Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2118/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2118 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che restituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-122/23

Pubblicato: 21/10/2025 In vigore dal: 21/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi compensativi definitivi applicabili alle importazioni di trota iridea dalla Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 febbraio 2025?

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Il Regolamento UE 2025/2118 reintroduce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) originaria della Turchia, in esecuzione di una sentenza che aveva annullato parzialmente il precedente regolamento 2022/2390. La sentenza aveva rilevato errori della Commissione nell'attribuzione di vantaggi derivanti da due regimi di sovvenzione turchi (il regime "Reddito a sostegno delle fiere" e il "Sostegno all'associazione degli esportatori del Mar Egeo") al produttore esportatore Gümüşdoğa. A seguito di questa correzione, i dazi sono stati rivisti al ribasso: Gümüşdoğa passa dal 4,4% al 4,2%, le società del campione dal 4,0% al 3,8%, e Kuzuoğlu dal 4,4% al 4,2%, mentre per tutte le altre importazioni dalla Turchia rimane il 4,4%. I dazi si applicano a trote vive, fresche, refrigerate, congelate, affumicate e in filetti, classificate con specifici codici NC e TARIC. Le autorità doganali devono riscuotere i dazi corretti e rimborsare le eccedenze già riscosse secondo la normativa doganale applicabile, con interessi calcolati secondo i tassi della Banca Centrale Europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2118 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che restituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-122/23 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2118 of 21 October 2025 reimposing a definitive countervailing duty on imports of certain rainbow trout originating in Türkiye following the judgment of the General Court of the European Union in case T-122/23

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2118 22.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2118 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2025 che restituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-122/23 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione ( 2 ) la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («inchiesta iniziale»). (2) Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni concesse a tutti i produttori esportatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento di base») ( 3 ) , con regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione ( 4 ) la Commissione ha deciso di mantenere le misure così come stabilite nell’inchiesta iniziale. (3) Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione ( 5 ) la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per un produttore esportatore. (4) Il 25 maggio 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione ( 6 ) la Commissione ha prorogato le misure stabilite nell’inchiesta iniziale (e modificate con regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione) di un ulteriore periodo di cinque anni. (5) L’8 dicembre 2022, a seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione ( 7 ) («regolamento impugnato»), recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823. 1.2. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (6) Il 6 marzo 2023 Ege İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori dell’Egeo), Akdeniz İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori del Mediterraneo), İstanbul İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori di Istanbul), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori del Mar Nero orientale) e Denizli İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori di Denizli), congiuntamente ai loro membri («ricorrenti»), hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») contestando la legittimità del regolamento impugnato. (7) Il 5 febbraio 2025 il Tribunale ha emesso la sua sentenza nella causa T-122/23 ( 8 ) Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione , che annulla parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui riguardava i produttori esportatori Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ («Gümüșdoğa») e le altre ricorrenti eccetto Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi e Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ («sentenza»). (8) Le ricorrenti hanno espresso una serie di censure nei confronti del regolamento impugnato che incidono sugli importi del vantaggio accertato. Il Tribunale si è pronunciato in loro favore in merito a due censure avendo constatato che la Commissione aveva commesso due errori di valutazione che incidevano sugli importi del vantaggio, vale a dire il vantaggio ricevuto a titolo del regime «Reddito a sostegno delle fiere» e il vantaggio ricevuto a titolo di «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo». (9) In primo luogo, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuzione del vantaggio ricevuto da Gümüșdoğa a titolo del regime «Reddito a sostegno delle fiere» al prodotto in esame esportato nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta. (10) Il Tribunale ha stabilito che il sostegno ricevuto da Gümüșdoğa nell’ambito di tale regime era legato alla sua partecipazione a una fiera commerciale internazionale organizzata a Boston (Stati Uniti) tra il 17 e il 19 marzo 2019 e che nessun elemento del fascicolo portava a concludere che il sostegno fosse collegato anche al prodotto in esame esportato nell’Unione europea durante l’inchiesta. Il Tribunale ha di conseguenza constatato che l’approccio seguito dalla Commissione nel regolamento impugnato non sembrava motivato. (11) Il Tribunale ha inoltre osservato che spettava alla Commissione dimostrare, sulla base di elementi di prova o quantomeno di indizi, che tale sostegno, sebbene fosse legato alla partecipazione di Gümüșdoğa a una fiera commerciale internazionale organizzata a Boston, rappresentasse anche un vantaggio per le esportazioni del prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta in questione. (12) In secondo luogo, il Tribunale ha stabilito che la Commissione ha anche commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuzione del vantaggio ricevuto da Gümüșdoğa a titolo di «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo» al prodotto in esame esportato nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta. (13) Il Tribunale ha constatato che il vantaggio derivante dal «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo» era legato al trasporto aereo e che, durante il periodo dell’inchiesta in questione, Gümüșdoğa aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione europea non mediante trasporto aereo, bensì mediante trasporto su strada. (14) In tali circostanze il Tribunale ha constatato che l’approccio seguito dalla Commissione, in base al quale il vantaggio ricevuto nell’ambito di tale regime è stato attribuito al fatturato totale delle esportazioni del gruppo durante il periodo di riferimento e poi attribuito al prodotto in esame, non sembrava motivato. (15) Il Tribunale non ha annullato le misure nei confronti di due dei produttori esportatori inseriti nel campione, Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi e Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ, in quanto essi non avevano interesse a proporre ricorso. 1.3. Esecuzione della sentenza del Tribunale (16) L’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antisovvenzioni nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata ( 9 ) . (17) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata ( 10 ) . Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antisovvenzioni. (18) Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antisovvenzioni definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antisovvenzioni è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 11 ) , salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività ( 12 ) . (19) Nel presente caso il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda i produttori esportatori interessati in quanto la Commissione aveva attribuito erroneamente il vantaggio ricevuto a titolo di due regimi di sovvenzione da un produttore esportatore inserito nel campione. (20) Le altre risultanze del regolamento impugnato che non sono state contestate o che sono state contestate ma respinte dal Tribunale rimangono pienamente valide e non sono interessate da tale riapertura ( 13 ) . (21) Alla luce della sentenza del Tribunale la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’illegittimità. (22) A seguito della sentenza, il 15 aprile 2025 la Commissione ha pubblicato un avviso ( 14 ) («avviso di riapertura») con il quale ha riaperto l’inchiesta, ma limitatamente all’esecuzione della sentenza del Tribunale. (23) La Commissione ha inoltre pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 ( 15 ) («regolamento di registrazione») che sottopone a registrazione le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno, e ha dato indicazioni alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi compensativi relativi a tali importazioni. (24) La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni. L’organizzazione danese per l’acquacoltura ha fatto pervenire un’osservazione a favore dell’istituzione di dazi compensativi sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno dalla Turchia. Tale organizzazione non ha tuttavia formulato osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale. (25) Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Fasi procedurali per l’esecuzione della sentenza del Tribunale (26) Il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva attribuito correttamente il vantaggio ricevuto da Gümüșdoğa a titolo dei due regimi di sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta. (27) Per entrambi i regimi la Commissione aveva attribuito il vantaggio al fatturato delle esportazioni. Il Tribunale ha tuttavia espresso disaccordo con tale attribuzione, esponendo i suoi motivi nella sentenza. (28) La Commissione ha osservato che il Tribunale non ha contestato le risultanze della Commissione secondo cui entrambi i regimi erano compensabili ed era stato ricevuto un vantaggio, pertanto, per eseguire la sentenza, potrebbe dover essere ripartita diversamente l’attribuzione. (29) La giurisprudenza dell’OMC stabilisce che il denaro che dà luogo a sovvenzioni compensabili ricevuto dai produttori esportatori è fungibile ( 16 ) e potrebbe quindi conferire un vantaggio alla produzione e/o alle esportazioni del prodotto in esame. Di conseguenza la Commissione avrebbe potuto quantomeno attribuire l’importo del vantaggio compensabile al fatturato totale del produttore esportatore. (30) La Commissione ha tuttavia osservato che, a causa degli importi molto esigui che Gümüșdoğa ha ricevuto come vantaggio a titolo sia del regime «Reddito a sostegno delle fiere» sia del regime «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo», l’aliquota del dazio per Gümüșdoğa sarebbe stata adeguata al 4,2 % indipendentemente dal fatto che tali sovvenzioni fossero attribuite al prodotto in esame o che non se ne tenesse conto. (31) La Commissione ha pertanto deciso di non compensare i due regimi in questione. Ciò ha portato a una diminuzione dell’importo totale accertato delle sovvenzioni dal 4,4 % al 4,2 %. (32) Poiché Gümüșdoğa faceva parte del campione, i calcoli delle sovvenzioni relativi a tale società hanno inciso anche sul dazio medio del campione applicabile alle seguenti società, anch’esse interessate dalla sentenza: Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kemal Balıkçılık İhracat LTD. ŞTİ., Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat A.Ş., Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti, More Su Ürünleri Ticaret A.Ş., Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Paz. A.Ş., Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi e Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti. La loro aliquota del dazio compensativo è stata rivista al ribasso, dal 4,0 % al 3,8 %. (33) Dato che il dazio per l’intero paese è stato fissato al livello di Gümüșdoğa, società per la quale era stato stabilito il dazio individuale più elevato tra i produttori esportatori inseriti nel campione, i calcoli riveduti delle sovvenzioni hanno inoltre inciso sul dazio di una società anch’essa interessata dalla sentenza per la quale il dazio compensativo era stato stabilito al livello nazionale, ossia Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. La sua aliquota del dazio compensativo è stata rivista al ribasso, dal 4,4 % al 4,2 %. (34) I fatti e le considerazioni principali in base ai quali i dazi dovevano essere riveduti sono stati comunicati a Gümüșdoğa e alle altre parti interessate il 26 giugno 2025 ed è stato concesso un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. 1.5. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni (35) La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla divulgazione delle informazioni dall’esportatore Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi. Dette osservazioni, relative all’importo della sovvenzione per tale società, non erano tuttavia correlate all’ambito della riapertura dell’inchiesta. (36) La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dall’esportatore Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Kuzuoğlu»), la cui situazione è stata descritta al considerando 33 quale società soggetta al dazio per l’intero paese. (37) Nelle sue osservazioni Kuzuoğlu ha informato la Commissione che il 12 gennaio 2022 era stato pubblicato nella Gazzetta del registro delle imprese un avviso volto a modificare il nome della società Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi in Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., e ha chiesto alla Commissione di riconsiderare il dazio applicabile a Kuzuoğlu così come divulgato. (38) L’8 luglio 2025 è stato inviato a Kuzuoğlu un questionario per confermare se la modifica del nome da Lazsom Su fosse giustificata. Non è pervenuta alcuna risposta. (39) La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di modifica del nome. 2. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE (40) Il livello riveduto del dazio compensativo risultante dalla riapertura dell’inchiesta si applica senza alcuna interruzione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento impugnato (ossia dal 9 dicembre 2022 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile. (41) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il primo giorno di calendario di ciascun mese. (42) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (EU) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno ( Oncorhynchus mykiss ): — vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure — fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate: — intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure — senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l’una, oppure — in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l’uno, attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Turchia e prodotte dai produttori esportatori elencati al paragrafo 2. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti, al 9 dicembre 2022. Società Dazio compensativo Codice addizionale TARIC Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. 3,4  % B985 Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ 4,2  % B964 Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3,1  % B966 Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi 2,8  % C889 Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. 3,8  % B968 Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3,8  % B977 Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. and More Su Ürünleri Ticaret A.Ş. 3,8  % C891 Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. ŞTİ. 3,8  % B981 Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat A.Ş. 3,8  % B965 Liman Entegre Balıkçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti 3,8  % B982 Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti 3,8  % B984 Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Paz. A.Ş. 3,8  % C893 Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi 3,8  % C894 Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti 3,8  % C895 Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 4,0  % B974 Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S. 4,0  % C890 Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi 4,0  % C892 Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4,2  % 89MI Tutte le altre importazioni originarie della Turchia 4,4  % B999 Articolo 2 Qualsiasi dazio compensativo definitivo versato conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 in eccesso rispetto al dazio compensativo definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Articolo 3 Il dazio compensativo definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 che sottopone a registrazione le importazioni. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719, che è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176, 30.6.2016, p. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia ( GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12 , http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/309/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia ( GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/823/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/658/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/823/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 316 dell’8.12.2022, pag. 52 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2390/oj ). ( 8 ) ECLI:EU:T:2025:133. ( 9 ) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione , Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28. ( 10 ) Causa C-415/96, Spagna/Commissione , Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio , Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione , Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione , Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83. ( 11 ) Causa C-415/96, Spagna/Commissione , Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio , Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85. ( 12 ) Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg , C-256/16, punto 79 e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs , C-612/16, punto 5. ( 13 ) Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342. ( 14 ) GU C, C/2025/2264, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2264/oj . ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 della Commissione, del 14 aprile 2025, che sottopone a registrazione le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione ( GU L, 2025/719, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/719/oj ). ( 16 ) Detto di cose che possono essere usate l’una in sostituzione di un’altra ( www.oed.com ). Cfr. in tal senso ad esempio la relazione WT/DS267/R, United States - Subsidies on Upland Cotton , punto 7.644. ( 17 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2118/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2025/2118 disciplina i dazi compensativi su importazioni di prodotti agricoli dalla Turchia, applicando la giurisprudenza dell'Unione europea in materia di sovvenzioni compensabili e fungibilità dei fondi pubblici. Gli importatori e gli operatori del settore ittico devono consultare questo regolamento per comprendere le aliquote tariffarie TARIC, le modalità di rimborso dei dazi versati in eccesso, e gli obblighi di registrazione doganale secondo il regolamento 2025/719.

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