Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1948/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione del 25 novembre 2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

Pubblicato: 25/11/2019 In vigore dal: 25/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione del 25 novembre 2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1948 of 25 November 2019 initiating an investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Commission Implementing Regulation (EU) 2018/186 on imports of certain corrosion resistant steels originating in the People’s Republic of China, and making such imports subject to registration

Testo normativo

26.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1948 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, dopo aver informato gli Stati membri, considerando quanto segue: A. INCHIESTA D’UFFICIO (1) La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni. B. PRODOTTO (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo. Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da alcuni acciai anticorrosione. Si tratta di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo, — il prodotto in esame quale definito al considerando 2. C. MISURE IN VIGORE (3) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione ( 2 ) («le misure in vigore»). D. MOTIVAZIONE (4) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame. (5) Dalle statistiche TARIC emerge in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, imposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione, che appare priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio. (6) Gli elementi di prova indicano inoltre che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato, ad esempio mediante l’applicazione di un sottile rivestimento oleoso, un leggero aumento del contenuto di carbonio, alluminio, niobio, titanio o vanadio o il cambiamento del rivestimento, passando ad esempio da un semplice rivestimento di zinco o alluminio a un rivestimento di zinco-magnesio-alluminio. Gli elementi di prova prima facie dimostrano che per tali pratiche, processi o lavorazioni non esiste alcuna motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio. (7) La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi e di quantitativi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta abbiano sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore. (8) Infine la Commissione ha raccolto elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito. (9) Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella sopra menzionata, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. E. PROCEDURA (10) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. a) Questionari (11) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese. All’occorrenza possono essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione. (12) In ogni caso, le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. (13) Alle autorità della Repubblica popolare cinese sarà notificata l’apertura dell’inchiesta. b) Raccolta di informazioni e audizioni (14) Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure (15) In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione. F. REGISTRAZIONE (16) In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. G. TERMINI (17) Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro cui: — le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione di cui tener conto nel corso dell’inchiesta; — le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. (18) Si ricorda che l’esercizio dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (19) Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (20) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (21) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA (22) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (23) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati ( 3 ) . (24) Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/. K. CONSIGLIERE-AUDITORE (25) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. (26) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. (27) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. (28) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all’articolo 3 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta. (29) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 al fine di determinare se le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) («alcuni acciai anticorrosione»), originari della Repubblica popolare cinese, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione. Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo, — il prodotto in esame quale definito al considerando 2. Articolo 2 Le autorità doganali adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le misure opportune per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento. L’obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può, mediante regolamento, disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione. Articolo 3 1.   Una copia dei questionari è disponibili sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409. 2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. 4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa. 5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Limited » («Diffusione limitata») ( 4 ) . 6.   Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, tali informazioni potranno non essere prese in considerazione. 7.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere presentate su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel BELGIO TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI E-mail: TRADE-R705-CORROSION-RESISTANT-STEELS@ec.europa.eu Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 4 ) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ).

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