Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2077/2025

Regolamento (UE) 2025/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

Pubblicato: 08/10/2025 In vigore dal: 08/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2025/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile EN: Regulation (EU) 2025/2077 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2025 amending Regulation (EU) No 1026/2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2077 14.10.2025 REGOLAMENTO (UE) 2025/2077 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2025 che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ( 3 ) («UNCLOS») e con l’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ( 4 ) («UNFSA»), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano quegli stock. Tale cooperazione potrebbe essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca in questione. (2) Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) ha istituito un quadro per consentire l’identificazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l’Unione e per consentire l’adozione di misure nei confronti degli stessi. (3) In conformità del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l’altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni dell’UNCLOS e dell’UNFSA o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca. (4) È opportuno introdurre una definizione di «mancata cooperazione» per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell’obbligo di cooperare a norma dell’UNCLOS e dell’UNFSA. (5) Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che si basano sui più recenti dati e metodi scientifici e che sono stati pubblicati o rivisti da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello di Unione o internazionale. (6) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile quando non attua o non fa rispettare le necessarie misure di gestione della pesca, tra le quali rientrano le misure di controllo, anche nel quadro delle ORGP. (7) È inoltre opportuno rafforzare le procedure che precedono e seguono l’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile, anche nel quadro delle ORGP. (8) Al fine di valutare le misure appropriate da adottare nei confronti di un paese che autorizza una pesca non sostenibile, è necessario prevedere una comprensione accurata delle relazioni commerciali dell’Unione con il paese oggetto di valutazione, anche esaminando i dati storici per i prodotti importati che riflettano i reali modelli di importazione in relazione a tale paese. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1026/2012, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1026/2012 è così modificato: 1) l’articolo 2 è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “specie associata”, ogni specie ittica appartenente al medesimo ecosistema dello stock di interesse comune e che si alimenta di detto stock, gli serve da alimento, compete con esso per il cibo e lo spazio vitale o si trova nella stessa zona di pesca e che è sfruttata o catturata accidentalmente, anche come cattura accessoria, nell’ambito della stessa o delle stesse attività di pesca;» ; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “stato insostenibile”, la situazione in cui lo stock non è mantenuto in permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se tali livelli non possono essere stimati, quando lo stock non è mantenuto in permanenza entro limiti biologici sicuri, in linea con l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all’articolo 6 dell’UNFSA; i livelli dello stock che determinano se esso si trova in uno stato insostenibile devono essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;» ; c) è aggiunta la lettera seguente: «i) “mancata cooperazione”: il fatto, per un paese, di non agire in buona fede e di non intraprendere consultazioni significative, anche nel quadro delle ORGP, nel corso delle quali sono prodigati notevoli sforzi al fine di raggiungere un accordo sull’adozione delle necessarie misure di gestione della pesca; tra gli esempi di mancata cooperazione rientrano, tra gli altri: 1) il rifiuto di partecipare a consultazioni o di coinvolgere nelle consultazioni tutti gli Stati costieri e gli Stati pescatori interessati; 2) l’interruzione unilaterale e ingiustificata delle consultazioni; 3) i ritardi ingiustificati, anche nella risposta alle richieste o nell’intraprendere consultazioni; 4) la mancata comunicazione di informazioni pertinenti per le consultazioni; 5) la presentazione di richieste irragionevoli di informazioni; 6) l’inosservanza di procedure concordate; 7) il rifiuto sistematico di prendere in considerazione le controproposte o gli interessi di altre parti; 8) l’insistenza sistematica a permanere sulle proprie posizioni per un periodo prolungato, indipendentemente dalla flessibilità offerta dalle altre parti nelle consultazioni; 9) il rifiuto di tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili o delle attività di pesca storiche in relazione allo stock o agli stock in questione; 10) mentre sono in corso consultazioni per pervenire ad accordi generali di condivisione, il fatto di avviare consultazioni al fine di concludere accordi di condivisione parziale o, successivamente, di concludere simili accordi di condivisione parziale, escludendo alcuni Stati costieri o Stati pescatori interessati in relazione a stock di interesse comune.» ; 2) all’articolo 3, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) non ha adottato, attuato né fatto rispettare le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo, che garantiscano l’efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune, anche nel quadro di un’ORGP o di un accordo bilaterale o multilaterale; o ii) adotta misure di gestione della pesca, quali contingenti o misure discriminatorie, senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell’Unione e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall’Unione, danno luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock; tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock unicamente grazie alle misure adottate da altri.» ; 3) l’articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Procedure che precedono e seguono l’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all’articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l’intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati e sono periodicamente aggiornati in merito agli sviluppi e alle azioni intraprese.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis .   Se uno stock di interesse comune rientra nell’ambito di competenza di un’ORGP, la Commissione solleva la questione di un paese che autorizza una pesca non sostenibile presso l’organismo di controllo della conformità di tale ORGP prima della notifica di cui al paragrafo 1, se del caso, al fine di porre rimedio alla situazione.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione offre al paese interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di fornire le informazioni pertinenti.» ; e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   La Commissione accorda al paese interessato un massimo di 90 giorni per rispondere alla notifica di cui al paragrafo 1, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. 5.   A seguito dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, la Commissione continua a confrontarsi e a mantenere un dialogo aperto con il paese interessato e promuove la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale affinché tale paese cessi di autorizzare una pesca non sostenibile. 6.   Se il paese interessato avvia consultazioni in buona fede con l’Unione, la Commissione intraprende tali consultazioni senza indugio.» ; 4) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le misure di cui all’articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive: a) sono state adottate in maniera autonoma o sono state concordate nel quadro di consultazioni con l’Unione e, se del caso, con altri paesi interessati o nel quadro delle ORGP; e b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall’Unione in maniera autonoma, in cooperazione con altri paesi o nel quadro delle ORGP ai fini della conservazione degli stock ittici interessati.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l’8 ottobre 2025 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU C, C/2025/1191, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1191/oj . ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 settembre 2025. ( 3 ) Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ( GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj ). ( 4 ) Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ( GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/414/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ( GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1026/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2077/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2077/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2025

Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per … Interpello AdE 39 Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209