Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1748 della Commissione, del 18 agosto 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i regimi di sovvenzione indiana oggetto del dazio compensativo definitivo sul PET e come vengono valutati nella procedura di riesame?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1748 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, confermando misure precedenti a seguito di un riesame in previsione della scadenza. La normativa esamina sei principali regimi di sovvenzione indiana: l'Advance Licence Scheme (AAS), il Duty Drawback Scheme (DDS), l'Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS), il Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES), il Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) e il Duty Free Import Authorisation (DFIA). Questi regimi vengono valutati per verificare se costituiscono rinunce a entrate pubbliche o trasferimenti diretti di fondi che conferiscono vantaggi specifici agli esportatori. La Commissione europea ha concluso che tali regimi persistono e continuano a costituire sovvenzioni compensabili, poiché il governo indiano non dispone di meccanismi di verifica affidabili per controllare l'effettivo utilizzo dei fattori produttivi nelle esportazioni. In particolare, per l'AAS e il DDS, la Commissione ha rilevato che non esiste un sistema di tracciabilità sistematica che garantisca l'incorporazione fisica dei materiali importati nei prodotti esportati, rendendo impossibile verificare il nesso tra i vantaggi concessi e i dazi effettivamente pagati sulle materie prime.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1748 della Commissione, del 18 agosto 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1748 of 18 August 2025 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1748
19.8.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1748 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2025
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000
(
2
)
, il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originario, tra l’altro, dell’India («inchiesta iniziale»).
(2)
Con il regolamento (CE) n. 1645/2005
(
3
)
, il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall’India. Le modifiche sono state l’esito di un riesame accelerato avviato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base.
(3)
In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007
(
4
)
, dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.
(4)
Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio
(
5
)
e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio
(
6
)
in seguito a riesami intermedi parziali.
(5)
Un riesame intermedio parziale successivo è stato chiuso senza alcuna modifica alle misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio
(
7
)
.
(6)
In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013
(
8
)
, un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni.
(7)
Con la decisione 2000/745/CE
(
9
)
, la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all’importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE
(
10
)
, la Commissione ha revocato l’accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
(8)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350
(
11
)
, il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall’India, in seguito a due riesami intermedi parziali.
(9)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468
(
12
)
, la Commissione ha modificato il livello di misure compensative in vigore in seguito a due riesami intermedi parziali.
(10)
In seguito al terzo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286
(
13
)
, dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni («ultimo riesame in previsione della scadenza»).
(11)
Il 2 giugno 2020 il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/738
(
14
)
della Commissione, modificando i dazi compensativi da specifici a dazi ad valorem. Gli attuali dazi compensativi applicabili variano dal 2,3 % al 13,8 % per i produttori esportatori inseriti nel campione o che hanno collaborato e ammontano al 13,8 % per tutti gli altri produttori esportatori.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(12)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
15
)
delle misure compensative in vigore sulle importazioni di PET originarie dell’India («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base («domanda di riesame»).
(13)
La domanda di riesame è stata presentata il 26 aprile 2024 da PET Europe («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di polietilentereftalato («PET») ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.
(14)
La domanda di riesame è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(15)
Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l’ha invitato a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione di comune accordo.
(16)
Le consultazioni con il governo dell’India si sono tenute il 22 luglio 2024 e il governo dell’India ha esposto alla Commissione il proprio parere in merito all’apertura dell’inchiesta. Il governo dell’India ha inoltre presentato le sue osservazioni per iscritto il 25 luglio 2024. L’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stata aperta il 26 luglio 2024.
1.3.
Apertura
(17)
Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 luglio 2024 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
16
)
(«avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente la propria valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali essa ha avviato la presente inchiesta.
(18)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che la domanda di riesame si basava unicamente su presunzioni e affermazioni non suffragate da alcun elemento di prova documentale e che il richiedente non era in grado di dimostrare l’esistenza di un rischio di pregiudizio. Pertanto, secondo il governo dell’India, la Commissione non avrebbe dovuto avviare l’inchiesta sulla base di una domanda di riesame insufficiente.
(19)
Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti per una domanda di riesame a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base chiarisce che il richiedente non è tenuto a dimostrare che la scadenza delle misure comporterà sicuramente la persistenza o la reiterazione del pregiudizio. Inoltre la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella domanda di riesame non possono, per definizione, essere identiche a quelle su cui la Commissione fonda le proprie risultanze al termine di un’inchiesta. Comunque, nel caso di specie, l’analisi da parte della Commissione degli elementi di prova forniti dal richiedente ha portato a concludere che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza di ulteriori sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio. L’argomentazione del governo dell’India è stata pertanto respinta.
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(20)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(21)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti nell’Unione, produttori esportatori, importatori e utilizzatori nell’Unione notoriamente interessati e le autorità indiane invitandoli a partecipare.
(22)
Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. A tutte le parti interessate è stata anche data la possibilità di richiedere per iscritto un’audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.5.1.
Campionamento
(23)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
1.5.2.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(24)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. In conformità all’articolo 27 del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 30 % della produzione totale stimata dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
(25)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha espresso preoccupazione per il fatto che avvalendosi di un campione estremamente ristretto la Commissione potesse giungere a risultanze non rappresentative. Il governo dell’India ha osservato che solo due produttori dell’Unione, che coprono oltre il 30 % della produzione, sono stati inseriti nel campione, il che significa che il 70 % dell’industria non è stato verificato, mettendo in discussione la completezza e l’equità dell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione.
(26)
In primo luogo, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per limitare il campione di produttori dell’Unione affinché copra il massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione nell’Unione che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In secondo luogo, la Commissione si è basata sui dati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione solo nell’analisi degli indicatori microeconomici, mentre gli indicatori macroeconomici delineati nel presente regolamento riguardano la situazione dell’intera industria dell’Unione e non solo i dati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, invalidando ulteriormente l’argomentazione del governo dell’India circa la mancanza di completezza ed equità nell’analisi della Commissione.
1.5.3.
Campionamento degli importatori indipendenti
(27)
Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori/utilizzatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all’inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II dell’avviso di apertura. Nessun utilizzatore o importatore si è manifestato durante l’esercizio di campionamento.
1.5.4.
Campionamento dei produttori esportatori
(28)
Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a partecipare all’inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste al punto 5.3.1 dell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione dell’India presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Nessuno dei produttori esportatori ha fornito le informazioni richieste.
1.5.5.
Questionari e visite di verifica
(29)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha pubblicato online i questionari per i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione e ha inviato il questionario al governo dell’India.
(30)
Un produttore esportatore che non ha esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ha risposto al questionario. Anche il governo dell’India ha risposto al questionario.
(31)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso gli uffici del governo indiano a New Delhi.
(32)
Sono state inoltre effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
produttori dell’Unione:
—
Indorama Ventures Poland Sp. z. o.o, Polonia;
—
UAB «NEO GROUP», Lituania.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(33)
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India («prodotto oggetto del riesame»).
2.2.
Prodotto simile
(34)
È risultato che il prodotto oggetto del riesame fabbricato in India ed esportato nell’Unione e il prodotto realizzato e venduto dall’industria dell’Unione nell’Unione stessa hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI
(35)
In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e a quelle presentate dal governo dell’India e dal produttore esportatore che ha collaborato, sono stati esaminati i regimi di seguito indicati, che si presume comportino la concessione di sovvenzioni.
Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza:
rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute
(
17
)
:
a)
regime di autorizzazione preventiva (
Advance Licence Scheme
- AAS);
b)
regime di restituzione del dazio (
Duty Drawback Scheme
- DDS);
c)
regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (
Export Promotion Capital Goods Scheme
- EPCGS);
d)
regime di esenzione dalla tassa sull’elettricità dello Stato indiano di Gujarat (
Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme
- GEDES).
Altri regimi indicati nella domanda di riesame:
rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute
(
18
)
:
e)
regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (
Remission of Duties and Taxes on Exported Products
- RoDTEP);
f)
regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (
Duty Free Import Authorisation
- DFIA).
Trasferimento diretto di fondi
(
19
)
:
g)
regime di perequazione degli interessi (
Interest Equalisation Scheme
- IES).
3.1.
Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza
(36)
Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare la presenza di elementi di prova relativi al persistere delle sovvenzioni, a prescindere dall’importo. Alla luce delle risultanze sulla persistenza delle sovvenzioni in riferimento alla maggior parte delle principali sovvenzioni oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale, non è stato necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni di cui il denunciante asserisce l’esistenza.
(37)
Le sovvenzioni elencate nel considerando 35, e che sono state oggetto di misure compensative in passato, si basano sui documenti strategici e sugli atti legislativi indicati di seguito.
(38)
La base dei regimi AAS e EPCGS è costituita dalla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (
Foreign Trade (Development and Regulation) Act
1992) (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere notifiche relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati
(
20
)
.
(39)
Il documento sulla politica del commercio estero riguardante il periodo dell’inchiesta di riesame è intitolato «Foreign Trade Policy 2023» («FTP 2023»). È entrato in vigore il 1
o
aprile 2023. Il governo dell’India ha inoltre definito le procedure che disciplinano l’FTP nel manuale di procedura «Handbook of Procedures 2023»
(
21
)
(«HOP 2023»). Quest’ultimo è entrato in vigore il 1
o
aprile 2023.
(40)
I regimi AAS e EPCGS si basano sul documento FTP 2023 e sul manuale HOP 2023.
(41)
Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (
Customs Act
) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (
Central Excise Act
) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (
Financial Act
) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (
Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules
) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.
(42)
Il regime GEDES è basato sull’articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all’imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (
Gujarat Electricity Duty Act
) del 1958, modificata di volta in volta nella Gazzetta del governo di Gujarat.
(43)
Un produttore esportatore che ha collaborato ha confermato di aver ottenuto concessioni nell’ambito dei regimi AAS e DDS durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, non avendo esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i vantaggi non sono stati quantificati.
3.2.
Regime di autorizzazione preventiva (
Advance Licence Scheme
- AAS)
(44)
Il produttore esportatore che ha collaborato ha confermato di aver ottenuto concessioni nel quadro del regime AAS durante il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR).
(45)
Tale regime è stato oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 28 a 55 del regolamento sui sistemi di elettrodi di grafite
(
22
)
, i considerando da 126 a 153 del regolamento sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(
23
)
, i considerando da 39 a 61 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza
(
24
)
e i considerando da 40 a 60 del regolamento sulle barre di acciaio inossidabile
(
25
)
.
3.2.1.
Base giuridica
(46)
Il regime è descritto dettagliatamente nei capitoli da 4.03 a 4.23 del documento FTP 2023 e nei capitoli da 4.04 a 4.51 del manuale HOP 2023.
3.2.2.
Ammissibilità
(47)
A norma del paragrafo 4.05 del documento FTP 2023, le licenze di autorizzazione preventiva possono essere rilasciate ai fabbricanti esportatori o agli operatori commerciali esportatori collegati a fabbricanti.
(48)
Le licenze di autorizzazione preventiva possono essere rilasciate per le esportazioni fisiche, le forniture intermedie, la fornitura di determinati beni e le esportazioni presunte.
3.2.3.
Applicazione pratica
(49)
I richiedenti devono chiedere una licenza che consenta l’importazione di fattori produttivi esenti da dazi qualora il volume di tali importazioni non superi il volume dei fattori produttivi per la fabbricazione dei prodotti esportati.
(50)
L’AAS può essere applicato per:
(51)
esportazioni fisiche: questo è il sottoregime principale, che permette l’importazione in franchigia doganale dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisiche» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compreso il tipo di prodotto di esportazione, sono specificate nella licenza;
(52)
fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in franchigia doganale, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;
(53)
forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo di fabbricazione. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia doganale e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;
(54)
esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte». Secondo il governo dell’India, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un’unità orientata all’esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economica speciale (
Special Economic Zone
- SEZ);
(55)
buono di approvvigionamento anticipato (
Advance Release Order
- ARO): il titolare di AAS che intenda procurarsi i fattori produttivi da fonti locali, invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni ARO. In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 7.03 del documento FTP 2023 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi, e non all’esportatore definitivo. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;
(56)
lettera di credito interna di compensazione: anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto al punto 7.03 del documento FTP 2023 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).
(57)
Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere una «contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo delle merci importate in franchigia doganale/acquistate sul mercato interno» in un formato specifico (capitolo 4.51 e appendice 4H del manuale HOP 2023), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile esterno iscritto all’albo/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.
(58)
Il volume e il valore delle esportazioni fisiche, delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell’India e sono specificati nell’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate nell’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambito del regime AAS è fissato dal governo dell’India in base alle norme SION (
Standard Input-Output Norms
) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame. La norma SION applicabile al prodotto oggetto del riesame è stata stabilita dal governo dell’India nel 1998 e l’ultima revisione è avvenuta nel 2011, avviso pubblico n. 28/(RE2010)/2009-2014 dell’11 febbraio 2011.
(59)
Le licenze AAS indicano le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il risultante prodotto di esportazione. I titolari di licenze dispongono di 12 mesi per importare i fattori produttivi e di 18 mesi per esportare i prodotti fabbricati. Il governo dell’India può concedere proroghe di tali termini dietro richiesta del titolare della licenza.
(60)
Nell’ambito dell’attuale riesame, la Commissione ha inoltre esaminato se il governo dell’India ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica efficace che consente di stabilire quali fattori produttivi sono stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità.
(61)
Per quanto riguarda la «contabilità del consumo e dell’utilizzo delle merci importate in franchigia doganale/acquistate sul mercato interno», che il titolare di una licenza AAS è tenuto per legge a tenere come appendice 4H (cfr. considerando 57), la Commissione ha constatato che il formato prescritto per comunicare il consumo e l’utilizzo di merci importate in franchigia doganale o acquistate sul mercato interno non è concepito per verificare l’incorporazione fisica di tali fattori produttivi nei prodotti esportati.
(62)
Il governo dell’India ha stabilito che le autorità doganali possono sottoporre ad audit gli esportatori per verificare le informazioni fornite nell’appendice 4H, come previsto dalle normative in materia di audit doganale
(
26
)
. Tuttavia nelle normative si stabiliva unicamente che la selezione di un soggetto sottoposto ad audit «deve basarsi principalmente sulla valutazione dei rischi mediante adeguati criteri di selettività» e non si specificava quali documenti dovrebbero essere richiesti nel corso di un audit né le modalità di valutazione delle informazioni al fine di completare l’audit con successo. Il governo dell’India non ha fornito dettagli dei criteri di valutazione del rischio.
(63)
Il governo dell’India ha inoltre fornito una relazione sulla verifica del campione per un prodotto diverso dal PET per quanto riguarda la verifica fisica del consumo di fattori produttivi nel quadro del regime AAS. Tuttavia, come indicato nella presente relazione, il produttore esportatore non tracciava in maniera sistematica l’incorporazione fisica delle importazioni effettive all’interno delle merci esportate. Nella relazione sulla verifica del campione non era citato alcun sistema di tracciabilità sistematica, come quelli che fanno riferimento a numeri o codici di lotto assegnati alle materie prime importate, garantendo che tali codici siano registrati in ogni fase della produzione fino all’esportazione del prodotto finito. La relazione non contemplava l’attuazione di un sistema di pianificazione delle risorse aziendali o di un altro strumento digitale di tracciamento che registra la ricezione dei fattori produttivi importati e li assegna a cicli di produzione specifici da cui hanno origine le merci esportate. Inoltre non era presente alcun riferimento all’assegnazione di numeri di serie o codici a barre ai componenti importati e alla loro scansione durante l’intero processo di produzione per monitorarne l’utilizzo all’interno dei prodotti finali successivamente esportati. Come già indicato, nella relazione sulla verifica del campione si faceva inoltre riferimento a un prodotto diverso dal PET, per cui la Commissione non ha ricevuto garanzie o elementi di prova a sostegno del fatto che i produttori esportatori di PET abbiano tracciato in maniera sistematica l’incorporazione fisica delle importazioni effettive nelle merci esportate.
(64)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha constatato che il governo dell’India non disponeva di un meccanismo di verifica affidabile che consentisse di stabilire se fossero stati utilizzati fattori produttivi importati nella fabbricazione del PET esportato e in che misura.
3.2.4.
Contributo finanziario e vantaggio
(65)
Come indicato al considerando 43, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In un riesame in previsione della scadenza non è però necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che il governo dell’India ha continuato a fornire sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di questo regime costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta in quanto ne migliora la liquidità. L’importo della sovvenzione equivale al dazio che la società beneficiaria avrebbe dovuto pagare secondo la normale aliquota del dazio applicabile nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.2.5.
Specificità
(66)
Il regime AAS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime.
3.2.6.
Conclusioni relative al regime AAS
(67)
In linea con le inchieste precedenti di cui al considerando 45 e alla luce delle risultanze di cui alle sezioni precedenti, il regime AAS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e degli allegati II e III del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell’India non dispone di un meccanismo di verifica affidabile che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di regimi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2), del regolamento di base).
(68)
A causa della mancanza di esportazioni nell’Unione da parte del produttore che ha collaborato, non è stato possibile stabilire l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma sulla base delle risultanze di cui ai considerando da 49 a 66, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori indiani di PET hanno continuato a godere di sovvenzioni. La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che il regime di autorizzazione preventiva, considerato una sovvenzione compensabile, è continuato nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.2.7.
Osservazioni ricevute
(69)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui il regime AAS non disponeva di un meccanismo di verifica efficace. Durante il processo di verifica, il governo dell’India ha presentato diversi esempi di moduli 4H nell’ambito del regime AAS per i produttori di PET, nonché una relazione di audit per un prodotto diverso dal PET. Tali osservazioni, secondo il governo dell’India, dimostrano che la Commissione ha commesso un errore di valutazione e avrebbe dovuto concludere che il regime AAS non è compensabile.
(70)
Il governo dell’India ha inoltre asserito che le risultanze della Commissione non erano suffragate da elementi di prova, in quanto durante il PIR non è stato quantificato alcun vantaggio tangibile per le esportazioni di PET nell’UE. Secondo il governo dell’India, in assenza di una simile quantificazione, il fatto che la Commissione si sia fondata su tale base per giustificare il mantenimento delle misure antisovvenzioni è insostenibile.
(71)
La Commissione ha osservato al considerando 61 che il formato prescritto per la comunicazione del consumo e dell’uso di merci importate in franchigia doganale o acquistate sul mercato interno non è concepito per verificare l’incorporazione fisica di tali fattori produttivi nei prodotti esportati. Per quanto riguarda la relazione di audit fornita dal governo dell’India come esempio per un prodotto diverso dal PET, la Commissione ha concluso al considerando 63 che tale relazione non citava alcun sistema di tracciabilità sistematica applicato dall’esportatore e non faceva riferimento al PET, mentre il governo dell’India è stato specificamente invitato a fornire tali elementi di prova per il PET.
(72)
Per quanto riguarda il vantaggio quantificabile, la Commissione ha già osservato al considerando 65 che in un riesame in previsione della scadenza non è necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute, ma solo il loro mantenimento. In assenza di un meccanismo di verifica affidabile che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato durante il PIR e in che quantità, si può ragionevolmente concludere che, come nel contesto dell’inchiesta precedente, le sovvenzioni persistono. Le osservazioni del governo dell’India sul regime AAS non hanno fornito nuovi elementi di prova in merito a tali argomentazioni e sono state pertanto respinte.
3.3.
Regime di restituzione del dazio (
Duty Drawback Scheme
- DDS)
(73)
Il produttore esportatore che ha collaborato ha confermato di aver ottenuto concessioni nel quadro del regime DDS durante il PIR.
(74)
Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 92 a 116 del regolamento sui sistemi di elettrodi di grafite
(
27
)
, i considerando da 154 a 173 del regolamento sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(
28
)
, i considerando da 103 a 132 del regolamento sulla ghisa a grafite sferoidale
(
29
)
, i considerando da 39 a 61 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza
(
30
)
e i considerando da 61 a 76 del regolamento sulle barre di acciaio inossidabile
(
31
)
.
3.3.1.
Base giuridica
(75)
Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (
Customs Act
) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (
Central Excise Act
) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (
Financial Act
) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (
Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules
) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.
(76)
La base giuridica applicabile durante l’inchiesta iniziale era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (
Customs & Central Excise Duties Drawback Rules
) del 1995
(
32
)
(«disposizioni del 1995 relative al regime DDS»), modificate da ultimo nel 2006. Le disposizioni del 1995 relative al regime DDS sono state sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (
Customs and Central Excise Duties Drawback Rules
) del 2017 («disposizioni del 2017 relative al regime DDS»), entrate in vigore il 1
o
ottobre 2017
(
33
)
e applicabili durante il PIR. L’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS disciplinava il metodo di calcolo di tale regime di restituzione del dazio. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni relative al regime DDS disciplinava la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste sostanzialmente invariate nelle disposizioni del 2017 relative al regime DDS attualmente applicabili e corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Inoltre la circolare n. 24/2001 contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
(
34
)
.
(77)
L’articolo 4 delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l’importo o le aliquote fissate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2. Il governo ha apportato una serie di modifiche di questo tipo. Nella notifica n. 07/2020-CUSTOMS (N.T.) del 28 gennaio 2020
(
35
)
è stata rivista l’aliquota per il prodotto oggetto del riesame applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame all’1,3 % del valore franco a bordo («fob») dei prodotti esportati, applicabile fino al 29 ottobre 2023. Nella notifica n. 77/2023 del 30 ottobre 2023
(
36
)
l’aliquota è stata rivista all’1,2 %.
3.3.2.
Ammissibilità
(78)
Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime.
3.3.3.
Applicazione pratica
(79)
In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali, il governo dell’India basa l’ammontare rimborsabile sui valori medi, per l’intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull’indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo dell’India considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Successivamente, il governo dell’India esprime l’importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.
(80)
Per essere ammissibile ai vantaggi di questo regime, una società deve esportare. Al momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l’esportazione avviene nel quadro del regime DDS e che l’importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l’esportazione e che l’ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l’autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell’esportatore, oppure tramite tratta.
(81)
L’esportatore deve inoltre fornire gli elementi di prova della realizzazione dei proventi dell’esportazione mediante un certificato bancario che attesti l’avvenuto pagamento della fattura di esportazione (
Bank Realisation Certificate
- BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all’incasso dell’importo della restituzione, ma il governo dell’India provvederà a recuperare l’importo erogato se l’esportatore non presenta il BRC entro un dato termine.
(82)
L’importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell’India, una volta assolto l’obbligo di esportazione l’importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali.
(83)
Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l’amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere elementi a dimostrazione del fatto che l’esportatore richiedente la restituzione del dazio deve essere incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l’importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato. Non esistono neppure meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in che quantità. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati.
3.3.4.
Contributo finanziario e vantaggio
(84)
Come indicato al considerando 43, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In un riesame in previsione della scadenza non è però necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che il governo dell’India ha continuato a fornire sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. L’importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, in quanto ne migliora la liquidità. L’importo della sovvenzione equivale alla restituzione del dazio che la società beneficiaria avrebbe dovuto pagare secondo la normale aliquota del dazio applicabile nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.3.5.
Specificità
(85)
Di conseguenza il pagamento, che assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell’India a seguito delle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni; pertanto questo regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
3.3.6.
Conclusioni relative al regime DDS
(86)
Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo dell’India singolarmente per ciascun prodotto. Tuttavia, sebbene la sovvenzione sia definita come una restituzione del dazio, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base; inoltre non è conforme alle norme stabilite nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente legato a pagamenti effettivi di dazi all’importazione sulle materie prime e non costituisce un credito sul dazio per compensare i dazi all’importazione su precedenti o future importazioni di materie prime. Non esistono neppure meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in che quantità. Il governo dell’India non sembra effettuare un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). Non sono stati forniti elementi di prova dell’esistenza di un nesso tra i tassi di restituzione e i dazi versati sulle materie prime.
(87)
In linea con le inchieste precedenti di cui al considerando 74 e sulla base delle risultanze di cui ai considerando da 78 a 85, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori indiani di PET hanno continuato a godere di sovvenzioni.
3.3.7.
Osservazioni ricevute
(88)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha contestato la conclusione della Commissione riguardo al meccanismo di verifica e ha affermato che il regime DDS non costituiva una sovvenzione compensabile. Il governo dell’India ha sottolineato che esisteva un solido quadro di verifica nell’ambito delle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi del 1995 (modificate nel 2006) e del manuale doganale del 2015, che comprende audit obbligatori, ispezioni sul campo e verifiche incrociate dei dati in ingresso. Il governo dell’India ha asserito che tali meccanismi garantiscono che le restituzioni pagate non superino i dazi/le imposte versati/versate sui fattori produttivi utilizzati nelle merci esportate, in linea con gli orientamenti dell’OMC. Nello specifico, il governo dell’India ha citato la relazione del panel dell’OMC nella controversia
DS 486 on Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephthalate from Pakistan
(
37
)
, in cui si chiariva che i regimi di restituzione dei dazi non sono compensabili a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
, «ASCM») se includono misure di salvaguardia volte a prevenire remissioni in eccesso. Pertanto, secondo il governo dell’India, il regime DDS non soddisfa i criteri relativi alla compensabilità.
(89)
Il governo dell’India ha inoltre asserito che le risultanze della Commissione non erano suffragate da elementi di prova, in quanto durante il PIR non è stato quantificato alcun vantaggio tangibile per le esportazioni di PET nell’UE. Secondo il governo dell’India, in assenza di una simile quantificazione, il fatto che la Commissione si sia fondata su tale base per giustificare il mantenimento delle misure antisovvenzioni è insostenibile.
(90)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al meccanismo di verifica tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Tali risultanze (ossia che il regime DDS costituisce una sovvenzione compensabile e che il suo meccanismo di verifica è inefficace) sono in linea con le conclusioni fattuali raggiunte in precedenti inchieste di cui al considerando 74. Per quanto riguarda i vantaggi quantificabili, al considerando 84 la Commissione ha chiarito che in un riesame in previsione della scadenza non è necessario quantificare gli importi esatti delle sovvenzioni ricevute. In assenza di un meccanismo di verifica affidabile che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato durante il PIR e in che quantità, si può ragionevolmente concludere che, come nel contesto dell’inchiesta precedente, le sovvenzioni persistono. Di conseguenza le argomentazioni del governo dell’India relative al regime DDS sono state respinte.
3.4.
Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (
Export Promotion Capital Goods Scheme
- EPCGS)
(91)
Tale regime è stato già oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 79 a 90 del regolamento sui sistemi di elettrodi di grafite
(
38
)
, i considerando da 174 a 189 del regolamento sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(
39
)
, i considerando da 82 a 93 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza e i considerando da 86 a 102 del regolamento sulla ghisa a grafite sferoidale
(
40
)
.
3.4.1.
Base giuridica
(92)
Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 2023, nonché nel capitolo 5 del manuale HOP 2023.
3.4.2.
Ammissibilità
(93)
Possono beneficiare della misura i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori e i fornitori di servizi.
3.4.3.
Applicazione pratica
(94)
A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all’esportazione nel corso di un certo periodo. Nell’ambito del documento FTP 2023 aggiornato i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni.
(95)
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può reclamare i vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS.
3.4.4.
Contributo finanziario e vantaggio
(96)
La Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In un riesame in previsione della scadenza non è però necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che il governo dell’India ha continuato a fornire sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, conferisce all’esportatore un vantaggio pari all’importo della riduzione dei dazi. L’importo della sovvenzione equivale alla differenza tra il dazio effettivamente pagato dalla società beneficiaria nel periodo dell’inchiesta di riesame e quello che avrebbe dovuto pagare secondo la normale aliquota del dazio.
3.4.5.
Specificità
(97)
Il regime EPCGS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile.
3.4.6.
Conclusioni relative al regime EPCGS
(98)
Il regime EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali sistemi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.
(99)
La Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene non sia stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione, sulla base della domanda e in assenza di altre informazioni contrarie nel fascicolo, il regime EPCGS ha conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base. Pertanto, e in linea con le inchieste precedenti di cui al considerando 91, la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua a essere considerata compensabile.
3.4.7.
Osservazioni ricevute
(100)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che il regime EPCGS consente l’importazione in franchigia doganale di beni strumentali per rafforzare la competitività del settore manifatturiero. Il governo dell’India ha asserito che tali vantaggi non sono compensabili a norma dell’ASCM, citando l’allegato I, lettere h) e i), e l’allegato II, che consentono esenzioni/remissioni di dazi sui fattori produttivi utilizzati nelle esportazioni. Solo le esenzioni in eccesso (oltre i dazi pagati sui fattori produttivi consumati) costituirebbero sovvenzioni. Il governo dell’India ha respinto la conclusione della Commissione in quanto incompatibile con il diritto dell’OMC e non suffragata da elementi di prova.
(101)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al regime tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Le risultanze della Commissione sono in linea con le conclusioni fattuali raggiunte anche nelle inchieste precedenti di cui al considerando 91. Le argomentazioni del governo dell’India relative al regime EPCGS sono state pertanto respinte.
3.5.
Regime di esenzione dalla tassa sull’elettricità dello Stato indiano di Gujarat (
Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme
- GEDES)
(102)
Il regime GEDES è basato sull’articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all’imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (Gujarat Electricity Duty Act) del 1958
(
41
)
, modificata da ultimo nella Gazzetta del governo di Gujarat nel marzo 2020
(
42
)
.
(103)
Il governo statale del Gujarat dispone di un regime di esenzione dall’imposta sul consumo di energia elettrica, gestito ai sensi della
Gujarat Electricity Duty Act
del 1958. Il programma esenta talune imprese ammissibili che costituiscono un ulteriore impianto di produzione nello Stato del Gujarat dal pagamento dell’imposta sull’energia elettrica per un determinato periodo di tempo.
(104)
Nell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza la Commissione ha constatato che una società ha beneficiato di tale regime durante il PIR. Il richiedente ha inoltre ricordato che uno dei produttori indiani di PET, Senpet Polymers LLP, è stabilito nel Gujarat, per cui è probabile che abbia beneficiato di questo programma di sovvenzioni.
(105)
In considerazione dell’assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori stabiliti nel Gujarat e di qualsiasi altro elemento di prova fornito dal governo dell’India, la Commissione ha concluso che la sovvenzione continua a essere compensabile sulla base delle risultanze non contestate dell’inchiesta iniziale e in mancanza di elementi di prova che dimostrino un cambiamento della situazione.
3.5.1.
Osservazioni ricevute
(106)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che il regime GEDES è un programma di sviluppo industriale non specifico volto alla crescita economica in generale e non una sovvenzione all’esportazione. Il suo obiettivo è sostenere lo sviluppo industriale generale e non incentivare le esportazioni. Il governo dell’India ha asserito che la Commissione ha precedentemente riconosciuto il vantaggio conferito dal regime GEDES come trascurabile, compromettendone ulteriormente la pertinenza. Secondo il governo dell’India, il ricorso a tale regime per giustificare il mantenimento dei dazi compensativi è privo di fondamento giuridico e fattuale.
(107)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al regime tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Le conclusioni fattuali relative al regime GEDES, inizialmente raggiunte nell’inchiesta iniziale, sono state confermate in assenza di elementi di prova che dimostrassero un mutamento delle circostanze. Le argomentazioni del governo dell’India relative al regime GEDES sono state pertanto respinte.
3.6.
Altri regimi indicati nella domanda di riesame
(108)
Il regime RoDTEP ha sostituito il regime per le esportazioni di merci dall’India (
Merchandise Exports from India Scheme
- MEIS), che è scaduto il 1
o
gennaio 2021, ma che è stato oggetto dell’inchiesta iniziale e confermato durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza
(
43
)
.
(109)
Il regime RoDTEP si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere notifiche relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati
(
44
)
.
(110)
Il documento sulla politica del commercio estero riguardante il periodo dell’inchiesta di riesame è intitolato «Foreign Trade Policy 2023» («FTP 2023»). È entrato in vigore il 1
o
aprile 2023. Il governo dell’India ha inoltre definito le procedure che disciplinano l’FTP nel manuale di procedura «Handbook of Procedures 2023»
(
45
)
(«HOP 2023»). Quest’ultimo è entrato in vigore il 1
o
aprile 2023. Il regime RoDTEP si basa sul documento FTP 2023 e sul manuale HOP 2023.
3.7.
Regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (
Remission of Duties and Taxes on Exported Products
- RoDTEP)
(111)
Un produttore esportatore che ha collaborato ha confermato di aver ottenuto concessioni nell’ambito del regime RoDTEP durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, non avendo esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il vantaggio non è stato quantificato.
(112)
Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito del regolamento sui sistemi di elettrodi di grafite
(
46
)
(cfr. relativi considerando da 118 a 132).
3.7.1.
Base giuridica
(113)
Il regime RoDTEP è descritto dettagliatamente al capitolo 4 del documento FTP 2023 nonché nel manuale HOP 2023. È inoltre reperibile nella notifica n. 19/2015-20 del 17 agosto 2021
(
47
)
che ha introdotto il RoDTEP nel documento FTP 2015-2020, che era valido fino all’entrata in vigore del documento FTP 2023
(
48
)
.
3.7.2.
Ammissibilità
(114)
Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime.
3.7.3.
Applicazione pratica
(115)
Le società ammissibili possono beneficiare del regime RoDTEP se esportano prodotti che non sono esclusi, secondo l’elenco di cui alla sezione 4.55 del documento FTP 2023, in quanto forniture/articoli/categorie non ammissibili nell’ambito del regime. Sulla base di tale elenco, il PET non è stato escluso.
(116)
Come indicato nella sezione 4.54 del documento FOP 2023, l’obiettivo del regime è rimborsare dazi, imposte o prelievi ancora non rimborsati, comprese imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori, su beni e servizi utilizzati nella produzione del prodotto esportato.
(117)
Nell’ambito del regime viene concesso uno sconto a una percentuale notificata del valore fob con un massimale di valore fob unitario del prodotto esportato. L’aliquota relativa al regime RoDTEP per il PET è stata fissata all’1,4 % del valore delle esportazioni
(
49
)
e ridotta all’1,3 % a partire dal 1
o
ottobre 2023.
(118)
Il regime è attuato mediante l’emissione di un importo di sconto sotto forma di credito sul dazio trasferibile/cedola elettronica (e-scrip), conservati in un registro elettronico dal Comitato centrale delle imposte indirette e delle dogane (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC).
(119)
Le cedole elettroniche possono essere utilizzate per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, conformemente alla prima tabella della legge sulle tariffe doganali (Customs Tariff Act) del 1975, vale a dire il dazio doganale di base.
(120)
L’avviso pubblico
(
50
)
, applicabile alle registrazioni per il periodo 2023-2024, definisce la procedura e il formato che gli esportatori devono rispettare per conservare registrazioni a sostegno delle loro richieste, come quelle relative al PET esportato e ai fattori produttivi utilizzati (appendice 4RR — formato per la comunicazione dei dati nell’ambito della dichiarazione annuale relativa al regime RoDTEP). Secondo l’avviso, le prescrizioni si applicheranno dopo marzo 2025. Per quanto riguarda l’appendice 4RR, la Commissione ha constatato che il formato prescritto per la comunicazione del consumo e dell’uso di fattori produttivi per cui sono stati pagati dazi, imposte o prelievi non rimborsati non è concepito per verificare l’incorporazione fisica di tali fattori produttivi nei prodotti esportati. Pertanto, sulla base degli elementi di prova forniti, nel periodo dell’inchiesta di riesame il governo dell’India non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consentisse di stabilire se fossero stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato durante il periodo dell’inchiesta di riesame e in che quantità, tale da garantire che l’importo dei dazi o delle imposte oggetto della remissione non sia superiore all’importo di quelli dovuti.
3.7.4.
Contributo finanziario e vantaggio
(121)
Come indicato al considerando 111, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In un riesame in previsione della scadenza non è però necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che il governo dell’India ha continuato a fornire sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Un credito sul dazio nel quadro del regime RoDTEP costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del regime RoDTEP conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione. L’importo della sovvenzione equivale al dazio che la società beneficiaria avrebbe dovuto pagare secondo la normale aliquota del dazio applicabile nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.7.5.
Specificità
(122)
Il regime RoDTEP è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
3.7.6.
Conclusioni relative al regime RoDTEP
(123)
Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettere h) e i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Come indicato al considerando 120, non esistevano meccanismi o procedure, durante il periodo dell’inchiesta di riesame o successivamente ad esso, per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione o di altre imposte indirette ai sensi dell’allegato I, lettere i) e h), rispettivamente, e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, sembra che il governo dell’India non abbia condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo.
(124)
A causa della mancanza di esportazioni nell’Unione, non è stato possibile stabilire l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma sulla base delle risultanze di cui ai considerando da 115 a 123, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori indiani di PET hanno continuato a godere di sovvenzioni. Di conseguenza, e in linea con la precedente inchiesta di cui al considerando 112, la Commissione ha concluso che il regime di remissione di dazi e imposte sulle merci esportate è una sovvenzione compensabile che è proseguita durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
3.7.7.
Osservazioni ricevute
(125)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha ribadito che il regime RoDTEP è un regime non specifico e trasparente di neutralità fiscale, e non una sovvenzione all’esportazione, che rimborsa le imposte indirette incorporate su tutti gli esportatori mediante il sistema e-scrip. Il governo dell’India ha affermato che è in linea con il diritto dell’OMC (articolo 1.1, lettera a), punto ii), ASCM), in quanto tali regimi di rimborso delle imposte non costituiscono sovvenzioni. Il governo dell’India ha sottolineato che il regime RoDTEP non apporta un vantaggio finanziario netto, bensì si limita a recuperare le imposte versate, garantendo la competitività. Durante il processo di verifica, il governo dell’India ha presentato un esempio di audit che conferma che i rimborsi richiesti nell’ambito del regime RoDTEP non superavano le imposte effettivamente versate. Secondo il governo dell’India pertanto la conclusione della Commissione è giuridicamente viziata, in quanto ignora la conformità del regime RoDTEP con le pratiche consentite a norma dell’ASCM.
(126)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al regime tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Le risultanze della Commissione sono in linea con le conclusioni fattuali raggiunte anche nelle inchieste precedenti di cui al considerando 112. La Commissione ha già osservato al considerando 120 che, sulla base degli elementi di prova forniti, il governo dell’India non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consentisse di stabilire se fossero stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato durante il periodo dell’inchiesta di riesame e in che quantità, tale da garantire che l’importo dei dazi o delle imposte oggetto della remissione non sia superiore all’importo di quelli dovuti. Le argomentazioni del governo dell’India relative al regime RoDTEP sono state pertanto respinte.
3.8.
Regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (
Duty Free Import Authorisation
- DFIA)
3.8.1.
Base giuridica
(127)
Il regime è descritto dettagliatamente ai punti da 4.24 a 4.29 del documento FTP 2023 e nei capitoli da 4.52 a 4.56 del manuale HOP 2023.
3.8.2.
Ammissibilità
(128)
I criteri di ammissibilità per questo regime comprendono quanto segue:
—
l’autorizzazione all’importazione in franchigia doganale è rilasciata dopo l’esportazione per i prodotti per i quali sono state notificate norme SION;
—
il richiedente deve essere un operatore commerciale esportatore e indicare il nome e l’indirizzo del produttore collegato sui documenti di esportazione;
—
deve essere presentata domanda all’autorità regionale interessata prima di procedere all’esportazione;
—
i fattori produttivi per i quali è richiesta un’autorizzazione all’importazione in franchigia doganale non dovrebbero essere soggetti a condizioni preliminari all’importazione, a condizioni relative all’«utilizzatore effettivo» come da norma SION o a condizioni preliminari all’importazione di cui all’appendice 4J.
(129)
Per le esportazioni che beneficiano del regime AAS, una società non può rivendicare contemporaneamente i vantaggi previsti dal regime DFIA.
(130)
Nell’ambito dell’attuale riesame, la Commissione ha verificato se il governo dell’India avesse istituito e applicato un meccanismo o una procedura di verifica efficace che consentisse di stabilire quali fattori produttivi erano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità.
(131)
Come spiegato dal governo dell’India, il processo di verifica era simile a quello del regime di autorizzazione preventiva; tuttavia non è stata in grado di fornire alcuna relazione di verifica riguardante la verifica fisica del consumo dei fattori produttivi nell’ambito del regime DFIA. A causa dell’assenza di elementi di prova, la Commissione ha concluso che il governo dell’India non disponeva di un meccanismo di verifica affidabile che consentisse di stabilire se fossero stati utilizzati fattori produttivi importati nella produzione del PET esportato e in che misura.
3.8.3.
Contributo finanziario e vantaggio
(132)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori indiani, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In un riesame in previsione della scadenza non è però necessario quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni ricevute. Sulla base degli elementi di prova disponibili, l’esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, pari all’importo delle entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia e quindi all’importo dei dazi non riscossi: 100 % del dazio doganale di base sui fattori produttivi non pagato dall’esportatore. Costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta in quanto ne migliora la liquidità. L’importo della sovvenzione equivale all’importo del dazio che la società beneficiaria avrebbe dovuto pagare secondo la normale aliquota del dazio applicabile nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.8.4.
Specificità
(133)
La sovvenzione è ritenuta specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto è condizionata all’andamento delle esportazioni (allegato I, lettera i), del regolamento di base).
3.8.5.
Conclusioni relative al regime DFIA
(134)
Il regime DFIA è un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione, vale a dire una rinuncia da parte di quest’ultima a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione (articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base). Tale sovvenzione conferisce ai produttori esportatori un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, pari all’importo delle entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia e quindi all’importo dei dazi non riscossi: 100 % del dazio doganale di base sui fattori produttivi non pagato dall’esportatore. La sovvenzione è ritenuta specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto è condizionata all’andamento delle esportazioni.
(135)
A causa della mancanza di esportazioni nell’Unione, non è stato possibile stabilire l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma sulla base delle risultanze di cui ai considerando da 128 a 133, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori indiani di PET hanno continuato a godere di sovvenzioni. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale è una sovvenzione compensabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
3.8.6.
Osservazioni ricevute
(136)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che il regime DFIA si limita a rimborsare le imposte versate, senza conferire alcun vantaggio netto, e che l’argomentazione della Commissione relativa alla specificità è infondata a causa della mancanza di elementi di prova (ad esempio, nessuna esportazione indiana ha avuto luogo nell’ambito del regime). Il governo dell’India ha sostenuto che la conclusione della Commissione è giuridicamente errata, in quanto ignora l’ammissibilità di tali meccanismi di rimborso delle imposte a norma dell’ASCM.
(137)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al regime tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Le argomentazioni del governo dell’India relative al regime DFIA sono state pertanto respinte.
3.9.
Regime di perequazione degli interessi (
Interest Equalisation Scheme
- IES)
(138)
La Banca centrale dell’India (
Reserve Bank of India
- RBI) ha annunciato il «regime di perequazione degli interessi sui crediti all’esportazione in rupie prima e dopo la spedizione» (
Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit
) nella Master Circular DBR.Dir.BC.No.62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015
(
51
)
. Inizialmente la scadenza del regime IES era prevista a settembre 2021. È stato prorogato più volte, l’ultima proroga mediante avviso commerciale n. 18/2024-2025
(
52
)
si estendeva fino alla fine del 2024, dopodiché è scaduto. La Commissione, pur non prendendo posizione in merito alla compensabilità del presunto regime, non è stata oggetto di ulteriori indagini ai fini del presente riesame.
3.10.
Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni
(139)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori indiani di PET hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nell’ambito di almeno cinque regimi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’inchiesta non è emersa alcuna indicazione del fatto che il livello delle sovvenzioni sia notevolmente diminuito rispetto all’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame e forniti dal produttore indiano che ha collaborato hanno piuttosto confermato che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni proseguirebbero.
3.11.
Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni
(140)
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, si è provveduto a valutare se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.
(141)
Come indicato nei considerando da 46 a 135, è stato stabilito che durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto oggetto del riesame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili erogate dalle autorità indiane e non vi era alcun elemento indicante che tali vantaggi sarebbero stati gradualmente eliminati in un prossimo futuro. Inoltre gli esportatori possono beneficiare di più di una sovvenzione.
(142)
Inoltre dall’analisi del volume di produzione e della capacità inutilizzata in India, dei volumi e dei prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, delle misure in vigore negli altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione (cfr. i considerando da 191 a 200) emerge anche la probabilità che, in caso di scadenza delle misure in vigore, le esportazioni oggetto di sovvenzioni aumenterebbero in misura sostanziale la loro presenza sul mercato dell’Unione.
(143)
Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.
4.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(144)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 41 produttori dell’Unione. Questi produttori costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. Di questi produttori, dieci società sono rappresentate dal richiedente. Come indicato al considerando 24, sono stati inseriti nel campione due produttori dell’Unione e il campione rappresenta oltre il 30 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione.
4.2.
Consumo dell’Unione
(145)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando:
i)
le vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, previa verifica delle risposte al questionario,
ii)
le vendite di produttori dell’Unione che hanno collaborato non inseriti nel campione e di altri produttori dell’Unione, ottenute dal richiedente sulla base dei dati di esperti del settore Wood Mackenzie,
iii)
le importazioni dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi, in base ai dati Eurostat.
(146)
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione
2020
2021
2022
2023
PIR
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
4 346 218
4 070 258
4 360 918
3 975 162
3 846 943
Indice (2020=100)
100
94
100
91
89
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, Eurostat.
(147)
Sulla base di tali elementi, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito dell’11 %.
(148)
La Commissione ha inoltre constatato che circa il 2-3 % della produzione totale dei produttori dell’Unione (non rispecchiata nel consumo dell’Unione e in altri indicatori economici delineati nel presente regolamento) è stato destinato all’uso vincolato nel periodo in esame.
4.3.
Importazioni dall’India
4.3.1.
Volume e quota di mercato
(149)
I volumi delle importazioni dall’India sono stati determinati sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati registrati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6
(
53
)
. La Commissione ha appurato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell’Unione come indicato al considerando 145.
Tabella 2
Volume delle importazioni e quota di mercato
(
*1
)
2020
2021
2022
2023
PIR
India
Volume delle importazioni (in tonnellate)
[122 000 – 126 000 ]
[90 000 – 95 000 ]
[95 000 – 100 000 ]
[1 500 – 2 500 ]
[1 500 – 2 500 ]
Indice (2020=100)
100
74
78
2
2
Quota di mercato (%)
2,87
2,27
2,24
0,06
0,05
Fonte
:
Eurostat, banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.
(150)
La sospensione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) in India per il PET a partire dal 2023, unita al rinnovo dei dazi compensativi, ha sostanzialmente interrotto il flusso delle importazioni dall’India. Più specificamente, le importazioni indiane sono diminuite durante il periodo in esame, passando da oltre [122 000 – 126 000] tonnellate all’inizio del periodo in esame a solo [1 500 – 2 500] tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che rappresenta meno dello 0,1 % della quota di mercato nell’Unione. La valutazione dei volumi delle importazioni dall’India esclude le importazioni di Futura Polyesters Ltd (esente dalle misure), le cui importazioni in particolare nel 2023 e nel PIR erano in ogni caso trascurabili.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato
(151)
Le vendite estremamente ridotte nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dell’India durante il periodo dell’inchiesta di riesame non hanno potuto essere utilizzate per trarre conclusioni significative.
4.3.3.
Importazioni da altri paesi terzi
(152)
Il volume delle importazioni e il prezzo medio all’importazione per tutti gli altri paesi terzi sono stati basati su statistiche Eurostat. La Commissione ha appurato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell’Unione come indicato al considerando 146.
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato – tutti gli altri paesi terzi
2020
2021
2022
2023
PIR
Tutti gli altri paesi terzi
Volume delle importazioni (in tonnellate)
807 660
659 672
1 027 563
1 255 423
1 156 366
Indice
100
82
127
155
143
Quota di mercato (%)
19
16
24
32
30
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
772
944
1 406
1 080
1 023
Indice
100
122
182
140
132
Vietnam
Volume delle importazioni (in tonnellate)
92 359
91 709
156 729
278 180
359 575
Quota di mercato (%)
2
2
4
7
9
Indice
100
99
170
301
389
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
732
940
1 426
1 022
986
Indice
100
128
195
140
135
Turchia
Volume delle importazioni (in tonnellate)
124 883
160 162
173 613
214 650
257 022
Indice
100
128
139
172
206
Quota di mercato (%)
3
4
4
5
7
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
787
940
1 441
1 111
1 055
Indice
100
119
183
141
134
Egitto
Volume delle importazioni (in tonnellate)
81 942
70 786
172 913
207 161
204 264
Indice
100
86
211
253
249
Quota di mercato (%)
2
2
4
5
5
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
794
1 020
1 474
1 052
1 013
Indice
100
128
185
132
128
Altri paesi terzi
Volume delle importazioni (in tonnellate)
508 476
337 016
524 307
555 433
335 505
Quota di mercato (%)
12
8
12
14
9
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
772
931
1 365
1 109
1 044
(153)
Il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è aumentato dell’11 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, da 807 660 tonnellate nel 2020 a 1 156 366 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è rimasta all’interno di un intervallo compreso tra il 16 % e il 32 % durante il periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è aumentato del 32 % durante il periodo in esame.
(154)
Gran parte delle importazioni provenivano da Vietnam (9,3 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame), Turchia (6,7 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame) ed Egitto (5,3 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame). I volumi delle importazioni da ciascuno dei tre importatori sono aumentati in modo significativo nel periodo in esame. Nel periodo in esame i relativi prezzi oscillavano intorno a quelli dell’industria dell’Unione.
(155)
Infine, i volumi delle importazioni dei restanti paesi terzi (a esclusione di India, Vietnam, Turchia ed Egitto) sono diminuiti notevolmente, del 34 %, tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La loro quota di mercato è diminuita di 3 punti percentuali nel periodo in esame, passando dall’11,7 % nel 2020 all’8,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni da questi paesi sono stati in media superiori ai prezzi delle importazioni dall’India nel periodo 2020-2022, quando i quantitativi importati dall’India erano ancora rappresentativi.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(156)
In conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.
(157)
Come indicato al considerando 24, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(158)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all’intera industria dell’Unione sulla base dei dati ottenuti dal richiedente, li ha sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti da una serie di produttori dell’Unione nella fase antecedente l’apertura e ha verificato le risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e successivamente verificate. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(159)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dei tassi di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
(160)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte finali, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
a)
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(161)
Nel periodo in esame, la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione
2020
2021
2022
2023
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
3 323 632
3 367 963
3 250 341
2 668 477
2 665 170
Indice (2020=100)
100
101
98
80
80
Capacità produttiva (in tonnellate)
3 879 892
3 956 555
4 043 716
4 079 010
4 039 787
Indice (2020=100)
100
102
104
105
104
Utilizzo degli impianti (%)
86
85
80
65
66
Fonte
:
informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(162)
Il volume di produzione è leggermente aumentato dal 2020 al 2021 per poi scendere al di sotto dei livelli del 2020 nel 2022 e diminuire in maniera ancora più significativa (del 20 % rispetto al 2020) nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(163)
La capacità produttiva è stata relativamente stabile nel periodo in esame, con un aumento complessivo del 4 %.
(164)
Poiché il volume di produzione è diminuito durante il periodo in esame, mentre la capacità è leggermente aumentata, l’utilizzo degli impianti è sceso di 20 punti percentuali durante il periodo in esame.
(165)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione
2020
2021
2022
2023
PIR
Volume delle vendite nell’Unione (in tonnellate)
3 411 954
3 289 452
3 211 733
2 716 543
2 687 928
Indice (2020=100)
100
96
94
80
79
Quota di mercato (%)
78,5
80,8
73,6
68,3
69,9
Fonte:
informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(166)
Le vendite totali dell’industria dell’Unione sul mercato interno sono diminuite costantemente durante il periodo in esame, registrando una riduzione del 21 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il calo delle vendite dell’Unione è stato in linea con il calo del consumo dell’Unione, sebbene nello stesso periodo le vendite dell’Unione siano diminuite a un ritmo più sostenuto rispetto al consumo (-11 %). La quota di mercato dell’industria dell’Unione è a sua volta diminuita di 8,6 punti percentuali nel periodo in esame.
c)
Crescita
(167)
Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione è diminuito dell’11 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha riportato una diminuzione del 21 %, che si è tradotta in una perdita della quota di mercato di 8,6 punti percentuali.
d)
Occupazione e produttività
(168)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività dei produttori dell’Unione
2020
2021
2022
2023
PIR
Numero di dipendenti
1 629
1 683
1 767
1 766
1 787
Indice (2020=100)
100
103
109
108
110
Produttività (in tonnellate/dipendente)
2 040
2 001
1 839
1 511
1 492
Indice (2020=100)
100
98
90
74
73
Fonte:
informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(169)
L’occupazione dell’industria dell’Unione è aumentata del 10 % nel periodo in esame.
(170)
Per effetto del calo della produzione (diminuzione del 20 %) unitamente all’aumento dell’occupazione, la produttività è diminuita del 27 % nel medesimo periodo.
e)
Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(171)
Come concluso al considerando 151, le vendite indiane all’esportazione verso l’Unione non sono state considerate rappresentative del prezzo e delle quantità.
(172)
Sollevata dalla pressione delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India, l’industria dell’Unione è riuscita a rispondere alle sfide poste dal calo della domanda e dagli elevati costi di produzione. L’industria è tuttavia ancora vulnerabile, come dimostrano i livelli di profitto estremamente ridotti e il basso livello della domanda nel periodo dell’inchiesta di riesame.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
(
54
)
a)
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(173)
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita medi nell’Unione e costo unitario
2020
2021
2022
2023
PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)
[650 – 780 ]
[950 – 1 140 ]
[1 250 – 1 500 ]
[900 – 1 080 ]
[900 – 1 080 ]
Indice (2020=100)
100
133
200
151
147
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)
[700 – 840 ]
[850 – 1 020 ]
[1 250 – 1 500 ]
[1 050 – 1 250 ]
[1 000 – 1 200 ]
Indice (2020=100)
100
128
187
159
151
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(174)
Dalla tabella che precede si evince l’evoluzione del prezzo di vendita unitario franco fabbrica nel mercato dell’Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. In generale, l’andamento del costo di produzione ha seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita.
(175)
I prezzi medi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione sono aumentati del 100 % dal 2020 al 2022 per poi diminuire verso la fine del periodo dell’inchiesta di riesame, registrando un aumento complessivo del 47 % durante il periodo in esame. Il forte aumento dei prezzi nel 2022 è stato dovuto principalmente alle limitate forniture di PET e al successo del trasferimento dell’aumento dei prezzi delle materie prime nel corso di quell’anno.
(176)
Il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame in misura analoga ai prezzi di vendita (del 51 %). Il fattore principale che ha influenzato l’aumento del costo di produzione unitario è stato l’aumento del prezzo delle materie prime
(
55
)
nel periodo in esame.
b)
Costo del lavoro
(177)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
2023
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/dipendente)
[25 000 – 30 000 ]
[25 000 – 30 000 ]
[30 000 – 36 000 ]
[30 000 – 36 000 ]
[35 000 – 42 000 ]
Indice (2020=100)
100
104
118
126
135
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(178)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 35 % nel periodo in esame.
c)
Scorte finali
(179)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte finali
2020
2021
2022
2023
PIR
Scorte finali (in tonnellate)
[30 000 – 36 000 ]
[35 000 – 42 000 ]
[70 000 – 84 000 ]
[35 000 – 42 000 ]
[20 000 – 24 000 ]
Indice (2020=100)
100
136
231
132
68
Scorte finali in percentuale della produzione (%)
5 - 7
5 - 8
10 - 13
5 - 8
2 - 5
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(180)
Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è diminuito del 32 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello delle scorte rappresentava circa il 3 % della produzione.
d)
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(181)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
2023
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[1 - 4 ]
[3 - 6 ]
[3 - 7 ]
[0 - 3 ]
[1 - 3 ]
Indice (2020=100)
100
249
165
21
125
Flusso di cassa (in EUR)
[42 000 000 – 50 000 000 ]
[48 000 000 – 58 000 000 ]
[55 000 000 – 65 000 000 ]
[58 000 000 – 70 000 000 ]
[48 000 000 – 60 000 000 ]
Indice (2020=100)
100
115
131
141
116
Investimenti (in EUR)
[4 300 000 – 5 200 000 ]
[4 700 000 – 5 700 000 ]
[10 000 000 – 13 000 000 ]
[8 000 000 – 11 000 000 ]
[8 000 000 – 11 000 000 ]
Indice (2020=100)
100
108
253
206
187
Utile sul capitale investito (%)
[5 - 20 ]
[25 - 40 ]
[45 - 60 ]
[-10 - 0 ]
[5 - 20 ]
Indice (2020=100)
100
275
393
-28
73
Fonte
:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(182)
La Commissione ha stabilito la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell’industria dell’Unione è stata positiva nel periodo in esame, sebbene sia scesa a valori prossimi al pareggio nel 2023 (dopo essere stata influenzata negativamente dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese) in seguito dell’aumento dei profitti nel 2021 e nel 2022. In ogni caso, la redditività nel periodo dell’inchiesta di riesame è rimasta ben al di sotto del profitto di riferimento del 7 % stabilito durante l’inchiesta di riesame iniziale
(
56
)
.
(183)
Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le loro attività. È aumentato dall’inizio del periodo in esame fino al 2023 per poi diminuire nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, mostra un aumento del 16 % nel periodo in esame.
(184)
Durante il periodo in esame il flusso annuo degli investimenti da parte dell’industria dell’Unione nel prodotto oggetto del riesame è iniziato ad aumentare principalmente nel 2022, in seguito all’aumento dei livelli di redditività nel 2021. Gli investimenti hanno raggiunto circa 10-12 milioni di EUR nella seconda parte del periodo in esame, con investimenti relativi alla manutenzione, all’aumento della capacità, all’efficienza e alla conformità ambientale degli impianti di produzione.
(185)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito proveniente dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è migliorato tra il 2020 e il 2022, diminuendo in misura significativa nel 2023 per raggiungere infine il [5 % - 20 %] durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.4.4.
Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione
(186)
Dall’inchiesta è emerso che la situazione dell’industria a livello macroeconomico è leggermente peggiorata nel periodo in esame, con un calo della produzione e delle vendite (rispettivamente pari a -20 % e -21 %) superiore al calo del consumo (-11 %). Inoltre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 9 punti percentuali, pur continuando a rappresentare il 70 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(187)
La situazione dell’industria a livello microeconomico era piuttosto positiva, anche se ancora vulnerabile. Il flusso di cassa e la redditività sono stati positivi (sebbene lontani dal profitto di riferimento) nel periodo in esame, mentre le scorte finali sono diminuite nello stesso periodo (sia in valore assoluto che in percentuale della produzione). In ogni caso, le fluttuazioni della domanda non possono garantire un aumento della produzione e delle vendite sul mercato dell’Unione.
(188)
Tenuto conto degli sviluppi di cui sopra, si può concludere che l’industria dell’Unione, pur non avendo subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 8, del regolamento di base, si trova in uno stato di estrema fragilità. La Commissione rammenta che il PET è considerato un prodotto di base e che il mercato è molto sensibile ai prezzi. Per tale motivo, l’industria dell’Unione non può aumentare i propri prezzi senza rischiare di perdere il volume di vendite necessario a mantenere i costi fissi per tonnellata a un livello basso e più competitivo.
(189)
A tal riguardo la Commissione ha ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni sovvenzionate dall’India qualora le misure fossero abrogate.
4.5.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.5.1.
Osservazione preliminare
(190)
La Commissione ha concluso al considerando 188 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 18, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall’India in caso di scadenza delle misure. Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato: a) l’attrattiva del mercato dell’Unione, b) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, c) il probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’India in assenza di misure compensative, e d) l’esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di PET dall’India.
a)
Attrattiva del mercato dell’Unione
(191)
In linea con le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 177 e 178 dell’ultimo riesame in previsione della scadenza), il mercato dell’Unione conserva la propria attrattiva in termini di dimensioni e prezzi (cfr. considerando 195). L’attrattiva del mercato dell’Unione è altresì confermata dal livello costantemente elevato delle importazioni di PET dall’India nel periodo in esame (fino al 2023, quando il trattamento basato sull’SPG è stato sospeso), nonostante le misure compensative in vigore.
b)
Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili in India
(192)
L’inchiesta ha accertato che l’India ha registrato una crescita considerevole (17 %) della propria capacità produttiva nel periodo in esame, raggiungendo circa [2 000 – 2 700] mila tonnellate alla fine del 2023, mentre la domanda di PET in India si attestava a sole [1 200 – 1 500] mila tonnellate nel medesimo anno
(
57
)
. Secondo le previsioni l’industria indiana accrescerà ulteriormente la propria capacità e si prospetta un aumento del 41 % per il periodo 2024-2027
(
58
)
. Con un divario tra il consumo interno e la capacità produttiva disponibile per le esportazioni di circa [800-1 200] mila tonnellate nel 2023, tale eccesso di capacità disponibile per le esportazioni deve essere considerato significativo in quanto rappresenta circa il 25 % dell’attuale consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.
c)
Probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’India in assenza di misure compensative
(193)
Date le importazioni trascurabili dall’India durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il probabile prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base delle esportazioni di PET dall’India verso i tre maggiori mercati di esportazione nel periodo dell’inchiesta di riesame (Emirati arabi uniti, Israele e Giappone)
(
59
)
.
(194)
Successivamente è stato effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione e la media ponderata dei prezzi del PET prodotto in India e venduto agli Emirati arabi uniti, a Israele e al Giappone nel periodo dell’inchiesta di riesame, rettificati all’ipotetico livello costo, assicurazione e nolo («cif») franco frontiera dell’Unione (al netto dei dazi doganali).
(195)
Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi indiani erano del [8-12] % inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione.
(196)
Questa è un’indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’India nell’Unione se le misure fossero abrogate.
(197)
L’istituzione di misure, unitamente alla sospensione dell’SPG in India per le importazioni di PET, sembra aver dissuaso gli esportatori indiani dall’immettere PET indiano sul mercato dell’Unione in grandi volumi e a prezzi bassi. Di conseguenza, vi sono solo volumi trascurabili di importazioni dall’India nell’Unione. Tuttavia, in caso di abrogazione delle misure in vigore, è molto probabile che le importazioni indiane ritornino ai livelli antecedenti al 2023, quando il tasso di penetrazione del mercato era piuttosto elevato (circa il 3 % della quota di mercato), nonostante le misure in vigore.
(198)
Tale considerazione indica che l’industria dell’Unione sarà probabilmente esposta a notevoli volumi di importazioni dall’India a prezzi sovvenzionati e inferiori ai prezzi medi praticati dall’industria dell’Unione, cosa che ne metterà a repentaglio la situazione economica. L’abrogazione delle misure contro l’India comporterebbe quindi una probabile reiterazione del pregiudizio notevole.
d)
Esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di PET dall’India
(199)
L’esistenza di misure di difesa commerciale in paesi terzi è un’ulteriore conferma del fatto che l’India può replicare la propria politica dei prezzi alle esportazioni anche sul mercato UE.
(200)
Ad esempio sono attualmente in vigore misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni indiane nel Regno Unito, in Sud Africa e negli Stati Uniti. Le limitazioni imposte ai prodotti indiani in questi mercati di esportazione rappresentano un altro indicatore della probabilità che il mercato dell’Unione diventi un obiettivo allettante se si lasciano scadere le misure.
4.5.2.
Incidenza sull’industria dell’Unione
(201)
L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dall’India hanno continuato a essere sovvenzionate e non vi è alcuna indicazione di una possibile soppressione delle sovvenzioni in futuro.
(202)
È ragionevole prevedere, in considerazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione, che in caso di abrogazione delle misure almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata in India sarebbe probabilmente (ri)orientata verso il mercato dell’Unione.
(203)
Al considerando 198 è stata espressa la conclusione che i produttori esportatori dall’India probabilmente esporteranno quantità significative del prodotto oggetto del riesame verso l’Unione in caso di scadenza delle misure, e che tali esportazioni avverranno a prezzi sovvenzionati.
(204)
In termini di volumi, è altamente probabile che i produttori esportatori indiani guadagneranno un’ulteriore quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, che assisterebbe a un immediato calo dei propri volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari. Infatti l’industria del PET è un’industria ad alta intensità di capitale che deve mantenere un determinato volume di vendita per contenere i costi fissi entro limiti ragionevoli. L’aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione e delle vendite si ripercuoterebbe negativamente sulla redditività. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione e la sua situazione economica complessiva sarebbero influenzate negativamente e il pregiudizio notevole si ripresenterebbe. Parallelamente, all’industria dell’Unione sarebbe preclusa la possibilità di effettuare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione.
(205)
In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni indiane in caso di abrogazione delle misure.
4.5.3.
Osservazioni presentate dalle parti
(206)
In risposta alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione era improbabile, in quanto le importazioni indiane di PET sono scese a quasi zero durante il PIR. Secondo il governo dell’India, è più probabile che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia collegato alle importazioni da paesi terzi, che detengono una quota di mercato decisamente più ampia. In tale contesto il governo dell’India ha fatto riferimento a una serie di tendenze economiche, quali il calo dei volumi delle vendite nell’Unione, l’aumento del costo di produzione e il calo della redditività nel 2023, e ha asserito che l’andamento di tali tendenze era dovuto a fattori diversi dalle importazioni indiane.
(207)
In primo luogo, come stabilito al considerando 188, non si è concluso che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il che rende superflua un’analisi del nesso di causalità e dell’attribuzione del pregiudizio alle importazioni dall’India/da altri paesi terzi o ad altri fattori. In secondo luogo, nonostante il livello trascurabile delle importazioni indiane, come indicato al considerando 203, è probabile che i produttori esportatori dall’India esporterebbero quantità significative di PET verso l’Unione in caso di scadenza delle misure, e che tali esportazioni avverrebbero a prezzi sovvenzionati.
(208)
Il governo dell’India ha inoltre sottolineato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata durante il PIR, la sua quota di mercato è rimasta stabile, i suoi prezzi di vendita sono aumentati e la redditività dell’industria dell’Unione è stata positiva nel periodo in esame, mentre i livelli delle importazioni indiane erano bassi.
(209)
È pacifico che alcuni degli indicatori economici dell’industria dell’Unione erano positivi nel periodo in esame o durante il PIR, mentre le importazioni indiane erano trascurabili durante il PIR. Ciò non inficia tuttavia la conclusione raggiunta secondo cui esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Si è dovuto pertanto respingere le argomentazioni del governo dell’India.
5.
INTERESSE DELL’UNIONE
(210)
In conformità all’articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell’India sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
(211)
Si rammenta che, nelle inchieste originarie, l’adozione di misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione.
(212)
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.
(213)
In base a ciò, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non era nell’interesse dell’Unione.
5.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(214)
Il mantenimento delle misure compensative nei confronti delle importazioni di PET dall’India aiuterebbe l’industria dell’Unione a proseguire gli investimenti in corso, in particolare quelli relativi all’aumento del PET riciclato e volti a promuovere la competitività dell’Unione. Il mantenimento delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di rispondere meglio alle fluttuazioni della domanda e a stabilizzare i propri risultati economici in quanto contribuirebbe a evitare che essa si trovi esposta a ingenti volumi di importazioni sovvenzionate provenienti dall’India a prezzi di vendita nettamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(215)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che mantenere le misure compensative nei confronti dell’India sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
5.2.
Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori
(216)
Un importatore si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta, tuttavia non ha compilato l’apposito questionario. Sebbene non si possa escludere che l’istituzione delle misure compensative abbia avuto un impatto negativo sulla loro attività, gli importatori non dipendono dall’India e possono rifornirsi del prodotto oggetto del riesame presso numerosi altri paesi fornitori quali Vietnam, Turchia ed Egitto. Pertanto, anche qualora restino in vigore le misure compensative nei confronti dell’India, l’offerta di PET nell’Unione non è limitata e sono presenti prezzi di mercato competitivi. Pertanto, analogamente alle conclusioni della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha concluso che, dal punto di vista degli importatori, non esistono motivi validi per non prorogare le misure in vigore.
5.3.
Interesse degli utilizzatori
(217)
Nessun utilizzatore si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Non vi erano pertanto indicazioni che le conclusioni raggiunte nelle precedenti inchieste non fossero più valide e che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un impatto negativo sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure.
5.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(218)
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi relativi all’interesse dell’Unione che si contrappongano alla proroga delle misure compensative attualmente in vigore sulle importazioni provenienti dall’India.
5.5.
Osservazioni presentate dalle parti
(219)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che la conclusione secondo cui il mantenimento delle misure favorisce gli investimenti dell’industria dell’Unione è speculativa, in quanto l’industria dell’Unione non ha dovuto far fronte a importazioni indiane durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non ha dimostrato la presenza di alcun pregiudizio attuale che giustificherebbe il mantenimento della protezione.
(220)
Come risulta dalla tabella 10, gli investimenti dei produttori dell’Unione sono all’incirca raddoppiati verso la fine del periodo in esame. Proprio l’istituzione di misure e il conseguente calo delle importazioni indiane hanno incoraggiato l’industria dell’Unione a stimolare gli investimenti e si può ragionevolmente prevedere che tale tendenza proseguirà, qualora le misure rimangano invariate. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell’India, la conclusione tratta dalla Commissione non è in alcun modo speculativa né essa inficia la conclusione generale raggiunta in merito all’interesse dell’Unione.
(221)
Il governo dell’India ha inoltre contestato l’analisi degli importatori effettuata dalla Commissione, che respingeva preoccupazioni basate su ipotesi infondate circa fonti di approvvigionamento alternative, senza dimostrare che le importazioni da paesi terzi possono sostituire completamente il PET indiano in termini di qualità, costi e disponibilità.
(222)
È stato osservato che le risultanze della Commissione riguardanti fonti di approvvigionamento alternative si basano su elementi di prova positivi sulle importazioni (cfr. in particolare la sezione 4.3.3) e pertanto non sono in alcun modo prive di fondamento. Inoltre il governo dell’India non ha dimostrato in che modo il PET indiano, considerato un prodotto di base, sarebbe diverso in termini di qualità e disponibilità rispetto al PET proveniente da altre fonti e il motivo per cui il PET indiano a prezzi equi non potrebbe continuare a essere immesso nell’Unione. Di conseguenza l’argomentazione del governo dell’India è stata respinta.
(223)
Il governo dell’India ha inoltre osservato che l’assenza di partecipazione degli utilizzatori non può essere interpretata come un’approvazione delle misure e che non è stata fornita alcuna analisi aggiornata per valutare l’impatto attuale sugli utilizzatori. Nel complesso, il governo dell’India ha sostenuto che non esiste un valido interesse dell’Unione tale da giustificare l’estensione dei dazi in assenza di un pregiudizio o di una distorsione del mercato dimostrati.
(224)
Si è osservato che nessun utilizzatore ha partecipato all’attuale procedimento di riesame in previsione della scadenza, che alla Commissione non sono stati forniti altri dati pertinenti che incidono sull’utilizzatore o sull’interesse generale dell’Unione e che la Commissione non è tenuta a norma del regolamento di base ad aggiornare la propria analisi dell’interesse degli utilizzatori in tali circostanze. Inoltre, nella sua risposta alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’India non ha fornito alcun elemento di prova sostanziale attestante che il mantenimento delle misure sarebbe contrario all’interesse degli utilizzatori e dell’Unione nel suo complesso. La Commissione ha pertanto correttamente concluso che le risultanze cui era giunta nelle inchieste precedenti continuavano a essere valide e le argomentazioni del governo dell’India sono state respinte di conseguenza.
6.
MISURE COMPENSATIVE
(225)
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza delle sovvenzioni, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sulle importazioni di PET dall’India.
(226)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio compensativo sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi e delle esenzioni individuali. L’applicazione di dazi o esenzioni individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società» in India.
(227)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio compensativo individuali e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio o dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(228)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio compensativo inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(229)
Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’India». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio.
(230)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
60
)
. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(231)
Futura Polyesters Ltd dovrebbe essere esclusa da tali misure in quanto nell’inchiesta precedente non è stata stabilita alcuna sovvenzione per questo esportatore.
(232)
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni.
(233)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
61
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(234)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio compensativo (in %)
Codice addizionale TARIC
India
Futura Polyesters Ltd
0
A184
India
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
2,3
C380
India
Pearl Engineering Polymers Ltd
13,8
A182
India
Reliance Industries Limited
4,0
A181
India
Senpet Ltd
4,43
A183
India
Tutte le altre società
13,8
A999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell’India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell’Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (
GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2603/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India (
GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1645/oj
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (
GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/193/oj
).
(
5
)
Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1286/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/906/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l’altro, dell’India (
GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/559/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (
GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/461/oj
).
(
9
)
Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (
GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2000/745/oj
).
(
10
)
Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/109/oj
). 1.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (
GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1350/oj
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (
GU L 246 del 2.10.2018, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1468/oj
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio,
GU L 202 del 31.7.2019, pag. 81
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1286/oj
).
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/738 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (
GU L 175 del 4.6.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/738/oj
).
(
15
)
GU C, C/2023/589, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/589/oj
.
(
16
)
GU C, C/2024/4678, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4678/oj
.
(
17
)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento antisovvenzioni di base.
(
18
)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento antisovvenzioni di base.
(
19
)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento antisovvenzioni di base.
(
20
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-policy
.
(
21
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-procedures
.
(
22
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione, del 6 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 147 del 7.6.2023, pag. 27
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1103/oj
).
(
23
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia,
GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/433/oj
.
(
24
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286.
(
25
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1141/oj
).
(
26
)
Notifica n. 45/2018 -
Customs (N.T.)
del 24 maggio 2018.
(
27
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103.
(
28
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.
(
29
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/927/oj
).
(
30
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286.
(
31
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141.
(
32
)
https://indiankanoon.org/doc/58643989/
(o comunicazione del governo dell’India t24.007820 del 14.9.2024).
(
33
)
https://taxguru.in/custom-duty/customs-central-excise-duties-drawback-rules-2017-882017-customs-tariff-2.html
(o comunicazione del governo dell’India t24.007820 del 14.9.2024).
(
34
)
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1001268/ENG/Circulars
(o comunicazione del governo dell’India t24.007820 del 14.9.2024).
(
35
)
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1000233/ENG/Notifications
(o comunicazione del governo dell’India t24.010097 del 14.11.2024, pag. 48).
(
36
)
Comunicazione del governo dell’India t25.001630 del 31.1.2025.
(
37
)
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds486_e.htm
.
(
38
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103.
(
39
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.
(
40
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927.
(
41
)
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4362/1/gujaratelectricitydutyact.pdf
.
(
42
)
Comunicazione del governo dell’India t25.001630 del 31.1.2025.
(
43
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286, considerando 104 e 105.
(
44
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-policy
.
(
45
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-procedures
.
(
46
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103.
(
47
)
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/ee052ba4-d026-4e3b-a100-20fdd0daeba2/Notification%20No.%2019%20English.pdf
o comunicazione del governo dell’India t24.007820 del 14.9.2024.
(
48
)
https://www.dgft.gov.in/CP/
.
(
49
)
Notifica n. 55 con effetto a partire dal 15.2.2023, comunicazione del governo dell’India t24.007820 del 14.9.2024.
(
50
)
Avviso pubblico 27/2024-25, del 23 ottobre 2024, applicabile alle registrazioni relative al periodo 2023-2024.
(
51
)
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10159&Mode=0
(ultima consultazione il 19.11.2024) o comunicazione del governo dell’India t24.010097 del 14.11.2024.
(
52
)
Comunicazione del governo dell’India t25.001630 del 31.1.2025.
(
53
)
Statistiche delle importazioni mensili basate sui dati reali forniti dalle autorità doganali negli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.
(
*1
)
Escluse le importazioni di PET da Futura Polyesters Ltd, che non sono oggetto delle misure compensative.
(
54
)
Dato che vi sono solo due produttori dell’Unione inseriti nel campione, i dati pertinenti in questa sezione sono forniti sotto forma di intervalli di valori.
(
55
)
Il prezzo del PET è determinato per il 90 % dal prezzo della materia prima, ossia l’acido tereftalico purificato (PTA), che a sua volta varia in funzione dei prezzi del petrolio greggio. Ciò causa la grande volatilità dei prezzi del PET.
(
56
)
Il profitto di riferimento del 7 % è stato definito nell’inchiesta iniziale, cfr. considerando 349 (
GU L 199 del 5.8.2000, pag. 44
).
(
57
)
Fonte: Wood Mackenzie Ltd.
(
58
)
Fonte: Wood Mackenzie Ltd.
(
59
)
Fonte:
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home
.
(
60
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
61
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) (
GU L, 2024/2509, 26.9. 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1748/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1748 riguarda i dazi compensativi su sovvenzioni all'esportazione, specificamente l'Advance Licence Scheme, Duty Drawback Scheme ed Export Promotion Capital Goods Scheme indiani. Gli importatori e gli esportatori di PET devono considerare questi regimi di sovvenzione, la specificità condizionata all'esportazione, i meccanismi di verifica doganale e la compensabilità secondo l'ASCM (Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative). Consulenti commerciali e operatori del settore chimico-plastico consultano questa normativa per comprendere l'applicazione dei dazi, la rinuncia a entrate pubbliche, il trasferimento diretto di fondi e la valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione.
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