Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1901 della Commissione, del 22 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1901 della Commissione, del 22 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1901 of 22 September 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of glyoxylic acid originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1901
23.9.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1901 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 25 luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 giugno 2024 da WeylChem Lamotte SAS («denunciante»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di acido gliossilico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Il 24 ottobre 2024 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715 («regolamento di registrazione»)
(
3
)
.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 24 febbraio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Due importatori/utilizzatori, Trade Corporation International SAU («Trade Corporation») e Laboratorios Jaer S.A. («Jaer») hanno presentato entro tale termine osservazioni in merito all'interesse dell'Unione. Il produttore esportatore inserito nel campione Xinjiang Guolin ha sostenuto che per alcune operazioni la Commissione aveva detratto due volte il nolo marittimo e che, in fase di calcolo, aveva scambiato il margine di profitto e il margine delle SGAV.
(5)
Come indicato al considerando 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»), la Commissione ha corretto le operazioni di trasporto marittimo di merci, inizialmente conteggiate due volte nel calcolo. La Commissione ha inoltre corretto nei calcoli il margine di profitto del 10 % e il margine delle SGAV, pari al 23 %. Al considerando 330 del regolamento provvisorio la Commissione ha altresì osservato che alla fonte per la determinazione del valore normale era stato applicato un tasso di cambio errato per quanto riguarda il costo del lavoro, l'energia elettrica e l'acqua. La Commissione ha aggiornato il valore del costo del lavoro, dell'energia elettrica e dell'acqua nella tabella 1 del regolamento provvisorio, utilizzando lo stesso tasso di cambio comunicato dalla Banca centrale europea per il periodo dell'inchiesta per tutti i fattori produttivi.
(6)
La Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio.
1.4.
Fase successiva della procedura
(7)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i produttori esportatori Guangdong Joy Chemical Co., Ltd., Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd., Jinyimeng Group Co., Ltd e Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd e gli importatori/utilizzatori Trade Corporation, Deretil S.A. («Deretil»), L. Brüggemann GmbH & Co KG («Brüggeman») e Jaer hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(8)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido gliossilico originario della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(10)
Il denunciante, i produttori esportatori Xinjiang Guolin e Hubei Hongyuan e gli importatori/utilizzatori Brüggemann, Deretil, Jaer, Trade Corporation, Asociacion Espanola de Fabricantes de Agronutrientes (l'associazione spagnola dei produttori di agronutrienti, «AEFA») e Nouryon Functional Chemicals AB («Nouryon») hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito.
(11)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore Xinjiang Guolin e gli importatori/utilizzatori Jaer, Brüggemann e Deretil. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento e sono trattate di seguito.
(12)
In seguito all'analisi di alcune osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni sono state apportate modifiche al calcolo del dumping e all'esenzione nel quadro del regime di uso finale. Il 5 agosto 2025 la Commissione ha informato delle modifiche tutte le parti interessate mediante la presentazione di ulteriori informazioni finali limitate alle modifiche apportate. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. WeylChem, Jaer, Trade Corporation, Hubei Hongyuan, Jinyimeng Group Co., Ltd. e Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. hanno presentato osservazioni, che sono trattate di seguito.
1.5.
Osservazioni in merito all'apertura
(13)
In assenza di osservazioni in merito all'apertura, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 1 a 2 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(14)
In assenza di osservazioni in merito al campionamento, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(15)
In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.
1.8.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(16)
In assenza di osservazioni in merito al periodo dell'inchiesta e al periodo in esame, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Argomentazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile
(17)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'utilizzatore Brüggemann ha ribadito l'argomentazione formulata nella fase provvisoria, secondo cui l'acido gliossilico che importa dalla Cina e utilizza nella produzione di agenti riducenti a base di zolfo privi di formaldeide («FFSRA») è di un grado tecnico specifico che non può attualmente reperire dall'industria dell'Unione. Non essendo stati forniti ulteriori elementi di prova a sostegno dell'argomentazione secondo cui il prodotto acquistato dalla Cina non può essere acquistato dall'industria dell'Unione, la Commissione ha respinto l'argomentazione.
(18)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 28 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(19)
La procedura per la determinazione del valore normale è stata descritta nei considerando da 38 a 86 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
(20)
Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 87 a 162 del regolamento provvisorio.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(21)
Non sono pervenute osservazioni in merito all'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Sono state pertanto confermate le risultanze di cui ai considerando da 41 a 86 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(22)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Trade Corporation International ha presentato osservazioni in merito alla selezione della Colombia come paese rappresentativo più appropriato e dell'acido acetico come prodotto appartenente allo stesso settore dell'acido gliossilico. Trade Corporation International ha sostenuto che il prodotto fabbricato in Colombia, l'acido acetico, non era equiparabile al prodotto oggetto dell'inchiesta, che possedeva proprietà chimiche specifiche ed era destinato a usi specifici. La società ha affermato che l'acido gliossilico era circa dieci volte più forte e più acido dell'acido acetico. Trade Corporation International ha affermato che anche l'acido acetico era utilizzato in agricoltura, ma sostanzialmente per finalità diverse rispetto all'acido gliossilico. Il primo era impiegato ad esempio come erbicida naturale e antiparassitario per migliorare la fertilità del suolo e l'equilibrio del pH, mentre il secondo era utilizzato principalmente per la regolazione della crescita delle piante e il controllo delle erbe infestanti.
(23)
La Commissione ha reso noto nei considerando 34 e 91 del regolamento provvisorio che, non esistendo alcuna produzione di acido gliossilico al di fuori della Cina e dell'Unione, essa ha dovuto fare ricorso all'individuazione di un prodotto sostitutivo appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore dell'acido gliossilico al fine di individuare un valore esente da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Nella sezione 3.2.2.1.2, considerando da 91 a 93, del regolamento provvisorio, la Commissione ha spiegato che esistono quattro prodotti del gruppo degli acidi carbossilici C2 che subiscono processi di produzione analoghi e utilizzano materie prime analoghe, ossia acido gliossilico, acido ossalico, acido glicolico e acido acetico, ma solo l'acido acetico è fabbricato nei paesi con un livello di sviluppo economico analogo. La Commissione ha osservato che il processo di produzione dell'acido acetico e quello di fabbricazione dell'acido gliossilico, se non identici, sono altamente comparabili, in quanto i rispettivi processi di produzione, le materie prime di base e i materiali di consumo pertinenti sono molto simili. La Commissione ha pertanto sostenuto che l'acido acetico era un prodotto sostitutivo appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha respinto l'argomentazione.
(24)
Trade Corporation International ha sostenuto che le condizioni economiche specifiche e le capacità industriali esistenti in Colombia non rispecchiavano necessariamente e accuratamente quelle presenti in Cina, in quanto i processi di produzione, le strutture dei costi e le dinamiche di mercato in Colombia potevano essere notevolmente diversi da quelli esistenti in Cina, e determinare di conseguenza una rappresentazione inesatta del valore normale dell'acido gliossilico. Trade Corporation International ha inoltre affermato che i dati finanziari prontamente disponibili per un'unica società in Colombia, Sucroal S.A., non erano sufficienti per operare un confronto ragionevole, in quanto la società avrebbe potuto stabilire prezzi notevolmente superiori a quelli praticati sul mercato.
(25)
Nei considerando da 89 a 90 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che la Colombia rientrava nella stessa categoria delle economie con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, inserite nello stesso gruppo di reddito (paesi a reddito medio-alto) nella classificazione pubblicata dalla Banca mondiale
(
5
)
. La Commissione ha altresì concluso nei considerando da 107 a 115 del regolamento provvisorio che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, le informazioni finanziarie relative alla società colombiana Sucroal S.A. erano prontamente disponibili ed era più opportuno utilizzare queste ultime. La Commissione ha indicato che nei potenziali paesi rappresentativi non vi era una pluralità di produttori di acido acetico. Essa ha individuato un produttore di acido acetico in Colombia e uno in Turchia. La Commissione ha inoltre indicato che il produttore turco di acido acetico Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. era oggetto di un'indagine dell'ufficio turco antimonopolio per restrizione della concorrenza e manipolazione dei prezzi. Per questo motivo la Commissione non ha tenuto conto della Turchia nella selezione di un paese rappresentativo. Inoltre Sucroal S.A. è una società stabilita in Colombia e il fatto che non vi fossero altri produttori di acido acetico in Colombia non dimostra che i dati finanziari per stabilire le SGAV e i profitti non siano attendibili. L'argomentazione è stata respinta.
(26)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trade Corporation International ha sostenuto che la Commissione non ha adempiuto all'obbligo di motivare il respingimento delle sue affermazioni e ha riproposto le argomentazioni già esposte nel regolamento provvisorio. Trade Corporation International ha ribadito che l'acido acetico e l'acido gliossilico sono diversi per profilo fisico-chimico e spettro d'uso finale: l'acido gliossilico è una potente molecola aldeide-acido (pKa ≈ 3,3) utilizzata prevalentemente in applicazioni a valle specialistiche e di alto valore (prodotti farmaceutici intermedi, principi attivi cosmetici, concimi chelati); l'acido acetico è un acido monocarbossilico debole (pKa ≈ 4,8) venduto come reagente chimico e utilizzato nella fabbricazione di vari composti chimici (ad esempio per il settore delle pulizie). Trade Corporation International ha contestato che l'acido acetico e l'acido gliossilico fossero prodotti analoghi, in quanto presentavano differenze sotto il profilo del prezzo, dei requisiti di purezza, delle specifiche in materia di tracce di metalli e delle norme di sicurezza. Ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che l'acido acetico potesse essere utilizzato come indicatore per la selezione del paese rappresentativo.
(27)
La Commissione ha osservato che Trade Corporation International non ha presentato nuovi elementi di prova a sostegno dell'argomentazione. La Commissione ha chiarito che il fatto che l'acido acetico fosse un acido monocarbossilico più debole era noto fin dall'inizio dell'inchiesta. La Commissione era tenuta a individuare non già un'alternativa perfetta all'acido gliossilico, bensì un prodotto analogo appartenente alla stessa categoria di prodotti che utilizzano fattori produttivi essenziali identici o analoghi. La Commissione ha pertanto sostenuto che l'acido acetico era il migliore prodotto sostitutivo disponibile nei potenziali paesi rappresentativi esaminati. La Commissione ha ribadito che l'acido gliossilico e l'acido acetico sono entrambi prodotti del gruppo degli acidi carbossilici C2, utilizzano materie prime analoghe e rientrano nella stessa classificazione delle attività economiche. La Commissione ha inoltre osservato che Trade Corporation International non ha proposto un prodotto alternativo di categoria analoga a quella dell'acido gliossilico per dimostrare che l'acido acetico non era un prodotto sostitutivo adatto. L'argomentazione è stata respinta.
(28)
Inoltre Trade Corporation International ha sostenuto che la Commissione non aveva spiegato perché fosse sufficiente una sola società (Sucroal) ai fini della costruzione delle SGAV e dei profitti, in che modo Sucroal fosse un produttore efficiente e perché altri produttori non disponessero di dati affidabili da utilizzare come base di confronto, e che ciò invalidava la selezione della Colombia come paese rappresentativo appropriato.
(29)
La Commissione ha chiarito che nel regolamento provvisorio (considerando 107) aveva già segnalato che in Orbis esistevano dati finanziari prontamente disponibili, relativamente all'esercizio 2023, solo per un produttore di acido acetico in Colombia (Sucroal S.A.) e un produttore di acido acetico in Turchia (Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.). Al considerando 112 del regolamento provvisorio la Commissione aveva inoltre reso noto alle parti che, tenuto conto dell'indagine in corso dell'ufficio turco antimonopolio relativa ad Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., essa aveva deciso di non prendere in considerazione detta società ai fini della costruzione delle SGAV e dei profitti. Poiché nessuno dei sette potenziali paesi rappresentativi produceva acido gliossilico, acido glicolico o acido ossalico, l'argomentazione di Trade Corporation International relativa all'inadeguatezza dei prodotti di Sucroal era irrilevante. Infine, poiché il regolamento di base non richiede un numero minimo di società per costruire le SGAV e i profitti, la Commissione non ha violato alcuna disposizione giuridica. L'argomentazione è stata respinta.
(30)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 87 a 119 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fattori produttivi
(31)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Xinjiang Guolin ha sostenuto che il valore di riferimento della Commissione per le importazioni di anidride maleica in Colombia, pari a 12,58 CNY/kg, era gonfiato. Xinjiang Guolin ha affermato che il prezzo medio all'importazione dell'anidride maleica nell'Unione (senza le importazioni dalla Cina e da altri paesi non appartenenti all'OMC) era di 8,09 CNY/kg e il prezzo medio all'importazione dell'anidride maleica nei paesi vicini era di 7,7 CNY/kg per il Brasile e di 7,5 CNY/kg per il Messico. Xinjiang Guolin ha altresì osservato che, nel riesame intermedio in corso R825 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
(
6
)
, la Commissione ha applicato un valore di riferimento per le importazioni dell'anidride maleica compreso tra 6,7 CNY/kg e 7,7 CNY/kg, il che dimostrerebbe che il valore di riferimento per le importazioni dell'anidride maleica in Colombia era irragionevolmente elevato. In alternativa, Xinjiang Guolin ha proposto di applicare un prezzo medio all'importazione dell'anidride maleica nell'Unione, un prezzo internazionale all'importazione dell'anidride maleica in tutti i paesi, un prezzo medio dell'anidride maleica negli Stati Uniti («USA»), in Europa e nel Sud-Est asiatico, un prezzo medio all'esportazione a livello CIF dell'anidride maleica da tutti i paesi o di utilizzare solo il prezzo all'importazione da Taiwan e dalla Corea in Colombia.
(32)
La Commissione ha osservato che il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Cina cui fa riferimento Xinjiang Guolin riguarda un prodotto completamente diverso e costituisce un'inchiesta distinta. Inoltre nell'ambito di tale inchiesta non è ancora stata adottata alcuna decisione in merito al paese che sarà selezionato in definitiva come paese rappresentativo. Ad ogni modo, nel caso di specie, la Commissione ha spiegato ai considerando 107 e 114 del regolamento provvisorio che la Turchia non era un paese rappresentativo idoneo ai fini della costruzione del valore normale; di conseguenza non sarebbe appropriato applicare il valore di riferimento per l'anidride maleica proveniente dalla Turchia. La Commissione ha inoltre spiegato, ai considerando 96, 100 e 106 del regolamento provvisorio, che il Brasile e il Messico non sono stati ritenuti paesi rappresentativi appropriati in quanto alcune delle principali materie prime erano importate prevalentemente dalla Cina e non vi erano produttori di acido acetico con informazioni finanziarie prontamente disponibili per costruire le SGAV e i profitti. I valori di riferimento per l'anidride maleica in Messico, Brasile e Turchia sono stati pertanto respinti.
(33)
La Commissione ha tuttavia osservato che i volumi delle importazioni di anidride maleica in Colombia erano limitati, in quanto ammontavano a non più di 4 664 tonnellate. Essa ha pertanto analizzato altri potenziali valori di riferimento, comprese le alternative proposte da Xinjiang Guolin, e ha rilevato che il maggiore esportatore di anidride maleica è la Cina, seguita dagli USA. La Commissione ha conseguentemente deciso di utilizzare la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli USA verso tutti i paesi del mondo (escluse le esportazioni verso la Cina e altri paesi non appartenenti all'OMC) a livello di costo, assicurazione e nolo («CIF») quale valore di riferimento più adeguato per l'acido maleico. Il prezzo così stabilito era pari a 9,32 CNY/kg. A seguito delle osservazioni supplementari presentate da Xinjiang Guolin in merito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha corretto un errore nei dati sulle importazioni e ha aggiunto la media ponderata dei dazi all'importazione riscossi dai dieci maggiori paesi importatori di merci originarie degli USA, che coprono il 98 % delle importazioni mondiali originarie di tale paese. La media ponderata dell'aliquota del dazio risultante era pari al 3,15 %. Su tale base, il prezzo è stato stabilito a 8,25 CNY/kg. Questo prezzo ha determinato una revisione del margine di dumping per Xinjiang Guolin e per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alla modifica del valore di riferimento dell'anidride maleica mediante trasmissione delle ulteriori informazioni finali.
(34)
Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, Xinjiang Guolin ha affermato inoltre che il valore di riferimento per l'acido nitrico era artificialmente basso e ha contribuito al modesto margine di dumping di Hubei Hongyuan. Xinjiang Guolin ha affermato che la Commissione non aveva risposto in maniera sufficiente alla sua precedente osservazione secondo cui l'utilizzo del prezzo FOB per il fattore produttivo di Hubei (prezzo medio internazionale all'esportazione dell'acido nitrico) e il prezzo CIF utilizzato dalla Commissione per il fattore produttivo di Guolin (prezzo all'importazione dell'anidride maleica in Colombia) hanno dato luogo a una determinazione discriminatoria dei valori normali costruiti per i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Xinjiang Guolin ha chiesto alla Commissione di aggiornare il prezzo FOB di Hubei per l'acido nitrico al prezzo CIF aggiungendo i costi di nolo e assicurazione, oppure di utilizzare il prezzo all'esportazione FOB per tutti i fattori produttivi di Hubei e di Xinjiang, onde garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e buona amministrazione e la coerenza con altre inchieste di difesa commerciale.
(35)
Ai considerando 129, 130, 136 e 138 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato di aver osservato importanti differenziali di prezzo e diverse unità di misura dei quantitativi, sia per le importazioni di acido nitrico in Colombia sia per il prezzo medio internazionale all'importazione dell'acido nitrico. Poiché i prezzi all'importazione dell'acido nitrico non potevano essere considerati rappresentativi a causa delle notevoli fluttuazioni dei prezzi e delle diverse unità di misura, la Commissione ha analizzato approcci alternativi per stabilire un prezzo di riferimento adeguato. Essa ha stabilito che il prezzo medio internazionale all'esportazione verso tutti i paesi estratto dal GTA indicava la stessa unità di misura ed era esente da fluttuazioni estreme dei prezzi. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo medio internazionale all'esportazione verso tutti i paesi (FOB) era il valore di riferimento più attendibile e che questo approccio era in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza l'argomentazione sul valore di riferimento per le esportazioni di acido nitrico presentata da Xinjiang Guolin nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni è stata respinta.
(36)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang Guolin ha affermato che i valori di riferimento per l'acido nitrico e l'anidride maleica erano entrambi basati sui prezzi all'esportazione, ma che mentre il prezzo all'esportazione dell'anidride maleica era fissato al livello CIF, il valore di riferimento per l'acido nitrico era al livello FOB. Xinjiang Guolin ha ribadito nuovamente la richiesta di aggiornare il prezzo FOB di Hubei per l'acido nitrico al prezzo CIF, aggiungendo i costi di nolo e assicurazione. Xinjiang Guolin ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto aggiungere al prezzo CIF all'esportazione dell'acido nitrico un importo per i dazi all'importazione, ciò al fine di garantire che il valore di riferimento utilizzato per costruire il valore normale riflettesse il prezzo che un produttore pagherebbe per la materia prima consegnata all'ingresso dello stabilimento. Xinjiang Guolin ha calcolato al 5,7 % la media dei dazi all'importazione per i primi dieci paesi importatori di acido nitrico, che rappresentano il 75 % di tutte le importazioni.
(37)
La Commissione ha accolto l'osservazione di Xinjiang Guolin e, al fine di convertire il prezzo FOB al livello CIF, ha fatto ricorso ai dati dell'OCSE sul tasso di conversione dei prezzi dell'acido nitrico da FOB a CIF
(
7
)
. La Commissione ha osservato che il margine da CIF a FOB dell'OCSE per l'acido nitrico nell'ultimo anno osservato (2022) era pari al 10,51 %. Tale margine da CIF a FOB è stato considerato il più appropriato ed è stato aggiunto al prezzo medio internazionale all'esportazione insieme alla media ponderata dei dazi all'importazione riscossi dai dieci maggiori paesi importatori che coprono il 98 % delle importazioni mondiali, pari al 4,99 %. Il valore di riferimento aggiornato per l'acido nitrico è stato stabilito a 4,86 CNY/kg, il che ha portato a una revisione del margine di dumping per Hubei Hongyuan e per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione (considerando 61). La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alla modifica del valore di riferimento per l'acido nitrico mediante trasmissione delle ulteriori informazioni finali.
(38)
In seguito alla trasmissione delle ulteriori informazioni finali, Hubei Hongyuan ha sostenuto che il prezzo medio internazionale all'esportazione a livello FOB è già conforme all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e alle norme dell'OMC e che passare a un valore di riferimento a livello CIF in questa fase finale sarebbe iniquo e discriminatorio. La società ha sottolineato che i suoi prezzi di acquisto dell'acido nitrico non includono il nolo internazionale, l'assicurazione marittima o i dazi all'importazione. Hubei Hongyuan ha sostenuto che qualsiasi adeguamento dovrebbe rispettare i principi di non discriminazione e parità di trattamento e ha affermato che la Commissione non dovrebbe modificare il metodo sulla base della richiesta di un altro produttore esportatore senza giustificati motivi. Nelle proprie osservazioni, Trade Corporation International ha inoltre sostenuto che l'adeguamento del valore di riferimento per l'acido nitrico non era giustificato a causa della mancanza di elementi di prova o motivazioni a sostegno dello stesso. La Commissione ha respinto tali argomentazioni in quanto il valore di riferimento dovrebbe rispecchiare il prezzo dei fattori produttivi sul mercato del paese rappresentativo, prezzo che deve includere automaticamente i costi sostenuti per immettere il prodotto sul mercato, ivi compreso il costo totale di consegna del prodotto stesso.
(39)
Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, Xinjiang Guolin ha inoltre sostenuto che il valore di riferimento della Commissione per l'acido ossalico (sottoprodotto fabbricato da Hubei Hongyuan) era notevolmente superiore alla media dei prezzi internazionali all'importazione di 10,68 CNY/kg desunta dalla banca dati UN Comtrade e ciò permetteva di detrarre un importo significativo dal valore normale costruito di Hubei. Xinjiang Guolin ha esortato la Commissione a individuare un prezzo più affidabile e rappresentativo per l'acido ossalico e ha proposto di applicare il prezzo all'importazione dell'acido ossalico in tutti i paesi desunto dalla banca dati UN Comtrade, pari a 10,69 CNY/kg, o di applicare la media dei prezzi di mercato dell'Unione e degli USA per l'acido ossalico, pari a 12,35 CNY/kg.
(40)
La Commissione ha chiarito che il valore normale per Hubei Hongyuan è stato costruito sulla base delle registrazioni contabili riferite esclusivamente al processo di fabbricazione dell'acido gliossilico. Poiché il costo di fabbricazione dell'acido ossalico era registrato separatamente nella contabilità, la Commissione non ha dovuto detrarre tale costo di fabbricazione nella costruzione del valore normale dell'acido gliossilico. Di conseguenza il valore di riferimento per l'acido ossalico pubblicato nella tabella 1 (
Fattori produttivi dell'acido gliossilico
) del regolamento provvisorio non è stato in definitiva utilizzato dalla Commissione e non ha avuto alcun impatto sul calcolo del valore normale di Hubei Hongyuan. L'argomentazione è stata pertanto considerata irrilevante.
(41)
Xinjiang Guolin ha inoltre spiegato che la società disponeva di due stabilimenti, uno nello Xinjiang e l'altro a Shandong. Xinjiang Guolin ha sostenuto che la Commissione ha aumentato il costo di fabbricazione dell'anidride maleica aggiungendo al costo ricalcolato dell'anidride maleica le spese per il trasporto verso lo stabilimento di Xinjiang Guolin nello Xinjiang dell'anidride maleica acquistata, nonché i costi di trasporto tra i due stabilimenti di Xinjiang Guolin. La società ha affermato che la Commissione aveva già tenuto conto dei costi di trasporto dell'anidride maleica quando ha utilizzato il prezzo CIF all'importazione dell'anidride maleica in Colombia, in quanto il prezzo CIF conteneva già il nolo interno nei paesi esportatori nonché il nolo marittimo e l'assicurazione. Xinjiang Guolin ha affermato che, a quanto pare, la Commissione ha contabilizzato due volte i costi di trasporto nel costo di fabbricazione ricalcolato dell'anidride maleica quando ha sostituito il valore dell'anidride maleica con il prezzo CIF all'importazione in Colombia, e ha chiesto di rimuovere il costo di trasporto.
(42)
La Commissione ha convenuto che il valore di riferimento colombiano per l'anidride maleica era a livello di prezzo CIF e comprendeva i costi di trasporto fino alla frontiera. È tuttavia prassi costante della Commissione includere nel calcolo del valore normale i costi di trasporto dalla frontiera all'ingresso dello stabilimento. Il calcolo del valore normale comprende un aumento del valore di riferimento internazionale corrispondente al rapporto tra i costi di trasporto e i costi dei materiali, comunicati dai produttori esportatori. Solo aggiungendo tali costi il valore dei fattori produttivi, quali consegnati all'ingresso dello stabilimento di un produttore nel paese rappresentativo, è espresso in modo adeguato. Per questo nel questionario per i produttori esportatori la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sui costi di trasporto internazionale e interno, sui dazi applicabili e sulle imposte applicabili sostenute per l'acquisto dei materiali nella valuta contabile. Sulla base del questionario verificato di Xinjiang Guolin, la Commissione ha osservato che i costi di trasporto effettivi correlati all'acquisto dell'anidride maleica erano indicati in fattura. Questi costi di trasporto sono stati aggiunti nel calcolo del valore normale.
(43)
La Commissione ha inoltre osservato che per la spedizione dei cristalli di acido gliossilico dallo stabilimento dello Xinjiang allo stabilimento di Shandong non venivano pagati costi di trasporto. In assenza di costi di trasporto effettivi pagati, Xinjiang Guolin ha effettuato la stima dei costi per il trasporto dei cristalli di acido gliossilico dallo stabilimento dello Xinjiang allo stabilimento di Shandong in un documento presentato successivamente alla visita di verifica. A seguito delle osservazioni presentate da Xinjiang Guolin, la Commissione ha riassegnato alle spese generali di produzione i costi stimati di trasporto del prodotto semilavorato, in quanto i costi di trasporto tra i due stabilimenti della stessa entità giuridica erano imputabili alla fabbricazione dei cristalli di acido gliossilico (il costo di fabbricazione era costituito da anidride maleica, manodopera, energia elettrica, acqua ecc.) e le spese generali di produzione sono state ritenute la categoria appropriata nella costruzione del valore normale. Pertanto l'argomentazione è stata parzialmente accolta e il margine di dumping di Xinjiang Guolin è stato ricalcolato. Il margine di dumping definitivo di Xinjiang Guolin è stato stabilito al considerando 61.
(44)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hubei Hongyuan ha sostenuto che il volume delle importazioni di glicole monoetilenico in Colombia era limitato, in quanto ammontava a sole 4 961 tonnellate. Hubei Hongyuan ha chiesto alla Commissione di analizzare altri potenziali valori di riferimento, sul modello di quanto fatto per l'anidride maleica. Hubei Hongyuan ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare quale valore di riferimento più adeguato per il glicole monoetilenico la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli USA verso tutti i paesi del mondo (escluse le esportazioni verso la Cina e altri paesi non appartenenti all'OMC) a livello di costo, assicurazione e nolo («CIF»).
(45)
La Commissione ha ritenuto che Hubei Hongyuan non abbia suffragato l'asserzione secondo cui il prezzo medio all'importazione del glicole monoetilenico in Colombia era gonfiato. Hubei Hongyuan ha semplicemente sottolineato che i volumi delle importazioni di glicole monoetilenico in Colombia erano limitati, ma non ha addotto alcun elemento di prova che dimostrasse l'irragionevolezza, inadeguatezza o inattendibilità del valore di riferimento. L'argomentazione è stata respinta.
(46)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hubei Hongyuan ha sostenuto che il valore di riferimento per il gliossale era gonfiato. La società ha asserito che il prezzo unitario del gliossale utilizzato dalla Commissione oscillava tra 3,15 CNY/kg e 2 269,5 CNY/kg e che le fluttuazioni dei prezzi hanno inciso sul calcolo del valore di riferimento e lo hanno gonfiato. Hubei Hongyuan ha chiesto alla Commissione di utilizzare la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli USA verso tutti i paesi del mondo (escluse le esportazioni verso la Cina e altri paesi non appartenenti all'OMC) a livello di costo, assicurazione e nolo («CIF») quale valore di riferimento più adeguato per il gliossale.
(47)
La Commissione ha osservato che i valori estremi citati da Hubei Hongyuan riguardavano solo una quantità molto limitata di importazioni di gliossale (due casi di importazioni di 0,1 kg di gliossale). Come tali, erano trascurabili in relazione al volume complessivo delle importazioni e hanno avuto un impatto trascurabile sul calcolo del valore di riferimento per il gliossale. Il resto dei dati sulle importazioni è coerente e non è stato contestato da Hubei Hongyuan. L'argomentazione è stata respinta.
(48)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 120 a 162 del regolamento provvisorio.
3.3.
Prezzo all'esportazione
(49)
In assenza di osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 163 a 164 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(50)
Nelle osservazioni successive all'istituzione delle misure provvisorie, Hubei Hongyuan e Xinjiang Guolin hanno rilevato che le SGAV della società colombiana Sucroal S.A. utilizzate dalla Commissione per costruire il valore normale contengono «costi di distribuzione», i quali corrispondevano a elementi di costo che costituivano spese dirette sostenute oltre il livello franco fabbrica. Pertanto non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo del valore normale costruito della società oggetto dell'inchiesta.
(51)
La Commissione ha osservato che i «costi di distribuzione» indicati da Sucroal S.A. facevano parte delle SGAV. Ciò era dimostrato dal fatto che gli «altri costi» riportati nella banca dati Orbis nei dati forniti dalle autorità colombiane sono disaggregati in «costi di distribuzione», «costi amministrativi» e «altri costi». Nei dati disponibili non era applicata un'ulteriore distinzione tra i costi di distribuzione che avrebbe consentito di individuare ed escludere categorie specifiche di costi. Di conseguenza, i costi di distribuzione sono costi di vendita, che possono includere i costi di trasporto, ma anche altre categorie di costi, come la locazione di impianti di stoccaggio e distribuzione, compresi i macchinari e i veicoli necessari, o la pubblicità e le ricerche di mercato, che non sono state detratte dal prezzo all'esportazione. In effetti tali costi appartengono allo stadio commerciale franco fabbrica e non verrebbero eliminati con la riconduzione a tale stadio commerciale. La Commissione ha inoltre osservato che né Hubei Hongyuan né Xinjiang Guolin hanno addotto elementi di prova sulla ripartizione di tali costi di distribuzione a sostegno dell'argomentazione secondo cui questi costi non dovrebbero essere inclusi nel valore normale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(52)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hubei Hongyuan ha chiesto alla Commissione di detrarre i «costi di distribuzione» dalla costruzione delle SGAV di Sucroal, indicando testualmente che «franco fabbrica» significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso i propri locali o in altro luogo convenuto (fabbrica, stabilimento, deposito ecc.), chiarendo ulteriormente che il venditore non è tenuto a caricare la merce su alcun mezzo di prelevamento, né a sdoganare la merce per l'esportazione, se tale sdoganamento è applicabile. Hubei Hongyuan ha chiesto alla Commissione di detrarre tutte le spese di trasporto incluse nelle SGAV. Hubei Hongyuan ha inoltre sostenuto che la Commissione non dovrebbe ignorare ingiustamente le spese di vendita dirette incluse nei «costi di distribuzione» e danneggiare gli interessi degli esportatori inseriti nel campione a motivo del fatto che non ha potuto ottenere informazioni dettagliate sulla ripartizione per poter operare un'ulteriore distinzione tra i costi di distribuzione che consenta di individuare ed escludere categorie specifiche di costi. Hubei Hongyuan ha sostenuto che, se non riuscisse in definitiva a ottenere i dati pertinenti per operare un'ulteriore distinzione tra i costi di distribuzione, la Commissione dovrebbe detrarre tutti i «costi di distribuzione» senza applicare ulteriori distinzioni oppure effettuare un adeguamento del prezzo all'esportazione includendo le spese di trasporto.
(53)
La Commissione ha osservato che gli IFRS (principi IAS 1) definiscono i costi di distribuzione come uno degli elementi del costo del venduto e ha tenuto conto di tale categoria nella costruzione delle SGAV. Inoltre la Commissione ha osservato che nessuna informazione dettagliata sulla ripartizione delle SGAV di Sucroal relativamente ai «costi di distribuzione» era prontamente disponibile o era stata messa a disposizione dai produttori esportatori (Hubei Hongyuan o Xinjiang Guolin) per consentire alla Commissione di sottrarre eventuali costi di trasporto oltre il livello «franco fabbrica». La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto Hubei Hongyuan non ha dimostrato né che le SGAV utilizzate dalla Commissione non erano già indicate a livello franco fabbrica né che esse determinerebbero un importo per le SGAV che non sarebbe «congruo» a tale stadio commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(54)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Xinjiang Guolin ha inoltre chiesto alla Commissione di escludere dal calcolo del prezzo all'esportazione il contributo per le SGAV e i profitti di Qingdao Guolin (società madre responsabile delle vendite internazionali) sostenendo che Qingdao Guolin non svolge la funzione di agente. Xinjiang Guolin ha affermato che Xinjiang Guolin e Qingdao Guolin sono soggette a un unico controllo economico, operano congiuntamente come un'unica impresa con funzioni distinte ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e le loro relazioni non sono basate sul versamento di commissioni analoghe a quelle di un'agenzia. Xinjiang Guolin ha osservato che Qingdao Guolin (società madre) deteneva il 100 % di Xinjiang Guolin ed era responsabile di tutte le vendite all'esportazione di acido gliossilico, mentre Xinjiang Guolin operava come stabilimento per Qingdao Guolin e amministrava esclusivamente le vendite sul mercato interno.
(55)
Come spiegato al considerando 174 del regolamento provvisorio, nei casi in cui i prodotti sono stati venduti dalla società produttrice ad altre società del medesimo gruppo e successivamente esportati nell'Unione, al prezzo all'esportazione sono stati applicati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, per tenere conto del rialzo percepito dall'operatore commerciale collegato, qualora si sia ritenuto che tali operatori commerciali abbiano svolto funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La Commissione ha rilevato che le risposte al questionario fornite da Xinjiang Guolin, in particolare la presentazione aziendale di Qingdao Guolin e il diagramma delle vendite all'esportazione, descrivono la società madre come «operatore commerciale» e dimostrano l'esistenza di trattative sulle condizioni commerciali tra la società produttrice (Xinjiang Guolin) e l'operatore commerciale (Qingdao Guolin).
(56)
La Commissione ha inoltre rilevato l'esistenza di un memorandum tra Xinjiang Guolin e Qingdao Guolin che disciplinava esclusivamente i prezzi all'esportazione. Il memorandum conteneva clausole che prevedevano una percentuale di prezzo, a seconda del tipo di acido gliossilico, che veniva applicata a favore della società di gestione. Ancora più rilevante è il fatto che il contratto di acquisto sul mercato interno tra Xinjiang Guolin e Qingdao Guolin contenesse clausole relative alla risoluzione delle controversie dinanzi a un giudice. L'esistenza di tali elementi di prova impedisce di qualificare le società Guolin con sede nella Repubblica popolare cinese come entità economica unica in cui Qingdao Guolin costituisce un dipartimento di vendita interno di Xinjiang Guolin. Secondo la giurisprudenza
(
8
)
, la presenza di una clausola di arbitrato destinata a risolvere contenziosi contrattuali che possono sorgere tra due società contraenti e la mancanza di solidarietà tra tali medesime società presuppongono non solo l'esistenza di due persone giuridiche distinte, ma altresì di due entità economiche con interessi divergenti, e non sembra conciliabile con l'esistenza di un'entità economica unica e con la qualificazione di una di tali società come dipartimento di vendita interno
(
9
)
. Non esistevano disposizioni analoghe per le vendite sul mercato interno della società di gestione. Pertanto l'argomentazione secondo cui Xinjiang Guolin e Qingdao Guolin costituiscono un'entità economica unica è stata respinta.
(57)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 165 a 174 del regolamento provvisorio.
3.5.
Margine di dumping
(58)
Come descritto al considerando 33, a seguito delle argomentazioni di Xinjiang Guolin in merito al valore di riferimento per l'anidride maleica, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
(59)
In seguito al periodo di comunicazione preventiva, Guangdong Joy Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. e Jinyimeng Group Co., Ltd. hanno presentato osservazioni sul metodo di calcolo dei margini di dumping. Tutti e tre i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno asserito che il loro processo di fabbricazione era identico a quello di Hubei Hongyuan e che i loro costi di produzione erano simili a quelli di Hubei Hongyuan. I tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno affermato che era inadeguato e inaccurato applicare una media dei margini di dumping calcolati per Hubei Hongyuan e Xinjiang Guolin, in quanto nessuno dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione utilizzava il processo di fabbricazione di Xinjiang Guolin né le stesse materie prime. I tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno chiesto alla Commissione di applicare lo stesso dazio antidumping di Hubei Hongyuan.
(60)
La Commissione ha ricordato che i produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano il 25 %-35 % delle esportazioni totali nell'Unione di acido gliossilico e il 40 %-50 % dei quantitativi comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato. Il campione era pertanto rappresentativo dei produttori esportatori cinesi. La Commissione ha inoltre ricordato che non erano pervenute osservazioni sul campione selezionato. Per il calcolo dei margini di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione aveva applicato il metodo prescritto nel regolamento di base, ossia aveva attribuito a tali parti il dazio medio ponderato di due produttori esportatori inseriti nel campione. L'argomentazione è stata respinta.
(61)
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo
Hubei Hongyuan
29,2 %
Xinjiang Guolin
130,0 %
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
64,0 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
210,5 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(62)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Trade Corporation ha sostenuto che le risultanze dell'inchiesta relative al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione sono viziate, in quanto la Commissione le ha fondate sui «risultati e sulle circostanze di un'unica società, che potrebbe non essere rappresentativa di un contesto industriale più ampio». Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante rappresenta l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, pertanto le osservazioni di Trade Corporation sono respinte.
(63)
In assenza di altre osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 184 a 186 del regolamento provvisorio.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(64)
In assenza di osservazioni sul mercato pertinente dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 187 a 191 del regolamento provvisorio.
4.3.
Consumo dell'Unione
(65)
Al considerando 194 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che l'acido gliossilico è venduto in due preparazioni: una soluzione al 50 % di acido gliossilico o cristalli di acido gliossilico monoidrato. Al fine di confrontare i diversi tipi di acido gliossilico, la Commissione ha rilevato che una tonnellata di cristalli di acido gliossilico contiene in genere il 78,8 % di acido gliossilico, mentre una tonnellata di soluzione di acido gliossilico ne contiene in genere il 50 %. La Commissione ha ritenuto pertanto che una tonnellata di cristalli di acido gliossilico equivalga a 1,576 tonnellate di soluzione di acido gliossilico. Poiché l'unico produttore noto di cristalli di acido gliossilico è Xinjiang Guolin, la conversione si applicava solo al suo quantitativo di cristalli esportato nell'Unione.
(66)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore Xinjiang Guolin ha sollevato obiezioni riguardo all'utilizzo del fattore di conversione di 1,576 tonnellate per effettuare la conversione da acido gliossilico in cristalli ad acido gliossilico liquido al 50 %. La società ha ribadito l'osservazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ma non ha fornito ulteriori elementi al riguardo.
(67)
La Commissione ha osservato che il calcolo del fattore di conversione si è basato sul confronto tra il tenore effettivo di PUI dell'acido gliossilico solido e la soluzione al 50 %. Per calcolare il tenore di GOA, la Commissione ha preso in considerazione la purezza del 98 % indicata per l'acido gliossilico monoidrato nelle specifiche di prodotto dei cristalli e non il fattore di conversione tra le due forme indicato per lo stabilimento di Guolin, in quanto ciò è irrilevante per il tenore effettivo di acido gliossilico. Su tale base, e tenendo conto del peso molecolare dell'acido gliossilico monoidrato e dell'acido gliossilico, la Commissione ha calcolato che 1,576 kg di soluzione al 50 % contengono la medesima quantità di acido gliossilico di un kg di cristalli. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(68)
In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 192 a 196 del regolamento provvisorio.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
(69)
Jaer, un utilizzatore, ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto basare l'analisi del pregiudizio sul volume assoluto delle importazioni e non sulla quota delle importazioni nel mercato dell'Unione. La società ha affermato che il calo della redditività dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame non è collegato alle importazioni cinesi, in quanto nello stesso periodo il volume delle importazioni era diminuito del 13 %. La Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 201 del regolamento provvisorio, vi è stato un calo delle importazioni legato alla contrazione della domanda. Nonostante la riduzione dei volumi, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 18 % (11 punti percentuali). L'evoluzione della quota di mercato ha debitamente rispecchiato la sostituzione del prodotto dell'industria dell'Unione con le importazioni cinesi, circostanza che a sua volta ha causato la perdita di redditività. L'argomentazione è pertanto respinta.
(70)
In assenza di altre osservazioni, sono confermati i considerando da 197 a 201 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(71)
Jaer ha sostenuto che nel periodo in esame non vi è stata alcuna depressione dei prezzi, in quanto durante il periodo dell'inchiesta il prezzo dell'industria dell'Unione era superiore ai prezzi del 2021 e ha registrato solo un calo moderato riferibile al 2023, che secondo Jaer era in linea con la diminuzione dei costi dell'energia. La Commissione ha osservato che la variazione dell'indice dei prezzi per il periodo in esame in Francia, paese in cui ha sede l'industria dell'Unione, è stata del 13,6 %
(
10
)
. Come indicato al considerando 225 del regolamento provvisorio, durante tale periodo i prezzi dell'industria dell'Unione erano aumentati del 12 %. Pertanto, tenendo conto dell'inflazione, i prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta sono inferiori a quelli del 2021.
(72)
Jaer ha inoltre escluso l'esistenza di una compressione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi, visto che queste ultime sono semplicemente diminuite del 10 % durante il periodo in esame. La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 205 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione, di fronte alla perdita di quota di mercato a causa della concorrenza con le importazioni cinesi oggetto di dumping meno costose, ha ridotto il prezzo portandolo a livelli notevolmente inferiori al costo di fabbricazione, al fine di mantenere un volume di vendite che le consentisse di produrre. La sua incapacità di aumentare i prezzi ha comportato perdite significative, arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione. Le argomentazioni di Jaer sono state respinte.
(73)
Nei considerando da 206 a 207 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato le modalità utilizzate per la determinazione dell'undercutting dei prezzi. In particolare, la Commissione ha spiegato che la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto è stata calcolata a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), tenendo conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Una prima fase dei calcoli è consistita nel classificare le operazioni di esportazione con il numero di controllo del prodotto (NCP) appropriato. In merito ai calcoli dell'undercutting, Xinjiang Guolin ha contestato il fatto che alcune operazioni siano state riclassificate da NCP di qualità standard «S» a NCP di alta qualità «H». La società ha fornito certificati di analisi che dimostrano che le impurità erano tali da far rientrare il prodotto nella categoria NCP «S». L'argomentazione è stata pertanto accolta e tutte le operazioni sono state classificate come NCP «S».
(74)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang Guolin ha inoltre contestato un'affermazione di cui al punto 59 del documento finale di divulgazione delle informazioni in cui si asseriva che Guolin aveva sollevato obiezioni riguardo al calcolo dei costi successivi all'importazione per l'acido gliossilico in cristalli. Guolin ha affermato di non aver mai espresso tale obiezione. In effetti, Guolin non ha richiesto la correzione di questo errore contenuto nei calcoli provvisori: l'errore è stato individuato e corretto dalla Commissione. La rettifica è stata comunicata alle parti nel documento finale di divulgazione delle informazioni.
(75)
La Commissione aveva infatti rilevato che i costi successivi all'importazione erano stati calcolati sui quantitativi ottenuti dopo la conversione dei cristalli in soluzione al 50 %, mentre avrebbero dovuto essere calcolati sulla base della quantità effettiva di cristalli di acido gliossilico. La Commissione ha pertanto provveduto alla rettifica in sede di divulgazione finale delle informazioni.
(76)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang Guolin ha inoltre sostenuto che, qualora la Commissione convertisse le esportazioni di cristalli in un volume di soluzione, dovrebbe adeguare il prezzo all'esportazione per tenere conto di tale conversione aggiungendo 0,06 EUR per kg, importo che corrisponde asseritamente al costo per riconvertire i cristalli in liquido. Questo costo aggiuntivo di conversione fa tuttavia parte della struttura dei costi degli acquirenti dei cristalli e non del prezzo all'esportazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(77)
Sulla base delle argomentazioni e della correzione di cui sopra, il margine di undercutting medio ponderato per le importazioni dalla Cina sul mercato dell'Unione è stato rivisto ed è compreso tra il 12 % e il 30 %.
(78)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 202 a 207 del regolamento provvisorio.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(79)
In assenza di osservazioni ulteriori rispetto a quelle trattate al considerando 62 del presente regolamento, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 208 a 211 del regolamento provvisorio.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(80)
Jaer ha sostenuto che nella sua analisi dei volumi di produzione dell'industria dell'Unione la Commissione non ha dimostrato l'esistenza del pregiudizio. La società ha osservato che nel periodo dell'inchiesta (da luglio 2023 a giugno 2024) si è registrato un aumento della produzione del 38 % riferibile al 2023. La Commissione ha osservato che l'analisi del pregiudizio tiene conto delle tendenze nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta la quantità di produzione si è attestata al 47 % dei livelli del 2021. Come spiegato al considerando 213 del regolamento provvisorio, l'aumento marginale del volume di produzione dal 41 % rispetto al 2021 nel 2023 al 47 % rispetto al 2021 nel periodo dell'inchiesta, che di per sé è comunque un aumento di entità limitata, è stato possibile solo grazie un abbassamento dei prezzi al di sotto dei costi di produzione, a causa della concorrenza con le importazioni cinesi oggetto di dumping, e ha pertanto determinato perdite ancora maggiori, come illustrato al considerando 232 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(81)
In assenza di osservazioni diverse da quelle trattate al considerando 80, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio.
4.5.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato
(82)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 215 a 217 del regolamento provvisorio.
4.5.2.3. Crescita
(83)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(84)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 219 a 221 del regolamento provvisorio.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(85)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 222 e 223 del regolamento provvisorio.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(86)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 224 a 227 del regolamento provvisorio.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(87)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 228 e 229 del regolamento provvisorio.
4.5.3.3. Scorte
(88)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 228 e 229 del regolamento provvisorio.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(89)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 232 e 237 del regolamento provvisorio.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(90)
La Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(91)
Jaer ha sostenuto che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, evidenziato dalla riduzione della produzione e della redditività, non è collegato alle importazioni cinesi, in quanto il loro volume è diminuito dal 2021.
(92)
Come illustrato nella sezione 4.5 del regolamento provvisorio, i dati relativi al periodo in esame indicavano chiaramente una sostituzione in termini di volumi delle vendite dell'industria dell'Unione per via delle importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato libero, con conseguente calo della produzione dell'Unione. L'effetto più pronunciato riguarda l'utilizzo degli impianti, che è sceso al di sotto del 50 %, un tasso insostenibile per l'industria chimica, come dimostrato dalla perdita di redditività. Il nesso tra perdita di quota di mercato e riduzione della produzione, da un lato, e importazioni cinesi a basso prezzo, dall'altro, risulta chiaramente dimostrato nel periodo dell'inchiesta, durante il quale l'industria dell'Unione è stata in grado, riducendo i prezzi, di riconquistare una certa quota di mercato e di aumentare la produzione, pur subendo perdite significative. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(93)
Trade Corporation ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato il nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio in quanto non ha dimostrato che l'industria dell'Unione è un produttore efficiente e che le sue presunte perdite non sono dovute al suo proprio comportamento. L'utilizzatore non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione. La Commissione ha osservato, ai considerando da 238 a 244 del regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione ha ottenuto buoni risultati all'inizio del periodo in esame, con indicatori di pregiudizio generalmente a livelli positivi nel 2021. Fino al 2022, ha utilizzato la capacità produttiva e ha goduto di un buon livello di redditività. Tuttavia a partire dal 2022, con l'aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo, l'industria dell'Unione ha registrato un calo delle vendite, della quota di mercato e della redditività, nonché un corrispondente calo della produttività. Inoltre al considerando 246 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che la quota di mercato delle importazioni di acido gliossilico oggetto di dumping è aumentata del 18 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo, come indicato ai considerando da 215 a 217 del regolamento provvisorio, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 48 % e la sua quota di mercato si è ridotta del 30 %. Al considerando 248 del regolamento provvisorio la Commissione ha pertanto concluso che un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(94)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jaer ha affermato che l'analisi complessiva del pregiudizio e del nesso di causalità non ha fornito una spiegazione ragionevole e giustificata della sussistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione ascrivibile alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha asserito che la stessa analisi era falsata a motivo del fatto che come anno iniziale del periodo in esame era stato scelto il 2021.
(95)
La Commissione ha osservato che gli indicatori di pregiudizio evidenziavano un aggravamento del pregiudizio per l'industria dell'Unione anche dopo il 2022: l'occupazione è calata in maniera costante e la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita in modo lineare ogni anno. Anche la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite nel corso dell'intero periodo in esame. Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione risulta quindi evidente anche quando si confronti il periodo dell'inchiesta con il 2022 e il 2023. Inoltre mentre il consumo dell'Unione ha subito un calo, le importazioni cinesi hanno migliorato la loro posizione sul mercato dell'Unione, come dimostra l'aumento della quota di mercato cinese. Oltre all'Unione, la Cina è l'unico altro produttore di acido gliossilico al mondo, pertanto le importazioni cinesi di acido gliossilico oggetto di dumping hanno un impatto diretto sul produttore dell'Unione. I prezzi cinesi sono diminuiti notevolmente nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, causando una depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(96)
In assenza di ulteriori osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 246 a 248 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(97)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 249 del regolamento provvisorio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(98)
Jaer ha osservato che i prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione erano inferiori a quelli del mercato dell'Unione, il che implica che i prezzi dell'UE erano gonfiati. Durante la visita di verifica presso le sedi dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto informazioni secondo le quali ciò era dovuto al modo di trasporto e ai quantitativi delle partite destinate all'esportazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(99)
Trade Corporation ha osservato che la contrazione delle esportazioni non poteva essere attribuita alle importazioni cinesi oggetto di dumping. Al considerando 252 del regolamento provvisorio la Commissione aveva analizzato il calo delle esportazioni come fattore che ha contribuito al deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione, ma non aveva attribuito tale calo alle importazioni cinesi nell'Unione. L'osservazione è stata pertanto respinta.
(100)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 250 a 254 del regolamento provvisorio.
5.2.3.
Aumenti dei costi delle materie prime e dei prezzi dell'energia
(101)
Jaer, Trade Corporation e Hubei Hongyuan hanno sostenuto che il calo della redditività dell'industria dell'Unione è stato provocato da un aumento dei prezzi dell'energia.
(102)
Come indicato ai considerando 226 e 255 del regolamento provvisorio, nel 2022 l'industria dell'Unione ha dovuto sostenere costi di produzione più elevati a causa degli aumenti dei prezzi dell'energia. Tuttavia anche a partire dal 2023, quando i prezzi dell'energia hanno iniziato a diminuire
(
11
)
, è stato impossibile per l'industria dell'Unione fissare prezzi di vendita remunerativi, data la concorrenza delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
5.2.4.
Consumo
5.2.4.1. Contrazione della domanda
(103)
Jaer, Trade Corporation e Hubei Hongyuan hanno sostenuto che il pregiudizio era dovuto anche alla contrazione del mercato dell'acido gliossilico dell'Unione. Le stesse parti hanno sostenuto che la contrazione della domanda è un fenomeno generale causato dalla contrazione del settore chimico dell'Unione e quindi non attribuibile alle importazioni oggetto di dumping di acido gliossilico.
(104)
Nel regolamento provvisorio, al considerando 256, la Commissione aveva riconosciuto che il mercato dell'UE ha subito fluttuazioni nel periodo in esame, con una contrazione del 28 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2021. Come spiegato nello stesso considerando, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato, la quota delle importazioni cinesi ha continuato ad aumentare anche nei periodi di contrazione e l'industria dell'UE non è stata in grado di mantenere la quota di mercato. La contrazione della domanda non ha pertanto attenuato il nesso di causalità.
(105)
In assenza di ulteriori osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 256 del regolamento provvisorio.
5.2.4.2. Uso vincolato
(106)
Jaer, Trade Corporation e Hubei Hongyuan hanno sostenuto che il pregiudizio era dovuto anche alla contrazione del mercato dell'acido gliossilico dell'Unione nel mercato vincolato. Jaer ha inoltre osservato che la contrazione del mercato vincolato interrompe il nesso di causalità in quanto le importazioni cinesi non potevano causare il calo del mercato vincolato.
(107)
Al considerando 258 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva spiegato che l'impatto della contrazione del mercato vincolato, indipendentemente dalla relativa causa, è stato meno grave, sia in termini di volumi che di calo dei prezzi, rispetto alla perdita di vendite sul mercato libero dovuta alle importazioni cinesi oggetto di dumping. Pertanto la contrazione dell'uso vincolato non ha attenuato il nesso di causalità.
(108)
In assenza di altre sservazioni, sono confermati i considerando da 257 a 259 del regolamento provvisorio.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(109)
Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. Sulla base delle risultanze esposte nel regolamento provvisorio, la Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato né interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 260 a 263 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di underselling
(110)
Xinjiang Guolin ha contestato il fatto che per calcolare il prezzo indicativo dell'acido gliossilico la Commissione abbia utilizzato il profitto medio del 2021 e del 2022, gli ultimi due anni che hanno evidenziato un profitto per il denunciante. Xinjiang Guolin ha chiesto di escludere l'anno 2021, sostenendo che tale esercizio è stato eccezionalmente redditizio a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento. La Commissione ha osservato che anche il 2022 poteva essere considerato un anno eccezionale a causa dell'impatto dei prezzi dell'energia sulla redditività dell'industria dell'Unione. Includendo entrambi gli anni, la Commissione ha garantito una valutazione più equa. La richiesta è stata pertanto respinta.
(111)
La riclassificazione delle operazioni e il ricalcolo dei costi successivi all'importazione di cui ai considerando da 73 a 76 hanno avuto come effetto cumulativo la riduzione al 57,3 % del margine di underselling per Xinjiang Guolin. Conseguentemente, il margine di underselling per gli altri esportatori che hanno collaborato, che corrisponde alla media ponderata degli esportatori inseriti nel campione, è stato rivisto al 93,6 %.
(112)
Dato il basso livello di collaborazione, aspetto trattato ai considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio, e in linea con l'approccio ivi descritto per stabilire il margine di dumping per tutte le altre società, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il margine di underselling per tutte le altre società su un volume rappresentativo delle vendite di Hubei Hongyuan nell'Unione. Tali vendite sono state considerate un indicatore appropriato per riflettere la politica pregiudizievole di fissazione dei prezzi delle società che hanno scelto di non collaborare. Il margine di underselling residuo è stato pertanto fissato a 124,9 %.
(113)
Come descritto nella sezione 3.5, la Commissione ha rivisto i margini di dumping dopo l'istituzione delle misure provvisorie.
(114)
Alla luce di tali modifiche dei margini di dumping e di underselling, la tabella di cui al considerando 272 del regolamento provvisorio è modificata come segue:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Hubei Hongyuan
29,2
112,9
Xinjiang Guolin
130,0
57,3
Altre società che hanno collaborato
64,0
93,6
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
210,5
124,9
(115)
A parte le modifiche di cui sopra, in assenza di osservazioni, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 267 a 272 del regolamento provvisorio.
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
(116)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 273 a 281 del regolamento provvisorio.
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
7.1.
Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(117)
Avendo constatato l'esistenza, in Cina, di distorsioni relative alle materie prime quali definite all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi definitivi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.
(118)
La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, compresi le capacità inutilizzate in Cina, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Nell'effettuare tale valutazione la Commissione ha preso in considerazione anche le informazioni supplementari relative all'impatto sulle catene di approvvigionamento presentate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie dal produttore esportatore Hubei, dagli utilizzatori Nurion, Jaer, Trade Corporation, Brüggemann e Deretil, nonché la risposta in merito dell'industria dell'Unione.
7.1.1.
Capacità inutilizzate nel paese esportatore
(119)
Deretil ha espresso disaccordo con le conclusioni della Commissione secondo cui Hubei Hongyuan, il produttore che ha collaborato soggetto al dazio antidumping più basso, disponeva di capacità inutilizzate, citando le osservazioni presentate dalla società. L'utilizzatore non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. La Commissione ha fornito informazioni pertinenti sulle capacità inutilizzate nel paese esportatore al considerando 284 del regolamento provvisorio.
(120)
In assenza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 284 a 286 del regolamento provvisorio.
7.1.2.
Concorrenza per le materie prime
(121)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni esposte ai considerando da 287 a 290 del regolamento provvisorio.
7.1.3.
Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione
(122)
Trade Corporation, Jaer e Hubei Hongyouan hanno sostenuto che l'istituzione delle misure conferirebbe all'industria dell'Unione una posizione monopolistica. Tale affermazione è stata confutata al considerando 308 del regolamento provvisorio. Non essendo state fornite informazioni supplementari, l'argomentazione è stata respinta.
(123)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Deretil, Jaer e Trade Corporation hanno formulato osservazioni sulla capacità dell'industria dell'Unione di fornire agli utilizzatori quantitativi sufficienti di acido gliossilico, considerato che le uniche fonti di approvvigionamento si trovano nell'Unione e in Cina. Jaer ha spiegato altresì che la propria società importava dagli esportatori cinesi a causa delle caratteristiche qualitative e dei profili di impurità dei loro prodotti, difficilmente reperibili nei prodotti offerti dall'industria dell'Unione. Brüggemann ha inoltre ribadito le osservazioni formulate nella fase provvisoria, secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di fornirgli il grado specifico di cui necessita per il proprio processo di produzione.
(124)
Nelle loro osservazioni, Jaer e Deretil hanno fornito elementi di prova del fatto che il consumo nei loro mercati a valle registrerà un aumento e che pertanto la domanda di acido gliossilico crescerà negli anni successivi. Jaer ha citato informazioni di mercato che indicano un aumento del mercato dei chelati e Deretil ha fornito informazioni sull'aumento della domanda nei suoi mercati a valle. Entrambi hanno osservato che in tale situazione l'industria dell'Unione potrebbe non essere in grado di rifornire tutti gli utilizzatori.
(125)
Trade Corporation, Jaer e Deretil hanno inoltre presentato osservazioni sull'importanza dell'affidabilità e della resilienza delle catene di approvvigionamento, rilevando la necessità di evitare perturbazioni dei programmi di produzione nell'industria chimica. Deretil, Jaer e Brüggemann hanno inoltre osservato che nel caso dell'industria chimica il cambiamento di fornitore è un'operazione difficile in quanto richiede l'esecuzione di prove e l'accreditamento delle procedure. A tale riguardo, Deretil ha osservato che è nell'interesse degli utilizzatori diversificare le fonti di approvvigionamento per garantirsi la continuità dei processi di fabbricazione. Deretil ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo alla disponibilità di acido gliossilico per la produzione di amoxicillina, un antibiotico figurante nell'elenco dei medicinali critici
(
12
)
, di cui, come affermato dalla Commissione nella proposta di atto legislativo sui medicinali critici «è necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE in qualsiasi momento»
(
13
)
.
(126)
Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, WeylChem Lamotte ha risposto alle osservazioni sulla capacità formulate dagli utilizzatori. Il denunciante ha fornito informazioni supplementari che dimostrano che attualmente esiste una capacità inutilizzata sufficiente, probabilmente destinata ad aumentare a causa dell'ulteriore calo dell'impiego per uso vincolato.
(127)
Al considerando 293 del regolamento provvisorio la Commissione aveva analizzato la situazione relativa alla capacità e concluso che l'industria dell'Unione poteva sostituire la maggior parte (90 %-95 %) delle importazioni cinesi. La Commissione ha inoltre analizzato tutte le informazioni relative alla capacità e agli effetti sulle catene di approvvigionamento pervenute dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Dalle informazioni fornite dagli utilizzatori e dal denunciante è emerso che l'industria dell'Unione, insieme a Hubei Hongyouan, l'esportatore con il margine di dumping più basso, dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente a soddisfare la domanda. Questa conclusione è tanto più valida se si tiene conto delle capacità inutilizzate delle società soggette al margine di dumping applicabile alle «altre società che hanno collaborato». Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(128)
Per quanto riguarda le argomentazioni di Jaer e Brüggemann relative ai gradi specifici necessari per i rispettivi processi di produzione, inizialmente né Jaer né Brüggemann hanno divulgato informazioni su tali tipi specifici necessari e pertanto l'industria dell'Unione non era in grado di rispondere se fossero in grado o meno di fornire tali gradi di qualità. La Commissione ha concluso che effettivamente sia Jaer che Brüggemann si riforniscono di gradi specifici di acido gliossilico dalla Cina, ma non ha potuto verificare se gli stessi gradi potessero essere forniti dall'industria dell'Unione, non essendo state divulgate le relative informazioni. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Brüggemann ha divulgato ulteriori informazioni. Tale asserzione è trattata sotto nei considerando da 158 a 163.
7.1.4.
Situazione finanziaria degli utilizzatori
(129)
Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'acido gliossilico costituisce un prodotto intermedio per la produzione di antibiotici, vanillina, concimi chelati e allantoina. Tre produttori di concimi, Trade Corporation, Nouryon e Jaer, un produttore di antibiotici, Deretil, e un produttore di specialità chimiche, Brüggemann, che rappresentano il 75 % delle importazioni e il 72 % del consumo di acido gliossilico dell'UE, hanno presentato osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie.
(130)
Gli utilizzatori hanno affermato che l'istituzione delle misure determinerebbe per loro un notevole aumento dei costi e una riduzione dei profitti; Deretil e Brüggemann hanno sostenuto che subirebbero perdite con ripercussioni sulla propria competitività, in un momento in cui sono esposti a una crescente pressione sui rispettivi mercati da parte degli esportatori cinesi e indiani che, invece, non sarebbero influenzati dalle misure. Gli utilizzatori hanno inoltre affermato che, a causa della concorrenza dei produttori esportatori nei rispettivi mercati, non sarebbero in grado di trasferire l'aumento dei costi. Per questi motivi Jaer e Nouryon hanno chiesto alla Commissione di riconsiderare il livello delle misure. Nello specifico, Jaer ha chiesto l'applicazione di misure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(131)
La Commissione aveva accertato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base (considerando 281 del regolamento provvisorio). Al fine di valutare se fosse nell'interesse dell'Unione istituire misure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto effettuato simulazioni sulla redditività degli utilizzatori sulla base dei margini di dumping e di pregiudizio definitivi, ipotizzando che i volumi di acido gliossilico e il fatturato realizzato sui prodotti a valle rimanessero uguali a quelli del periodo dell'inchiesta.
(132)
In secondo luogo la Commissione ha valutato l'impatto dei dazi sulla redditività riducendo il profitto in proporzione al contributo dell'acido gliossilico al fatturato, moltiplicato per l'aumento effettivo dei prezzi risultante dall'istituzione dei dazi. L'aumento effettivo dei prezzi ha tenuto conto della provenienza delle importazioni, dei dazi istituiti nei confronti dei produttori esportatori e degli aumenti di prezzo comunicati per l'industria dell'Unione.
(133)
L'impatto delle misure variava in funzione delle differenze relative alla redditività iniziale degli utilizzatori, al contributo dell'acido gliossilico al fatturato dei prodotti a valle e alla fonte di approvvigionamento dell'acido gliossilico. In particolare, il contributo dell'acido gliossilico al fatturato dei prodotti a valle varia tra il 5 % e il 18 %. I margini di profitto dei produttori di chelati e di prodotti chimici dedicati erano ben al di sopra del 10 %, mentre il produttore di antibiotici ha evidenziato profitti compresi tra il 5 % e il 7 %. Infine gli aumenti effettivi dei prezzi erano più elevati nei casi in cui le società si rifornivano da produttori che non hanno collaborato.
(134)
Dai risultati delle simulazioni è emerso che, se fossero istituiti dazi sulle esportazioni dalla Cina a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, gli utilizzatori, fatta eccezione per Deretil, rimarrebbero redditizi anche qualora non aumentassero i prezzi, grazie ai loro elevati margini di profitto. Le simulazioni hanno espresso lo stesso risultato per gli utilizzatori che si rifornivano da produttori che non hanno collaborato. I dazi avrebbero certamente un impatto sulla redditività degli utilizzatori, ma un riorientamento degli acquisti con incremento della quota dell'industria dell'Unione o degli esportatori con dazi inferiori come Hubei lo attenuerebbe maggiormente.
(135)
Nel caso di Deretil, il margine di profitto è modesto e pertanto se fossero istituiti dazi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, le misure inciderebbero pesantemente sulla redditività e la società inizierebbe a registrare perdite. La Commissione ha riconosciuto che, come sottolineato da Deretil, l'amoxicillina figura nell'elenco dei medicinali critici per i quali la continuità dell'approvvigionamento costituisce una priorità
(
14
)
. Pertanto, poiché Deretil è l'unico produttore del precursore dell'amoxicillina e uno dei due produttori di amoxicillina dell'Unione, è importante che la sana redditività e la sicurezza dell'approvvigionamento della società non siano messi a repentaglio.
(136)
La Commissione ha quindi effettuato una simulazione della redditività di Deretil ipotizzando l'istituzione di dazi sulle esportazioni dalla Cina a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La redditività di Deretil subirebbe un impatto anche con l'istituzione di misure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2; in tale scenario tuttavia Deretil rimarrebbe redditizia anche nel caso in cui dovesse rifornirsi da esportatori che non hanno collaborato. La Commissione ha inoltre analizzato la fonte di approvvigionamento e le qualità di acido gliossilico di cui si avvale Deretil e ha concluso che la società potrebbe procurarsi una quota maggiore di acido gliossilico dall'industria dell'Unione e dai produttori esportatori che hanno collaborato, in tal modo attenuando notevolmente l'impatto delle misure sulla sua redditività.
7.1.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(137)
Nei considerando 296 e 297 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e fissare il livello dei dazi provvisori in base al livello di dumping.
(138)
Dall'analisi delle osservazioni presentate dagli utilizzatori in seguito all'istituzione delle misure provvisorie è emerso che, mentre è improbabile che l'istituzione di misure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base possa produrre conseguenze negative rilevanti per tutti gli altri utilizzatori, un simile livello dei dazi inciderebbe pesantemente in particolare sulla redditività di Deretil, che inizierebbe a registrare perdite. Dall'analisi è emerso altresì che applicando i dazi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, Deretil rimarrebbe redditizia.
(139)
Su questa base, la Commissione ha valutato attentamente tutti gli elementi e non ha potuto concludere che sia nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, in particolare non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping in considerazione dell'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione.
(140)
La Commissione ha pertanto confermato che le misure dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
7.2.
Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base
(141)
Dopo aver valutato l'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.2.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(142)
Come spiegato al considerando 299 del regolamento provvisorio, l'unico produttore di acido gliossilico nell'Unione ha presentato la denuncia, ha collaborato pienamente all'inchiesta e ha dichiarato il suo interesse all'istituzione di misure.
(143)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 299 a 302 del regolamento provvisorio.
7.2.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(144)
In assenza di osservazioni da parte degli importatori e degli operatori commerciali dell'Unione, sono confermati i considerando 303 e 304 del regolamento provvisorio.
7.2.3.
Interesse degli utilizzatori
(145)
Come indicato nella sezione 7.1.3 del presente regolamento, gli utilizzatori Trade Corporation, Deretil e Jaer, hanno ribadito le proprie preoccupazioni riguardo alla limitata capacità produttiva del denunciante e alla disponibilità di quantitativi sufficienti di acido gliossilico nell'Unione.
(146)
Trade Corporation e Deretil si sono dichiarate contrarie all'adozione delle misure. Nouryon, Trade Corporation, Deretil, Jaer e Brüggemann hanno inoltre formulato osservazioni in merito all'effetto sulla loro redditività e competitività (cfr. anche la sezione 7.1.4).
(147)
Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla capacità e alla redditività, la Commissione ha esaminato tali argomentazioni nel considerando 80 del presente regolamento. Inoltre, come indicato nella sezione 7.1.4 del presente regolamento, con l'applicazione di dazi antidumping definitivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli utilizzatori rimarrebbero redditizi, anche se dovessero rifornirsi presso produttori che non hanno collaborato. Di conseguenza, nel caso in cui la produzione subisse perturbazioni, a livello dell'industria dell'Unione o di Hubei – il produttore esportatore soggetto ai dazi più bassi – gli utilizzatori avrebbero comunque accesso ad altre fonti di approvvigionamento, il che garantirebbe la disponibilità di alternative all'industria dell'Unione. Le argomentazioni in merito alla redditività, alla competitività, alla capacità e alla disponibilità sono pertanto respinte.
(148)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Jaer ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto il tipo di grado di acido gliossilico che utilizza per produrre concimi. La società sostiene di non riuscire a rifornirsi di quantità sufficienti di questo tipo di grado dall'industria dell'Unione.
(149)
Per valutare una richiesta di esclusione di prodotti, la Commissione deve esaminare i) le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di tali tipi di prodotto, ii) il loro uso finale e la loro intercambiabilità, iii) la percezione dell'acquirente finale, iv) l'impatto dei dazi sull'utilizzatore, v) le fonti alternative di approvvigionamento e vi) l'impatto dell'esenzione sui dazi. Poiché Jaer ha presentato la richiesta oltre il termine per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto, la Commissione non ha potuto tenerne conto, in quanto non ha potuto effettuare l'analisi preliminare per determinare la possibilità o meno di accordare l'esclusione dalla definizione del prodotto.
(150)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, Deretil ha chiesto un'esenzione nel quadro del regime di uso finale a norma dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione
(
15
)
per l'uso dell'acido gliossilico ai fini della produzione di un precursore per antibiotici D(-) alfa paraidrossi fenilglicina metilestere «metilestere» e dell'antibiotico amoxicillina.
(151)
Dopo aver analizzato gli elementi di prova e le osservazioni presentate da Deretil, la Commissione ha stabilito che non vi sono motivi per concedere l'esenzione nel quadro del regime di uso finale, in quanto Deretil non necessita di un grado speciale di acido gliossilico e potrebbe rifornirsi dall'industria dell'Unione e da tutti i produttori esportatori della Cina. Inoltre, come spiegato ai considerando 136 e 147, l'istituzione delle misure è a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, pertanto Deretil rimarrebbe redditizia anche qualora si rifornisse presso produttori cinesi che non hanno collaborato.
(152)
Brüggemann ha ribadito la propria richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale a norma dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, già presentata nella fase provvisoria, come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio. Brüggemann ha fornito maggiori informazioni riguardo al tipo di acido gliossilico che acquista dalla Cina e ha sostenuto che, contrariamente alle risultanze della Commissione di cui al regolamento provvisorio, l'acido gliossilico proveniente dalla Cina e l'acido gliossilico proveniente dall'Unione non erano intercambiabili.
(153)
Nei considerando da 25 a 28 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato i motivi per cui non ha potuto concedere a Brüggemann l'esenzione nel quadro del regime di uso finale. La Commissione ha analizzato le nuove informazioni fornite dalla società dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Come spiegato al considerando 128, Brüggemann non ha divulgato informazioni specifiche sul tipo di grado di acido gliossilico che acquista dalla Cina e pertanto l'industria dell'Unione non è stata inizialmente in grado di indicare se avesse o meno la possibilità di procurarsi tale grado. La Commissione ha di conseguenza respinto la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale.
(154)
La Commissione aveva pertanto concluso che le richieste presentate da Deretil e Brüggemann, se accolte, riguarderebbero una quantità significativa del consumo totale dell'Unione di acido gliossilico, dal 13 % al 18 % nel caso di Deretil e dal 3 % al 5 % nel caso di Brüggemann. Di conseguenza il loro accoglimento metterebbe in discussione l'efficacia delle misure nel proteggere l'industria dell'UE.
(155)
Tuttavia, come spiegato ai considerando da 158 a 163, la richiesta di Brüggeman poteva ora essere accolta.
7.2.4.
Interesse dei consumatori
(156)
Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, Trade Corporation ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping sull'acido gliossilico avrebbe un impatto sul prezzo dei concimi e potrebbe comportare un aumento dei costi della produzione agricola e, di conseguenza, un rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari per i consumatori. Analogamente, Deretil ha sostenuto che l'aumento del prezzo dell'acido gliossilico comporterebbe un aumento significativo del prezzo dei precursori per antibiotici prodotti nell'Unione, facendo quindi aumentare il prezzo degli antibiotici con un impatto sui consumatori dell'UE, in particolare su quelli con un reddito più basso. In assenza di elementi di prova a convalida di quanto sopra, le argomentazioni sono respinte.
7.2.5.
Interesse strategico dell'industria dell'Unione
(157)
Come dimostrato dalle osservazioni degli utilizzatori, l'acido gliossilico costituisce un prodotto intermedio fondamentale per le industrie dell'Unione in generale e per la produzione di antibiotici in particolare. In recenti proposte legislative
(
16
)
,
(
17
)
la Commissione ha osservato che le carenze di medicinali possono derivare da interruzioni della catena di approvvigionamento e vulnerabilità che incidono sulla fornitura di ingredienti e componenti fondamentali e ha cercato di affrontarle e di accrescere la resilienza del settore farmaceutico. La perdita dell'unico produttore di acido gliossilico dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping accrescerebbe la vulnerabilità del settore farmaceutico, in quanto il produttore dipenderebbe esclusivamente da lunghe catene di approvvigionamento già interrotte in diverse occasioni negli ultimi anni, ad esempio a causa degli incidenti nel Canale di Suez o dei conflitti nel Mar Rosso. Inoltre la scomparsa della produzione di gliossilico nell'Unione determinerebbe la dipendenza di quest'ultima dalle importazioni cinesi, in quanto non esiste una fonte alternativa, e comprometterebbe l'autonomia strategica dell'Unione in un settore cruciale
(
18
)
. Al contrario, l'istituzione di misure ai livelli proposti proteggerà la produzione di acido gliossilico ed eviterà danni rilevanti all'industria a valle, attenuando così la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere.
(158)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Brüggemann ha ribadito che il rigetto da parte della Commissione della sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale era ingiustificato. La società ha sostenuto che questo tipo di esenzione era legittimo e giustificato nel caso di specie, in quanto l'esenzione nel quadro del regime di uso finale per la produzione di FFSRA non ridurrebbe l'efficacia dei dazi. Brüggeman ha affermato che le sue importazioni dalla Cina e la sua domanda totale di acido gliossilico rappresentano una percentuale trascurabile del consumo dell'UE. Brüggeman ha inoltre dimostrato che l'acido gliossilico rappresenta una quota rilevante del costo di produzione degli FFSRA e che la società non può sostituire i fornitori.
(159)
Nella fase provvisoria Brüggemann non aveva divulgato informazioni specifiche sul tipo di grado di acido gliossilico che acquista dalla Cina e pertanto l'industria dell'Unione non aveva potuto indicare se avesse o meno la possibilità di fornire tale grado. Tuttavia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Brüggemann ha reso pubblico l'intervallo (tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm) in cui rientra il tenore specifico di ferro del tipo di acido gliossilico che acquista dalla Cina e ha ribadito la sua argomentazione secondo cui, contrariamente alle risultanze della Commissione di cui al regolamento provvisorio, innanzitutto l'acido gliossilico proveniente dalla Cina e l'acido gliossilico proveniente dall'Unione non erano intercambiabili e, in secondo luogo, la società poteva rifornirsi del prodotto solo presso uno specifico fornitore cinese.
(160)
A seguito della comunicazione di Brüggemann, WeylChem ha affermato di poter produrre il tipo di acido gliossilico per il quale era stata richiesta l'esenzione nel quadro del regime di uso finale. La Commissione ha tuttavia osservato che gli elementi di prova a sostegno non confermavano che la situazione fosse effettivamente quella dichiarata. Ad ogni modo ha ricordato che, anche qualora altri fornitori fossero in grado produrre quel tipo specifico di acido gliossilico, la Commissione avrebbe comunque il potere discrezionale di concludere a favore dell'opportunità di un'esenzione nel quadro del regime di uso finale se le circostanze del caso dovessero giustificarne la concessione.
(161)
WeylChem ha inoltre sostenuto che la richiesta di Brüggemann doveva essere respinta in quanto presentata oltre il termine fissato nell'avviso di apertura per presentare osservazioni sulla definizione del prodotto. La Commissione ha precisato che tale termine si applica alle osservazioni sulla definizione effettiva del prodotto (compresi il prodotto in esame e il prodotto simile), che devono essere esaminate in una fase iniziale della procedura a causa delle potenziali implicazioni per l'ambito dell'inchiesta stessa. D'altro canto, la richiesta di Brüggemann riguardava un'esenzione nel quadro del regime di uso finale invocata in considerazione dell'eventuale applicazione di misure. Tale richiesta è stata presentata a tempo debito nel corso del procedimento, prima della fase provvisoria. In seguito al respingimento provvisorio della richiesta, Brüggemann ha presentato in questa fase successiva della procedura ulteriori osservazioni ed elementi di prova a sostegno della richiesta iniziale che era stata presentata a tempo debito. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(162)
WeylChem ha infine indicato di temere che altri utilizzatori e importatori dell'Unione possano valutare i rischi legati all'importazione nell'ambito dello stesso regime, eludendo quindi le misure con false dichiarazioni. La Commissione osserva che un'esenzione nel quadro del regime di uso finale non è specifica per determinate società, ma è prevista per un uso finale specifico. Pertanto può beneficiarne qualsiasi società, purché il prodotto importato sia utilizzato per la produzione di FFSRA e abbia un tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm. L'esenzione nel quadro del regime di uso finale è attuata e controllata dalle autorità doganali degli Stati membri, le quali garantiscono rigorosamente che le importazioni destinate ad altri usi non beneficino dell'esenzione e siano di conseguenza soggette al pagamento dei dazi antidumping. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(163)
Su tale base e alla luce delle osservazioni formulate da Brüggemann in seguito alla divulgazione delle informazioni, come spiegato al considerando 159, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata da Brüggemann per l'acido gliossilico utilizzato nella produzione di FFSRA e con tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm dovrebbe essere accolta. Poiché le circostanze che giustificano la concessione dell'esenzione nel quadro del regime di uso finale sussistevano già ben prima dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha altresì concluso che l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente fino all'istituzione delle misure antidumping provvisorie.
(164)
Deretil ha contestato la risultanza della Commissione secondo cui la società rimarrebbe redditizia dopo l'istituzione dei dazi antidumping. Deretil ha inoltre contestato la risultanza della Commissione secondo cui «non vi sono motivi per concedere l'esenzione nel quadro del regime di uso finale». Secondo la società, le motivazioni di tale rifiuto, ossia che i) Deretil non necessita di un grado speciale di acido gliossilico, ii) potrebbe rifornirsi dall'industria dell'Unione e da tutti i produttori esportatori della Cina e iii) rimarrebbe redditizia «anche qualora si rifornisse presso produttori cinesi che non hanno collaborato», erano infondate e insufficienti. Per quanto riguarda la prima motivazione, Deretil ha sostenuto di aver basato la propria argomentazione su ragionamenti economici e d'uso finale motivati e che pertanto il riferimento della Commissione a «un grado speciale» era privo di utilità. Per quanto riguarda la seconda e la terza motivazione, la società ha indicato che se non fosse concessa un'esenzione nel quadro del regime di uso finale per la produzione di estere metilico, Deretil si troverebbe in una situazione estremamente vulnerabile.
(165)
Tali argomentazioni non hanno potuto tuttavia modificare le risultanze della Commissione, per i motivi di seguito esposti. In primo luogo, la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale avanzata da Deretil è riferita a un grado standard di acido gliossilico che è prodotto in quantità sufficienti dall'industria dell'Unione. In secondo luogo, la Commissione ha simulato l'impatto delle misure su Deretil constatando che la società resterebbe redditizia anche qualora si rifornisse presso produttori cinesi che non hanno collaborato. Nel simulare l'impatto delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'aumento dei prezzi da parte dell'industria dell'Unione, contrariamente a quanto sostenuto da Deretil, secondo cui tale parametro non era stato incluso. In terzo luogo, Deretil è un grande utilizzatore nonché il maggiore importatore di acido gliossilico nell'Unione e la produzione di antibiotici rappresenta uno dei principali utilizzi dell'acido gliossilico. Pertanto la concessione dell'esenzione nel quadro del regime di uso finale per la produzione di antibiotici inciderebbe almeno sul [13-18 %] del mercato e comprometterebbe notevolmente l'efficacia della misura.
(166)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jaer ha sostenuto che non vi è stata da parte della Commissione una valutazione significativa né della richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto né della richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentate dalla società.
(167)
La Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui l'esclusione dalla definizione è stata richiesta dopo la scadenza del termine. Per quanto riguarda inoltre la richiesta presentata da Jaer ai fini della concessione di un'esenzione nel quadro del regime di uso finale per un grado di acido gliossilico di alta qualità utilizzato per la produzione di concimi chelati, la Commissione ha osservato quanto segue. In primo luogo, l'acido gliossilico di alta qualità è reperibile presso l'industria dell'Unione e Jaer ha acquistato da quest'ultima. Jaer non aveva risposto al questionario per gli utilizzatori e non aveva comunicato il preciso grado di acido gliossilico di cui necessita. Pertanto l'industria dell'Unione era impossibilitata a rispondere e la Commissione non ha potuto corroborare la risultanza secondo cui Jaer avrebbe difficoltà a procurarsi quantitativi sufficienti dall'industria dell'Unione. In secondo luogo, la Commissione ha esaminato la redditività della società a seguito dell'istituzione delle misure e ha concluso che resterebbe redditizia. In terzo luogo, la produzione di concimi chelati è responsabile di circa il 30 % delle importazioni e di un terzo del consumo di acido gliossilico dell'Unione, la maggior parte del quale è rappresentato dal consumo di Jaer. Pertanto anche se utilizzata solo per i concimi di Jaer, tale esenzione avrebbe un impatto sul [20-25 %] del mercato e comprometterebbe notevolmente l'efficacia delle misure. La richiesta di Jaer è stata pertanto respinta.
(168)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'AEFA ha sostenuto che i livelli del dazio antidumping proposti comporterebbero per il costo di produzione dei chelati di ferro un aumento significativo che dovrebbe essere trasferito lungo la catena produttore-industria-distributore-agricoltore, portando di conseguenza i prezzi dei chelati a un livello insostenibile per i vari agenti commerciali e determinando una perdita di competitività, non solo per i produttori di chelati, ma anche per numerosi utilizzatori spagnoli ed europei, i quali, a loro volta, consentirebbero e faciliterebbero l'ingresso della concorrenza non europea in un mercato in cui il marchio «Spagna ed Europa» è ampiamente riconosciuto e apprezzato per la sua tecnologia. L'AEFA ha inoltre sostenuto che esistevano già limitazioni nell'approvvigionamento di una materia prima necessaria per un precursore di vari prodotti, quali l'amoxicillina o la vanillina, attualmente non disponibile in volumi sufficienti sul mercato dell'Unione. L'associazione ha pertanto chiesto esenzioni nel quadro del regime di uso finale per l'uso agricolo e restrizioni sui chelati di ferro finiti provenienti dalla Cina, al fine di attenuare lo svantaggio concorrenziale subito.
(169)
La richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale per l'uso agricolo non è stata motivata con fatti verificabili a sostegno di questo tipo di esenzione. Inoltre l'imposizione di restrizioni sui chelati di ferro finiti provenienti dalla Cina non rientra nell'ambito del presente procedimento. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(170)
Dopo le ulteriori informazioni finali, oltre a formulare osservazioni sulla richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata da Brüggemann, WeylChem ha sostenuto che a partire dall'apertura della presente inchiesta l'acido gliossilico cinese è stato immesso copiosamente sul mercato dell'Unione a prezzi ulteriormente inferiori ai livelli stabiliti nel periodo dell'inchiesta per l'industria dell'Unione. La società ha asserito che la Commissione aveva deciso di non imporre dazi retroattivi sulle importazioni cinesi più per ragioni politiche che non economiche, in quanto non vi era alcun dubbio che vi fosse stata un'impennata delle importazioni cinesi a seguito della registrazione delle importazioni, in particolare rispetto al consumo dell'Unione.
(171)
La Commissione ha ricordato che l'analisi descritta ai considerando da 191 a 195, che è stata comunicata a WeylChem nella divulgazione finale delle informazioni, si basava sui requisiti giuridici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva dei dazi, che in questo specifico procedimento non erano soddisfatti. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(172)
In seguito alle ulteriori informazioni finali, Jaer ha sostenuto che la sua richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto e quella di esenzione nel quadro del regime di uso finale non sono state esaminate adeguatamente e ha ribadito entrambe le argomentazioni al riguardo.
(173)
Ai considerando 166 e 167 la Commissione ha spiegato che la richiesta di esclusione del prodotto è stata presentata in una fase molto avanzata della procedura e ha inoltre esposto i motivi per cui la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata da Jaer è stata respinta.
(174)
Trade Corporation ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la Commissione non aveva dimostrato un nesso di causalità tra le importazioni cinesi asseritamente oggetto di dumping e le perdite del produttore dell'Unione, sottolineando che la concentrazione dell'industria dell'Unione in un solo produttore potrebbe non essere rappresentativa di un contesto industriale più ampio e che fattori esterni come la crisi energetica non sono stati adeguatamente presi in considerazione. Trade Corporation ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi definitivi creerebbe un monopolio di fatto per l'unico produttore dell'Unione, mettendo a repentaglio la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento.
(175)
La Commissione ha espresso disaccordo, come spiegato al considerando 93. In assenza di argomentazioni o elementi di prova supplementari, tale argomentazione è stata respinta.
(176)
Hubei ha affermato di poter produrre il tipo di acido gliossilico per il quale è stata richiesta l'esenzione nel quadro del regime di uso finale e ha ritenuto che fossero in grado di produrlo anche altri produttori di acido gliossilico, tra cui il denunciante. La società ha pertanto sollevato un'obiezione contro la concessione dell'esenzione nel quadro del regime di uso finale.
(177)
Come spiegato al considerando 162, un'esenzione nel quadro del regime di uso finale non è specifica per determinate società e si applica quando i prodotti sono importati per essere utilizzati nella produzione di un particolare prodotto a valle. Il fatto che diversi produttori esportatori siano in grado di produrre un determinato tipo di prodotto è irrilevante ai fini della decisione della Commissione. Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.
7.3.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(178)
Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui al considerando 314 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di acido gliossilico originario della RPC.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(179)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(180)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (%)
Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
29,2
112,9
29,2
Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd
130,0
57,3
57,3
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
64,0
93,6
64,0
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
210,5
124,9
124,9
(181)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Guangdong Joy Chemical, Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology, Jinyimeng Group, Deretil e Jaer hanno sostenuto che i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione avevano collaborato pienamente con la Commissione per tutta la durata della presente inchiesta e che il fatto che la Commissione non li avesse selezionati ai fini del campionamento non avrebbe dovuto comportare l'istituzione di un dazio superiore all'aliquota applicata al produttore/esportatore inserito nel campione con il dazio antidumping più elevato tra le società che hanno collaborato. Le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha applicato in modo incoerente l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
(182)
La Commissione ha chiarito di aver seguito le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in virtù delle quali il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori non inseriti nell'inchiesta non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Il dazio antidumping definitivo non è stato calcolato come media ponderata delle aliquote individuali del dazio antidumping; è stato effettuato invece il calcolo della media dei margini di dumping e di pregiudizio con successiva applicazione della regola del dazio inferiore. Nel caso di specie, il dazio antidumping applicato alle importazioni di esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione si basava sulla media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione ed era pienamente conforme all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. L'argomentazione è stata respinta.
(183)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni» originarie della RPC.
(184)
Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
19
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(185)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo a condizione che sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(186)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(187)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l'aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(188)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della RPC dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
(189)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell'inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(190)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Riscossione retroattiva
(191)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(192)
Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(193)
Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, pari a 1 309 tonnellate, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all'apertura dell'inchiesta e l'intero ultimo mese precedente l'istituzione delle misure provvisorie (agosto 2024-febbraio 2025), pari a 1 306 tonnellate.
(194)
Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all'apertura dell'inchiesta e l'intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (agosto 2024-marzo 2025):
(195)
Su tale base la Commissione ha concluso che non sussistevano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(196)
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
20
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(197)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido gliossilico [solitamente classificato con il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 298-12-4 o 6000-59-5], di purezza pari almeno al 95 % in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso, attualmente classificato con il codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
29,2
89 M2
Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd
57,3
89 M3
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
64,0
Cfr. l'allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
124,9
8 999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di acido gliossilico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese
.
Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per essere utilizzato nella produzione di agenti riducenti a base di zolfo privi di formaldeide («FFSRA») e ha un tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm (parti per milione).
Tale esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
2. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591.
Articolo 4
L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1
o
luglio 2023 al 30 giugno 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176, 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/4751, 25.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4751/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2715 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, C/2024/2715, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2715/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 della Commissione, del 21 marzo 2025, che istituisce un dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/591, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/591/oj
).
(
5
)
Banca mondiale:
How does the World Bank classify countries? – World Bank Data Help Desk
.
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/5344, ELI: 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5344/oj
).
(
7
)
OECD Data Explorer • International transport and insurance costs of merchandise trade (ITIC)
.
(
8
)
Cfr. ad esempio: sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015,
PT Musim Mas/Consiglio
, T-26/12, ECLI:EU:T:2015:437, punti da 56 a 58; sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022,
AO Nevinnomysskiy Azot e NAK Azot
/Commissione, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punti da 93 a 95.
(
9
)
Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2024,
Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO e altri/Commissione europea
, T-2/22, ECLI:EU:T:2024:615, punto 57.
(
10
)
Prezzi al consumo – inflazione – Statistics Explained – Eurostat
.
(
11
)
Eurostat: Statistiche_sui_prezzi_dell'energia_elettrica#Prezzi_dell'energia_elettrica_per_i_consumatori_non_domestici
.
(
12
)
Elenco dell'Unione dei medicinali critici
.
(
13
)
Proposta di atto legislativo sui medicinali critici – Commissione europea
.
(
14
)
EMA/438798/2023w
.
(
15
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
(
16
)
EUR-Lex - 52023PC0192 - IT - EUR-Lex
.
(
17
)
EUR-Lex - 52023PC0193 - IT - EUR-Lex
.
(
18
)
EU Strategic Autonomy Monitor
.
(
19
)
E-mail:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.euTRADE
-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
20
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
Cangzhou Goldlion Chemicals Co., Ltd.
89M4
Guangdong Joy Chemical Co., Ltd
89M5
Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd.
89M6
Jinyimeng Group Co., Ltd
89M7
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1901/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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