Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2083 of 26 September 2023 laying down implementing technical standards for the application of Article 16(1) of Directive (EU) 2021/2167of the European Parliament and of the Council with regard to the templates to be used by credit institutions for the provision to buyers of information on their credit exposures in the banking book (Text with EEA relevance)
Testo normativo
29.9.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 241/21
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2083 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Prima di acquistare contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti. La standardizzazione di tali informazioni mediante modelli, campi di dati, definizioni e caratteristiche comuni dovrebbe agevolare la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari e ridurre le barriere all'ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori che desiderano concludere operazioni relative a contratti di credito deteriorati.
(2)
Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore. L'applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell'Unione. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare i modelli per le vendite o i trasferimenti di quei contratti di credito che comportano il cambiamento del finanziatore ufficiale del contratto di credito in questione.
(3)
Al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi. I modelli di dati dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli creditizi. L'obbligo dovrebbe pertanto applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non dovrebbe riguardare le operazioni complesse in cui contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare tali modelli in caso di operazioni complesse, quando sono venduti o trasferiti altri tipi di contratti, tra cui
credit default swap
,
total return swap
e altri contratti derivati, contratti assicurativi e contratti di sub-partecipazione in relazione a contratti di credito deteriorati, o per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza dei predetti contratti.
(4)
Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito né per vendite o trasferimenti di valori mobiliari, di derivati o di altri strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, per operazioni di finanziamento tramite titoli diverse dai finanziamenti con margini, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, né per operazioni di leasing finanziario o altre operazioni di leasing di beni mobili o immobili che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, né tanto meno per la vendita o il trasferimento di diritti derivanti da tali strumenti, operazioni o leasing.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2021/2167, gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per le cessioni di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione
(
6
)
e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione
(
7
)
.
(6)
Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i crediti deteriorati quando la vendita di tali crediti fa parte di vendite di succursali, di aree di attività o di vendite di portafogli dei clienti non limitate ai crediti deteriorati e ai trasferimenti di tali crediti nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione.
(7)
Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati dovrebbero richiedere informazioni diverse a seconda della natura e dell'entità dei contratti di credito deteriorati e dovrebbero specificare i campi di dati che devono essere compilati o specificare i casi in cui la compilazione di determinati campi di dati non è obbligatoria. Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero essere obbligati a compilare tutti i campi di dati dei modelli di dati sulle operazioni per tutte le operazioni. Tali operazioni dovrebbero comportare la vendita o il trasferimento di: 1) un unico contratto di credito deteriorato, 2) diversi contratti di credito deteriorati collegati a un unico debitore, 3) contratti di credito deteriorati che fanno parte di linee di credito sindacate, 4) contratti di credito deteriorati collegati a un debitore domiciliato al di fuori dell'Unione, 5) contratti di credito deteriorati che sono stati acquisiti da un soggetto che non è un ente creditizio, in quanto in tali circostanze gli enti creditizi potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie per completare tutti i campi di dati, 6) contratti di credito deteriorati conclusi con persone fisiche, nei casi in cui tali operazioni riguardano contratti di credito non garantiti di importo ridotto che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo.
(8)
Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la
due diligence
finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un'operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento di esecuzione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
.
(9)
Le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati per esercitare la
due diligence
finanziaria ed effettuare la valutazione di tali contratti di credito possono contenere elementi che gli enti creditizi considerano riservati sulla base di obblighi giuridici di riservatezza o sulla base di considerazioni commerciali. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l'accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati.
(10)
Per facilitare lo scambio di informazioni gli enti creditizi dovrebbero fornire le informazioni in formato elettronico e leggibile meccanicamente, a meno che gli enti creditizi e i potenziali acquirenti convengano diversamente. Qualora gli enti creditizi utilizzino piattaforme d'asta elettroniche o piattaforme per le operazioni elettroniche per organizzare il processo di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati, tali piattaforme possono stabilire requisiti specifici per quanto riguarda il formato elettronico e leggibile meccanicamente.
(11)
Nell'ambito della negoziazione dell'operazione di vendita o trasferimento, gli enti creditizi possono concordare con i potenziali acquirenti di fornire informazioni aggiuntive sui contratti di credito deteriorati rispetto a quanto richiesto dai modelli di dati. A tal fine i modelli dovrebbero essere concepiti in modo da consentire di disporre di campi di dati aggiuntivi. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
(12)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
.
(13)
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato sul presente regolamento di esecuzione e ha formulato il suo parere il 25 luglio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell'Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a)
vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
b)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;
c)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di
credit default swap
,
total return swap
e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;
d)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
12
)
o di un'operazione che sarebbe un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio;
(2)
«controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito;
(3)
«fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all'articolo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea
(
13
)
;
(4)
«data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi;
(5)
«contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 3
Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi
1. Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:
a)
controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I;
b)
contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I;
c)
garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I;
d)
garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I;
e)
cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I.
2. Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.
Articolo 4
Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti:
a)
vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore;
b)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte;
c)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione;
d)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE.
2. Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).
Articolo 5
Procedure operative per la comunicazione delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all'articolo 3 prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all'articolo 3 in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate
1. Nel fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.
2. Prima di fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:
a)
concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;
b)
condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.
3. Per fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (
GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (
GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (
GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (
GU L 289 del 3.9.2020, pag. 217
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
).
(
10
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
11
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
).
(
12
)
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (
GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43
).
(
13
)
Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (
GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44
).
ALLEGATO I
Modello 1:
Controparte
Indice
Campo di dati
1,00
Identificativo del gruppo di controparti
1,01
Nome del gruppo di controparti
1,02
Identificativo della controparte
1,03
Nome della controparte
1,04
Attività economica
1,05
Ruolo della controparte
1,06
Tipo giuridico della controparte
1,07
Data di nascita
1,08
Residenza della controparte
1,09
Controparte deceduta
1,10
Identificativo nazionale (imprese)
1,11
Identificativo nazionale (persone fisiche)
1,12
Fonte dell'identificativo nazionale
1,13
Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)
1,14
Indirizzo della controparte
1,15
Città della controparte
1,16
Codice postale della controparte
1,17
Paese della controparte
1,18
Disponibilità dell'indirizzo e-mail
1,19
Disponibilità del numero di telefono
1,20
Data dell'ultimo contatto
1,21
Data dell'ultimo bilancio annuale
1,22
Valuta del bilancio
1,23
Immobilizzazioni
1,24
Attività correnti
1,25
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
1,26
Totale attività
1,27
Totale passività
1,28
Debito totale
1,29
Fatturato annuo
1,30
EBIT annuale
1,31
Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione
1,32
Stato del procedimento legale
1,33
Descrizione di altri provvedimenti giudiziari
1 ,xx
Modello 2.1:
Relazione debitore - credito
Indice
2,00
2,01
Campo di dati
Identificativo della controparte
Identificativo del credito
Modello 2.2:
Relazione mutuo ipotecario - protezione:
Indice
2,01
2,02
2,03
Campo di dati
Identificativo del credito
Identificativo del mutuo ipotecario
Identificativo della protezione
Modello 2.3:
Relazione credito diverso da mutuo ipotecario - protezione (garanzie reali, garanzie)
Indice
2,01
2,03
Campo di dati
Identificativo del credito
Identificativo della protezione
Modello 2.4:
Rapporto garante - garanzia
Indice
2,00
2,03
Campo di dati
Identificativo della controparte
Identificativo della protezione
Modello 3:
Credito
Indice
Campo di dati
3,00
Data limite
3,01
Identificativo del credito
3,02
Data di creazione
3,03
Diritto applicabile al contratto di credito
3,04
Controparti cointestatarie
3,05
Classe di attività
3,06
Tipo di strumento
3,07
Data di scadenza legale finale
3,08
Valuta
3,09
Capitale
3,10
Interessi maturati
3,11
Altri saldi
3,12
Saldo legale
3,13
Giorni di scaduto
3,14
Tasso di interesse
3,15
Tipo di tasso di interesse
3,16
Descrizione del tipo di tasso di interesse
3,17
Margine/spread sul tasso di interesse
3,18
Tasso di riferimento
3,19
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse
3,20
Frequenza di pagamento
3,21
Data dell'ultimo pagamento
3,22
Importo dell'ultimo pagamento
3,23
Data dello stato di default dello strumento
3,24
Stato giuridico del credito
3,25
Data di avvio del procedimento legale
3,26
Fase di avanzamento del procedimento legale
3,27
Competenza giurisdizionale
3,28
Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso
3,29
Data del termine di prescrizione
3,30
Credito sindacato
3,31
Quota sindacata
3,32
Cartolarizzato
3,33
Contratto di leasing
3,34
Data di inizio del leasing
3,35
Data di fine del leasing
3,36
Opzione di risoluzione del leasing
3,37
Tipo di leasing
3,38
Misura di concessione
3,39
Tipo di misura di concessione
3,40
Data di fine della misura di concessione
3,41
Descrizione delle misure di concessione
3,42
Remissione del debito
3,43
Numero di misure di concessione storiche
3 ,xx
Modello 4.1:
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Indice
Campo di dati
4,00
Identificativo della protezione
4,01
Tipo di beni immobili
4,02
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie
4,03
Indirizzo del bene immobile
4,04
Città del bene immobile
4,05
Codice postale del bene immobile
4,06
Paese del bene immobile
4,07
Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale
4,08
Identificativo catastale
4,09
Grado del privilegio
4,10
Credito di rango superiore
4,11
Numero di registro degli atti
4,12
Anno di costruzione
4,13
Superficie dell'edificio (M2)
4,14
Superficie del terreno (M2)
4,15
Completamento del bene immobile
4,16
Classe dell'attestato di prestazione energetica
4,17
Tipo di occupazione
4,18
Valuta della garanzia reale e della garanzia
4,19
Importo dell'ultima valutazione interna
4,20
Data dell'ultima valutazione interna
4,21
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna
4,22
Tipo di ultima valutazione interna
4,23
Importo dell'ultima valutazione esterna
4,24
Data dell'ultima valutazione esterna
4,25
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna
4,26
Tipo di ultima valutazione esterna
4,27
Importo della garanzia finanziaria
4,28
Codice ISIN
4,29
Stato dell'esecuzione
4,30
Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi
4,31
Competenza giurisdizionale
4,32
Valuta di esecuzione
4,33
Indicatore di esecuzione
4,34
Importo della perizia giudiziaria
4,35
Data della perizia giudiziaria
4,36
Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)
4,37
Prezzo di vendita concordato
4,38
Data della successiva asta
4,39
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta
4,40
Data dell'ultima asta
4,41
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta
4,42
Numero di aste non andate a buon fine
4 ,xx
Modello 4.2:
Garanzia ipotecaria
NUOVO Indice
Campo di dati
4,43
Identificativo del mutuo ipotecario
4,44
Importo del mutuo ipotecario
4,45
Grado del privilegio
4,46
Credito di rango superiore
4,47
Numero di registro degli atti
4 ,xx
Modello 5:
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Indice
Prima della data limite
Campo di dati
Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9
Mese 10
Mese 11
Mese 12
5,00
Identificativo del credito
5,01
Tipo di recupero
5,02
Nome dell'agente di recupero esterno
5,03
Cronologia dei rimborsi totali
5,04
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali
5 .xx
Indice
Prima della data limite
Campo di dati
Mese 13
Mese 14
Mese 15
Mese 16
Mese 17
Mese 18
Mese 19
Mese 20
Mese 21
Mese 22
Mese 23
Mese 24
5,00
Identificativo del credito
5,01
Tipo di recupero
5,02
Nome dell'agente di recupero esterno
5,03
Cronologia dei rimborsi totali
5,04
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali
5 .xx
Indice
Prima della data limite
Campo di dati
Mese 25
Mese 26
Mese 27
Mese 28
Mese 29
Mese 30
Mese 31
Mese 32
Mese 33
Mese 34
Mese 35
Mese 36
5,00
Identificativo del credito
5,01
Tipo di recupero
5,02
Nome dell'agente di recupero esterno
5,03
Cronologia dei rimborsi totali
5,04
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali
5 .xx
ALLEGATO II
Indice
Modello
Campo di dati
Tipo di debitore
Tipo di credito
Descrizione
Campi di dati obbligatori
Tipo di campo
ESMA
(RTS 2020/1224)
ANACREDIT (AnaCredit Reporting Manual di cui al regolamento BCE/2016/13)
FINREP
(ITS 2021/451)
CRR
IAS/IFRS
1,00
Controparte
Identificativo del gruppo di controparti
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun gruppo di controparti. Laddove il gruppo di controparti è definito come un gruppo di controparti connesse. Laddove un gruppo potrebbe essere costituito solo da una controparte autonoma o da più controparti. Ciascun gruppo di controparti dovrebbe avere un identificativo del gruppo di controparti.
Obbligatorio
Alfanumerico
1,01
Controparte
Nome del gruppo di controparti
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Nome utilizzato per indicare il gruppo di controparti.
Obbligatorio
Alfanumerico
1,02
Controparte
Identificativo della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
2.2.3; 12.4.1
1,03
Controparte
Nome della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Denominazione giuridica completa della controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
12,1
1,04
Controparte
Attività economica
Impresa
Applicabile a tutti
Classificazione della controparte impresa in base alla sua attività economica, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando la classificazione NACE con codici NACE di livello due, tre o quattro in conformità del regolamento (CE) n. 1893/2006.
12.4.15
1,05
Controparte
Ruolo della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Ruolo della controparte ("fornitore della protezione", "debitore").
Obbligatorio
Scelta:
a)
fornitore della protezione;
b)
debitore.
1,06
Controparte
Tipo giuridico della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Tipo della controparte disaggregato per settore come definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/451 ("Società non finanziarie — PMI"; "Società non finanziarie — diverse dalle PMI"; "Famiglie").
Obbligatorio
Scelta:
a)
società non finanziarie — PMI;
b)
società non finanziarie — diverse dalle PMI;
c)
famiglie.
Allegato V, parte 1, punto 5, lettera i); punto 42, lettere e) e f)
1,07
Controparte
Data di nascita
Persona fisica
Applicabile a tutti
Data di nascita della controparte persona fisica.
gg/mm/aaaa
1,08
Controparte
Residenza della controparte
Persona fisica
Applicabile a tutti
Indicare se la residenza della controparte persona fisica si trova nello stesso paese dell'ente.
Obbligatorio
Booleano (Sì o No).
1,09
Controparte
Controparte deceduta
Persona fisica
Applicabile a tutti
Indicare se la controparte persona fisica è deceduta.
Booleano (Sì o No).
Allegato X.NPEL9
1,10
Controparte
Identificativo nazionale
Impresa
Applicabile a tutti
Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.
Obbligatorio
Alfanumerico
1,11
Controparte
Identificativo nazionale
Persona fisica
Applicabile a tutti
Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.
Alfanumerico
1,12
Controparte
Fonte dell'identificativo nazionale
Impresa
Applicabile a tutti
Nome dello specifico ufficio di registrazione nazionale che rilascia l'identificativo nazionale della controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
1,13
Controparte
Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)
Impresa
Applicabile a tutti
Identificativo della persona giuridica della controparte assegnato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 17442.
12.4.2
1,14
Controparte
Indirizzo della controparte
Impresa
Applicabile a tutti
Indirizzo postale della controparte, compreso il numero civico.
Obbligatorio
Alfanumerico
12.4.8
1,15
Controparte
Città della controparte
Impresa
Applicabile a tutti
Città o località della controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
12.4.9
1,16
Controparte
Codice postale della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Codice postale della controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
12.4.10
1,17
Controparte
Paese della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Paese della controparte.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.
12.4.12
1,18
Controparte
Disponibilità dell'indirizzo e-mail
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicatore che specifica se l'ente dispone di un indirizzo di posta elettronica della controparte.
Booleano (Sì o No).
1,19
Controparte
Disponibilità del numero di telefono
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicatore che specifica se l'ente dispone di un numero di telefono (cellulare o fisso) della controparte.
Booleano (Sì o No).
1,20
Controparte
Data dell'ultimo contatto
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
La data più recente di contatto con la controparte, avvenuto utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione orale o scritta (lettera, recupero tramite contatto telefonico, posta elettronica) e a condizione che la controparte abbia risposto.
gg/mm/aaaa
1,21
Controparte
Data dell'ultimo bilancio annuale
Impresa
Applicabile a tutti
Data dell'ultimo bilancio disponibile.
gg/mm/aaaa
1,22
Controparte
Valuta del bilancio
Impresa
Applicabile a tutti
Valuta in cui è espresso l'ultimo bilancio disponibile.
Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.
1,23
Controparte
Immobilizzazioni
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile delle immobilizzazioni della controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile. Laddove le "immobilizzazioni" sono definite, in base al principio contabile IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari) o secondo altri principi contabili analoghi, come i beni che sono utilizzati per l'attività aziendale, viene loro attribuito un valore e hanno un'utilità economica superiore a un anno.
Numero
IAS 16, par. 6
1,24
Controparte
Attività correnti
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile delle attività correnti della controparte impresa, esclusi disponibilità liquide e mezzi equivalenti, come da ultimo bilancio disponibile. Laddove le "attività correnti" sono attività definite, secondo il principio contabile IAS 1, paragrafo 60, o secondo altri principi contabili analoghi, come attività che si prevede siano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità, possedute principalmente con la finalità di essere negoziate e si prevede siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Numero
IAS 1, par. 60; IAS 1, par. 66
1,25
Controparte
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della controparte impresa come da ultimo bilancio disponibile. Laddove "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" sono definiti, secondo il principio contabile IAS 7 o secondo altri principi contabili analoghi, come investimenti a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del loro valore.
Numero
IAS 7, par. 6
1,26
Controparte
Totale attività
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile delle attività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.
Numero
IAS 1, par. 9, lettera a) e IG 6
1,27
Controparte
Totale passività
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile delle passività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.
Numero
IAS 1, par. 9, lettera b) e IG 6
1,28
Controparte
Debito totale
Impresa
Applicabile a tutti
Valore contabile del debito totale della controparte impresa ai sensi del principio contabile IAS 32, paragrafo 11, (passività finanziarie) o di un analogo principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. Si riferisce a tutti gli accordi di finanziamento formali e scritti, quali finanziamenti passivi a breve termine e a lungo termine e debiti per titoli obbligazionari in base agli ultimi bilanci disponibili.
Numero
IAS 32, par. 11
1,29
Controparte
Fatturato annuo
Impresa
Applicabile a tutti
Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di "fatturato complessivo annuale" di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Numero
12.4.22
Art. 153, par. 4
1,30
Controparte
EBIT annuale
Impresa
Applicabile a tutti
Importo degli utili annuali al lordo di interessi e imposte (EBIT) generati dalla controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile.
Numero
1,31
Controparte
Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Nome dell'eventuale procedura di insolvenza o di ristrutturazione a cui la controparte è soggetta.
Obbligatorio
La scelta dipende dal paese.
1,32
Controparte
Stato del procedimento legale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Categorie che descrivono lo stato giuridico di una controparte in relazione alla sua solvibilità sulla base del quadro giuridico nazionale.
L'ente deve trasporre i valori elencati nella colonna "Tipo di campo" adeguandoli al quadro giuridico nazionale.
Obbligatorio
a)
Nessuna azione legale;
b)
in regime di amministrazione controllata, curatela fallimentare o provvedimenti analoghi;
c)
fallimento/insolvenza;
d)
altri provvedimenti giudiziari.
12.4.16
1,33
Controparte
Descrizione di altri provvedimenti giudiziari
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Descrizione dello stato del procedimento legale quando nel campo di dati "Stato del procedimento legale" è stato selezionato "Altri provvedimenti giudiziari".
Alfanumerico
12.4.16
1 ,xx
Controparte
2,00
Relazione
Identificativo della controparte
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.
Obbligatorio
Alfanumerico
2.2.3; 12.4.1
2,01
Relazione
Identificativo del credito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.
Obbligatorio
Alfanumerico
2,02
Relazione
Identificativo del mutuo ipotecario
Applicabile a tutti
Credito garantito
Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.
Obbligatorio
Alfanumerico
2,03
Relazione
Identificativo della protezione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Obbligatorio
Alfanumerico
2.2.6
Allegato III e allegato IV, F 13.01
3,00
Credito
Data limite
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Data di riferimento dei dati inclusi nei modelli dell'ABE per i crediti deteriorati. In generale, se non altrimenti specificato nella descrizione del campo, i dati si riferiscono alla data limite.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
3,01
Credito
Identificativo del credito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.
Obbligatorio
Alfanumerico
3,02
Credito
Data di creazione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
La data di inizio del rapporto contrattuale, ossia la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
3.4.4
3,03
Credito
Diritto applicabile al contratto di credito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
L'ordinamento che disciplina il contratto di credito. Non corrisponde necessariamente al paese in cui è stato stipulato inizialmente il contratto di credito.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.
Allegato X.NPEL 23
3,04
Credito
Controparti cointestatarie
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Numero di controparti che sono debitrici in solido nell'ambito del contratto di credito. Sono responsabili in solido dei pagamenti al creditore derivanti dal contratto di credito.
Obbligatorio
Scelta:
a)
nessuna controparte cointestataria;
b)
due controparti;
c)
più di due controparti.
3,05
Credito
Classe di attività
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Classe di attività del credito secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.
Obbligatorio
Scelta:
a)
immobile residenziale,
b)
immobile non residenziale,
c)
impresa,
d)
automobile,
e)
consumatori,
f)
carte di credito,
g)
leasing,
h)
altro
Articolo 2, paragrafo 1.
3,06
Credito
Tipo di strumento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Classificazione del credito in base al tipo di clausole contrattuali concordate tra le parti.
Obbligatorio
Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
a)
depositi diversi dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita;
b)
scoperti di conto;
c)
debiti da carte di credito;
d)
crediti rotativi diversi dagli scoperti di conto corrente e dai debiti da carte di credito;
e)
linee di credito diverse dal credito rotativo;
f)
operazioni di acquisto con patto di rivendita;
g)
crediti commerciali;
h)
leasing finanziario;
i)
altri crediti.
3.4.1
3,07
Credito
Data di scadenza legale finale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Data di scadenza contrattuale del credito alla data limite, tenendo conto di eventuali accordi che modificano i contratti iniziali, comprese le misure di concessione. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
gg/mm/aaaa
3.4.6
3,08
Credito
Valuta
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Valuta di denominazione del credito, conformemente alla norma ISO 4217.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.
3.4.3
3,09
Credito
Capitale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Importo del capitale in essere rilevato in bilancio alla data limite. Il numero non comprende gli importi rilevati nei campi "Interessi maturati" e "Altri saldi".
Obbligatorio
Numero
3,10
Credito
Interessi maturati
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
L'importo degli interessi maturati su prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla data limite. Conformemente al principio generale di contabilità basato sulla competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).
Obbligatorio
Numero
4.4.11
3,11
Credito
Altri saldi
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Importo totale degli altri importi in essere rilevati in bilancio alla data limite. Il numero dovrebbe includere altri oneri, commissioni, spese e altri importi in essere non rilevati nel campo "Capitale" o "Interessi maturati".
Obbligatorio
Numero
3,12
Credito
Saldo legale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Importo totale del credito, comprese tutte le esposizioni in bilancio (escluse eventuali remissioni del debito), le esposizioni fuori bilancio e gli interessi di mora, che il creditore ha il diritto di ricevere dal debitore alla data limite.
Obbligatorio
Numero
3,13
Credito
Giorni di scaduto
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Numero corrente di giorni di scaduto del credito alla data limite. In caso di crediti deteriorati non scaduti, il numero è pari a zero. Il credito è "scaduto" quando soddisfa i criteri di cui all'allegato V, parte 2, punto 96, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Obbligatorio
Numero
3,14
Credito
Tasso di interesse
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Tasso annualizzato concordato (
annualised agreed rate
) o tasso di interesse definito in senso stretto (
narrowly defined interest rate
) in conformità del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34). È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Percentuale
4.4.1
3,15
Credito
Tipo di tasso di interesse
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Classificazione dei crediti in base al tasso base per stabilire il tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Scelta:
a)
fisso;
b)
variabile;
c)
misto.
3.4.8
3,16
Credito
Descrizione del tipo di tasso di interesse
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Descrizione del tipo di tasso di interesse, se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "misto". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Alfanumerico
3,17
Credito
Margine/spread sul tasso di interesse
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Margine o spread (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti accordate. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Percentuale
3.4.12
3,18
Credito
Tasso di riferimento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo.
Combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza, applicabile alla data limite se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "variabile". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Alfanumerico
3,19
Credito
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse dopo l'eventuale periodo iniziale di tasso fisso.
È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Scelta:
a)
non rideterminabile
b)
giornaliera (overnight)
c)
mensile
d)
trimestrale
e)
semestrale
f)
annuale
g)
a discrezione del creditore
h)
altra frequenza
3.4.9
3,20
Credito
Frequenza di pagamento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Frequenza dei pagamenti dovuti, in capitale o interessi, ossia il numero di mesi intercorrenti tra i pagamenti.
Si basa sul contratto di credito in vigore alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.
Scelta:
a)
mensile
b)
trimestrale
c)
semestrale
d)
annuale
e)
bullet
f)
a cedola zero
g)
altro
3.4.16
3,21
Credito
Data dell'ultimo pagamento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento.
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEL 30.
3,22
Credito
Importo dell'ultimo pagamento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Importo dell'ultimo pagamento.
Numero
3,23
Credito
Data dello stato di default dello strumento
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
La data in cui si ritiene che si sia verificato lo stato di default. Laddove lo stato di default è inteso ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In caso di crediti deteriorati che non sono in stato di default, questo campo di dati non è popolato.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
4.4.5
Definizione di default ai sensi dell'articolo 178
3,24
Credito
Stato giuridico del credito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicazione dello stato giuridico del credito alla data limite.
Obbligatorio
Scelta:
a)
risoluzione extragiudiziale;
b)
procedimento legale;
c)
nessuna azione legale o "extragiudiziale".
3,25
Credito
Data di avvio del procedimento
legale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
La data di avvio del procedimento legale. Questa data deve essere la data pertinente più recente prima della data limite e deve essere segnalata solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
3,26
Credito
Fase di avanzamento del procedimento legale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
È un'indicazione dello stato di avanzamento della procedura legale pertinente in esito al completamento delle diverse fasi della procedura legale per ciascun credito garantito o non garantito. Di seguito sono elencate le azioni legali generiche e standard presenti nei vari paesi. Si tratta di un elenco non esaustivo di azioni legali e pertanto l'ente dovrebbe valutare l'eventualità di aggiungere ulteriori azioni legali a quelle standard e generiche dell'elenco. È consentito selezionare più fasi, se del caso:
a)
fase iniziale;
b)
il venditore ha presentato una prova del credito;
c)
è stata notificata l'intenzione di vendere attività garantite;
d)
è stata effettuata una distribuzione al venditore;
e)
è stata notificata la fine della procedura.
Questo campo di dati deve essere popolato solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".
Obbligatorio
Alfanumerico
3,27
Credito
Competenza giurisdizionale
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Sede dell'organo giurisdizionale competente per il caso. Questo campo è obbligatorio solo quando è stata avviata una causa giudiziaria.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.
Allegato X.NPEL20
3,28
Credito
Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data in cui l'organo giurisdizionale ha disposto l'immissione in possesso. Questo campo è obbligatorio solo quando l'organo giurisdizionale ha emesso un ordine di immissione in possesso.
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEL21
3,29
Credito
Data del termine di prescrizione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Data in cui il credito scade e non è possibile avviare un procedimento legale. Questo campo è obbligatorio solo quando è applicabile ai sensi della legge che disciplina il contratto di credito e allo stato giuridico del credito.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
3,30
Credito
Credito sindacato
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicatore che specifica se il credito è erogato da un sindacato o da un consorzio di due o più enti creditizi. Ciò significa che nel caso di un credito sindacato l'ente detiene meno del 100 % del credito totale.
Booleano (Sì o No).
3,31
Credito
Quota sindacata
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Percentuale della quota detenuta dall'ente. Da compilare se nel campo "Credito sindacato" è selezionato "Sì".
Percentuale
Allegato X.NPEL 31
3,32
Credito
Cartolarizzato
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicatore che specifica se il credito è stato cartolarizzato o incluso in un pool di obbligazioni garantite.
Booleano (Sì o No).
3,33
Credito
Contratto di leasing
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indicatore che specifica se il contratto di credito contiene un leasing.
Obbligatorio
Booleano (Sì o No).
IFRS 16, par. 9
3,34
Credito
Data di inizio del leasing
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data di inizio del leasing in corso se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".
gg/mm/aaaa
3,35
Credito
Data di fine del leasing
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data di scadenza del leasing corrente se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".
gg/mm/aaaa
3,36
Credito
Opzione di risoluzione del leasing
Applicabile a tutti
Credito garantito
Dettagli su eventuali clausole di risoluzione del contratto di leasing se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".
Alfanumerico
3,37
Credito
Tipo di leasing
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo di contratto di leasing con la controparte se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".
Scelta:
a)
Triple Net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base più i costi operativi, comprese le imposte sugli immobili, le assicurazioni, la manutenzione e le riparazioni);
b)
locazione net net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base, le imposte sugli immobili e i premi assicurativi).
3,38
Credito
Misura di concessione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicatore che specifica se misure di concessione sono attualmente applicate al credito alla data limite.
Obbligatorio
Booleano (Sì o No).
Articolo 47 ter
3,39
Credito
Tipo di misura di concessione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Tipi di misure di concessione definiti conformemente ai criteri e alle definizioni di cui all'allegato V, parte 2, punti 357 e 358 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". È consentita una scelta multipla.
Obbligatorio
Scelta:
a)
periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti;
b)
riduzione del tasso di interesse;
c)
estensione della durata/scadenza;
d)
rimodulazione dei pagamenti;
e)
remissione del debito;
f)
debt asset swaps;
g)
altre misure di concessione.
Allegato V, parte 2, punti 357 e 358.
3,40
Credito
Data di fine della misura di concessione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Data in cui termina l'attuale misura di concessione applicabile. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". In caso di molteplici misure di concessione, è presa in considerazione la data di fine più recente delle misure di concessione.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEL 41
3,41
Credito
Descrizione delle misure di concessione
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Ulteriori osservazioni/dettagli sulle misure di concessione, compresa la descrizione di eventuali clausole di cessazione della concessione e di molteplici misure di concessione applicate al credito. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".
Alfanumerico
3,42
Credito
Remissione del debito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Valore contabile lordo del credito oggetto di parziale remissione nel quadro della misura di concessione corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne, alla data limite. Laddove la remissione del debito si riferisce a una cancellazione parziale del credito da parte dell'ente attribuibile alla decadenza del diritto di recuperarlo per vie legali, come specificato nell'allegato V, parte 2, punto 358, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Il valore contabile lordo è definito ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile quando nel campo "Tipo di concessione" è selezionata la categoria e) remissione del debito.
Numero
Allegato V, parte 1, punto 34 e parte 2, punto 358
3,43
Credito
Numero di misure di concessione storiche
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Il numero di concessioni verificatesi negli ultimi due anni. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".
Numero
3 ,xx
Credito
4,00
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Identificativo della protezione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Obbligatorio
Alfanumerico
2.2.6
Allegati III e IV. F 13.01
4,01
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di beni immobili
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo di garanzie reali immobiliari. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Obbligatorio
Scelta:
a)
ufficio
b)
commercio al dettaglio
c)
industriale
d)
residenziale
e)
altro
4,02
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie. Applicabile alle garanzie reali (diverse dai beni immobili) e alle garanzie.
Obbligatorio
Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
a)
autoveicoli
b)
veicoli industriali e commerciali (compresi autocarri, veicoli ferroviari, ecc.)
c)
veicoli nautici e navi (compresi i veicoli nautici da diporto)
d)
aeromobili
e)
apparecchiature industriali (comprese macchine utensili e attrezzatura energetica e
floating charge
)
f)
attrezzature per ufficio
g)
attrezzature mediche
h)
merci e scorte (beni e prodotti dell'impresa pronti per la vendita, nonché le materie prime utilizzate per produrli)
i)
altre garanzie reali materiali
j)
strumenti di capitale e titoli di debito
k)
garanzie finanziarie
l)
polizze di assicurazione vita costituite in garanzia
m)
oro, biglietti, monete e depositi
n)
altre garanzie reali
4,03
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Indirizzo del bene immobile
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indirizzo stradale in cui è situato il bene immobile, compresi l'appartamento/l'edificio, il numero o il nome. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Obbligatorio
Alfanumerico
4,04
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Città del bene immobile
Applicabile a tutti
Credito garantito
Città in cui si trova il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando UN/LOCODE.
4,05
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Codice postale del bene immobile
Applicabile a tutti
Credito garantito
Codice postale del luogo in cui è situato il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari, a meno che non esista un codice postale per i terreni o simili.
Obbligatorio
Alfanumerico
4,06
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Paese del bene immobile
Applicabile a tutti
Credito garantito
Regione o paese in cui è ubicato il bene immobile costituito a garanzia reale. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Obbligatorio
Scelta effettuata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2 della regione o del paese in cui è ubicata la garanzia reale.
4,07
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il numero di identificazione con il quale il bene immobile costituito a garanzia reale è registrato nel catasto.
Alfanumerico
4,08
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Identificativo catastale
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il nome e/o il codice di identificazione del registro ufficiale (catasto) che presenta informazioni su proprietà, confini e sul valore del bene immobile (garanzia reale).
Alfanumerico
4,09
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Grado del privilegio
Applicabile a tutti
Credito garantito
La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente.
Applicabile se il privilegio è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.
Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.
Obbligatorio
Numero
4,10
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Credito di rango superiore
Applicabile a tutti
Credito garantito
L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione di una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti.
Applicabile se l'ente non vanta il privilegio di grado più elevato in relazione alla garanzia reale.
Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.
Obbligatorio
Numero
4,11
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Numero di registro degli atti
Applicabile a tutti
Credito garantito
Numero di registrazione con il quale il privilegio dell'ente rispetto a una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria è iscritto nel registro degli atti ufficiali.
Applicabile se l'ente vanta un privilegio sulla garanzia reale.
Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.
Alfanumerico
4,12
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Anno di costruzione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Anno di costruzione del bene costituito a garanzia reale.
4,13
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Superficie dell'edificio (M2)
Applicabile a tutti
Credito garantito
Superficie dell'edificio (metri quadrati) del bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Numero
4,14
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Superficie del terreno (M2)
Applicabile a tutti
Credito garantito
Area del terreno che circonda il bene immobile (metri quadrati). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Numero
4,15
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Completamento del bene immobile
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indicatore per stabilire se la costruzione del bene immobile è completata.
Booleano (Sì o No).
4,16
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Classe dell'attestato di prestazione energetica
Applicabile a tutti
Credito garantito
Per le garanzie reali immobiliari, il valore indicato nell'attestato di prestazione energetica quale definito nella direttiva UE sull'efficienza energetica del 2012. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Scelta:
a)
A;
b)
B;
c)
C;
d)
D;
e)
E;
f)
F;
g)
G.
4,17
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di occupazione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo di occupazione dei beni immobili a garanzia reale.
Se l'immobile ha un uso misto, può essere classificato in base all'uso prevalente (ad esempio in base alla superficie dedicata a ciascun uso).
Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.
Scelta:
a)
ad uso del proprietario;
b)
in locazione;
c)
altro.
4,18
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Valuta della garanzia reale e della garanzia
Applicabile a tutti
Credito garantito
Valuta in cui sono espressi la valutazione e i flussi di cassa relativi alla garanzia reale o alla garanzia. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili) e di garanzie.
Obbligatorio
Campo compilato utilizzando i codici valuta ISO 4217.
4,19
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Importo dell'ultima valutazione interna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il valore della garanzia reale come stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione interna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.
Obbligatorio
Numero
4,20
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Data dell'ultima valutazione interna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione interna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione interna più recente".
Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
4,21
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione interna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro.
Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati.
Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero).
Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla.
Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione interna".
Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.
Obbligatorio
Scelta:
a)
valore di mercato,
b)
valore di liquidazione,
c)
valore contabile,
d)
altro
4,22
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di ultima valutazione interna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo dell'ultima valutazione interna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione interna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.
Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
a)
perizia completa;
b)
controllo dall'esterno;
c)
modello di valutazione automatico;
d)
indicizzato;
e)
controllo documentale;
f)
amministratore o agenzia immobiliare;
g)
prezzo di acquisto;
h)
scarto di garanzia;
i)
valore di mercato;
j)
valutazione delle controparti;
k)
altro.
4,23
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Importo dell'ultima valutazione esterna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il valore della garanzia reale stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione esterna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna prima o alla data limite.
Obbligatorio
Numero
4,24
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Data dell'ultima valutazione esterna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione esterna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione esterna più recente".
Applicabile quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna, effettuata prima o alla data limite.
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
4,25
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione esterna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro.
Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati.
Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero).
Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla.
Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione esterna".
Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.
Obbligatorio
Scelta:
a)
valore di mercato,
b)
valore di liquidazione,
c)
valore contabile,
d)
altro
4,26
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Tipo di ultima valutazione esterna
Applicabile a tutti
Credito garantito
Tipo dell'ultima valutazione esterna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.
Scelta:
a)
perizia completa;
b)
controllo dall'esterno;
c)
modello di valutazione automatico;
d)
indicizzato;
e)
controllo documentale;
f)
amministratore o agenzia immobiliare;
g)
prezzo di acquisto;
h)
scarto di garanzia;
i)
valore di mercato;
j)
valutazione delle controparti;
k)
altro.
4,27
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Importo della garanzia finanziaria
Applicabile a tutti
Credito garantito
L'importo massimo della garanzia che può essere considerato, come definito all'allegato V, parte 2, punto 119, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ossia per le garanzie finanziarie ricevute; l'"importo massimo della garanzia che può essere considerato" è l'importo massimo che il garante dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia.
Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Garanzie finanziarie".
Obbligatorio
Numero
Allegato V, parte 2, punto 119
4,28
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Codice ISIN
Applicabile a tutti
Credito garantito
Numero ISIN in base ai dati ISIN Holdings. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Strumenti di capitale e titoli di debito".
Numero
4,29
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Stato dell'esecuzione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indica se alla data limite la garanzia reale è oggetto di una procedura di esecuzione. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili).
Obbligatorio
Booleano (Sì o No).
Allegato X.NPEC 7
4,30
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indica l'eventuale adozione di misure di escussione della garanzia reale da parte di altri creditori garantiti alla data limite. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili)
Booleano (Sì o No).
Allegato X.NPEC 8
4,31
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Competenza giurisdizionale
Applicabile a tutti
Credito garantito
Paese dell'organo giurisdizionale competente della procedura di esecuzione.
Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.
4,32
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Valuta di esecuzione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Valuta in cui sono espressi gli elementi relativi all'esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.
4,33
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Indicatore di esecuzione
Applicabile a tutti
Credito garantito
Indica se la procedura di esecuzione è stata avviata dalla controparte impresa o dalla controparte persona fisica. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Booleano (Sì o No).
4,34
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Importo della perizia giudiziaria
Applicabile a tutti
Credito garantito
Importo della perizia giudiziaria della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
Numero
Allegato X.NPEC 12
4,35
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Data della perizia giudiziaria
Applicabile a tutti
Credito garantito
La data in cui è stata effettuata la perizia giudiziaria. Applicabile se è stata effettuata una perizia da parte di un organo giurisdizionale, quando nel campo "Stato dell'esecuzione" è stato selezionato "sì".
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEC 13
4,36
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)
Applicabile a tutti
Credito garantito
Contante derivante dalla vendita dei beni giacente in tribunale in attesa di essere versato all'ente.
Numero
4,37
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Prezzo di vendita concordato
Applicabile a tutti
Credito garantito
Prezzo concordato per la cessione della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
Numero
Allegato X.NPEC 19
4,38
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Data della successiva asta
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data della successiva asta prevista per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEC 23
4,39
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta
Applicabile a tutti
Credito garantito
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta. L'importo è il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
Numero
Allegato X.NPEC 24
4,40
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Data dell'ultima asta
Applicabile a tutti
Credito garantito
Data dell'ultima asta per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Obbligatorio
gg/mm/aaaa
Allegato X.NPEC 25
4,41
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta
Applicabile a tutti
Credito garantito
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta. È il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Numero
Allegato X.NPEC 26
4,42
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Numero di aste non andate a buon fine
Applicabile a tutti
Credito garantito
Il numero delle aste precedenti per la vendita della garanzia reale non andate a buon fine. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".
Numero
Allegato X.NPEC 27
4 ,xx
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
4,43
Garanzia ipotecaria
Identificativo del mutuo ipotecario
Applicabile a tutti
Credito garantito
Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.
Obbligatorio
Alfanumerico
4,44
Garanzia ipotecaria
Importo del mutuo ipotecario
Applicabile a tutti
Credito garantito
L'importo massimo (compresi eventuali provvigioni, spese e gravami sui beni immobili) che l'ente ha il diritto di ricevere in caso di pignoramento del bene immobile che funge da garanzia reale per l'ipoteca, come iscritto nel registro degli atti ufficiali.
Applicabile se è stato costituito un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.
Obbligatorio
Numero
4,45
Garanzia ipotecaria
Grado del privilegio
Credito garantito
La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente.
Applicabile se un privilegio ipotecario è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.
Obbligatorio
Numero
4,46
Garanzia ipotecaria
Credito di rango superiore
Credito garantito
L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione della garanzia reale. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti.
Applicabile se l'ente non vanta il grado massimo di privilegio ipotecario in relazione alla garanzia reale.
Obbligatorio
Numero
4,47
Garanzia ipotecaria
Numero di registro degli atti
Credito garantito
Numero di registrazione con il quale il privilegio ipotecario dell'ente rispetto alla garanzia reale è iscritto nel registro degli atti ufficiali.
Applicabile se l'ente vanta un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.
Alfanumerico
4 ,xx
Garanzia ipotecaria
5,00
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Identificativo del credito
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.
Obbligatorio
Alfanumerico
5,01
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Tipo di recupero
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Indicare se le riscossioni dei rimborsi sono avvenute internamente o tramite agenzie di recupero esterne.
Scelta:
a)
interno;
b)
esterno.
5,02
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Nome dell'agente di recupero esterno
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Nome dell'agente di recupero esterno. Il campo è obbligatorio solo in caso di recupero esterno.
Alfanumerico
5,03
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Cronologia dei rimborsi totali
Applicabile a tutti
Applicabile a tutti
Gli importi totali dei rimborsi ricevuti dall'ente almeno per gli ultimi trentasei mesi dalla data limite, indipendentemente dalla fonte del rimborso, comprese le riscossioni da parte di agenzie di recupero esterne. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.
Obbligatorio
Numero
5,04
Cronologia della riscossione dei rimborsi
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali
Applicabile a tutti
Credito garantito
Importi di rimborso effettuati mediante cessione delle garanzie reali almeno negli ultimi trentasei mesi dalla data limite. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.
Numero
5 ,xx
Cronologia della riscossione dei rimborsi
ALLEGATO III
Istruzioni per la compilazione dei modelli per le informazioni sui singoli crediti
Il presente allegato III contiene istruzioni per l'uso dei modelli di dati per i crediti deteriorati di cui all'allegato I e del glossario dei dati di cui all'allegato II. Le istruzioni si articolano in due parti. La parte 1 contiene istruzioni di carattere generale comprendenti i riferimenti, le convenzioni applicabili ai modelli e una spiegazione su come utilizzare il glossario dei dati. La parte 2 fornisce istruzioni specifiche in relazione ai modelli di dati.
PARTE 1
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. RIFERIMENTI
Per i modelli di dati relativi ai crediti deteriorati e per il glossario dei dati, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si applicano le definizioni e le abbreviazioni indicate in appresso:
a)
"credito": nei modelli di dati questo termine è utilizzato convenzionalmente per riferirsi ai "contratti di credito" quali definiti all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167;
b)
"credito garantito": credito per il quale è stata costituita una garanzia reale o sono state ricevute garanzie finanziarie, compresa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente coperta o parzialmente garantita;
c)
"immobile non residenziale": un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
d)
"immobile residenziale": un immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi) acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non è classificato come immobile non residenziale, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
e)
"IAS" o "IFRS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f)
"FINREP": i modelli per le informazioni finanziarie di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;
g)
"ANACREDIT": la banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito di cui al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea.
2. GLOSSARIO DEI DATI
Il glossario dei dati, che è parte integrante dei modelli di dati, contiene tutte le informazioni sui campi di dati da fornire nei modelli di dati per i crediti deteriorati. Tali informazioni consentono agli enti creditizi e ai potenziali acquirenti di comprendere in che modo utilizzare/compilare ciascun campo di dati, nonché l'applicabilità di ciascun campo in relazione tanto al tipo di debitore quanto al tipo di credito. Il glossario dei dati contiene anche riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.
Tramite il glossario dei dati gli enti creditizi sono in grado di individuare i dati disponibili internamente ai fini della valutazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati e di confrontarli con il glossario dei dati. Nello specifico, il glossario dei dati contiene un elenco di tutti i campi di dati inclusi nei modelli di dati per i crediti deteriorati con le relative specifiche, tra cui:
a)
il numero indice per ciascun campo di dati;
b)
l'etichetta di ciascun campo di dati;
c)
una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere fornite in ciascun campo di dati;
d)
il tipo di debitore cui si applica ciascun campo di dati, che comprende imprese, persone fisiche o entrambi;
e)
il tipo di credito cui ciascun campo di dati è applicabile, che comprende i crediti garantiti oppure tutti i crediti (garantiti e non garantiti);
f)
quali campi di dati sono contrassegnati come "obbligatori";
g)
il tipo di campo, che può essere uno dei seguenti: "booleano", "scelta", "data (gg/mm/aaaa)", "alfanumerico", "percentuale" e "numero";
h)
i riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.
3. CONVENZIONI
Salvo indicazione contraria, nella colonna "descrizione" del glossario dei dati gli enti creditizi compilano tutti i campi di dati con i dati alla data limite.
Nel glossario dei dati la colonna "tipo di campo" indica la scelta degli attributi di formato per i campi "booleano", "scelta", "alfanumerico", "numero", "percentuale" e "data". Tuttavia le parti coinvolte nell'operazione possono convenire di utilizzare attributi di formato diversi.
Se il tipo di campo è "booleano", la scelta è "Sì" o "No".
Se il tipo di campo è "scelta", gli enti creditizi selezionano da un elenco l'opzione applicabile al campo di dati. Nel campo di scelta deve essere inserito il nome completo dell'opzione prescelta. Ad esempio, se il campo di scelta è "a) persona fisica", l'ente creditizio inserisce "persona fisica" nel modello di dati.
Se il tipo di campo è "alfanumerico", gli enti creditizi inseriscono testo libero in tale campo di dati. Il testo libero può consistere di simboli alfabetici e numerici o di una sequenza finita di caratteri.
Se il tipo di campo è "numero", gli enti creditizi inseriscono un numero espresso con due decimali. Salvo indicazione contraria del glossario dei dati, tutti i valori numerici sono espressi in cifre positive. Inoltre, se del caso, gli enti creditizi forniscono gli importi nella propria valuta.
Se il tipo di campo è "percentuale", gli enti creditizi inseriscono una percentuale espressa sotto forma di rapporto con due decimali.
Se il tipo di campo è "data", gli enti creditizi utilizzano il formato "gg/mm/aaaa".
4. CAMPI DI DATI OBBLIGATORI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli enti creditizi comunicano un valore per tutti i campi di dati contrassegnati nel glossario dei dati come obbligatori, tranne nel caso in cui tali dati non siano pertinenti per i criteri di sottoscrizione specificati nella descrizione del campo di dati o non siano pertinenti in relazione al tipo di debitore o al tipo di credito.
Per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati, gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire informazioni. Tuttavia, se tali dati non sono disponibili nel formato del modello, gli enti creditizi possono fornirli in un formato diverso o non fornire affatto tali dati.
Gli enti creditizi che concordano con un potenziale acquirente di fornire più informazioni di quelle richieste dal presente regolamento utilizzando il formato del modello aggiungono righe specificandone l'indice (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx) nel modello in questione e nel glossario dei dati. Per tali informazioni aggiuntive gli enti creditizi possono utilizzare come riferimento i modelli di dati dell'ABE sulle operazioni relative ai crediti deteriorati, versione 1.1 del 2018. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
PARTE 2
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. CONTROPARTE (modello 1)
Il modello 1 fornisce le informazioni necessarie per identificare la controparte che può assumere il ruolo di "debitore" o "fornitore della protezione" in relazione ai diversi contratti di credito. La controparte può, a sua volta, essere una persona fisica o un'impresa. Se la controparte è un'impresa, può far parte o meno di un gruppo di controparti. Il modello 1 riguarda inoltre alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza o di ristrutturazione cui la controparte è soggetta. Gli enti creditizi forniscono ulteriori informazioni su eventuali procedimenti legali riguardanti uno specifico credito segnalato nel modello 3.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 1 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 1 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della controparte, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1, "Istruzioni generali", sezione 4.
2. RELAZIONI (modelli 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell'identificazione del credito deteriorato oggetto di un'operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.
Il modello 2.1 mostra la relazione tra debitori e crediti. A un debitore possono fare capo più crediti che sono identificati dai relativi identificativi del credito. A sua volta un credito può avere una o più controparti.
Il modello 2.2 mostra la relazione tra mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un atto ipotecario può riguardare la costituzione di una o più garanzie reali, che a loro volta si riferiscono a uno o più crediti. D'altro canto, una garanzia reale può riferirsi a uno o più atti ipotecari.
Il modello 2.3 mostra la relazione tra crediti diversi dai mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un credito può avere più garanzie reali e una garanzia reale può essere collegata a più crediti.
Il modello 2.4 mostra le relazioni tra la garanzia ricevuta e il corrispondente fornitore della protezione.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 2 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II.
3. CREDITO (modello 3)
Il modello 3 fornisce informazioni sull'accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 3 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 3 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
4. GARANZIE REALI, GARANZIE E AZIONI ESECUTIVE (modelli 4.1; 4.2)
Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.
Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.
Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall'ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l'ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.
In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a "importo del mutuo ipotecario", "grado del privilegio" e "credito di rango superiore" nel modello 4.2.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 4 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. I modelli 4.1 e 4.2 sono collegati agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della protezione e dell'identificativo del mutuo ipotecario, che sono anche inclusi nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
5. CRONOLOGIA DELLA RISCOSSIONE DEI RIMBORSI (modello 5)
Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l'ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.
Gli enti creditizi aggregano il totale degli importi storici dei rimborsi mensili e presentano tali importi in colonne separate, coprendo un periodo minimo di 36 mesi prima della data limite.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 5 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 5 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è incluso anche nei modelli 2 e 3. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4. Gli enti creditizi possono fornire serie temporali più lunghe prima della data limite.
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