Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2172 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Vaj Ulliri Valmi Elbasan iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2172 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Vaj Ulliri Valmi Elbasan iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2172 of 29 October 2025 granting protection in the Union to the Geographical Indication Vaj Ulliri Valmi Elbasan registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2172
30.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2172 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2025
che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra
(
2
)
, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 7 marzo 2025 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», oggetto della domanda depositata dall’Albania, è stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra.
(3)
A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.
(4)
A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte.
(5)
Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan».
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «Olio d’oliva».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj
.
(
2
)
Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/1846, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1846/oj
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2172/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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