) La banca dati cinese mostra che negli ultimi tempi la Cina ha esportato volumi significativi verso paesi al di fuori dell'Unione a prezzi bassi. Nel 2020-2023 i prezzi FOB cinesi delle esportazioni verso l'Unione sono stati superiori rispetto a quelli verso altri paesi, in misura compresa tra il 27 % (Turchia) e il 63 % (Thailandia), laddove la Thailandia rappresenta il principale mercato di esportazione della Cina per questo prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, i volumi esportati in paesi al di fuori dell'Unione sono risultati essere superiori alla produzione totale dell'industria dell'Unione e al consumo apparente nell'Unione. In ragione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di fissazione dei prezzi, apertura (non vi sono dazi doganali per questo prodotto) e aumento del consumo apparente, la Commissione ritiene che, in caso di cessazione delle misure, gli esportatori cinesi potrebbero reindirizzare volumi significativi di ARO verso il più lucrativo mercato dell'Unione. Il fatto che l'Unione abbia recentemente adottato misure di salvaguardia per taluni prodotti di acciaio, tra i quali gli ARO, non modifica tale conclusione. I volumi delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari sono fissati a livelli che possono consentire alla Cina di esportare quantità significative di ARO. (243) Il mercato dei prodotti ARO è molto competitivo sul piano dei prezzi dato che la concorrenza si esplicita principalmente sulla base dei prezzi. La potenziale pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è ulteriormente esacerbata dal fatto che, secondo la domanda, solitamente le vendite cinesi riguardano quantitativi relativamente grandi. Se fossero vendute sul mercato dell'Unione importazioni a basso costo, in quantitativi significativi e oggetto di sovvenzioni, i produttori dell'Unione perderebbero ingenti volumi di vendita. La capacità di ottenere capitale e di investire potrebbe essere ostacolata se diminuisse ulteriormente la redditività dei produttori dell'Unione o diventasse negativa. 6.1. Conclusioni (244) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. 7. INTERESSE DELL'UNIONE (245) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (246) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, i quali determinerebbero un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione a parità di condizioni. (247) Il mantenimento delle misure compensative in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori (248) Come indicato al considerando 15, nel contesto della presente inchiesta, dieci importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta. (249) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure non sarebbero sproporzionate. (250) Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente. 7.3. Interesse degli utilizzatori (251) Nel contesto della presente inchiesta si è provveduto a contattare 59 utilizzatori noti, i quali sono stati invitati a collaborare. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta. (252) Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. All'epoca si era constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto dell'istituzione di misure su questi ultimi non sarebbe stato sproporzionato. (253) Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori, in quanto gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in una fabbrica vuota). (254) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 7.4. Conclusioni (255) La Commissione ha concluso pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. 8. MISURE COMPENSATIVE (256) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione delle sovvenzioni, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. (257) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. L'applicazione di dazi compensativi individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a “tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese”. (258) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale. (259) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. (260) Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese”. Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. (261) Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio compensativo se modifica in seguito la propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (262) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 73 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (263) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Union Steel China 13,7 B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. 29,7 B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd. 23,8 B313 Angang Steel Company Limited 26,8 B314 Anyang Iron Steel Co., Ltd. 26,8 B315 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 26,8 B316 Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd. 26,8 B317 Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd. 26,8 B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. 26,8 B319 Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd. 26,8 B320 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 26,8 B321 Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd. 26,8 B322 Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd. 26,8 B323 Jigang Group Co., Ltd. 26,8 B324 Maanshan Iron & Steel Company Limited 26,8 B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd. 26,8 B326 Shandong Guanzhou Co., Ltd. 26,8 B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd. 26,8 B328 Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. 26,8 B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. 26,8 B330 Wuhan Iron and Steel Company Limited 26,8 B331 Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd. 26,8 B332 Xinyu Iron and Steel Co., Ltd. 26,8 B333 Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd. 26,8 B334 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 44,7 B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, in cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.” . Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. L'importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell'inchiesta di restituzione. 5.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj , come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2018. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 , https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/215/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/214/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019. pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/688/oj ). ( 5 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative ( GU C 274 del 3.8.2023, pag. 18 ). ( 6 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/2975, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2975/oj ). ( 7 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/2970, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2970/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj ). ( 9 ) Trade defence investigations, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2720 . ( 10 ) WT/DS437/AB/R, United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China , relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, punti da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico – misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, punto 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti – misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, punti da 4.416 a 4.421. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123 della Commissione, del 7 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 148 dell'7.6.2023, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1123/oj ). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj ). ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj ). ( 14 ) https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 15 ) L'industria delle materie prime comprende i settori petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e altri settori. L'acciaio è pertanto specificamente citato come industria strategica e beneficiario di tutte le politiche del governo della RPC volte a promuovere le industrie favorite. ( 16 ) Un importante produttore di ARO. ( 17 ) Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40. ( 18 ) Cfr. considerando 182 dell'inchiesta iniziale. ( 19 ) Articolo 3, punto 1), lettera a), punto iii), del regolamento di base. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 ). Cfr. considerando da 49 a 73. ( 21 ) WT/DS379/AB/R ( US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China ), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US — Carbon Steel (India)], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92. ( 22 ) Cfr. considerando da 87 a 98. ( 23 ) Cfr. considerando da 74 a 83 e 99-100. ( 24 ) China's status as a non-market economy , Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 57, https://enforcement.trade.gov/download/prc-nme-status/prc-nme-review-final-103017.pdf . ( 25 ) Articoli 7 e 15 della costituzione della Repubblica popolare cinese; ordinanza n. 35 della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005); decisione n. 40 del Consiglio di Stato (2011). ( 26 ) Inquiry concerning the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to hollow structural sections exported from the People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia and Taiwan , Commissione antidumping, governo australiano, relazione finale n. 379, maggio 2017, pagg. 89-90. ( 27 ) 1) Countervailing Duty Investigation on Food Domestic Dry Containers from the People's Republic of China: Decision Memorandum for a Preliminary Determination , C-570-015, 22 settembre 2014, pag. 14. 2) China's status as a non-market economy , Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, A-570-053, 26 ottobre 2017, pag. 65, https://enforcement.trade.gov/download/prc-nme-status/prc-nme-review-final-103017.pdf . 3) Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China , C-570-027, 24 maggio 2016, pag. 15. ( 28 ) Ibidem, punto 2, pagg. 87-88. ( 29 ) Cfr. capitolo 14 della relazione. ( 30 ) Cfr. considerando da 107 a 118. ( 31 ) Cfr. capitolo 9 della relazione. ( 32 ) Cfr. considerando da 68 a 74. ( 33 ) Cfr. rispettivamente considerando da 437 a 450 e da 357 a 361. ( 34 ) Cfr. considerando 144. ( 35 ) Cfr. considerando 95. ( 36 ) Cfr. capitolo 10 della relazione. ( 37 ) Articolo 3, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. ( 38 ) Cfr. considerando da 165 a 180. ( 39 ) Cfr. considerando da 182 a 185. ( 40 ) Cfr. rispettivamente considerando da 57 a 61, da 168 a 216 e da 116 a 172. ( 41 ) Cfr. capitolo 6.3 della relazione. ( 42 ) Cfr. considerando da 95 a 104 e allegato 3.3-1 della domanda. ( 43 ) https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20200820/0001-31406_1426769.html . ( 44 ) http://www.eximbank.gov.cn/info/circus/202301/t20230120_46359.html . ( 45 ) https://finance.hebnews.cn/2023-10/23/content_9087341.htm . ( 46 ) http://www.csteelnews.com/qypd/qydt/202201/t20220105_58447.html . ( 47 ) Cfr. considerando da 105 a 107 e allegato 3.3-2 della domanda. ( 48 ) Documento di lavoro dell'FMI, "Resolving China's Corporate Debt Problem", di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 49 ) China bond market insight 2021 , https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf . ( 50 ) Cfr. rispettivamente considerando da 217 a 243 e da 173 a 184. ( 51 ) Cfr. considerando da 316 a 344. ( 52 ) Cfr. considerando 322, 329 e 337 del regolamento iniziale. ( 53 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 ). ( 54 ) Federal Register Vol. 73, n. 227, pagina 70961 del 24 novembre 2008. ( 55 ) Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination del 6 settembre 2011. Federal Register 2011-22720. ( 56 ) Federal Register Vol. 75, n. 111, pag. 32902 del 10 giugno 2010. ( 57 ) Federal Register Vol. 74, n. 117, pagina 29180 del 19 giugno 2009. ( 58 ) Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation del 17 ottobre 2007; Federal Register C-570-907. ( 59 ) Cfr. considerando da 95 a 113. ( 60 ) Cfr. considerando da 80 a 85 e da 91 a 93. ( 61 ) Relazione annuale Mysteel: Market review of colour-coated coils in 2022 and outlook for 2023 ("relazione annuale Mysteel 2022"). Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/23/0110/11/2D53D06744974F96_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). Relazione annuale Mysteel: Market review of colour-coated coils in 2023 and outlook for 2024 ("relazione annuale Mysteel 2023"). Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/a/24010418/66232834598618F7_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 62 ) Relazione annuale Mysteel 2022. ( 63 ) Relazione annuale Mysteel 2023. ( 64 ) Relazione annuale Mysteel 2022. ( 65 ) Relazione annuale Mysteel 2023. ( *1 ) Assenza di dati statistici per il 2020 — il volume e il valore indicati per il 2020 sono una stima che rappresenta la media aritmetica del periodo 2021-PIR. ( 66 ) Latest developments in steelmaking capacity , OCSE: pdf . ( 67 ) Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026 , rif.: https://one.oecd.org/document/DSTI/SC(2024)3/FINAL/en/pdf . ( 68 ) GMK Center fornisce servizi di consulenza, analisi e sostenibilità per l'industria siderurgica, rif.: https://gmk.center/en/ . ( 69 ) Steel consumption in China may reach 960 million tonnes in 2023 — Global steel news . ( 70 ) https://worldsteel.org/data/annual-production-steel-data/?ind=P1_crude_steel_total_pub/CHN/IND . ( 71 ) Latest developments in steelmaking capacity , OCSE: pdf . ( 72 ) Mysteel (fonte cinese), ricerca sulla capacità di ARO, rif.: https://m.mysteel.com/a/24010418/66232834598618F7_abc.html . ( 73 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1506/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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