Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1717/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1717 della Commissione, del 5 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 05/08/2025 In vigore dal: 05/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati sulla carta decorativa importata dalla Cina e come sono stati calcolati?

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Il Regolamento UE 2025/1717 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica Popolare Cinese, applicabili a partire dal 5 agosto 2025. I dazi variano a seconda del produttore: Hangzhou Huawang paga il 26,4%, Kingdecor il 26,9%, altre società che hanno collaborato il 26,6%, mentre tutte le altre importazioni dalla Cina il 26,9%. Questi margini sono espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. La Commissione ha calcolato i dazi confrontando il valore normale (costruito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni della Thailandia come paese rappresentativo) con i prezzi all'esportazione effettivi. Il procedimento ha rilevato che i produttori cinesi praticavano prezzi significativamente inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, configurando dumping. I dazi sono stati fissati al livello del margine di dumping, ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato ai produttori europei, considerando anche l'interesse generale dell'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1717 della Commissione, del 5 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1717 of 5 August 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of decor paper originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1717 6.8.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1717 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4 ( 1 ) («regolamento di base») considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 14 giugno 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 maggio 2024 da quattro produttori dell’Unione di carta decorativa («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di carta decorativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 16 gennaio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (5) Il 14 febbraio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione ( 4 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva della procedura (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), diverse parti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tra queste: — i denuncianti; — utilizzatori del prodotto: Interprint GmbH; — associazioni di categoria; l’associazione cinese della filiera forestale China National Forest Products Industry Association («CNFPIA»); — i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione: Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd («HUAWANG») e Kingdecor Zhejiang Co. Ltd., («KINGDECOR»). (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con la CNFPIA, i denuncianti e KINGDECOR. (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (9) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (10) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti e Kingdecor. 1.5. Argomentazioni in merito all’apertura (11) Il 27 gennaio 2025 la CNFPIA ha presentato osservazioni in risposta alle osservazioni dei denuncianti del 27 agosto 2024. Tuttavia le osservazioni della CNFPIA sono state presentate in un momento in cui non era più possibile integrarle nella fase provvisoria della procedura. Inoltre tali osservazioni riguardavano quelle formulate dai denuncianti in risposta alle comunicazioni di altre parti interessate nella fase di apertura e vertevano quindi principalmente su aspetti relativi alla denuncia. Alla luce dei fattori di cui sopra, tali osservazioni non sono state prese in considerazione nella fase provvisoria, in quanto in questa fase non avrebbero inciso sulle risultanze e sulle conclusioni della Commissione. (12) Per quanto riguarda l’argomentazione della CNFPIA secondo cui le osservazioni dei denuncianti del 27 agosto 2024 sarebbero state respinte dalla Commissione, essendo state presentate oltre il termine di 70 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura ( 5 ) , la Commissione ha sottolineato che le osservazioni dei denuncianti, sebbene rese disponibili nel fascicolo pubblico, non erano state prese in considerazione nelle confutazioni delle osservazioni relative all’apertura di cui al regolamento provvisorio. In ogni caso, né le osservazioni dei denuncianti del 27 agosto 2024 né la comunicazione della CNFPIA del 27 gennaio 2025 avrebbero inciso sulle risultanze e sulle conclusioni della Commissione nella fase provvisoria, in quanto entrambe tali serie di osservazioni riguardavano le risultanze concernenti la denuncia. (13) La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione di cui ai considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (14) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 14 a 19 del regolamento provvisorio. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (15) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 20 a 23 del regolamento provvisorio. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (16) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 24 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (17) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 25 a 30 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (18) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha ribadito le proprie osservazioni secondo cui l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie non sarebbe coerente con l’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non doveva essere attuata, in quanto la Commissione non aveva fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese della carta decorativa. (19) Come già rilevato al considerando 37, del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base, una volta che la Commissione abbia constatato l’esistenza di distorsioni significative, è possibile utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Infine, per quanto concerne la presunta applicazione incoerente dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie e la sua incompatibilità con l’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione ha fatto riferimento, per una spiegazione, alle sezioni 3.2.1.9 e 3.2.1.10 del regolamento provvisorio. (20) Le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2. Valore normale 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (21) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto nuove osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative. Le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 142 a 144 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2.2. Paese rappresentativo (22) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Interprint GmbH ha osservato, in merito alla selezione del paese rappresentativo, che le condizioni di produzione, i prezzi dell’energia e delle materie prime e le strutture salariali in Thailandia non sono comparabili a quelli della Cina. Tuttavia tale argomentazione non è stata corroborata da elementi di prova. (23) Le risultanze provvisorie di cui al considerando 157 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni 3.2.3.1. Materie prime (24) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Kingdecor ha sostenuto che la Commissione deve utilizzare il costo del diossido di titanio («TiO 2 ») importato da Kingdecor come valore sostitutivo per il TiO 2 acquistato sul mercato interno, dato che i prodotti importati e quelli acquistati sul mercato interno sono gli stessi e dato che Kingdecor ha importato una quota significativa del suo TiO 2 da paesi non soggetti a distorsioni. (25) Kingdecor ha sostenuto di aver acquistato TiO 2 interno di purezza superiore al 90 % e che il TiO 2 che aveva acquistato da Chemours in Messico e da Kronos in Germania presentava un tenore di TiO 2 analogo. Inoltre altre caratteristiche del TiO 2 importato erano paragonabili a quelle del TiO 2 acquistato sul mercato interno. Di conseguenza il prezzo del TiO 2 importato sarebbe rappresentativo di quello acquistato sul mercato interno. (26) I denuncianti hanno sostenuto che sarebbe inappropriato utilizzare i prezzi ai quali Kingdecor importava TiO 2 e che le argomentazioni di quest’ultima si basavano su un’interpretazione errata della legge ed erano fuorvianti. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che, qualora non sia opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza di distorsioni significative, la Commissione deve calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (27) I denuncianti hanno inoltre sostenuto che l’affermazione di Kingdecor secondo cui il TiO 2 importato da Taiwan, Messico e Germania era «esattamente lo stesso di quello acquistato sul mercato interno» era di fatto errata, in quanto Kingdecor non ha tenuto conto di due caratteristiche importanti del TiO 2 , ossia se quest’ultimo sia stato prodotto a seguito del procedimento al solfato o del procedimento con cloruro e il trattamento superficiale della molecola. Inoltre anche i produttori di TiO 2 «di qualità superiore» in Cina sono comunque considerati di livello inferiore rispetto ai produttori mondiali di Taiwan, Messico e Germania. Soltanto il TiO 2 che è stato trattato in modo specifico presenta le caratteristiche specifiche che lo rendono appropriato per l’uso nell’ambito di applicazioni nel settore della carta decorativa. Tali tipi sono denominati TiO 2 di tipo laminato. (28) I denuncianti hanno inoltre sostenuto che i produttori di carta decorativa non possono passare liberamente tra il tipo di TiO 2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e quello prodotto mediante il procedimento al solfato. Il TiO 2 del tipo prodotto mediante procedimento con cloruro presenta solitamente un colore più bluastro, mentre quello del tipo prodotto mediante il procedimento al solfato presenta toni più giallastri. La mancanza di sostituibilità tra i due tipi di prodotto ha consentito alla Commissione di concludere che il mercato del TiO 2 a base di cloruro da utilizzare nei laminati a base di carta costituisce un mercato del prodotto distinto. Di conseguenza i prodotti ottenuti secondo il procedimento al solfato non possono essere considerati essere «esattamente lo stesso» prodotto rispetto a quelli ottenuti mediante il procedimento con cloruro. (29) Infine i denuncianti hanno sostenuto che, anche qualora Kingdecor dovesse utilizzare esclusivamente il TiO 2 del tipo prodotto mediante procedimento con cloruro, circostanza questa che secondo i produttori dell’Unione è estremamente improbabile, tale tipo di TiO 2 acquistato sul mercato interno della RPC non potrebbe essere equiparato ai prodotti di alta qualità importati da altri paesi. I denuncianti hanno fornito pubblicazioni di esperti di mercato, secondo le quali i produttori mondiali di prodotti di alta qualità dovrebbero essere considerati produttori di livello 1. Hanno inoltre asserito che i prodotti fabbricati da tali produttori sono di «alta qualità». I produttori di TiO 2 di tipo laminato che esportano da Taiwan, Germania e Messico, ossia Kronos e Chemours, sono stati esplicitamente menzionati come rientranti in tale livello. Di contro, i produttori cinesi di «TiO 2 di qualità superiore» sono stati considerati produttori soltanto di livello 2. (30) Sin dall’inizio la Commissione ha rilevato che tali argomentazioni sono in contraddizione con le risultanze di cui al considerando 167 del regolamento provvisorio, secondo cui la società ha sostenuto con successo e suffragato mediante numerosi elementi di prova verificati in loco di importare qualità di diossido di titanio non disponibili in Cina. Di conseguenza, in assenza di elementi di prova nuovi o verificati in loco che contraddicano tali risultanze, la Commissione ha respinto l’argomentazione. Fatta salva tale conclusione, la Commissione ha esaminato anche l’argomentazione nel merito. Come concluso ai considerando 25, 51 e 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024 ( 6 ) , la Commissione ritiene che diversi tipi di TiO 2 presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e non siano considerati prodotti diversi. La risultanza corrispondente è stata confermata nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024 ( 7 ) . (31) La Commissione ha inoltre ritenuto che, sebbene Kingdecor abbia fornito elementi di prova del fatto che la qualità del TiO 2 prodotto sul mercato interno è aumentata negli ultimi anni e che diverse specifiche tecniche erano comparabili tra il TiO 2 di origine nazionale e quello importato dalla società, altre parti hanno presentato elementi di prova attestanti che i partecipanti al mercato ritengono ancora che le differenze di qualità persistano e continuino a creare una differenziazione tra produttori di livello 1 e produttori di livello 2. (32) La Commissione ha pertanto ritenuto corretto non considerare i prezzi delle importazioni di Kingdecor come valore di riferimento, quanto piuttosto costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchiassero prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni relativi al paese rappresentativo. (33) Non sono pervenute altre osservazioni in merito alle materie prime. Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 163 a 169 del regolamento provvisorio. (34) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kingdecor ha ribadito che non vi sono differenze di qualità tra il TiO 2 prodotto nella RPC e altrove e che le caratteristiche del prodotto e i procedimenti di produzione erano pressoché identici. A sostegno di tale affermazione la società ha presentato ulteriori dati sotto forma di analisi di laboratorio. Kingdecor ha inoltre ribadito l’argomentazione secondo la quale avrebbe utilizzato principalmente TiO 2 prodotto mediante il procedimento con cloruro anziché mediante il procedimento al solfato, che genera una qualità inferiore, e ha indicato di aver fornito la documentazione giustificativa pertinente nelle proprie osservazioni del 28 marzo 2025. Infine Kingdecor ha sostenuto che non è logico avere un prezzo di riferimento per il prodotto interno di qualità inferiore che sia superiore al prezzo del TiO2 importato di qualità più elevata. (35) La Commissione ha respinto tale argomentazione e ha fatto riferimento ai considerando da 30 a 32. Il valore di riferimento utilizzato rispecchiava il costo corrispondente in Thailandia, che è stato considerato il paese rappresentativo appropriato. Il fatto che il prezzo di riferimento utilizzato per il TiO 2 fosse superiore ai prezzi all’importazione di Kingdecor di qualità presumibilmente superiore non ha reso tale valore di riferimento inesatto. Le differenze di prezzo possono avere molteplici motivazioni, non necessariamente legate a questioni di qualità. La Commissione ha pertanto ritenuto corretto costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchiassero prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni provenienti dalla Thailandia e non discostarsi da tale metodo per un fattore produttivo per il solo motivo che Kingdecor aveva importato TiO 2 da altri paesi. (36) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kingdecor ha sostenuto che vi è un’asimmetria nel metodo applicato dalla Commissione, quando accetta i costi effettivi di trasporto interno sul lato delle esportazioni, ma per quanto riguarda il trasporto interno delle materie prime ha ricalcolato gli importi dichiarati dai produttori. (37) La Commissione ha ritenuto che le prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, fossero soddisfatte e che il valore normale sia stato costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Il calcolo del prezzo all’esportazione riportato al livello franco fabbrica è una questione diversa, non contemplata dalle disposizioni di tale articolo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.3.2. Altri fattori produttivi (38) Non sono pervenute osservazioni in merito agli altri fattori produttivi (manodopera, energia elettrica e vapore). Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 170 a 172 del regolamento provvisorio. 3.2.3.3. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (39) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Kingdecor ha sostenuto che i valori di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) utilizzati dalla Commissione comprenderebbero spese di vendita dirette e che, ai fini di un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito, la Commissione deve garantire che le spese di vendita diretta siano state detratte dal valore normale costruito. Kingdecor ha fatto riferimento ai bilanci annuali di una società thailandese inclusa nel parametro di riferimento desunto da Orbis e alla pagina web di una seconda società, la quale indicava che le società offrono servizi di trasporto. (40) In risposta alle osservazioni di Kingdecor, i denuncianti hanno sostenuto che i parametri di riferimento per le SGAV utilizzati nella costruzione del valore normale per Kingdecor non richiedevano un adeguamento in quanto quest’ultima non aveva soddisfatto l’onere della prova ad essa incombente. I denuncianti sostengono che, mentre Kingdecor cita taluni passaggi di siti web e documenti interni di produttori thailandesi a sostegno della sua richiesta di adeguamento, tali riferimenti non dimostrano tuttavia che le spese dirette siano incluse nelle «altre spese operative» di numerosi di tali produttori thailandesi. Le immagini di schermate fornite da Kingdecor tratte dai siti web di Siam Kraft Industry e Thai Containers Group mostrano soltanto «servizi», che non dimostrano che tali costi sono sostenuti per trasportare il prodotto in esame dalla sede dell’esportatore verso un acquirente indipendente, né dimostrano che tali costi sono inclusi nella voce «altre spese operative». L’estratto relativo a SIG Combibloc citato da Kingdecor riguarda le comunicazioni ambientali e, più in particolare, le emissioni nell’ambito 3. Tali emissioni derivano da attività risultanti da attivi non posseduti o controllati dall’organizzazione che effettua la comunicazione, ma che incidono indirettamente sulla sua catena del valore. Il contesto della comunicazione ambientale è notevolmente diverso da quello della rendicontazione finanziaria, che è pertinente per la costruzione del valore normale. Tale estratto non può quindi essere accolto come prova del fatto che le «altre spese operative» comprendono anche le spese di vendita dirette. (41) La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui i parametri di riferimento per le SGAV comprenderebbero i costi di vendita diretta sotto forma di costi di trasporto. Kingdecor non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che i costi di vendita e di trasporto erano effettivamente contenuti nei dati di riferimento di Orbis utilizzati, né ha quantificato tale affermazione. (42) La Commissione ha osservato che non era prontamente disponibile alcuna ulteriore ripartizione delle SGAV delle società in questione ricavate dalla banca dati. La Commissione ha rilevato altresì che nella sua sentenza nella causa CCCME ( 8 ) , il Tribunale ha ricordato innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una parte chieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti volti a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, è onere della parte medesima dimostrare che la sua richiesta è giustificata. L’onere di dimostrare che gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base devono essere effettuati spetta a coloro che intendono avvalersene ( 9 ) . Ne consegue che, in tal caso, come nella presente inchiesta, spettava alle parti interessate, conformemente a tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno degli elementi di prova da esse prodotti nel corso dell’inchiesta ( 10 ) . (43) Il Tribunale ha poi dichiarato che, sebbene la pratica di effettuare adeguamenti possa risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, tali deduzioni non possono essere praticate su un valore che è stato costruito e che pertanto non è reale. Tale valore non è generalmente influenzato da fattori che potrebbero pregiudicarne la comparabilità, in quanto è stato stabilito artificialmente ( 11 ) . Inoltre nel caso in esame, come nel caso di CCCME , la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello «franco fabbrica» comprendeva un congruo importo per le SGAV e non erano disponibili informazioni attestanti che le SGAV delle società in esame comprendessero le spese in questione. Di conseguenza, tenendo conto del potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base ( 12 ) , l’approccio della Commissione è stato conforme alla più recente giurisprudenza per quanto riguarda le argomentazioni infondate secondo cui gli importi delle SGAV utilizzati per la costruzione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), considerati dalla Commissione congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono i costi di trasporto. (44) Sono state pertanto confermate le risultanze e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 173 a 176 del regolamento provvisorio relative al congruo importo esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, stabiliti sulla base dei dati finanziari di quattro società thailandesi. (45) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kingdecor ha sostenuto che per una delle quattro società thailandesi utilizzate ai fini del calcolo delle SGAV e del margine di profitto rappresentativi, i dati utilizzati non erano accurati. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha utilizzato per la società Thai Containers Group Company Ltd., un margine di profitto corretto del 3,82 % (anziché del 3,97 %) e una percentuale delle SGAV pari al 10,68 % (anziché al 14,84 %). Tali modifiche hanno comportato una riduzione dei margini di dumping pari a circa lo 0,9 %. (46) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kingdecor ha fornito ulteriori informazioni sui dati sottoposti a revisione e pubblicamente disponibili in merito a «Double A (1991) Public Company Limited», una delle quattro società prese in considerazione ai fini del calcolo della media ponderata degli importi ragionevoli per le SGAV e i margini di profitto, dimostrando che i dati utilizzati dalla Commissione per la società comprendevano anche i costi di distribuzione («vendita e distribuzione»). (47) La Commissione ha rilevato che, sebbene i nuovi dati forniti dimostrassero che le spese di distribuzione erano incluse, non era stato possibile individuare l’importo specifico di tali spese di distribuzione. Inoltre non era chiaro quali fossero esattamente le spese di distribuzione di cui a tale rubrica e la Commissione non disponeva di elementi di prova atti a dimostrare che i dati in questione contenevano soltanto costi per i quali era stato effettuato un adeguamento sul lato delle esportazioni, come spiegato ai considerando 188 e 189 del regolamento provvisorio. In altre parole, la Commissione non ha ritenuto che gli importi stabiliti sulla base di tali margini fossero irragionevoli per lo stadio commerciale franco fabbrica, al quale è stato stabilito il valore normale. Nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova tali da mettere in discussione la valutazione in questione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (48) In seguito alle ulteriori informazioni finali, i denuncianti hanno affermato che la nuova fonte usata per i dati finanziari delle quattro società thailandesi non era affidabile e hanno sostenuto che la Commissione l’aveva ritenuta inutilizzabile, facendo riferimento al considerando 153 del regolamento provvisorio. (49) La Commissione ha osservato che il considerando 153 del regolamento provvisorio faceva riferimento al documento Excel contenente i dati finanziari di una società thailandese presentato dal denunciante. Tale documento non ha potuto essere verificato sul sito internet della fonte e riguardava solo l’anno 2022, e non il periodo dell’inchiesta. Le informazioni utilizzate dalla Commissione nella fase definitiva, che sono state presentate da Kingdecor, riguardano l’integralità delle informazioni di quattro società reperite nella stessa banca dati, accessibile tramite il dipartimento per lo sviluppo economico del ministero del Commercio thailandese. I dati sono inoltre più recenti, e per una delle società – Thai Containers Group – erano stati sottoposti ad audit, diversamente dalle informazioni di Orbis precedentemente utilizzate. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 3.2.4. Calcolo del valore normale (50) Huawang ha rilevato che la Commissione ha effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale al fine di tener conto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sostenuta sulle vendite all’esportazione ma non rimborsata, in modo da effettuare un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Huawang ha ritenuto che tale adeguamento fosse privo di giustificazione giuridica e debba essere corretto di conseguenza. Huawang ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato la base giuridica per tale adeguamento, ma ha ipotizzato che sia stato effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Huawang ha inoltre sostenuto che l’adeguamento può essere effettuato soltanto per neutralizzare un fattore se è dimostrato che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità, cosa che la Commissione non ha fatto. (51) La Commissione ha effettuato l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per «altri fattori», in quanto il prezzo all’esportazione comprendeva un’IVA non rimborsabile e il valore normale è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, al netto di tale IVA rimborsabile. Tale approccio è stato confermato dal Tribunale nella sentenza Sinopec . In tale causa il Tribunale ha ricordato innanzitutto che, come nel caso di specie, « la Commissione [...] ha ritenuto [...] che il prezzo all’esportazione dei prodotti delle ricorrenti includesse un importo corrispondente all’IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA, e, dall’altro, che tali circostanze giustificassero l’adeguamento al rialzo del valore normale, per garantire un equo confronto» ( 13 ) . Sulla base di tale interpretazione il Tribunale ha constatato che « la Commissione ha dimostrato la necessità di operare [...] [l’]adeguamento contestato» ( 14 ) . Inoltre il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base costituisse la base giuridica appropriata per tale adeguamento ( 15 ) . (52) I considerando da 177 a 181 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. (53) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, per quanto riguarda il metodo seguito dalla Commissione per applicare l’adeguamento relativo all’IVA all’esportazione del 13 % con un’IVA all’esportazione rimborsabile pari allo 0 %, Huawang ha ripresentato la medesima argomentazione circa la sua percezione in merito al metodo applicato dalla Commissione come errata e ha cercato di collegarla al regime doganale della pasta di legno importata (perfezionamento attivo). (54) La Commissione ha ribadito che l’adeguamento relativo all’IVA all’esportazione del 13 % sul prodotto in esame non era collegato al regime doganale delle materie prime (e quindi all’IVA sulle materie prime). La Commissione ha applicato tale adeguamento al fine di stabilire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione, contenente l’IVA non rimborsabile, e il valore normale, costruito al netto di tale IVA. (55) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 3.2.5. Prezzo all’esportazione (56) Kingdecor ha inoltre fatto riferimento al considerando 184 del regolamento provvisorio, nel quale la Commissione ha indicato che nella fase definitiva avrebbe potuto modificare il metodo di determinazione del valore normale per le vendite tramite società collegate nell’Unione. La Commissione ha fatto riferimento, in tale considerando, al fatto di non aver ancora ricevuto tutte le informazioni in merito ai costi di ulteriore trasformazione. Kingdecor ha sostenuto di aver chiesto alla Commissione se desiderasse ricevere tali informazioni e di aver pertanto adempiuto ai suoi obblighi di collaborazione. Detta società ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe pertanto modificare il proprio approccio e basare il proprio calcolo sui prezzi di trasferimento, che a suo avviso erano in linea con le condizioni di mercato. (57) Nella loro risposta alle osservazioni i denuncianti hanno sostenuto che le vendite di Kingdecor alle sue entità collegate dell’UE non erano in linea con le condizioni di mercato e che Kingdecor stessa aveva ammesso che i prezzi praticati agli acquirenti collegati e indipendenti non erano del tutto comparabili. I denuncianti hanno sostenuto che, sebbene dalle osservazioni formulate da Kingdecor non fosse chiaro se i prezzi applicati da quest’ultima agli acquirenti collegati fossero superiori o inferiori a quelli di mercato, dalle precedenti prassi decisionali della Commissione e dalla giurisprudenza risultava essere evidente che in entrambi i casi l’esistenza di prezzi superiori o inferiori significava che i prezzi potevano essere considerati inattendibili. (58) La Commissione ha convenuto che Kingdecor aveva collaborato pienamente e aveva fornito le informazioni necessarie. La Commissione ha chiarito che al considerando 184 del regolamento provvisorio aveva indicato che, a causa delle tempistiche della verifica delle entità collegate nell’Unione, la Commissione non aveva ancora richiesto, ricevuto e verificato i costi di conversione sostenuti presso tali entità prima delle vendite finali. Pertanto la Commissione aveva provvisoriamente utilizzato i prezzi di trasferimento come base per il suo calcolo, senza confermare che avrebbe accettato i prezzi di trasferimento come prezzi in linea con le condizioni di mercato per la fase definitiva. (59) A seguito della verifica dei dati forniti dalle entità collegate di Kingdecor nell’Unione, la Commissione è stata in grado di confermare che tali operazioni erano state effettuate in linea con le condizioni di mercato. Gli ulteriori elementi di prova forniti hanno dimostrato un’autentica negoziazione dei prezzi e delle condizioni tra Kingdecor e le sue entità collegate nell’Unione e i dati verificati hanno consentito di dimostrare che tali prezzi negoziati non sono costantemente inferiori o superiori rispetto a quelli praticati a parti indipendenti. La Commissione ha pertanto ribadito il proprio approccio per la determinazione del valore normale per le vendite tramite una società collegata nell’Unione e ha respinto le argomentazioni del denunciante. (60) I considerando da 182 a 184 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. (61) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Kingdecor ha osservato che la Commissione dovrebbe detrarre i volumi delle merci difettose dal calcolo del prezzo all’esportazione. (62) La Commissione ha verificato i dati alla base di tale argomentazione e ha accolto tale rettifica. (63) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huawang ha chiarito che vi è stata una doppia contabilizzazione in quanto l’aliquota IVA è stata aggiunta al valore normale e detratta contemporaneamente dal prezzo all’esportazione. La Commissione ha confermato l’errore e lo ha rettificato. I nuovi margini sono stati nuovamente divulgati nelle ulteriori informazioni finali il 17.7.2025 e alle parti interessate è stato concesso un termine di un giorno per presentare osservazioni. Il termine era conforme all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui un termine inferiore a 10 giorni « [p]uò essere fissato [...] ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali» . (64) Non sono state presentate altre osservazioni significative sulle ulteriori informazioni finali. 3.2.6. Confronto (65) Non sono pervenute osservazioni in merito al confronto. I considerando da 185 a 189 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. 3.3. Margini di dumping (66) Come descritto al considerando 62, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha accolto due argomentazioni. La Commissione ha pertanto riveduto i margini di dumping. (67) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 26,4  % Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 26,9  % Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 26,6  % Tutte le altre importazioni originarie della RPC 26,9  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (68) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha ribadito la propria argomentazione precedente secondo cui Felix Schoeller e Munksjö, due dei quattro denuncianti, non dovrebbero essere inclusi nella definizione di industria dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base in ragione del loro rapporto con società cinesi. La CNFPIA ha aggiunto che la Commissione aveva violato l’articolo 6.9 dell’accordo antidumping dell’OMC in quanto non aveva divulgato i dettagli delle operazioni delle parti collegate. (69) La Commissione ha ricordato che le osservazioni sulla legittimazione ad agire dei denuncianti e delle loro società collegate nella RPC erano già state esaminate e respinte al considerando 9 del regolamento provvisorio. La CNFPIA non ha apportato alcun elemento nuovo al riguardo. Per quanto riguarda la divulgazione del volume e del valore delle operazioni con società collegate cinesi, la Commissione ha ricordato che l’articolo 6.5 dell’accordo antidumping dell’OMC prevede altresì che « [t]utti i dati che per loro stessa natura sono riservati devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorità» . Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (70) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CNFPIA ha ripresentato le proprie argomentazioni circa la definizione di industria dell’Unione, aggiungendo che la Commissione non aveva applicato la propria «prova dei tre criteri» stabilita nel caso Magnesia Bricks, che esamina l’ubicazione della sede centrale, dei centri di ricerca e sviluppo e dei siti di produzione, il volume/valore delle importazioni rispetto alle vendite totali e l’impatto delle importazioni sulla redditività totale delle vendite dell’Unione. (71) Innanzitutto la Commissione ha sottolineato che l’esempio in questione aveva confermato che i produttori dell’Unione con basse quote di importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla loro impresa comune collegata nella RPC continuavano a essere considerati parte dell’industria dell’Unione ( 16 ) . La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (72) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 197 e 198 del regolamento provvisorio. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (73) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 199 a 203 del regolamento provvisorio. 4.3. Consumo dell’Unione (74) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 204 a 208 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dal paese interessato 4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (75) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 209 a 213 del regolamento provvisorio. 4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (76) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 214 a 219 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (77) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 220 a 224 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (78) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 225 a 228 del regolamento provvisorio. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (79) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha asserito che, data la limitata quota di mercato delle importazioni cinesi, tali importazioni avrebbero quindi soltanto un impatto negativo di lieve entità sul mercato dell’Unione, una circostanza questa che interromperebbe il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha ricordato che la quota di mercato è soltanto uno dei vari indicatori utilizzati per valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tra cui figurano altresì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (80) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 231 del regolamento provvisorio. 4.5.2.3. Crescita (81) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 232 del regolamento provvisorio. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (82) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha affermato che i dati forniti nella denuncia e i dati presentati nel regolamento provvisorio sulla base del questionario relativo ai macroindicatori differivano, tra l’altro, dai dati relativi all’occupazione e dalle vendite. (83) Innanzitutto la Commissione ha sottolineato che il periodo dell’inchiesta indicato nella denuncia (dal 1 o ottobre 2022 al 30 settembre 2023) e quello del procedimento (ossia dal 1 o aprile 2023 al 31 marzo 2024) erano diversi e che la denuncia non conteneva informazioni in merito all’intero anno 2023, che non rientrerebbe nel periodo dell’inchiesta (PI). In secondo luogo, i dati desunti dal questionario relativo ai macroindicatori nel regolamento provvisorio erano stati verificati dalla Commissione e adeguati ove necessario. In terzo luogo, i dati sulle vendite riportati nella tabella 6 del regolamento provvisorio contenevano informazioni estratte non soltanto dal questionario relativo ai macroindicatori, ma anche dai dati adeguati forniti dai produttori cinesi che hanno collaborato e dai dati Eurostat adeguati, come illustrato al considerando 204 e nelle note 126 e 127 del regolamento provvisorio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (84) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 233 a 235 del regolamento provvisorio. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (85) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (86) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio. 4.5.3.2. Costo del lavoro (87) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 242 a 243 del regolamento provvisorio. 4.5.3.3. Scorte (88) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha affermato che la Commissione non aveva fornito dati, nemmeno indicizzati, relativi alle scorte. La Commissione ha sottolineato che le informazioni sulle scorte erano contenute nella tabella 10 relativa alle scorte finali. (89) In assenza di nuove osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 244 a 247 del regolamento provvisorio. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (90) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 248 a 255 del regolamento provvisorio. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (91) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 256 a 260 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (92) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che, a causa della bassa quota di mercato delle importazioni dalla Cina, non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi. Inoltre secondo tale associazione soltanto le importazioni cinesi e di paesi terzi sarebbero in concorrenza con la produzione dell’Unione e l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sarebbe stato utilizzato per far fronte alla diminuzione della quota di mercato delle importazioni da altri paesi. Nonostante tali elementi, la CNFPIA ha sottolineato che il prezzo all’importazione dalla Cina è in ogni caso superiore a quello da altri paesi e non dovrebbe pertanto essere riconosciuto tra gli elementi principali che hanno causato una depressione o l’undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione. (93) La Commissione ha sottolineato che, come illustrato al considerando 262 del regolamento provvisorio, la quota di mercato cinese è aumentata di oltre il 500 % durante il periodo in esame e i volumi delle importazioni cinesi sono quasi raddoppiati nell’arco di un anno. Come già spiegato al considerando 263 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati costantemente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, esercitando una contrazione dei prezzi che ha inciso sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Il fatto che, nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi sia diminuita non ha modificato quanto precede. Inoltre, sebbene i prezzi medi cinesi fossero superiori ai prezzi di altri paesi terzi, come illustrato ai considerando 273 e 274 del regolamento provvisorio, soltanto un paese deteneva una quota di mercato superiore all’1 % e le importazioni da altri paesi terzi erano effettivamente diminuite drasticamente dopo il 2022. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni da altri paesi non avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Alla luce degli elementi di prova di cui sopra e di tutti gli altri indicatori che figurano al considerando 79, la Commissione ha ribadito che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (94) In assenza di nuove osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 261 a 267 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Calo del consumo (95) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 269 a 270 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (96) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina è distinto dalle importazioni da altri paesi terzi, dato che la loro quota di mercato era analoga alla quota di mercato delle importazioni cinesi e che i prezzi delle importazioni da altri paesi erano inferiori a quelli della Cina. (97) La Commissione ha sottolineato che la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi non era analoga a quella delle importazioni cinesi, in quanto entrambe dimostravano tendenze opposte. Da un lato, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC nell’Unione è aumentata rapidamente e costantemente durante il periodo in esame; dall’altro, come illustrato nel dettaglio al considerando 274 del regolamento provvisorio, le importazioni da altri paesi terzi hanno raggiunto un picco nel 2021, quando l’industria dell’Unione ha registrato un picco della domanda, e nel 2022, quando la domanda residua del mercato rispetto all’anno precedente ha continuato a persistere. Entro il 2023 e durante il periodo dell’inchiesta la quota di mercato è diminuita di 6 punti percentuali attestandosi al 3 %. Escludendo il Regno Unito, la quota di mercato di altri paesi terzi è scesa dal 5 % all’1 %. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (98) In assenza di nuove informazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 271 a 274 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (99) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 275 a 278 del regolamento provvisorio. 5.2.4. Motivi della situazione pregiudizievole nel 2020 (100) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 279 a 281 del regolamento provvisorio. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (101) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 282 a 285 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di underselling (102) Come illustrato al considerando 62, la Commissione ha accolto l’argomentazione di Kingdecor relativa alle merci difettose. Tuttavia la detrazione di tali merci non ha avuto alcuna incidenza sui margini di undercutting e di underselling calcolati nella fase provvisoria. (103) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 287 a 296 del regolamento provvisorio. 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione 6.3. Distorsioni relative alle materie prime (104) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 298 a 303 del regolamento provvisorio. 6.3.1. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base 6.3.1.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore (105) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che la disapplicazione della regola del dazio inferiore non era giustificata, in quanto non si trattava di una valutazione dell’impatto delle licenze di esportazione esistenti di cui la RPC dispone per l’esportazione di TiO 2 . La CNFPIA ha sostenuto altresì che la RPC aveva esportato volumi considerevoli verso altri paesi e che tale circostanza dimostrava che le licenze di esportazione non avevano avuto alcun impatto. (106) La Commissione ha osservato che l’esistenza di licenze di esportazione è una delle restrizioni esplicitamente menzionate all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e che non vi è alcun obbligo giuridico di quantificare l’impatto delle restrizioni in quanto tali. In ogni caso, il fatto che il prezzo del TiO 2 acquistato sul mercato interno della RPC fosse pari a circa la metà del prezzo del TiO 2 importato in tutti gli altri mercati è stato considerato un’ulteriore forte indicazione delle distorsioni relative a tale materia prima. Il fatto che la RPC abbia esportato quantitativi ingenti di TiO 2 non ha dimostrato che la restrizione in questione non abbia avuto alcun impatto sul mercato interno. (107) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 305 e 306 del regolamento provvisorio. 6.3.1.2. Concorrenza per le materie prime (108) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Kingdecor ha sostenuto che la Commissione dovrebbe applicare la regola del dazio inferiore, in quanto i produttori dell’Unione si trovavano in una situazione di svantaggio nell’approvvigionamento di diossido di titanio («TiO 2 ») dalla Cina a causa dell’effetto dei dazi antidumping in vigore ( 17 ) su tale materia prima, piuttosto che delle restrizioni all’esportazione in Cina. (109) La Commissione ha sottolineato che, come spiegato al considerando 302 del regolamento provvisorio, il prezzo unitario del diossido di titanio nella RPC era pari a quasi la metà del prezzo unitario nei paesi rappresentativi, compresa la Thailandia, e ciò si rispecchiava anche nel confronto tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi all’importazione del diossido di titanio presentati da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il diossido di titanio era soggetto a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base (considerando 303 di detto regolamento). (110) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 307 a 310 del regolamento provvisorio. 6.3.1.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione (111) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 311 a 319 del regolamento provvisorio. 6.3.1.4. Altri fattori (112) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 320 e 321 del regolamento provvisorio. 6.3.2. Conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (113) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping causerà una carenza nella fornitura di carta decorativa nell’Unione, aumenterà i costi per gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione e ne ridurrà la competitività. (114) Innanzitutto la Commissione ha sottolineato di aver già preso in considerazione i punti di vista degli utilizzatori nei considerando da 314 a 321 del regolamento provvisorio. Dall’analisi degli effetti dei dazi antidumping sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione è emerso che l’industria dell’Unione non stava ancora operando a piena capacità e sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda futura. Inoltre la Commissione ha stimato che, se i dazi fossero istituiti al livello proposto, e a parità di tutte le altre condizioni, il loro costo di produzione aumenterebbe di un valore medio ponderato di meno del 2 % (considerando 328 del regolamento provvisorio). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (115) Interprint GmbH ha sostenuto che, durante il periodo dell’inchiesta, i prezzi dei fornitori dell’Unione erano in alcuni casi inferiori a quelli dei fornitori cinesi, accusando la Commissione di non aver tenuto conto di tali fatti. La Commissione ha sottolineato che le osservazioni di Interprint erano generiche e prive di fondamento. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che i prezzi medi dei fornitori cinesi erano costantemente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, come dimostrato anche nell’analisi dell’undercutting dei prezzi di cui ai considerando da 217 a 219 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (116) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 322 del regolamento provvisorio. 7. INTERESSE DELL’UNIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO DI BASE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (117) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 323 a 326 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse di utilizzatori, importatori indipendenti e operatori commerciali (118) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Interprint ha sostenuto che la capacità produttiva nell’Unione è diminuita significativamente rispetto alle risultanze relative al periodo dell’inchiesta, che i prezzi della carta decorativa dei produttori dell’Unione sono aumentati in modo significativo dalla metà del 2024, a differenza dei prezzi dei fattori produttivi, e che, date le dimensioni dell’industria utilizzatrice e l’effetto dei dazi antidumping sul costo di produzione e sul prezzo di vendita, non era nell’interesse dell’Unione istituire misure sulla carta decorativa proveniente dalla Cina. (119) La Commissione ha ricordato che la finalità delle misure antidumping non è quella di far cessare le importazioni di carta decorativa dalla Cina, quanto piuttosto di ripristinare parità di condizioni. Inoltre le osservazioni presentate da Interprint rispecchiavano la situazione specifica della società e, in assenza di altre osservazioni da parte degli utilizzatori, e considerando la mancanza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali, la Commissione non era stata in grado di valutare se gli elementi di prova presentati da Interprint e la loro situazione fossero rappresentativi dell’industria degli utilizzatori. In ogni caso, oltre alle importazioni dai produttori esportatori cinesi a prezzi non soggetti a dumping, anche nel caso in cui l’industria dell’Unione raggiungesse la piena capacità in futuro, altre fonti di approvvigionamento, quali Canada, Brasile e India, sarebbero comunque disponibili per gli utilizzatori, gli importatori indipendenti e gli operatori commerciali. (120) Per quanto riguarda la valutazione del costo di produzione, la Commissione ha sottolineato che tale valutazione era stata calcolata tenendo conto dell’effetto dei dazi antidumping (fissati al margine di dumping o al margine di pregiudizio) sul costo di produzione complessivo. Per la sola Interprint l’aumento sarebbe inferiore all’1 %, mentre per gli utilizzatori che hanno collaborato e hanno presentato un questionario per gli utilizzatori sarebbe complessivamente inferiore al 2 %. La Commissione ha inoltre ricordato che nessun importatore indipendente o operatore commerciale ha collaborato alla presente inchiesta e che l’affermazione secondo cui l’industria utilizzatrice impiegava probabilmente più personale dell’industria dell’Unione era generica e priva di fondamento. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. (121) Qualora i dazi antidumping fossero confermati, Interprint ha sostenuto che questi dovrebbero essere fissati al livello del margine di pregiudizio e la Commissione dovrebbe pertanto applicare la regola del dazio inferiore in considerazione degli effetti sulla catena di approvvigionamento. A tal fine Interprint ha invitato la Commissione a effettuare analisi più approfondite dei probabili (e diversi) impatti delle misure antidumping a livello dei margini di dumping e di pregiudizio e a considerare che è probabile che l’industria utilizzatrice impieghi più personale rispetto all’industria dell’Unione. (122) Interprint ha infine sostenuto che, qualora la Commissione decidesse di procedere all’istituzione di misure antidumping, tali misure dovrebbero essere sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure definitive. Il motivo di tale sospensione sarebbe da imputare al fatto che le condizioni di mercato sono temporaneamente cambiate a causa delle condizioni di cui al considerando 118, che indicava un miglioramento della situazione generale dell’industria dell’Unione, nonché del fatto che è improbabile che il pregiudizio riprenda a causa della sospensione delle misure. (123) La Commissione ha ritenuto che i dati presentati dall’industria dell’Unione in merito alla sua capacità produttiva e al suo indice di utilizzazione dimostrassero che la sua capacità produttiva non era diminuita in modo significativo dopo l’apertura dell’inchiesta, come sostenuto da Interprint, e che il suo indice di utilizzazione aveva consentito all’industria dell’Unione di soddisfare gli aumenti della domanda. Inoltre, dopo l’apertura dell’inchiesta, i prezzi unitari medi praticati dai produttori esportatori cinesi erano diminuiti rispetto al periodo dell’inchiesta, come indicato al considerando 146. Qualsiasi presunto aumento dei prezzi dell’industria dell’Unione non è inoltre sufficiente per portare a concludere che la situazione economica dell’industria dell’Unione fosse migliorata dopo il periodo dell’inchiesta. Pertanto, alla luce della drammatica situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e della continua riduzione dei prezzi medi unitari delle importazioni cinesi, non è stato soddisfatto il criterio secondo cui sarebbe improbabile che il pregiudizio riprenda a seguito di una sospensione. (124) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 327 e 329 del regolamento provvisorio. 7.3. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (125) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 330 e 331 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (126) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (127) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 26,4  % 29,0  % 26,4  % Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 26,9  % 23,0  % 26,9  % Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 26,6  % 27,0  % 26,6  % Tutte le altre importazioni originarie della RPC 26,9  % 29,0  % 26,9  % (128) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (129) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 18 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (130) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (131) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (132) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (133) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (134) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (135) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Retroattività (136) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (137) Come indicato al considerando 341 del regolamento provvisorio, in quella fase dell’inchiesta la Commissione non ha potuto adottare una decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. La Commissione ha dovuto pertanto decidere, in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, se riscuotere retroattivamente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni durante il periodo di registrazione. (138) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (139) I quattro criteri cumulativi per stabilire se i dazi possono essere riscossi durante il periodo di registrazione sono stabiliti all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (140) La condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base è soddisfatta, in quanto le importazioni sono state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (141) Agli importatori è stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base in seguito alla pubblicazione del regolamento di registrazione e alla pubblicazione del regolamento provvisorio. (142) A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, occorre che il prodotto sia «stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». (143) Inoltre, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta», si deve rilevare «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore» dei dazi definitivi. (144) Dopo le misure provvisorie, i denuncianti hanno affermato che erano soddisfatte tutte le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi e che le importazioni cinesi di carta decorativa nell’Unione erano notevolmente aumentate dopo la fine del periodo dell’inchiesta e dall’apertura dell’inchiesta sulla carta decorativa nel giugno 2024. I volumi delle importazioni per il 2024 sono stati calcolati dal denunciante sulla base della differenza tra i volumi delle importazioni di cui ai codici NC 48025400, 480255, 48059100 e 48116000 e i volumi delle importazioni di carta decorativa stabiliti nell’inchiesta della Commissione durante il periodo tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. (145) Dall’analisi della Commissione non è emerso tuttavia alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ( 19 ) con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie: Tabella 1 Confronto con l’intero PI Volume (in kg) Media mensile Prezzo medio (in EUR/kg) Variazione del volume rispetto al PI Variazione del prezzo medio unitario rispetto al PI Periodo dell’inchiesta ( 20 ) 23 615 753 1 967 979 1,93 - - Periodo B1 (luglio 2024 - settembre 2024) ( 21 ) 1 501 280 500 427 1,49 -75  % -23  % Periodo B2 (luglio 2024 - gennaio 2025) 4 189 398 598 485 1,65 -70  % -15  % Fonte: Eurostat (146) Dal confronto tra uno dei due periodi (B1 o B2) e l’intero periodo dell’inchiesta emerge che i volumi medi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 70 %-75 % circa, mentre i prezzi sono diminuiti del 15 %-23 % circa. Tabella 2 Confronto tra gli stessi periodi Volume (in kg) Media mensile Prezzo medio (in EUR/kg) Variazione del volume rispetto al PI Variazione del prezzo medio unitario rispetto al PI PI corrispondente al periodo B1 (luglio 2023 - settembre 2023) 5 559 532 1 853 177 1,99 - - Periodo B1 (luglio 2024 - settembre 2024) 1 501 280 500 427 1,49 -73  % -25  % PI corrispondente al periodo B2 (luglio 2023 - gennaio 2024) 12 237 081 1 748 154 1,93 - - Periodo B2 (luglio 2024 - gennaio 2025) 4 189 398 598 485 1,65 -66  % -15  % Fonte: Eurostat (147) Considerando il periodo a partire dal primo mese completo successivo all’apertura e compreso il mese in cui la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di carta decorativa (ossia da luglio 2024 a settembre 2024), il volume medio mensile delle importazioni di carta decorativa è stato di 500 427 kg, ossia un dato inferiore del 73 % alla media mensile registrata nello stesso periodo rientrante nel periodo dell’inchiesta. (148) Anche dal confronto effettuato a partire dal primo mese completo successivo all’apertura fino al mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (ossia da luglio 2024 a gennaio 2025) è emerso un calo delle importazioni dalla Cina del 66 % rispetto alla media mensile dello stesso periodo dell’inchiesta. (149) Come già spiegato al considerando 145, entrambe le analisi dimostrano che non vi è stato alcun aumento sostanziale dei volumi delle importazioni dopo l’apertura del procedimento. (150) La Commissione ha pertanto concluso che le quattro condizioni cumulative per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte. 9. DISPOSIZIONI FINALI (151) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (152) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta decorativa, attualmente classificata con i codici ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10), con le seguenti caratteristiche: — peso compreso tra 30 e 150 g/m 2 ; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %; — assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %; — resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm; — permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml; — liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300; — in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm; — anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido); — escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili; — escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti, — e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 26,4  % 89LJ Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 26,9  % 89LK Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 26,6  % Tutte le altre importazioni originarie della RPC 26,9  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte» . In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o aprile 2023 al 31 marzo 2024); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/3695, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3695/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2718, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2718/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/291, 14.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/291/oj ). ( 5 ) GU C, C/2024/3695, 14.6.2024 . ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1923, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj ). ( 8 ) Sentenza del 2 ottobre 2024 del tribunale, CCCME e a./Commissione , T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663. ( 9 ) Sentenza del 2 ottobre 2024 del tribunale, CCCME e a./Commissione , T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 183. ( 10 ) Sentenza del 2 ottobre 2024 del tribunale, CCCME e a./Commissione, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 185. ( 11 ) Sentenza del 2 ottobre 2024 del tribunale, CCCME e a./Commissione , T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188. ( 12 ) Sentenza del 2 ottobre 2024 del tribunale, CCCME e a./Commissione , T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 184. ( 13 ) Sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a./Commissione europea , T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 155. ( 14 ) Sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a./Commissione europea , T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 156. ( 15 ) Sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a./Commissione europea , T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 157. ( 16 ) Regolamento (CE) n. 552/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6 ), considerando da 70 a 75. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj ). ( 18 ) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 19 ) Il metodo di calcolo dei volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ha seguito lo stesso metodo applicato nel regolamento provvisorio (nota 125). I produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 90 % delle importazioni nel periodo dell’inchiesta. Il volume delle importazioni è stato quindi adeguato aggiungendo il 10 % ai valori presentati dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. ( 20 ) Come descritto al considerando 62, in seguito alle argomentazioni presentate da Kingdecor la Commissione ha accolto un’argomentazione. Ciò ha quindi inciso sui volumi complessivi e sul prezzo medio calcolato per le importazioni dalla RPC. ( 21 ) La Commissione ha considerato come periodo B1 il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all’apertura e l’ultimo mese intero in cui è stato pubblicato il regolamento provvisorio. Essa ha successivamente esaminato anche il periodo B2, ossia il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all’apertura e il mese antecedente l’entrata in vigore delle misure provvisorie. ( 22 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024 ). ALLEGATO Altre società che hanno collaborato Nome della società Codice addizionale TARIC Sunshine Oji (Shouguang) Specialty Paper Co., Ltd 89LL ZIBO OU-MU SPECIAL PAPER CO., LTD 89LM Winbon Technocell New Materials Co., Ltd. 89LN ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1717/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento applica dazi antidumping su carta decorativa dalla Cina utilizzando il metodo del valore normale costruito secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento UE 2016/1036, con riferimento a costi esenti da distorsioni significative. Commercialisti e importatori devono considerare il margine di dumping, l'undercutting dei prezzi, il pregiudizio all'industria dell'Unione e il nesso di causalità tra importazioni cinesi e danno economico. La procedura antidumping, il paese rappresentativo (Thailandia), le materie prime distorte (diossido di titanio), e l'interesse dell'Unione sono elementi centrali per chi opera nel commercio internazionale di carta decorativa.

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