Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2163 of 14 August 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the People's Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2163
16.8.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2163 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 20 dicembre 2023 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "RPC" o "Cina") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
("avviso di apertura").
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2023 dallo European Biodiesel Board ("denunciante" o "EBB"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di biodiesel ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)
Le importazioni di biodiesel sono attualmente soggette a misure antidumping se originarie degli Stati Uniti d'America ("USA")
(
3
)
e a misure compensative se originarie di Argentina
(
4
)
, Indonesia
(
5
)
o USA
(
6
)
.
(4)
Il 29 aprile 2024 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione non ha registrato le importazioni in quanto le condizioni per l'applicazione retroattiva di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, non sono state ritenute soddisfatte.
1.2.
Parti interessate
(5)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Ha inoltre espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore. La Commissione ha tenuto audizioni con il denunciante (insieme alle associazioni notoriamente interessate), il produttore esportatore inserito nel campione EcoCeres e l'importatore collegato di Zhuoyue – Excelence New Energy BV.
1.3.
Campionamento
(7)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
1.3.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(8)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori dell'Unione sulla base del massimo volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 indicato nella fase di apertura. Si è tenuto conto anche del mix di prodotti. I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 12 % del volume totale stimato della produzione del prodotto simile nell'Unione e il 23 % della produzione e delle vendite nell'UE dei produttori che hanno risposto all'inchiesta. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Il denunciante e il produttore esportatore cinese EcoCeres hanno presentato osservazioni.
(9)
EcoCeres ha chiesto di inserire nel campione il produttore dell'Unione Neste. La parte ha affermato che l'inserimento di Neste era giustificato per garantire la rappresentatività complessiva del campione, in quanto sarebbe il maggior produttore dell'Unione, che fornisce il 15 % del volume totale stimato della produzione di biodiesel nell'Unione, e in sua assenza il campione non sarebbe rappresentativo in termini di volume della produzione o delle vendite. A suo parere inoltre l'inserimento di Neste nel campione sarebbe giustificato poiché si tratta di un grande produttore dei tipi di prodotto a base di oli vegetali idrotrattati ("HVO"), il principale tipo di prodotto venduto da EcoCeres sul mercato dell'Unione.
(10)
La Commissione ha esaminato la richiesta di EcoCeres. In primo luogo, la Commissione ha osservato che il campione teneva conto delle dimensioni dei singoli soggetti giuridici. A tale riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal denunciante in merito al volume di produzione di Neste, l'affermazione di EcoCeres relativa ai rispettivi volumi di produzione di Neste nei suoi diversi stabilimenti appariva sovrastimata. In secondo luogo, dalle informazioni disponibili nel fascicolo è emerso che, nel periodo dell'inchiesta, la produzione dell'Unione era costituita prevalentemente da esteri metilici di acidi grassi ("FAME"), mentre i volumi di produzione di HVO
(
7
)
erano chiaramente inferiori. In terzo luogo, il campione provvisorio teneva già conto di questo mix di prodotti nella misura in cui comprendeva la Raffineria di Gela S.p.A., appartenente al gruppo Eni, che fabbrica HVO. La richiesta di EcoCeres di aggiungere Neste al campione è stata pertanto respinta.
(11)
Alla luce del mix di materie prime dei produttori cinesi (ottenuto dai rifiuti), EBB ha affermato che il produttore dell'Unione inserito nel campione Saipol, che produce biodiesel a partire dall'olio di colza, dovrebbe essere sostituito da un produttore che fabbrica biodiesel da materie prime avanzate ubicato in Germania. EBB ha sostenuto che l'industria cinese del biodiesel non utilizza olio di colza per produrre biodiesel, poiché utilizza principalmente olio da cucina usato ("UCO") disponibile sul mercato interno. Di conseguenza, qualora Saipol fosse confermata nel campione definitivo dei produttori dell'Unione, quasi la metà delle vendite nell'Unione del campione non potrebbe essere confrontata direttamente con le importazioni cinesi di biodiesel ottenuto dai rifiuti. EBB ha sostenuto che un produttore dell'UE appropriato da inserire nel campione per la presente inchiesta sarebbe Verbio SE, poiché è ubicato in Germania e i suoi stabilimenti utilizzano materie prime avanzate, oltre a olio di colza, per la produzione di biodiesel.
(12)
In seguito a tale richiesta, la Commissione ha chiarito che i criteri per la selezione di un campione di produttori dell'Unione erano il volume delle vendite o della produzione delle società considerate, nonché il mix di prodotti. Le parti inserite nel campione su tale base sono state ritenute rappresentative dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Nonostante le osservazioni di EBB, la Commissione non ha pertanto riscontrato motivi per escludere Saipol dal campione di produttori dell'Unione. In effetti Saipol era tra i maggiori produttori di biodiesel
(
8
)
dell'Unione, come rilevato dallo stesso denunciante. Saipol era anche considerata rappresentativa dell'industria dell'Unione, in quanto produceva biodiesel a partire dall'olio di colza, la principale materia prima nell'Unione per la produzione di biodiesel.
(13)
L'inserimento nel campione di uno stabilimento di Verbio inoltre non sarebbe giustificato in quanto, come rilevato dalla stessa EBB, il volume di produzione della Masol Iberia Biodiesel S.L.U., una delle tre società proposte per il campione, era notevolmente superiore. Masol Iberia Biodiesel S.L.U. garantirebbe inoltre la possibilità di effettuare un confronto tra le vendite dell'industria dell'Unione e dei produttori esportatori di biodiesel prodotto a partire da materie prime avanzate. La richiesta di inserire Verbio SE è stata pertanto respinta.
(14)
In considerazione del principale impiego delle materie prime indicato dalle parti cinesi incluse nel campione, la Commissione ha comunque ritenuto opportuno ampliare il volume di biodiesel a base di UCO nel campione dei produttori dell'Unione, nell'intento di migliorare la rappresentatività del mix di prodotti dell'industria dell'Unione rispetto alle importazioni cinesi e agevolare il confronto tra i prezzi dell'Unione e i prezzi all'importazione cinesi del biodiesel. La Commissione ha pertanto deciso di aggiungere al campione il gruppo Chevron Renewable Energy, un produttore di biodiesel con sede in Germania che utilizza UCO come materia prima.
(15)
I quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 15 % del volume totale di produzione stimato del prodotto simile nell'Unione e il 28 % della produzione e delle vendite nell'UE dei produttori che hanno risposto all'inchiesta.
(16)
La Commissione ha invitato i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione a rispondere al questionario. Ha anche invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione riveduto. Sono pervenute osservazioni di EcoCeres.
(17)
Il produttore esportatore ha dichiarato che la decisione relativa al campione è stata adottata con riferimento a una base fattuale errata. In particolare ha affermato che lo stabilimento Neste di Rotterdam disponeva di una capacità produttiva maggiore rispetto a quello di Saipol e che la Commissione aveva sottostimato la produzione di HVO nell'UE
(
9
)
. EcoCeres ha pertanto chiesto di inserire nel campione almeno un'entità/uno stabilimento di Neste, in aggiunta alla Raffineria di Gela o al suo posto.
(18)
L'asserzione secondo cui lo stabilimento Neste di Rotterdam disponeva di una capacità produttiva di HVO superiore alla produzione di biodiesel di Saipol non dimostra che durante il periodo dell'inchiesta il livello della produzione o delle vendite nell'UE del soggetto giuridico interessato si avvicinasse effettivamente a tale capacità produttiva. Allo stesso tempo, come spiegato al considerando 8, i volumi di produzione e di vendita sono elementi determinanti, piuttosto che la capacità produttiva, per l'inserimento (o meno) di una società nel campione. Per quanto riguarda la presunta sottostima della produzione di HVO nell'Unione, la Commissione ha osservato che la parte ha presentato informazioni contraddittorie. La produzione di 5 milioni di tonnellate di HVO nell'Unione nel 2022 indicata da EcoCeres è stata contraddetta da un'altra delle sue comunicazioni
(
10
)
secondo cui nel 2023 la capacità (ossia una cifra normalmente superiore alla produzione effettiva) degli impianti di produzione di HVO nell'Unione ammontava a 3 milioni di tonnellate. Alla luce di quanto precede e al fine di evitare un'indebita sovrarappresentazione di HVO nel campione, la richiesta di EcoCeres relativa all'inserimento nel campione di almeno un'entità/stabilimento di Neste è stata respinta.
1.3.2.
Campionamento degli importatori
(19)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(20)
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
1.3.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(21)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(22)
Sessantatré (63) produttori esportatori nel paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(23)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sul campione da una parte interessata. Il produttore esportatore Henan Junheng Industrial Group Biotechnology Company, Ltd. ("Henan Junheng") ha sostenuto che la Commissione dovrebbe aumentare il numero di società che producono olio vegetale idrogenato ("HVO") presenti nel campione per riflettere le differenze nei costi e nei prezzi all'esportazione derivanti dai diversi processi di produzione di FAME e HVO.
(24)
La Commissione ha ricordato che il campione iniziale copriva una quota sostanziale delle importazioni (circa il 55 %). Il produttore di HVO inserito nel campione inoltre rappresentava circa un terzo del volume delle esportazioni nel campione. La Commissione ha quindi ritenuto che il campione fosse sufficientemente rappresentativo dei produttori esportatori cinesi che fabbricano entrambe le sottocategorie distinte di biodiesel. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha confermato il campione iniziale di produttori esportatori.
1.4.
Esame individuale
(25)
Un produttore esportatore della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esame di tale richiesta durante la fase provvisoria dell'inchiesta sarebbe stato indebitamente oneroso, in particolare considerando la complessità della struttura dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione (in totale cinque entità produttive e diverse società collegate pertinenti, quali fornitori o operatori commerciali) e la corrispondente durata delle verifiche in loco. Il produttore esportatore che ha chiesto l'esame individuale inoltre ha venduto biodiesel nell'Unione direttamente e tramite un operatore commerciale collegato, per cui l'esame individuale di tale società richiederebbe di sottoporre a inchiesta almeno due entità. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell'inchiesta.
1.5.
Risposte al questionario e visite di verifica
(26)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(27)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, a due importatori/operatori commerciali, al denunciante e ai produttori esportatori della RPC. Gli stessi questionari, tranne quello per il denunciante, sono stati messi a disposizione online
(
11
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
(28)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:
produttori dell'Unione
—
Chevron, Amsterdam, Paesi Bassi,
—
Masol Iberia Biofuel, S.L.U., El Grao (Castellón) e Barcellona, Spagna,
—
Raffineria di Gela, Gela e Roma, Italia,
—
Saipol, Parigi, Francia;
denunciante
—
European Biodiesel Board (EBB), Bruxelles, Belgio;
produttori esportatori e società collegate della RPC:
—
gruppo EcoCeres ("EcoCeres"):
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd., Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, RPC (produttore esportatore)
—
EcoCeres Limited, Hong Kong (operatore commerciale collegato)
—
gruppo Jiaao ("Jiaao"):
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd., Tongxiang, provincia di Zhejiang, RPC (produttore esportatore)
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd., Tongxiang, provincia di Zhejiang, RPC (produttore esportatore)
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd., Singapore (operatore commerciale collegato, verificato presso la sede centrale di Tongxiang, provincia di Zhejiang, RPC)
—
Zhejiang Jiasui Import & Export Co Ltd, Tongxiang, provincia di Zhejiang, RPC (operatore commerciale collegato)
—
Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., Ltd., Tongxiang, provincia di Zhejiang, RPC (società madre)
—
gruppo Zhuoyue ("Zhuoyue"):
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd., Longyan, provincia di Fujian, RPC (produttore esportatore)
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd., Xiamen, provincia di Fujian, RPC (produttore esportatore)
—
Fujian Zhishang Biomass Materials Co., Ltd., Longyan, provincia di Fujian, RPC (utilizzatore collegato)
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd. – succursale di Tongan, Xiamen, provincia di Fujian, RPC (fornitore collegato)
—
Excellence New Energy B.V., Rotterdam, Paesi Bassi (importatore collegato).
1.6.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(29)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell'inchiesta
(30)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 e 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 e 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 e 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 e 1518 00 99 39), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 29, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32 e 2710 19 43 39), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 e 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 e 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 e 3824 99 92 19), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 e 3826 00 90 39), escluso il carburante sostenibile per l'aviazione che soddisfa i requisiti di cui alla specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati, attualmente classificato con i codici NC ex 2710 19 43 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (codice addizionale TARIC 89FT) ed ex 2710 20 16 (codice addizionale TARIC 89FT), originari della Repubblica popolare cinese ("prodotto oggetto dell'inchiesta").
(31)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta può essere ottenuto mediante diversi processi, quali la transesterificazione di oli e grassi, una sintesi Fischer-Tropsch o l'idrotrattamento di materie prime rinnovabili. Si tratta di un carburante rinnovabile prodotto da un'ampia gamma di materie prime, tra cui oli vegetali quali olio di colza, olio di soia o olio di palma, oli da cucina usati ("UCO"), grassi animali o biomassa.
(32)
Il biodiesel è generalmente utilizzato nel settore dei trasporti, ad esempio stradali, ferroviari, aerei e marittimi, principalmente miscelato con diesel fossile, ma anche nella sua forma pura.
2.2.
Prodotto in esame
(33)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese ("prodotto in esame").
2.3.
Prodotto simile
(34)
Dall'inchiesta è emerso che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(35)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.4.1.
Richiesta di esclusione basata sulle materie prime
(36)
La Camera di commercio cinese degli importatori/esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici ("CCCMC") autorizzata a rappresentare 27 produttori esportatori
(
12
)
nella presente inchiesta, ha affermato che il biodiesel prodotto a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili II ("RED II")
(
13
)
dovrebbe essere escluso dall'ambito della presente inchiesta in quanto in una recente inchiesta relativa agli acidi grassi originari dell'Indonesia "la Commissione ha constatato che gli acidi grassi con grado di scissione pari ad almeno il 97 % prodotti a partire da rifiuti e certificati mediante un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, RED II o un sistema di certificazione nazionale istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, RED II, pur condividendo le stesse caratteristiche con altri acidi grassi, hanno usi diversi e non sono in concorrenza con il prodotto simile"
(
14
)
. La Commissione ha osservato che, a differenza del caso citato relativo agli acidi grassi, nella presente inchiesta tutti i tipi di prodotto sono generalmente soggetti alla direttiva RED II, in considerazione del fatto che i clienti chiedono biodiesel prodotto utilizzando le materie prime elencate nell'allegato IX, parti A e B, della direttiva RED II. Come spiegato più avanti in questa sezione, essi si trovano anche in concorrenza diretta. La Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCMC.
2.4.2.
SAF
(37)
Nell'ambito della definizione del prodotto oggetto del presente procedimento si possono distinguere tre principali gruppi di prodotti: FAME, HVO e carburanti sostenibili per l'aviazione ("SAF").
(38)
EcoCeres ha chiesto che i SAF fossero esclusi dall'ambito dell'inchiesta, poiché non erano mai stati esaminati in precedenza nelle inchieste di difesa commerciale relative al biodiesel, avevano caratteristiche fisiche e tecniche diverse, erano destinati a un impiego finale diverso ed erano soggetti a un processo di produzione diverso. Il produttore esportatore ha inoltre sottolineato che non erano intercambiabili con gli altri gruppi di prodotti FAME e HVO. EcoCeres ha aggiunto che l'istituzione di dazi sui SAF, asseritamente disponibili in scarsa quantità nell'Unione e nel mercato mondiale, sarebbe irragionevole e contraria alle forti iniziative politiche proposte dalla Commissione stessa.
(39)
Come prima osservazione introduttiva, la Commissione ha chiarito che non tutti i SAF sono biodiesel e che diverse definizioni e terminologie possono applicarsi a seconda del contesto, anche normativo. L'articolo 3 del regolamento
ReFuelEU Aviation
(
15
)
definisce i SAF come carburanti per l'aviazione che sono: a) carburanti sintetici per l'aviazione; b) biocarburanti per l'aviazione; o c) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato. La presente sezione riguarda solo i carburanti di cui alla lettera b), ossia i biocarburanti per l'aviazione pertinenti.
(40)
Dall'inchiesta sono emerse differenze limitate nel processo di produzione e nelle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei SAF rispetto all'HVO. Attualmente però HVO e FAME non possono essere utilizzati per motori aeronautici. La Commissione ha pertanto riscontrato che i SAF hanno un impiego diverso e ha concluso che non possono essere considerati intercambiabili o in concorrenza con HVO/FAME.
(41)
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha deciso di accettare in via provvisoria l'esclusione dei SAF dall'ambito della presente inchiesta.
2.4.3.
Richiesta di esclusione dell'HVO
(42)
La CCCMC ha chiesto che l'HVO sia escluso dall'ambito dell'inchiesta in quanto FAME e HVO sono prodotti fondamentalmente diversi in termini di preferenze dei consumatori, norme, proprietà fisiche e chimiche, impieghi finali, processi di produzione e intercambiabilità.
(43)
EcoCeres ha chiesto che l'HVO sia escluso dall'ambito dell'inchiesta e considerato un prodotto diverso dal biodiesel FAME, in quanto l'HVO non è mai stato al centro di inchieste di difesa commerciale dell'UE relative al biodiesel e, rispetto al FAME, presenta una percezione del mercato asseritamente diversa e un trattamento giuridico diverso nell'UE rispetto ad altre autorità come il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America con classificazioni doganali e norme di prodotto diverse; caratteristiche fisiche e chimiche diverse; impieghi finali diversi; processi di produzione diversi; e un diverso impatto ambientale.
(44)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che, nel determinare la definizione del prodotto, la Commissione può tenere conto di una serie di fattori quali, tra l'altro, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro utilizzo, la loro intercambiabilità, la percezione da parte dei consumatori, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità. Le sole differenze nel processo di produzione e nelle norme di prodotto quindi non sono decisive per stabilire se i tipi di prodotto costituiscano un unico prodotto.
(45)
In secondo luogo, riguardo al fatto che l'HVO non è mai stato al centro delle inchieste di difesa commerciale dell'UE relative al biodiesel, tale affermazione sembra in contraddizione con quanto dichiarato dalla stessa EcoCeres
(
16
)
. La Commissione ha infatti rilevato che nelle inchieste dell'UE relative al biodiesel, precedenti e in corso, la definizione del prodotto comprendeva i gasoli ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento di origine non fossile. In un'inchiesta conclusa nel 2021, la Commissione ha già ricevuto ed esaminato una richiesta di esclusione del prodotto HVO, che è stata respinta per diversi motivi
(
17
)
.
(46)
I considerando che seguono trattano le altre argomentazioni esposte in sintesi nei considerando 42 e 43.
2.4.3.1. Caratteristiche fisiche e chimiche di base
(47)
Per quanto riguarda l'asserita diversità delle caratteristiche fisiche e chimiche di base, in inchieste precedenti la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di alcune differenze nelle caratteristiche fisiche tra FAME e HVO, che tuttavia non erano tali da giustificare un'esclusione del prodotto
(
18
)
.
(48)
Le parti hanno rilevato che le caratteristiche fisiche e chimiche dell'HVO sono più vicine al diesel convenzionale rispetto a quelle del FAME e che il livello tipico del punto di inserimento dei filtri a freddo ("CFPP") e altre caratteristiche (quali la densità o la viscosità) di HVO e FAME differiscono.
(49)
Ciò non rende tuttavia l'HVO un prodotto diverso ai fini della presente inchiesta. Sia HVO che FAME comprendono vari tipi di prodotto con livelli diversi di CFPP, densità e viscosità. Di fatto, esistono tipi di prodotto FAME con lo stesso livello di CFPP di alcuni tipi di prodotto HVO
(
19
)
. La CCCMC ha sottolineato la buona stabilità allo stoccaggio dell'HVO rispetto al FAME, ma neppure questo fa dell'HVO un prodotto diverso.
(50)
EcoCeres ha dichiarato che le materie prime per i prodotti FAME sono a base di alimenti e colture e differiscono dalle materie prime utilizzate per produrre biodiesel di seconda generazione, per cui quest'ultimo è un prodotto fondamentalmente diverso.
(51)
La Commissione ha espresso disaccordo e ha osservato che l'uso attuale delle materie prime è il risultato di scelte legislative che evolvono nel tempo. Alcuni tipi di FAME inoltre sono ottenuti da "rifiuti" come gli esteri metilici di olio da cucina usato ("UCOME"), mentre nulla impedisce in astratto di utilizzare materie prime che non costituiscono rifiuti per produrre HVO.
2.4.3.2. Impiego
(52)
Per quanto riguarda eventuali presunti impieghi finali diversi, in una recente inchiesta riguardante la stessa definizione del prodotto la Commissione ha già respinto una richiesta di esclusione del prodotto HVO avendo constatato che l'impiego finale di HVO e FAME è lo stesso
(
20
)
. Nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che l'HVO prodotto in Cina è in concorrenza con qualsiasi biodiesel prodotto nell'Unione. L'HVO può essere utilizzato in tutta l'Unione durante tutto l'anno, puro o miscelato con altri biodiesel prima dell'uso, come ad esempio l'RME, un tipo di FAME ricavato da olio di colza ampiamente prodotto nell'Unione. L'HVO è quindi intercambiabile con il biodiesel prodotto nell'Unione.
(53)
La CCCMC ha affermato che solo l'HVO è utilizzato in forma pura. FAME e HVO tuttavia sono entrambi utilizzati in forma pura nei motori, il che contrasta con tale affermazione
(
21
)
. Sia FAME che HVO inoltre possono essere miscelati con diesel fossile (e altri tipi di biodiesel) al fine di ottenere il carburante ottimale per modalità di trasporto e/o periodi dell'anno specifici.
(54)
Dall'inchiesta è emerso inoltre che tutto FAME e HVO di qualsiasi origine sono prodotti generici (in termini di proprietà fisiche/specifiche) comparabili dal punto di vista di un importatore e di un operatore commerciale
(
22
)
.
(55)
Infine, per quanto riguarda l'impiego finale, la CCCMC ha anche asserito che i costruttori automobilistici di solito preferiscono il biodiesel HVO rispetto al FAME. Tale argomentazione tuttavia non era suffragata da elementi di prova e nulla di quanto contenuto nel fascicolo ha potuto confermarla.
2.4.3.3. Percezione del mercato
(56)
Per quanto riguarda la presunta diversa percezione del mercato dell'HVO rispetto al FAME, la Commissione ha riscontrato che FAME e HVO appartengono a una stessa categoria generale, ossia i sostituti sostenibili del combustibile diesel fossile utilizzati principalmente nel settore dei trasporti. Il mercato considera FAME e HVO come combustibili alternativi sostenibili per i motori diesel nel settore dei trasporti. EcoCeres ha rilevato che nei siti web del denunciante e di diversi produttori l'HVO era chiamato "diesel rinnovabile". La Commissione ha osservato che le informazioni contenute in tali siti web avevano finalità descrittive e distinguevano tra diversi tipi di prodotto, ma non corroboravano la conclusione che l'HVO fosse un prodotto diverso ai fini della presente inchiesta.
2.4.4.
Conclusioni sulle richieste di esclusione
(57)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha escluso in via provvisoria i SAF dall'ambito dell'inchiesta e ha respinto tutte le altre argomentazioni relative alla definizione del prodotto. Tutti i tipi di biodiesel fabbricato nell'Unione oggetto della presente inchiesta sono risultati in concorrenza diretta con il biodiesel di fabbricazione cinese. Malgrado le possibili differenze in termini di materia prima utilizzata per la produzione o le varianti nel processo di produzione, tutti presentano inoltre caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono utilizzati per gli stessi scopi. Le possibili varianti del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. In particolare, dalla prospettiva dell'utilizzatore finale di combustibile diesel, non fa differenza se la miscela disponibile contiene biodiesel ottenuto a partire da una determinata materia prima o mediante un processo di produzione specifico. Tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel oggetto della presente inchiesta rientrano in un pacchetto legislativo concernente l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i combustibili alternativi. L'industria del biodiesel dell'Unione produce tutti i tipi di biodiesel oggetto della presente inchiesta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(58)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(59)
Al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di biodiesel. Quarantadue (42) produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(60)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(61)
Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(62)
Il governo della RPC, la CCCMC e Zhuoyue hanno presentato osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tali osservazioni sono esaminate nella sezione 3.2.1.8.
(63)
Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, il Brasile era un possibile paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(64)
Il 7 marzo 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota al fascicolo ("prima nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori di produzione quali materie prime, lavoro ed energia utilizzati nella produzione di biodiesel. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato Brasile, Colombia, Malaysia e Thailandia come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha anche esaminato le informazioni relative alla selezione di un paese rappresentativo trasmesse da EcoCeres all'apertura dell'inchiesta a norma del punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.
(65)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal denunciante e da tutti e tre i produttori esportatori inseriti nel campione.
(66)
Il 7 giugno 2024 la Commissione ha emesso una seconda nota ("seconda nota"), in cui ha esaminato le osservazioni sulla prima nota illustrate in dettaglio nelle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.4 e, se del caso, le ha prese in considerazione nell'ulteriore analisi e nella selezione del paese rappresentativo.
(67)
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base delle informazioni finanziarie relative a sette produttori di biodiesel nel paese rappresentativo.
(68)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota da EBB, Jiaao e Zhuoyue. Le osservazioni sono esaminate nelle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.4.
3.2.
Valore normale
(69)
Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base,
"il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore"
.
(70)
Tuttavia a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base
"[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni"
, e
"comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti"
(le
"spese generali, amministrative e di vendita"
sono in appresso denominate "SGAV").
(71)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(72)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che "
per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale
.
Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,
—
l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato".
(73)
Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco.
(74)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(75)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che "[s]
e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
".
(76)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina ("relazione")
(
23
)
, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati (ad esempio il settore chimico). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione riguardante la Cina è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.
(77)
Il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, nonché alle risultanze della Commissione in inchieste recenti
(
24
)
, per sottolineare la pertinenza delle distorsioni di cui in appresso nel contesto dei procedimenti antidumping dell'UE.
(78)
Il denunciante ha inoltre integrato la relazione con ulteriori elementi di prova pertinenti, come le relazioni delle autorità di altre giurisdizioni. Il denunciante ha rilevato ad esempio che nel 2023 il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha dimostrato che "
le direttive strategiche elaborate dalla RPC consentivano anche al settore dei biocarburanti del paese di essere parzialmente isolato dal mercato mondiale e meno reattivo alle forze di mercato
(
25
)
".
(79)
Il denunciante ha anche ricordato i seguenti fattori che provocano distorsioni significative.
(80)
In primo luogo il mercato del biodiesel è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali. Ad esempio, uno dei principali produttori di biodiesel in Cina, Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd, è controllato da imprese di proprietà dello Stato, vale a dire Beijing Haixinzhi Low Carbon Technology Development e Beijing Haidian District State-owned Assets Investment Management Co., Ltd, che detengono il 35,22 % delle azioni della società
(
26
)
. Nel 2022 la produzione di biodiesel della società "
è entrata nella fase della produzione di massa e la produzione, le vendite e le scorte di sicurezza sono aumentate significativamente su base annua
(
27
)
".
(81)
Il governo della RPC supervisiona e guida anche i produttori privati di biodiesel, come risulta dai seguenti elementi:
—
il piano d'azione strategico per lo sviluppo energetico (2014-2020) mirava a "
sviluppare attivamente la sostituzione dei carburanti per autotrazione
" e a "
concentrarsi sullo sviluppo di una nuova generazione di etanolo e biodiesel ottenuti da combustibili diversi dai cereali
";
—
il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili (2021-2025) promuove l'uso di tecnologie e attrezzature avanzate nel biodiesel e nei carburanti per l'aviazione.
—
Nel 2021 l'amministrazione nazionale dell'energia ("NEA") cinese ha pubblicato sul suo sito web una dichiarazione in cui si afferma che "
lo Stato sostiene attivamente lo sviluppo dell'industria del biodiesel
" e che la "
legge sulle energie rinnovabili stabilisce chiaramente che le imprese petrolifere dovrebbero integrare biocarburanti liquidi che rispettano le norme nazionali nel loro sistema di vendita di carburanti
". Gli obiettivi sono "
guidare le città pilota per promuovere il biodiesel, rafforzare la costruzione e la supervisione dei sistemi di raccolta, stoccaggio e trasporto dell'olio riciclato ("gutter oil"), impedendo il suo ritorno sulle tavole e l'inquinamento dell'ambiente, stabilizzare l'approvvigionamento di materie prime per le imprese del biodiesel e promuovere l'industria
(
28
)
".
(82)
Gli obiettivi nazionali sono di fatto perseguiti dall'industria privata: ad esempio, Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd. ("Zhuoyue"), un altro importante produttore cinese di biodiesel, afferma sul suo sito web di aver "
intrapreso con successo diversi programmi importanti, tra cui il piano nazionale per i nuovi prodotti chiave, il National Torch Plan, il decimo piano quinquennale nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica, l'undicesimo programma quinquennale nazionale a sostegno della scienza e della tecnologia, il dodicesimo programma quinquennale nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
".
(83)
In secondo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di biodiesel consente inoltre alle autorità statali di interferire in relazione a prezzi e/o costi. Il denunciante in effetti ha riscontrato sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al partito comunista cinese ("PCC") o funzioni all'interno del partito in società operanti nella produzione di biodiesel: ad esempio, il direttore generale della protezione ambientale di Sanju è membro del PCC, mentre diversi membri del consiglio di amministrazione di Haixin Energy Technology, insieme al suo direttore generale e direttore, sono affiliati e aderenti al PCC. Il direttore generale e presidente di Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co. Ltd. è membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.
(84)
In terzo luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, in particolare a livello provinciale. Ad esempio Shanghai ha messo in atto misure per promuovere la produzione e l'uso di biodiesel ottenuto da olio e grasso da cucina esausti:
—
la commissione per lo sviluppo e la riforma comunale di Shanghai ha pubblicato nel 2021 le misure amministrative di Shanghai a sostegno della promozione e dell'applicazione del biodiesel ottenuto da grasso da cucina esausto ("misure di Shanghai"), il cui articolo 1 recita: "
dalla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e alla promozione e all'applicazione di oli e grassi da cucina esausti nelle stazioni di rifornimento, questa città segue il principio della "gestione a circuito chiuso, dell'attività orientata al mercato e dell'applicazione sostenuta" per realizzare una gestione a circuito chiuso dell'intera catena industriale per l'utilizzo delle risorse di oli e grassi da cucina esausti in questa città
". A norma dell'articolo 3, "[l]
e imprese che generano grasso da cucina esausto in questa città dovrebbero dotarsi di contenitori speciali per la raccolta del grasso da cucina esausto (le imprese di servizi di ristorazione dovrebbero installare, se necessario, separatori di acqua e olio) e consegnare il grasso da cucina esausto alle imprese per il trasporto
.
L'impresa di raccolta e trasporto raccoglie e trasporta oli e grassi da cucina esausti prodotti dalle imprese operanti nella sua giurisdizione conformemente all'ambito dei servizi stabilito dall'offerta, li trasforma in olio grezzo con un tenore di olio non inferiore al 95 % e li consegna all'impresa di smaltimento. Quest'ultima, conformemente ai requisiti dell'accordo sul servizio di smaltimento, produce biodiesel destinato alla miscelazione con carburante diesel (biodiesel BD100) che soddisfa le norme di prodotto a partire dall'olio grezzo consegnato dall'impresa di raccolta e trasporto
".
—
Nella sua interpretazione politica del 2021 delle misure amministrative di Shanghai a sostegno della promozione e dell'applicazione del biodiesel ottenuto da grasso di cucina esausto ("interpretazione politica"), la commissione comunale per lo sviluppo e le riforme di Shanghai ha precisato che tali misure erano necessarie in quanto "
il lavoro di promozione e applicazione ha anche incontrato qualche difficoltà
:
in primo luogo, il prezzo della raccolta di olio grezzo resta elevato e il costo di produzione del biodiesel è elevato; in secondo luogo, la promozione e l'applicazione del biodiesel B5 ha subito un periodo di rallentamento e si basa principalmente sulle concessioni sul prezzo dell'olio; in terzo luogo, il riconoscimento del biodiesel non è diffuso
".
—
Non solo, l'interpretazione politica ha chiarito che il biodiesel beneficia di un prezzo agevolato. Mentre
"il prezzo dell'olio grezzo rimane basato sul mercato (l'ufficio comunale per l'inverdimento e l'aspetto della città coordina il prezzo di acquisto sulla base dei prezzi di mercato), il biodiesel BD100 è acquistato al prezzo all'ingrosso del diesel 0# e il biodiesel B5 è promosso con uno sconto e sovvenzionato per l'80 % da fondi di bilancio comunali
.
Sono previsti una parziale agevolazione (se l'importo agevolato non può essere erogato sarà fornita una sovvenzione quantitativa di 0,15 CNY/litro) e un meccanismo di sovvenzioni di emergenza (quando il prezzo all'ingrosso del gasolio è inferiore a 6 000 CNY/tonnellata, sono fornite sovvenzioni di emergenza da fondi di bilancio comunali per la quota del prezzo inferiore a 6 000 CNY/tonnellata, destinate in parte all'impresa di smaltimento)"
. L'interpretazione politica ha confermato che tale programma di sovvenzioni è stato attuato per un periodo di due anni, corrispondente al periodo dell'inchiesta.
(85)
Il denunciante ha inoltre osservato che anche nel settore dell'energia sono presenti distorsioni dei prezzi e dei costi: la principale fonte di energia in Cina è il carbone e, di conseguenza, è probabile che anche l'energia utilizzata per fabbricare biodiesel in Cina derivi dal carbone. Come descritto nella relazione, anche i prezzi del carbone e dell'energia elettrica sono controllati dallo Stato
(
29
)
.
(86)
Il denunciante ha anche constatato che il settore del prodotto in esame beneficia di numerose politiche fiscali. In effetti, la Cina ha introdotto una politica di rimborso dell'IVA che consente ai produttori di biodiesel di godere di una riduzione dell'IVA del 70 % se il biodiesel è ottenuto da oli animali e vegetali usati. Nel 2023 ad esempio Zhejiang Dongjiang Energy Technology Co. ha ricevuto, per il periodo da dicembre 2022 a marzo 2023, circa 12 milioni di CNY (1,54 milioni di EUR) in conseguenza dello sgravio fiscale. La società ha dichiarato che
"l'importo summenzionato supera il 10 % dell'utile netto certificato della società nell'ultimo esercizio fiscale"
(
30
)
.
(87)
I produttori cinesi di biodiesel beneficiano inoltre di uno sconto del 90 % sul reddito imponibile derivante dai prodotti pertinenti.
(88)
In quarto luogo, come qualsiasi altro settore dell'economia cinese anche il settore del biodiesel è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa cinese in materia fallimentare, societaria e patrimoniale. Il denunciante ha fatto riferimento alla relazione
(
31
)
e alle recenti inchieste della Commissione, osservando inoltre che nel settore fallimentare il governo della RPC interviene nella riorganizzazione delle società quotate, impedendo l'adeguata attuazione del diritto fallimentare
(
32
)
.
(89)
In quinto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni nel settore del prodotto in esame, come evidenziato dalla Commissione in precedenti inchieste di difesa commerciale
(
33
)
. In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, in quanto i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati.
(90)
In sesto luogo, i produttori di biodiesel hanno accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. In effetti, in precedenti inchieste di difesa commerciale, la Commissione ha sottolineato la forte posizione delle banche di proprietà dello Stato che concedono l'accesso ai finanziamenti sulla base della politica economica e sociale dello Stato e non sulla base di considerazioni di mercato. Come regola generale inoltre le banche sono collegate allo Stato cinese attraverso le relazioni personali, con i massimi dirigenti che sono nominati in ultima analisi dal PCC
(
34
)
.
(91)
In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore del biodiesel sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(92)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, anche nella sua versione aggiornata ("relazione aggiornata")
(
35
)
, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.
(93)
Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.2.1.1. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(94)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di "economia di mercato socialista". Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla
"proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori"
(
36
)
.
(95)
L'economia pubblica è la
"forza trainante dell'economia nazionale"
e lo Stato ha il mandato di garantirne
"il consolidamento e la crescita"
(
37
)
. Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti i principali atti legislativi.
(96)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
38
)
.
(97)
Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(98)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione.
(99)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, "[i]
l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
" è stata inserita una seconda frase, che recita: "[l]
'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese"
(
39
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(100)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(101)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
40
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(102)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(103)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.
(104)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(105)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
41
)
.
(106)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
42
)
.
(107)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC
(
43
)
.
(108)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
44
)
.
(109)
Analogamente nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale
(
45
)
.
(110)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
46
)
.
3.2.1.2. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(111)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
(112)
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti
(
47
)
.
(113)
Gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo tuttavia sono diventati la norma, oltre che nelle imprese di proprietà dello Stato, anche nelle società private
(
48
)
, laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. Di fatto l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando fino a che punto le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina.
(114)
Il settore del prodotto in esame è servito sia da imprese di proprietà dello Stato che da società private. Ad esempio China Petrochemical Corp. ("Sinopec") è interamente di proprietà dello Stato
(
49
)
, mentre Zhuoyue
(
50
)
e Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., Ltd. ("Jiaao")
(
51
)
sono private. Non solo, uno dei principali produttori del prodotto in esame, Beijing Haixin Energy Technology, precedentemente nota come Beijing Sanju Environmental Protection and New Materials ("Haixin")
(
52
)
, presenta un grado significativo di proprietà pubblica, pari al 35,22 %
(
53
)
.
(115)
Il governo della RPC esercita la propria guida sulle imprese anche attraverso la definizione di obiettivi specifici per il settore. Ad esempio, nel 2023 la NEA ha pubblicato una comunicazione sull'organizzazione e la realizzazione di dimostrazioni pilota per la promozione e l'applicazione del biodiesel ("comunicazione")
(
54
)
, che riguarda direttamente il settore del prodotto in esame, mirando ad "[a]
mpliare gli scenari di applicazione del biodiesel nazionale, esplorare e stabilire un sistema politico e un percorso di sviluppo replicabili ed espandibili, formare gradualmente un effetto dimostrativo e di scala e accumulare esperienze per la costante espansione della promozione e dell'applicazione di combustibili liquidi verdi come il biodiesel
"
(
55
)
. La comunicazione indica inoltre in che modo dovrebbero essere conseguiti i suddetti obiettivi: "[i]
n base all'attuale stato di sviluppo dell'industria del biodiesel, nonché alla produzione e al consumo, i governi a tutti i livelli, le imprese e gli altri soggetti che si candidano per dimostrazioni pilota possono scegliere uno o più dei seguenti metodi per effettuare dimostrazioni pilota per la promozione e l'applicazione del biodiesel tenendo conto delle condizioni locali. Allo stesso tempo, i governi locali sono incoraggiati anche a realizzare in modo creativo dimostrazioni pilota alternative.
[…]
(I) Organizzazione e relazioni. Le commissioni per lo sviluppo e le riforme e gli uffici per l'energia delle province interessate (regioni autonome e comuni direttamente sotto il governo centrale), le commissioni per lo sviluppo e le riforme e gli uffici per l'energia delle città pianificate autonomamente, la commissione comunale di Pechino per la gestione urbana e le aziende energetiche pertinenti dovrebbero attribuire importanza alla promozione e all'applicazione del biodiesel e organizzare attivamente le città, le contee (distretti) e le imprese pertinenti nella regione amministrativa per la candidatura alle dimostrazioni pilota per la promozione e l'applicazione del biodiesel.
[…]
(III) Orientamenti per la creazione. Il nostro ufficio fornirà orientamenti generali per la creazione di aree per dimostrazioni pilota e progetti relativi alla promozione e all'applicazione del biodiesel. Il principale dipartimento provinciale competente dovrebbe collaborare con i pertinenti dipartimenti del governo locale per rafforzare l'orientamento e il sostegno alle attività di creazione delle dimostrazioni pilota per la promozione e l'applicazione del biodiesel nella sua giurisdizione e coordinarsi per risolvere i problemi correlati.
[…]
(V) Sostegno politico. Il nostro ufficio darà la priorità al sostegno di progetti pilota dimostrativi ammissibili nei progetti di finanziamento a medio e lungo termine per l'industria manifatturiera e promuoverà attivamente l'istituzione di una metodologia di riduzione delle emissioni di carbonio del biodiesel, favorirà l'inclusione del biodiesel nel meccanismo nazionale certificato di riduzione volontaria delle emissioni (CCER) e accelererà lo sviluppo del valore verde del biodiesel"
(
56
)
.
(116)
Analogamente, nel 2023 la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ("NDRC") ha pubblicato il parere orientativo sulla promozione dell'innovazione verde e dello sviluppo di alta qualità dell'industria di raffinazione, che promuove attivamente lo "[sviluppo di]
combustibili liquidi da biomassa come il biodiesel e il carburante biojet che utilizzano grassi esausti come materia prima principale"
(
57
)
.
(117)
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore
(
58
)
.
(118)
Ad esempio la China Petroleum and Chemical Industry Federation ("CPCIF")
(
59
)
afferma all'articolo 3 del suo statuto che l'organizzazione
"istituisce un'organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione del partito"
e
"accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale"
(
60
)
.
(119)
La CPCIF ha istituito una commissione per l'industria biochimica e l'energia da biomassa, con gli obiettivi seguenti:
"1)
studiare la strategia generale di sviluppo e la pianificazione dell'industria biochimica e dell'energia da biomassa e fornire sostegno e suggerimenti al governo per elaborare politiche industriali e piani di sviluppo;
2)
coordinare e integrare le risorse dell'industria, assistere i dipartimenti governativi competenti nella promozione dell'attuazione di grandi progetti tecnici in materia di energia biochimica e da biomassa e promuovere la trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici
"
(
61
)
.
(120)
Sinopec è tra i membri della CPCIF
(
62
)
.
(121)
La Biomass Energy Industry Branch ("BEIB")
(
63
)
dell'associazione cinese per la promozione dello sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 4 delle sue misure gestionali, persegue l'obiettivo di "
organizzare l'industria dell'energia da biomassa per attuare le strategie, i piani e le politiche nazionali per lo sviluppo delle nuove energie e dell'energia da biomassa conformemente alle esigenze nazionali in materia di energia, protezione dell'ambiente e sviluppo agricolo moderno, rafforzare l'autogestione dell'industria dell'energia da biomassa e migliorare il livello di sviluppo industriale
"
(
64
)
.
(122)
Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.
3.2.1.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(123)
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.
(124)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
65
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.
(125)
Pare che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
66
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito
(
67
)
.
(126)
Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società
(
68
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(127)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era ("Orientamenti")
(
69
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(128)
La sezione II.4 degli Orientamenti recita: "[o]
ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo
"; la sezione III.6 recita: "[o]
ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri
". Gli orientamenti dunque sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato
(
70
)
.
(129)
L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all'interno del partito sono comuni anche nel settore del biodiesel. A titolo di esempio, diversi direttori di Haixin, nonché il direttore generale e il vicedirettore generale esecutivo, sono membri del PCC
(
71
)
.
(130)
Analogamente, l'attuale direttore e vicedirettore generale di Jiaao è un rappresentante al quattordicesimo congresso del popolo della città di Jiaxing, provincia di Zhejiang
(
72
)
. Dalle informazioni del 2023 inoltre emerge come la sezione del partito presso la società interferisse direttamente con il processo decisionale operativo: "[n]
el 2023 i rappresentanti della sezione hanno partecipato al 100 % delle assemblee degli azionisti, del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza della società, partecipando al 100 % dei più importanti processi decisionali
.
La sezione ha fornito garanzie per le decisioni scientifiche della direzione della società"
(
73
)
.
(131)
Anche numerosi alti dirigenti di Sinopec sono membri del PCC, tra cui diversi amministratori e il presidente della società. Ad esempio, il presidente di Sinopec è anche segretario dell'organizzazione del partito
(
74
)
. Le strutture di partito all'interno del gruppo sono coinvolte in numerosi aspetti delle attività quotidiane, ad esempio per quanto riguarda il rafforzamento del governo societario: "[l]
e proposte presentate al consiglio di amministrazione per il riesame, quali la trasformazione e il potenziamento delle imprese di raffinazione e chimiche e il piano d'azione per il picco di carbonio, sono state approvate e attuate in modo ordinato ed efficace, realizzando l'unità tra il ruolo di leadership del gruppo del partito e l'esercizio delle funzioni del consiglio di amministrazione e del gruppo direttivo conformemente alla legge e alla Carta
(
75
)
".
(132)
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
76
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del biodiesel e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.
3.2.1.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(133)
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(134)
Nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
77
)
.
(135)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(136)
Ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia
(
78
)
fissa i seguenti obiettivi: "[s]
elezione mirata, promozione e applicazione di nuove varietà di foreste per la produzione di olio e di energia ad alto rendimento, a elevata resistenza e crescita rapida, costruzione di basi bioenergetiche in funzione delle condizioni locali, rafforzamento dell'innovazione tecnologica termochimica e promozione dell'applicazione di bioenergia ad alta efficienza e a basso costo
.
Realizzazione di siti dimostrativi per l'industria dell'etanolo cellulosico, del biodiesel e del gas bionaturale nelle zone urbane e rurali in cui sono concentrati rifiuti organici
[…].
Realizzazione di progetti pilota per la promozione del biodiesel laddove le condizioni lo consentano e promozione della dimostrazione e dell'applicazione di biocarburanti per l'aviazione"
(
79
)
.
(137)
Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sulle energie rinnovabili
(
80
)
, il governo della RPC inoltre "[s]
osterrà la ricerca, lo sviluppo e l'espansione di apparecchiature tecnologiche avanzate nei settori della produzione di biodiesel e biokerosene
"
(
81
)
e "[c]
ontinuerà a promuovere le applicazioni commerciali di combustibili liquidi puliti come l'etanolo e il biodiesel e, sulla base di ricerche scientifiche in materia di produzione di energia elettrica e prestazioni in materia di sicurezza, sarà ampliato l'utilizzo di benzina e diesel in veicoli pesanti, aeroplani e navi"
(
82
)
.
(138)
Il quattordicesimo piano quinquennale sull'innovazione scientifica e tecnologica nel settore dell'energia
(
83
)
mira a "[c]
reare un sistema tecnico per la sintesi/conversione efficiente della biomassa come materia prima per la produzione di carburanti per il trasporto/prodotti energetici a basse emissioni di carbonio. [Dimostrazioni e prove] Sviluppare e dimostrare una serie di tecnologie quali la conversione efficiente di vari tipi di materie prime da biomassa in etanolo, la conversione termica per produrre olio combustibile e la conversione termochimica continua di oli per produrre biodiesel
"
(
84
)
e "[a]
ttuare progetti dimostrativi relativi a biocarburanti liquidi quali bioetanolo combustibile, biodiesel, biocarburante
[...]"
(
85
)
.
(139)
Il repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria ("repertorio di riferimento") tratta direttamente il settore del prodotto in esame, inserendolo tra le industrie incentivate, mentre i progetti per la conversione da olio vegetale a biocarburante che non sono conformi ai piani nazionali e alle politiche industriali sono elencati tra i settori soggetti a restrizioni
(
86
)
.
(140)
Anche il prodotto in esame beneficia di un sostegno fiscale. In primo luogo, le materie prime per il biodiesel sono incluse nell'edizione 2022 del repertorio di prodotti e servizi di uso generale che beneficiano di aliquote IVA agevolate, con un'aliquota di rimborso dell'imposta del 70 %
(
87
)
. In secondo luogo, il prodotto in esame è esentato anche dall'imposta di consumo
(
88
)
se soddisfa le seguenti condizioni:
"1) la percentuale di oli animali esausti e di oli vegetali nelle materie prime per la produzione non deve essere inferiore al 70 %; 2) il biodiesel puro prodotto è conforme alla norma nazionale relativa alla miscela di carburante biodiesel per motori diesel (BD100)"
(
89
)
.
In terzo luogo, le imprese beneficiano di uno sconto del 90 % sul reddito imponibile proveniente dal biodiesel se le risorse specificate nel repertorio degli incentivi sull'imposta sul reddito delle imprese per l'utilizzo globale delle risorse ("repertorio degli incentivi sull'imposta sul reddito") sono utilizzate come principali materie prime
(
90
)
. In particolare, il repertorio degli incentivi sull'imposta sul reddito disciplina il biodiesel e l'olio misto di tipo industriale ottenuto da oli da biomassa e oli lubrificanti esausti, a condizione che
"1. Oltre il 90 % delle materie prime del prodotto provenga dalle risorse elencate. 2. Il prodotto sia conforme alle norme nazionali e industriali"
(
91
)
.
(141)
A livello provinciale, secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo avanzato dell'industria chimica
(
92
)
le autorità governative intendono plasmare la configurazione industriale del settore come segue: "[p]
romuovere la sostituzione dell'energia non fossile e concentrarsi sulla promozione dell'applicazione su larga scala di biocarburanti, combustibili derivati dai rifiuti e altre fonti energetiche in settori chiave"
(
93
)
.
(142)
Il settore del biodiesel è fortemente sostenuto anche dal comune di Shanghai. Le misure di Shanghai del 2021 riguardano direttamente il settore del prodotto in esame (cfr. anche considerando 84). Ad esempio stabiliscono un meccanismo di formazione dei prezzi: "
le imprese operanti nella preparazione e nella vendita di biodiesel B5 acquistano biodiesel BD100 dalle imprese di smaltimento in base al prezzo all'ingrosso del diesel 0# annunciato dal dipartimento comunale dei prezzi (il prezzo all'ingrosso del diesel 0# corrisponde al prezzo massimo al dettaglio pubblicato, meno 300 CNY/tonnellata, lo stesso indicato di seguito)
[…]
Quando il prezzo all'ingrosso del diesel 0# è inferiore a 6 000 yuan/tonnellata, la società di smaltimento riceve una sovvenzione per la parte inferiore a 6 000 CNY/tonnellata dai fondi di bilancio comunali. Durante l'attuazione delle sovvenzioni di emergenza, le società di smaltimento dovrebbero acquistare olio grezzo ad un prezzo non inferiore a 3 600 CNY/tonnellata
"
(
94
)
. Le misure inoltre disciplinano una politica di sostegno finanziario: "[l']
amministrazione finanziaria comunale prevede fondi per sovvenzionare le imprese di miscelazione e vendita di biodiesel B5 sulla base dell'80 % dello sconto effettivo rispetto al diesel 0# per il biodiesel B5 venduto presso stazioni di rifornimento di biodiesel B5, stazioni di rifornimento galleggianti e stazioni di rifornimento interne.
[...]
Ogni volta che un'impresa di miscelazione e vendita di biodiesel B5 determina o adegua il prezzo al dettaglio della benzina e del diesel alle stazioni di rifornimento, deve stabilire chiaramente il prezzo del biodiesel B5 o il margine preferenziale rispetto al diesel 0# e inviare una copia del documento alle autorità competenti interessate
.
Tutte le stazioni di rifornimento dovrebbero prendere l'iniziativa di comunicare i prezzi di vendita di diesel 0# e biodiesel B5 e accettare la supervisione sociale.
[...]
Le sovvenzioni finanziarie sono soggette al controllo del volume totale e il volume totale del biodiesel B5 sovvenzionato non deve superare le 600 000 tonnellate. Se il volume generato, raccolto, trasportato, smaltito, preparato e venduto nel territorio della città supera effettivamente le 600 000 tonnellate, esso deve essere riesaminato congiuntamente e comunicato all'ufficio comunale per l'inverdimento e l'aspetto della città, alla commissione comunale per la tecnologia dell'informazione e dell'economia, all'ufficio comunale di supervisione del mercato, alla commissione comunale per lo sviluppo e le riforme e all'ufficio finanziario comunale. Gli adeguamenti saranno effettuati previo accordo del governo comunale
"
(
95
)
. Le sovvenzioni di cui alle misure summenzionate sono assegnate dai fondi speciali di Shanghai per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni
(
96
)
.
(143)
Dall'assegnazione di fondi speciali per la promozione e l'applicazione del biodiesel ottenuto da olio da cucina esausto nel 2021 ha tratto vantaggio, ad esempio, Sinopec Sales Co., Ltd. Shanghai Petroleum Branch – Biodiesel, che ha ricevuto un sostegno finanziario di 129 milioni di CNY
(
97
)
. Nel 2022 ha ricevuto 152 milioni di CNY
(
98
)
.
(144)
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(145)
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.2.1.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(146)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente.
(147)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento
(
99
)
.
(148)
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni
(
100
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
101
)
. Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici
(
102
)
.
(149)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore del prodotto in esame. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(150)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.2.1.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(151)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, in quanto i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
103
)
.
(152)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
104
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(153)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
105
)
. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.
(154)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del biodiesel non è soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).
3.2.1.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(155)
L'accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(156)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
106
)
che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
107
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(157)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
108
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
(158)
Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione a questioni operative e di gestione
(
109
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come le entità "
rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale
", e in particolare come "
rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti
"
(
110
)
.
(159)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo
(
111
)
. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
112
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(160)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(161)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. La quota di prestiti a un tasso pari o inferiore al tasso di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti alla fine del 2018
(
113
)
e, nel 2020, i media ufficiali in Cina hanno riferito che il PCC ha chiesto di "
orientare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti
"
(
114
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
(162)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società "zombie", oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(163)
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(164)
Nel settore del prodotto in esame, ad esempio, la comunicazione della NEA del 2023 di cui al considerando 115(122), stabilisce che "[i]
n base alla situazione reale, ciascuna regione aumenterà la garanzia in merito all'utilizzo dei terreni e del mare e ad altri fattori per i progetti pilota dimostrativi, ottimizzerà il processo di approvazione dei progetti, studierà e fornirà sostegno finanziario per creare condizioni adeguate per la realizzazione di aree e progetti pilota dimostrativi
"
(
115
)
.
(165)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.1.8. Natura sistemica delle distorsioni descritte
(166)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(167)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.1.7. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di biodiesel sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(168)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(169)
In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
3.2.1.9. Osservazioni presentate dalle parti interessate in merito alla constatazione di distorsioni significative
(170)
Nelle osservazioni presentate il 26 gennaio 2024, la CCCMC ha espresso la sua posizione generale secondo cui il metodo prescritto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per stabilire il valore normale è incompatibile con gli accordi e la giurisprudenza dell'OMC, in particolare gli articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, che forniscono i metodi standard per stabilire il valore normale. A tale riguardo, la CCCMC ha presentato le seguenti argomentazioni.
(171)
In primo luogo, la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC consentiva ai membri dell'OMC di derogare al suddetto metodo standard per determinare il valore normale e la comparabilità dei prezzi solo fino all'11 dicembre 2016, data in cui tale deroga è scaduta. Da allora l'UE avrebbe dovuto attenersi ai metodi standard di cui agli articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo antidumping per stabilire il valore normale dei produttori esportatori cinesi, utilizzando quindi i prezzi e i costi effettivi dei produttori esportatori cinesi.
(172)
In secondo luogo, il metodo previsto nell'accordo antidumping per stabilire il valore normale non consente l'uso di informazioni diverse dalle informazioni relative al paese esportatore, il che implica che l'autorità incaricata dell'inchiesta non può calcolare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato (diverso dal paese esportatore) a causa dell'esistenza di distorsioni significative, la cui nozione non esiste nell'accordo antidumping. A sostegno della sua argomentazione, la CCCMC ha citato la relazione dell'organo d'appello nella controversia DS473 UE – Biodiesel (Argentina).
(173)
Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. La Commissione ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, fosse pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCMC. Di fatto, l'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La relazione dell'organo d'appello nella controversia DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione fornita dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS437, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato.
(174)
Per quanto riguarda gli impegni di cui alla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, la Commissione ha rilevato che, nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo che non sono scadute continuano ad applicarsi al momento della determinazione del valore normale.
(175)
Poiché la Commissione ha concluso alla sezione 3.2.1 che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella presente inchiesta e che detta disposizione è pienamente coerente con le norme dell'OMC, queste argomentazioni sono state respinte.
(176)
Nelle sue osservazioni, la CCCMC ha inoltre affermato che il denunciante non ha riscontrato sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi in Cina. A tale riguardo, la CCCMC ha presentato una serie di argomentazioni.
(177)
In primo luogo, al fine di dimostrare l'esistenza di distorsioni significative e la supervisione, l'orientamento e l'intervento del governo nel settore del biodiesel, il denunciante si è basato su documenti obsoleti, come la relazione, o troppo generici e non vincolanti, come il piano d'azione strategico per lo sviluppo energetico (2014-2020), ora scaduto, e il quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
(178)
In secondo luogo, il denunciante si è basato anche su diverse inchieste precedenti della Commissione, che non hanno alcuna correlazione temporale con il caso in esame o riguardano prodotti, industrie e settori diversi. La CCCMC ha ricordato che, come stabilito dall'organo d'appello nella controversia DS379 US –AD e CVD (Cina): "[L]
a mera integrazione mediante riferimento dei risultati di una determinazione in un'altra determinazione non è di norma sufficiente come spiegazione motivata e adeguata
.
Tuttavia, in caso di stretta sovrapposizione temporale e sostanziale tra le due indagini, tale riferimento incrociato può, in via eccezionale, essere sufficiente
"
(
116
)
. Pertanto, considerando l'assenza di una correlazione temporale e sostanziale tra tali inchieste passate e il presente caso, un semplice riferimento alle risultanze della Commissione in tali inchieste non costituisce un elemento di prova sufficiente di distorsioni sostanziali nell'industria cinese del biodiesel.
(179)
In terzo luogo, al fine di dimostrare un intervento pubblico sostanziale che incide sui prezzi e sui costi sul mercato interno, il denunciante ha sostenuto che molte imprese in Cina sono di proprietà dello Stato. La proprietà dello Stato tuttavia non costituisce una prova sufficiente di "controllo significativo", "incarico", "ordine" da parte del governo o "interferenza dello Stato" in relazione ai prezzi o ai costi in un determinato settore.
(180)
In quarto luogo, il denunciante in ogni caso non ha fornito elementi di prova per dimostrare che l'intervento pubblico sia la causa di "distorsioni significative" che incidono sui prezzi e/o sui costi dei produttori cinesi di biodiesel. In assenza di tali elementi di prova, non si può presumere che i prezzi e i costi dei produttori cinesi di biodiesel non siano il risultato delle forze del libero mercato.
(181)
La Commissione non ha potuto accettare le argomentazioni della CCCMC riguardanti (la presunta assenza di) elementi di prova di distorsioni significative in Cina per i motivi seguenti.
(182)
In primo luogo, anche se alcuni documenti strategici cinesi, come i piani quinquennali del tredicesimo ciclo di pianificazione di cui alla relazione, nel frattempo sono scaduti, i tipi e la portata delle distorsioni descritte nella relazione rimangono in essere in Cina. Ciò è dovuto al fatto che la legislazione fondamentale – tra cui la costituzione cinese, la costituzione del PCC e numerosi atti di diritto derivato – mantiene gli elementi che comportano distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, descritti in dettaglio nella relazione. Il denunciante ha pertanto giustamente fatto affidamento sulla relazione come fonte di informazioni che indicano l'esistenza di distorsioni significative. In tale contesto la Commissione ha ricordato il criterio specifico degli elementi di prova all'atto dell'apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base (cfr. considerando 186 per maggiori dettagli). In ogni caso, lungi dal basarsi unicamente sugli elementi di prova contenuti nella relazione, il denunciante ha fatto riferimento a una serie di ulteriori elementi distorsivi nel settore del biodiesel in Cina, come descritto nei considerando da 80 a 90.
(183)
La Commissione ha anche espresso disaccordo sul fatto che il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, così come altri piani quinquennali, rappresenti semplicemente un orientamento non vincolante. Al contrario, la Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione cinese definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia, e le autorità a ciascun livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello amministrativo inferiore. Come descritto in dettaglio nella relazione aggiornata, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione sono di fatto vincolanti, e il sistema di pianificazione fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti.
(184)
In secondo luogo la Commissione ha ricordato che in effetti nella controversia DS379 la decisione dell'organo d'appello stabiliva che, in caso di una stretta sovrapposizione temporale e sostanziale tra le due inchieste, il riferimento incrociato tra una determinazione e un'altra è consentito. Tale sovrapposizione sostanziale esiste chiaramente tra la presente inchiesta e le inchieste cui fa riferimento il denunciante, considerato in particolare che tali inchieste hanno analizzato politiche e norme di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, e pertanto interessano anche il settore del prodotto in esame, come l'influenza del governo della RPC e del PCC sulle società e/o il fatto che il sistema di pianificazione nella RPC comporta l'assegnazione delle risorse in linea con gli obiettivi delle politiche industriali. La conclusione dell'organo d'appello richiamata dalla CCCMC inoltre riguardava la determinazione finale piuttosto che la sufficienza degli elementi di prova al momento dell'apertura.
(185)
In terzo luogo, per quanto riguarda la proprietà statale, nella relazione aggiornata la Commissione ha spiegato l'influenza generale che il governo della RPC e il PCC esercitano sulle imprese di proprietà dello Stato, nonché la caratteristica giuridica e organizzativa pertinente che conferisce alle autorità cinesi un'influenza sul comportamento sul mercato anche nel caso di società private (cfr. in particolare la sezione 3.2.1.2). La Commissione ha inoltre ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione non valuta se proprietà dello Stato corrisponda a "controllo significativo", "incarico", "ordine" o "interferenza statale" da parte del governo per quanto riguarda i prezzi o i costi in una determinata industria. La Commissione stabilisce piuttosto se il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione. Si tratta a sua volta di uno degli elementi la cui incidenza deve essere presa in considerazione nel valutare l'esistenza di distorsioni significative.
(186)
In quarto luogo, come confermato dal Tribunale nella sentenza
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, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare i criteri della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini di una determinazione preliminare o finale dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità
(
117
)
. La denuncia soddisfa le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d). Come indicato nell'avviso di apertura, nella fase di apertura la Commissione ha effettivamente ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, giustificando così l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha quindi dimostrato tali distorsioni nelle sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.8.
(187)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CCCMC.
(188)
Nelle osservazioni presentate il 15 marzo 2024 Zhuoyueha espresso la sua posizione generale secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è compatibile con il diritto dell'OMC.
(189)
Poiché tale argomentazione è simile a quelle sostenute dalla CCCMC, la Commissione l'ha respinta per i motivi sopra descritti (cfr. considerando 173 e 174).
(190)
Zhuoyue ha inoltre sostenuto che il denunciante non ha dimostrato l'esistenza di distorsioni significative e che non esistono distorsioni significative nell'industria cinese del biodiesel. La Commissione ha osservato che le argomentazioni sollevate da Zhuoyue in merito alla presunta mancata dimostrazione di distorsioni da parte del denunciante sono sostanzialmente identiche a quelle sostenute dalla CCCMC e devono pertanto essere respinte per i motivi sopra descritti (cfr. considerando 182, 184 e 186). Zhuoyue ha tuttavia presentato le seguenti argomentazioni supplementari.
(191)
In primo luogo, l'UE ha adottato misure di mercato a livello dell'UE che corrispondono sostanzialmente ad analoghe misure cinesi, tra cui la concessione di sovvenzioni alle industrie dell'UE per promuoverne l'adesione ai nuovi obiettivi di politica industriale dell'UE (che a loro volta riflettono gli obiettivi di politica industriale del governo cinese) e l'intervento negli investimenti e nel processo decisionale delle imprese.
(192)
In secondo luogo, poiché Zhuoyue è un'impresa di proprietà privata, priva di qualsiasi elemento governativo, le sue attività non sono soggette all'intervento o all'influenza del governo della RPC. Il denunciante ha citato diversi programmi nazionali intrapresi dalla società (cfr. considerando 82), ma tali programmi erano incentrati su attività di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e sono intesi a incoraggiare e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie in determinate industrie. Non hanno alcuna influenza sul costo o sul prezzo dei prodotti dei produttori cinesi o sulle forze del libero mercato.
(193)
In terzo luogo, le asserzioni del denunciante sull'intervento pubblico a causa della natura delle imprese statali e dei legami tra il PCC e i produttori cinesi di biodiesel sono prive di fondamento. Anzi, a norma dell'articolo 6 della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, ("
legge sulle imprese di proprietà dello Stato
"),"[i]
l Consiglio di Stato e i governi popolari locali svolgono, secondo la legge, le funzioni di contributore, in base ai principi di separazione degli organi di governo e delle imprese, di separazione delle funzioni amministrative degli affari pubblici e delle funzioni di contributore dei beni di proprietà dello Stato, e di non intervento nelle operazioni commerciali legittime e indipendenti delle imprese
". Tale disposizione è obbligatoria e pertanto, indipendentemente dal fatto che un produttore sia o meno di proprietà dello Stato, l'attività di tale produttore è indipendente dal governo.
(194)
In risposta alle argomentazioni di Zhuoyue, la Commissione ha osservato innanzitutto che le politiche dell'UE non sono pertinenti nel contesto di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(195)
In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione di Zhuoyue secondo cui si tratta di una società privata, la Commissione ha descritto nelle sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.8 gli interventi pubblici sostanziali nella RPC che comportano una distorsione dell'efficace allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura proprietaria o dall'assetto manageriale. Per quanto riguarda inoltre l'affermazione secondo cui i programmi nazionali si concentrano su attività di ricerca e sviluppo, la Commissione ha sottolineato che, sebbene i costi di ricerca e sviluppo influenzino i costi e i prezzi dei prodotti finali, il denunciante ha fatto riferimento a tali programmi come elementi che indicano il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità sugli operatori economici nel settore del biodiesel in Cina.
(196)
La Commissione ha osservato infine che la lettura della legge sulle imprese di proprietà dello Stato data da Zhuoyue è chiaramente selettiva. La società ha enfatizzato la separazione formale tra la funzione amministrativa e il ruolo di azionista dello Stato conformemente all'articolo 6 della legge sulle imprese di proprietà dello Stato, ma ha scelto di omettere un riferimento all'articolo 1. Quest'ultimo stabilisce che l'obiettivo generale della legge consiste tra l'altro nel sostenere il ruolo guida del settore economico di proprietà dello Stato nell'economia nazionale e nel promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista. Zhuoyue non ha fatto nemmeno riferimento all'articolo 7, che impone allo Stato di incoraggiare maggiori investimenti di capitale statale in settori e ambiti fondamentali per l'economia nazionale, né all'articolo 36, ai sensi del quale le imprese di proprietà dello Stato, al momento di effettuare investimenti, devono conformarsi alle politiche industriali nazionali. Tali disposizioni di fatto creano un contesto giuridico in cui la separazione tra governo e imprese è praticamente impossibile.
(197)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Zhuoyue.
(198)
Il 31 gennaio 2024 il governo della RPC ha presentato le proprie osservazioni, esprimendo la posizione generale secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è compatibile con il diritto dell'OMC. Poiché tali argomentazioni sono analoghe a quelle sollevate dalla CCCMC e da Zhuoyue, la Commissione le ha respinte per i motivi di cui sopra (cfr. considerando 173, 174, 182 e 194).
(199)
Oltre alle argomentazioni concernenti la compatibilità con l'OMC dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il governo della RPC ha affermato che l'inchiesta condotta dalla Commissione sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie presentava due pesi e due misure. Secondo il governo della RPC, la Commissione ha rifiutato di accettare i dati relativi ai costi degli esportatori cinesi sulla base della sussistenza di significative distorsioni di mercato sul mercato cinese, ma ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire i dati dei produttori cinesi senza valutare se tali dati sostitutivi possano essere influenzati da distorsioni di mercato. Questa, secondo il governo della RPC, è una dimostrazione dell'utilizzo di due pesi e due misure. Il governo della RPC ha sottolineato che, in virtù del diritto dell'UE, la Commissione è tenuta a utilizzare prezzi esenti da distorsioni per costruire il valore normale. La Commissione, secondo il governo della RPC, dovrebbe pertanto prendere l'iniziativa di esaminare e dimostrare l'esistenza o l'assenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anziché attendere passivamente che le parti coinvolte nel caso presentino elementi di prova.
(200)
La Commissione non ha ritenuto convincente tale argomentazione. In effetti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione procede alla determinazione del valore normale in base a dati diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore (salvo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che tali costi sono esenti da distorsioni) solo se stabilisce che tali dati sono adeguati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a utilizzare solo dati esenti da distorsioni. A tale riguardo, lungi dall'attendere passivamente, la Commissione effettua la propria analisi e invita le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta, segnatamente attraverso le note sulle fonti esenti da distorsioni che intende utilizzare, pubblicate all'inizio del procedimento. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di tutte le osservazioni trasmesse dalle parti, nonché delle ricerche della stessa Commissione.
(201)
Il governo della RPC infine ha sostenuto che la relazione è poco rappresentativa, unilaterale e priva di contatto con la realtà. La relazione ha asseritamente trattato i legittimi vantaggi competitivi delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra Cina e UE come base per determinare la sussistenza di una distorsione significativa del mercato. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, accogliendo le asserzioni di distorsioni del mercato avanzate dall'industria dell'Unione sulla base della relazione, la Commissione ha concesso vantaggi sleali all'industria dell'Unione, il che equivaleva a emettere la sentenza prima del processo. Corroborare con elementi di prova la denuncia dell'industria equivale a prendere le parti dell'industria, senza conformarsi allo spirito giuridico fondamentale di equità e giustizia.
(202)
La Commissione non ha potuto accogliere tali argomentazioni. La relazione, anche nella versione aggiornata, è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. Il governo della RPC non ha fornito simili confutazioni, ma ha solamente presentato osservazioni generiche e infondate. La stessa argomentazione vale anche per la relazione aggiornata.
(203)
Il governo della RPC ha suggerito inoltre che la pubblicazione di una relazione per paese sostituiva l'inchiesta vera e propria, ma la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, qualora la Commissione rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l'inchiesta su tali basi. La determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e la potenziale incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come affermato dal governo della RPC, ma solo dopo un'inchiesta approfondita; anche tale argomentazione è pertanto respinta.
(204)
In conclusione, il governo della RPC, la CCCMC o i produttori esportatori nella presente inchiesta non hanno addotto elementi di prova né argomentazioni concreti ed esaurienti che confutino l'esistenza di distorsioni significative nel settore del biodiesel.
3.2.2.
Paese rappresentativo
3.2.2.1. Osservazioni generali
(205)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
118
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
—
l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(206)
Come spiegato ai considerando da 64 a 68, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivevano i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e inoltre prendevano in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
3.2.2.2. Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta
(207)
Nella prima nota, la Commissione ha individuato 49 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica tutti come paesi a "reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, dove si svolgeva notoriamente la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tra questi 49 paesi, la Commissione ha individuato sei paesi con la maggiore produzione di biodiesel nel 2022 e nel 2023 utilizzando le proiezioni dell'OCSE e della FAO
(
119
)
. Tali paesi erano (in ordine di volume di produzione): Brasile, Argentina, Thailandia, Malaysia, Colombia e Perù. Il Brasile è stato individuato come paese rappresentativo appropriato anche da EBB nella denuncia.
(208)
Nelle loro osservazioni sulla prima nota, EBB, EcoCeres e Jiaao hanno presentato osservazioni sulla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. EBB ha affermato che il Brasile, in quanto principale produttore di biodiesel tra i paesi con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC, era il paese rappresentativo più idoneo. Al contrario, EcoCeres e Jiaao hanno sostenuto che il Brasile non era idoneo, in quanto solo pochi produttori fabbricavano biodiesel dalle stesse materie prime dei produttori cinesi, le cui principali materie prime erano UCO, grasso bruno ("BG") ed effluenti dei frantoi di olio di palma ("POME"). Secondo EcoCeres, anche in Colombia e Thailandia la produzione di biodiesel da tali materie prime era insufficiente.
(209)
EBB, EcoCeres e Jiaao hanno inoltre presentato osservazioni sull'elevato livello di regolamentazione pubblica lungo la catena del valore del biodiesel nei quattro potenziali paesi rappresentativi (Brasile, Colombia, Malaysia e Thailandia) individuati nella prima nota (cfr. considerando 246).
(210)
Per quanto riguarda le osservazioni sul livello di regolamentazione pubblica lungo la catena del valore del biodiesel nei potenziali paesi rappresentativi, nella seconda nota la Commissione ha sottolineato che il mercato del biodiesel e la sua catena del valore sono disciplinati da misure governative a livello mondiale, in quanto l'industria contribuisce in misura significativa al rispetto degli impegni internazionali di questi paesi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(211)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, EBB ha ribadito che il mercato del biodiesel e la sua catena del valore sono soggetti a regolamenti governativi in Malaysia. In particolare, secondo EBB, il prezzo del biodiesel è fissato dal governo della Malaysia ("GOM") mediante una formula di determinazione dei prezzi che prevede un importo fisso di SGAV e profitti. Le esportazioni di olio di palma grezzo inoltre sono soggette a una tassa all'esportazione che secondo EBB incide sul costo di produzione dei produttori malesi di biodiesel. Infine EBB ha sottolineato che, a partire dal febbraio 2024, lo Stato malese del Sabah ha anche assoggettato le esportazioni di POME a una tassa all'esportazione.
(212)
Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha osservato che il meccanismo automatico di fissazione dei prezzi si applica al carburante venduto dai dettaglianti nelle stazioni di servizio, ossia alla benzina miscelata con biodiesel. Il prezzo di tale carburante è fissato utilizzando una formula che tiene conto del prezzo di riferimento dell'olio greggio, dei vari costi della società petrolifera e del dettagliante, nonché del loro profitto
(
120
)
(
121
)
(
122
)
. Se il prezzo fisso è inferiore a un prezzo di mercato auspicabile, ossia non copre i costi e i profitti del dettagliante, il governo della Malaysia può compensare la differenza mediante una sovvenzione versata al dettagliante
(
123
)
.
(213)
Nella selezione delle società da utilizzare come fonte di SGAV e di profitti, la Commissione inoltre si è concentrata su quelle che producevano biodiesel da UCO, POME e BG. Benché alcune delle società selezionate possano utilizzare parzialmente l'olio di palma grezzo come una delle loro materie prime, la Commissione ha ritenuto che i loro risultati finanziari sarebbero stati influenzati solo marginalmente. Infine, la tassa all'esportazione imposta dallo Stato del Sabah non è pertinente per la presente inchiesta, in quanto è stata introdotta solo dopo il periodo dell'inchiesta.
(214)
La Commissione ha pertanto ritenuto che i regolamenti governativi applicabili al mercato del biodiesel e alla sua catena del valore in Malaysia non fossero di natura tale da rendere il paese non idoneo come paese rappresentativo.
(215)
Per quanto riguarda il Brasile, nelle sue osservazioni sulla seconda nota EBB ha sottolineato che il sistema delle aste pubbliche è stato sostituito da scambi non regolamentati di biodiesel a partire dal 2022. EBB ha inoltre confermato che le importazioni di biodiesel sono estremamente limitate in quanto sono soggette a licenze d'importazione rilasciate solo in casi eccezionali. EBB ha affermato tuttavia che tali misure non hanno influenzato i prezzi e i costi sul mercato brasiliano, in quanto il numero di produttori di biodiesel certificati operanti nell'industria assicura una concorrenza sufficiente.
(216)
La Commissione ha preso nota di tali informazioni aggiuntive. Poiché la Malaysia è stata confermata come paese rappresentativo appropriato, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare in dettaglio la regolamentazione del mercato del biodiesel e della sua catena del valore in Brasile.
3.2.2.3. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
3.2.2.3.1. Fattori produttivi
(217)
Nella prima nota la Commissione si è concentrata sui fattori produttivi più importanti che rappresentano oltre l'80 % del costo di produzione cinese, vale a dire le materie prime di cui ai codici SA 1518 00 (UCO) e 3823 19 (POME, BG e la maggior parte delle altre materie prime, come rifiuti alimentari o paste di saponificazione). La Commissione ha esaminato se i sei potenziali paesi rappresentativi avessero istituito restrizioni all'esportazione che falsavano il prezzo sul mercato interno, se importassero dalla Cina quantitativi tali da poter falsare il prezzo medio all'importazione e infine se le merci rientranti nei due codici SA chiave fossero importate in quantità rappresentative. L'analisi è stata condotta non solo a livello dei codici SA, ma anche a livello di codici merci più dettagliati, a seconda della nomenclatura doganale dei singoli paesi.
(218)
La Commissione ha riscontrato che in Argentina tutte le merci rientranti nei due principali codici SA erano soggette a una tassa all'esportazione. Alcune merci rientranti nel codice SA 1518 00 inoltre erano soggette a licenze di esportazione in Malaysia.
(219)
La Commissione ha constatato altresì che quantitativi significativi di carbone importato in Argentina (SA 2701 11 ), di merci classificate con tre codici rientranti nel codice SA 1518 00 in Malaysia e cinque codici merci rientranti nel codice SA 1518 00 in Thailandia erano originari della RPC.
(220)
Dopo aver escluso le importazioni soggette a restrizioni all'esportazione o probabilmente interessate dai quantitativi significativi importati dalla RPC, la Malaysia era il paese con i quantitativi di gran lunga maggiori di merci importate con i due principali codici SA (200 000 tonnellate con il codice SA 1518 00 e 790 000 tonnellate con il codice SA 3823 19 , contro 17 000 tonnellate con il codice SA 1518 00 in Thailandia e 18 000 tonnellate con il codice SA 3823 19 in Brasile, i due paesi con il secondo maggior volume di importazioni).
(221)
Nelle sue osservazioni sul paese rappresentativo e sui fattori produttivi presentate all'apertura, EcoCeres ha rilevato che il codice SA 1518 00 riguardava un'ampia varietà di merci. Pertanto, qualsiasi nomenclatura doganale che non consentisse di distinguere tra grassi e oli commestibili e non commestibili era del tutto inadeguata per identificare un codice merci appropriato. A tale riguardo, la società ha suggerito che la Commissione dovrebbe utilizzare "prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni" per stabilire il costo esente da distorsioni dell'UCO e ha presentato le informazioni sui prezzi raccolte e pubblicate da Argus Biofuels
(
124
)
.
(222)
Nella prima nota la Commissione in effetti ha ritenuto necessario selezionare una fonte adeguata per il costo esente da distorsioni dell'UCO. La Commissione ha osservato che solo le nomenclature doganali della Malaysia e della Thailandia consentivano di distinguere tra grassi e oli commestibili e non commestibili. La Commissione ha deciso di analizzare ulteriormente la qualità di tutte le potenziali fonti per il costo esente da distorsioni dell'UCO, compresi i valori di riferimento internazionali forniti da EcoCeres.
(223)
Nelle loro osservazioni sulla prima nota, EcoCeres, Jiaao e Zhuoyue hanno sostenuto che la Malaysia era l'unico potenziale paese rappresentativo con volumi di importazioni rappresentativi con i codici SA 1518 00 e 3823 19 , che comprendevano le materie prime più importanti utilizzate dai produttori esportatori inseriti nel campione (cfr. considerando 208). EcoCeres e Zhuoyue hanno inoltre ribadito che i rispettivi codici SA riguardavano un'ampia varietà di prodotti diversi e che solo la nomenclatura doganale della Malaysia e della Thailandia consentiva una differenziazione tra grassi e oli commestibili e non commestibili nell'ambito del codice SA 1518 00 . EcoCeres ha ribadito che i valori di riferimento internazionali potevano essere utilizzati per stabilire i costi esenti da distorsioni di UCO e POME.
(224)
D'altro canto, nelle sue osservazioni sulla prima nota EBB ha sottolineato che il Brasile assorbiva il secondo maggior volume di importazioni con i due principali codici SA (tra i restanti quattro potenziali paesi rappresentativi, cfr. considerando 246) dopo la Malaysia e ha sostenuto che il prezzo delle importazioni brasiliane con il codice SA 1518 00 rifletteva il prezzo dei grassi e degli oli non commestibili sul mercato interno.
(225)
EBB ha inoltre affermato che, poiché alcune delle merci rientranti nel codice SA 1518 00 erano soggette a licenze di esportazione in Malaysia, tale restrizione all'esportazione ha falsato anche i prezzi all'importazione (e sul mercato interno) di tutte le merci rientranti nel rispettivo codice SA. EcoCeres ha espresso disaccordo e ha sostenuto che se le licenze di esportazione applicabili ad alcune merci provocassero la contrazione dei prezzi di tutte le merci rientranti nel codice SA 1518 00 , i fornitori stranieri avrebbero reindirizzato le loro vendite verso altri mercati con prezzi più interessanti.
(226)
Per quanto riguarda la disponibilità di dati pertinenti, Zhuoyue ha osservato che non esistevano importazioni di pece biologica in Brasile e Colombia.
(227)
Nella seconda nota la Commissione ha ritenuto fondamentale individuare codici merci il più vicini possibile alle materie prime effettivamente utilizzate dai produttori cinesi. A tale riguardo, la Commissione ha concluso che la nomenclatura doganale del Brasile e della Colombia non consentiva di individuare importazioni che riflettessero i prezzi dell'UCO sul mercato interno. A seguito delle verifiche in loco, è stato inoltre confermato che i volumi delle importazioni con i due principali codici SA in Brasile, Colombia e Thailandia non erano rappresentativi, in particolare in relazione ai volumi di consumo dei produttori cinesi di biodiesel.
(228)
Considerando che il codice SA 1518 00 copre un'ampia gamma di prodotti, compresi quelli non utilizzati come materie prime per la produzione di biodiesel, la Commissione ha ritenuto improbabile che le licenze di esportazione applicabili a diversi codici merci provochino una contrazione dei prezzi all'importazione (e sul mercato interno) di tutte le merci importate con il codice SA 1518 00 .
(229)
In questa fase dell'inchiesta tuttavia la Commissione ha respinto l'utilizzo di valori di riferimento internazionali per UCO e POME, in quanto tali valori di riferimento non specificavano l'origine delle rispettive materie prime. Non è stato quindi possibile accertare che i dati relativi all'UCO non fossero distorti da materie prime di origine cinese. Analogamente, è risultato che i prezzi del POME originario dell'Indonesia erano distorti dall'applicazione di una tassa all'esportazione (cfr. considerando 237) e non si poteva escludere che il POME indonesiano fosse coperto dal rispettivo valore di riferimento.
(230)
Per quanto riguarda le importazioni di pece biologica, la Commissione ha osservato che, sebbene non fosse un fattore produttivo importante in termini di quota del costo totale di produzione, la selezione di un paese rappresentativo con importazioni di pece biologica costituiva un vantaggio.
(231)
Nei loro commenti sulla seconda nota, EBB e Jiaao hanno presentato osservazioni sul costo esente da distorsioni dell'UCO. EBB ha sottolineato che alcuni volumi di UCO importati in Malaysia erano originari dell'Indonesia. I prezzi di tali importazioni erano tuttavia falsati dalla tassa all'esportazione riscossa sull'esportazione di UCO dall'Indonesia
(
125
)
.
(232)
La Commissione ha esaminato le argomentazioni e ha constatato che effettivamente le esportazioni di UCO dall'Indonesia erano soggette a una tassa all'esportazione. Su tale base, la Commissione ha deciso di escludere le importazioni di UCO in Malaysia originarie dell'Indonesia dalla determinazione del costo esente da distorsioni.
(233)
Con riferimento alle sue osservazioni sulla regolamentazione pubblica del mercato del biodiesel e della relativa catena del valore in Malaysia (cfr. considerando 211), EBB ha ribadito che le importazioni in Brasile con i codici SA 1518 00 (per l'UCO) e 3823 19 (per il POME) non erano inattendibili nonostante il loro volume limitato. La parte ha proposto due alternative:
—
qualora insista sul fatto che il quantitativo importato renda inattendibili i prezzi all'importazione, la Commissione dovrebbe utilizzare le importazioni negli USA rientranti nei due principali codici SA;
—
qualora selezioni la Malaysia come paese rappresentativo, la Commissione non dovrebbe escludere i codici merci riguardanti "grassi e oli commestibili" dai dati sulle importazioni utilizzati per determinare il costo esente da distorsioni dell'UCO. A tale riguardo, EBB ha presentato contratti a campione come prova del fatto che gli "oli commestibili" si riferiscono ad oli che in precedenza erano commestibili e provengono da utilizzi domestici.
(234)
Come concluso al considerando 258, nella fase provvisoria la Commissione ha ritenuto la Malaysia un paese rappresentativo appropriato. L'uso delle importazioni negli Stati Uniti come fonte alternativa di valori di riferimento per UCO e POME è stato pertanto respinto. Per quanto riguarda la classificazione dell'UCO tra gli oli commestibili o non commestibili, in questa fase dell'inchiesta la Commissione non è in grado di stabilire se la classificazione utilizzata nei contratti sia compatibile con la nomenclatura doganale malese, in particolare perché la parte non ha fornito una sintesi significativa e non riservata delle sue argomentazioni.
(235)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota Jiaao ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere alcuni codici merci, ad esempio quelli relativi agli oli non commestibili di semi di lino, olive e frutta a guscio macinata, dall'ambito di applicazione dei codici utilizzati per determinare il costo esente da distorsioni dell'UCO. La parte ha sostenuto che la Commissione ha verificato che tali tipi di oli non erano utilizzati dalla società nella sua produzione di biodiesel. Jiaao ha inoltre sostenuto che le importazioni di UCO originarie del Giappone dovrebbero essere escluse dalla determinazione del valore di riferimento, in quanto il Giappone dispone di un'offerta interna limitata di UCO
(
126
)
.
(236)
Benché in effetti il Giappone abbia una disponibilità limitata di UCO sul mercato interno, nel 2022 ha esportato la maggior parte dei volumi raccolti
(
127
)
. A titolo di confronto, nel 2022 i volumi esportati hanno superato notevolmente i volumi importati in Malaysia dal Giappone nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto entrambe le argomentazioni.
(237)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, EBB ha affermato che le importazioni malesi di POME con il codice SA 3823 19 risultavano distorte da quantitativi significativi di importazioni dall'Indonesia. Poiché l'Indonesia riscuote una tassa sulle esportazioni di POME
(
128
)
, i prezzi di tali importazioni erano distorti.
(238)
A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha deciso in questa fase di escludere dall'esame le importazioni originarie dell'Indonesia di merci rientranti nei pertinenti codici merci per POME e acidi grassi dell'olio di palma, in quanto le importazioni con gli stessi codici merci sono utilizzate per entrambi i fattori produttivi come fonte per il costo esente da distorsioni.
(239)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Zhuoyue ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare il codice merci 3823 19 90 come uno dei codici per BG, rifiuti alimentari, pasta di saponificazione e olio di terra sbiancante esaurito ("SBEO"). Secondo la parte, tale codice non comprende gli oli acidi di raffinazione, diversamente da tutte le suddette materie prime. La società ha sostenuto le sue argomentazioni con il fatto che il prezzo unitario all'importazione con questo codice era superiore al prezzo unitario all'importazione dell'UCO, che è un controsenso, dato che l'UCO è la materia prima più preziosa, tenuto conto delle sue caratteristiche, quali il contenuto di acidi grassi liberi, la composizione e il tenore di metalli.
(240)
La Commissione ha consultato la nomenclatura doganale della Malaysia disponibile sul sito web Access2Markets
(
129
)
e ha concluso in via provvisoria che tutte le merci rientranti nel codice SA 3823 19 , ad eccezione di quelle relative ai derivati dell'olio di palma, dovrebbero essere ragionevolmente incluse nella determinazione del valore di riferimento per le materie prime con livelli più elevati di acidi grassi liberi, quali BG, rifiuti alimentari, paste di saponificazione e SBEO. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(241)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Zhuoyue ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe sostituire il costo cinese con un valore di riferimento esente da distorsioni, in quanto non esistevano elementi di prova di distorsioni significative sul mercato del biodiesel della RPC. La parte ha inoltre sostenuto che, anche se il costo del lavoro è sostituito da un valore di riferimento, la Commissione dovrebbe individuare un metodo più idoneo per adeguare il costo del lavoro malese, disponibile solo per il 2016, a un livello appropriato per il periodo dell'inchiesta. Zhuoyue ha sostenuto che non esisteva alcuna correlazione tra il livello dei salari e il tasso di inflazione espresso mediante l'indice dei prezzi alla produzione ("IPP").
(242)
Per quanto riguarda il presunto mercato del biodiesel esente da distorsioni nella RPC, la Commissione fa riferimento alle sue risultanze nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.1.8 e riguardanti specificamente il mercato del lavoro nella sezione 3.2.1.6. Poiché il costo del lavoro rappresentava una quota trascurabile del costo di produzione dei produttori esportatori (massimo 1,5 %), la Commissione ha ritenuto che l'utilizzo dell'IPP per aggiornare il costo del lavoro in Malaysia non abbia influito in modo significativo sul valore normale esente da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(243)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Zhuoyue ha inoltre sottolineato che la Commissione ha modificato il codice SA da utilizzare per la pece biologica da 1522 00 a 1520 00.
(244)
La Commissione ha constatato che la modifica era dovuta a un errore materiale e ha corretto tale errore prima di stabilire il costo della pece biologica esente da distorsioni.
3.2.2.3.2. Informazioni finanziarie
(245)
Nella prima nota la Commissione ha constatato che le esportazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono soggette a misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal Perù
(
130
)
(
131
)
, dall'Unione
(
132
)
, e dagli Stati Uniti
(
133
)
(
134
)
("USA"). In quanto tali, i risultati finanziari dei produttori argentini potrebbero essere potenzialmente falsati dalle sovvenzioni e dalle pratiche di dumping. I dati finanziari dei produttori di biodiesel in Perù inoltre potrebbero essere potenzialmente influenzati dal pregiudizio subito dalle importazioni oggetto di dumping e/o sovvenzionate di biodiesel originario dell'Argentina e degli USA
(
135
)
.
(246)
A seguito delle risultanze relative alle restrizioni all'esportazione in Argentina (cfr. considerando 218) e alla potenziale distorsione delle informazioni finanziarie basata sull'esistenza di misure di difesa commerciale nei confronti di Argentina e Perù, la Commissione ha ulteriormente analizzato la disponibilità e la qualità delle informazioni finanziarie solo per i restanti quattro potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Colombia, Malaysia e Thailandia.
(247)
Nella prima nota la Commissione ha individuato tre produttori di biodiesel con adeguate informazioni finanziarie prontamente disponibili in Brasile, in un caso sulla base delle informazioni contenute nella denuncia. Per tutte e tre le società, le informazioni finanziarie si sovrapponevano in parte al periodo dell'inchiesta, contenevano dettagli sotto forma di note ai bilanci ed erano conformi agli International Financial Reporting Standards ("IFRS") o ai principi contabili generalmente accettati locali. In Colombia le informazioni finanziarie prontamente disponibili riguardavano cinque società. Le informazioni finanziarie non contenevano ulteriori dettagli sotto forma di note ai bilanci. Per la Malaysia e la Thailandia, le informazioni finanziarie prontamente disponibili dalla banca dati Orbis riguardavano solo una società per paese. Inoltre le informazioni finanziarie della società thailandese in parte non erano conformi agli IFRS.
(248)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, EBB ha sottolineato che il Brasile era l'unico potenziale paese rappresentativo che disponeva di una serie completa di bilanci relativi a un produttore di biodiesel. Nelle sue osservazioni sulla prima nota tuttavia EcoCeres ha presentato una serie completa di bilanci di tredici produttori di biodiesel ricavati da un registro malese locale. EcoCeres ha osservato altresì che uno dei produttori di biodiesel individuati dalla Commissione in Colombia era una controllata di un'altra società identificata. L'entità controllante inoltre era una grande società petrolifera integrata e secondo EcoCeres non dovrebbe essere presa in considerazione. EcoCeres e Zhuoyue infine hanno sostenuto che la Thailandia non dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo appropriato, in quanto gli unici bilanci prontamente disponibili individuati dalla Commissione erano parzialmente non conformi agli IFRS.
(249)
Nella seconda nota la Commissione si è adoperata per calibrare la selezione dei produttori di biodiesel idonei con informazioni finanziarie prontamente disponibili. Ha pertanto deciso di considerare nel caso di specie le materie prime utilizzate dai produttori nei potenziali paesi rappresentativi. La Commissione ha individuato due società che producono biodiesel da UCO, BG o POME in Brasile, due società di questo tipo in Colombia, dieci in Malaysia e otto in Thailandia.
(250)
In seguito alla conclusione che le importazioni dei principali fattori produttivi in Colombia e Thailandia non erano rappresentative in termini quantitativi (cfr. considerando 227), la Commissione ha analizzato la disponibilità e la qualità delle informazioni finanziarie in Brasile e Malaysia.
(251)
Benché fossero disponibili, i bilanci delle due società brasiliane (cfr. considerando 249) non contenevano affatto l'informativa per segmento, o comunque tale informativa non era sufficiente per individuare le informazioni finanziarie relative alla produzione di biodiesel. Delle dieci società malesi, sette sono state identificate da EcoCeres e tre dalla Commissione. La Commissione ha ritenuto che i bilanci di sette di tali società fossero idonei a stabilire le SGAV e i profitti. Per le altre tre, le informazioni finanziarie non erano disponibili o l'informativa per segmento non consentiva di determinare informazioni finanziarie specifiche per la produzione di biodiesel.
(252)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, EBB ha fornito un elenco di circa 45 produttori di biodiesel in Brasile, di cui circa 20 producevano biodiesel a partire da UCO o da acidi grassi di olio di palma ("PFAD"). EBB ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare le informazioni finanziarie della società BE8. Qualora la Commissione dovesse ritenere inadeguati i suoi bilanci, EBB ha sostenuto che la Commissione aveva il diritto di utilizzare le informazioni finanziarie di una società che fabbrica un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del biodiesel. A tale riguardo EBB ha suggerito il produttore di etanolo SF, che è stato recentemente certificato conforme ai requisiti internazionali come fornitore di etanolo per la produzione di SAF (tramite la conversione ATJ,
alcohol-to-jet
).
(253)
Per tre dei 20 produttori di biodiesel ottenuto da UCO o PFAD individuati da EBB, i bilanci erano disponibili dalle fasi precedenti della selezione del paese rappresentativo. Per due di essi, compresa la società BE8, la Commissione aveva già concluso che i bilanci non erano una fonte adeguata di SGAV e profitti esenti da distorsioni, come spiegato al considerando 251. L'unica società rimanente sarebbe Caramuru Alimentos S.A. ("Caramuru"), proposta da EBB nella denuncia.
(254)
Considerando le conclusioni sulla disponibilità di informazioni sui fattori produttivi di cui al considerando 227 e sulla disponibilità di adeguate informazioni finanziarie per alcuni produttori malesi di biodiesel, la Commissione ha concluso che la disponibilità di informazioni finanziarie per Caramuru non era pertinente. Non era neppure necessario cercare e analizzare le informazioni finanziarie di una società che fabbrica un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del biodiesel.
(255)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota infine Zhuoyue ha sostenuto che le informazioni finanziarie di uno dei produttori malesi di biodiesel, Vance Bioenergy Sdn Bhd. ("Vance"), non erano una fonte adeguata di SGAV e di profitti esenti da distorsioni, in quanto la società produceva anche altri prodotti. La società ha inoltre affermato che il peso delle informazioni finanziarie di un'altra società, FIMA BIODIESEL SDN BHD ("FIMA"), nel paniere dovrebbe essere adeguato, poiché tali informazioni erano disponibili solo per il primo trimestre del 2023, anziché per l'intero anno 2022 come per le altre sei società.
(256)
La Commissione ha respinto le argomentazioni. In primo luogo, gli altri prodotti fabbricati dalla Vance erano sottoprodotti del biodiesel e pertanto non potevano essere considerati una categoria di prodotti del tutto estranea. In secondo luogo, anche per FIMA erano disponibili i bilanci per un intero anno, ma la società utilizzava come esercizio finanziario il periodo compreso tra il 1
o
aprile e il 31 marzo.
3.2.2.4. Livello di protezione sociale e ambientale
(257)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Malaysia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.2.5. Conclusioni
(258)
Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(259)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota.
(260)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas
(
136
)
("GTA") per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni pubblicate dall'Istituto malese di informazione e analisi del mercato del lavoro ("ILMIA")
(
137
)
per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni, da Tenaga Nasional Berhad ("TNB")
(
138
)
per l'energia elettrica, dalla commissione per l'energia (Suruhanjaya Tenaga)
(
139
)
per il gas naturale e il vapore e dalla commissione nazionale dei servizi idrici ("SPAN")
(
140
)
per l'acqua.
3.2.4.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.2.4.1. Fattori produttivi
(261)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 1
Fattori produttivi del biodiesel
Fattore produttivo / Categoria
Fattore produttivo / Descrizione
Codici merci della nomenclatura doganale malese
Fonte dei dati
Valore unitario (CNY)
Unità di misura
Materia prima
Grasso bruno, rifiuti alimentari, paste di saponificazione, SBEO, acidi grassi
3823 19 11 , 3823 19 19 , 3823 19 90
GTA
7,54
kg
Materia prima
POME, acidi grassi dell'olio di palma
3823 19 20 , 3823 19 30
GTA
7,73
kg
Materia prima
UCO, olio misto industriale, olio di scarto, olio transesterificato
1518 00 20 , 1518 00 33 , 1518 00 34 , 1518 00 35 , 1518 00 39 , 1518 00 60 , 1518 00 90
GTA
7,83
kg
Altri fattori produttivi
Argilla bianca attivata
3802 90 10 , 3802 90 20 , 3802 90 90
GTA
2,25
kg
Altri fattori produttivi
Riduttore coagulante
3811 90 10 , 3811 90 90
GTA
25,01
kg
Altri fattori produttivi
Glicerolo
1520 00 10 , 1520 00 90
GTA
2,30
kg
Altri fattori produttivi
Idrogeno
Non applicabile
Prezzi praticati sul mercato interno malese adeguati
3,52
m
3
Altri fattori produttivi
Metanolo
2905 11
GTA
2,45
kg
Altri fattori produttivi
Idrossido di potassio
2815 20
GTA
5,11
kg
Altri fattori produttivi
Metanolo di sodio
2905 19
GTA
9,01
kg
Sottoprodotto
Acidi grassi
3823 19 11 , 3823 19 19 , 3823 19 90
GTA
7,54
kg
Sottoprodotto
Glicerolo, glicerina greggia
1520 00 10 , 1520 00 90
GTA
2,30
kg
Sottoprodotto
Biodiesel pesante
3826 00 29
GTA
5,19
kg
Energia
Pece biologica
1522 00 10 , 1522 00 90
GTA
2,07
kg
Energia
Carbone
2701 11
GTA
1,59
kg
Energia
Energia elettrica
Non applicabile
Prezzi praticati sul mercato interno malese
0,51 - 0,71
kWh
Energia
Olio combustibile
2710 19 45 , 2710 19 46 , 2710 19 72 , 2710 19 79
GTA
4,63
kg
Energia
Gas naturale
Non applicabile
Prezzi praticati sul mercato interno malese
1,96 - 2,00
m
3
Energia
Vapore
Non applicabile
Prezzi praticati sul mercato interno malese
168,47
tonnellata
Energia
Acqua
Non applicabile
Prezzi praticati sul mercato interno malese
3,64
tonnellata
Lavoro
Lavoro
Non applicabile
Costo del lavoro sul mercato interno malese adeguato
75,91
ora
(262)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, debitamente adeguate a un livello esente da distorsioni. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando 277 e 278.
3.2.4.1.1. Fattori produttivi e materie prime
(263)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni dei fattori produttivi e delle materie prime consegnati allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
141
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.1 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi dalla Commissione. Per quanto riguarda inoltre il costo esente da distorsioni di POME, acidi grassi dell'olio di palma, UCO, olio misto industriale, olio di scarto e olio transesterificato, la Commissione ha escluso anche le importazioni originarie dell'Indonesia. Come descritto ai considerando 232 e 238, la Commissione ha constatato che i prezzi delle suddette materie prime erano falsati dall'applicazione della tassa all'esportazione da parte dell'Indonesia.
(264)
Per determinare i dazi all'importazione applicabili per codice merci e paese di origine, la Commissione ha consultato la Market Access Map
(
142
)
. I dazi all'importazione sono stati aggiunti al valore CIF registrato nelle statistiche malesi sulle importazioni disponibili nella banca dati GTA.
(265)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento della società.
(266)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, EcoCeres ha sostenuto che le statistiche sulle importazioni non costituivano una fonte di riferimento affidabile per l'idrogeno per i seguenti motivi:
—
il quantitativo importato in Malaysia non era rappresentativo;
—
l'idrogeno utilizzato da EcoCeres era prodotto con un metodo di produzione diverso da quelli prevalentemente utilizzati a livello mondiale;
—
l'idrogeno commercializzato a livello internazionale e gli indici internazionali dei prezzi esistenti riguardavano presumibilmente l'idrogeno di tipo combustibile. L'idrogeno combustibile ha un grado di purezza più elevato e, di conseguenza, un prezzo più elevato rispetto a quello utilizzato dalla società.
(267)
La società ha suggerito alla Commissione di utilizzare il meccanismo di fissazione dei prezzi incluso nel suo contratto di fornitura di idrogeno. In alternativa, la società ha fatto riferimento a un prezzo interno dell'idrogeno messo a disposizione dal governo malese nel novembre 2023
(
143
)
e quindi probabilmente basato sui prezzi applicabili durante il periodo dell'inchiesta.
(268)
La Commissione ha riscontrato che il quantitativo di idrogeno importato in Malaysia era effettivamente molto basso (poco meno di 155 m
3
). In questa fase la Commissione ha pertanto utilizzato il prezzo sul mercato interno pubblicato dal governo malese
(
144
)
come fonte del costo dell'idrogeno esente da distorsioni. Poiché il prezzo si riferisce all'idrogeno utilizzato come fonte di energia, la Commissione ha adeguato il prezzo per tenere conto della differenza tra il prezzo dell'idrogeno per l'energia e quello per uso industriale sulla base delle statistiche raccolte dal partenariato per l'idrogeno pulito
(
145
)
.
3.2.4.1.2. Materiali di consumo
(269)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti da alcuni produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore di tali fattori produttivi non aveva un'incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Il valore effettivo verificato dei materiali di consumo era espresso come percentuale del costo effettivo verificato delle materie prime dei produttori esportatori inclusi nel campione. Tale percentuale è stata utilizzata per stabilire il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo, come descritto al considerando 287.
3.2.4.1.3. Lavoro
(270)
I dati statistici sul costo del lavoro in Malaysia sono pubblicati dall'Istituto malese di informazione e analisi del mercato del lavoro ("ILMIA")
(
146
)
. Nel 2016 la Commissione ha utilizzato le informazioni sul costo totale del lavoro delle professioni tecniche e assimilate. Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno pubblicato dalla Banca mondiale
(
147
)
. Per stabilire il costo orario del lavoro, la Commissione ha applicato le informazioni raccolte dal dipartimento di statistica dell'ILO ("ILOSTAT") sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per lavoratore dipendente
(
148
)
.
3.2.4.1.4. Energia elettrica
(271)
Il prezzo dell'energia elettrica per le imprese (utenti industriali) in Malaysia è pubblicato da TNB
(
149
)
. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell'inchiesta. Ove disponibili, sono state prese in considerazione le tariffe di picco e non di picco.
(272)
Il costo esente da distorsioni dell'energia elettrica utilizzato per ciascun produttore esportatore inserito nel campione varia a seconda della fascia di consumo in cui rientra.
3.2.4.1.5. Gas naturale e vapore
(273)
Il prezzo del gas naturale per le imprese (utenti industriali) in Malaysia è pubblicato dalla commissione per l'energia (Suruhanjaya Tenaga)
(
150
)
. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi del gas ad uso non residenziale nella corrispondente fascia di consumo in mmBtu durante il periodo dell'inchiesta.
(274)
Il costo esente da distorsioni del gas naturale utilizzato per ciascun produttore esportatore inserito nel campione varia a seconda della fascia di consumo in cui rientra.
(275)
La Commissione ha determinato il costo del vapore esente da distorsioni sulla base del costo esente da distorsioni del gas naturale e seguendo il metodo pubblicato dal dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti
(
151
)
. Poiché tale metodo calcola solo il costo del combustibile per la produzione del vapore, la Commissione ha adeguato il costo del combustibile per tenere conto delle SGAV e dei profitti della società malese fornitrice di gas, Gas Malaysia Energy & Services Sdn. Bhd. ("GMES")
(
152
)
.
3.2.4.1.6. Acqua
(276)
Le tariffe idriche sono state annunciate dalla commissione nazionale dei servizi idrici ("SPAN") in Malaysia. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili agli utenti non domestici in varie regioni della Malaysia
(
153
)
.
3.2.4.2. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamento
(277)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base
"il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti"
. È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(278)
Le spese generali di produzione sostenute da ciascun produttore esportatore inserito nel campione sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Tale percentuale è stata utilizzata per determinare il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
(279)
Come discusso nella seconda nota, per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sulle informazioni finanziarie per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022 e per l'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2023 tratte dai bilanci depositati dalle sette società seguenti nel registro locale malese:
—
FIMA BIODIESEL SDN BHD.,
—
Nexsol (Malaysia) Sdn Bhd.,
—
PGEO Bioproducts Sdn. BHD.,
—
Sime Darby Oils Biodiesel Sdn Bhd.,
—
SOP Green Energy Sdn Bhd.,
—
Supervitamins Sdn. Bhd.,
—
Vance Bioenergy Sdn Bhd.
(280)
Laddove i bilanci contenevano le informazioni necessarie, la Commissione ha dedotto dalle SGAV i costi relativi al trasporto per consentire il calcolo del valore normale a livello franco fabbrica.
(281)
La Commissione inoltre non ha tenuto conto di alcuni costi non connessi alla vendita o all'amministrazione generale della società, quali le variazioni del fair value (valore equo) e le differenze di cambio non realizzate.
(282)
La Commissione ha però ritenuto che il paniere di società fosse limitato solo ai produttori che utilizzavano il processo produttivo della transesterificazione. Per riflettere le potenziali differenze in termini di SGAV e profitti tra i vari processi produttivi (cfr. considerando 31), la Commissione ha deciso in questa fase di includere nel paniere altri tre produttori malesi operanti nello stesso settore, ossia i prodotti chimici organici
(
154
)
. Le relative informazioni finanziarie erano disponibili nella banca dati Orbis per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022. Le società erano redditizie e le informazioni finanziarie contenevano tutti gli elementi necessari (costo delle merci vendute, vari altri costi operativi e/o finanziari, profitti).
(283)
Ai sette produttori di biodiesel elencati al considerando 279 sono state aggiunte le società seguenti:
—
IOI ACIDCHEM SDN. BHD.
—
PETRONAS CHEMICALS FERTILISER SABAH SDN. BHD.
—
EASTMAN INTERLAYERS (M) SDN. BHD.
(284)
Le SGAV e i profitti esenti da distorsioni sono stati determinati come percentuale del costo delle merci vendute rispettivamente al 5,4 % e al 12,7 %. Tali livelli sono stati ritenuti congrui dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base, per lo stadio commerciale franco fabbrica.
3.2.5.
Calcolo
(285)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(286)
In primo luogo la Commissione ha determinato i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha moltiplicato la quantità di consumo effettivo verificata dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione per i costi unitari esenti da distorsioni di tali fattori produttivi osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.2.4.
(287)
La parte del costo di produzione esente da distorsioni che riflette il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo è stata stabilita moltiplicando il valore esente da distorsioni delle materie prime determinato come descritto al considerando 286 per la percentuale di materiali di consumo determinata come descritto al considerando 269.
(288)
In secondo luogo la Commissione ha stabilito il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per la percentuale delle spese generali di produzione determinata come descritto al considerando 278.
(289)
Aggiungendo il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione al valore esente da distorsioni del costo di produzione, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni.
(290)
La Commissione infine ha stabilito gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per le percentuali di SGAV e profitti determinate come spiegato ai considerando da 279 a 284. Gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, che la Commissione ha ritenuto congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati aggiunti al costo di produzione esente da distorsioni.
(291)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.2.6.
Prezzo all'esportazione
(292)
I produttori esportatori inseriti nel campione esportavano nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.
(293)
Per i produttori esportatori che esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(294)
Per il produttore esportatore che esportava nell'Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. Data la mancanza di informazioni sul profitto degli importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione si è basata sul profitto al livello del 5 % considerato ragionevole in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia
(
155
)
.
3.2.7.
Confronto
(295)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli allo stadio commerciale franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.7.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(296)
Come spiegato al considerando 291, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(297)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione.
3.2.7.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione
(298)
Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(299)
Si è tenuto conto dei seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.
3.2.8.
Margini di dumping
(300)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(301)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(302)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, stabilite sulla base di Eurostat (banca dati Comext).
(303)
Il livello di collaborazione nel caso di specie è elevato perché le esportazioni indicate dai produttori esportatori che hanno collaborato superavano le importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta. Questa apparente discrepanza può essere attribuita alla natura specifica della catena di approvvigionamento del biodiesel. I produttori cinesi raramente riforniscono direttamente gli acquirenti dell'Unione. Le esportazioni sono effettuate tramite operatori commerciali (spesso ubicati in paesi terzi), e pertanto in alcuni casi i produttori potevano solo stimare l'Unione come destinazione sulla base della richiesta di un certificato di sostenibilità da parte dell'operatore commerciale; in alternativa, il biodiesel inizialmente destinato al mercato dell'Unione avrebbe potuto essere reindirizzato verso un paese terzo. Considerando l'elevato livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(304)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo EcoCeres:
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd.
—
EcoCeres Limited
12,8 %
Gruppo Jiaao:
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd.
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd.
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd.
36,4 %
Gruppo Zhuoyue:
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd.
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd.
25,4 %
Altre società che hanno collaborato
23,7 %
Tutte le altre società
36,4 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(305)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 43 produttori dell'Unione membri di EBB, più all'incirca altri 20 produttori non aderenti a EBB. Tutti questi produttori costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(306)
In una comunicazione dell'11 gennaio 2024
(
156
)
, EcoCeres ha messo in dubbio la completezza del fascicolo pubblico riguardo ai formulari per la legittimazione ad agire. Ha anche chiesto i motivi delle discrepanze tra i dati contenuti nella denuncia per quanto riguarda i denuncianti effettivi e i sostenitori e i dati contenuti nella nota della Commissione per il fascicolo sulla legittimazione ad agire e si è interrogata sulla posizione specifica del produttore dell'Unione Neste. La Commissione ha confermato che: a) tutte le versioni consultabili dei formulari per la legittimazione ad agire ricevute sono state inserite nel fascicolo pubblico in tempo utile; b) le soglie pertinenti per la presentazione di una denuncia stabilite nel regolamento di base sono state rispettate; e c) il fascicolo pubblico rifletteva le posizioni individuali manifestate dalle società. La Commissione ha inoltre osservato che le società partecipanti all'esercizio della legittimazione ad agire non erano le stesse società che hanno fornito dati ai fini dell'istituzione della denuncia, il che ha comportato alcune discrepanze tra le cifre contenute nella denuncia e le cifre contenute nella nota della Commissione per il fascicolo sulla legittimazione ad agire.
(307)
Nella fase di apertura, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata a circa 12 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base dei dati forniti dal denunciante, dalle singole società e dalle associazioni pertinenti. Per la CCCMC, tale cifra era in conflitto con la relazione GAIN dell'USDA del 14 agosto 2023 su cui si è basato il denunciante. EcoCeres ha inoltre segnalato un'errata rappresentazione dei volumi di HVO.
(308)
Nella sua risposta al questionario sui dati macroeconomici, il denunciante ha rivisto al rialzo la produzione totale dell'Unione. La cifra riveduta del denunciante si basava su un fornitore esterno di informazioni di mercato denominato Stratas. La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito ai dati sulla produzione totale dell'Unione riportati nella risposta al questionario sui dati macroeconomici. Nella fase provvisoria la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata pertanto fissata a 14 775 455 tonnellate, ossia la cifra indicata dal denunciante meno una stima per i SAF effettuata dalla Commissione, come spiegato nella sezione 4.5.2.1.
(309)
Oltre a quanto indicato al considerando 15, alla luce della cifra riveduta relativa alla produzione dell'Unione di cui al considerando precedente, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 12 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
4.2.
Osservazioni generali
(310)
In caso di mancata esclusione dell'HVO dall'ambito della presente inchiesta, la CCCMC ha sostenuto che HVO e FAME dovrebbero essere esaminati separatamente nell'analisi del pregiudizio della Commissione, come è stato fatto nell'inchiesta relativa a moduli e celle solari
(
157
)
.
(311)
EcoCeres ha sostenuto che, qualora decidesse di mantenere HVO e SAF nell'ambito dell'inchiesta, la Commissione dovrebbe effettuare un'analisi del pregiudizio segmentata di FAME, HVO e SAF, per tenere conto delle differenze tra questi tre prodotti. Secondo la parte, FAME, HVO e SAF sono completamente diversi in termini di caratteristiche fisiche e chimiche, processi di produzione, impieghi finali e impatto ambientale e sono considerati prodotti diversi sul mercato, nonché dalle autorità e dalle agenzie di tutto il mondo. A differenza del FAME, HVO e SAF non sarebbero "biodiesel" e le importazioni di un tipo di prodotto non sarebbero in grado di arrecare pregiudizio ai produttori degli altri tipi di prodotto. EcoCeres ha dichiarato che, essendo meno costoso, il FAME non è in concorrenza con HVO e SAF.
(312)
La Commissione ha osservato che può essere necessaria un'analisi segmentata del pregiudizio quando: a) i prodotti in questione non sono "sufficientemente intercambiabili"; b) "esiste una situazione particolare caratterizzata da un'elevata concentrazione di vendite sul mercato interno e di importazioni oggetto di dumping in segmenti distinti e da differenze di prezzo molto significative tra tali segmenti"; e c) le importazioni sono "concentrate in grandissima parte in uno dei segmenti del mercato"
(
158
)
. Dato che in questa fase i SAF sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, l'analisi che segue riguarda FAME e HVO.
(313)
In primo luogo la Commissione ha ritenuto che i tipi di prodotto in questione fossero sufficientemente intercambiabili, come spiegato nella sezione 2.4. In questo caso non vi è alcuna segmentazione del mercato, anche se potrebbero esservi differenze di prezzo tra FAME e HVO. In secondo luogo, il divario tra i prezzi di FAME e HVO può variare notevolmente a seconda delle circostanze del mercato del biodiesel, in particolare il contesto normativo, i volumi di approvvigionamento e la situazione delle materie prime.
(314)
Secondo quanto indicato nella comunicazione di EcoCeres del 6 febbraio 2024
(
159
)
, i prezzi dell'HVO superavano di oltre 1 100 USD/tonnellata il prezzo del FAME. Il divario tra HVO e FAME tuttavia era notevolmente inferiore (circa 258 USD/tonnellata) all'inizio del 2024
(
160
)
.
(315)
Un analogo divario significativo tuttavia esiste anche tra tipi di prodotto FAME. Ad esempio, il 20 settembre 2023 le informazioni di mercato indicavano un prezzo di 1 455 USD/tonnellata per FAME ottenuto da UCO (FOB Amsterdam-Rotterdam-Anversa (porti) "ARA"), un prezzo di 1 190 USD/tonnellata per FAME 0 (FOB ARA) e un prezzo di 1 382 USD/tonnellata per FAME ottenuto dall'olio di colza (FOB ARA)
(
161
)
. La stessa fonte faceva riferimento a un divario tra i prezzi nell'UE occidentale di FAME 0 (FOB ARA) e FAME ottenuto da UCO (FOB ARA) pari a circa 400 USD/tonnellata in diversi casi durante il periodo dell'inchiesta
(
162
)
. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui la differenza di prezzo tra HVO e FAME è significativa è fuori contesto e fuorviante.
(316)
Infine le vendite cinesi nell'Unione rispecchiano le capacità cinesi e la domanda dell'UE, entrambe storicamente relative soprattutto al FAME, ma in crescita per l'HVO
(
163
)
. A tale riguardo, l'inchiesta ha dimostrato che il FAME rappresentava circa i due terzi dei volumi delle esportazioni inserite nel campione, mentre il biodiesel HVO ne rappresentava circa un terzo
(
164
)
. Pertanto, anche se vi fossero due segmenti distinti per FAME e HVO, quod non, le importazioni non sono concentrate in grandissima parte in nessuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato.
(317)
Quindi non esiste alcun motivo per cui un'analisi segmentata del pregiudizio sarebbe giustificata nel caso di specie. La Commissione ha pertanto respinto le richieste di un'analisi del pregiudizio segmentata per FAME e HVO.
4.3.
Consumo dell'Unione
(318)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei volumi delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione presentati dal denunciante e verificati presso la sede di EBB e da Comext per i dati sulle importazioni.
(319)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell'Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
PI
Consumo totale dell'Unione
17 204 712
17 625 434
18 120 258
18 436 765
Indice (2020 = 100)
100
102
105
107
Fonte:
EBB, Comext, GTA.
(320)
Il consumo dell'Unione ha registrato un andamento positivo nel periodo in esame, in linea con i crescenti obblighi di utilizzo e miscelazione del biodiesel nell'Unione.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(321)
In una comunicazione del 26 gennaio 2024
(
165
)
, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di rendere pubblicamente disponibili i dati di monitoraggio sulle importazioni relativi all'intero periodo dell'inchiesta e di non tenere conto della valutazione del denunciante sull'andamento delle importazioni di biodiesel dalla Cina presentata nella denuncia, in quanto si basava su mere ipotesi e speculazioni. La Commissione ha osservato di aver utilizzato i dati di Comext per stabilire i volumi delle importazioni, come illustrato di seguito.
(322)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni avvalendosi delle statistiche sulle importazioni di Comext e GTA. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base del consumo di biodiesel dell'Unione di cui alla tabella 2 e dei dati sulle vendite dei produttori dell'Unione presentati dal denunciante, da Comext e dal GTA. Come osservato al considerando 57, i SAF sono stati esclusi dall'ambito della presente inchiesta e pertanto i rispettivi volumi sono stati esclusi sulla base delle informazioni ottenute dalla Commissione durante l'inchiesta.
(323)
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2020
2021
2022
PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)
926 695
494 931
973 288
1 480 855
Indice (2020 = 100)
100
53
105
160
Quota di mercato
5,4 %
2,8 %
5,4 %
8,0 %
Indice (2020 = 100)
100
52
100
149
Fonte:
EBB, Comext.
(324)
Le importazioni dalla Cina hanno registrato fluttuazioni, ma nel complesso sono aumentate drasticamente nel periodo in esame (+ 60 % in totale). La loro quota di mercato è aumentata del 49 %, passando dal 5,4 % nel 2020 all'8 % nel periodo dell'inchiesta.
(325)
Tali dati contraddicono l'affermazione della CCCMC, basata sui dati della denuncia, secondo cui l'impennata delle importazioni cinesi non ha rappresentato un aumento "sostanziale" in termini di produzione e consumo.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(326)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base di Comext. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario.
(327)
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
PI
Cina
995
1 258
1 574
1 526
Indice (2020 = 100)
100
126
158
153
Fonte:
Comext.
(328)
Il prezzo delle importazioni dalla Cina è aumentato in misura significativa durante il periodo in esame (+ 53 % in totale).
(329)
La CCCMC ha sostenuto che le asserzioni contenute nella denuncia risultano indebolite dal fatto che i prezzi delle importazioni cinesi erano superiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante la maggior parte del periodo in esame. La Commissione ha osservato che la differenza tra le due serie di prezzi, corrispondenti alle medie EUR/tonnellata delle vendite dell'industria cinese e dell'industria dell'Unione, deriva dal diverso mix di prodotti. Le importazioni cinesi riguardano tipi di prodotti biodiesel che utilizzano materie prime che, a norma delle direttive RED, possono essere conteggiate due volte ai fini degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili, con il risultato di prezzi generalmente più elevati sul mercato rispetto al FAME basato su colture e mangimi. Una quota importante delle vendite dei produttori dell'Unione invece riguardava biodiesel FAME basato su colture e mangimi senza tale premio per il doppio conteggio.
(330)
La CCCMC ha chiesto alla Commissione di non concentrare l'esame dell'undercutting su un unico anno nell'effettuare l'analisi degli effetti sui prezzi, contestando nel contempo i calcoli dell'undercutting contenuti nella denuncia. La Commissione ha respinto la richiesta, che non era suffragata da elementi di prova, e ha stabilito l'undercutting dei prezzi per il periodo dell'inchiesta.
(331)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione; e
—
la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.
(332)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. È risultato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 5,3 % e il 13,8 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. L'undercutting è stato riscontrato per il 100 % dei volumi delle importazioni delle società inserite nel campione.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(333)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(334)
Come indicato ai considerando da 8 a 18, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(335)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici fornite dal denunciante. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
(336)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(337)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(338)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
PI
Volume di produzione (in tonnellate)
14 768 456
15 301 256
15 211 729
14 775 455
Indice (2020 = 100)
100
104
103
100
Capacità produttiva (in tonnellate)
21 360 776
21 406 110
21 686 443
21 574 276
Indice (2020 = 100)
100
100
102
101
Utilizzo degli impianti
69 %
71 %
70 %
68 %
Indice (2020 = 100)
100
103
101
99
Fonte:
EBB/Stratas per il periodo 2020-2023, denunciante
(
)
(
)
.
(339)
Nel periodo dell'inchiesta la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti erano a livelli relativamente simili a quelli del 2020. I volumi di produzione tuttavia sono diminuiti notevolmente nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2022.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(340)
Nel periodo in esame il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
PI
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)
12 775 581
13 178 121
12 236 045
11 951 917
Indice (2020 = 100)
100
103
96
94
Quota di mercato
74,3 %
74,8 %
67,5 %
64,8 %
Indice (2020 = 100)
100
101
91
87
Fonte:
EBB.
(341)
Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente di quasi 10 punti percentuali, raggiungendo una quota di mercato del 64,8 % nel periodo dell'inchiesta. A partire dal 2022, quando i volumi delle importazioni cinesi hanno iniziato ad aumentare in modo esponenziale, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno iniziato a diminuire rapidamente.
4.5.2.3. Crescita
(342)
L'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita in termini di produzione durante il periodo in esame, nonostante l'andamento positivo del consumo di biodiesel in tale periodo. Di fatto il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione in realtà sono diminuiti durante il periodo di riferimento.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(343)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
PI
Numero di dipendenti
5 307
5 801
6 066
5 897
Indice (2020 = 100)
100
109
114
111
Produttività (tonnellate/dipendente)
2 783
2 638
2 520
2 531
Indice (2020 = 100)
100
95
91
91
Fonte:
EBB.
(344)
La Commissione ha osservato che non tutti i produttori dell'Unione hanno comunicato a EBB i dati sull'occupazione con lo stesso approccio e che si sono rese necessarie alcune stime per le società che non hanno fornito dati, con il risultato di qualche lacuna nei dati sull'occupazione a disposizione della Commissione. In ogni caso, il numero stimato di dipendenti riportato nella tabella 7 è stato ritenuto ragionevolmente accurato e adeguato ai fini della presente inchiesta.
(345)
La CCCMC ha sostenuto che un aumento dell'occupazione è un chiaro segno di un'industria sana. Ha inoltre sostenuto che il calo della produttività è dovuto all'aumento dell'occupazione in concomitanza con un calo della domanda (e della produzione e delle vendite che ne derivano). La Commissione ha tuttavia osservato che l'aumento dell'occupazione si è verificato principalmente nel 2021, quando l'industria dell'Unione ha potuto trarre vantaggio dal calo delle importazioni cinesi e aumentare i suoi volumi di vendita. Nel periodo dell'inchiesta, quando le importazioni cinesi hanno registrato un'impennata, l'occupazione è diminuita notevolmente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping/compensabili
(346)
I margini di dumping di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato e la natura del prodotto, ossia un prodotto di base, l'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non è stata trascurabile.
(347)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è già stato oggetto di diverse inchieste antidumping e antisovvenzioni. Le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore nei confronti degli USA (estese alle spedizioni provenienti dal Canada, con alcune esenzioni
(
168
)
) sono state rinnovate durante il periodo in esame. Nulla indica che tali misure non siano state efficaci.
(348)
Nel 2020 l'industria dell'Unione ha chiaramente mostrato segni di ripresa dopo l'istituzione, nel 2019, di misure compensative definitive nei confronti delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina
(
169
)
e dell'Indonesia
(
170
)
. Per quanto riguarda il resto del periodo in esame, la ripresa era in atto come dimostrato, tra l'altro, dai bassi livelli di redditività (come illustrato di seguito), ma si è arrestata nel 2022, quando le importazioni cinesi hanno iniziato a crescere.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(349)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell'Unione
2020
2021
2022
PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)
799
1 068
1 518
1 355
Indice (2020 = 100)
100
134
190
169
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)
784
1 057
1 492
1 353
Indice (2020 = 100)
100
135
190
172
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(350)
Dal 2020 al 2022 i prezzi di vendita hanno seguito l'andamento dei costi, con un aumento del 90 % fino al 2022. Nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione non ha potuto riflettere l'aumento dei costi nei suoi prezzi di vendita ed è stata costretta a vendere quasi al costo.
(351)
Una quota importante delle vendite dei produttori dell'Unione era costituita da FAME ottenuto da colture e mangimi senza un premio per il doppio conteggio. Alla fine del periodo in esame il divario tra il costo unitario di produzione e il prezzo unitario di vendita è diminuito fino ad appena 2 EUR.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(352)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
IP
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
78 088
83 914
85 898
89 613
Indice (2020 = 100)
100
107
110
115
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(353)
In media il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Poiché il costo del lavoro rappresenta meno del 3 % del costo di produzione del biodiesel, l'aumento del costo del lavoro - che non è in contrasto con l'aumento medio complessivo del 12 % del costo del lavoro nell'Unione nel periodo 2020-2023 secondo Eurostat
(
171
)
- ha un'incidenza trascurabile sulla situazione dell'industria dell'Unione.
4.5.3.3. Scorte
(354)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
PI
Scorte finali (in tonnellate)
170 541
140 162
184 957
230 610
Indice (2020 = 100)
100
82
108
135
Scorte finali in percentuale della produzione
1,2 %
0,9 %
1,2 %
1,6 %
Indice (2020 = 100)
100
75
100
133
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(355)
La CCCMC ha sostenuto che questo fattore non è pertinente nel contesto della presente inchiesta, in quanto la Commissione aveva affermato precedentemente che il livello delle scorte è un indicatore meno significativo per questo tipo di industria
(
172
)
. La Commissione ha confermato che l'industria si è sforzata di mantenere basse le scorte, ma non è sempre stato così quando le importazioni cinesi sono arrivate a prezzi molto bassi. Essa ha inoltre osservato che, dato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è venduto sfuso, un'unica consegna può comprendere un volume significativo di oltre 10 000 tonnellate, che può esercitare un notevole impatto sul livello delle scorte, a seconda della data esatta dell'operazione.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(356)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
2 %
1 %
1,8 %
0,1 %
Indice (2020 = 100)
100
50
90
5
Flusso di cassa (in EUR)
90 293 613
-26 971 004
-70 149 695
-41 725 753
Indice (2020 = 100)
100
-30
-78
-46
Investimenti (in EUR)
92 568 706
43 686 329
62 751 636
105 304 643
Indice (2020 = 100)
100
47
68
114
Utile sul capitale investito
8,4 %
5,8 %
10,5 %
1,3 %
Indice (2020 = 100)
100
69
126
15
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(357)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività dell'industria dell'Unione si è attestata a livelli molto bassi durante il periodo in esame ed è scesa al punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta. Il maggior calo di redditività si è verificato tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, quando le importazioni cinesi sono aumentate del 45 % e il profitto dell'industria dell'Unione è sceso di 1,7 punti percentuali, raggiungendo quasi il pareggio rispetto al 2022.
(358)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto si è notevolmente deteriorato durante il periodo in esame ed è stato fortemente negativo a partire dal 2021.
(359)
Gli investimenti nelle società inserite nel campione hanno registrato fluttuazioni durante il periodo in esame. In generale, gli investimenti sono approvati anni prima della loro attuazione. Gli investimenti nell'ultima parte del periodo in esame erano progetti previsti da tempo e riguardavano solo due società.
(360)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento negativo, in linea con la redditività, mantenendosi molto basso durante l'intero periodo in esame e attestandosi solo all'1,3 % nel periodo dell'inchiesta, in particolare a causa del livello molto basso di redditività.
4.5.4.
Conclusioni relative al pregiudizio
(361)
Dalla valutazione degli indicatori macroeconomici e microeconomici di cui sopra emerge che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta, poiché ha perso una quota di mercato consistente e l'aumento dei prezzi di vendita non è stato sufficiente per trasferire il forte aumento dei costi di produzione, con un conseguente calo della redditività che ha influito negativamente sull'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa. Il fatto che alcuni indicatori (capacità produttiva, numero di dipendenti) non siano peggiorati non compromette la constatazione del pregiudizio.
(362)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(363)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano potuto contemporaneamente causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'aumento dei costi di produzione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(364)
I volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 60 %, come indicato nella tabella 3, mentre il consumo è aumentato di circa il 7 % (tabella 2). Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC di 2,6 punti percentuali, dal 5,4 % all'8 %, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di quasi 10 punti percentuali, raggiungendo il 64,8 % nel periodo dell'inchiesta.
(365)
I prezzi delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta erano inferiori di una percentuale compresa tra il 5,3 % e il 13,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. Tali prezzi bassi hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione, per cui l'industria dell'Unione non è stata in grado di realizzare profitti sani. Nel periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione superavano solo di poco il costo di produzione.
(366)
L'industria dell'Unione, che stava appena iniziando a riprendersi dalle precedenti sovvenzioni pregiudizievoli del biodiesel originario di Argentina e Indonesia, ha immediatamente avvertito l'impatto negativo dell'aumento del volume delle importazioni di biodiesel dalla RPC a prezzi bassi. Tali importazioni hanno avuto un evidente impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
(367)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(368)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
PI
Argentina
Volume (in tonnellate)
874 199
1 292 775
997 210
490 644
Indice (2020 = 100)
100
148
114
56
Quota di mercato
5,1 %
7,3 %
5,5 %
2,7 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
732
1 076
1 419
1 425
Indice (2020 = 100)
100
147
194
195
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
608 155
990 082
1 032 790
1 100 392
Indice (2020 = 100)
100
163
170
181
Quota di mercato
3,5 %
5,6 %
5,7 %
6,0 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 027
1 361
1 615
1 297
Indice (2020 = 100)
100
132
157
126
Singapore
Volume (in tonnellate)
468 998
279 098
689 578
868 513
Indice (2020 = 100)
100
60
147
185
Quota di mercato
2,7 %
1,6 %
3,8 %
4,7 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 202
1 922
1 388
1 495
Indice (2020 = 100)
100
160
116
124
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
1 551 084
1 390 427
2 191 348
2 544 445
Indice (2020 = 100)
100
90
141
164
Quota di mercato
9,0 %
7,9 %
12,1 %
13,8 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
858
1 169
1 736
1 468
Indice (2020 = 100)
100
136
202
171
Totale di tutti i paesi terzi, eccetto il paese interessato
Volume (in tonnellate)
3 502 436
3 952 382
4 910 926
5 003 994
Indice (2020 = 100)
100
113
140
143
Quota di mercato
20,4 %
22,4 %
27,0 %
27,1 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
817
1 165
1 473
1 299
Indice (2020 = 100)
100
143
180
59
Fonte:
Comext (volume
(
)
e prezzo medio
(
)
) tranne per il Regno Unito nel 2020 per il quale, in assenza di dati conclusivi in Comext, sono state effettuate stime dei volumi e dei prezzi sulla base dei prezzi del GTA.
(369)
Durante il periodo dell'inchiesta il prezzo medio di tutte le altre importazioni è stato inferiore al prezzo all'importazione dalla Cina. I prezzi delle importazioni tuttavia non sono direttamente comparabili.
(370)
In particolare, il biodiesel cinese utilizza una materia prima diversa da altre fonti di importazione e le importazioni cinesi riguardano un tipo di biodiesel che, come spiegato in precedenza, beneficia di un premio per il doppio conteggio a norma delle direttive RED, con la conseguenza di un prezzo più elevato sul mercato dell'UE. Pertanto, benché i prezzi delle importazioni da paesi diversi dalla Cina siano talvolta inferiori a quelli delle importazioni dalla Cina, ciò non significa che abbiano lo stesso impatto negativo sull'industria dell'Unione.
(371)
La CCCMC ha sottolineato che l'industria del biodiesel dell'Unione ha ceduto quote di mercato alle importazioni da paesi terzi. In effetti in particolare il Regno Unito e Singapore hanno anch'essi aumentato i loro volumi di vendita e la loro quota di mercato durante il periodo in esame. Non è possibile tuttavia trarre conclusioni sugli effetti pregiudizievoli di tali importazioni. In primo luogo, le importazioni dal Regno Unito sono rimaste piuttosto stabili dal 2021, aumentando solo di 0,4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2021. La quota di mercato delle importazioni da Singapore ha registrato un aumento di due punti percentuali, inferiore all'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, ma comunque significativo. La Commissione ha tuttavia riscontrato che le importazioni cinesi sono di tipi di biodiesel che beneficiano di un premio (doppio conteggio) e pertanto, anche se effettuate a prezzi medi all'importazione più elevati rispetto al prezzo medio di vendita del biodiesel dell'industria dell'Unione, possono risultare pregiudizievoli e a prezzi inferiori. Non è stato possibile trarre tale conclusione per quanto riguarda le importazioni da altri paesi, in assenza di informazioni sulle materie prime di tali importazioni e sui relativi canali di vendita.
(372)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al massimo in misura limitata, e pertanto non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(373)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione (inseriti nel campione)
2020
2021
2022
PI
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
1 651 575
907 836
841 622
1 388 748
Indice (2020 = 100)
100
55
51
84
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
923
1 274
1 718
1 556
Indice (2020 = 100)
100
138
186
169
Fonte:
EBB (volume e prezzo delle esportazioni sulla base del codice NC 3826 00 ), dati Eurostat.
(374)
I volumi delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ammontavano all'11 % della produzione dell'Unione nel 2020, al 6 % della produzione dell'Unione nel 2021 e nel 2022 e al 9 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. In generale rappresentavano pertanto una parte relativamente modesta del fatturato dell'industria dell'Unione e, rispetto alle vendite nell'Unione, hanno avuto un effetto limitato sui risultati dell'industria nel suo complesso.
(375)
Le vendite all'esportazione delle parti inserite nel campione sono state complessivamente basse e hanno registrato forti oscillazioni incoerenti, mentre i produttori inseriti nel campione fabbricavano diversi tipi di prodotto. La Commissione quindi non ha potuto stabilire una media rappresentativa dei prezzi di vendita all'esportazione del campione. Ha invece stabilito i prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione sulla stessa base utilizzata dal denunciante per i volumi con riferimento al GTA, vale a dire prendendo in considerazione solo le vendite all'esportazione con il codice NC 3826 00 . Su tale base, i prezzi di vendita all'esportazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame hanno registrato un andamento leggermente più positivo rispetto ai prezzi di vendita sul mercato dell'Unione e con livelli di prezzo più elevati.
(376)
La CCCMC ha indicato l'andamento negativo delle esportazioni dell'industria dell'Unione come fonte di pregiudizio, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti. La Commissione ha osservato tuttavia che l'industria dell'Unione ha incrementato le sue vendite all'esportazione nel periodo dell'inchiesta, limitando il calo dell'utilizzo degli impianti, in quanto ha dovuto far fronte a una continua e significativa perdita di quota di mercato sul mercato dell'Unione. Poiché le vendite all'esportazione hanno rappresentato circa il 10 % delle vendite dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame, la Commissione ha concluso, su tale base, che l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione avrebbe potuto contribuire al pregiudizio al massimo in misura limitata. L'argomentazione della CCCMC è stata respinta.
5.2.3.
Aumenti dei costi/costo di produzione
(377)
La CCCMC ha affermato che l'aumento del costo di produzione era una potenziale causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Come indicato nella tabella 8, il costo di produzione ha registrato un aumento del 72 % nel periodo in esame, superiore all'aumento dei prezzi di vendita, del 69 %, nello stesso periodo. In risposta a tale argomentazione, la Commissione ha osservato, in primo luogo, che nell'anno iniziale del periodo in esame, il 2020, l'industria dell'Unione realizzava già profitti molto bassi, poiché stava appena cominciando a riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni dall'Argentina e dall'Indonesia, sulle quali sono stati istituiti dazi compensativi nel 2019. La Commissione ha osservato altresì che in condizioni di parità l'industria è in grado di trasferire completamente gli aumenti dei costi (delle materie prime) nei suoi prezzi di vendita. Nel caso di specie tuttavia i produttori dell'Unione non sono stati in grado di trasferire completamente l'aumento dei costi di produzione nei loro prezzi di vendita, in particolare nel periodo dell'inchiesta, né tantomeno di aumentare i prezzi di vendita portandoli a livelli più sostenibili, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. L'aumento dei costi di produzione complessivi non può pertanto essere considerato una causa di pregiudizio per l'industria.
5.3.
Conclusioni relative al nesso di causalità
(378)
Dall'analisi di cui sopra emerge che si è registrato un notevole aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina durante la seconda metà del periodo in esame. I prezzi bassi delle importazioni cinesi oggetto di dumping hanno impedito all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi ai livelli sostenibili necessari per ottenere margini di profitto ragionevoli, con il risultato di una situazione prossima al pareggio nel periodo dell'inchiesta. L'industria dell'Unione ha anche perso consistenti quote di mercato. La Commissione ha pertanto stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(379)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le importazioni da paesi terzi hanno acquisito una quota di mercato significativa, ma la Commissione non ha potuto stabilire il pregiudizio sui prezzi causato da tali importazioni. Le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono state relativamente stabili durante tutto il periodo in esame e superiori ai prezzi di vendita nell'Unione. In considerazione della loro bassa percentuale sul totale delle vendite, il lieve calo dei volumi delle vendite all'esportazione nel periodo in esame ha contribuito al pregiudizio al massimo in misura limitata. Sono state analizzate anche altre possibili cause di pregiudizio, constatando tuttavia che, se mai hanno contribuito al pregiudizio, lo hanno fatto al massimo in misura limitata.
(380)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare per quanto riguarda il volume delle vendite sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(381)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(382)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(383)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(384)
La Commissione non ha potuto stabilire un margine di profitto sulla base degli anni precedenti l'aumento delle importazioni dalla Cina, poiché per anni l'industria dell'Unione ha subito un afflusso di importazioni oggetto di dumping/sovvenzionate da altre origini, come rilevato nella sezione 4.5.2.5, per cui nessun periodo o anno poteva ritenersi un periodo/anno con una situazione concorrenziale normale nel mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al profitto accertato per questo tipo di industria in inchieste precedenti. Il profitto di base è stato stabilito all'11 %
(
175
)
.
(385)
I produttori dell'Unione inseriti nel campione non hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.
(386)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, suffragati dagli strumenti di comunicazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra [1-8] e [15-20] EUR/tonnellata, a seconda del produttore. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 387.
(387)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo medio non pregiudizievole di 2 209 EUR/tonnellata per il prodotto simile dell'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.
(388)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, stabilita per calcolare l'undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
(389)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre società" è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. considerando 302 e 303).
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Gruppo EcoCeres:
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd.
—
EcoCeres Limited
12,8
16,4
Gruppo Jiaao:
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd.
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd.
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd.
36,4
37,1
Gruppo Zhuoyue:
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd.
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd.
25,4
44,3
Altre società che hanno collaborato
23,7
32,6
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
36,4
44,3
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(390)
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Gruppo EcoCeres:
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd.
—
EcoCeres Limited
12,8
Gruppo Jiaao:
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd.
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd.
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd.
36,4
Gruppo Zhuoyue:
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd.
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd.
25,4
Altre società che hanno collaborato
23,7
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
36,4
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
(391)
Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
8.
INTERESSE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
(392)
L'industria dell'Unione è costituita da oltre 60 produttori in tutta l'Unione e occupa direttamente quasi 6 000 persone. Nessun produttore si è opposto all'inchiesta.
(393)
La Commissione ha stabilito che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione, che ha operato in pareggio nel periodo dell'inchiesta, registrerebbe perdite e rischierebbe l'insolvenza, a causa della concorrenza sleale dei produttori cinesi di biodiesel, che comprometterebbe ulteriormente la redditività dell'industria dell'Unione. Al contrario, l'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riavviare il suo processo di ripresa e, in ultima analisi, di raggiungere livelli di redditività sostenibili.
(394)
La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.
8.1.
Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e dei distributori
(395)
Pochi operatori commerciali e distributori si sono registrati come parti interessate nel procedimento. Non hanno presentato osservazioni.
(396)
Le società attive nella produzione e nella distribuzione di diesel fossile coinvolte anche nella miscelazione obbligatoria di diesel fossile con biodiesel sono state invitate a compilare questionari al momento dell'apertura dell'inchiesta. Due di esse hanno risposto al questionario. Una si è opposta all'istituzione di misure, mentre l'altra è rimasta neutrale. Per le due società che hanno risposto, il biodiesel rappresentava una parte molto ridotta della loro attività commerciale complessiva. Alla luce di quanto precede e del fatto che in nessun caso la maggior parte delle informazioni è stata fornita con il livello di dettaglio richiesto, ossia limitato alle attività relative al biodiesel (cinese), la Commissione ha concluso che non esistevano indicazioni del fatto che le misure avrebbero un impatto tangibile su tali società. Se il prezzo del biodiesel aumentasse a causa di un dazio, è probabile che tale aumento sarebbe trasferito automaticamente sui loro clienti.
(397)
Sono inoltre disponibili fonti alternative di approvvigionamento. Questo è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da paesi terzi.
(398)
La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione delle misure non comporterebbe uno svantaggio significativo per l'interesse degli importatori, degli operatori commerciali e dei distributori. Questi operatori economici fanno parte della catena di approvvigionamento e dovrebbero trasferire l'eventuale aumento dei costi derivante dalle misure sugli utilizzatori e sui consumatori.
8.2.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori
(399)
Non vi sono indicazioni del fatto che le misure esistenti sul biodiesel di origine diversa già in vigore abbiano avuto ripercussioni negative sugli utilizzatori di biodiesel dell'Unione. Non vi sono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano avuto un impatto negativo sulla loro redditività.
(400)
È probabile che le nuove misure antidumping facciano aumentare i prezzi del biodiesel per gli utilizzatori e i consumatori, ma in misura molto limitata. Va notato che i prezzi finali dei carburanti seguono piuttosto il prezzo dell'olio greggio fossile
(
176
)
e che circa il 40 % del prezzo del diesel nelle stazioni di servizio dell'UE è costituito da imposte
(
177
)
, che possono essere modulate in funzione di diversi interessi o esigenze. Possono anche applicarsi incentivi per l'uso del biodiesel
(
178
)
. Tenuto conto di questi fatti e dell'esigua percentuale di biodiesel (non superiore al 10 %) generalmente miscelata al diesel fossile, non è stato riscontrato alcun elemento di prova del fatto che l'istituzione di misure sarebbe chiaramente contraria agli interessi degli utilizzatori o dei consumatori.
8.3.
Altri fattori
(401)
Alcune parti hanno affermato che limitare le importazioni dei biodiesel cinesi, in particolare quelli prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della RED II, sarebbe controproducente e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia verde e di energia rinnovabile per i trasporti per il 2030. La Commissione ha respinto tali argomentazioni perché, oltre alla giustificata necessità di ripristinare condizioni di parità nell'Unione, i produttori dell'Unione dispongono di capacità sufficienti per soddisfare la domanda attuale e persino di capacità inutilizzata per soddisfare esigenze future. La chiusura dei produttori di biodiesel dell'Unione aumenterebbe la dipendenza dal biodiesel proveniente da paesi terzi importato da luoghi geograficamente distanti, il che è controproducente in termini di riduzione dell'impronta di carbonio dell'Unione.
(402)
La Commissione ha inoltre ritenuto che l'istituzione di misure stimolerà gli sforzi per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di GHG
(
179
)
nella catena di approvvigionamento e avrà un effetto positivo sull'industria fornitrice dell'Unione, con l'aumento delle entrate e dell'utilizzo degli impianti. Occorre rilevare che, nel corso di un'audizione tenutasi nel maggio 2024, la FEDIOL (la federazione europea che rappresenta gli interessi dell'industria europea degli oli vegetali e delle farine proteiche), ha affermato che le condizioni di mercato nel settore agricolo a monte nell'Unione erano drammatiche. Il calo dei prezzi dell'olio di colza (impiegato principalmente per il biodiesel) da circa 625 EUR/tonnellata (fine 2022) a circa 410 EUR/tonnellata (metà 2023, al momento della semina) ha scoraggiato la produzione nel 2024 e ha ridotto le entrate degli agricoltori. Tale situazione ha avuto un effetto deterrente sugli obiettivi di sostenibilità dell'UE e sugli sforzi di riduzione delle emissioni di GHG.
(403)
Secondo la CCCMC, date le attuali turbolenze nelle economie mondiali, l'aumento dei costi delle materie prime per gli utilizzatori di biodiesel a causa della limitazione delle forniture dalla Cina avrebbe un effetto negativo sull'inflazione e sulle aspettative inflazionistiche. Poiché la sezione 8.2 conclude che le misure non comporteranno probabilmente aumenti significativi dei costi delle materie prime per gli utilizzatori, l'argomentazione della CCCMC è respinta.
8.4.
Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(404)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non esistevano fondati motivi per ritenere chiaramente contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di biodiesel originario della RPC.
(405)
Il mercato del biodiesel è il risultato di obblighi giuridici a livello sovranazionale e nazionale. Gli operatori economici interessati sono pertanto tenuti a rispettare gli obblighi in questione al fine di aiutare l'Unione a conseguire i suoi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.
9.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(406)
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(407)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di biodiesel originario della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(408)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Gruppo EcoCeres:
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd.
—
EcoCeres Limited
12,8
Gruppo Jiaao:
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd.
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd.
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd.
36,4
Gruppo Zhuoyue:
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd.
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd.
25,4
Altre società che hanno collaborato
23,7
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
36,4
(409)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(410)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese".
(411)
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(412)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(413)
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(414)
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
(415)
Le risultanze relative all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 e 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 e 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 e 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 e 1518 00 99 39), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 29, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32 e 2710 19 43 39), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 e 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 e 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 e 3824 99 92 19), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 e 3826 00 90 39), escluso il carburante sostenibile per l'aviazione che soddisfa i requisiti di cui alla specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati, attualmente classificato con i codici NC ex 2710 19 43 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (codice addizionale TARIC 89FT) ed ex 2710 20 16 (codice addizionale TARIC 89FT), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Gruppo EcoCeres:
—
ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd.
—
EcoCeres Limited
12,8
89ED
Gruppo Jiaao:
—
Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd.
—
Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd.
—
Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd.
36,4
89EE
Gruppo Zhuoyue:
—
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd.
—
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd.
25,4
89EF
Altre società che hanno collaborato indicate nell'allegato
23,7
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
36,4
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
"Il sottoscritto certifica che il (volume) di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte".
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il14 agosto 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11
.
(
2
)
GU C, C/2023/1574, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1574/oj
.
(
3
)
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
.
(
4
)
GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj
. Il riesame in previsione della scadenza in corso è stato avviato nel febbraio 2024 (
GU C, C/2024/1355, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj
).
(
5
)
GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj
.
(
6
)
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj
.
(
7
)
TotalEnergies Raffinage Chimie ha comunicato [190 000-300 000] tonnellate di produzione di HVO (risposta dell'esame della rappresentatività t23.006839). Il gruppo ENI ha comunicato [300 000-600 000] tonnellate di produzione di HVO (risposta dell'esame della rappresentatività t23.006819). EcoCeres ha dichiarato che Neste disponeva di una capacità di HVO di 1,4 milioni di tonnellate a Rotterdam (t24.000069). Il volume totale della produzione di biodiesel dell'industria dell'UE, come indicato nella denuncia (pag. 35), era di circa 12 milioni di tonnellate.
(
8
)
Saipol ha comunicato [700 000-1 000 000] tonnellate di prodotti biodiesel (risposta dell'esame della rappresentatività t23.006964).
(
9
)
EcoCeres ha rilevato che un grafico del gruppo CME indicava già nel 2022 oltre 5 milioni di produzione di HVO nell'UE, come indicato nel sito
https://www.cmegroup.com/articles/whitepapers/biofuel-feedstocks-in-the-european-union.html
.
(
10
)
Fonte: "Renewable diesel refinery database" di Argus Media Group, datato dicembre 2023 e allegato al documento t24.000069 (allegato sensibile I).
(
11
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2698
.
(
12
)
Anhui Tianyi Environmental Protection Tech Co. Ltd.; Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd.; Changzhou City Jintan District Weige Biological Tehnology Co. Ltd.; Chongquing Yubang New Energy Technology Co., Ltd; Dezhou Rongguang Biotechnology Co. Ltd.; Guangzhou Leo-King Environmental Technology Co. Ltd.; Hebei Huide Renewable Resources Co. Ltd.; Hebei Jingu Plasticizer Co. Ltd.; Hebei Jinrui Lvyuan Biological Technology Co. Ltd.; Hebei Nanhong New Energy Technology Pte.Ltd.; Henan Junheng Industrial Group Biotechnology Company Ltd; Hubei Tianji Bioenergy Co. Ltd.; Huizhou Huilong Jinyi Oil and Fat Energy Co. Ltd.; Jiukiang Oasis Energy Technology Co. Ltd.; Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd.; Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd.; Ningbo Jiesen Green Fuel Co. Ltd; Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co. Ltd.; Shandong Huidong New Energy Co. Ltd.; Shandong Zhonghai Fine Chemical Industry Co. Ltd; Shangdong Fenghui New Energy Co. Ltd.; Sichuan Lampan New Energy Technology Co. Ltd.; Tanghe Jinhai Biological Technology Co. Ltd; Tangshan Jinlihai Biodiesel Co. Ltd.; Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co. Ltd.; Yangzhou Jianyuan Biotechnology Co. Ltd; Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co. Ltd.
(
13
)
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
).
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia, considerando 101 e 102 (
GU L 18 del 19.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/111/oj
).
(
15
)
Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (
ReFuelEU Aviation
) (rifusione) (
GU L 2405 del 31.10.2023
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj
).
(
16
)
Cfr. il punto 6.2 della comunicazione t24.000061 di EcoCeres, in cui EcoCeres riconosce che l'HVO rientra tecnicamente nella definizione del prodotto in precedenti inchieste.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
).
(
18
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2011, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
).
(
19
)
Per un esempio di FAME con CFPP a -20°, cfr. la gamma di prodotti offerta nel sito
https://www.muenzer.at/en/biodiesel.html
.
(
20
)
Considerando 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2011, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
).
(
21
)
A titolo di esempio, cfr.
https://oleo100.com/actualites/article/b100-exclusif/
. Cfr. anche pag. 18 della comunicazione di EcoCeres t24.000061, che cita una società leader nella fabbricazione di motori.
(
22
)
t24.001865.
(
23
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2).
(
24
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione del 17 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/983/oj
), considerando 93, 99, 140; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
), considerando 93, 106, 126, 129, 138 e 139; regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1693/oj
), considerando 82, 86, 93, 100, 108 e 109; regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (
GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1198/oj
), considerando da 70 a 75, 80, 114; regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/687/oj
), considerando 65, 68, 89; regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 73 del 15.3.2013
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/215/oj
), considerando 142.
(
25
)
USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Network (GAIN) Report – Biofuels Annual, Cina, 1
o
settembre 2023, pag. 2.
(
26
)
Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd, relazione annuale (2022).
(
27
)
Ibidem, pag. 34.
(
28
)
Dichiarazione dell'amministrazione nazionale dell'energia cinese, 16 agosto 2021.
(
29
)
Relazione sulla Cina, punti 10.1.1 e 10.2.1.1.
(
30
)
Cfr.:
https://www.sohu.com/a/681644605_120988533
(consultato il 25 giugno 2024).
(
31
)
Relazione – pagg. 203 e 216.
(
32
)
Zhao Huimiao,
Lame-duck bankruptcy institutions under government intervention in reorganisation of listed companies in China
, Parte 1 (2016), pag. 1.
(
33
)
Ad esempio, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
), considerando 126.
(
34
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
), considerando 129; regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1693/oj
), considerando 100.
(
35
)
Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final).
(
36
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pag. 7.
(
37
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 7 e 8.
(
38
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
39
)
Disponibile all'indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
40
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 29 e 30.
(
41
)
Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
42
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 149 e 150.
(
43
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
(
44
)
Relazione aggiornata – capitolo 7, pagg. 204 e 205.
(
45
)
Relazione aggiornata – capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
(
46
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
(
47
)
Relazione aggiornata – capitolo 5, pagg. da 120 a 131.
(
48
)
Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. la relazione aggiornata – capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
49
)
Sinopec è un'impresa di proprietà dello Stato nell'ambito della SASAC. Cfr.
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-petroleum-chemical-corporation-sinopec-08-12-2020#:~:text=Sinopec%20Group%20is%20wholly%20owned%20by%20the%20China,policy%20role%20in%20implementing%20China
's%20retail%20fuel-price%20mechanism (consultato il 25 giugno 2024).
(
50
)
La società fa parte del gruppo Zhuoneng. Cfr.
http://www.zyxny.com/
(consultato il 25 giugno 2024). Cfr. la relazione annuale 2022 della società, pag. 65, disponibile all'indirizzo
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202352616191.pdf
(consultato il 25 giugno 2024). La società possiede cinque controllate al 100 %, ossia Xiamen Excellence Biomass Energy Co., Ltd., Fujian Zhishang Biomass Materials Development Co., Ltd., Longyan Excellence Bio-based Materials Co., Ltd., Longyan Excellence Synthetic Resin Co., Ltd. e Longyan Zhishang New Materials Co., Ltd. (cfr. la relazione annuale 2022, pag. 32).
(
51
)
La società fa parte del gruppo Jiaao. Cfr.
http://jiaaoenprotech.com/
(consultato il 25 giugno 2024). Per l'elenco degli azionisti, cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 58, disponibile all'indirizzo
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10102811.PDF
(consultata il 25 giugno 2024).
(
52
)
Cfr.:
www.hxnk.com
(consultato il 25 giugno 2024).
(
53
)
Cfr. la relazione annuale 2022 della società, pag. 105, disponibile all'indirizzo
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-07/1216342322.PDF
(consultato il 25 giugno 2024).
(
54
)
Cfr.
https://zfxxgk.nea.gov.cn/2023-11/13/c_1310751363.htm
(consultato il 23 luglio 2024).
(
55
)
Ibidem, II. Obiettivi principali.
(
56
)
Ibidem, III. Contenuto della dimostrazione pilota.
(
57
)
Cfr.
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202310/t20231025_1361500.html
(consultato il 25 giugno 2024).
(
58
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
(
59
)
Cfr.
http://www.cpcif.org.cn/
(consultato il 25 giugno 2024).
(
60
)
Cfr.
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 25 giugno 2024).
(
61
)
Cfr.
http://www.cpcif.org.cn/detail/4d477309-96db-4b64-ac0c-e87f00027bb2
(consultato il 25 giugno 2024).
(
62
)
Cfr.
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010
(consultato il 25 giugno 2024).
(
63
)
Cfr.
https://www.beipa.org.cn/hyqy
(consultato il 25 giugno 2024).
(
64
)
Cfr.
https://www.beipa.org.cn/glbf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
65
)
Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 40.
(
66
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble:
The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. da 10 a 19.
(
67
)
Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 41.
(
68
)
Disponibile all'indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
(consultato il 25 giugno 2024).
(
69
)
Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
70
)
Financial Times (2020) -
Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise
:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultato il 25 giugno 2024).
(
71
)
Cfr. la relazione annuale 2022 della società, disponibile all'indirizzo
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-07/1216342322.PDF
(consultato il 25 giugno 2024).
(
72
)
Cfr.
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=603822&Pcode=30407218&Name=%CD%F5%D1%DE%CC%CE
(consultati il 25 giugno 2024).
(
73
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 10, disponibile all'indirizzo
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10102811.PDF
(consultato il 25 giugno 2024).
(
74
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pagg. 34 e seguenti, disponibile all'indirizzo
http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2024032406.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
75
)
Cfr.
http://www.sinopecgroup.com/group/gywm/ddjs.shtml
(consultato il 25 giugno 2024).
(
76
)
Relazione aggiornata – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
77
)
Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
(
78
)
Cfr.
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/P020220510324220702505.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
79
)
Ibidem, pagg. 16 e 17.
(
80
)
Cfr.
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202206/P020220602315308557623.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
81
)
Ibidem, sezione III.4.
(
82
)
Ibidem, sezione IV.4.
(
83
)
Cfr.
http://zfxxgk.nea.gov.cn/1310540453_16488637054861n.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
84
)
Ibidem, sezione III Key tasks.
(
85
)
Ibidem, tabella 1, pag. 16.
(
86
)
Cfr. il repertorio di riferimento del 2019, pag. 9 e pag. 72 per i settori incentivati, pag. 81 per quelli soggetti a restrizioni (in vigore fino al 31 gennaio 2024), disponibile all'indirizzo
https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm
(consultato il 25 giugno 2024). Cfr. il repertorio di riferimento del 2024, pag. 19 e pag. 42 per i settori incentivati e pag. 85 per quelli soggetti a restrizioni (in vigore dal 1° febbraio 2024) disponibile all'indirizzo
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html
(consultato il 25 giugno 2024).
(
87
)
Cfr.
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5171843/content.html
(consultato il 25 giugno 2024).
(
88
)
Cfr.
https://www.nea.gov.cn/2021-08/31/c_1310158873.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
89
)
Cfr. la circolare del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'esenzione dall'imposta sul consumo della produzione di biodiesel puro a partire da oli animali e vegetali esausti, disponibile all'indirizzo
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2011-02/23/content_6fd5be578a1d42a8b9d5929caf78ed85.shtml
(consultato il 25 giugno 2024). Per ulteriori chiarimenti, cfr. anche la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sul chiarimento dell'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta sul consumo per la produzione di biodiesel puro a partire da oli animali e vegetali esausti, disponibile all'indirizzo
http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/2011caizhengwengao/wg201109/201112/t20111229_620030.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
90
)
Cfr.
国家税务总局上海市税务局
(consultato il 25 giugno 2024).
(
91
)
Cfr.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665116.htm
, allegato 2, riga 3.6 (consultato il 25 giugno 2024).
(
92
)
Cfr.
http://www.jsjnw.org/news/210918-2614.html
(consultato il 25 giugno 2024).
(
93
)
Ibidem, pag. 16.
(
94
)
Cfr.
https://fgw.sh.gov.cn/fgw_gfxwj/20211123/8acf7d3bee904b8587cefd3fa37d3655.html
, articolo 4 (consultato il 25 giugno 2024).
(
95
)
Ibidem, articolo 5.
(
96
)
Ibidem, articolo 6.
(
97
)
Cfr.
https://www.shanghai.gov.cn/nw44506/index.html
(consultato il 25 giugno 2024) e
https://www.shanghai.gov.cn/cmsres/90/90d8a506044d4aa59245417d64bb5a6f/55bca2cbfc2a0da25f04af8ba85b25dd.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
98
)
Cfr.
https://www.shanghai.gov.cn/cmsres/9b/9bcc5befac8441f380ad31c0dc3eefe4/6b5bb8f7075a3d770ef729307ddd0906.pdf
(consultato il 25 giugno 2024).
(
99
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
(
100
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 260 e 261.
(
101
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
(
102
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
(
103
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 360 e 361, e da 364 a 370.
(
104
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pag. 366.
(
105
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
(
106
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
(
107
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
(
108
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pag. 149.
(
109
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission ("CBIRC", commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020:
Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022
):
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultato il 25 giugno 2024). Il piano indica di "
attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario
". La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: "[r]
enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria
[…].
Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza
".
(
110
)
Cfr. CBIRC,
Notice on the Commercial banks performance evaluation method,
pubblicata il 15 dicembre 2020:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
111
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 157 e 158.
(
112
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
(
113
)
OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
(consultato il 25 giugno 2024).
(
114
)
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm
(consultato il 25 giugno 2024).
(
115
)
Cfr.
https://zfxxgk.nea.gov.cn/2023-11/13/c_1310751363.htm
, V, Policy Support (consultato il 25 giugno 2024).
(
116
)
Relazione dell'organo d'appello, punto 354.
(
117
)
Sentenza dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.
(
118
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
119
)
OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. Disponibili all'indirizzo
https://data-explorer.oecd.org/
(ultima consultazione 10 gennaio 2024). I dati utilizzati dall'OCSE e dalla FAO per elaborare le proiezioni sono quelli disponibili a partire da gennaio 2021.
(
120
)
APM:
How Fuel Prices Are Calculated in Malaysia.
Disponibile all'indirizzo
https://paultan.org/2009/02/15/how-fuel-prices-are-calculated-in-malaysia/
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
121
)
How is Petrol Pricing Calculated?
Disponibile all'indirizzo
https://mypf.my/lifestyle/petrol/
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
122
)
A Citizens' Guide to Energy Subsidies in Malaysia
(pagg. da 7 a 10). Disponibile all'indirizzo
https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_malaysia_czguide.pdf
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
123
)
Idem, pag. 10.
(
124
)
Per maggiori informazioni cfr.
https://www.argusmedia.com/en/bioenergy/argus-biofuels
.
(
125
)
GAIN Biofuels Annual – Indonesia, pag. 11. Disponibile all'indirizzo
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0018.pdf
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
126
)
GAIN Biofuels Annual – Japan, pag. 2. Disponibile all'indirizzo
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Tokyo_Japan_JA2023-0125.pdf
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
127
)
Idem, pag. 15.
(
128
)
GAIN Biofuels Annual – Indonesia, pag. 11. Disponibile all'indirizzo
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0018.pdf
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
129
)
Access2Markets. Disponibile all'indirizzo
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets
(ultima consultazione 4 luglio 2024).
(
130
)
Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale, commissione antidumping e dazi compensativi, risoluzione n. 265-2021/CDB-INDECOPI, pubblicata il 3 novembre 2021. Disponibile all'indirizzo
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2358456/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20265-2021-CDB-INDECOPI.pdf
(ultima consultazione 6 marzo 2024).
(
131
)
Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale, commissione antidumping e dazi compensativi, risoluzione n. 266-2021/CDB-INDECOPI, pubblicata il 3 novembre 2021. Disponibile all'indirizzo
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2358480/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20266-2021-CDB-INDECOPI.pdf
(ultima consultazione 6 marzo 2024).
(
132
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (
GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj
).
(
133
)
International Trade Administration,
Biodiesel From Argentina and Indonesia: Continuation of Antidumping Duty Orders and Countervailing Duty Orders,
pubblicato il 15 giugno 2023. Disponibile all'indirizzo
https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/15/2023-12827/biodiesel-from-argentina-and-indonesia-continuation-of-antidumping-duty-orders-and-countervailing
(ultima consultazione 6 marzo 2024).
(
134
)
International Trade Administration,
Biodiesel From Argentina and Indonesia: Continuation of Antidumping Duty Orders and Countervailing Duty Orders,
pubblicato il 15 giugno 2023. Disponibile all'indirizzo
https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/15/2023-12827/biodiesel-from-argentina-and-indonesia-continuation-of-antidumping-duty-orders-and-countervailing
.
(
135
)
Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale, commissione antidumping e dazi compensativi, risoluzione n. 97-2020/CDB-INDECOPI, pubblicata il 18 dicembre 2020. Disponibile all'indirizzo
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1914236-1
(ultima consultazione 3 luglio 2024).
(
136
)
Global Trade Atlas di S&P. Disponibile all'indirizzo
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
137
)
ILMIA. Disponibile all'indirizzo
https://www.ilmia.gov.my/index.php/en/labour-cost
.
(
138
)
TNB. Disponibile all'indirizzo
https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1
.
(
139
)
Commissione per l'energia. Disponibile all'indirizzo
https://www.st.gov.my/eng/web/consumer/details/2/10
.
(
140
)
SPAN. Disponibile all'indirizzo
https://www.span.gov.my/document/upload/n8sVd7sPHPq3A68TTVeLYLvJiU1sC3Ta.pdf
.
(
141
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
142
)
Market Access Map del Centro internazionale per il commercio. Disponibile all'indirizzo
https://www.macmap.org/en/query/customs-duties
(ultima consultazione 5 luglio 2024).
(
143
)
Malaysian Investment Development Authority.
Cheaper green hydrogen energy in the pipeline.
Disponibile all'indirizzo
https://www.mida.gov.my/mida-news/cheaper-green-hydrogen-energy-in-the-pipeline/
(ultima consultazione 15 maggio 2024).
(
144
)
Idem.
(
145
)
Cfr.
https://h2v.eu/analysis/statistics/financing/hydrogen-cost-and-sales-prices
(ultima consultazione 15 maggio 2024).
(
146
)
Cfr.
https://www.ilmia.gov.my/index.php/en/labour-cost
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
147
)
Cfr.
https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
148
)
Cfr.
https://rshiny.ilo.org/dataexplorer8/
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
149
)
Cfr.
https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
150
)
Cfr.
https://www.st.gov.my/eng/web/consumer/details/2/10
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
151
)
Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation.
Disponibile all'indirizzo
https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
152
)
GMES. Relazione annuale 2023. Disponibile all'indirizzo
www.gasmalaysia.com/wp-content/uploads/2024/04/Annual-Report-2023.pdf
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
153
)
Cfr.
https://www.span.gov.my/document/upload/n8sVd7sPHPq3A68TTVeLYLvJiU1sC3Ta.pdf
(ultima consultazione 13 maggio 2024).
(
154
)
Codice 2014 – Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base della classificazione dell'industria NACE Rev. 2.
(
155
)
Considerando 49 del regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (
GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/490/oj
).
(
156
)
t24.000702.
(
157
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (
GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1239/oj
).
(
158
)
Causa C-478/21 P, CCCME et al./Commissione, punti 167-169.
(
159
)
t24.001457.
(
160
)
https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2544395-dutch-hvo-buying-rises-on-lower-costs
.
(
161
)
https://vespertool.com/news/biodiesel-market-update-ucome-and-fame-0-prices-decline-while-rme-prices-rise/
.
(
162
)
https://vespertool.com/news/biodiesel-prices-are-now-at-their-lowest-levels-since-june-2023/
.
(
163
)
Fonte: punto 25 della denuncia e relazione GAIN Biofuels Annual – China, 19 ottobre 2023 (disponibile agli indirizzi
https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9
e
https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3
).
(
164
)
Cfr. la nota al fascicolo t24.000784.
(
165
)
t24.001022.
(
166
)
Stime del denunciante per il PI (basate sui dati "Stratas" per il 2022 e il 2023).
(
167
)
Come osservato al considerando 57, i SAF sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, così come i rispettivi volumi. La Commissione ha pertanto dedotto la produzione stimata di SAF (ossia 75 000 tonnellate nel 2022 e 150 000 tonnellate nel PI) e la capacità stimata per i SAF dalla risposta di EBB al questionario sui dati macroeconomici.
(
168
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione del 12 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (
GU L 136 del 13.5.2022, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/731/oj
).
(
169
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (
GU L 40 del 11.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj
).
(
170
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia (
GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj
).
(
171
)
Eurostat, dati annuali sul costo del lavoro – Nace Rev. 2 (
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/ 995c4de3-9520-4cc1-9dc2-3c78325a2fc8?lang=en
).
(
172
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (
GU L 40 del 11.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj
), considerando 394.
(
173
)
Dati Comext per biodiesel puro e relative miscele.
(
174
)
Dati Comext solo per biodiesel puro. Dati per il codice 2710 19 43 29 per Singapore. Dati per il codice 3826 00 10 per Argentina, Regno Unito e altri paesi terzi. Dati per i codici 2710 19 43 29 e 3826 00 10 per altri paesi esclusa la Cina (per la quota del Regno Unito inclusa in altri paesi esclusa la Cina, è stato considerato solo il codice 3826 00 10 ).
(
175
)
Il profitto di riferimento dell'11 % è stato stabilito nel 2013 (regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (
GU L 315 del 19.11.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj
). Tale profitto di riferimento è stato ritenuto congruo anche nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (
GU L 40 dell'11.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj
).
(
176
)
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/petroleum-fuel-prices.html
.
(
177
)
Nel suo
Weekly Oil Bulletin
, la Commissione fornisce una panoramica per Stato membro dell'UE dei prezzi medi del gasolio e della benzina (Euro Super-95) e della quota fiscale del prezzo finale. Cfr.
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
.
(
178
)
Maggiori dettagli a cura dell'associazione FuelsEurope si trovano nel grafico disponibile al seguente indirizzo:
https://www.fuelseurope.eu/uploads/files/modules/documents/file/1688474562_PHVWHHTy6LUHcLLbJzKRaj44vRiRLrTghMB8aXzf.pdf#:~:text=No%20tax%20incentive%3A%20Biofuels%20do%20not%20bene%EF%AC%81t%20from,a%20percentage%20of%20fossil%20fuel%20content%20above%2070%25
.
(
179
)
GHG = gas a effetto serra.
Allegato
Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
Anhui Tianyi Environmental Protection Tech. Co., Ltd.
89EG
Baoshun (Henan) New Carbon Material Co., Ltd.
89EH
Bemay (Hubei) New Energy Company Ltd.
89FU
Changzhou City Jintan District Weige Biological Technology Co., Ltd.
89EI
Chongqing CH Bio Energy Co., Ltd.
89EJ
Chongqing Yubang New Energy Technology Co., Ltd
89EK
Dezhou Rongguang Biotechnology Co., Ltd.
89EL
Guangxi Guiping Guangran Energy Technology Co. Ltd.
89EM
Guangzhou Hongtai New Energy Technology Co., Ltd.
89EN
Guangzhou Leo-king Environmental Technology Co., Ltd.
89EO
Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd.
89EP
Hebei Hui De Renewable Resources Co., Ltd.
89EQ
Hebei Jingu Plasticizer Co., Ltd.
89ER
Hebei Jingu Recycling Resources Development Co. Ltd.
89ES
Hebei Longhai Bioenergy Co., Ltd.
89ET
Hebei Nanhong New Energy Technology Pte, Ltd.
89EU
HENAN JUNHENG INDUSTRIAL GROUP BIOTECHNOLOGY COMPANY., LTD.
89EV
Hubei Tianji Bioenergy Co., Ltd.
89EW
Huizhou City Huilong Jinyi Oil Energy Co.,LTD
89EX
Huizhou Excellent and Innovation Bioenergy Technology Co., Ltd.
89EY
Hunan Xinhui Bioenergy Co., Ltd.
89EZ
Jiangxi Zunchuang New Energy Co., Ltd.
89FA
Jiujiang Oasis Energy Technology Co., Ltd.
89FB
Kunming Decheng Renewable Resources Technology Co. Ltd.
89FC
Linyi Huibang New Energy Co., Limited
89FD
Long Chang City Yuanju Oil and Greas Co. Ltd.
89FE
Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd.
89FF
Ningbo Jiesen Green Fuel Co., Ltd.
89FG
Shandong Baoshun Chemical Technology Co., Ltd.
89FH
Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co., Ltd.
89FI
SHANDONG HUIDONG NEW ENERGY CO., LTD.
89FJ
Shandong Sanju Bioenergy Co., Ltd.
89FK
Shanghai Zhongqi Environment Technology Inc.
89FL
Shenzhen Leoking Biotechnology Co., Ltd
89FM
Sichuan Huisheng New Technology Co Ltd.
89FN
Sichuan Lampan New Energy Technology Co., Ltd.
89FO
Tanghe Jinhai Biological Technology Co., Ltd.
89FP
Tangshan Jinlihai Biodiesel Co., Ltd.
89FQ
Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co., Ltd.
89FR
YANGZHOU JIANYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
89FS
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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