Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2154/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 16/12/2019 In vigore dal: 16/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2154 of 16 December 2019 opening a tariff quota for the year 2020 for the import into the Union of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

17.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/66 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ( 3 ) fissa il regime di scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99. (3) L’applicazione del dazio pari a zero dell’Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 4 ) («l’accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione ( 5 ) relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014, ha aperto un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di merci originarie della Norvegia e classificate con i codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. (5) L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive che se il contingente tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 è stato completato entro il 31 ottobre 2019, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo deve essere aumentato del 10 %. (6) Il contingente tariffario annuale per il 2019 per le acque e le bevande in questione, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 e che aveva un volume pari a 20,936 milioni di litri, è stato completato il 4 settembre 2019. È pertanto opportuno aprire un contingente tariffario annuale aumentato per tali acque e bevande per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2020. Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere, il contingente per il 2020 dovrebbe pertanto essere aperto per un volume aumentato del 10 %, pari a 23,029 milioni di litri. (7) Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ) . (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto il contingente tariffario esente da dazi fissato nell’allegato per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate. 2.   Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3.   Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro. Articolo 2 Il contingente tariffario esente da dazi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 . ( 2 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70 . ( 3 ) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34 . ( 4 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72 . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 316 del 13.12.2018, pag. 9 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ALLEGATO Contingente tariffario esente da dazi per il 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia N. d’ordine Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci Volume del contingente 09.0709 2202 10 00 —Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 23,029 milioni di litri ex 2202 91 00 10 — Birra non alcolica contenente zucchero ex 2202 99 11 11 19 —Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 15 11 19 —Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 del codice doganale dell’Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell’Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell’Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 19 11 19 — Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

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