Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2218 of 16 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2218
18.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2218 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1
2
3
Granuli di agarosio modificati chimicamente con il 10 % in peso di proteina A. Il prodotto è disperso in un tampone acquoso di conservazione contenente, in peso, il 40-60 % di granuli.
Il prodotto è usato come resina nella cromatografia di affinità. Agisce come filtrante selettivo in processi specifici per isolare anticorpi, ad esempio gli anticorpi monoclonali.
Le catene polimeriche di agarosio subiscono una forte reticolazione, creando una matrice rigida con la quale le molecole di proteina A ricombinante formano legami covalenti.
Il prodotto è confezionato in recipienti da 50 litri.
3913 90 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 e dalla nota 6, lettera a), del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 3913 e 3913 90 00 .
Il prodotto interagisce con anticorpi ma non ne contiene. La proteina A non è un prodotto immunologico quale definito nella nota 2 del capitolo 30, in quanto non è direttamente coinvolta nella regolazione dei processi immunologici. È pertanto esclusa la classificazione dell’agarosio modificato chimicamente con proteina A nella voce 3002 .
Il prodotto è un polimero modificato chimicamente quale definito nella nota 5 del capitolo 39 e nella nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) del capitolo 39, considerazioni generali, parte «Polimeri», terzo paragrafo. Non può pertanto essere classificato nella voce 3504 tra le «altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove» [cfr. anche NESA relativa alla voce 3504 , lettera B), primo paragrafo].
Il prodotto è in forma di dispersione (sospensione), la quale costituisce una forma primaria ai sensi della nota 6, lettera a), del capitolo 39. Rientra dunque nella formulazione della voce 3913 in quanto polimero naturale modificato in forme primarie. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 3926 («Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 »).
Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice CN 3913 90 00 tra gli altri polimeri naturali e polimeri naturali modificati, non nominati né compresi altrove, in forme primarie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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