Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1732/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 13/08/2025 In vigore dal: 13/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea ha utilizzato per istituire il dazio antidumping provvisorio sulle candele cinesi, e come ha affrontato la questione delle distorsioni significative del?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un'inchiesta aperta il 19 dicembre 2024 su denuncia di produttori dell'Unione. La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (UE) 2016/1036, ritenendo che in Cina esistessero distorsioni significative tali da rendere inopportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno cinese per determinare il valore normale. Queste distorsioni riguardano molteplici fattori: il controllo pervasivo del Partito comunista cinese sull'economia attraverso la proprietà statale di imprese chiave (come i produttori di paraffina Petrochina, Sinopec e Sinochem), l'interferenza dello Stato nella determinazione di prezzi e costi tramite cellule di partito anche nelle società private, l'elaborato sistema di pianificazione industriale quinquennale che indirizza le risorse verso settori strategici, e l'inadeguatezza del sistema fallimentare e normativo. Di conseguenza, la Commissione ha determinato il valore normale utilizzando prezzi e costi di riferimento esenti da distorsioni provenienti dalla Thailandia come paese rappresentativo, anziché basarsi sui dati di mercato interno cinese.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1732 of 13 August 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of candles, tapers and the like originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1732 14.8.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1732 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ("regolamento di base") ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "RPC" o "Cina") sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) ("avviso di apertura"). (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dal 1 o aprile 2023 al 31 marzo 2024 ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di candele, ceri ed articoli simili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione ( 3 ) ("regolamento di registrazione"), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC"), gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all'apertura (6) In seguito all'apertura, un produttore esportatore, Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd ("Qingdao Kingking") e un'associazione di produttori di candele, China Household Chemicals Industry Association ("CHCIA"), hanno contestato la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (7) La CHCIA ha ritenuto che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta fosse ampia e vaga e ha suggerito che i due esempi rappresentativi forniti nella denuncia, ossia le candele scaldavivande bianche non profumate in portacandele in alluminio e le candele profumate in portacandele di vetro, sarebbero incompleti e obsoleti rispetto ai prodotti che i produttori esportatori stanno esportando attualmente. La CHCIA ha ritenuto che una parte significativa delle vendite nell'Unione da parte dei produttori esportatori cinesi sia più sofisticata e la sua produzione richieda notevoli conoscenze artistiche e competenze manuali e ha affermato che i produttori dell'Unione non possono fabbricare tali prodotti a causa dei costi del lavoro. (8) In conclusione, la CHCIA ha chiesto l'esclusione delle candele decorative realizzate a mano, delle candele in contenitori di vetro o di ceramica, così come delle candele profumate. (9) Qingdao Kingking ha ribadito il punto di vista della CHCIA e ha ritenuto che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta fosse troppo vaga. Ha inoltre ribadito la richiesta della CHCIA di escludere dall'inchiesta alcuni tipi di candele, quali: — le candele concepite per rappresentare oggetti, figure o temi specifici o specifiche, fabbricati per fini di decorazione (e non esclusivamente per fini di illuminazione e riscaldamento); — le candele o i relativi contenitori sottoposte/i a spruzzatura, verniciatura, incisione laser o stampa 3D; — tutte le candele in contenitori diversi dal vetro o dall'alluminio; — le candele vendute come accessori in un insieme di elementi decorativi o di un elemento profumato (ad esempio profumi); — candele illuminate da lampade a LED a batteria. (10) Il denunciante ha contestato le argomentazioni di Qingdao Kingking e CHCIA e si è opposto alla richiesta di esclusione dei prodotti da essi presentata. Il denunciante ha sottolineato che i due tipi di candele rappresentative contenuti nella denuncia di cui al considerando 7 sono rappresentativi delle candele importate e non sono rappresentativi di ciò che i produttori di candele dell'Unione fabbricano. Ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta quale prevista nell'avviso di apertura, dato che anche la produzione di candele dei produttori dell'Unione comprende i prodotti per i quali CHCIA e Qingdao Kingking hanno chiesto un'esclusione. (11) La Commissione ha ritenuto che tutte le candele, tutti i ceri e tutti gli articoli simili debbano essere trattati come rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha ricordato che il sistema del numero di controllo del prodotto garantirà che le candele aventi un determinato contenitore, colorate o meno e profumate o meno, siano confrontate soltanto con un tipo simile di candela. 1.5. Campionamento (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione ( 4 ) di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. A causa dell'incapacità di un produttore inserito nel campione, HANSA CANDLE (Estonia), di fornire una risposta al questionario, la Commissione ha deciso di sostituire tale società ( 5 ) con un altro produttore, Løgumkloster Lys (Danimarca). Tuttavia anche il nuovo produttore inserito nel campione non è stato in grado di rispondere al questionario. Di conseguenza il campione finale comprendeva due produttori dell'Unione. Nel momento in cui è stato effettuato il campionamento, tali due produttori rappresentavano oltre il 35 % della produzione e oltre il 40 % del volume delle vendite delle società che hanno partecipato a sostenere la denuncia. Dopo aver verificato il questionario relativo ai macroindicatori, la Commissione ha stabilito che tali società rappresentavano oltre il 16 % della produzione stimata e oltre il 17 % del volume stimato delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione. L'industria dell'Unione comprende un numero elevato di società, oltre 80 in totale, tra cui imprese di grandi dimensioni e un'ampia serie di piccole e medie imprese. Data questa struttura, una quota del 16 %-17 % è considerata rappresentativa del più ampio panorama industriale. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. 1.5.2. Campionamento degli importatori indipendenti (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia nessun importatore indipendente si è manifestato né ha fornito le informazioni necessarie entro il termine stabilito. Di conseguenza non è stato effettuato alcun campionamento degli importatori indipendenti. 1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. Settantatré produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione ( 6 ) . Alla Commissione non sono pervenute obiezioni circa il campione proposto. In seguito a un aggiornamento materiale di uno dei produttori esportatori provvisoriamente non inseriti nel campione, la Commissione ha infine stabilito ( 7 ) che il campione era composto da tre produttori esportatori, che avevano esportato collettivamente nell'Unione oltre il 50 % in termini di volume durante il periodo dell'inchiesta. 1.6. Esame individuale (16) Un produttore esportatore della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esame di tale richiesta durante la fase provvisoria dell'inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso in ragione della complessità del caso, dei processi di produzione e della struttura societaria dei produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell'inchiesta. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (17) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (18) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (19) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, così come agli importatori noti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati resi disponibili online ( 8 ) il giorno dell'apertura. (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell'Unione ( 9 ) : — Società 1; — Società 5; produttori esportatori della RPC: — Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd e le società collegate, città di Ningbo, provincia di Zhejiang; — Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd, Qingdao City, provincia di Shandong; — Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co Ltd e società collegate, città di Ningbo, provincia di Zhejiang. 1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (21) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame"). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta (22) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 ("prodotto oggetto dell'inchiesta"). (23) Il processo di produzione delle candele consiste nel riscaldare le materie prime (principalmente la paraffina) e nel modellare la candela in stampi o contenitori nel contesto di un processo di raffreddamento. La materia prima più comune per la produzione di candele, ceri ed articoli simili è la paraffina. La paraffina è ottenuta da materie prime minerali, in particolare da olio minerale, carbone o scisto bituminoso e, in misura minore, da gas naturale. Il prodotto in esame può essere fabbricato anche a partire da altre cere combustibili, quali la stearina animale o vegetale. (24) Le candele producono calore e luce, ma sono in gran parte utilizzate per la decorazione di interni, ad esempio all'interno di vari portacandele, candelieri e altri oggetti decorativi, o per l'uso in ambienti esterni. (25) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è caratterizzato da una grande varietà di dimensioni, forme e pesi. Può essere bianco o colorato (interamente o solo all'esterno), profumato o non profumato, decorato o non decorato. La superficie può essere liscia o ruvida. Il prodotto in esame può essere contenuto in un contenitore di vetro/in un vaso o in contenitori di vari materiali (ad esempio ceramica, alluminio, plastica). Vi sono inoltre varianti in termini di stoppino utilizzato nella candela. Gli stoppini possono infatti essere piatti, quadrati, rinforzati (con materiali quali cotone o stagno), in legno o realizzati in modo speciale (ossia progettati per soddisfare le caratteristiche di combustione delle applicazioni specifiche delle candele). 2.2. Prodotto in esame (26) Il prodotto in esame è costituito da candele, ceri ed articoli simili originari della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 ("prodotto in esame"). 2.3. Prodotto simile (27) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (28) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (29) La Commissione ha ricevuto un'argomentazione sulla definizione del prodotto da Qingdao Kingking e CHCIA. La loro argomentazione sulla definizione del prodotto è stata trattata nella sezione 1.4. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (30) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (31) Di conseguenza, per raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di candele, ceri ed articoli simili. Dieci produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (32) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (33) Per quanto riguarda il ricorso all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori hanno contestato un tale ricorso. Le obiezioni sono state affrontate nelle sezioni che seguono. (34) Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. (35) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha specificato altresì che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Thailandia era un paese terzo rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (36) La Commissione ha emesso due note per il fascicolo destinate a informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi del 25 aprile 2025 (in appresso: "prima nota") e la seconda nota sui fattori produttivi del 20 maggio 2025 (in appresso: "seconda nota"), seguita da una nota complementare del 22 maggio 2025, volta a correggere un errore materiale in un tasso di cambio e a fornire dati dettagliati sulle importazioni, compresi i dati applicabili in materia di dazi e lavoro. (37) In tali note la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato possibili paesi rappresentativi. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base di Nopparat Candlelight Company Limited e T.T.T. Candle Co Ltd., due produttori del prodotto in esame nel paese rappresentativo. Tali note hanno riguardato altresì le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Le osservazioni presentate dalle parti sono trattate nelle sezioni che seguono. 3.2. Valore normale (38) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore" . (39) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono di seguito denominate "SGAV"). (40) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (41) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che "[p] er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale . Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato". (42) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. (43) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (44) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che "[s] e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ". (45) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina (" relazione " ( 10 ) ) che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori (ad esempio il settore dell'acciaio e delle sostanze chimiche). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. (46) La denuncia faceva riferimento alla relazione e conteneva anche ulteriori elementi di prova pertinenti a integrazione della relazione stessa. (47) Più specificamente, la denuncia indicava che i prezzi e i costi sul mercato interno di candele, ceri ed articoli simili in Cina non possono essere accettati in quanto contrastano con la nozione di libero gioco delle forze di mercato, in quanto derivano piuttosto da un intervento statale complesso e onnicomprensivo. (48) A sostegno di tale argomentazione, la denuncia ha sottolineato il ruolo del partito comunista cinese (" PCC ") nel plasmare l'economia cinese in linea con la dottrina dell'economia di mercato socialista. A tale riguardo, il denunciante ha sottolineato che la costituzione cinese e vari altri atti giuridici conferiscono allo Stato e al PCC un ruolo decisivo nell'economia. Il denunciante ha inoltre osservato che, in risposta alle tensioni commerciali mondiali, il concetto di " doppia circolazione " è stato al centro dell'agenda della politica industriale del PCC. Tale approccio si concentra principalmente sulla circolazione interna, sulla riduzione della dipendenza dalle importazioni e sul rafforzamento del ciclo economico internazionale con una maggiore penetrazione degli operatori industriali cinesi nel mercato mondiale. (49) Come argomentazione a sostegno, il denunciante ha inoltre osservato che, attraverso le sue politiche interventiste, il PCC mantiene uno stretto controllo non soltanto delle imprese di proprietà dello Stato, ma anche delle società detenute da soggetti privati. Ha inoltre asserito che il PCC svolge un ruolo formale in seno alle associazioni industriali, che costituiscono un ulteriore veicolo dello Stato per controllare l'industria cinese. A tale proposito, il denunciante ha affermato che, secondo il diritto societario cinese, le società sono tenute a istituire un'organizzazione del PCC al fine di svolgere le attività del governo. (50) Il PCC, a sua volta, ha messo in atto politiche interventiste a livello nazionale, provinciale e comunale, in settori specifici. Tra tali politiche interventiste, i piani quinquennali ( 11 ) sono concepiti per conseguire gli obiettivi del comitato centrale del PCC. Di conseguenza il PCC promuove determinate categorie di attività economiche e ne vieta altre. Le categorie promosse hanno accesso ai mezzi necessari per attuare i piani, mentre i settori scoraggiati registrano una limitata disponibilità di risorse. (51) Tra i settori incoraggiati, il denunciante ha fatto riferimento al settore chimico e petrolchimico, nel contesto dei quali la paraffina e altri tipi di cere costituiscono le materie prime principali per la fabbricazione del prodotto in esame. In particolare, tanto nel settore petrolchimico quanto in quello chimico, la politica cinese mira a mantenere un " controllo assoluto " e un "controllo relativamente forte " ( 12 ) . Secondo il denunciante, ciò è altresì in linea con il quattordicesimo piano quinquennale; inoltre per il settore sono stati fissati obiettivi specifici in termini di capacità, selezioni di prodotti e misure di spesa a sostegno della ricerca e dello sviluppo. (52) Un altro settore che secondo il denunciante è interessato da distorsioni significative è quello dell'alluminio (spesso le candele scaldavivande bianche non profumate sono collocate in portacandele in alluminio). Il denunciante ha sostenuto che il settore dell'alluminio è in larga misura diretto e controllato dal governo della RPC e che il settore ha beneficiato di svariate misure di intervento, tra cui figurano prezzi preferenziali per l'energia elettrica e di altro tipo, misure connesse all'esportazione volte a impedire l'esportazione di bauxite e prescrizioni non automatiche in materia di licenze di esportazione per la bauxite. Tali misure hanno determinato distorsioni che incidono sull'intera catena del valore. (53) Il denunciante ha inoltre rilevato che la Commissione aveva stabilito in precedenza che il settore dell'alluminio non solo aveva beneficiato di una serie di sovvenzioni pubbliche, ma aveva tratto vantaggio altresì dalla rivendita di alluminio primario attraverso un'agenzia statale, ossia l'amministrazione nazionale delle riserve alimentari e strategiche (National Food and Strategic Reserves Administration). (54) Nella denuncia il denunciante ha rilevato altresì l'importanza del vetro come fattore produttivo per la produzione di candele e ha sostenuto che il settore del vetro soffre attualmente di sovraccapacità, appartiene ai settori incentivati e, di conseguenza, beneficia anche della politica di differenziazione dei prezzi dell'energia elettrica ( 13 ) . (55) La denuncia ha inoltre rilevato distorsioni significative che incidono sul settore del cotone, un'altra materia prima utilizzata nella fabbricazione di candele. Il governo della RPC consente soltanto ad alcune imprese commerciali di Stato di commerciare cotone, una circostanza questa che permette al governo di influenzarne il prezzo interno e il prezzo all'esportazione. La denuncia ha sostenuto che l'obiettivo era mantenere un prezzo stabile del cotone, considerato un prodotto agricolo strategico ( 14 ) . (56) Il denunciante ha inoltre rilevato distorsioni nel settore dell'energia e ha asserito che la catena di approvvigionamento della fabbricazione di candele beneficia di prezzi preferenziali dell'energia elettrica, dato che in particolare l'industria dell'alluminio e quella tessile sono ammissibili alla fornitura di energia elettrica più economica, ma anche considerando le promozioni della produzione di carbone in passato, che in ultima analisi si sono tradotte in un eccesso di offerta di energia elettrica generata da tale fonte. (57) Nella denuncia il denunciante ha sostenuto altresì che lo Stato cinese svolge un ruolo importante nell'allocazione del capitale, contesto nel quale eroga prestiti in modo distorto alle imprese di proprietà dello Stato e alle imprese private aventi stretti legami con il governo. Tale situazione è aggravata dal fatto che una quota elevata dei prestiti è resa disponibile a condizioni preferenziali. In ragione di tali costi artificialmente bassi, la Cina ha registrato un'espansione del credito caratterizzata da un uso eccessivo del capitale. (58) Infine il denunciante ha menzionato le distorsioni significative nel settore del lavoro, rilevando che i lavoratori e i datori di lavoro non dispongono della libertà di associazione e di contrattazione collettiva, dal momento che la Cina non ha ratificato le pertinenti convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) o attuato in altro modo tali diritti. Inoltre, secondo il denunciante, il mercato del lavoro cinese è distorto dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che pone una parte della forza lavoro in una situazione di svantaggio e crea incertezza per quanto concerne il costo del lavoro. (59) Su tale base il denunciante ha concluso che esistono distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella fabbricazione del prodotto in esame. (60) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per procedere in tal senso la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti pubblicamente disponibili. (61) Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina. 3.2.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina (62) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di " economia di mercato socialista ". Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla " proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori ". (63) L'economia pubblica è la " forza trainante dell'economia nazionale " e lo Stato ha il mandato di garantirne " il consolidamento e la crescita " ( 15 ) . Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (64) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 16 ) . (65) Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (66) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. (67) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, "[i] l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese " è stata inserita una seconda frase, che recita: "[l]' aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese " ( 17 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (68) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (69) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 18 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (70) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (71) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (72) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). (73) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 19 ) . (74) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 20 ) . (75) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ( 21 ) . (76) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali. ( 22 ) (77) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ( 23 ) . (78) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 24 ) . 3.2.2.1.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione. (79) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private quali Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co. ( 25 ) , Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. ( 26 ) , o Qingdao Kingking ( 27 ) . La Commissione ha tuttavia riscontrato che i principali produttori di paraffina ( 28 ) , un fattore produttivo fondamentale ai fini della produzione di candele, sono di proprietà dello Stato, come ad esempio Petrochina ( 29 ) , Sinopec Group ( 30 ) o Sinochem Group ( 31 ) , tutte società controllate dalla State-owned Asset Supervision and Administration Commission ( 32 ) (" SASAC ", commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato). (80) Inoltre il maggiore produttore cinese di alluminio, China Aluminum Corporation (" Chinalco "), è un'impresa di proprietà dello Stato detenuta per oltre il 35 % da soggetti pubblici ( 33 ) . (81) Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ( 34 ) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, in considerazione della misura in cui le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina. (82) Inoltre la legge sulla promozione del settore privato impone alle organizzazioni economiche private e ai loro operatori di sostenere la leadership del partito comunista cinese, di aderire al sistema socialista con caratteristiche cinesi e di partecipare attivamente alla costruzione di un potere socialista moderno ( 35 ) . (83) Un livello analogo di controllo e supervisione strategica può essere osservato a livello delle pertinenti associazioni industriali, quali la China Petrochemical and Chemical Industry Federation (" CPCIF "), che si occupa del settore petrolchimico e chimico. (84) La CPCIF segue la leadership generale del PCC, svolge attività di partito e assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito ( 36 ) . Inoltre l'autorità di gestione e di registrazione dell'associazione è il ministero degli Affari civili ( 37 ) e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano l'adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l'attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche ( 38 ) . (85) Sinochem Group e Sinopec Group sono membri della CPCIF ( 39 ) . (86) Più specificamente, l'associazione di categoria competente per l'industria delle candele è la China Household Chemicals Industry Association ( 40 ) (" CHCIA "), che ha istituito altresì un ramo dedicato alle candele ( 41 ) . (87) L'articolo 2 dello statuto della CHCIA stabilisce che l'obiettivo di tale associazione è quello di fungere da buon assistente dei dipartimenti governativi. Inoltre la CHCIA aderisce alla leadership generale del PCC e l'autorità di registrazione e di gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili e l'autorità capofila per l'edificazione del partito è il comitato di partito del SASAC del Consiglio di Stato. Tale associazione accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione da parte delle autorità responsabili della registrazione e della gestione, delle autorità competenti per le attività di edificazione del Partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore ( 42 ) . (88) Inoltre tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CHCIA figurano l'adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l'attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche ( 43 ) . (89) Qingdao Kingking agisce in veste di uno dei vicepresidenti del consiglio di amministrazione della CHCIA ( 44 ) . (90) Inoltre la China Non-Ferrous Metals Fabrication Industry Association (" CNFA ") ( 45 ) , attiva nel settore del fattore produttivo "alluminio", afferma in particolare all'articolo 3 del proprio statuto che la stessa aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, costituisce un'organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione del partito e accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione da parte delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale ( 46 ) . A norma dell'articolo 6, l'ambito di attività dell'associazione consiste, tra l'altro, in quanto segue: conformemente alla politica generale e al compito generale di istituire un sistema economico di mercato socialista proposto dal partito e dallo Stato, e tenuto conto della situazione reale dell'industria, l'associazione è attiva nella presentazione di suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell'industria, sulle politiche, le leggi e i regolamenti del settore ( 47 ) . (91) Anche la China National Association for Glass Industry ( 48 ) (" CNAGI ") è pertinente nella misura in cui si occupa del settore del vetro per uso domestico, compresi i contenitori di vetro utilizzati per la produzione di candele. L'articolo 2 del suo statuto stabilisce che tale associazione rispetta la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali, pratica i valori fondamentali del socialismo e promuove lo spirito del patriottismo ( 49 ) . Inoltre, a norma dell'articolo 3, l'associazione aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, costituisce un'organizzazione del partito comunista cinese e accetta l'orientamento e la supervisione commerciali del ministero degli Affari civili e dei dipartimenti di gestione del settore ( 50 ) . (92) Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. 3.2.2.2.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (93) Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà ( 51 ) , le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (94) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 52 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. (95) Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 53 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito ( 54 ) . (96) Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ( 55 ) . Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto in esame e ai fornitori dei loro fattori produttivi. (97) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era ("Orientamenti") ( 56 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (98) La sezione II.4 degli orientamenti recita: "[o] ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo "; la sezione III.6 recita: "[o] ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ". Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 57 ) . (99) L'inchiesta ha confermato che esistono sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC/l'esercizio di funzioni all'interno del partito sussistono anche nel settore delle candele. A titolo di esempio, il direttore generale della Home Interior & Gift Co. di Ningbo Kwung è membro del PCC ( 58 ) . (100) Inoltre, Qingdao Kingking sfrutta appieno il ruolo centrale dell'organizzazione del partito tra il personale e la sua leadership politica nello sviluppo della società ( 59 ) . (101) Inoltre il sito web di Sinopec descrive il ruolo del comitato di partito all'interno del gruppo come segue: "[r] afforza la leadership del partito nel processo di miglioramento della governance aziendale, [...] ottimizza l'elenco delle principali questioni discusse e decise dal comitato di partito della società [...] e le integra nel sistema decisionale e informativo della sede centrale ". Inoltre la società intende promuovere in modo globale il collegamento e il consolidamento efficaci dell'elenco delle principali questioni discusse e decise dal comitato di partito delle imprese direttamente affiliate con l'elenco delle "tre questioni decisionali di grande rilevanza e una importante", istituire un meccanismo di lavoro dall'alto verso il basso per il coordinamento e la cooperazione multidipartimentali e promuovere costantemente il riesame congiunto e il miglioramento sincrono di importanti sistemi decisionali per garantire il funzionamento standardizzato ed efficace dei poteri del comitato di partito in materia di governo societario ( 60 ) . (102) Inoltre i produttori di alluminio sono soggetti altresì all'ingerenza del partito, in quanto il presidente di Chinalco e l'amministratore e direttore generale di Chinalco sono rispettivamente il segretario del partito e il vicesegretario del partito dell'organizzazione del partito di Chinalco. Inoltre nel 2024 tutte le unità del gruppo Chinalco hanno avviato il programma "Studio e formazione sulla disciplina di partito": "[a] lla riunione di avvio dello Studio e della formazione sulla disciplina di partito del gruppo Chinalco è stato sottolineato che le organizzazioni del partito a tutti i livelli dovrebbero rafforzare la combinazione tra apprendimento e applicazione, integrando lo Studio e la formazione sulla disciplina di partito con l'attuazione del sistema annuale di esecuzione della pianificazione strategica del gruppo Chinalco […] progetti chiave annuali […] e fornire solide garanzie politiche nell'intento di scrivere un nuovo capitolo della modernizzazione di Chinalco " ( 61 ) . (103) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 62 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nei settori delle candele e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.2.2.3.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (104) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (105) Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 63 ) . (106) In generale, il governo della RPC intende sostenere le organizzazioni economiche private affinché partecipino alle principali strategie nazionali e ai grandi progetti. nonché sostenere le organizzazioni economiche private affinché investano e avviino imprese nelle industrie strategiche emergenti, nelle industrie future e in altri settori, incoraggino la trasformazione tecnologica, così come la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali ( 64 ) . Inoltre le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. (107) Per cominciare, il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime ( 65 ) si riferisce direttamente al settore del prodotto in esame, affermando che il governo della RPC ottimizzerà la configurazione della nuova capacità produttiva, promuoverà l'adeguamento e l'ottimizzazione dell'industria delle materie prime e attuerà la pianificazione dell'industria petrolchimica e il piano di configurazione. Più specificamente, il governo della RPC intende creare una serie di distretti industriali petrolchimici e rendere le principali imprese più grandi e più forti, coordinare e risolvere le principali questioni relative alle fusioni e alle riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, sostenere le imprese nell'accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietari, nonché migliorare la concentrazione industriale ed effettuare operazioni internazionali. Nei settori petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, il governo della RPC intende altresì sviluppare un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base ( 66 ) . (108) Inoltre il parere orientativo del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) del 2022 sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie chimiche e petrolchimiche nell'ambito del quattordicesimo piano quinquennale ( 67 ) impone di accelerare la trasformazione e l'ammodernamento al fine di migliorare la competitività del settore. (109) Il piano di lavoro 2023 del MIIT per la crescita costante dell'industria chimica e petrolchimica ( 68 ) prevede inoltre tra i suoi obiettivi principali il sostegno alle basi dimostrative nazionali per il nuovo modello di industrializzazione nell'industria petrolchimica e chimica per migliorare la qualità dello sviluppo e promuovere i distretti manifatturieri avanzati a livello nazionale nell'industria petrolchimica e chimica, quali il distretto petrolchimico verde di Ningbo, verso distretti industriali di rilevanza mondiale. (110) Le società Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co. e Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. sono situate a Ningbo. (111) Inoltre, a livello locale, il piano di lavoro per il miglioramento del collegamento tra i robot industriali e altre principali catene di approvvigionamento industriale del 2024 ( 69 ) copre esplicitamente il settore della paraffina e mira a risolvere una serie di strozzature di qualità che limitano lo sviluppo industriale, a coltivare una serie di imprese leader di qualità e imprese innovative standard, nonché a migliorare in modo significativo il livello di gestione della qualità, il valore del marchio, la quota di mercato e la competitività di base delle industrie chiave. (112) Il comitato comunale del partito e il governo municipale di Fushun attribuiscono inoltre notevole importanza allo sviluppo dell'industria della paraffina e sfrutteranno appieno i vantaggi in termini di risorse, i vantaggi tecnici e i vantaggi in termini di distretto dell'industria della paraffina, rafforzeranno la resilienza della catena industriale della paraffina e accelereranno la formazione di un nuovo modello di sviluppo della catena industriale della paraffina. PetroChina sostiene Fushun Petrochemical affinché diventi più grande e più forte, aumenti la produzione di paraffina e renda Fushun la più ampia base di produzione di paraffina al mondo. Per quanto riguarda il miglioramento del collegamento tra l'industria della paraffina e l'intera catena di approvvigionamento, il governo municipale di Fushun, in veste di soggetto capifila della catena industriale, darà piena attuazione al ruolo di macrocontrollo del governo al fine di conseguire uno sviluppo di alta qualità dell'industria della paraffina, stimolare la crescita economica locale e costruire i pilastri del sistema industriale ( 70 ) . (113) L'inchiesta ha inoltre stabilito che il governo della RPC dispone altresì di misure per sviluppare il mercato delle candele, come nel caso di Hebei, dove il comune di Dongwang ha sviluppato vigorosamente l'industria delle candele. Attualmente le candele e i prodotti di sostegno fabbricati rappresentano il 70 % della quota di mercato nazionale, con oltre 40 grandi imprese di produzione, un valore della produzione annuale di 1,2 miliardi di CNY ed esportazioni annue per 100 milioni di CNY ( 71 ) . Al fine di conseguire tali obiettivi, il comune di Dongwang ha cercato di cogliere lo sviluppo e l'ammodernamento dell'industria, promuovere l'integrazione industriale, istituire un'associazione del settore delle candele, integrare i vantaggi industriali e promuovere lo sviluppo scientifico e ordinato dell'industria delle candele ( 72 ) . (114) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. (115) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. 3.2.2.4.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (116) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (117) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti ( 73 ) . (118) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 74 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 75 ) . Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ( 76 ) . (119) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore delle candele. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (120) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. 3.2.2.5.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (121) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'organizzazione collettiva sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'ILO, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 77 ) . (122) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 78 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (123) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 79 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina. (124) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle candele non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina). 3.2.2.6.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (125) L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (126) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 80 ) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente a quanto avviene per le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 81 ) e, ancora una volta analogamente a quanto avviene per le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (127) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 82 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 83 ) . (128) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. (129) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 84 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti " rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale ", e in particolare come " rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti " ( 85 ) . (130) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 86 ) . (131) Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 87 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (132) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (133) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 88 ) . Recentemente i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a " orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti " ( 89 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. (134) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società "zombie", oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (135) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (136) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.3. Natura sistemica delle distorsioni descritte (137) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione. (138) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte in dettaglio sopra, in particolare nei considerando da 104 a 136. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di candele sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (139) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. (140) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo di per sé prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (141) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori. 3.2.4. Argomentazioni delle parti interessate (142) L'8 maggio 2025 Qingdao Kingking ha presentato una serie di osservazioni in risposta alla prima nota, anche per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (143) La società ha osservato che le asserzioni relative all'esistenza di una "distorsione significativa" dei prezzi di una specifica industria in Cina non dovrebbero essere una conclusione predeterminata, sottolineando inoltre che, secondo le norme dell'UE, il costo di produzione di una determinata industria in Cina può essere riconosciuto purché sia dimostrato che non vi è alcuna distorsione. Detta società ha inoltre osservato che la distorsione dei prezzi per le quattro industrie di base in Cina non aveva nulla a che vedere con la specifica industria delle candele e che le inchieste della Commissione rispettivamente del 2009 e del 2015 avevano concluso che i prezzi in Cina non erano soggetti a distorsioni. (144) Qingdao Kingking ha ribadito tali argomentazioni nelle sue osservazioni sulla seconda nota, presentate il 3 giugno 2025. (145) Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Innanzitutto il riferimento della società all'inchiesta iniziale e al riesame in previsione della scadenza del 2015 è irrilevante, in quanto tali inchieste sono anteriori all'introduzione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, nel regolamento di base. In secondo luogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può utilizzare i costi sul mercato interno al fine di determinare il valore normale, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Tuttavia, oltre a sostenere l'assenza di distorsioni in riferimento all'inchiesta del 2009 e del 2015, la società non ha presentato alcun elemento di prova attestante che l'industria delle candele non sarebbe attualmente influenzata da tali distorsioni. Come descritto in dettaglio nei considerando 79 e 88 per quanto riguarda le affiliazioni del partito di Qingdao Kingking, e nei considerando da 62 a 141, il settore del prodotto in esame, compresi i settori dei suoi fattori produttivi principali, è soggetto a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. 3.2.5. Conclusioni (146) Dall'analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (147) Su tale base, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (148) La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva. 3.2.6. Paese rappresentativo 3.2.6.1.   Osservazioni generali (149) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 90 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese; — l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (150) Come illustrato al considerando 36, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. 3.2.6.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (151) Nella prima nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale e ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia. Ha inoltre individuato possibili paesi rappresentativi. (152) Secondo le statistiche sulle importazioni di materie prime, le importazioni dei fattori produttivi necessari per produrre candele, ceri ed articoli simili sono state riscontrate nei paesi seguenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base: Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Macedonia del Nord, Messico, Malaysia, Perù, Filippine, Serbia, Thailandia, Turchia e Sud Africa. Si ritiene inoltre che le candele siano prodotte in tutti questi paesi. (153) Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota per quanto concerne il livello di sviluppo economico. 3.2.6.3.   Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo (154) La Commissione non è stata in grado di reperire dati finanziari prontamente disponibili dai produttori di candele in nessuno dei paesi menzionati nella sezione precedente, fatta eccezione per Malaysia e Thailandia. Inoltre i dettagli finanziari rilevati dai produttori di candele in Malaysia non erano sufficientemente dettagliati ai fini del calcolo di SGAV e profitti. (155) Soltanto in Thailandia la Commissione ha individuato cinque società che producono candele e per le quali erano disponibili dati finanziari con un trimestre che si sovrapponeva al periodo dell'inchiesta. (156) Anche se la disponibilità di dati finanziari provenienti dai produttori di candele in Thailandia ha suggerito che tale paese dovrebbe costituire un paese rappresentativo (come indicato anche nell'avviso di apertura), per tre fattori produttivi importanti (paraffina, contenitori di vetro e carta da imballaggio) i volumi delle importazioni in Thailandia comprendevano quantitativi significativi a prezzi distorti originari della Cina. (157) La Commissione ha cercato un paese alternativo nel quale le importazioni di tali fattori produttivi dalla Cina fossero notevolmente inferiori. La Turchia è emersa chiaramente come l'opzione più adatta, trattandosi di un paese nel quale le importazioni di tutti i fattori produttivi, che rappresentano oltre il 2 % dei costi di produzione totali, provenivano per almeno il 63 % da paesi diversi dalla Cina. Nello specifico, per quanto riguarda la paraffina, la materia prima principale, soltanto il 15 % delle importazioni in Turchia proveniva dalla Cina. (158) La Commissione ha pertanto effettuato una ricerca esaustiva utilizzando fonti prontamente disponibili per ottenere dati finanziari pertinenti in Turchia. Sebbene siano stati individuati diversi produttori turchi di candele, non sono stati riscontrati dati finanziari prontamente disponibili ai fini della determinazione dei margini di profitto e delle SGAV. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare tali informazioni, se disponibili, e nessuna di esse ha individuato altre società in paesi diversi dalle società thailandesi individuate dalla Commissione. (159) In risposta alla prima nota, né i produttori esportatori né l'industria dell'Unione si sono opposti all'uso della Thailandia come paese rappresentativo. Nessuna parte ha fornito dati finanziari provenienti da un altro paese rappresentativo potenziale. (160) Per quanto riguarda l'impatto dei fattori produttivi cinesi soggetti a distorsioni concernenti i prezzi di taluni fattori produttivi in Thailandia, le parti hanno sostenuto argomentazioni contrarie e favorevoli all'utilizzo dei dati sulle importazioni dalla Thailandia. I produttori esportatori favorevoli all'utilizzo della Thailandia come fonte per tutti i fattori produttivi hanno sottolineato che i volumi complessivi delle importazioni di tali fattori produttivi erano maggiori in Thailandia rispetto alla Turchia e che sarebbe contrario alla prassi precedente della Commissione selezionare fonti alternative per i fattori produttivi che non potevano essere acquistati dal paese rappresentativo. Allo stesso tempo l'industria dell'Unione ha espresso preoccupazione per il fatto che, se una parte significativa delle importazioni di determinati fattori produttivi proviene dalla RPC, il livello di prezzo prevalente per tali fattori produttivi può essere considerato soggetto a distorsioni. (161) Nella seconda nota la Commissione ha proposto che, per tutti i fattori produttivi per i quali le importazioni dalla Cina rappresentavano più del 50 % del volume totale delle importazioni (ossia paraffina, contenitori di vetro e imballaggi/etichette), avrebbe fornito prezzi esenti da distorsioni dalla Turchia. A differenza di quanto riscontrato per la Thailandia, le importazioni in Turchia da paesi diversi dalla Cina hanno costantemente superato la soglia del 50 %, fornendo un parametro di riferimento più ragionevole. (162) L'industria dell'Unione ha suggerito di cercare i dati finanziari utilizzando la categoria delle attività economiche (NACE) in Turchia all'interno della quale rientra la produzione di candele. La Commissione ha ritenuto che, in considerazione del fatto che sono disponibili dati forniti dai produttori di candele, sia più opportuno utilizzare tali dati rispetto alla classificazione a livello NACE meno precisa. (163) Qingdao Kingking ha espresso disaccordo con il criterio dell'utilizzo dei paesi a reddito medio-alto per ottenere i valori di riferimento. Dato che tale prescrizione deriva dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l'argomentazione è stata respinta. 3.2.6.4.   Livello di protezione sociale e ambientale (164) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Thailandia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.6.5.   Conclusioni (165) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato essendo l'unico paese nel quale sono disponibili i dati finanziari necessari per stabilire le SGAV e i profitti. Per tre fattori produttivi interessati da distorsioni delle importazioni cinesi, i dati saranno ricavati dalla Turchia, che nel complesso presenta le importazioni più basse dalla Cina e dispone di statistiche molto dettagliate sulle importazioni. (166) In risposta alle osservazioni relative all'acquisizione dalla Turchia dei prezzi di determinati fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che, anche nel caso in cui venga selezionato un paese rappresentativo, ciò non le impedisca di considerare i prezzi di tale paese, nel rispetto di determinati criteri ben definiti, come potenzialmente distorti e di acquisire i prezzi di origine da altri paesi appartenenti alla stessa categoria generale di paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'analisi dettagliata dei fattori in questione è riportata nella sezione che segue. (167) Qingdao Kingking ha sostenuto che l'economia turca è distorta e instabile e pertanto non dovrebbe essere utilizzata come paese rappresentativo. La Commissione ha rilevato che, indipendentemente dalla situazione generale dell'economia turca, la stessa avrebbe soltanto un impatto limitato sui prezzi all'importazione dei fattori produttivi pertinenti nel caso di specie. Di conseguenza non si è resa necessaria una valutazione dettagliata dell'economia turca e l'argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.7. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (168) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (169) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas ("GTA") (per i prezzi all'importazione) e MacMap (per i dazi doganali) al fine di stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. (170) Il produttore esportatore Qingdao Kingking ha chiesto informazioni circa il motivo della differenza dei dati tra la nota 1 e la nota 2 e sulla necessità di utilizzare due banche dati diverse (GTA e MacMap) e ha chiesto l'aliquota esatta del dazio per ciascun fattore produttivo utilizzato nel processo di calcolo. La differenza tra le due note è data dal fatto che nella prima nota è stato utilizzato il livello internazionale a sei cifre dell'SA (sistema armonizzato di classificazione delle merci) per confrontare la disponibilità e i prezzi di tutte le materie prime tra svariati paesi rappresentativi potenziali. La seconda nota fa riferimento alle statistiche del paese rappresentativo selezionato a livello doganale nazionale (oltre le sei cifre dell'SA), sapendo che i dazi doganali sono riscossi dalle autorità doganali esclusivamente su tale base. I dazi doganali devono essere aggiunti ai dati sulle importazioni, alle aliquote convenzionali o preferenziali, se del caso, da tutti i paesi partner al fine di calcolare il prezzo totale all'importazione più preciso possibile. Di conseguenza ai fini dei calcoli del parametro di riferimento devono essere utilizzate entrambe le banche dati, che sono prontamente disponibili (cfr. fonti nelle note 88 e 89). (171) Qingdao Kingking ha sostenuto altresì che non era opportuno determinare il prezzo esente da distorsioni di un determinato fattore produttivo sulla base di un prezzo medio con un determinato codice SA in uno specifico paese. Detta società ha rilevato che un unico codice SA comprende spesso vari tipi di prodotti, qualità e usi finali, ciascuno associato a livelli diversi di prezzo. Di conseguenza il ricorso a un prezzo medio indifferenziato per tutte queste variazioni non era conforme ai principi di base per la determinazione del valore normale. La Commissione ha respinto tale argomentazione essendosi basata sui codici tariffari nazionali del paese rappresentativo più appropriato, come illustrato nel considerando precedente per quanto riguarda la seconda nota. Ciò ha consentito alla Commissione di filtrare i dati al livello più granulare di classificazione e descrizione del prodotto al fine di individuare la corrispondenza più stretta possibile con la materia prima utilizzata dai produttori. 3.2.7.1.   Fattori produttivi (172) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattore produttivo Paese rappresentativo Codici delle merci Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare Valore (CNY) Unità di misura Materie prime Paraffina Turchia 2712 20 10 2712 20 900019 Global Trade Atlas (GTA) ( 91 ) / MacMap ( 92 ) 16,75 Kg Cere vegetali Thailandia 1521 10 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 81,41 Kg Cera sintetica Thailandia 3404 90 90 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 21,66 Kg Profumo Thailandia 3302 90 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 138,16 Kg Contenitori di vetro Turchia 7010 90 910011 7010 90 990011 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 1,02 Pezzi Contenitori metallici Thailandia 7310 29 19 7310 29 99 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 0,82 Pezzi Contenitori di ceramica Thailandia 6914 90 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 3,85 Pezzi Imballaggio (ondulato) Turchia 4819 10 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 16,02 Kg Carta interna (non ondulata) Turchia 4819 20 000011 4819 20 000019 Global Trade Atlas (GTA) / MacMap 31,00 Kg Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) Thailandia [N/A] Statistiche pubblicate dalla Banca nazionale della Thailandia ( 93 ) 14,9 Costi del lavoro/ora Energia Energia elettrica Thailandia [N/A] Autorità metropolitana per l'energia elettrica della Thailandia ( 94 ) 1,15 kWh (173) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i costi di produzione comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione che non erano stati inclusi nei singoli fattori produttivi di cui sopra, quali l'ammortamento e i costi di manutenzione. 3.2.7.1.1.   Materie prime (174) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. (175) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 95 ) . (176) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (177) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. (178) Quando i produttori esportatori hanno asserito di aver importato fattori produttivi a prezzi esenti da distorsioni, la Commissione ha verificato le fatture corrispondenti e ha ispezionato i magazzini presso i quali le materie prime importate erano immagazzinate. Nei casi in cui la Commissione ha potuto stabilire che i fattori produttivi erano interamente importati a prezzi esenti da distorsioni, ad esempio se acquistati direttamente da produttori di materie prime situati al di fuori della Cina, tali prezzi sono stati accettati e non sostituiti da valori di riferimento. Tale circostanza ha riguardato materiali che non erano disponibili sul mercato cinese e che pertanto dovevano essere importati. 3.2.7.1.1.1.   Unità di misura (179) La Commissione ha rilevato che i produttori esportatori hanno utilizzato unità di misura diverse a seconda del materiale. Al fine di garantire il confronto più accurato possibile, la Commissione ha selezionato parametri di riferimento nell'unità appropriata. Per la maggior parte dei materiali, tra cui la paraffina, i valori di riferimento erano espressi in chilogrammi, mentre per i contenitori di vetro, metallo e ceramica i valori di riferimento erano in pezzi. Le unità di misura sono state scelte in modo da corrispondere a quelle utilizzate dalle società nei loro costi di produzione. 3.2.7.1.1.2.   Accordi per prestazioni in conto lavorazione (180) Taluni produttori esportatori si sono avvalsi di partner del contratto in conto lavorazione per una parte della fabbricazione di candele. Tali partner dei contratti in conto lavorazione hanno fornito la manodopera e, in alcuni casi, talune materie prime. Per questo servizio, detti partner hanno riscosso un corrispettivo per le prestazioni in conto lavorazione o di trasformazione in questione. (181) Al fine di convertire il valore del corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione nel valore del costo del lavoro e/o delle materie prime sottostante, ogni tipo di candela per la quale era stato fatto ricorso a prestazioni in conto lavorazione è stato individuato e collegato alla struttura delle prestazioni in conto lavorazione. (182) Nei casi in cui il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione rappresentava soltanto manodopera, detto corrispettivo è stato convertito in un valore corrispondente per la manodopera, dopo aver dapprima detratto una percentuale equa per le SGAV sostenute e i profitti conseguiti dal partner del contratto in conto lavorazione. Il valore convertito è stato successivamente riconvertito in ore di lavoro, utilizzando il costo orario del lavoro del produttore esportatore. (183) Nei casi in cui il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione rappresentava tanto costi del lavoro quanto costi per le materie prime, detto corrispettivo è stato convertito in un valore corrispondente per la manodopera e le materie prime, dopo aver dapprima detratto una percentuale equa per le SGAV sostenute e i profitti conseguiti dal partner del contratto in conto lavorazione. (184) Se il produttore esportatore fabbricava lo stesso tipo di candela del partner del contratto in conto lavorazione, è stata utilizzata la ripartizione tra i costi del lavoro e i costi delle varie materie prime per tale tipo di prodotto. (185) Se il produttore esportatore non fabbricava lo stesso tipo di candela del partner del contratto in conto lavorazione, è stata utilizzata la ripartizione complessiva tra i costi del lavoro e i costi delle varie materie prime per il produttore esportatore nel suo complesso. (186) In entrambi i casi, i valori convertiti delle materie prime e del lavoro sono stati successivamente riconvertiti in ore di lavoro e consumo di materie prime, utilizzando rispettivamente il costo del lavoro/ora e il prezzo/kg o prezzo/pezzo del produttore esportatore. 3.2.7.1.1.3.   Paraffina (187) Come illustrato nella sezione 3.2.6.3, il valore di riferimento per la paraffina, la materia prima principale per la produzione di candele, non poteva essere ricavato dalla Thailandia quale paese rappresentativo. (188) Oltre il 58 % delle importazioni di cera in Thailandia proveniva infatti dalla Cina. La Commissione ha pertanto ritenuto che la distorsione del prezzo cinese abbia esercitato una pressione al ribasso sui prezzi provenienti da altri paesi, dato che il prezzo all'importazione dagli altri paesi era molto simile ai prezzi all'importazione dalla Cina. Non è stato pertanto possibile utilizzare tale prezzo e di conseguenza le statistiche sulle importazioni dalla Turchia sono state considerate più appropriate, dato che in tale paese le importazioni cinesi rappresentavano soltanto meno del 15 %. La Commissione non ha riscontrato alcun segno di pressione al ribasso esercitata dalle importazioni cinesi in Turchia. (189) I produttori esportatori cinesi hanno contestato tale approccio, affermando nelle loro osservazioni che il volume totale delle importazioni di cere non cinesi era di fatto inferiore in Turchia rispetto a quanto registrato in Thailandia. Tuttavia, come spiegato al considerando di cui sopra, la Commissione ha constatato che il livello dei prezzi in Thailandia era distorto, mentre ciò non avveniva nel caso dei prezzi all'importazione dalla Turchia. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (190) Qingdao Kingking ha asserito altresì che la paraffina sintetica dovrebbe essere esclusa dal valore di riferimento per le cere senza fornire alcuna giustificazione per tale asserzione. Tale argomentazione è stata quindi respinta. (191) Qingdao Kingking ha inoltre sostenuto che le importazioni in Turchia dal Sud Africa e dalla Polonia dovrebbero essere escluse dalle statistiche turche, In ragione delle notevoli importazioni dalla Cina verso tali paesi. Qingdao Kingking non ha spiegato né quantificato il legame tra le importazioni nel paese e i suoi prezzi all'esportazione verso la Turchia, tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.7.1.1.4.   Contenitori di vetro (192) Come illustrato nella sezione 3.2.6.3, il valore di riferimento per i contenitori di vetro non poteva essere ricavato dalla Thailandia come paese rappresentativo. (193) Meno del 15 % delle importazioni totali della Thailandia di contenitori di vetro proveniva in effetti da paesi diversi dalla Cina. In Turchia, al contrario, oltre il 73 % di tali importazioni proveniva da fonti non cinesi. La differenza significativa tra i prezzi delle importazioni turche dalla Cina e da altri paesi ha dimostrato che questi ultimi non sono stati influenzati dai prezzi cinesi. (194) Le statistiche turche hanno inoltre fornito dati più dettagliati, espressi in unità, che potrebbero essere allineati alle unità utilizzate dai produttori esportatori. 3.2.7.1.1.5.   Imballaggio di carta (195) Come illustrato nella sezione 3.2.6.3, il valore di riferimento per il materiale di imballaggio di carta non poteva essere ricavato dalla Thailandia come paese rappresentativo. (196) Circa il 27 % del totale delle importazioni thailandesi di imballaggio di carta proveniva da paesi diversi dalla Cina. A differenza delle importazioni in Turchia, dove oltre l'88 % proveniva da paesi diversi dalla Cina. La differenza significativa tra i prezzi delle importazioni turche dalla Cina e da altri paesi ha dimostrato che questi ultimi non sono stati influenzati dai prezzi cinesi. (197) Le statistiche turche hanno inoltre consentito di suddividere la carta in materiale di imballaggio ondulato e in materiale di imballaggio non ondulato, il che corrisponde strettamente ai fattori produttivi dichiarati dai produttori esportatori. 3.2.7.1.1.6.   Cera sintetica (198) Qingdao Kingking ha sostenuto che le importazioni di cera sintetica in Thailandia da Germania, Giappone e Singapore dovrebbero essere escluse dal calcolo del valore di riferimento, in quanto possono essere utilizzate per la ricerca militare e scientifica. (199) La Commissione ritiene tale argomentazione infondata, in quanto Qingdao Kingking non ha suffragato ulteriormente la sua argomentazione. 3.2.7.1.1.7.   Contenitori di ceramica (200) Nelle sue osservazioni Qingdao Kingking ha chiesto alla Commissione di non tenere conto delle importazioni da alcuni paesi a causa dei prezzi da essa ritenuti anormalmente elevati, in quanto si tratta di ceramiche di fascia alta impiegati per finalità diverse dalle candele. (201) In assenza di ulteriori informazioni o elementi di prova, la Commissione ha ritenuto tale argomentazione infondata e l'ha respinta. 3.2.7.1.1.8.   Altre osservazioni (202) Per quanto riguarda i dazi all'importazione applicabili alle importazioni dei fattori produttivi, questi sono stati inclusi nel prezzo di riferimento utilizzato. (203) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.7.1.1.9.   Materiali di consumo (204) I produttori esportatori hanno comunicato migliaia di fattori produttivi diversi. La verifica condotta ha consentito di confermare che, in particolare nel segmento delle candele decorative, numerosi di tali fattori produttivi presentavano singolarmente un valore trascurabile e non potevano essere facilmente raggruppati in categorie specifiche o classificati secondo un codice SA, una circostanza questa che ha reso quasi impossibile individuare un prezzo di riferimento ragionevole per tali fattori produttivi. Di conseguenza tutti i fattori produttivi che rappresentavano meno dell'1,5 % del costo di produzione totale sono stati raggruppati nella categoria "materiali di consumo". Le parti sono state informate al riguardo nella seconda nota. (205) La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni. (206) Qingdao Kingking ha sostenuto che alcune materie prime dovrebbero essere mantenute con i propri fattori di prezzo di produzione o includere il codice SA iniziale di cui alla prima nota. La Commissione ha respinto tale argomentazione nella fase provvisoria, in quanto si riferiva a fattori produttivi che rappresentavano una quota insignificante dei costi di produzione. 3.2.7.1.2.   Lavoro (manodopera) (207) Per quanto riguarda il costo del lavoro ( 96 ) , la Banca nazionale della Thailandia pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Thailandia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al periodo dell'inchiesta per il costo medio del lavoro nel settore manifatturiero privato. 3.2.7.1.3.   Energia elettrica (208) Il prezzo dell'energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) in Thailandia è pubblicato dalla Thailand Board of Investment e dalla Metropolitan Electricity Authority in Thailandia ( 97 ) . La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale come media ponderata tra i prezzi di punta e non di punta in THB/kWh, relativi al periodo dell'inchiesta. I relativi dettagli sono stati allegati alla seconda nota. (209) Qingdao Kingking ha suggerito di adeguare il costo dell'energia elettrica, dato che era superiore a quello utilizzato dalla Commissione nell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina (AD676). (210) La Commissione ha riesaminato il calcolo dell'energia elettrica e ha individuato un errore nell'applicazione del meccanismo di adeguamento di Ft (tariffa per il combustibile). Di conseguenza la Commissione ha corretto l'errore e ha riveduto di conseguenza il prezzo dell'energia elettrica. (211) Qingdao Kingking ha inoltre asserito che, dato che utilizza energia fotovoltaica supplementare nella propria produzione, la Commissione dovrebbe fornire il prezzo del fotovoltaico in Thailandia. La Commissione ha tuttavia ritenuto tale argomentazione irrilevante ai fini della determinazione del parametro di riferimento per l'energia elettrica. Ciò è dovuto al fatto che il parametro di riferimento per l'energia elettrica è inteso rispecchiare il prezzo medio esente da distorsioni dell'energia elettrica disponibile per gli utenti industriali nel paese rappresentativo, piuttosto che per le fonti di energia elettrica specifiche per società o autoprodotte. L'energia elettrica fotovoltaica, in particolare se autoprodotta, non rientra nel contesto della rete elettrica pubblica o commerciale e pertanto non rappresenta un parametro di riferimento affidabile o ampiamente applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (212) Ningbo Kwung Home ha contestato il metodo per stabilire il parametro di riferimento per l'energia elettrica. Detta società ha sostenuto che le fasce di consumo nella provincia di Zhejiang differiscono da quelle in Thailandia, dove la tariffa per fasce orarie opera una distinzione distingue le ore di punta dalle 9:00 alle 22:00 e ha richiesto di modificare il metodo. (213) La Commissione ha stabilito che il metodo utilizzato era il più adatto a disposizione, in quanto rispecchiava nel modo più accurato i prezzi dell'energia elettrica che sarebbero stati applicati qualora la produzione fosse avvenuta nel paese rappresentativo. Inoltre il consumo di energia elettrica per la produzione di candele avviene di norma durante gli orari di esercizio di fabbrica, che coincidono con la tariffa di consumo di picco. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.7.1.4.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (214) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, " il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (215) Nella prima nota, un produttore esportatore ha sottolineato che uno dei cinque produttori di candele in Thailandia per i quali la Commissione era stata in grado di recuperare i dati finanziari era una controllata di uno dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inseriti nel campione e che i suoi risultati finanziari potrebbero essere stati influenzati dalla sua ubicazione in una speciale zona di sviluppo economico PRC-Thailandia e dall'accesso a materie prime dalla sua società madre avente sede nella PRC. (216) La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha pertanto ignorato i dati di tale produttore thailandese ai fini della determinazione di SGAV e profitti. (217) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e i profitti sulla base di informazioni pubblicamente disponibili. A tal fine, due dei restanti quattro produttori di candele con dati disponibili in Thailandia hanno fatto registrare un margine di profitto inferiore all'1 %. Tale circostanza è stata sottolineata anche dall'industria dell'Unione nelle sue osservazioni. La Commissione ha pertanto proposto di escludere tali due produttori di candele e di basare il calcolo delle SGAV e del profitto su una media semplice dei restanti due. (218) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2023 per due produttori di candele stabiliti in Thailandia estratti dalla banca dati Orbis. La Commissione ha preso in considerazione una media ponderata dei due produttori di candele. (219) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. 3.2.8. Calcolo (220) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (221) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo. (222) La Commissione ha successivamente aggiunto le spese generali di produzione al costo di produzione esente da distorsioni al fine di giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni. (223) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti ricavati dai due produttori di candele stabiliti in Thailandia di cui al considerando 218. (224) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7 %. (225) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all'esportazione (226) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (227) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (228) Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il prezzo all'esportazione è stato adeguato al fine di: i) riportarlo al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (229) Come spiegato al considerando 225, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (230) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione (231) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie. (232) I produttori inseriti nel campione hanno venduto il prodotto in esame direttamente o tramite operatori commerciali collegati per l'esportazione nell'UE. In quest'ultimo caso, ossia quando le vendite sono state effettuate tramite un operatore commerciale collegato situato in Cina o a Hong Kong, la Commissione ha stabilito che l'operatore commerciale in questione svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. In tutti i casi gli operatori commerciali operavano in modo parallelo al dipartimento vendite del produttore esportatore e ricevevano una maggiorazione per le loro funzioni. Gli operatori commerciali commerciavano altresì prodotti diversi dal prodotto in esame e anche il prodotto in esame acquistato da terzi che non era fabbricato dal produttore esportatore. Infine, entrambi i produttori esportatori esportavano direttamente il prodotto in esame nell'Unione, nonché il prodotto in esame e altri prodotti verso paesi terzi, e disponevano pertanto di propri dipartimenti per l'esportazione. (233) I prezzi delle transazioni pertinenti sono stati adeguati per tener conto delle commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. (234) Per quanto riguarda tali operazioni commerciali, la Commissione ha desunto le SGAV da ciascun operatore commerciale collegato. (235) Il margine di profitto è stato stabilito individualmente per ciascun operatore commerciale. In assenza di collaborazione da parte di un operatore commerciale indipendente, la Commissione ha ricavato tale valore dal profitto ottenuto quando il produttore esportatore ha acquistato candele da fornitori indipendenti nella RPC e successivamente ha rivenduto tali candele ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il calcolo è stato effettuato a livello di numero di controllo del prodotto o a un livello inferiore ad esso al fine di ottenere prezzi di acquisto e di rivendita corrispondenti. 3.5. Margini di dumping (236) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (237) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 2 Società Margine di dumping provvisorio (in %) Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. Ltd. 10,6 Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,9 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 57,5 (238) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione, senza tener conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli e minimi. (239) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 55,5 %. (240) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. (241) A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, inseriti o meno nel campione, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, stabilite in base alle statistiche sulle importazioni desunte da Eurostat. (242) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito l'80 % circa delle importazioni totali durante il PI. Inoltre l'industria è considerata frammentata. Su tale base la Commissione ritiene opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. (243) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. Ltd. 10,6 Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,9 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 57,5 Altre società che hanno collaborato 55,5 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 70,9 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (244) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da più di 80 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (245) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 484 048 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, quali i dati contenuti nella risposta al questionario del denunciante relativa a tutti i produttori dell'Unione e le risposte al questionario ricevute dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 16 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell'Unione (246) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base di quanto segue: a) dati presentati dal denunciante relativi alle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione, sottoposti a controllo incrociato rispetto ai volumi di vendita indicati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione; e b) importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da tutti i paesi terzi nell'Unione quali riportate in Eurostat. (247) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Consumo totale dell'Unione 736 442 751 713 600 391 617 001 Indice 100 102 82 84 Fonte: denunciante, produttori dell'Unione inseriti nel campione ed Eurostat. (248) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 16 %. Da un'analisi dettagliata emerge che il consumo dell'Unione è aumentato del 2 % tra il 2021 e il 2022, seguito da un calo significativo nel 2023. Tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta il consumo è aumentato del 2 %, ma è rimasto inferiore del 15 % rispetto all'inizio del periodo in esame. (249) Durante la pandemia di COVID-19 e gli anni successivi, 2021 e 2022, il consumo di candele nell'Unione ha registrato un aumento. Tale aumento è stato attribuito a cambiamenti nel comportamento dei consumatori, in particolare in ragione dei prolungati periodi di confinamento domestico, che hanno determinato un maggiore interesse per la decorazione delle abitazioni. Dopo il 2022 è stato osservato un calo dei consumi, come illustrato nel dettaglio in precedenza. 4.3. Importazioni dal paese interessato (250) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione. (251) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 97 764 137 953 116 036 136 548 Indice 100 141 119 140 Quota di mercato (in %) 13 19 20 22 Indice 100 138 146 167 Fonte: Eurostat (252) Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 40 %, passando da 97 764 tonnellate a 136 548 tonnellate. Dopo un aumento significativo nel 2022, quando le importazioni hanno raggiunto un picco di 137 953 tonnellate, corrispondente a un aumento del 41 % rispetto al 2021, nel 2023 i volumi sono scesi a 116 036 tonnellate prima di riprendersi parzialmente durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento complessivo durante il periodo dell'inchiesta è stato pari al 40 %. (253) La quota di mercato di tali importazioni è salita dal 13 % al 22 % nel periodo in esame, facendo registrare un aumento del 67 %. 4.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi (254) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che rappresentavano il 52 % delle importazioni cinesi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta. (255) La media dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Cina 2 595 3 081 2 601 2 516 Indice 100 119 100 97 Fonte: Eurostat (256) Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 3 %. Nel 2022 i prezzi sono aumentati di circa il 19 % fino a raggiungere 3 081 EUR/tonnellata. A ciò ha fatto seguito un calo nel 2023, anno in cui i prezzi sono scesi a 2 601 EUR/tonnellata, per poi scendere a 2 516 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. (257) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello CIF (costo, assicurazione, nolo), con gli opportuni adeguamenti, se del caso, per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. (258) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 16,7 % e il 43,2 % per una porzione significativa delle importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. (259) L'undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi causata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita durante tutto il periodo dell'inchiesta in linea con l'andamento dei costi di produzione e al fine di conseguire un congruo livello di profitto, come indicato nella tabella 9. La significativa contrazione dei prezzi è ulteriormente confermata dall'underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (260) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (261) Come indicato alla sezione 1.5.1, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (262) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario del denunciante relativa a tutti i produttori dell'Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Dato che il campione di produttori dell'Unione era composto da due produttori dell'Unione e al fine di garantire la riservatezza, gli indicatori microeconomici sono forniti espressi come intervalli di valori. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (263) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (264) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (265) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Volume di produzione (in tonnellate) 679 505 623 147 524 690 484 048 Indice 100 92 77 71 Capacità produttiva (in tonnellate) 1 239 777 1 249 136 1 071 090 1 074 502 Indice 100 101 86 87 Utilizzo degli impianti (in %) 55 50 49 45 Indice 100 91 89 82 Fonte: denunciante e produttori dell'Unione inseriti nel campione. (266) Durante il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo costante e significativo, raggiungendo una riduzione complessiva pari al 29 %. Tra il 2021 e il 2022 la produzione è diminuita dell'8 %. Tale tendenza al ribasso ha registrato un'accelerazione nel 2023, con un calo della produzione del 23 % rispetto al 2021. Il calo è proseguito durante il periodo dell'inchiesta, nel corso del quale la produzione era diminuita del 29 % rispetto al volume di produzione del 2021. (267) Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha registrato una riduzione complessiva del 13 %. Pur rimanendo stabile tra il 2021 e il 2022, la capacità ha registrato un calo significativo tra il 2022 e il 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Dato il calo del volume di produzione nel periodo in esame, l'utilizzo degli impianti è sceso dal 55 % nel 2021 al 45 % nel periodo dell'inchiesta. 4.5.2.2.   Quantitativo delle vendite e quota di mercato (268) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Quantitativo delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 592 656 570 013 451 887 448 151 Indice 100 96 76 76 Quota di mercato (in %) 80 76 75 73 Fonte: denunciante, produttori dell'Unione inseriti nel campione ed Eurostat. (269) Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un calo costante e significativo, facendo registrare una riduzione complessiva pari al 24 %. (270) Alla luce del calo del volume delle vendite, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una riduzione complessiva del 7 % nel periodo in esame, con una costante tendenza al ribasso che ha ridotto la presenza dell'industria dell'Unione sul mercato dall'80 % della quota di mercato nel 2021 al 73 % nel periodo dell'inchiesta. 4.5.2.3.   Crescita (271) Nel contesto della contrazione del mercato e del calo del consumo dell'Unione, i dati indicano che l'industria dell'Unione ha subito perdite significative in termini di produzione, volume delle vendite e quota di mercato, con cali che hanno superato la contrazione complessiva del mercato (- 16 %). I risultati dell'industria dell'Unione sono peggiorati più bruscamente rispetto alla situazione del mercato, evidenziando la posizione particolarmente vulnerabile di detta industria durante il periodo in esame. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (272) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Numero di dipendenti 10 831 10 530 9 093 9 597 Indice 100 97 84 89 Produttività (in tonnellate/dipendente) 63 59 58 50 Indice 100 94 92 80 Fonte: denunciante e produttori dell'Unione inseriti nel campione. (273) L'industria dell'Unione ha registrato un calo dell'occupazione dell'11 % nel periodo in esame, con un numero totale di dipendenti che è sceso da 10 831 nel 2021 a 9 597 nel periodo dell'inchiesta. (274) Nonostante una riduzione dell'occupazione, la produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in tonnellate prodotte per dipendente l'anno, è diminuita del 20 % nel periodo in esame, a causa di un calo significativo della produzione. Sebbene l'industria dell'Unione si sia adoperata per adeguare la propria forza lavoro, il calo della produzione ha superato tali adeguamenti, traducendosi in un conseguente calo della produttività complessiva. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (275) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (276) Il prodotto in esame è stato oggetto di un'inchiesta antidumping in passato. A seguito di un'inchiesta iniziale, nel 2009 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sul prodotto in esame ( 98 ) . Tali misure sono state abrogate a seguito di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza nel 2015 ( 99 ) . Dato che tali misure non erano più in vigore durante il periodo in esame, i precedenti elementi di prova dell'esistenza del dumping e i dazi associati non erano più pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio nel contesto della presente inchiesta. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (277) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell'Unione 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 2 000 – 2 500 2 500 – 3 000 2 500 – 3 000 2 500 – 3 000 Indice 100 130 131 124 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 1 500 – 2 000 2 000 – 2 500 2 500 – 3 000 2 000 – 2 500 Indice 100 123 148 142 Fonte : produttori dell'Unione inseriti nel campione. (278) I prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione a parti indipendenti hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame, registrando in ultima analisi un aumento complessivo del 24 %. Nel 2022 i prezzi sono aumentati notevolmente del 30 %, principalmente in ragione dell'aumento dei costi dei fattori produttivi. Tale livello massimo è stato mantenuto per tutto il 2023. Pur essendo diminuito durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio è rimasto superiore del 24 % rispetto al 2021. (279) Nello stesso periodo il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 42 %. Dal 2021 al 2022 è stato registrato un aumento significativo del 23 %. Tale tendenza è proseguita nel 2023, con un ulteriore aumento del 25 %, prima di diminuire nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso il costo di produzione ha registrato un aumento del 42 % durante il periodo in esame. Tale aumento è stato determinato principalmente dall'andamento dei prezzi delle materie prime e dall'incapacità delle società di trarre pieno vantaggio dalle economie di scala in ragione di una riduzione delle vendite e della produzione. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (280) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 25 000 – 30 000 25 000 – 30 000 30 000 – 35 000 30 000 – 35 000 Indice 100 101 113 119 Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione. (281) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 19 % nel periodo in esame. Pur rimanendo relativamente stabile tra il 2021 e il 2022, il costo del lavoro ha registrato un aumento significativo nel 2023 e durante il periodo dell'inchiesta, principalmente in ragione dell'inflazione. 4.5.3.3.   Scorte (282) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 10 000 - 12 000 15 000 – 16 000 16 000 – 17 000 22 000 – 23 000 Indice 100 139 150 197 Scorte finali in percentuale della produzione 13 15 19 28 Indice 100 118 149 223 Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione. (283) In termini assoluti, le scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono aumentate in modo costante e significativo, crescendo del 197 % nel periodo in esame. Se adeguate per tenere conto dei livelli di produzione, le scorte finali in percentuale rispetto alla produzione sono aumentate del 123 % durante il periodo in esame. (284) L'aumento rilevato tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta dovrebbe essere interpretato con cautela, in quanto il settore delle candele è altamente stagionale e gran parte delle vendite avviene negli ultimi mesi dell'anno. Dato che il periodo dell'inchiesta si è concluso in ottobre, l'aumento delle scorte può essere sovrastimato rispetto ai periodi precedenti. Tuttavia, anche tenendo conto di potenziali distorsioni stagionali, l'aumento dei livelli delle scorte è rimasto significativo. (285) Tale aumento complessivo delle scorte evidenzia uno squilibrio significativo tra produzione e vendite. La tendenza suggerisce che, nonostante gli sforzi compiuti per allineare la produzione alla domanda, l'accumulo di scorte invendute rispecchia gravi difficoltà di accesso al mercato. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (286) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 9 -11 16 -18 4 -5 3 -4 Indice 100 155 44 32 Flusso di cassa (in EUR) 25 507 524 46 364 882 12 123 379 11 985 098 Indice 100 182 48 47 Investimenti (in EUR) 7 500 000 - 10 000 000 12 500 000 - 15 000 000 2 500 000 - 5 000 000 5 000 000 - 7 500 000 Indice 100 141 42 56 Utile sul capitale investito (in %) 150 -160 170 -180 10 -20 2 -8 Indice 100 115 8 3 Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione. (287) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è diminuita notevolmente nel periodo in esame, passando dal 9 %-11 % nel 2021 a circa il 3 %-4 % durante il periodo dell'inchiesta. Da un'analisi dettagliata è emerso un aumento temporaneo della redditività al 16 %-18 % nel 2022, seguito da un netto calo al 4 %-5 % nel 2023, dato questo che ha continuato a deteriorarsi durante il periodo dell'inchiesta. (288) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa netto è diminuito del 53 %. Tale dato è aumentato dal 2021 al 2022, grazie al miglioramento della redditività, per poi diminuire drasticamente nel 2023 e durante il periodo dell'inchiesta, rispecchiando il peggioramento dei risultati finanziari. (289) Nel periodo in esame il livello degli investimenti annui è diminuito del 44 %. In particolare, tra il 2021 e il 2022, è aumentato del 41 % per poi diminuire nel periodo successivo fino al periodo dell'inchiesta. L'aumento degli investimenti mirava principalmente a riassegnare le capacità esistenti e a sostituire gli attivi produttivi essenziali. Gli investimenti sono proseguiti nonostante la forte concorrenza, la perdita di quote di mercato e la difficile situazione finanziaria. (290) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame tale dato ha registrato un andamento negativo, passando dal 150 %-160 % nel 2021 al 2 %-8 % nel periodo dell'inchiesta. Dall'andamento negativo emerge che, sebbene gli investimenti siano proseguiti al fine di mantenere la competitività, gli utili su tali investimenti sono diminuiti notevolmente nel periodo in esame. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (291) In un contesto di calo sostanziale del consumo dell'Unione (- 16 %), le importazioni dalla Cina sono aumentate notevolmente durante il periodo in esame (+ 40 %), a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Ciò ha consentito ai produttori esportatori cinesi di raggiungere una quota di mercato del 22 % nel periodo dell'inchiesta (in aumento rispetto al 13 % del 2021). (292) In tali circostanze, la situazione economica dell'industria dell'Unione è peggiorata, come dimostrato da tutti i principali indicatori macroeconomici, i quali presentano un andamento negativo: produzione (- 29 %), vendite UE (- 24 %) e una sensibile diminuzione della sua quota di mercato (dall'80 % al 73 %) nel periodo in esame. (293) In risposta alla pressione delle importazioni cinesi a basso prezzo, l'industria dell'Unione ha cercato di ridurre i costi e ha effettuato adeguamenti in relazione all'occupazione (- 11 %). Tuttavia, a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping in termini di aumento dei volumi e di prezzi bassi, le vendite, la produttività e l'utile sul capitale investito dell'UE sono diminuiti rapidamente nel periodo in esame, a un ritmo superiore al calo rilevato del consumo. (294) Il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+ 42 %), principalmente in ragione di un forte aumento dei prezzi delle materie prime. (295) Il costo dell'industria dell'Unione è aumentato più dei prezzi di vendita, di conseguenza la redditività è crollata nel periodo in esame, passando dal 9 %-11 % nel 2021 a uno scenario di pregiudizio (intervallo di valori da + 3 % a + 4 %) nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni cinesi hanno presentato costantemente prezzi inferiori a quelli dell'Unione, esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi di mercato, una situazione questa che ha determinato una contrazione dei prezzi. (296) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (297) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e consumo dell'Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (298) Il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione ha coinciso con una penetrazione significativa e crescente sul mercato dell'aumento delle importazioni dalla Cina, che hanno presentato costantemente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e, in ogni caso, hanno determinato una contrazione dei prezzi. A tale riguardo, l'evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni, come illustrata nelle tabelle 4 e 5, ha determinato una riduzione dei livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due. (299) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 40 %, passando da 97 764 tonnellate nel 2021, corrispondenti a una quota del mercato pari al 13 %, a 136 548 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, pari a una quota di mercato del 22 %. Tali importazioni in aumento sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame e in ogni caso a un livello di prezzo che ha determinato una contrazione dei prezzi, considerando che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in linea con l'aumento del costo di produzione. Analogamente, il calo della quota di mercato e del volume delle vendite, che a sua volta ha comportato una riduzione della produzione, ha avuto un effetto negativo sui costi unitari di produzione dell'industria a causa delle minori economie di scala. (300) Ciò ha avuto notevoli ripercussioni negative sull'industria dell'Unione. In un contesto di aumento dei costi e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, all'industria dell'Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, una circostanza questa che ha comportato un notevole calo della redditività, dal 9 % all'11 % nel 2021, passando dal 3 % al 4 % nel periodo dell'inchiesta, e il conseguente deterioramento dei suoi indicatori finanziari. (301) La Commissione pertanto ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione in termini di prezzo e di volume. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (302) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Quantitativo (in tonnellate) 30 758 32 668 24 802 25 884 Indice 100 106 81 84 Quota di mercato (in %) 4 4 4 4 Prezzo medio 5 116 5 407 5 449 5 024 Indice 100 106 106 98 Fonte: Eurostat (303) Rispetto alla Cina, altri paesi hanno mantenuto una presenza limitata sul mercato dell'Unione. Sebbene i volumi delle importazioni abbiano subito fluttuazioni durante il periodo in esame, la quota di mercato combinata delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la Cina è rimasta stabile attestandosi a circa il 4 %. Analogamente, durante tutto il periodo in esame i prezzi all'importazione da tali paesi terzi sono stati costantemente più elevati rispetto a quelli degli esportatori cinesi così come a quelli dei produttori dell'Unione. (304) Tale circostanza suggerisce che, escludendo la Cina, tutti i paesi terzi hanno mantenuto soltanto una presenza marginale nel mercato dell'Unione a prezzi notevolmente superiori a quelli dei produttori cinesi e dell'Unione. Tali paesi non hanno pertanto contribuito al deterioramento dell'industria dell'Unione. (305) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'impatto delle importazioni da altri paesi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (306) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 14 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 12 000 -14 000 10 000 -12 000 8 000 – 9 000 6 000 – 7 000 Indice 100 85 61 51 Prezzo medio/tonnellata 2 000 – 2 500 2 500 – 3 000 3 000 – 3 500 2 500 – 3 000 Indice 100 139 143 136 Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione. (307) I volumi delle esportazioni effettuate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono diminuiti del 49 % durante il periodo in esame, scendendo di oltre 6 000 tonnellate, passando da 12 000-14 000 tonnellate nel 2021 a 6 000-7 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. Nel corso del periodo in esame i prezzi medi delle esportazioni sono aumentati del 36 %. (308) L'inchiesta ha stabilito ( 100 ) che il calo registrato nell'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione può essere spiegato dalla pressione esercitata dai produttori cinesi sui mercati di paesi terzi, il che a sua volta ha causato una riduzione delle esportazioni da parte dei produttori dell'Unione. La perdita di volume delle vendite all'esportazione in termini assoluti è notevolmente inferiore alla perdita di vendite nell'Unione. Inoltre il prezzo medio all'esportazione per le vendite verso paesi terzi è stato superiore del 4 % rispetto a quello praticato per le vendite dell'UE nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. (309) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'impatto dell'andamento delle esportazioni non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione. 5.2.3. Consumo (310) Il consumo dell'Unione è diminuito del 16 % durante il periodo in esame, mentre le vendite dell'Unione sono calate del 24 %. In particolare, nel 2022, il consumo è aumentato del 2 % rispetto al 2021, ma nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha registrato un calo delle vendite del 4 %. Tale circostanza indica una mancanza di correlazione tra l'andamento dei consumi e quello delle vendite dell'industria. (311) Analogamente, l'industria dell'Unione ha ridotto i propri volumi di produzione del 29 %, lasciando l'utilizzo degli impianti al 45 %, ossia un dato superiore a quanto il calo del 16 % del consumo lasciava prevedere. (312) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il calo del consumo dell'Unione non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (313) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. A causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, all'industria dell'Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, il che ha determinato un forte deterioramento della sua situazione economica. (314) Il declino economico dell'industria dell'Unione è coinciso con un marcato aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina. Tali importazioni sono state effettuate costantemente a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi di mercato. Di conseguenza l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi di produzione. Ciò ha determinato un calo delle vendite, una riduzione della produzione e un calo significativo della redditività. La tempistica e la portata di tali sviluppi stabiliscono un evidente nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. (315) La Commissione ha esaminato fattori alternativi che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tra questi figurano le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'evoluzione del consumo dell'Unione. Tuttavia nessuno di questi è stato riscontrato indebolire il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. (316) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 6. LIVELLO DELLE MISURE (317) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (318) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In seguito la Commissione ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio. 6.1. Margine di underselling (319) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (320) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (321) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Il profitto di base è stato stabilito sulla scorta della redditività storica dell'industria dell'Unione dal 2019 al 2020, prima del periodo in esame, e delle possibili perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19. Tale margine di profitto è stato calcolato al 12 % (322) L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato le registrazioni interne della società relative ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari e ha ritenuto le argomentazioni fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è risultata compresa tra lo 0,33 % e lo 0,36 % per ciascuna società inserita nel campione. (323) Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 12 % di cui al considerando 308, il che ha portato a un profitto di riferimento compreso tra il 12,33 % e il 12,36 %. (324) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 62 782 EUR e 900 299 EUR per tonnellata per ciascuna delle società inserite nel campione. Da tali dati la Commissione ha dedotto il costo effettivo di conformità rispetto alle convenzioni pertinenti durante il periodo dell'inchiesta, che variava da 21 922 EUR a 865 022 EUR per tonnellata per ciascuna delle società incluse nel campione. Tale circostanza ha determinato una differenza netta pari a 0,66 EUR-2,05 EUR per tonnellata per ciascuna delle società inserite nel campione. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole. (325) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo. (326) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. (327) Il margine di underselling per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato" è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni. Società Margine di dumping (in %) Margine di underselling (in %) Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. Ltd. 10,6 33,0 Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. 70,9 1,3 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd, 57,5 29,1 Altre società che hanno collaborato 55,5 22,1 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 70,9 33,0 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione (328) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. 6.3. Distorsioni relative alle materie prime (329) Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza in Cina di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in relazione al prodotto in esame. Stando agli elementi di prova contenuti nella denuncia, la paraffina, che rappresenta oltre il 20 % del costo di produzione del prodotto in esame, è soggetta a una restrizione all'esportazione sotto forma di mancato rimborso dell'IVA all'esportazione in Cina. (330) Di conseguenza, come annunciato nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la presunta distorsione e qualsiasi altra distorsione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Cina. (331) La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore inserito nel campione per la produzione del prodotto in esame. Sono state considerate materie prime principali quelle che possono rappresentare almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. (332) La Commissione ha stabilito che tutti i produttori esportatori inseriti nel campione utilizzavano paraffina, che in tutti i casi rappresentava più del 17 % dei loro costi di produzione. (333) La Commissione ha quindi esaminato se fossero presenti distorsioni relative a qualcuna delle materie prime principali utilizzate nella produzione del prodotto in esame dovute a una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. (334) La Commissione ha stabilito che non vi è stato alcun rimborso dell'IVA all'atto dell'esportazione di paraffina; tale circostanza ha creato un incentivo a non esportare paraffina, il che a sua volta ha falsato i meccanismi di fissazione dei prezzi sul mercato interno. (335) La Commissione ha poi confrontato il prezzo della paraffina corrisposto dai produttori esportatori inseriti nel campione a prezzi praticati sul mercato o sui mercati internazionali rappresentativi. A tale riguardo la Commissione ha constatato che il prezzo unitario della paraffina nella RPC, indicato dai produttori esportatori inseriti nel campione, era inferiore del 25 %-60 % rispetto al prezzo unitario applicato in Turchia ( 101 ) , che è stata considerata un paese rappresentativo appropriato. Tale differenza è stata confermata anche confrontando il prezzo corrisposto dai produttori esportatori inseriti nel campione con le informazioni contenute nella denuncia a sostegno dell'argomentazione relativa alle distorsioni concernenti le materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Considerata la portata di tale differenza, i prezzi praticati sul mercato interno sono stati considerati essere notevolmente inferiori ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi. (336) Infine la Commissione ha esaminato se la paraffina rappresentava individualmente almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nella tabella 1. La Commissione ha stabilito che la paraffina rappresentava almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (337) La Commissione ha concluso che la paraffina è soggetta a una distorsione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. 6.3.1. Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (338) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. 6.3.1.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore (339) Nella denuncia il denunciante ha asserito che la Cina dispone di una capacità inutilizzata notevole nel contesto della produzione di candele, che sembra essere di natura strutturale. Tale sovraccapacità è dovuta in larga misura alla posizione della Cina quale maggiore produttore mondiale di candele, responsabile di circa il 50 % della produzione mondiale. Relazioni di settore ( 102 ) stimano che la produzione annua della Cina ammonti ad almeno 16 milioni di tonnellate a fronte di una continua espansione della capacità. (340) Contrariamente alle sue ampie capacità produttive, la denuncia indica che il mercato interno cinese delle candele è relativamente ristretto. Di conseguenza l'industria cinese delle candele è strutturalmente orientata all'esportazione e fortemente dipendente dai mercati esteri ai fini dell'assorbimento dell'eccesso di produzione. Il mercato dell'Unione è altamente attraente in ragione delle sue dimensioni e della sua domanda costantemente elevata di candele. Tale contesto si traduce nel fatto che la maggior parte dei principali produttori cinesi di candele esporta tra il 70 % e il 90 % della loro produzione e che la Cina da sola rappresenta il 24 % delle esportazioni mondiali di candele ( 103 ) . (341) Alla luce di tali fattori, la Commissione ritiene che la notevole capacità inutilizzata della Cina, combinata con la sua domanda interna limitata e il suo modello di produzione orientato all'esportazione, costituisca un rischio significativo per l'industria dell'Unione. 6.3.1.2.   Concorrenza per le materie prime (342) In Cina l'accesso alle materie prime utilizzate nella produzione di candele, in particolare alla paraffina, è influenzato in modo significativo dalle politiche nazionali in materia di prezzi e dalle distorsioni connesse all'esportazione. I produttori cinesi di candele beneficiano dell'accesso alla paraffina a prezzi inferiori ai livelli del mercato internazionale, il che conferisce loro un vantaggio notevole in termini di cost ( 104 ) i. (343) Di contro i produttori dell'Unione acquistano paraffina sul mercato aperto, dove i prezzi sono soggetti alla dinamica della domanda e dell'offerta globale, ai costi dell'energia e a fattori geopolitici. A differenza delle loro controparti cinesi, i produttori dell'Unione non beneficiano di sovvenzioni interne, prezzi preferenziali o restrizioni all'esportazione che potrebbero proteggerli dalla volatilità dei prezzi. Di conseguenza essi devono far fronte a costi più elevati e imprevedibili, che incidono direttamente sulla loro competitività. (344) Inoltre le distorsioni connesse alle esportazioni in Cina aggravano ulteriormente la situazione. Tali misure distorsive relative alle materie prime consentono ai produttori cinesi di accedere a materie prime abbondanti e più economiche, limitando nel contempo la disponibilità e aumentando i prezzi per i produttori non cinesi. Ciò riduce artificiosamente i costi di produzione per i produttori cinesi di candele e crea una disparità di condizioni. L'asimmetria dei costi che ne deriva compromette la sostenibilità economica dell'industria dell'Unione delle candele. 6.3.1.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione (345) Secondo le previsioni, l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi di candele nell'Unione dovrebbe avere un impatto limitato sulla catena di approvvigionamento. L'industria dell'Unione dispone di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda interna, garantendo un approvvigionamento stabile anche in caso di riduzione delle importazioni dalla Cina. Inoltre altri paesi terzi possono comunque esportare nell'Unione a prezzi equi ed esenti da distorsioni. (346) La capacità dell'industria dell'Unione di soddisfare la domanda si basa sulle capacità produttive esistenti, attualmente sottoutilizzate a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping. I produttori dell'Unione operano attualmente al 45 % della loro capacità produttiva e sono in grado di aumentare la loro produzione per far fronte a eventuali carenze di approvvigionamento. Ciò garantisce che l'istituzione di dazi non comporti carenze o perturbazioni per i consumatori. (347) Sebbene i dazi antidumping possano determinare un moderato aumento dei prezzi delle candele, si prevede che tale impatto, come indicato dal denunciante, venga assorbito dai grandi dettaglianti, che agiscono in veste di soggetti principali che determinano i prezzi sul mercato al consumo. (348) La mancanza di collaborazione da parte dei dettaglianti suggerisce che gli stessi non prevedono perturbazioni sostanziali derivanti dall'istituzione di dazi. (349) Alla luce di tali fattori, l'applicazione di dazi antidumping a tutti i livelli, senza applicare la regola del dazio inferiore, è giustificata e proporzionata. Ciò contribuirà a ripristinare una concorrenza leale, a favorire la sostenibilità dell'industria dell'Unione delle candele e a garantire una catena di approvvigionamento stabile e resiliente, riducendo al minimo l'impatto sui dettaglianti e sui consumatori a valle. 6.3.2. Conclusioni sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (350) Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. 6.4. Conclusioni sul livello delle misure (351) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co 10,6 Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,9 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd. 57,5 Altre società che hanno collaborato 55,5 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 70,9 7. INTERESSE DELL'UNIONE (352) La Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei dettaglianti, degli utilizzatori e dei consumatori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (353) L'industria dell'Unione comprende più di 80 società, distribuite geograficamente in tutta Europa, che impiegano circa 9 597 lavoratori direttamente. Gran parte di tali produttori dell'Unione ha espresso sostegno alla denuncia e nessuno si è opposto all'apertura dell'inchiesta. (354) I livelli attuali di redditività sono insostenibili. Secondo le previsioni, l'istituzione di misure dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di recuperare parte della quota di mercato persa e di fissare i prezzi a livelli che consentano di raggiungere un livello sostenibile di redditività. (355) Con tutta probabilità l'assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione in termini di ulteriore contrazione dei prezzi e calo delle vendite, il che si tradurrebbe in perdite e probabili chiusure di siti di produzione e licenziamenti e, in definitiva, alla cessazione dell'attività di intere imprese. (356) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure provvisorie è nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali, degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori (357) Nessun importatore indipendente o utilizzatore ha partecipato al processo di campionamento né ha risposto al questionario. Di conseguenza non sono stati forniti dati relativi agli importatori o agli utilizzatori e non sono state sollevate preoccupazioni specifiche che potessero suggerire effetti negativi significativi derivanti dall'eventuale istituzione di misure. (358) In assenza di collaborazione, il probabile effetto delle misure sugli utilizzatori è stato valutato sulla base di ipotesi ragionevoli. Le candele rappresentano in generale una piccola voce di costo all'interno del segmento decorativo di operatori commercianti e dettaglianti, che solitamente gestiscono un'ampia gamma di prodotti. Anche per i consumatori le candele sono considerate spese di consumo di entità minore. Di conseguenza è improbabile che un eventuale aumento dei prezzi derivante dall'istituzione di dazi antidumping abbia un impatto significativo sui costi operativi delle imprese. Il costo unitario relativamente basso delle candele, rispetto al portafoglio complessivo di prodotti di operatori commerciali e dettaglianti, suggerisce che tale aumento avrebbe un effetto trascurabile sulle loro attività economiche. Analogamente, per i consumatori, l'aumento dei costi non dovrebbe modificarne in modo significativo il comportamento di acquisto. (359) In considerazione di quanto sopra, l'istituzione di misure non dovrebbe danneggiare gli utilizzatori, gli operatori commerciali o i consumatori. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non è contraria all'interesse degli importatori, dei dettaglianti, degli utilizzatori e dei consumatori. 7.3. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (360) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (361) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. (362) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha concluso alla sezione 6.4 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. (363) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Cina Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co 10,6 Cina Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,9 Cina Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd. 57,5 Cina Altre società che hanno collaborato 55,5 Cina Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 70,9 (364) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (365) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato". (366) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (367) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse [se del caso, può essere indicata una percentuale, sebbene non sia consigliabile], tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (368) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (369) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (370) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (371) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (372) Sono pervenute osservazioni da Qingdao Kingking e Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co. Tali osservazioni hanno riguardato principalmente questioni diverse dall'accuratezza dei calcoli, quali le fonti dei valori di riferimento, i margini di profitto, le SGAV e il calcolo del margine di pregiudizio, e saranno pertanto prese in considerazione nella fase definitiva dell'inchiesta. (373) Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co. ha presentato inoltre due osservazioni in merito all'accuratezza dei calcoli e ha individuato un errore nelle spese di imballaggio riportate nell'elenco delle vendite all'esportazione e un fattore di conversione errato applicato al prezzo di carta e cartone. Entrambi gli errori sono stati corretti e il margine di dumping per la società in questione è stato adeguato di conseguenza. (374) La società 5 ha segnalato un errore nei calcoli dell'IRI. La Commissione ha verificato il calcolo e ha confermato che tale errore non incide sul livello del margine di pregiudizio della società. 11. DISPOSIZIONI FINALI (375) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (376) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC Cina Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd. 10,6 89UK Cina Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. 70,9 89UI Cina Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. 57,5 89UJ Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 55,5 Cfr. allegato Cina Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 70,9 8999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/511. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione europea non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/7459, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7459/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione, del 20 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/511, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/511/oj ). ( 4 ) AD726 candele, nota per il fascicolo, campione provvisorio dei produttori dell'UE del 19.12.2024 (t24.011572). AD726 nota per il fascicolo - campione definitivo di produttori dell'UE del 17.1.2025 (25.001025). ( 5 ) AD726 nota per il fascicolo - modifica del campione definitivo dei produttori dell'UE del 24.2.2025 (t25.002394). ( 6 ) TRON t25.000237 del 6 gennaio 2025. ( 7 ) TRON t25.000574 del 10 gennaio 2025. ( 8 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2771 . ( 9 ) La società 1 e la società 5 sono parte del denunciante che ha presentato la domanda a condizione che a ciascun produttore sia concesso un trattamento anonimo, adducendo un rischio effettivo di ritorsioni commerciali da parte dei loro clienti nell'Unione, che sono anche clienti di produttori esportatori cinesi. La Commissione ha ritenuto debitamente giustificata la richiesta di anonimato e l'ha accolta di conseguenza. ( 10 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione "On Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations", del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 11 ) Quali il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035 ("quattordicesimo piano quinquennale"), disponibile all'indirizzo: t0284_14th_Five_Year_Plan_EN (consultato il 3 giugno 2025). ( 12 ) Xinhua News Agency, articolo sul tema "SASAC: l'economia di proprietà dello Stato dovrebbe mantenere un controllo assoluto su sette settori", disponibile all'indirizzo: https://www.gov.cn/ztzl/2006-12/18/content_472256.htm (consultato il 6 giugno 2025). ( 13 ) Usha C. V. Haley e George T. Haley, "Through the Looking Glass: Subsidies to China's Glass Industry" in Subsidies to Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy, and Trade Policy , (Oxford University Press (OUP), 23 maggio 2013), disponibile all'indirizzo: https://academic.oup.com/book/11363/chapter/160011767 (consultato il 3 giugno 2025). ( 14 ) Elenco delle notifiche della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), disponibile all'indirizzo: https://notifications.wto.org/en/status-by-member/china (consultato il 3 giugno 2025). ( 15 ) Relazione – capitolo 2, pag. 8. ( 16 ) Relazione – capitolo 2, pag. 7. ( 17 ) Cfr.: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultato il 3 giugno 2025). ( 18 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21. ( 19 ) Relazione – capitolo 2, pag. 20. ( 20 ) Relazione – capitolo 4, pag. 75. ( 21 ) Relazione – capitolo 4, pag. 99. ( 22 ) Relazione – capitolo 18, pag. 538. ( 23 ) Relazione – capitolo 8, pag. 242. ( 24 ) Relazione – capitolo 12, pag. 328. ( 25 ) Cfr.: http://www.kwungs.com/ (consultato il 26 maggio 2025). ( 26 ) Cfr.: http://www.kwungshome.com/ (consultato il 26 maggio 2025). ( 27 ) Cfr.: https://www.chinakingking.com/ (consultato il 26 maggio 2025). ( 28 ) Cfr.: https://m.chinabgao.com/top/brand/88643.html#:~:text=%E8%BF%99%E4%BA%9B%E5%93%81%E7%89%8C%E5%9C%A8%E7%9F%B3%E8%9C%A1%E7%9A%84,%E6%B4%8B%E5%8F%91%E5%B1%95%E3%80%81%E7%9B%9B%E4%BA%9ASASIA%E3%80%82 (consultato il 27 maggio 2025). ( 29 ) Cfr.: https://www.cnpc.com.cn/en/index.shtml (consultato il 27 maggio 2025). ( 30 ) Cfr.: http://www.sinopec.com/listco/en/ (consultato il 27 maggio 2025). ( 31 ) Cfr.: http://www.syhg.chemchina.com/ (consultato il 27 maggio 2025). ( 32 ) Cfr.: http://www.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 27 maggio 2025). ( 33 ) Cfr.: https://www.chinalco.com.cn/xwzx/ (consultato il 4 giugno 2025). ( 34 ) Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era (cfr. riferimenti completi in appresso). ( 35 ) Cfr. articolo 5 della legge sulla promozione del settore privato, disponibile all'indirizzo: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm (consultato il 27 maggio 2025). ( 36 ) Cfr. articolo 3 dello statuto della CPCIF, disponibile all'indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 27 maggio 2025). ( 37 ) Ibidem. ( 38 ) Cfr. articolo 36 dello statuto della CPCIF, disponibile all'indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 27 maggio 2025). ( 39 ) Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultato il 12 maggio 2025). ( 40 ) Cfr.: https://www.chcia.org.cn/sy (consultato il 27 maggio 2025). ( 41 ) Cfr. articolo 2 dello statuto della CHCIA, disponibile all'indirizzo: https://www.chcia.org.cn/fh (consultato il 27 maggio 2025). ( 42 ) Cfr. articolo 3 dello statuto della CHCIA, disponibile all'indirizzo: https://www.chcia.org.cn/xhzc (consultato il 27 maggio 2025). ( 43 ) Cfr. articolo 36 dello statuto della CHCIA, disponibile all'indirizzo: https://www.chcia.org.cn/xhzc (consultato il 27 maggio 2025). ( 44 ) Cfr.: https://www.chcia.org.cn/lsh (consultato il 27 maggio 2025). ( 45 ) Cfr.: https://www.cnfa.net.cn/index.aspx (consultato il 4 giugno 2025). ( 46 ) Cfr.: https://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 4 giugno 2025). ( 47 ) Ibidem. ( 48 ) Cfr.: http://www.cnagi.org.cn/djgz (consultato il 4 giugno 2025). ( 49 ) Cfr.: http://www.cnagi.org.cn/newsinfo/8098191.html (consultato il 4 giugno 2025). ( 50 ) Ibidem. ( 51 ) Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 104. ( 52 ) Relazione – capitolo 5, pag. 126. ( 53 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 54 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 19 e 26. ( 55 ) Cfr.: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 27 maggio 2025). ( 56 ) Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, disponibili al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 27 maggio 2025). ( 57 ) Financial Times (2020), Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise : https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 27 maggio 2025). ( 58 ) Cfr.: https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E6%98%8E%E5%AD%98/62615366#reference-1 (consultato il 27 maggio 2025). ( 59 ) Cfr.: https://www.chinakingking.com/party_building/detail/1.html (consultato il 27 maggio 2025.). ( 60 ) Cfr.: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consultato il 27 maggio 2025). ( 61 ) Cfr.: https://www.chinalco.com.cn/dqjs/dqjs_djdt/202404/t20240422_126423.html (consultato il 5 giugno 2025). ( 62 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 134-138. ( 63 ) Relazione – capitolo 8, pag. 243. ( 64 ) Cfr. articolo 16 della legge sulla promozione del settore privato. ( 65 ) Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, disponibile all'indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 28 maggio 2025). ( 66 ) Ibidem. ( 67 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm (consultato il 28 maggio 2025). ( 68 ) https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900274.htm (consultato il 28 maggio 2025). ( 69 ) Cfr.: https://www.ln.gov.cn/web/qmzx/lnsqmzxxtpsnxd/lnzxd/bm/2024061709101833774/index.shtml (consultato il 28 maggio 2025). ( 70 ) Ibidem. ( 71 ) Cfr.: https://www.sohu.com/a/494828794_433256 (consultato il 28 maggio 2025). ( 72 ) Cfr.: https://www.ningjin.gov.cn/xxgk/content/26103.html (consultato il 28 maggio 2025). ( 73 ) Relazione – capitolo 14, pag. 315. ( 74 ) Relazione – capitolo 8, pag. 242. ( 75 ) Relazione – capitolo 9, pag. 260. ( 76 ) Relazione – capitolo 9, pag. 262. ( 77 ) Relazione – capitolo 13, pag. 361. ( 78 ) Relazione – capitolo 13, pag. 332. ( 79 ) Relazione – capitolo 13, pagg. 370 e 373. ( 80 ) Relazione – capitolo 5, pag. 107. ( 81 ) Relazione – capitolo 5, pag. 126. ( 82 ) Relazione – capitolo 6, pag. 149. ( 83 ) Relazione – capitolo 10, pag. 272. ( 84 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022 ), disponibile all'indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 28 maggio 2025). Il piano dispone di " attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ". La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: "[r] enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza ". ( 85 ) Cfr. la comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata il 15 dicembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 28 maggio 2025). ( 86 ) Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), Resolving Chinàs Corporate Debt Problem , di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan Yu, Longmei Zhang, ottobre 2016, WP/16/203. ( 87 ) Relazione – capitolo 10, pag. 272. ( 88 ) OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019 , pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 28 maggio 2025). ( 89 ) http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 28 maggio 2025). ( 90 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 91 ) https://connect.spglobal.com/ . ( 92 ) https://www.macmap.org/ . ( 93 ) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG . ( 94 ) https://www.mea.or.th/en/our-services/mea-service/e-service/electric-monthly-calculate/type4 . ( 95 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 96 ) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG . ( 97 ) https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs e https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft . ( 98 ) Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio, dell'11 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/393/oj ). ( 99 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1361 della Commissione, del 6 agosto 2015, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 210 del 7.8.2015, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1361/oj ). ( 100 ) Le esportazioni cinesi verso il resto del mondo sono consistenti in termini di volume e avvengono a prezzi inferiori a quelli verso l'Unione (fonte: Global Trade Atlas). ( 101 ) La Commissione ha cercato altresì un valore di riferimento internazionale, ma quest'ultimo non è stato prontamente disponibile. La Commissione ha inoltre rilevato che i prezzi mondiali sono influenzati dalle importazioni dalla Cina e dai relativi prezzi. Essendo il principale esportatore di paraffina, la Cina incide sui prezzi all'importazione praticati nel resto del mondo. Inoltre, in tutti gli altri paesi rappresentativi potenziali analizzati, la quota delle importazioni cinesi e il loro impatto sul prezzo medio sono stati significativi. L'unica eccezione, oltre alla Turchia, era costituita dalle Filippine, che presentavano una quota del 33 % delle importazioni dalla Cina. Il prezzo delle importazioni non cinesi era persino superiore a quello della Turchia, ossia 18 CNY/kg. ( 102 ) https://uniway-sourcing.com/china/candle-manufacturers-suppliers-in-china/ . ( 103 ) https://oec.world/en/profile/hs/candles . ( 104 ) Ciò è suffragato da elementi di prova che confrontano i prezzi corrisposti dal denunciante per la paraffina importata dalla Cina (allegato 5.8 della denuncia) con i prezzi di mercato prevalenti all'interno della Cina (allegato 5.7 della denuncia), dai quali emerge chiaramente una disparità a favore dei produttori cinesi. ALLEGATO Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione: Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Aromasong Home Products Co.,Ltd. 89UL Repubblica popolare cinese BEIJING CANDLEMAN CANDLE CO., LTD. 89UM Repubblica popolare cinese BOYE HONGMING CANDLE INDUSTRY CO., LTD. 89UN Repubblica popolare cinese Changlexian Yuhuiguorui arts and crafts Co.,Ltd. 89UO Repubblica popolare cinese ChangZhou JinTan Man Tin Fang Gifts Co.,ltd 89UP Repubblica popolare cinese Changzhou Jintan Xingta Arts and Crafts Co., Ltd. 89UQ Repubblica popolare cinese Colourful Home Decoration(NanTong) Co.,Ltd. 89UR Repubblica popolare cinese DALIAN ALL BRIGHT ARTS AND CRAFTS CO.,LTD 89US Repubblica popolare cinese Dalian Bolaite Candle Industry Co., Ltd 89UT Repubblica popolare cinese Dalian Talent Gift Co., Ltd. 89UU Repubblica popolare cinese DANDONG ETON ART CANDLE CO., LTD 89UV Repubblica popolare cinese DANDONG HONGDE CANDLE INDUSTRIAL CO., LTD. 89UW Repubblica popolare cinese Dandong Jiaxin Arts & Crafts Co., Ltd. 89UX Repubblica popolare cinese Dandong Joy Gift and Craft Co., Ltd. 89UY Repubblica popolare cinese Dehua Baililian Candle Craft Products Factory 89UZ Repubblica popolare cinese Donggang tianbao wax Industry Co., Ltd. 89VA Repubblica popolare cinese FUSHUN PINGTIAN WAX PRODUCTS CO., LTD. 89VB Repubblica popolare cinese Fushun Shuanghui Petrochemical Co., Ltd. 89VC Repubblica popolare cinese FUTURE INTERNATIONAL (GIFT) CO., LTD. 89VD Repubblica popolare cinese Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd. 89VE Repubblica popolare cinese Hangzhou Aroma Huicheng Technology Co.,Ltd. 89VF Repubblica popolare cinese HANGZHOU NINFE HOME CO., LTD. 89VG Repubblica popolare cinese Hebei Huaming Laye Co., Ltd 89VH Repubblica popolare cinese Hebei Ruitou Imp&Exp Co., Ltd 89VI Repubblica popolare cinese Hefei Weisi Arts & Crafts Co., Ltd. 89VJ Repubblica popolare cinese Jiangxi Tongda Candle Co., Ltd 89VK Repubblica popolare cinese Jiashan Jiahua Candle Arts & crafts Co., Ltd 89VL Repubblica popolare cinese JIAXING FEIYA HANDICRAFT ARTICLE CO., LTD 89VM Repubblica popolare cinese Jinan Jinming Tool Manufacturing Co., Ltd 89VN Repubblica popolare cinese Jinhua Jushi Technology Co., Ltd 89VO Repubblica popolare cinese LITBRIGHT CANDLE (SHIJIAZHUANG) CO., LTD 89VP Repubblica popolare cinese M&SENSE (SUZHOU) ARTS & CRAFTS CO., LTD. 89VQ Repubblica popolare cinese M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd. 89VR Repubblica popolare cinese MINQUAN VALUEVOLUTION ARTS & CRAFTS CO., LTD. 89VS Repubblica popolare cinese Ningbo Haishu Haihong Crafts Factory 89VT Repubblica popolare cinese Ningbo Junee Gifts Designers and Manufacturers Co., Ltd. 89VU Repubblica popolare cinese Ninghai Grand Houseware Co., Ltd. 89VV Repubblica popolare cinese Ninghai Kaihui Houseware Co., Ltd 89VW Repubblica popolare cinese QIDONG SHENLE ART&CRAFT CO., LTD 89VX Repubblica popolare cinese Qingdao Allite RadianceCandle Co, Ltd 89VY Repubblica popolare cinese Qingdao Golden Sanda Craftworks Co., Ltd 89VZ Repubblica popolare cinese Qingdao Kinglight Craft Co.,Ltd 89WA Repubblica popolare cinese Qingdao Lishengyuan Industry Products Co., Ltd 89WB Repubblica popolare cinese Qingdao Locke Art and Craft Co., Ltd 89WC Repubblica popolare cinese Qingdao Shuailei Arts&crafts Co., Ltd 89WD Repubblica popolare cinese QINGDAO SILVARTS CO., LTD. 89WF Repubblica popolare cinese Qingdao Xinkangmeiyuan Wax Industry Co., Ltd 89WE Repubblica popolare cinese Qingyun Super Light Candle Technology Co., Ltd. 89WG Repubblica popolare cinese SHAANXI JIALONG HOUSEWARE CO., LTD. 89WH Repubblica popolare cinese Shanghai Aqua Gifts Manufacture Co., LTD 89WI Repubblica popolare cinese Shanghai Dream Candle Factory 89WJ Repubblica popolare cinese Shanghai Sizu Biotechnology Co., Ltd. 89WK Repubblica popolare cinese SHAOXING HIKING CANDLE GIFTS CO., LTD 89WL Repubblica popolare cinese Shijiazhuang Tabo Candles Sales Co., Ltd 89XD Repubblica popolare cinese Shaoxing Shangyu Ruisheng Wax Industry Co., Ltd 89WM Repubblica popolare cinese Shenyang shengjie candle co., Ltd 89WN Repubblica popolare cinese Taizhou Bomall housewear Co., LTD 89WO Repubblica popolare cinese Taizhou Huangyan King Well Art & Craft Co. Ltd. 89WP Repubblica popolare cinese TIANJIN HUATAI CANDLE CO., LTD 89WQ Repubblica popolare cinese TIANJIN PERMANENT HOME INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 89WR Repubblica popolare cinese TongLu ChunJiang Candle Products CO., LTD. 89WS Repubblica popolare cinese Tongxiang Apollo Craftwork Co., Ltd. 89WT Repubblica popolare cinese Wuhe Ranran Arts & Crafts Co., Ltd. 89WU Repubblica popolare cinese XUANCHENG ZHIWEN HANDICRAFT CO., LTD. 89WV Repubblica popolare cinese YANGZHOU JINGTENG ART&CRAFT CO., LTD 89WW Repubblica popolare cinese Yiwu Jialuofu Handicraft Co., Ltd. 89WX Repubblica popolare cinese Yixinyuan (Hubei) Household Products Co., Ltd 89WY Repubblica popolare cinese Zhejiang Neeo Home Decoration Co., LTD 89WZ Repubblica popolare cinese Zhejiang Talent Fareast Home Gifts Co., Ltd 89XA Repubblica popolare cinese Zhongshan South Star Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd. 89XB Repubblica popolare cinese Zibo Jialong Wax Industry Co., Ltd 89XC ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1732/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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