Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1652/2024

Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Pubblicato: 30/05/2024 In vigore dal: 30/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune EN: Council Regulation (EU) 2024/1652 of 30 May 2024 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1652 10.6.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/1652 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2024 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Le importazioni dell’Unione di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi, sono notevolmente aumentate dalla data dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022. (2) Mentre la Federazione russa continua a fornire quantità relativamente modeste di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e di piselli secchi sul mercato dell’Unione, è uno dei principali produttori ed esportatori di tali prodotti a livello mondiale. Dati i suoi attuali volumi di esportazioni nel mondo, la Federazione russa potrebbe riorientare in modo facile e rapido volumi ingenti di forniture di tali prodotti verso l’Unione, causando un afflusso improvviso di prodotti dalle sue ampie scorte esistenti, perturbando in tal modo i mercati dell’Unione. Vi sono inoltre prove del fatto che attualmente la Federazione russa si stia appropriando illegalmente di volumi ingenti di cereali e semi oleosi prodotti nei territori dell’Ucraina che occupa in modo illegale, per poi indirizzarli verso i propri mercati di esportazione come prodotti asseritamente «russi». (3) I dazi doganali comuni erga omnes dell’Unione sono i dazi della nazione più favorita (NPF) attualmente applicati sulle importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi e differiscono in misura significativa. A seconda del prodotto interessato, tali dazi sono pari a zero o molto bassi, oppure sono già elevati e quindi non vi sono scambi commerciali. (4) È necessario adottare misure tariffarie adeguate per impedire che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati nonché le palette di carico di polpe di barbabietole e i piselli secchi originari della Federazione russa continuino ad avere accesso al mercato dell’Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate quando tali prodotti hanno altre origini non preferenziali. Tali misure tariffarie adeguate dovrebbero contribuire a impedire alla Federazione russa di orientare quantitativi notevoli di tali prodotti verso l’Unione al fine di indebolire quest’ultima politicamente ed economicamente, creando in tal modo perturbazioni sul mercato dell’Unione, generando tensioni e attriti a livello sociale all’interno dell’Unione e minacciando il corretto funzionamento dell’unione doganale. Tale minaccia è stata valutata a norma dell’articolo 32, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero pertanto essere adottate misure per evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri a norma dell’articolo 31 dello stesso trattato. (5) Misure tariffarie adeguate dovrebbero essere contemporaneamente adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia al fine di evitare che, qualora i dazi dell’Unione sulle importazioni di merci pertinenti da tale paese dovessero rimanere invariati, le importazioni nell’Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Russia. (6) Di conseguenza le importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi dovrebbero essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto a quelle provenienti da altri paesi terzi ogniqualvolta i dazi doganali attualmente applicabili siano pari a zero o non siano sufficientemente elevati. Qualora tali prodotti non siano originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o non siano esportati direttamente o indirettamente da tali paesi non dovrebbero essere soggetti a tali dazi doganali più elevati, anche quando transitano attraverso la Federazione russa o la Repubblica di Bielorussia. (7) La Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia non dovrebbero inoltre beneficiare dei contingenti tariffari dell’Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti di cui all’allegato del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. (8) L’aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare mondiale in quanto non inciderebbe sul transito dei prodotti in questione attraverso il territorio dell’Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l’aumento dei dazi all’importazione nell’Unione potrebbe dare luogo all’esportazione di tali prodotti verso paesi terzi e accrescere la disponibilità degli approvvigionamenti. (9) L’aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è evoluto molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento nel corso degli ultimi due anni data la palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa. (10) Sebbene la Federazione russa sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Unione è esonerata dall’obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi ai prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI (eccezioni in materia di sicurezza).dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. (11) Anche tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, comprese le libertà fondamentali e i diritti umani, da parte del regime bielorusso e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Bielorussia. (12) Poiché la Repubblica di Bielorussia non è membro dell’OMC, l’Unione non è tenuta, in virtù dell’accordo OMC, a concedere ai prodotti provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita. Gli accordi commerciali vigenti consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza. (13) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di garantire che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati nonché le palette di carico di polpe di barbabietole e i piselli secchi provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non causino perturbazioni sul mercato dell’Unione per tali prodotti o non alterino il corretto funzionamento dell’unione doganale è necessario e opportuno disciplinare un aumento dei dazi su tali prodotti con effetto immediato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 1 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo ai codici della nomenclatura combinata (NC) corrispondenti ai codici NC elencati nella colonna 1 della tabella seguente, il testo e le note a piè di pagina della colonna 3 della tabella dei dazi sono sostituiti dal testo e dalle note a piè di pagina della colonna 3 della tabella seguente: Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) 1 2 3 07 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: 0713 10 - Piselli ( Pisum sativum ): 0713 10 10 - - destinati alla semina esenzione ( 6 ) 0713 10 90 - - altri esenzione ( 6 ) 0713 20 00 - Ceci esenzione ( 6 ) 10 Cereali 1001 Frumento (grano) e frumento segalato: - Frumento (grano) duro: 1001 11 00 - - destinato alla semina 148 EUR/t ( 1 ) ( 4 ) 1001 19 00 - - altro 148 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) - altro: 1001 91 - - destinato alla semina: 1001 91 10 - - - Spelta ( 3 ) 12,8 ( 5 ) 1001 91 20 - - - Frumento (grano) tenero e frumento segalato 95 EUR/t ( 1 ) ( 4 ) 1001 91 90 - - - altri 95 EUR/t 1001 99 00 - - altro 95 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 1002 Segale: 1002 10 00 - destinata alla semina 93 EUR/t ( 1 ) ( 4 ) 1002 90 00 - altra 93 EUR/t ( 1 ) ( 4 ) 1003 Orzo: 1003 10 00 - destinato alla semina 93 EUR/t ( 2 ) 1003 90 00 - altro 93 EUR/t ( 2 ) 1005 Granturco: 1005 10 - destinato alla semina: - - ibrido ( 3 ) : 1005 10 13 - - - ibrido a tre vie esenzione ( 5 ) 1005 10 15 - - - ibrido semplice esenzione ( 5 ) 1005 10 18 - - - altro esenzione ( 5 ) 1005 10 90 - - altro 94 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 1005 90 00 - altro 94 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 1007 Sorgo da granella: 1007 10 - destinato alla semina: 1007 10 10 - - ibrido ( 3 ) 6,4 ( 5 ) 1007 10 90 - - altro 94 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 1007 90 00 - altro 94 EUR/t ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: 1008 10 00 - Grano saraceno 37 EUR/t ( 5 ) - Miglio: 1008 21 00 - - destinato alla semina 56 EUR/t ( 2 ) ( 5 ) 1008 29 00 - - altro 56 EUR/t ( 2 ) ( 5 ) 1008 30 00 - Scagliola esenzione ( 5 ) 1008 40 00 - Fonio ( Digitaria spp.) 37 EUR/t ( 5 ) 1008 50 00 - Quinoa ( Chenopodium quinoa ) 37 EUR/t ( 5 ) 1008 90 00 - altri cereali 37 EUR/t ( 5 ) 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento ( 6 ) 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: 1106 10 00 - di legumi da granella secchi della voce 0713 7,7 ( 6 ) 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 1201 Fave di soia, anche frantumate: 1201 10 00 - destinate alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1201 90 00 - altre esenzione ( 6 ) 1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: 1202 30 00 - destinate alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) - altre: 1202 41 00 - - con guscio esenzione ( 6 ) 1202 42 00 - - sgusciate, anche frantumate esenzione ( 6 ) 1203 00 00 Copra esenzione ( 6 ) 1204 00 Semi di lino, anche frantumati: 1204 00 10 - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1204 00 90 - altri esenzione ( 8 ) 1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: 1205 10 - Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 1205 10 10 - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1205 10 90 - - altri esenzione ( 6 ) 1205 90 00 - altri esenzione ( 6 ) 1206 00 Semi di girasole, anche frantumati: 1206 00 10 - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) - altri: 1206 00 91 - - sgusciati; con guscio striato grigio e bianco esenzione ( 6 ) 1206 00 99 - - altri esenzione ( 6 ) 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: 1207 10 00 - Noci e mandorle di palmisti esenzione ( 6 ) - Semi di cotone: 1207 21 00 - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1207 29 00 - - altri esenzione ( 6 ) 1207 30 00 - Semi di ricino esenzione ( 6 ) 1207 40 - Semi di sesamo: 1207 40 10 - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1207 40 90 - - altri esenzione ( 6 ) 1207 50 - Semi di senape: 1207 50 10 - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1207 50 90 - - altri esenzione ( 6 ) 1207 60 00 - Semi di cartamo ( Carthamus tinctorius ) esenzione ( 6 ) 1207 70 00 - Semi di melone esenzione ( 6 ) - altri: 1207 91 - - Semi di papavero nero o bianco: 1207 91 10 - - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) 1207 91 90 - - - altri esenzione ( 6 ) 1207 99 - - altri: 1207 99 20 - - - destinati alla semina ( 3 ) esenzione ( 6 ) - - - altri: 1207 99 91 - - - - Semi di canapa esenzione ( 6 ) 1207 99 96 - - - - altri esenzione ( 6 ) 1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: 1208 10 00 - di fave di soia 4,5 ( 6 ) 1208 90 00 - altre esenzione ( 6 ) 14 Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 1404 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: 1404 90 00 - altre esenzione ( 6 ) 15 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1507 10 - Olio greggio, anche depurato delle mucillagini: 1507 10 10 - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) 1507 10 90 - - altro 6,4 ( 6 ) 1507 90 - altri: 1507 90 10 - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1507 90 90 - - altri 9,6 ( 6 ) 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1508 10 - Olio greggio: 1508 10 10 - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) esenzione ( 6 ) 1508 10 90 - - altro 6,4 ( 6 ) 1508 90 - altri: 1508 90 10 - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1508 90 90 - - altri 9,6 ( 6 ) 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: 1512 11 - - Oli greggi: 1512 11 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) - - - altri: 1512 11 91 - - - - di girasole 6,4 ( 6 ) 1512 11 99 - - - - di cartamo 6,4 ( 6 ) 1512 19 - - altri: 1512 19 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1512 19 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) - Olio di cotone e sue frazioni: 1512 21 - - Olio greggio, anche depurato del gossipolo: 1512 21 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) 1512 21 90 - - - altro 6,4 ( 6 ) 1512 29 - - altri: 1512 29 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1512 29 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni: 1514 11 - - Oli greggi: 1514 11 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) 1514 11 90 - - - altri 6,4 ( 6 ) 1514 19 - - altri: 1514 19 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1514 19 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) - altri: 1514 91 - - Oli greggi: 1514 91 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) 1514 91 90 - - - altri 6,4 ( 6 ) 1514 99 - - altri: 1514 99 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1514 99 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) 1515 Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Olio di lino e sue frazioni: 1515 11 00 - - Olio greggio 3,2 ( 6 ) 1515 19 - - altri: 1515 19 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1515 19 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) - Olio di granturco e sue frazioni: 1515 21 - - Oli greggi: 1515 21 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) 1515 21 90 - - - altro 6,4 ( 6 ) 1515 29 - - altri: 1515 29 10 - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) 1515 29 90 - - - altri 9,6 ( 6 ) 1515 90 - altri: - - altri oli e loro frazioni: - - - Oli greggi: 1515 90 40 - - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 3,2 ( 6 ) - - - - altri: 1515 90 51 - - - - - concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 ( 6 ) 1515 90 59 - - - - - concreti, altrimenti presentati; fluidi 6,4 ( 6 ) - - - altri: 1515 90 60 - - - - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 7 ) 5,1 ( 6 ) - - - - altri: 1515 90 91 - - - - - concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 ( 6 ) 1515 90 99 - - - - - concreti, altrimenti presentati; fluidi 9,6 ( 6 ) 1516 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati: 1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni: - - altri: 1516 20 91 - - - presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 ( 6 ) - - - altri: 1516 20 95 - - - - Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d’illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana ( 7 ) 5,1 ( 6 ) - - - - altri: 1516 20 96 - - - - - Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d’illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba 9,6 ( 6 ) 1516 20 98 - - - - - altri 10,9 ( 6 ) 1518 00 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: - Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana ( 7 ) : 1518 00 31 - - greggi 3,2 ( 6 ) 1518 00 39 - - altri 5,1 ( 6 ) - altri 1518 00 91 - - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 7,7 ( 6 ) - - altri: 1518 00 95 - - - Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o di origine microbica e loro frazioni 2 ( 6 ) 1518 00 99 - - - altri 7,7 ( 6 ) 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: 2302 30 - di frumento: 2302 30 10 - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2  mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5  % 44 EUR/t ( 2 ) ( 5 ) 2302 30 90 - - altri 89 EUR/t ( 2 ) 2302 40 - di altri cereali: - - altri: 2302 40 10 - - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2  mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5  % 44 EUR/t ( 2 ) ( 5 ) 2302 40 90 - - - altri 89 EUR/t ( 2 ) 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: - - Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: 2303 10 11 - - - superiore a 40 % in peso 320 EUR/t ( 2 ) 2303 10 19 - - - uguale o inferiore a 40 % in peso esenzione ( 6 ) 2303 10 90 - - altri esenzione ( 6 ) 2303 20 - Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: 2303 20 10 - - Polpe di barbabietole esenzione ( 6 ) 2303 20 90 - - altri esenzione ( 6 ) 2303 30 00 - Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli esenzione ( 6 ) 2304 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio di soia esenzione ( 6 ) 2305 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio d’arachide esenzione ( 6 ) 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall’estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: 2306 10 00 - di semi di cotone esenzione ( 6 ) 2306 20 00 - di semi di lino esenzione ( 6 ) 2306 30 00 - di semi di girasole esenzione ( 6 ) - di semi di ravizzone o di colza: 2306 41 00 - - di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico esenzione ( 6 ) 2306 49 00 - - altri esenzione ( 6 ) 2306 50 00 - di noce di cocco o di copra esenzione ( 6 ) 2306 60 00 - di noci o di mandorle di palmisti esenzione ( 6 ) 2306 90 - altri: 2306 90 05 - - di germi di granturco esenzione ( 6 ) - - altri: 2306 90 90 - - - altri esenzione ( 6 ) 2308 00 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 2308 00 90 - altri 1,6 ( 6 ) 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: 2309 90 - altri: 2309 90 20 - - Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo esenzione ( 6 ) - - altri, comprese le premiscele: - - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - - - - contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %: 2309 90 31 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 23 EUR/t ( 2 ) ( 6 ) - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 2309 90 41 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 55 EUR/t ( 2 ) ( 6 ) - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 2309 90 51 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 102 EUR/t ( 2 ) ( 6 ) - - - altri 2309 90 91 - - - - Polpe di barbabietole melassate 12 ( 6 ) 2309 90 96 - - - - altre 9,6 ( 6 ) ( 1 ) L’Unione europea si impegna ad applicare, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, il dazio ad un’aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all’importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d’intervento (o, in caso di modifica dell’attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3 per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci: ex 1001 frumento, 1002 segala, ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi, ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina. ( 2 ) Contingenti tariffari OMC. Questi contingenti non sono applicabili ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. ( 3 ) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari. ( 4 ) Aliquota del dazio doganale applicabile ai prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. ( 5 ) Dazio doganale applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un’aliquota di 95 EUR/t. ( 6 ) Dazio doganale applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 50 %. ( 7 ) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione in materia (cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 8 ) Dazio doganale applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 10 % fino al 31 dicembre 2024, del 20 % dal 1 o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e del 50 % a partire dal 1 o gennaio 2026. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1652/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, da… Circolare 113