Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione, del 5 settembre 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dall'8 settembre 2025?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 42,50 EUR per tonnellata, con decorrenza dall'8 settembre 2025. Questa norma si applica a tutti i tipi di riso semigreggio importati nell'Unione europea, ad eccezione delle varietà Basmati, che rimangono soggette a una disciplina separata. Il dazio è stato calcolato sulla base di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che stabilisce un metodo specifico per il calcolo dei dazi su questo prodotto agricolo. La determinazione del nuovo importo è stata effettuata considerando i titoli d'importazione rilasciati nel periodo dal 1° settembre 2024 al 29 agosto 2025, per un quantitativo complessivo di 446.256 tonnellate, al fine di adeguare il dazio alle condizioni di mercato attuali.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione, del 5 settembre 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1804 of 5 September 2025 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 September 2025
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1804
8.9.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1804 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2025
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 446 256 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2024 al 29 agosto 2025. È pertanto opportuno modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione
(
3
)
.
(3)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/475.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione
(
4
)
è di 42,50 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2025
Per la Commissione
A nome della presidente
Elisabeth WERNER
Direttrice generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2005/476/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione, del 6 marzo 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025 (
GU L, 2025/475, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/475/oj
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (
GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1804/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento 2025/1804 è lo strumento normativo di riferimento per operatori nel commercio internazionale di riso semigreggio, importatori e trader che devono calcolare i costi doganali all'ingresso nell'UE. La norma si basa sulla Politica Agricola Comune (PAC) e sul Regolamento (UE) 1308/2013, applicando il metodo di calcolo dei dazi concordato con gli Stati Uniti. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per determinare i dazi applicabili, le esclusioni per il riso Basmati e gli obblighi di dichiarazione doganale per le importazioni di cereali.
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