Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2220/2019

Regolamento (UE) 2019/2220 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Pubblicato: 19/12/2019 In vigore dal: 19/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2019/2220 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali EN: Council Regulation (EU) 2019/2220 of 19 December 2019 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

Testo normativo

27.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 333/33 REGOLAMENTO (UE) 2019/2220 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi ( 1 ) . I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla. (2) Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.2586 a 09.2593 compreso a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. (3) Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 e 09.2872, è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell’interesse dell’Unione. (4) Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2738, è opportuno sostituire il riferimento al termine «stagno» nella designazione del prodotto con il termine «zinco». (5) Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599, è opportuno prorogare il periodo contingentale da sei mesi a un anno. (6) Poiché l’ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell’Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente. (7) I prodotti compresi nel contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2740 sono classificabili sotto il codice TARIC 2309903187 e non sotto il codice TARIC 2309909697. Pertanto è opportuno modificare l’indicazione del codice NC e della sottovoce TARIC pertinenti per tali prodotti. (8) Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 e 09.2932, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorre dall’1 gennaio 2020. (9) Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2828, è nell’interesse dell’Unione applicare il contingente solo dall’1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, poiché sono i mesi in cui la domanda è più elevata per i prodotti in questione e ridurre del 50 % il volume. (10) Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2722 è stato applicato contemporaneamente a una sospensione dei dazi a norma del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ( 2 ) dal 1 o luglio 2019 al il 31 dicembre 2019. Poiché tale sospensione dovrebbe cessare a decorrere dal 1 o gennaio 2020, è nell’interesse dell’Unione aumentare il volume del contingente. (11) Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1), 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) e 4,4’-metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sono incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti saranno progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovamente aperti si applicheranno per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino soltanto dal 1 o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e che i volumi contingentali pertinenti siano ridotti proporzionalmente. È opportuno che il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2590 sia aperto solo per lo stesso periodo. (12) L’esaurimento anticipato del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872 ha evidenziato il fatto che la domanda del prodotto coperto da questo contingente tariffario è elevata e che la capacità di produzione dell’Unione è insufficiente per far fronte a tale domanda. Per rafforzare la capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione è opportuno aumentare il volume del contingente, con effetto retroattivo, per coprire il periodo dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. (13) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. (14) Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872, dal 1° gennaio 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato: 1) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872 è sostituita dalla seguente: «09.2872 ex 2833 29 80 40 Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio 1.1.-31.12. 200 tonnellate 0 %» 2) esso è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1 o gennaio 2020. Tuttavia l’articolo 1, punto 1, si applica dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019 Per il Consiglio La presidente K. MIKKONEN ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Numero d’ordine Codice NC TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale Dazio contingentale (%) 09.2637 ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 20 30 Tutoli di mais a granelli zuccherini ( Zea mays var. saccharata ) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1.1.-31.12. 550 tonnellate 0 % ( 3 ) 09.2849 ex 0710 80 69 10 Funghi della specie Auricularia polytricha , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ( 1 ) ( 2 ) 1.1.-31.12. 700 tonnellate 0 % 09.2664 ex 2008 60 39 30 Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ( 2 ) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 10 % 09.2740 ex 2309 90 31 87 Concentrato di proteine di soia contenente in peso: — 60 % (± 10 %) di proteina grezza, — 5 % (± 3 %) di fibra grezza, — 5 % (± 3 %) di ceneri grezze, e — 3 % o più ma non più del 6,9 % di amido destinato a essere usato nei mangimi animali ( 2 ) 1.1.-31.12. 30 000 tonnellate 0 % 09.2913 ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ( 2 ) 1.1.-31.12. 6 000 tonnellate 0 % 09.2586 ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 20 40 Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, e con: — un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120, e una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100°C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100°C 1.1.-30.6. 200 000 tonnellate 0 % 09.2587 ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 20 40 Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, e con: — un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120, e una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100°C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100°C 1.7.-31.12. 200 000 tonnellate 0 % 09.2828 2712 20 90 Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio 1.4.-31.10. 60 000 tonnellate 0 % 09.2600 ex 2712 90 39 10 Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) 1.1.-31.12. 100 000 tonnellate 0 % 09.2928 ex 2811 22 00 40 Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % 1.1.-31.12. 1 700 tonnellate 0 % 09.2806 ex 2825 90 40 30 Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) 1.1.-31.12. 12 000 tonnellate 0 % 09.2872 ex 2833 29 80 40 Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio 1.1.-31.12. 200 tonnellate 0 % 09.2837 ex 2903 79 30 20 Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) 1.1.-31.12. 600 tonnellate 0 % 09.2933 ex 2903 99 80 30 1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) 1.1.-31.12. 2 600 tonnellate 0 % 09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) 1.1.-31.12. 15 000 tonnellate 0 % 09.2830 ex 2906 19 00 40 Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) 1.1.-31.12. 20 tonnellate 0 % 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % 1.1.-31.12. 20 000 tonnellate 0 % 09.2704 ex 2909 49 80 20 2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) 1.1.-31.12. 500 tonnellate 0 % 09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) 1.1.-31.12. 1 950 tonnellate 0 % 09.2683 ex 2914 19 90 50 Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse ( 2 ) 1.1.-31.12. 200 tonnellate 0 % 09.2852 ex 2914 29 00 60 Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) 1.1.-31.12. 300 tonnellate 0 % 09.2638 ex 2915 21 00 10 Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più 1.1.-31.12. 1 000 000 tonnellate 0 % 09.2972 2915 24 00 Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) 1.1.-31.12. 50 000 tonnellate 0 % 09.2679 2915 32 00 Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) 1.1.-31.12. 400 000 tonnellate 0 % 09.2728 ex 2915 90 70 85 Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) 1.1.-31.12. 400 tonnellate 0 % 09.2665 ex 2916 19 95 30 (E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) 1.1.-31.12. 8 250 tonnellate 0 % 09.2684 ex 2916 39 90 28 Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) 1.1.-31.12. 400 tonnellate 0 % 09.2599 ex 2917 11 00 40 Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) 1.1.-31.12. 500 tonnellate 0 % 09.2769 ex 2917 13 90 10 Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2634 ex 2917 19 80 40 Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 % 1.1.-31.12. 4 600 tonnellate 0 % 09.2808 ex 2918 22 00 10 Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) 1.1.-31.12. 120 tonnellate 0 % 09.2646 ex 2918 29 00 75 3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con: — frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e — punto di fusione tra 49 °C e 54°C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( 2 ) 1.1.-31.12. 380 tonnellate 0 % 09.2647 ex 2918 29 00 80 Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con: — frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( 2 ) 1.1.-31.12. 140 tonnellate 0 % 09.2975 ex 2918 30 00 10 Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2688 ex 2920 29 00 70 Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4) 1.1.-31.12. 6 000 tonnellate 0 % 09.2648 ex 2920 90 10 70 Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) 1.1.-30.6. 9 000 tonnellate 0 % 09.2598 ex 2921 19 99 75 Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) 1.1.-31.12. 400 tonnellate 0 % 09.2649 ex 2921 29 00 60 Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) 1.1.-31.12. 1 700 tonnellate 0 % 09.2682 ex 2921 41 00 10 Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % 1.1.-31.12. 150 000 tonnellate 0 % 09.2617 ex 2921 42 00 89 4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) 1.1.-31.12. 500 tonnellate 0 % 09.2590 ex 2921 43 00 75 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) 1.1.-30.6. 1 000 kg 0 % 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) 1.1.-31.12. 1 800 tonnellate 0 % 09.2730 ex 2921 59 90 80 4,4’-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri ( 2 ) 1.1.-30.6. 100 tonnellate 0 % 09.2591 ex 2922 41 00 10 L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) 1.1.-31.12. 445 000 tonnellate 0 % 09.2592 ex 2922 50 00 25 L-treonina (CAS RN 72-19-5) 1.1.-31.12. 166 000 tonnellate 0 % 09.2854 ex 2924 19 00 85 3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) 1.1.-31.12. 250 tonnellate 0 % 09.2874 ex 2924 29 70 87 Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) 1.1.-31.12. 20 000 tonnellate 0 % 09.2742 ex 2926 10 00 10 Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 ( 2 ) 1.1.-31.12. 60 000 tonnellate 0 % 09.2856 ex 2926 90 70 84 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) 1.1.-31.12. 900 tonnellate 0 % 09.2708 ex 2928 00 90 15 Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) % 1.1.-31.12. 900 tonnellate 0 % 09.2685 ex 2929 90 00 30 Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) 1.1.-31.12. 6 500 tonnellate 0 % 09.2597 ex 2930 90 98 94 Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) 1.1.-31.12. 6 000 tonnellate 0 % 09.2596 ex 2930 90 98 96 Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8) 1.1.-31.12. 300 tonnellate 0 % 09.2842 2932 12 00 2-Furaldeide (furfurale) 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 % 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) 1.1.-31.12. 300 tonnellate 0 % 09.2696 ex 2932 20 90 25 Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) 1.1.-31.12. 6 000 kg 0 % 09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) 1.1.-31.12. 6 000 kg 0 % 09.2812 ex 2932 20 90 77 Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) 1.1.-31.12. 4 000 tonnellate 0 % 09.2858 2932 93 00 Piperonale (CAS RN 120-57-0) 1.1.-31.12. 220 tonnellate 0 % 09.2673 ex 2933 39 99 43 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2674 ex 2933 39 99 44 Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) 1.1.-31.12. 9 000 tonnellate 0 % 09.2880 ex 2933 59 95 39 Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) 1.1.-31.12. 5 tonnellate 0 % 09.2860 ex 2933 69 80 30 1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) 1.1.-31.12. 600 tonnellate 0 % 09.2595 ex 2933 99 80 49 1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) 1.1.-31.12. 40 tonnellate 0 % 09.2658 ex 2933 99 80 73 5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) 1.1.-31.12. 400 tonnellate 0 % 09.2593 ex 2934 99 90 67 5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6) 1.1.-31.12. 45 000 kg 0 % 09.2675 ex 2935 90 90 79 4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2710 ex 2935 90 90 91 2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7) 1.1.-31.12. 5 000 kg 0 % 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) 1.1.-31.12. 400 tonnellate 0 % 09.2686 ex 3204 11 00 75 Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 1.1.-31.12. 250 tonnellate 0 % 09.2676 ex 3204 17 00 14 Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante 1.1.-31.12. 50 tonnellate 0 % 09.2698 ex 3204 17 00 30 Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 1.1.-31.12. 150 tonnellate 0 % 09.2659 ex 3802 90 00 19 Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda 1.1.-31.12. 35 000 tonnellate 0 % 09.2908 ex 3804 00 00 10 Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) 1.1.-31.12. 40 000 tonnellate 0 % 09.2889 3805 10 90 Essenza di cellulosa al solfato 1.1.-31.12. 25 000 tonnellate 0 % 09.2935 ex 3806 10 00 10 Colofonie ed acidi resinici di gemma 1.1.-31.12. 280 000 tonnellate 0 % 09.2832 ex 3808 92 90 40 Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa 1.1.-31.12. 500 tonnellate 0 % 09.2876 ex 3811 29 00 55 Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4‐monononildifenilammina — in peso, più del 45 % ma al massimo il 65 % di 4.4’‐dinonildifenilammina, e — in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 5 % destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti ( 2 ) 1.1.-31.12. 900 tonnellate 0 % 09.2814 ex 3815 90 90 76 Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno 1.1.-31.12. 3 000 tonnellate 0 % 09.2820 ex 3824 79 00 10 — Miscele contenenti, in peso: — tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), — tra l’8 % e il 14 % di ( Z )-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), — tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), — non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e — non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3) 1.1.-31.12. 6 000 tonnellate 0 % 09.2644 ex 3824 99 92 77 — Preparazione contenente en peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0) — il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e (CAS RN 627-93-0), e — non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0) 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 % 09.2681 ex 3824 99 92 85 Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) 1.1.-31.12. 9 000 tonnellate 0 % 09.2650 ex 3824 99 92 87 Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 % 1.1.-31.12. 2 000 tonnellate 0 % 09.2888 ex 3824 99 92 89 — Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso: — 60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5), e — 20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4) 1.1.-31.12. 25 000 tonnellate 0 % 09.2829 ex 3824 99 93 43 Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C 1.1.-31.12. 1 600 tonnellate 0 % 09.2907 ex 3824 99 93 67 Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ( 2 ) 1.1.-31.12. 2 500 tonnellate 0 % 09.2639 3905 30 00 Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato 1.1.-31.12. 15 000 tonnellate 0 % 09.2671 ex 3905 99 90 81 Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili, e — con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm 1.1.-31.12. 12 500 tonnellate 0 % 09.2846 ex 3907 40 00 25 Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) 1.1.-31.12. 2 000 tonnellate 0 % 09.2723 ex 3911 90 19 10 Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) 1.1.-31.12. 5 000 tonnellate 0 % 09.2816 ex 3912 11 00 20 Fiocchi di acetato di cellulosa 1.1.-31.12. 775 000 tonnellate 0 % 09.2864 ex 3913 10 00 10 Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 % 09.2641 ex 3913 90 00 87 — Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M w ) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso 1.1.-31.12. 200 kg 0 % 09.2661 ex 3920 51 00 50 — Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A 1.1.-31.12. 100 tonnellate 0 % 09.2645 ex 3921 14 00 20 Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) 1.1.-31.12. 1 700 tonnellate 0 % 09.2848 ex 5505 10 10 10 Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) 1.1.-31.12. 10 000 tonnellate 0 % 09.2721 ex 5906 99 90 20 Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m 2 e non superiore a 569 g/m 2 , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m 2 e non superiore a 1159 g/m 2 , e — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore ( 2 ) 1.1.-31.12. 375 000 m 2 0 % 09.2594 ex 6909 19 00 55 Cartuccia di ceramica per l’assorbimento di vapori aventi le caratteristiche seguenti: — struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico — 10 % o più, in peso, ma non più di 30 % in peso, di carbone attivo, — 70 % o più, in peso, ma non più di 90 % in peso, di legante ceramico, — con diametro di 29 mm o più ma non più di 41 mm, — lunghezza di non più di 150 mm, — cotta a una temperature di 800°C o più, e — per l’adsorbimento dei vapori del tipo usato per l’assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore 1.1.-31.12. 1 000 000 pezzi 0 % 09.2866 ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 06 26 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S‐glass: — composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (±0,5 μm), — con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex, — senza ossido di calcio, e — con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 MPa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09 per uso nell’industria aeronautica ( 2 ) 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2628 ex 7019 52 00 10 Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso 1.1.-31.12. 3 000 000 m 2 0 % 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo 1.1.-31.12. 50 000 tonnellate 0 % 09.2652 ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 30 40 Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico, di spessore pari o superiore a 0,015 mm 1.1.-31.12. 1 020 tonnellate 0 % 09.2734 ex 7409 19 00 20 — Lastre o fogli costituiti di: — uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (±0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (±0,1 mm) mm, — ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (±0,1 mm) e — parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento 1.1.-31.12. 7 000 000 pezzi 0 % 09.2662 ex 7410 21 00 55 — Lastre: — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600 1.1.-31.12. 80 000 m 2 0 % 09.2834 ex 7604 29 10 20 Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm 1.1.-31.12. 2 000 tonnellate 0 % 09.2835 ex 7604 29 10 30 Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm 1.1.-31.12. 1 000 tonnellate 0 % 09.2736 ex 7607 11 90 83 Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm, — di spessore (tolleranza -0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, — di larghezza (tolleranza ±0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, — con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm, — di misurazione di planarità: ± 4 unità I, — con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e — di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 % destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ( 2 ) 1.1.-31.12. 600 tonnellate 0 % 09.2722 8104 11 00 Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio 1.1.-31.12. 120 000 tonnellate 0 % 09.2840 ex 8104 30 00 20 — Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm 1.1.-31.12. 2 000 tonnellate 0 % 09.2629 ex 8302 49 00 91 Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ( 2 ) 1.1.-31.12. 1 500 000 pezzi 0 % 09.2720 ex 8413 91 00 50 Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente: — raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e — canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel 1.1.-31.12. 65 000 pezzi 0 % 09.2738 ex 8482 99 00 30 Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti: — colate con il sistema continuo o centrifugo, — tornite, — contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco, — contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell’1,25 % di piombo, — contenenti, in peso, l’1,0 % o più ma non più dell’1,4 % di alluminio, e — con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa, del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere 1.1.-31.12. 50 000 pezzi 0 % 09.2763 ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 40 30 Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri ( 2 ) 1.1.-31.12. 2 000 000 pezzi 0 % 09.2588 ex 8529 90 92 56 Display a cristalli liquidi (LCD) avente: — schermo tattile, — almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione, — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 15 cm ma non superiore a 21 cm, — retroilluminazione, — LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione, — un angolo di visione uguale o superiore a 70 gradi, e — una luminanza uguale o superiore a 715 cd/m 2 , destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 ( 2 ) 1.1.-30.6. 450 000 pezzi 0 % 09.2672 ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 75 70 Circuito stampato con diodi LED: — anche dotato di prismi/lenti, e — anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 ( 2 ) 1.1.-31.12. 115 000 000 pezzi 0 % 09.2003 ex 8543 70 90 63 Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm 1.1.-31.12. 1 400 000 pezzi 0 % 09.2910 ex 8708 99 97 75 Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( 2 ) 1.1.-31.12. 200 000 pezzi 0 % 09.2694 ex 8714 10 90 30 Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette 1.1.-31.12. 1 000 000 pezzi 0 % 09.2668 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 21 31 75 Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche ( 2 ) 1.1.-31.12. 350 000 pezzi 0 % 09.2589 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 23 33 70 Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ( 2 ) 1.1.-31.12. 8 000 000 pezzi 0 % 09.2631 ex 9001 90 00 80 Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 901310 e9015 ( 2 ) 1.1.-31.12. 5 000 000 pezzi 0 % ( 1 ) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. ( 2 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 3 ) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

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