Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1629/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 della Commissione del 9 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile

Pubblicato: 09/08/2023 In vigore dal: 09/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 della Commissione del 9 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1629 of 9 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards the quantities that may be imported under certain tariff quotas in the sectors of sugar and of poultry following the agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil

Testo normativo

14.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 202/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1629 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, lettere da a) ad e), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche. (2) L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio ( 3 ) , modifica i quantitativi di prodotti da importare nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti a favore del Brasile. Le modifiche riguardano i contingenti tariffari nel settore del pollame recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 e il contingente tariffario 09.4318 nel settore dello zucchero, nonché la creazione di due contingenti tariffari supplementari nel settore dello zucchero. (3) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate nei rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: nell’allegato IV sui contingenti tariffari nel settore dello zucchero e nell’allegato XII sui contingenti tariffari nel settore del pollame. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (5) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È necessario chiarire che gli operatori possono chiedere la differenza tra i nuovi quantitativi e i quantitativi già assegnati durante il periodo contingentale in corso a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420, che sono divisi in sottoperiodi, la differenza tra i nuovi quantitativi assegnati ai sottoperiodi già scaduti e i quantitativi effettivamente assegnati durante tali sottoperiodi dovrebbe essere messa a disposizione a decorrere dal periodo di assegnazione che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Gli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Disposizioni transitorie Se il periodo contingentale è già iniziato il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Il nuovo quantitativo per i contingenti tariffari 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420 segue le norme in materia di distribuzione tra sottoperiodi previste nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La differenza tra i quantitativi assegnati e il nuovo quantitativo rimasto inutilizzato nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è attribuita a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 142 dell’1.6.2023, pag. 1 ). ALLEGATO Gli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: 1) l’allegato IV è così modificato: a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4318 è così modificata: i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente: « Accordo internazionale o altro atto Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio , del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio , del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio , del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio , del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio , del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea»; ii) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale 2022/2023: 308 518 000  kg Periodo contingentale 2023/2024: 285 654 000  kg Periodo contingentale 2024/2025: 353 219 000  kg Periodi contingentali dal 2025/2026: 363 654 000  kg»; b) dopo la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4318 sono inserite le seguenti tabelle relative al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4354 e al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4355: « Numero d’ordine 09.4354 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio , del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Periodo contingentale Dal 1 o ottobre al 30 settembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati Origine Brasile Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale 2023/2024: 5 963 000  kg Periodo contingentale 2024/2025: 4 472 000  kg Periodi contingentali dal 2025/2026: 0 kg Codici NC 1701 13 10 e 1701 14 10 Dazio doganale applicabile al contingente 11 EUR per 1 000  kg. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione “zuccheri destinati ad essere raffinati” e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento Durata di validità di un titolo Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento Numero d’ordine 09.4355 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio , del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Periodo contingentale Dal 1 o ottobre al 30 settembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati Origine Brasile Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale 2024/2025: 5 963 000  kg Periodi contingentali dal 2025/2026: 0 kg Codici NC 1701 13 10 e 1701 14 10 Dazio doganale applicabile al contingente 54 EUR per 1 000  kg. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione “zuccheri destinati ad essere raffinati” e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento Durata di validità di un titolo Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento»; 2) l’allegato XII è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4211, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 124 497 000  kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno»; b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4214, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 37 453 000  kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno» c) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4217, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 91 767 000  kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno» d) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4251, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 13 800 000  kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno» e) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4252, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 59 343 000  kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno» f) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4253, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 295 000  kg»; g) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4410, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 15 050 000  kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»; h) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4420, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi 4 420 000  kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo».

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