Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1668/2019

Regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Pubblicato: 26/06/2019 In vigore dal: 26/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1668 of 26 June 2019 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Testo normativo

7.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 256/1 REGOLAMENTO DELEGATO 2019/1668 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna LA COMMISSIONE EUROPEA, vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/1629 ha introdotto un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati. (2) L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili a tali unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1. (3) Le attività dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l’uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell’Unione alle navi adibite alla navigazione interna. (4) Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi. (5) Alla riunione dell’8 novembre 2018 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN 2019/1) ( 2 ) . (6) La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica. (7) La CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno, in modo da fare riferimento alla nuova norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell’applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118 . ( 2 ) Risoluzione 2018-II-1 del CESNI ALLEGATO «ALLEGATO II REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2019/1. ».

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