Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2006/2025

Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Regulation (EU) 2025/2006 of 18 December 2025 correcting and amending Regulation (EU) 2023/1670 laying down ecodesign requirements for smartphones, mobile phones other than smartphones, cordless phones and slate tablets pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2006 23.12.2025 REGOLAMENTO (UE) 2025/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2025 che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ( 1 ) , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione ( 2 ) stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet. (2) La direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) introduce requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet disciplinati da tale direttiva dovrebbero pertanto essere esentati dal regolamento (UE) 2023/1670. (3) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 prevede che una serie di pezzi di ricambio sia messa a disposizione di riparatori professionisti o utenti finali e stabilisce due diversi termini massimi di consegna di tali pezzi di ricambio: cinque giorni lavorativi nei primi cinque anni e dieci giorni lavorativi nei due anni restanti. La durata dell'obbligo di fornire pezzi di ricambio può tuttavia essere superiore a sette anni. È pertanto necessario correggere tale errore. Dato che l'errore riguarda tutti i prodotti oggetto del regolamento, la stessa correzione deve essere effettuata per ciascun gruppo di prodotti nelle parti da A a D, sezione 1.1, punto 3), del suddetto allegato. (4) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 stabilisce requisiti per lo smontaggio diversi per varie parti del prodotto. Vi è un errore riguardante i requisiti per la sostituzione del gruppo display, che è stato erroneamente incluso in due sezioni distinte dei requisiti. A fini di chiarezza e coerenza è necessario correggere tale errore nelle parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), di tale allegato. Lo stesso vale per la parte C, sezione 2.1, punto 5), in cui il gruppo di visualizzazione è incluso nelle lettere a) e c); la lettera c) deve pertanto essere soppressa. (5) L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1670 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso. (6) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1670. (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2025 al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la data di applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile a norma del regolamento (UE) 2023/1670. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2023/1670 è così modificato: (1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE.»; (2) l'articolo 6 è soppresso; (3) all'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.». Articolo 2 Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione ( GU L 214 del 31.8.2023, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj ). ( 3 ) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE ( GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ). ALLEGATO Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono così rettificati: A. L'allegato II è così rettificato: (1) nella parte A, la sezione 1.1 è così rettificata: (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che: i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine; ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»; (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri: i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili; ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base; iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso; iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»; (2) nella parte B, la sezione 1.1 è così rettificata: (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che: i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine; ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;»; (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri: i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili; ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base; iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso; iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»; (3) nella parte C, la sezione 2.1 è così rettificata: (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che: i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine; ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;»; (b) al punto 5), la lettera c) è soppressa; (4) nella parte D, la sezione 1.1 è così rettificata: (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che: i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine; ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»; (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri: i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili; ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base; iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso; iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»; B L'allegato IV è così rettificato: Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2006/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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