Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219 della Commissione, del 6 settembre 2024, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219 della Commissione, del 6 settembre 2024, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2219 of 6 September 2024 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of certain pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used for buses or lorries and with a load index exceeding 121 originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2219
9.9.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2219 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2024
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Il 18 ottobre 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione
(
2
)
(«regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il dazio antidumping era compreso tra 42,73 EUR per unità e 61,76 EUR per unità. L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
A seguito di un ricorso presentato dalla
China Rubber Industry Association
e dalla
China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters
, il 4 maggio 2022 il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza pronunciata nelle cause T-30/19 e T-72/19
(
3
)
(«sentenza del Tribunale»), ha annullato il regolamento iniziale per quanto riguarda diversi produttori esportatori.
(3)
A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione ha riaperto l'inchiesta e il 4 aprile 2023 ha reistituito un dazio antidumping definitivo nei confronti di diversi produttori esportatori con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione
(
4
)
(«secondo regolamento»).
(4)
I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra 0 EUR per unità e 35,74 EUR per unità. Alle società GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. e GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. è attualmente applicato un dazio antidumping di 35,74 EUR per unità.
1.2.
Domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping
(5)
Il 16 agosto 2021 il gruppo GITI («richiedente») ha presentato una domanda di modifica del nome riguardante il produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd. Il richiedente ha chiesto che il nome GITI Tire (Anhui) Company Ltd. fosse modificato in GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. nel regolamento iniziale in quanto quest'ultima società aveva ripreso le attività della prima. La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario per una modifica del nome. Il richiedente ha risposto al questionario entro il termine fissato a tale scopo.
(6)
Il richiedente ha spiegato che nell'aprile 2021 aveva deciso di ristrutturare alcune delle sue attività in Cina, in particolare procedendo alla fusione di tre società nella GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.: GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd.
(7)
A seguito di ulteriori scambi, la Commissione ha informato il richiedente che la domanda di modifica del nome non era la procedura appropriata da seguire per valutare il processo di ristrutturazione descritto dal richiedente, con il quale il produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd., dotato del codice addizionale TARIC C332, sarebbe stato cancellato al termine del processo di fusione. La Commissione ha spiegato che, per valutare il processo di ristrutturazione, sarebbe stata necessaria un'inchiesta di riesame intermedio.
(8)
L'8 settembre 2023 la Commissione ha ricevuto dal gruppo GITI («richiedente») una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11 del regolamento antidumping di base. La domanda era intesa ad esaminare se la ristrutturazione del gruppo GITI dovesse comportare un nuovo calcolo del margine di dumping del richiedente e riguardava la modifica del nome del produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd. in GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.
1.3.
Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping
(9)
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente, il 15 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11 del regolamento antidumping di base con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
5
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Riesame parallelo in previsione della scadenza
(10)
Il 20 ottobre 2023 la Commissione aveva avviato un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC, a norma dell'articolo 11 del regolamento antidumping di base. Il riesame in previsione della scadenza è stato richiesto dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici, un'associazione ad hoc di produttori europei per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. L'inchiesta nell'ambito del riesame in previsione della scadenza è tuttora in corso.
1.5.
Inchiesta
(11)
L'inchiesta relativa al riesame intermedio parziale limitato al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo dell'inchiesta di riesame»).
(12)
La Commissione ha informato il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.
(13)
La Commissione ha inviato questionari al gruppo GITI per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione ha accolto la proposta del richiedente di utilizzare le sue risposte ai questionari presentati nell'ambito dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Le risposte sono pervenute entro il termine fissato a tal fine.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(14)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del regolamento iniziale e del secondo regolamento, ossia determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
2.2.
Prodotto simile
(15)
Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base.
(16)
La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento antidumping di base.
3.
CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE
(17)
In conformità all'articolo 11 del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore siano mutate in misura significativa e se tale mutamento sia di carattere duraturo.
(18)
Il richiedente ha riferito che nel giugno 2023 la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., ubicata vicino alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd., aveva completato l'assorbimento di altre tre società del gruppo GITI, ossia: i) GITI Tire (Anhui) Company Ltd., ii) Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. e iii) Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva indagato su tutte queste società ad eccezione della Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. La GITI Tire (Anhui) Company Ltd. era uno dei produttori esportatori mentre la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e la Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. fornivano fattori di produzione. Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente, la società risultante dalla fusione continuerà in larga misura a svolgere le stesse attività di produzione e fornitura delle società oggetto dell'inchiesta iniziale. Il richiedente ha segnalato anche altre modifiche aziendali riguardanti diverse società del gruppo GITI. Le modifiche consistono principalmente in i) cambiamenti del livello di attività di produzione dei produttori esportatori e dei fornitori di fattori produttivi e ii) modifiche aziendali minori.
(19)
Nell'inchiesta iniziale il valore normale era stato calcolato sulla base delle informazioni sui prezzi e sui costi del paese di riferimento selezionato e non dipendeva dai prezzi o dai costi praticati sul mercato interno cinese. Non vi sono quindi indicazioni che la ristrutturazione interna e le altre modifiche aziendali del gruppo GITI all'interno della Cina che sono state segnalate siano pertinenti. Inoltre non vi sono indicazioni che i canali di vendita siano cambiati in modo significativo né, di conseguenza, il prezzo all'esportazione, poiché il gruppo continua a esportare attraverso il suo operatore collegato e le spese di vendita dirette della GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. sono le stesse in quanto le società sono ubicate una vicina all'altra. Nulla indica pertanto che le modifiche connesse alla ristrutturazione segnalate e le altre modifiche aziendali minori abbiano modificato le circostanze relative al dumping né che una modifica delle misure antidumping sia giustificata su tale base.
(20)
Tenuto conto della fusione di cui sopra, il richiedente ha chiesto che i riferimenti alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd. siano sostituiti da riferimenti alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. nel secondo regolamento. Gli elementi di prova presentati dal richiedente indicano che l'assorbimento della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. è stato ultimato il 6 luglio 2023, giorno in cui la GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. ha ottenuto la sua nuova licenza commerciale, dopo aver presentato domanda alle autorità competenti il 20 giugno 2023. La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 per tenere conto dell'acquisizione delle attività di produzione della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. da parte della GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e attribuire il codice addizionale TARIC C332 alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.
(21)
Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale regolamento. Il richiedente si è opposto alla chiusura dell'inchiesta per due motivi.
(22)
Secondo la prima argomentazione addotta dal richiedente, la Commissione aveva invitato il richiedente a chiedere un riesame intermedio affinché la Commissione potesse ricalcolare il margine di dumping in considerazione delle modifiche aziendali che il gruppo GITI intendeva effettuare. Per quanto riguarda tale argomentazione, la Commissione aveva informato il gruppo GITI del fatto che, sulla base delle informazioni ricevute in tale fase, la procedura di modifica del nome chiesta inizialmente non sembrava idonea per analizzare le modifiche aziendali previste. La Commissione aveva informato il richiedente che sarebbe stato necessario chiedere un riesame intermedio una volta che le modifiche aziendali fossero state effettivamente attuate. La Commissione non ha tuttavia indicato la necessità di un nuovo calcolo del margine di dumping. Lo scopo del riesame intermedio era valutare se le modifiche aziendali giustificassero un nuovo calcolo del margine di dumping. La Commissione ha concluso che tali modifiche non giustificavano un nuovo calcolo del margine di dumping e ha pertanto accolto la domanda iniziale di modifica del nome.
(23)
La seconda argomentazione addotta dal richiedente consisteva nel fatto che i canali di vendita erano cambiati, in quanto il gruppo GITI non utilizzava più gli importatori collegati stabiliti nell'inchiesta iniziale. Secondo il richiedente, la Commissione non dovrebbe pertanto più ricorrere a un prezzo all'esportazione costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, per la determinazione del livello di dumping. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione osserva che una delle modifiche comunicate riguardava un importatore collegato al di fuori dell'Unione e che pertanto tali dati non sono più pertinenti per la determinazione del livello di dumping nell'Unione. Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il gruppo GITI non vende più il prodotto in esame tramite un operatore commerciale collegato nell'Unione, la Commissione ha osservato che nell'inchiesta iniziale la maggior parte delle vendite all'esportazione nell'Unione erano effettuate tramite gli stessi canali di vendita. La percentuale delle vendite effettuate dall'importatore collegato nell'Unione non era significativa. La Commissione ha inoltre confermato, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, che l'importatore collegato è ancora attivo e fornisce servizi di marketing al gruppo GITI. Poiché il gruppo GITI può ancora utilizzare questo importatore collegato come canale di vendita in qualsiasi momento, il fatto che non lo utilizzi attualmente non sarebbe considerato un mutamento significativo di carattere duraturo.
4.
CHIUSURA DELL'INCHIESTA
(24)
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere la presente inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
(25)
Per i motivi di cui sopra la Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping riguardanti le importazioni del prodotto in esame originario della Cina, limitato al richiedente, dovrebbe essere chiuso.
(26)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 è così modificato:
«GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd
35,74
C332»
è sostituito da
«GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.
35,74
C332».
2. Il codice addizionale TARIC C332 precedentemente attribuito alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd. si applica alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a decorrere dal 6 luglio 2023. A decorrere da tale data si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 per quanto riguarda la GITI Tire (Anhui) Company Ltd.
Articolo 2
È chiuso il riesame intermedio parziale limitato al dumping del gruppo GITI per quanto riguarda il dazio antidumping applicabile alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (
GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3
).
(
3
)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022,
China Rubber Industry Association
(CRIA) e
China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters
(CCCMC)/Commissione europea, cause T-30/19 e T-72/19, EU:T:2022:226.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione, del 4 aprile 2023, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 (
GU L 96 del 5.4.2023, pag. 9
).
(
5
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2023/1500, 15.12.2023
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2219/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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