Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione, del 12 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare il valore normale dell'acido adipico importato dalla Cina quando sussistono distorsioni significative del mercato?
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Il Regolamento UE 2025/2287 stabilisce come calcolare il valore normale per i prodotti importati dalla Cina quando il mercato interno cinese è caratterizzato da distorsioni significative dovute all'intervento dello Stato. Anziché utilizzare i prezzi praticati in Cina (che risulterebbero artificialmente bassi), la Commissione ricorre a un "paese rappresentativo" con condizioni di mercato normali: in questo caso il Brasile. Il valore normale viene calcolato sulla base dei costi di produzione effettivi nel paese rappresentativo, aggiungendo margini congrui per spese generali, amministrative, di vendita e profitti. Questo meccanismo consente di confrontare il prezzo di importazione con un valore "corretto" che riflette condizioni di mercato reali, permettendo di identificare il dumping. La procedura è particolarmente rilevante per le aziende europee che competono con importazioni cinesi, poiché garantisce una valutazione equa del prezzo di dumping e della necessità di dazi antidumping provvisori.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione, del 12 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2287 of 12 November 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of adipic acid originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2287
13.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2287 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, («regolamento di base») in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 14 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2025 da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di acido adipico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione, («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(6)
Si è tenuta un’audizione con Allnex Italy s.r.l («Allnex»), un utilizzatore di acido adipico.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(7)
Purinova sp. z o.o («Purinova»), un utilizzatore di acido adipico, ha sostenuto di non essere stata in grado di verificare la legittimità del profitto di riferimento superiore al 6 % utilizzato nella denuncia, dato che era soggetto a una clausola di riservatezza. Purinova ha inoltre rilevato che l’uso di un margine di profitto basato sui dati di uno solo dei denuncianti non può essere considerato rappresentativo dell’intera industria dell’Unione. Purinova, insieme a un altro utilizzatore, COIM SpA Chimica Organica («COIM») ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare l’intera domanda di acido adipico dell’Unione. Purinova ha inoltre affermato che, indipendentemente dalla loro capacità produttiva disponibile, i produttori dell’Unione producono principalmente per il proprio fabbisogno e stanno pertanto perseguendo una politica commerciale che rende quasi impossibile per gli utilizzatori l’approvvigionamento di acido adipico presso di loro. Purinova ha inoltre messo in discussione il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sulla base dei buoni risultati finanziari comunicati per il 2024 dal gruppo Lanxess. Infine Purinova ha contestato il nesso di causalità tra il verificarsi del pregiudizio e l’aumento del volume delle importazioni dalla Cina. Purinova ha invece sostenuto che il pregiudizio era dovuto al calo della domanda di acido adipico, che rispecchia la tendenza generale al ribasso nel segmento dei polioli poliesteri, un importante settore di impiego dell’acido adipico. A tale proposito, nelle loro osservazioni Purinova, COIM e Allnex e altri utilizzatori nelle loro risposte al questionario (Elachem S.p.A («Elachem»), Reagens SpA («Reagens»), Stepan Polska Sp. Z.o.o. («Stepan») e Valtris Enterprises Limited («Valtris»)], hanno espresso gravi preoccupazioni in merito al futuro dell’industria a valle in caso di imposizione di dazi antidumping sull’acido adipico. Tutti hanno sostenuto che un ulteriore aumento del prezzo delle loro materie prime le renderebbe estremamente vulnerabili rispetto ai loro concorrenti di paesi terzi, in particolare quelli provenienti da Cina e Turchia.
(8)
Per quanto concerne la versione non riservata della denuncia e in particolare le informazioni limitate sul profitto di riferimento utilizzato, su richiesta della Commissione, il 12 maggio 2025, ulteriori informazioni sono state inserite nel fascicolo pubblico consultabile dalle parti interessate. Le informazioni relative al profitto di riferimento utilizzato durante l’inchiesta per il calcolo dei margini di pregiudizio provvisori figurano al considerando 239.
(9)
La capacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda dell’Unione unitamente all’uso vincolato è analizzata al considerando 177. Per quanto concerne la disponibilità di acido adipico, contrariamente a quanto affermato dagli utilizzatori, sono ancora disponibili fonti alternative quali gli USA e il Brasile e, cosa ancora più importante, l’istituzione di dazi antidumping non intende chiudere il mercato dell’Unione dai produttori esportatori cinesi, ma ripristinare la parità di condizioni per tutti i produttori interessati. L’argomentazione sulla politica commerciale perseguita dai produttori dell’Unione non è stata suffragata da elementi di prova e, in ogni caso, non è stata confermata dai risultati dell’inchiesta ed è stata pertanto respinta come spiegato al considerando 268.
(10)
L’argomentazione relativa ai risultati finanziari di una delle società inserite nel campione è stata respinta in quanto l’acido adipico rappresenta soltanto una parte delle attività totali del gruppo Lanxess, per cui non è possibile trarre conclusioni dai dati complessivi delle società. Inoltre la valutazione del pregiudizio è effettuata per l’industria dell’Unione e non a livello di singola società. I risultati finanziari comunicati per il 2024 per uno dei produttori dell’Unione non hanno pertanto negato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione di acido adipico. In ogni caso, la valutazione dettagliata del pregiudizio è riportata nelle sezioni 4.6 e 4.7.
(11)
Le argomentazioni relative al nesso di causalità e in particolare al calo della domanda sono trattate nei considerando da 224 a 230. Infine le argomentazioni riguardanti l’interesse dell’Unione, in particolare la situazione relativa agli sviluppi del mercato sui prodotti a valle, sono state valutate nella sezione 7.
1.5.
Campionamento
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(13)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività del volume di produzione e delle vendite sul libero mercato dell’Unione del prodotto simile. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 60 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nel libero mercato dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(14)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(15)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.
Campionamento dei produttori esportatori
(16)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(17)
Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(18)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(19)
Inoltre i denuncianti hanno fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2
ter
, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC.
(20)
La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell’Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, all’importatore e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
4
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(21)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione
—
Lanxess Deutschland GmbH, Colonia, Germania («Lanxess DE») e Lanxess Italy S.r.l («Lanxess IT»);
—
Radici Chimica Deutschland GmbH, Elsteraue, Germania («Radici DE»);
importatori indipendenti dell’Unione:
—
LCM Industriale S.r.l., Sesto San Giovanni, Italia;
Utilizzatori
—
COIM SpA Chimica Organica, Buccinasco, Italia;
produttori esportatori cinesi:
—
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd, Chongqing, Cina («Huafon»);
—
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd, Tangshan, Cina («Zhonghao»).
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(22)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(23)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da acido adipico, noto anche come acido esandioico, classificato con il numero CAS (Chemical Abstract Service) 124-04-9, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(24)
L’acido adipico è utilizzato in un’ampia serie di applicazioni, ad esempio nella produzione di nylon 66, adesivi, sigillanti, plastificanti e poliuretani, in particolare polioli poliesteri.
2.2.
Prodotto in esame
(25)
Il prodotto in esame è l’acido adipico originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(26)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(27)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(28)
Non sono pervenute argomentazioni in merito alla definizione del prodotto.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica popolare cinese
3.2.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(29)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(30)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di acido adipico. Tre produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(31)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.
(32)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(33)
Il 13 maggio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione dell’acido adipico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Brasile e il Messico. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dai denuncianti e da entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione.
(34)
Sono state formulate osservazioni in merito alla scelta del paese rappresentativo, al parametro di riferimento da utilizzare per il benzene come fattore produttivo, alla classificazione del codice doganale per taluni fattori produttivi e alla designazione del cicloesano come sottoprodotto. Tali osservazioni sono state trattate nelle sezioni pertinenti (sezioni 3.3.4.1, 3.3.5 e 3.3.5.1).
(35)
L’11 luglio 2025 la Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute dalle parti interessate riguardo alla prima nota in una seconda nota al fascicolo («seconda nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Brasile come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per Rhodia Brasil, SA («Rhodia»), un produttore del paese rappresentativo, qualora diventati disponibili dati relativi all’anno 2024, in alternativa a quelli di Dexxos Participacoes SA («Dexxos»), un produttore chimico del paese rappresentativo.
(36)
Huafon e Zhonghao hanno presentato osservazioni in merito alla seconda nota. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.3.3.
3.3.
Valore normale
(37)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(38)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base,
«[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
» e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(39)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.3.1.
Esistenza di distorsioni significative
(40)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore chimico in Cina
(
5
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(41)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
6
)
. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
7
)
ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
8
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
9
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina
(
10
)
. Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
11
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina
(
12
)
.
(42)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore chimico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
13
)
(«
relazione
»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche dalle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
(43)
Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dell’acido adipico. Ha fatto riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico cinese è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato in Cina.
(44)
Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue:
—
vi è un intervento statale nel settore chimico e in particolare nel mercato dell’acido adipico. A questo proposito, la denuncia faceva riferimento al capitolo specifico sulle sostanze chimiche della relazione per evidenziare le notevoli sovraccapacità presenti nel mercato cinese delle sostanze chimiche. A titolo di esempio, Chongqing Huafeng Chemical Co. (denominato anche Huafon
(
14
)
), il principale produttore di acido adipico a livello mondiale, ha costruito nel 2023 il più grande impianto mondiale per la produzione di acido adipico nella regione di Fuling, che lo ha reso la più grande base di esportazione di acido adipico in Cina
(
15
)
;
—
il principale strumento giuridico e normativo che disciplina l’intervento del governo della RPC nel settore chimico è il quattordicesimo piano quinquennale, che illustra l’intenzione del governo della RPC di promuovere e ottimizzare l’industria manifatturiera e in particolare l’industria chimica. Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime si rivolge all’industria chimica e a quella petrolchimica, nella loro qualità di industrie protette e incentivate. Anche il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede ulteriori interventi statali nell’industria chimica. La denuncia fa inoltre riferimento a vari sistemi specifici per provincia di sottopiani volti a organizzare ulteriormente l’intervento statale nel settore chimico (compresa in particolare la creazione di parchi industriali chimici), tra cui il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica e il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo ad alto livello dell’industria chimica. Entrambe le province detengono la presenza più marcata di società che producono acido adipico in Cina. Il piano d’azione per lo sviluppo dell’industria chimica di Chongqing (2021-2025) menziona specificamente l’importanza di sviluppare maggiori capacità in termini di acido adipico nella regione
(
16
)
;
—
il mercato dell’acido adipico è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. Nella denuncia si sosteneva che il governo della RPC e il PCC esercitano un controllo tanto sulle imprese di proprietà dello Stato quanto su quelle private del settore chimico. Il governo della RPC ha istituito le commissioni per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC» –
State-owned Assets Supervision and Administration Commissions
) affinché rappresentino gli interessi degli azionisti dello Stato nelle imprese di proprietà dello Stato. Le sue funzioni fondamentali guidano la riforma delle imprese di proprietà dello Stato, occupandosi quotidianamente dei gruppi di sorveglianza assegnati alle grandi imprese statali, nominando e revocando i dirigenti apicali e altri alti dirigenti delle imprese di proprietà dello Stato e supervisionando la conservazione e l’apprezzamento del valore dei beni di proprietà dello Stato. Il governo della RPC ha inoltre adottato la legge sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, che conferisce allo Stato il controllo su industrie strategiche e la proprietà delle stesse, come nel caso dell’industria chimica. Diversi importanti produttori di acido adipico in Cina sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui, ad esempio, Liaoyang Petrochemical Co. Inoltre, Huafeng Chemical Co., una società privata produttrice ed esportatrice di acido adipico, registra una forte presenza di membri del PCC tra i suoi azionisti e i suoi organi di gestione
(
17
)
;
—
la presenza cinese nelle imprese che producono acido adipico consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Una delle principali strategie del governo della RPC per mantenere il controllo sulle imprese di proprietà dello Stato consiste nel nominare il personale dirigente, spesso costituito da membri del PCC. Inoltre le imprese di proprietà dello Stato in Cina beneficiano di un accesso preferenziale a un’ampia serie di fattori produttivi, quali i terreni e l’energia, ma anche i sistemi di finanziamento. Il marcato intervento dello Stato all’interno delle imprese si concretizza quindi in una ripartizione distorta delle risorse, che si traduce successivamente in costi e prezzi distorti per i prodotti fabbricati. Ad esempio, nella denuncia i denuncianti hanno sostenuto che non è un caso che la Cina sia uno dei produttori principali di cicloesano, che è la materia prima principale utilizzata nella produzione di acido adipico. Le sovraccapacità nella produzione di cicloesano hanno comportato maggiori investimenti nelle industrie a valle, compresa quella dell’acido adipico. Inoltre il governo della RPC mantiene in essere una tassa all’esportazione del 40 % sul benzene, il precursore principale del cicloesano, che a sua volta impedisce le esportazioni di benzene dalla Cina determinando conseguenti sovraccapacità e prezzi ridotti
(
18
)
;
—
vi è un intervento statale nel settore dell’energia e in particolare nel mercato dell’energia elettrica. Il governo della RPC garantisce prezzi artificiosamente bassi del carbone attraverso regimi di sovvenzioni dirette, finanziamenti agevolati e controlli dei prezzi. Inoltre, secondo la denuncia, il mercato dell’energia elettrica in Cina è servito in misura significativa da imprese che operano sotto il controllo delle autorità cinesi e le forze del libero mercato nei mercati dell’energia sono influenzate dalle politiche pubbliche del governo della RPC
(
19
)
;
—
il governo della RPC ha posto in maniera coerente un forte accento sull’industria chimica nei suoi diversi documenti strategici e ha plasmato le proprie misure con l’obiettivo di favorire i produttori nazionali di sostanze chimiche. A tale proposito, la denuncia faceva riferimento ai vari piani del governo, anch’essi elencati in precedenza
(
20
)
;
—
si registra una mancanza, un’applicazione discriminatoria o un’attuazione inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale in Cina e i costi salariali sono distorti
(
21
)
;
—
i produttori di acido adipico in Cina hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(
22
)
.
(45)
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.
(46)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame.
(47)
A tale proposito la Commissione ha valutato innanzitutto se il settore dell’acido adipico in Cina sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito tanto da società private, quali Chongqing Huafeng Chemical Co.
(
23
)
, Shandong Haili Chemical
(
24
)
e Hengli Petrochemical
(
25
)
, una controllata del gruppo Hengli, nonché da imprese di proprietà dello Stato quali Kailuan Energy Chemical Co. Ltd
(
26
)
. Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato dell’acido adipico. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra gli esempi figurano Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd.
(
27
)
, il secondo maggiore produttore nazionale cinese di acido adipico
(
28
)
, di cui il 32,08 % delle azioni è di proprietà dello Stato
(
29
)
. Inoltre Shenma Industrial Co. Ltd.
(
30
)
, un’impresa di proprietà dello Stato controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo provinciale di Henan
(
31
)
, è il terzo produttore cinese di acido adipico
(
32
)
. Inoltre Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
(
33
)
, una controllata al 100 % di Kailuan Energy Chemical Co., un’impresa di proprietà dello Stato controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo provinciale di Hebei
(
34
)
, figura tra i produttori di acido adipico.
(48)
Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
35
)
e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(49)
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la CPCIF (China Petroleum and Chemical Industry Federation). La CPCIF segue la leadership generale del PCC, svolge attività di partito e assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni del partito
(
36
)
. Inoltre l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili
(
37
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche
(
38
)
.
(50)
Il gruppo Hengli è membro della CPCIF
(
39
)
ed è uno dei suoi direttori esecutivi
(
40
)
.
(51)
Più specificamente, dall’inchiesta è emerso che l’associazione di categoria nazionale che rappresenta i produttori di acido adipico è la China Chemical Fibers Association («CCFA» – Associazione cinese per le fibre chimiche). La CCFA aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e assicura l’esistenza delle condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
41
)
. Inoltre l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili
(
42
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CCFA figurano l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche
(
43
)
.
(52)
Chongqing Huafeng Chemical Co. e Shenma Industrial Co. Ltd sono membri della CCFA
(
44
)
.
(53)
Tanto le società pubbliche quanto quelle private nel settore chimico sono soggette a supervisione strategica e a orientamento. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e dalle prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici
(
45
)
.
(54)
Inoltre il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale
(
46
)
(«parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. Tale parere prevede altresì che entro il 2025 la concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 % e la sicurezza dell’approvvigionamento di nuovi materiali chimici raggiungerà oltre il 75 %
(
47
)
. Il governo della RPC accelererà inoltre lo sviluppo di poliolefine di alta gamma, prodotti chimici elettronici, gas speciali industriali, gomma e plastica ad alte prestazioni, fibre ad alte prestazioni e, per quanto concerne le industrie a valle dell’acido adipico, il governo della RPC intende ampliare la varietà e le specifiche di materiali quali, tra gli altri, i poliuretani e poliammidi
(
48
)
. Inoltre il governo della RPC intende promuovere l’adeguamento della struttura industriale, ossia rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria
(
49
)
.
(55)
Più specificamente, il parere orientativo sullo sviluppo di qualità elevata dell’industria delle fibre chimiche
(
50
)
stabilisce che il governo della RPC intende promuovere lo sviluppo di una piattaforma per l’innovazione nell’ambito delle fibre ad alte prestazioni e dei materiali compositi volta a istituire una catena industriale globale che comprenda le materie prime chimiche di base, le fibre ad alte prestazioni/i polimeri ad alte prestazioni, i materiali compositi e lo stampaggio e la trasformazione di prodotti, il collaudo e la valutazione del prodotto nonché l’applicazione del prodotto
(
51
)
.
(56)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dell’acido adipico sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica
(
52
)
volto a promuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione. Tale piano intende inoltre orientare le imprese a fondere, riorganizzare e ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale, nonché a migliorare l’efficienza e la redditività della produzione
(
53
)
.
(57)
Questo quattordicesimo piano quinquennale di Shandong riguarda specificamente i settori dell’acido adipico a monte e a valle e impone di mettere in evidenza il ruolo guida dei parchi chimici e delle imprese leader e accelerare lo sviluppo dell’intera catena industriale, dalle materie prime chimiche di base ai nuovi materiali chimici di alta gamma, nonché di concentrarsi sullo sviluppo di poliuretani, poliammidi e poliolefine di alta gamma, nonché di nuovi materiali ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto
(
54
)
.
(58)
Un altro esempio dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dell’acido adipico a livello provinciale si riscontra nel quattordicesimo piano quinquennale di Henan sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti e delle industrie del futuro
(
55
)
, il quale mira ad accelerare lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali di nylon. Sulla base di una valutazione globale delle risorse e della capacità ambientale, tale piano intende altresì espandere in modo razionale la produzione di materie prime a monte quali l’acido adipico, il caprolattame e il polimero di nylon 66
(
56
)
.
(59)
Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera mira a sfruttare la capacità produttiva locale di MDI (diisocianato di difenilmetano) e acido adipico al fine di rafforzare la pianificazione e lo sviluppo di progetti quali i composti epossidici e i polioli di polietere e intende espandere ulteriormente a valle l’industria del poliuretano e l’industria del nylon 66
(
57
)
.
(60)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale in seno alle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che il ruolo dell’organizzazione del partito presso Huafeng Chemicals consiste nel trasformare i vantaggi politici offerti dal partito in vantaggi per lo sviluppo di Huafeng; nello svolgere un ruolo di leadership politica nello sviluppo a livello imprenditoriale; nonché nell’integrarsi nella produzione e nelle operazioni
(
58
)
.
(61)
Inoltre il vicedirettore generale esecutivo di Chongqing Huafeng Chemical Co. funge anche da segretario del comitato di partito e rappresentante del partito presso il comune di Chongqing
(
59
)
.
(62)
Il comitato di partito della società Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd è giunto a una profonda comprensione del fatto che la finalità, la posizione e il compito fondamentale del partito in seno alle imprese di proprietà dello Stato consiste nel garantire l’edificazione del partito, guidare lo sviluppo e promuovere le operazioni. Sulla base di tale intesa, il comitato di partito della società, guidato dalle teorie innovative del partito, ha innalzato il posizionamento del lavoro di edificazione del partito, passando dal livello di «servizio e sostegno» a quello di «integrazione e promozione», per poi passare gradualmente a quello di «leadership e coordinamento»
(
60
)
.
(63)
Il presidente di Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd funge anche da segretario del comitato di partito
(
61
)
.
(64)
Il presidente di Shenma Industrial Co. Ltd funge anche da segretario del comitato di partito
(
62
)
.
(65)
Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di acido adipico e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 41, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(66)
Nel settore dell’acido adipico inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria dell’acido adipico beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che l’acido adipico rappresenta un sottosettore del settore chimico. La Commissione ha inoltre trovato documenti riguardanti specificamente il settore dell’acido adipico.
(67)
L’industria chimica è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
63
)
. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento
(
64
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC ottimizzerà la struttura organizzativa, ossia renderà le principali imprese più grandi e più forti, spingerà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, svilupperà inoltre un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base
(
65
)
.
(68)
Più specificamente, il distretto di Fuling, situato nel comune di Chongqing, sta accelerando la propria trasformazione da un grande distretto industriale a un polo per la produzione avanzata che attira una serie di imprese leader e società collegate a monte e a valle intorno a 10 catene industriali chiave
(
66
)
. Il distretto di Fuling ha istituito un cluster industriale del valore di 90 miliardi di CNY incentrato sui materiali, compreso un progetto sviluppato da Chongqing Huafeng Chemical Co. con una produzione annua di 400 000 tonnellate di acido adipico. Inoltre, nel luglio 2022 Chongqing Huafeng Chemical ha firmato un accordo di cooperazione strategica con il distretto di Fuling
(
67
)
.
(69)
Inoltre anche la provincia di Shandong cerca di promuovere in modo mirato progetti per la costruzione, l’integrazione, l’ampliamento e il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, affrontando tanto le lacune quanto i blocchi nella catena di approvvigionamento. È stata avviata la costruzione di una serie di grandi progetti, tra cui il progetto del nylon 6 di Hualu Hengsheng, che stimolerà in modo significativo lo sviluppo di alta gamma della catena di approvvigionamento
(
68
)
.
(70)
Inoltre, Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd. ha firmato un accordo di cooperazione con la succursale di Shandong della Bank of China di proprietà dello Stato su «
progetti chiave di investimento e finanziamento del settore
»
(
69
)
.
(71)
In aggiunta Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd descrive il proprio programma di produzione di acido adipico di 150 000 tonnellate/anno come uno dei progetti industriali incoraggiati dallo Stato ed elencati come progetto di sostegno di base nella provincia di Hebei
(
70
)
.
(72)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
(73)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(74)
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 41. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina)
(
71
)
.
(75)
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre forniti elementi di prova attestanti che il settore dell’acido adipico non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche
(
72
)
, esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(76)
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(77)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(78)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
3.3.2.
Argomentazioni presentate dalle parti interessate
(79)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai denuncianti, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(80)
In questa fase alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria dell’acido adipico da parte di nessuno dei produttori esportatori cinesi.
3.3.3.
Conclusioni
(81)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.3.4.
Paese rappresentativo
3.3.4.1.
Osservazioni generali
(82)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale
(
73
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(83)
Come illustrato ai considerando da 33 a 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale il 13 maggio 2025 e l’11 luglio 2025. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina
(84)
Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato il Brasile e il Messico come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(85)
Sono pervenute osservazioni dal produttore esportatore inserito nel campione Huafon, il quale ha asserito che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo in considerazione del fatto che: 1) i bilanci d’esercizio prontamente disponibili dei due produttori individuati in Brasile non erano in linea con il periodo dell’inchiesta; 2) il Brasile non aveva importazioni significative di benzene quale materiale utilizzato come fattore produttivo; e 3) tale paese disponeva di misure antidumping in vigore sui prodotti dell’acido adipico importati dalla Cina e da altri paesi dal 2015, il che ha inciso sui risultati finanziari dei produttori brasiliani di acido adipico.
(86)
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha osservato che, sebbene i bilanci d’esercizio dei due produttori brasiliani individuati che erano prontamente disponibili al momento della risposta alle osservazioni in merito alla prima nota non fossero in linea con il periodo dell’inchiesta, Huafon non ha fornito dati finanziari alternativi prontamente disponibili che coprissero il periodo dell’inchiesta. Inoltre Huafon non ha fornito elementi di prova che suggeriscano che i dati selezionati comporterebbero, per le SGAV e per i profitti, importi non «congrui» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a). Inoltre, nelle proprie osservazioni, la stessa società Huafon ha considerato il Messico un possibile paese rappresentativo appropriato, sebbene i dati finanziari disponibili per il produttore messicano individuato fossero persino più datati (anno 2021) rispetto a quelli dei due produttori brasiliani individuati (rispettivamente 2022 e 2023). In ogni caso, come illustrato al considerando 93, i dati finanziari del produttore brasiliano Rhodia sono divenuti disponibili per il periodo dell’inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(87)
Per quanto riguarda l’assenza di importazioni di benzene in Brasile, nella prima nota la Commissione ha preso in considerazione l’uso di un parametro di riferimento alternativo e ha invitato le parti a proporre possibili fonti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, che stabilisce che la Commissione può utilizzare, ad esempio, i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato o prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni. Nelle sue osservazioni Huafon ha sottolineato l’esistenza di una serie di dati alternativa disponibile nel GTA, «Messico (BOL)», che, contrariamente alle risultanze della Commissione in merito alla sua prima nota, ha evidenziato importazioni significative di benzene in Messico. L’insieme di dati BOL è stato aggiunto al GTA nel 2021, aggregato dai dati PIERS sulle polizze di carico per il Messico, al fine di includere statistiche commerciali che di norma non figurerebbero nel GTA in considerazione di questioni di riservatezza
(
74
)
. Da tale serie di dati è emerso che durante il periodo dell’inchiesta vi erano state, di fatto, volumi significativi di importazioni di benzene in Messico.
(88)
Per quanto concerne le misure antidumping brasiliane in vigore per le importazioni di acido adipico dalla Cina, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e dagli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto che tali misure fossero intese a creare parità di condizioni. Il fatto che tali misure siano in vigore impedisce ai produttori brasiliani di acido adipico di competere con le importazioni oggetto di dumping provenienti da determinati paesi terzi. Anziché incidere sui risultati finanziari dei produttori brasiliani, compromettendo l’idoneità di tali dati ai fini della determinazione di un valore di riferimento rappresentativo, come sostenuto da Huafon, ciò significa che i risultati finanziari dei produttori brasiliani erano in linea con quelli ottenuti in normali condizioni di mercato, ossia non influenzati dall’effetto negativo delle importazioni di prodotti oggetto di dumping. L’argomentazione in questione è stata pertanto respinta.
(89)
Alla luce dei tre motivi summenzionati (mancanza di dati finanziari, questioni relative al benzene e misure antidumping in vigore in Brasile), Huafon ha ritenuto che la Malaysia sarebbe un paese rappresentativo più appropriato. Huafon ha sostenuto che, a differenza del Brasile, la Malaysia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, fatta eccezione per il punto relativo alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale proposito Huafon ha fatto riferimento alla nota 4 di cui alla prima nota, secondo la quale si può prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiestainchiesta.
(90)
Tale nota indicava tuttavia che la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiestainchiesta può essere presa in considerazione se il prodotto oggetto dell’inchiesta non è fabbricato in alcun paese avente un livello di sviluppo economico analogo (sottolineatura aggiunta). Dato che in Brasile e in Messico vi era produzione di acido adipico, tale condizione non era soddisfatta. Di conseguenza la Malaysia non poteva essere considerata un potenziale paese rappresentativo fintantoché vi fosse un altro paese in cui la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta soddisfaceva tutti i criteri di cui al considerando 82. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Brasile soddisfacesse i quattro criteri relativi a un paese rappresentativo.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(91)
Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile e Messico, la disponibilità dei dati necessari deve essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(92)
Per quanto concerne il Messico, i dati finanziari pubblicamente disponibili per l’unica società produttrice del prodotto oggetto dell’inchiesta si riferivano al 2021. Per quanto concerne il Brasile, i dati finanziari prontamente disponibili per le due società individuate che fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta si riferivano rispettivamente agli anni 2022 e 2023. Di conseguenza i dati finanziari né per il Messico né per il Brasile si sovrapponevano al periodo dell’inchiesta al momento della seconda nota.
(93)
Tuttavia, dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in merito alla seconda nota, i dati finanziari per il 2024 sono diventati disponibili per il produttore brasiliano di acido adipico, Rhodia
(
75
)
. Le argomentazioni di cui al considerando precedente sono quindi diventate prive di oggetto e non hanno richiesto un ulteriore esame. La Commissione ha utilizzato i dati finanziari di Rhodia per il periodo dell’inchiesta.
3.3.4.2.
Conclusioni
(94)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere selezionato come paese rappresentativo appropriato.
3.3.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(95)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(96)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Per quanto concerne la materia prima benzene, la Commissione ha dichiarato l’intenzione di utilizzare la serie di dati GTA Mexico (BOL)
(
76
)
come proposto da Huafon.
(97)
Nella seconda nota la Commissione aveva indicato che, dopo il processo di verifica, sarebbe stata definita una classificazione del codice doganale più dettagliata del sottoprodotto acido dibasico. Nelle loro osservazioni sulla seconda nota, entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione, Huafon e Zhonghao, hanno presentato osservazioni sul codice doganale corretto da utilizzare per l’acido dibasico e l’acido dicarbossilico. A seguito delle visite di verifica, delle osservazioni e degli elementi di prova presentati in loco, quali la composizione chimica di tali prodotti, la Commissione ha deciso di utilizzare i codici doganali comunicati da una delle parti alle autorità doganali e che meglio corrispondono alla miscela di acidi quali verificati in loco, ossia il codice doganale 3824 99 00 .
(98)
Inoltre, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche pubblicate dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística («IBGE») al fine di stabilire i costi del lavoro
(
77
)
esenti da distorsioni, le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale pubblicate dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
78
)
, il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Brasile pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
79
)
, la tariffa per l’acqua applicata da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo («SABESP»)
(
80
)
e la metodologia suggerita dal dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti
(
81
)
per calcolare il prezzo del vapore in Brasile.
(99)
Nelle sue osservazioni in merito alla seconda nota, Huafon ha sostenuto che, anziché utilizzare i dati IBGE ai fini del calcolo del parametro di riferimento del lavoro, la Commissione dovrebbe utilizzare i dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL»). Ciò in considerazione del fatto che i dati IBGE risalgono al 2022 e hanno dovuto essere indicizzati per essere adeguati per il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, in una fase successiva dell’inchiesta, l’IBGE ha messo a disposizione i dati sul lavoro per l’anno 2023. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i dati IBGE 2023, indicizzati per il 2024. La Commissione ha ritenuto che l’utilizzo dei dati dell’IBGE sarebbe stato più preciso rispetto all’impiego dei dati dell’OIL, trattandosi della fonte ufficiale di dati sul lavoro in Brasile. L’OIL utilizza anche i dati IBGE per la propria banca dati, ma li adatta al fine di consentire un confronto internazionale e rinvia all’IBGE per eventuali statistiche e dettagli specifici. L’argomentazione in questione è stata pertanto respinta.
(100)
Per quanto concerne il parametro di riferimento del lavoro, Huafon ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe: 1) utilizzare l’indice dei prezzi alla produzione per l’indicizzazione, anziché l’indice dei prezzi al consumo; 2) utilizzare il settore chimico corretto; e 3) rettificare un errore materiale nel tasso di cambio appropriato. La Commissione ha accolto tali argomentazioni e ha ricalcolato di conseguenza il parametro di riferimento.
(101)
Huafon ha inoltre sostenuto che il parametro di riferimento brasiliano per l’acqua fosse inadeguato. Secondo Huafon, il 2024 è stato un anno caratterizzato da un’estrema siccità in Brasile, con ripercussioni sui prezzi dell’acqua che li rendono estremamente elevati e quindi non rappresentativi. In alternativa Huafon ha suggerito di utilizzare il Messico come paese rappresentativo per il parametro di riferimento per l’acqua. La Commissione ha espresso disaccordo. Sebbene nel 2024 si sia effettivamente verificata una siccità, non è stato fornito alcun elemento di prova dell’impatto di tale siccità sul prezzo dell’acqua. La regione in cui aveva sede Rhodia (il produttore rappresentativo di acido adipico brasiliano) non faceva parte della regione amazzonica menzionata nel documento fornito da Huafon in merito alla siccità
(
82
)
. Anche i dati storici sulle tariffe idriche per quella particolare regione, nella misura in cui erano pubblicamente disponibili
(
83
)
, non indicavano un drastico aumento dei prezzi nel corso del 2024. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ha continuato a considerare appropriato il valore di riferimento brasiliano.
(102)
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, diverse voci erano state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo» (rappresentando congiuntamente in modo significativo meno del 10 % del costo di produzione). La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento della determinazione del valore normale basato sui valori di riferimento esenti da distorsioni corrispondenti stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.3.5.1.
Fattori produttivi
(103)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Fattori produttivi dell’acido adipico
Fattore produttivo
Codice NCM
(
84
)
Fonte
Unità di misura
Valore unitario (CNY)
Materie prime
Benzene
2902 20 00
GTA
(
85
)
kg
10,05
Ammoniaca anidra
2814 10 00
GTA
kg
3,87
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
n/a
IBGE
Ora
95,20
Energia
Carbone bituminoso
2701 12 00
GTA
kg
1,42
Energia elettrica
n/a
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
MWh
0,97
Acqua
n/a
SABESP
KL
41,53
Gas naturale
n/a
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
TJ o M3
4,03
Vapore
n/a
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
Tonnellate metriche
328,56
Sottoprodotti
Cicloesano
2902 11 00
GTA
kg
11,42
Acido dibasico o dicarbossilico
3824 99 00
GTA
kg
22,87
(104)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, debitamente adeguate a un livello esente da distorsioni. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando da 118 a 120.
Materie prime
(105)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
86
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto al considerando 81 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(106)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, i denuncianti hanno sostenuto che il cicloesano non dovrebbe essere considerato un sottoprodotto, dato che si tratta di un prodotto intermedio fabbricato intenzionalmente e ottenuto mediante idrogenazione del benzene. Un sottoprodotto, al contrario, è una produzione secondaria involontaria e inevitabile generata a seguito del processo produttivo principale. Tuttavia dalle osservazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione in merito alla prima nota e come confermato durante le verifiche in loco, è emerso chiaramente che il percorso produttivo del cicloesene utilizzato dai produttori esportatori inseriti nel campione ha effettivamente generato cicloesano (grezzo) come sottoprodotto dell’idrogenazione parziale del benzene. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che il cicloesano (greggio) dovrebbe essere considerato un sottoprodotto e ha respinto l’argomentazione del denunciante.
(107)
Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di tenere conto della differenza di prezzo rilevata tra il cicloesano grezzo e quello puro utilizzando il rapporto tra il costo proprio delle società per tali fattori produttivi e di applicarlo al valore di riferimento per il cicloesano puro. Nelle proprie osservazioni sulla seconda nota Zhonghao si è detta concorde con tale approccio e Huafon ha espresso il proprio accordo durante la verifica in loco.
(108)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 102.
(109)
Per determinare i dazi all’importazione applicabili per codice merci e paese d’origine, la Commissione ha consultato la Market Access Map
(
87
)
. I dazi all’importazione sono stati aggiunti al valore cif registrato nelle statistiche brasiliane sulle importazioni disponibili nella banca dati GTA.
(110)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
Lavoro (manodopera)
(111)
L’IBGE pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile
(
88
)
. La Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti disponibili relative al 2023 per il costo medio del lavoro nel settore 20.2,
Fabricação de produtos químicos orgânicos
. Le statistiche IBGE forniscono informazioni sui salari totali annuali e sugli oneri connessi, nonché sul numero di dipendenti nel settore chimico per l’anno 2023. Sono state prese in considerazione solo le informazioni relative al personale legato alla produzione. I valori sono stati indicizzati al periodo dell’inchiesta utilizzando l’indice nazionale dei prezzi alla produzione
(
89
)
.
Energia elettrica
(112)
Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
90
)
. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente, come pubblicati in ogni mese del 2024.
(113)
Le tariffe pubblicate nei bollettini mensili comprendevano l’«
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
» (ICMS), un’imposta prelevata a livello statale sulla circolazione di merci e sulla fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta è recuperabile dagli utilizzatori industriali e, di conseguenza, è stata dedotta dal valore di riferimento stabilito.
(114)
Dato che l’ICMS è stata applicata con aliquote comprese tra il 17 % e il 18 % a seconda dello Stato in questione, la Commissione ha applicato una detrazione media pari al 17,5 % per l’ICMS ai fini del ricalcolo del parametro di riferimento.
Gas naturale
(115)
Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
91
)
. Le tariffe pubblicate nei bollettini mensili per il 2024 comprendevano la stessa imposta ICMS illustrata sopra per l’energia elettrica e la Commissione ha trattato tale imposta allo stesso modo di quella applicata per l’energia elettrica.
Acqua
(116)
Il prezzo dell’acqua per gli utilizzatori industriali in Brasile è pubblicato da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsabile dell’approvvigionamento idrico, nonché della raccolta e del trattamento delle acque reflue a San Paolo. Il prezzo dell’acqua è previsto specificamente anche per i comuni che rientrano nell’abbreviazione OJ, che comprende l’ubicazione del produttore brasiliano di acido adipico Rhodia. Le informazioni consentono di individuare le tariffe per l’approvvigionamento idrico e la raccolta di acque reflue applicabili agli utilizzatori industriali nel 2024
(
92
)
.
Vapore
(117)
La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Brasile utilizzando la metodologia proposta dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti
(
93
)
, basata sul costo del gas naturale necessario per produrlo
(
94
)
. Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo. A tal fine, la Commissione ha utilizzato il gas naturale come fattore produttivo del calore e ha impiegato il costo del gas naturale calcolato come illustrato al considerando 115.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(118)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(119)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(120)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Rhodia per il 2024 reperiti su Internet
(
95
)
.
(121)
La Commissione ha ritenuto che le percentuali così stabilite avrebbero determinato importi per le SGAV e per i profitti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base che sono congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica.
Calcolo
(122)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(123)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha moltiplicato il consumo effettivo verificato dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione per i costi unitari esenti da distorsioni di tali fattori produttivi osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.4.
(124)
In secondo luogo, la parte del costo di produzione esente da distorsioni che riflette il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo è stata stabilita moltiplicando il valore esente da distorsioni delle materie prime determinato come descritto ai considerando da 105 a 110 per la percentuale dei materiali di consumo determinata come descritto al considerando 108.
(125)
In terzo luogo, la Commissione ha stabilito il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per la percentuale delle spese generali di produzione determinata come descritto ai considerando 118 e 119.
(126)
Aggiungendo il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione al valore esente da distorsioni del costo di produzione, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni.
(127)
Infine la Commissione ha stabilito gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti moltiplicando il valore esente da distorsioni del costo di produzione per le aliquote di SGAV e profitti determinate come spiegato al considerando 120. Al costo di produzione esente da distorsioni sono stati aggiunti gli importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, che la Commissione ha ritenuto congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(128)
Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,6 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,0 %.
(129)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.4.
Prezzo all’esportazione
(130)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.
(131)
Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(132)
Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie sono stati applicati adeguamenti di prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV dell’importatore collegato, e di un profitto congruo. Tale profitto si è basato sui dati dell’unico importatore indipendente che ha collaborato, LCM Industriale S.r.l.
3.5.
Confronto
(133)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.5.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(134)
Come spiegato al considerando 127, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(135)
Nelle proprie osservazioni sulla seconda nota, Huafon ha asserito che, al fine di garantire un confronto equo, le spese di vendita quali il nolo domestico e marittimo, così come le spese di assicurazione, movimentazione e carico dovevano essere dedotte dalle SGAV del prodotto rappresentativo. Huafon ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-762/20 Sinopec
(
96
)
, che è oggetto di impugnazione e che ha esaminato la questione dell’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in un caso in cui il valore normale era stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(136)
La Commissione ha rilevato che nella sua sentenza nella causa
CCCME
(
97
)
, successiva alla sentenza Sinopec, il Tribunale ha ricordato innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una parte chieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti volti a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, è onere della parte medesima dimostrare che la sua richiesta è giustificata. L’onere della prova in relazione agli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a coloro che intendono avvalersene. Ne consegue che, in tal caso come nella presente inchiesta, spettava alle parti interessate, conformemente a tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno degli elementi di prova da esse asseriti durante l’inchiesta.
(137)
Il Tribunale ha dichiarato
(
98
)
che sebbene la pratica di effettuare adeguamenti possa risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, tali deduzioni non possono essere praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Infatti in linea di principio su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente al netto di tali elementi
(
99
)
. Nel contesto della presente inchiesta, come nel caso della sentenza
CCCME
, la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello «franco fabbrica» comprendeva un congruo importo per le SGAV e non erano disponibili informazioni che dimostrassero che le SGAV di Rhodia comprendessero alcun costo di distribuzione. Di conseguenza, tenuto conto del potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, l’approccio della Commissione è stato conforme alla più recente giurisprudenza per quanto riguarda le argomentazioni infondate secondo cui gli importi delle SGAV utilizzati per la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, considerati dalla Commissione congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono i costi di trasporto. Come spiegato al considerando 133, la Commissione ha scelto di confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica. Come illustrato ai considerando da 122 a 129, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale.
(138)
Inoltre Huafon non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che le SGAV utilizzate dalla Commissione non erano già indicate a livello franco fabbrica né che esse determinerebbero un importo per le SGAV che non sarebbe «congruo» a tale stadio commerciale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
3.5.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(139)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(140)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.
3.6.
Margini di dumping
(141)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(142)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto né dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(143)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 32,0 %.
(144)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è determinato in base al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base ai dati comunicati in Eurostat.
(145)
Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 90 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(146)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6 %
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8 %
Altre società che hanno collaborato
32,0 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(147)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da cinque società (una delle quali era un gruppo costituito da due soggetti giuridici di produzione distinti). Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(148)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 444 153 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, più precisamente le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e le risposte al questionario relativo ai macroindicatori fornite dagli altri produttori dell’Unione che compongono l’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 13, i due produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 60 % della produzione e delle vendite totali dell’Unione del prodotto simile destinate al libero mercato.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(149)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.
(150)
L’acido adipico è utilizzato come materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle a valore aggiunto, quali i polioli poliesteri, i poliuretani, il nylon 6,6 e vari adesivi, sigillanti, plastificanti, lubrificanti ecc. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato.
(151)
La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, in quanto i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, essendo venduti all’interno della stessa società o dello stesso gruppo di società sulla base di prezzi di trasferimento fissati in conformità a politiche tariffarie interne e dunque non sono direttamente collegati ai prezzi sul libero mercato. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(152)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata all’acido adipico e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(153)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.
(154)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Tra questi figurano: produzione; capacità; utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.
4.3.
Consumo dell’Unione
(155)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: a) i dati sulle vendite comunicati nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e le risposte al questionario relativo ai macroindicatori fornite dal resto dell’industria dell’Unione; e b) i dati sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi, quali riportate nelle statistiche Eurostat.
(156)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Consumo totale dell’Unione
771 080
601 749
515 366
556 461
Indice
100
78
67
72
Mercato vincolato
371 556
289 055
235 108
266 540
Indice
100
78
63
72
Mercato libero
399 524
312 694
280 258
289 922
Indice
100
78
70
73
Fonte:
risposte dei produttori dell’Unione al questionario, Eurostat.
(157)
Il consumo totale dell’Unione è diminuito del 33 % tra il 2021 e il 2023 per poi aumentare leggermente durante il periodo dell’inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 28 %.
(158)
Il consumo vincolato e quello del mercato libero hanno seguito le stesse tendenze anno su anno durante il periodo in esame, registrando entrambi un calo durante l’intero periodo in esame, rispettivamente del 28 % e del 27 %.
(159)
Tale diminuzione del consumo di acido adipico è legata alla tendenza al ribasso registrata in taluni dei segmenti a valle, in particolare in quello dei polioli poliesteri e dei prodotti a base di poliuretani.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
(160)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione.
(161)
Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Quantitativo delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
77 321
66 171
94 816
103 075
Indice
100
86
123
133
Quota di mercato sul mercato libero
19,4 %
21,2 %
33,8 %
35,6 %
Indice
100
109
175
184
Fonte:
dati Eurostat e risposte al questionario.
(162)
Le importazioni dalla Cina sono diminuite del 14 % tra il 2021 e il 2022, principalmente a causa dell’aumento dei costi di trasporto, per poi continuare ad aumentare costantemente, con un conseguente aumento complessivo del 33 % durante il periodo in esame, raggiungendo le 103 075 tonnellate nel 2024. Tale aumento di volume è ancora più significativo se si considera il calo dei consumi nello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 19,4 % nel 2021 al 35,6 % nel 2024, ossia registrando un aumento dell’84 %.
4.5.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi
(163)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione in Cina.
(164)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Prezzo delle importazioni dalla Cina
1 514
1 848
1 251
1 251
Indice
100
122
83
83
Fonte:
Eurostat.
(165)
I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono aumentati nel 2022, in linea con l’aumento dei prezzi delle materie prime e del nolo marittimo, per poi scendere notevolmente al di sotto del livello del 2021 per il resto del periodo in esame. Nel complesso i prezzi sono diminuiti, passando da 1 514 EUR/tonnellata nel 2021 a 1 251 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, un calo del 17 % a dimostrazione dell’aggressiva politica di fissazione dei prezzi adottata dai produttori esportatori cinesi. Confrontando i prezzi delle importazioni cinesi con quelli dell’industria dell’Unione (come indicato nelle tabelle 3 e 7), è evidente che i prezzi all’importazione dal paese interessato erano costantemente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione, spesso di un ampio margine.
(166)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(167)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta effettuati gli adeguamenti del caso e detratti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 12 % e il 14 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione.
(168)
L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, a partire dal 2023, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita in linea con l’andamento dei costi di produzione e al fine di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 8. La significativa contrazione dei prezzi è ulteriormente confermata dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione.
(169)
L’inchiesta ha rivelato che i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito una riduzione a causa delle importazioni a basso prezzo originarie della RPC. Durante il periodo in esame i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono aumentati principalmente in ragione dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime (cfr. considerando 191). Nel frattempo le importazioni dalla Cina hanno continuato ad aumentare significativamente in termini relativi nel 2022 e in termini tanto relativi quanto assoluti dopo tale data, con prezzi in diminuzione dopo il 2022, una circostanza questa che ha reso impossibile per l’industria dell’Unione vendere il prodotto a un prezzo che avrebbe coperto il suo costo di produzione, fatta eccezione per il 2021, anno in cui l’industria dell’Unione è stata a malapena redditizia. Tale contrazione dei prezzi ha confermato che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno determinato una perdita di redditività per l’industria dell’Unione. Come rilevato al considerando 191, nel 2023, quando i costi di produzione per l’industria dell’Unione sono rimasti elevati (+ 38 % rispetto al livello dei prezzi del 2021), l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre bruscamente i propri prezzi di vendita sul mercato libero data la crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Come si può osservare nelle tabelle 3 e 8, a partire dal 2022 le importazioni cinesi sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi medi decisamente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. L’acido adipico è un prodotto di base, il che significa che i clienti cambiano relativamente facilmente e rapidamente fornitore sulla base dei prezzi offerti da vari fornitori. Ciò significa che l’industria dell’Unione non ha avuto altra scelta se non quella di abbassare i propri prezzi per garantirsi qualche volume di vendita.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(170)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(171)
Come indicato al considerando 13, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(172)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e contenuti nelle risposte al questionario relativo ai macroindicatori dell’industria dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione. Al fine di evitare di rivelare dati sensibili tra i due produttori dell’Unione inseriti nel campione, gli indicatori microeconomici sono forniti sotto forma di intervalli di valori. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(173)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(174)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(175)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
698 454
535 885
405 755
444 153
Indice
100
77
58
64
Capacità produttiva (in tonnellate)
847 552
744 880
743 469
742 145
Indice
100
88
88
88
Utilizzo degli impianti
82 %
72 %
55 %
60 %
Indice
100
87
66
73
Fonte:
Risposte al questionario relativo ai macroindicatori, risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(176)
Il volume di produzione del prodotto simile ha mostrato un’evidente tendenza al ribasso, seguendo da vicino l’andamento del consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 1. Nel 2022 la produzione dell’Unione è scesa del 23 %, in linea con la contrazione del mercato dell’Unione. Il volume di produzione è diminuito ulteriormente nel 2023, raggiungendo il minimo storico della produzione di poco più di 400 000 tonnellate, il che significa un’ulteriore contrazione di 19 punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta i volumi di produzione hanno registrato una leggera ripresa, seguendo da vicino l’andamento del consumo dell’Unione. Nel complesso, durante il periodo in esame, il volume di produzione del prodotto simile è sceso del 36 %, superando di gran lunga la contrazione del consumo dell’Unione. Come già indicato al considerando 158, tanto il consumo vincolato quanto quello del mercato libero hanno seguito le medesime tendenze.
(177)
La capacità produttiva è rimasta stabile per tutti i produttori, fatta eccezione per uno, che nel 2022 ha ridotto la propria capacità di produzione di acido adipico di circa 100 000 tonnellate. Dal 2022 fino alla fine del periodo dell’inchiesta, la capacità produttiva è rimasta praticamente invariata, con poco più di 740 000 tonnellate l’anno. Ciò significa anche che l’industria dell’Unione è in grado di coprire l’intera domanda dell’Unione, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle parti interessate, come indicato al considerando 7. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(178)
In linea con i dati comunicati per la produzione e la capacità, anche l’utilizzo degli impianti è diminuito in misura significativa. Nel 2021 il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari all’82 %. Con l’ulteriore calo della produzione registrato nel 2023, il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 55 %. Il lieve aumento della produzione si è tradotto in un tasso di utilizzo degli impianti del 60 % durante il periodo dell’inchiesta, che tuttavia non è redditizio. È ben noto al mercato che i tassi di utilizzo degli impianti inferiori all’80 % non consentono una produzione sostenibile nell’industria chimica e comportano un aumento insostenibile dei costi unitari e perdite conseguenti.
4.6.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(179)
Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Vendite sul mercato libero e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Volume delle vendite sul mercato libero (in tonnellate)
308 535
230 449
168 734
169 048
Indice
100
75
55
55
Quota di mercato (in %)
77,2
73,7
60,2
58,3
Indice
100
95
78
76
Fonte:
Risposte al questionario relativo ai macroindicatori, risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(180)
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato ha registrato un netto calo del 25 % nel 2022, seguito nel 2023 da un’ulteriore contrazione di 20 punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta le vendite sul libero mercato sono rimaste invariate rispetto al 2023. Pertanto, nel complesso, durante il periodo in esame le vendite sul libero mercato sono diminuite del 45 %, un dato notevolmente superiore al tasso di contrazione del 27 % delle dimensioni del mercato libero dell’Unione (tabella 1). La perdita di volumi di vendite che supera la contrazione del mercato è imputabile all’aumento simultaneo delle importazioni cinesi. Come si può riscontrare nella tabella 2, i volumi delle importazioni cinesi sono riusciti a crescere in un mercato in contrazione del 23 % nel 2023 (rispetto ai livelli del 2021) e di altri 10 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.
(181)
In linea con le tendenze descritte in precedenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul libero mercato dell’Unione è diminuita drasticamente durante il periodo in esame, passando dal 77,2 % nel 2021 al 58,3 % nel periodo dell’inchiesta, un dato che corrisponde a una perdita di quasi 19 punti percentuali. Allo stesso tempo, come desumibile nella tabella 2, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 19,4 % nel 2021 al 35,6 % nel periodo dell’inchiesta, il che rappresenta una crescita dell’84 % a scapito dell’industria dell’Unione.
(182)
Nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume vincolato e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Volume del mercato vincolato dell’Unione (in tonnellate)
371 556
289 055
235 108
266 540
Indice
100
78
63
72
Produzione totale dell’industria dell’Unione (in tonnellate)
698 454
535 885
405 755
444 153
Indice
100
77
58
64
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione
53 %
54 %
58 %
60 %
Indice
100
102
109
113
Fonte:
Risposte al questionario relativo ai macroindicatori, risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(183)
Il volume del mercato vincolato dell’Unione (costituito dall’acido adipico detenuto dall’industria dell’Unione per l’uso a valle) è diminuito del 28 % durante il periodo in esame, in linea con il calo del consumo complessivo (totale) di acido adipico dell’Unione (tabella 1). Tale riduzione è stata tuttavia meno significativa rispetto al calo del 45 % del volume delle vendite sul libero mercato registrato nello stesso periodo (tabella 5). Dato che i volumi di produzione hanno dovuto diminuire a seguito del calo del consumo complessivo, la quota del mercato vincolato rispetto alla produzione totale dell’Unione è aumentata del 13 %, raggiungendo il 60 % nel periodo dell’inchiesta.
4.6.2.3.
Crescita
(184)
Gli indicatori pertinenti dell’industria dell’Unione, quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato, mostrano tutti un’evidente tendenza al ribasso durante il periodo in esame, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo dell’Unione. Il consumo è diminuito, mentre allo stesso tempo le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono aumentate in misura significativa in termini tanto di volume quanto, ancora di più, di quota di mercato.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(185)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Numero di dipendenti (ETP)
1 175
1 173
1 134
1 114
Indice
100
100
96
95
Produttività (in tonnellate/ETP)
594
457
358
399
Indice
100
77
60
67
Fonte:
Risposte al questionario relativo ai macroindicatori, risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(186)
Il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno, ETP) è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, registrando un leggero calo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, corrispondente a una riduzione complessiva del 5 %.
(187)
In considerazione del drastico calo della produzione nel periodo in esame, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate prodotte su base annua per dipendente ETP, è notevolmente peggiorata del 40 % tra il 2021 e il 2023. Dato il lieve aumento della produzione di sei punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta, anche la produttività è leggermente aumentata, ma è rimasta inferiore del 33 % rispetto al livello del 2021 durante il periodo dell’inchiesta.
4.6.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(188)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(189)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
4.6.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(190)
Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione nel libero mercato e nel mercato vincolato dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Prezzo medio unitario di vendita nel libero mercato dell’Unione (in EUR/tonnellata)
[1 400 – 1 700 ]
[2 200 – 2 500 ]
[1 550 – 1 850 ]
[1 500 – 1 800 ]
Indice
100
150
102
97
Prezzo medio di trasferimento sul mercato vincolato (in EUR/tonnellata)
[1 400 – 1 700 ]
[2 300 – 2 600 ]
[2 000 – 2 300 ]
[1 600 – 1 900 ]
Indice
100
159
141
112
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[1 400 – 1 700 ]
[2 100 – 2 400 ]
[1 900 – 2 000 ]
[1 700 – 2 000 ]
Indice
100
154
138
118
Fonte:
Risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(191)
I prezzi di vendita sul libero mercato sono aumentati notevolmente nel 2022 in considerazione dell’aumento marcato dei prezzi delle materie prime e dell’energia, che ha determinato un aumento analogo dei costi di produzione, ossia del 54 %. Tuttavia, nel 2023, sebbene i costi di produzione unitari siano rimasti elevati (+ 38 % rispetto al livello dei prezzi del 2021), principalmente a causa del calo del volume di produzione, l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita sul libero mercato in razione della crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Come si può osservare nella tabella 3, a partire dal 2022 le importazioni cinesi sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi medi decisamente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. L’acido adipico è un prodotto di base, il che significa che i clienti cambiano relativamente facilmente e rapidamente fornitore sulla base dei prezzi offerti da vari fornitori. Ciò significa che l’industria dell’Unione non ha avuto altra scelta se non quella di abbassare i propri prezzi per garantirsi qualche volume di vendita.
(192)
Durante il periodo dell’inchiesta il costo unitario di produzione è diminuito di 20 punti percentuali rispetto al 2023 a causa dell’aumento del volume di produzione e degli adeguamenti effettuati con successo dall’industria dell’Unione per ottimizzare il proprio consumo di energia. Tuttavia tale dato è rimasto nettamente al di sopra dei livelli del 2021 (+ 18 %), dato il livello complessivamente basso della produzione. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi è tuttavia continuata e le importazioni sono arrivate in volumi crescenti e a prezzi di dumping, come si può desumere dalle tabelle 3 e 4 e come spiegato ai considerando 162 e 165. L’industria dell’Unione è stata pertanto costretta a ridurre ulteriormente i prezzi praticati sul libero mercato nonostante la propria situazione precaria e non è stata comunque in grado di coprire i propri costi di produzione.
(193)
Le vendite sul mercato vincolato sono state effettuate a prezzi di trasferimento e non erano in concorrenza diretta con le importazioni cinesi (o con altre importazioni). Conformemente alle prescrizioni generali in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, i prezzi medi vincolati hanno seguito l’andamento del costo di produzione. Anche i prezzi vincolati medi sono rimasti al di sopra dei prezzi di vendita sul libero mercato durante l’intero periodo in esame, fatta eccezione per il 2021, quando si sono attestati allo stesso livello.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(194)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Costo medio del lavoro per dipendente ETP (in EUR)
[80 000 – 85 000 ]
[82 000 – 87 000 ]
[84 000 – 89 000 ]
[84 000 – 89 000 ]
Indice
100
102
105
104
Fonte:
Risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(195)
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato moderatamente da un anno all’altro, al di sotto dei tassi di inflazione medi segnalati in Germania
(
100
)
, paese in cui hanno sede entrambi i produttori inseriti nel campione, il che dimostra che l’industria dell’Unione stava cercando di ridurre il più possibile i costi.
4.6.3.3.
Scorte
(196)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Scorte finali (in tonnellate)
[5 000 – 7 000 ]
[10 000 – 12 000 ]
[4 000 – 6 000 ]
[7 000 – 9 000 ]
Indice
100
197
81
124
Scorte finali in percentuale della produzione
2,8 %
6,9 %
3,9 %
4,3 %
Indice
100
244
138
152
Fonte:
Risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(197)
L’acido adipico non può essere conservato per un lungo periodo senza agglomerarsi. Dato che la capacità di stoccaggio è limitata, il livello delle scorte è stato mantenuto a un livello relativamente basso dall’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Tuttavia, in considerazione dell’improvviso calo del consumo nel 2022, i livelli delle scorte sono aumentati bruscamente del 144 % in tale anno. Al fine di evitare un ulteriore aumento delle scorte, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre la propria produzione nel 2022 e ancora di più nel 2023 per portarle a un livello accettabile.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(198)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[2 % - 4 %]
[0 %- 2 %]
[-30 % - –25 %]
[-15 % - –10 %]
Indice
100
21
- 945
- 442
Flusso di cassa (in EUR)
[20 milioni - 25 milioni]
[10 milioni - 15 milioni]
[-20 milioni - –15 milioni]
[-20 milioni - –15 milioni]
Indice
100
56
-81
-80
Investimenti (in EUR)
[3 milioni -6 milioni]
[2 milioni -5 milioni]
[2 milioni -5 milioni]
[2 milioni -5 milioni]
Indice
100
91
91
91
Utile sul capitale investito
[5 % - 10 %]
[-5 % - 0 %]
[-85 % - –80 %]
[-65 % - –60 %]
Indice
100
-42
-1 059
- 800
Fonte:
Risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(199)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel 2021 l’industria dell’Unione era ancora in grado di realizzare profitti modesti anche se i prodotti cinesi erano già presenti sul mercato. Tuttavia tali prodotti presentavano un livello di prezzo simile a quello dell’industria dell’Unione. Nel 2022 la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita, principalmente a causa degli aumenti dei costi, ma l’industria dell’Unione è riuscita comunque a rimanere intorno al punto di pareggio, dal momento che il mercato dell’Unione è stato in qualche modo protetto dall’impatto delle importazioni cinesi, che sono diminuite in termini volume e aumentate in termini di prezzi a causa dell’aumento decisamente significativo dei costi di nolo marittimo registrato durante la crisi energetica del 2022. Negli anni successivi, tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente. Le importazioni cinesi sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping molto bassi e in volumi crescenti. L’industria dell’Unione è stata costretta a diminuire ulteriormente i propri prezzi di produzione e di vendita a causa dell’aggressiva pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Di conseguenza la sua redditività ha subito un drastico deterioramento. La redditività dell’industria dell’Unione è crollata a livelli record nel 2023 e, pur essendo riuscita a riprendersi leggermente durante il periodo dell’inchiesta, ha continuato a registrare gravi perdite.
(200)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha registrato uno sviluppo analogo, diminuendo costantemente e drasticamente durante il periodo in esame. Da un inizio relativamente sano nel 2021 è diventato negativo nel 2023 e da allora non si è ripreso.
(201)
Date le tendenze illustrate sopra, l’industria dell’Unione non è stata in grado di effettuare importanti investimenti per finanziare miglioramenti o ammodernamenti sostanziali. Ha piuttosto mantenuto il livello degli investimenti al minimo necessario per garantire gli interventi di riparazione e di manutenzione necessari. Di conseguenza gli investimenti sono stati mantenuti a un livello basso ma relativamente stabile, registrando un leggero calo del 9 % durante il periodo in esame.
(202)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In linea con gli sviluppi sopra descritti, l’utile sul capitale investito si è deteriorato insieme ai profitti e, a partire da un inizio relativamente solido nel 2021, detto valore ha seguito una netta tendenza al ribasso nel 2022 ed è rimasto negativo durante il periodo dell’inchiesta.
(203)
La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa dal deterioramento dei loro risultati economici e finanziari a partire dalla seconda metà del periodo in esame e dall’incertezza delle prospettive di mercato.
4.7.
Conclusioni sul pregiudizio
(204)
Come si può osservare nella tabella 2, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 33 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, mentre il consumo del libero mercato dell’Unione ha subito una contrazione del 27 %. La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dell’84 % (passando dal 19,4 % nel 2021 al 35,6 % durante il periodo dell’inchiesta) a scapito dell’industria dell’Unione. Come indicato nella tabella 3, i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 17 % durante il periodo in esame, nonostante le tendenze generali opposte in relazione ai prezzi delle materie prime e dell’energia. Più specificamente, a partire dal 2023 i produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica di fissazione dei prezzi estremamente aggressiva, praticando prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(205)
Durante il periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione hanno mostrato una tendenza al deterioramento o alla stagnazione. In particolare, come desumibile dalla tabella 4, il volume di produzione è diminuito notevolmente del 36 % superando la contrazione del mercato dell’Unione, facendo aumentare i costi di produzione unitari. I tassi di utilizzo degli impianti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta sono stati pari o inferiori al 60 %, un dato indiscutibilmente basso per questo tipo di industria. I volumi delle vendite sul libero mercato sono diminuiti del 45 % (tabella 5), un dato che supera notevolmente la contrazione del consumo del 27 % registrata nello stesso periodo sul libero mercato (tabella 1). Ciò si è tradotto per l’industria dell’Unione in una perdita della sua quota di libero mercato, che è passata dal 77 % nel 2021 al 58 % durante il periodo dell’inchiesta (tabella 5). Data la continua e persino crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi per coprire i propri costi e ha registrato notevoli perdite a partire dal 2023 (tabella 11).
(206)
In sintesi, l’industria dell’Unione ha registrato un deterioramento simultaneo dei propri indicatori macroeconomici e microeconomici, mentre le importazioni cinesi hanno esercitato una pressione significativa sull’industria dell’Unione in termini tanto di volume quanto di prezzi.
(207)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Di conseguenza, l’argomentazione delle parti interessate sulla mancanza di pregiudizio, come descritta al considerando 10, è stata respinta.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(208)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: una contrazione della domanda; importazioni da paesi terzi; andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione; uso vincolato e aumenti dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(209)
Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una penetrazione significativa e crescente sul mercato dell’aumento delle importazioni dalla Cina, che hanno presentato costantemente prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e, in ogni caso, hanno determinato una contrazione dei prezzi. A tal riguardo l’andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni ha compromesso i livelli di prezzo dell’industria dell’Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due elementi.
(210)
Come descritto al considerando 162 e illustrato nella tabella 2, il volume e la quota di mercato delle importazioni cinesi sono aumentati notevolmente durante il periodo in esame, rispettivamente del 33 % e dell’84 %. Nello stesso periodo, come indicato ai considerando 180 e 181, l’industria dell’Unione ha perso il 45 % del proprio volume delle vendite sul libero mercato e la sua quota di mercato si è ridotta di 19 punti percentuali.
(211)
Inoltre, come indicato nella sezione 4.5, le importazioni cinesi hanno fatto registrare prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame e in particolare a partire dal 2023, una circostanza questa che ha portato a un rapido deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel 2023, dopo la leggera sospensione nel 2022 dovuta all’aumento dei prezzi del nolo marittimo, le importazioni cinesi hanno riconquistato i volumi di vendita e ridotto il livello dei prezzi sul mercato dell’Unione, circostanze che sono coincise con un grave deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Dal 2023 fino alla fine del periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere i propri prezzi a un livello redditizio a causa dell’impennata delle importazioni cinesi a prezzi di dumping e ha quindi iniziato a registrare notevoli perdite (tabella 11).
(212)
La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento significativo della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi inferiori a quelli dell’Unione ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(213)
Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Stati Uniti
Quantitativo (in tonnellate)
10 569
9 425
14 192
15 624
Indice
100
89
134
148
Quota di mercato
2,6 %
3,0 %
5,1 %
5,4 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 374
2 039
1 944
1 794
Indice
100
148
142
131
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
Quantitativo (in tonnellate)
13 668
16 074
16 708
17 799
Indice
100
118
122
130
Quota di mercato
3,4 %
5,1 %
6,0 %
6,1 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 392
2 084
1 932
1 780
Indice
100
150
139
128
Fonte:
Eurostat.
(214)
I volumi delle importazioni di acido adipico dal resto del mondo sono rimasti modesti durante tutto il periodo in esame, inferiori a 18 000 tonnellate l’anno, pari al massimo al 6 % della quota di mercato dell’Unione. Le importazioni originarie degli Stati Uniti sono state di gran lunga quelle più rilevanti.
(215)
Ciò che risulta altresì evidente dalle statistiche sulle importazioni di cui alla tabella 12 è che tali volumi modesti entravano nel mercato dell’Unione a prezzi non solo superiori a quelli dei loro concorrenti cinesi, ma anche superiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(216)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, dato il loro basso volume e il livello elevato dei prezzi, tali importazioni da paesi terzi non potevano essere la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(217)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta (2024)
Volume totale delle esportazioni ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)
28 494
27 448
10 084
13 612
Indice
100
96
35
48
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
[1 600 – 1 800 ]
[2 300 – 2 500 ]
[1 550 – 1 750 ]
[1 500 – 1 700 ]
Indice
100
143
98
95
Fonte:
Risposta al questionario fornita dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(218)
Durante il periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno rappresentato meno del 10 % delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione. In effetti, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando il pregiudizio è stato più pronunciato, le esportazioni hanno rappresentato soltanto il 2 % circa delle vendite sul libero mercato. Allo stesso tempo, il livello medio dei prezzi di tali esportazioni è stato costantemente al di sopra del livello dei prezzi praticati sul libero mercato dell’Unione, ma a partire dal 2023 tale dato è stato inferiore al costo di produzione. In altre parole, sebbene le vendite all’esportazione non fossero sempre redditizie, dato che i prezzi all’esportazione continuavano ad essere superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione, tali vendite all’esportazione hanno attenuato la situazione dei produttori dell’Unione, anziché aggravarla.
(219)
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, e in particolare tenendo conto dei bassi volumi delle vendite all’esportazione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non aveva attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
5.2.3.
Aumenti dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia
(220)
Due utilizzatori, Purinova e Allnex, hanno affermato che le difficoltà incontrate dai denuncianti derivavano dall’aumento del costo di produzione e dal calo della redditività sul mercato a valle, e non dall’aumento dell’afflusso di acido adipico dalla Cina.
(221)
L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha contribuito all’aumento del costo di produzione dell’industria dell’Unione, in particolare nel 2022, durante la crisi energetica. Tuttavia, quando i prezzi dell’energia e delle materie prime (benzene e ammoniaca) sono stati i più elevati, ossia nel 2022, il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 14 % a fronte di un aumento dei loro prezzi di vendita del 22 % (tabelle 2 e 3). L’industria dell’Unione è stata pertanto in grado di aumentare i propri prezzi di vendita per assorbire l’aumento del costo unitario di produzione, comportamento adottato dagli operatori economici in normali condizioni di mercato. Tuttavia, a partire dal 2023, sebbene i prezzi dell’energia avessero iniziato a diminuire, le importazioni cinesi hanno nuovamente registrato un’impennata a prezzi notevolmente ridotti, motivo per cui l’industria dell’Unione è stata costretta ad abbassare i propri prezzi di vendita al di sotto del costo di produzione al fine di assicurarsi alcuni volumi di vendita e rimanere un soggetto attivo sul mercato. Questo è stato altresì il momento in cui la sua situazione si è notevolmente deteriorata e il pregiudizio è diventato evidente.
(222)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che non è stato l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia a causare un pregiudizio all’industria dell’Unione.
5.2.4.
Consumo
(223)
Purinova ha asserito che il calo delle entrate e dei profitti negli ultimi anni è il risultato di un calo significativo della domanda di acido adipico.
5.2.4.1.
Contrazione della domanda
(224)
Come indicato al considerando 157, il libero mercato dell’Unione ha subito una contrazione del 27 % durante il periodo in esame. Indipendentemente da tale contrazione, nello stesso periodo il volume delle importazioni cinesi è aumentato del 33 %, il che si è tradotto in una crescita della rispettiva quota di mercato, passata dal 19,4 % nel 2021 al 35,6 % nel periodo dell’inchiesta. Tale circostanza si è verificata a scapito dell’industria dell’Unione, che nello stesso periodo ha perso il 45 % dei propri volumi delle vendite sul libero mercato, motivo per cui la sua quota di mercato è scesa dal 77,2 % al 58,3 %. Se si considerano i dati assoluti, un calo dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato proporzionale al calo del consumo nello stesso mercato sarebbe stato pari a circa 110 000 tonnellate (tabella 1), mentre, a causa dell’effetto delle importazioni cinesi, è stato pari a 140 000 tonnellate.
(225)
Inoltre, sebbene il consumo fosse già diminuito in modo significativo nel 2022, l’industria dell’Unione era ancora redditizia. L’ulteriore lieve calo rilevato nel periodo tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta non può di per sé spiegare il deterioramento significativo della situazione dell’industria dell’Unione.
(226)
Di conseguenza la contrazione della domanda nel mercato non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.4.2.
Uso vincolato
(227)
Come si può desumere dalla tabella 6 e come concluso al considerando 183, il mercato vincolato ha registrato la medesima contrazione rilevata nel libero mercato, essendo guidato dalle stesse forze di mercato dei prodotti a valle. Di conseguenza è importante rilevare che, sebbene il volume dell’uso vincolato sia diminuito, una circostanza questa che ha inciso negativamente sui volumi di produzione e sul costo unitario di produzione, tale tasso di calo non è stato più marcato di quello registrato sul libero mercato.
(228)
Inoltre, come si può osservare nella tabella 8 e spiegato al considerando 193, i prezzi di vendita dell’uso vincolato erano basati sui prezzi di trasferimento e quindi seguivano l’andamento del costo di produzione e sono stati costantemente mantenuti al di sopra del livello dei prezzi del libero mercato.
(229)
Di conseguenza, anche se il calo del volume dell’uso vincolato avrebbe potuto avere un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento dell’uso vincolato non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio.
(230)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato dovuto esclusivamente al calo del consumo, sul mercato vincolato o sul libero mercato.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(231)
È stato stabilito un marcato nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Vi è stata una coincidenza temporale tra l’aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e il deterioramento dei risultati dell’industria dell’Unione, visibili in particolare a partire dal 2023. In un mercato in contrazione, l’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping che entrano a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione ha creato un contesto di marcata soppressione dei prezzi e ha eroso la capacità dell’industria dell’Unione di fissare prezzi capaci di coprire il suo costo di produzione. Da tale momento in poi l’industria dell’Unione ha perso la propria redditività e ha continuato a registrare perdite fino alla fine del periodo in esame.
(232)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti suscettibili di incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Si tratta ad esempio delle importazioni da altri paesi; dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione; degli aumenti dei costi; della contrazione della domanda e dell’uso vincolato. L’effetto di tali fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di produzione, volume delle vendite sul libero mercato, prezzi di vendita e redditività è stato solo limitato, se non addirittura nullo.
(233)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, della produttività, della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell’utile sul capitale investito. Inoltre, come illustrato ai considerando 205 e 206, l’industria dell’Unione ha subito gravi perdite a causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping provenienti da paese interessato.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(234)
Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(235)
Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(236)
La Commissione ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio.
6.1.
Margine di underselling
(237)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(238)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(239)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato notevoli perdite, fatta eccezione per il 2021 e il 2022, quando è riuscita rispettivamente a realizzare un margine di profitto molto modesto o a rimanere in pareggio. Inoltre, per gli anni precedenti il periodo in esame, non è stato possibile individuare livelli di redditività precisi o adeguati. Nella denuncia l’industria dell’Unione ha proposto come profitto di riferimento il tasso medio di profitto ottenuto da uno dei produttori dell’Unione sulla base di un contratto di vendita con uno dei suoi acquirenti. Dato che tale risultato si basava su uno solo dei produttori dell’Unione e si limitava agli accordi contrattuali stipulati con un cliente, la Commissione ha ritenuto che non possa essere rappresentativo del profitto che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(240)
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova attestanti che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni durante la verifica in loco esaminando i registri interni della società relativi ai piani di investimento e alle decisioni di gestione. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata inferiore all’1 % per uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e compresa tra l’1 % e il 2 % per l’altro.
(241)
Detta percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 6 % indicato al considerando 239, il che ha portato a un profitto di riferimento del 6 %-8 %.
(242)
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole rientra nell’intervallo di valori [compreso tra 1 750 a 1 950 EUR/tonnellata], che si ottiene applicando detto margine di profitto del 6 %-8 % al costo di produzione sostenuto dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta.
(243)
In assenza di argomentazioni motivate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’OIL elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.
(244)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
(245)
Il margine di underselling per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6
47,1
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8
48,7
Altre società che hanno collaborato
32,0
47,4
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8
48,7
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(246)
Come spiegato nell’avviso di apertura, i denuncianti hanno fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(247)
Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio erano superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(248)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6 %
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8 %
Altre società che hanno collaborato
32,0 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(249)
La Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(250)
Durante il periodo in esame vi erano quattro produttori noti di acido adipico in tutta l’Unione (uno dei quali disponeva di due stabilimenti di produzione distinti). I denuncianti, costituiti da due produttori, rappresentavano oltre il 60 % delle vendite sul libero mercato nel mercato dell’Unione. Tutti i produttori dell’Unione hanno collaborato all’inchiesta. I due produttori dell’Unione, diversi dai denuncianti, non si sono opposti all’inchiesta.
(251)
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quota di mercato a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Tali importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una forte contrazione dei prezzi, che a sua volta ha eroso la redditività dell’industria dell’Unione a partire dal 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, come illustrato nella sezione 5.
(252)
L’istituzione di misure comporterebbe probabilmente la normalizzazione dei livelli dei prezzi sul mercato dell’Unione. Ciò consentirebbe all’industria dell’Unione di riconquistare quote di vendite e di mercato, recuperando in tal modo i propri volumi di produzione e ottenendo buoni tassi di utilizzo degli impianti, riducendo in tal modo i costi unitari. L’industria dell’Unione sarebbe inoltre in grado di vendere a prezzi che coprano i suoi costi e quindi di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole.
(253)
Tuttavia, in assenza di misure, date la politica dei prezzi molto aggressiva attuata dai produttori esportatori cinesi e le enormi capacità inutilizzate disponibili in Cina, è probabile che le importazioni oggetto di dumping aumenterebbero ulteriormente sul mercato dell’Unione. In considerazione dell’entità del pregiudizio già subito, ciò non solo ostacolerebbe la ripresa dell’industria dell’Unione, ma renderebbe la sua situazione del tutto insostenibile. Di conseguenza, in assenza delle misure, la sopravvivenza dell’industria dell’Unione non potrebbe essere garantita e, con ogni probabilità, la stessa sarebbe costretta a cessare l’attività nel prossimo futuro.
(254)
La Commissione ha quindi concluso che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di acido adipico originarie della Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(255)
Un importatore indipendente, LCM, ha acconsentito a collaborare e ha risposto al questionario. Nessun altro importatore od operatore commerciale ha presentato osservazioni o altre informazioni.
(256)
LCM è un operatore commerciale consolidato di prodotti chimici industriali avente una clientela stabile situata prevalentemente in Italia. Durante il periodo dell’inchiesta le vendite di acido adipico sono corrisposte a un valore compreso tra il 30 % e il 40 % del fatturato totale. Nello stesso periodo, il volume di acido adipico importato da LCM dalla Cina ha rappresentato tra il 7 % e il 9 % delle importazioni totali dalla Cina. Di conseguenza, anche considerando il livello di collaborazione degli utilizzatori, il livello di collaborazione degli importatori è considerato medio.
(257)
LCM si è opposta all’istituzione di misure principalmente per timore che ciò danneggerebbe i suoi clienti, gli utilizzatori di acido adipico che producono principalmente resine di rivestimento e polioli poliesteri. LCM ha espresso preoccupazione per il fatto che l’aumento dei prezzi dell’acido adipico derivante dai dazi porrà i suoi clienti in una posizione sfavorevole rispetto ai produttori cinesi integrati che forniscono gli stessi prodotti ma ottengono acido adipico a prezzi inferiori dai produttori cinesi. LCM ha inoltre contestato il fatto che gli esportatori cinesi vendessero a prezzi di dumping. A tale riguardo, LCM ha ritenuto che, sulla base delle proprie conoscenze, i prezzi pagati dagli utilizzatori per l’acido adipico originario della Cina e dell’UE fossero gli stessi se si considerano i dazi doganali (6,5 %) e i costi di sdoganamento, i costi di trasporto, i costi di movimentazione e riconfezionamento o i costi aggiuntivi dovuti alle operazioni di disaggregazione e frantumazione necessarie per l’acido adipico agglomerato che è stato trasportato per mesi, nonché il margine dell’operatore commerciale. Dopo tutti questi adeguamenti, LCM ha ritenuto che i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile non differissero in modo significativo. Un’argomentazione analoga è stata formulata anche da uno degli utilizzatori, Allnex.
(258)
Per quanto concerne la questione del dumping, come spiegato nella sezione 3.6, dall’inchiesta è emerso che tutte le importazioni dalla Cina erano vendute a prezzi di dumping. Per quanto riguarda il confronto dei prezzi, come illustrato al considerando 166, esso è stato effettuato sulla base del prezzo all’importazione cinese franco di tutte le spese allo sbarco, ossia includendo tutti gli adeguamenti necessari e i costi successivi all’importazione. I margini di undercutting sono pertanto risultati essere significativi, il che comporta che i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori a quelli del prodotto simile offerto dall’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre concluso in via provvisoria l’esistenza di una contrazione dei prezzi, come spiegato al considerando 199.
(259)
Per quanto riguarda l’effetto dei dazi sui prezzi e sulla potenziale perdita di clienti per l’importatore, l’obiettivo delle misure non è quello di chiudere completamente il mercato alle importazioni cinesi, ma di ripristinare condizioni di mercato normali e parità di condizioni per tutte le parti interessate. A tale riguardo, date le notevoli capacità inutilizzate, si prevede che le importazioni dalla Cina continueranno e l’importatore dovrebbe essere in grado di trasferire gli aumenti dei costi sulla maggior parte dei suoi clienti. Inoltre, anche le fonti alternative, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione, rimangono possibili.
(260)
Infine, per quanto concerne l’impatto dei dazi sul mercato a valle, tale preoccupazione è stata ribadita anche da una serie di utilizzatori nelle loro risposte al questionario e/o nelle osservazioni da essi formulate. Questo aspetto è trattato in dettaglio nella sezione 7.3.
(261)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto sugli importatori sarebbe limitato e che, in ogni caso, eventuali conseguenze negative per gli importatori dell’Unione derivanti dalle misure non possono prevalere sulle conseguenze positive di queste ultime per l’industria dell’Unione.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
(262)
Nel corso dell’inchiesta si sono manifestati numerosi utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Dodici di essi hanno risposto al questionario. Il volume combinato delle importazioni dei dodici utilizzatori ha rappresentato circa il 28 % del volume delle importazioni dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta e circa il 32 % del consumo libero dell’Unione. Talune delle risposte al questionario sono state tuttavia molto carenti, con la mancanza di informazioni essenziali e/o di una versione consultabile disponibile per l’esame ad opera delle parti interessate, e pertanto non è stato possibile tenerne conto ai fini della valutazione dettagliata dell’impatto delle misure.
(263)
Complessivamente sette risposte al questionario sono state sufficientemente dettagliate e complete per effettuare una valutazione dettagliata dell’impatto delle misure (Allnex, BorsodChem, COIM, Elachem, Envalior, Kurita e Purinova); tali risposte hanno rappresentato circa il 91 % del volume delle importazioni del prodotto in esame dagli utilizzatori che hanno collaborato e producono un’ampia gamma di prodotti chimici intermedi. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale gruppo fosse rappresentativo della situazione degli utilizzatori che hanno collaborato. Tre di questi utilizzatori, Allnex, COIM e Purinova, hanno presentato comunicazioni scritte.
(264)
La principale preoccupazione espressa dagli utilizzatori contro l’istituzione di misure era il probabile impatto che l’aumento dei prezzi dell’acido adipico avrebbe sulla loro situazione precaria sul mercato dei prodotti a valle. Gli utilizzatori di acido adipico producono principalmente vari prodotti chimici intermedi, in particolare polioli poliesteri o altri prodotti chimici finali quali resine e schiume poliuretaniche, nylon 6,6, vari adesivi, sigillanti, plastificanti e lubrificanti, che sono poi ulteriormente utilizzati da un’ampia gamma di settori, tra cui quelli dei prodotti tessili, dell’arredamento, dell’edilizia, dell’industria automobilistica e delle calzature.
(265)
Numerosi utilizzatori nelle loro risposte al questionario (Elachem, Reagens, Stepan e Valtris) o in osservazioni specifiche formulate (Allnex, COIM e Purinova) hanno asserito che i dazi sull’acido adipico comprometterebbero la loro competitività in veste di produttori di prodotti a valle rispetto ai loro concorrenti di paesi terzi, in particolare quelli situati in Cina e Turchia, che saranno in grado di ottenere il prodotto oggetto dell’inchiesta senza un aumento dei prezzi analogo. Inoltre taluni utilizzatori hanno dichiarato di essere di fatto concorrenti dell’industria dell’Unione sui mercati a valle, la quale potrebbe pertanto trarre un vantaggio indebito dall’istituzione di dazi. A tale proposito Purinova ha aggiunto altresì che, a seguito di una recente inchiesta antidumping
(
101
)
, il prezzo di un’altra materia prima, ossia gli esteri di alchilfosfato, utilizzati dai produttori di polioli poliesteri e prodotti dalla stessa industria dell’Unione, è già aumentato. Allnex ha inoltre menzionato una precedente inchiesta sulle resine epossidiche
(
102
)
e ha affermato che, a seguito dell’istituzione di dazi, i prezzi delle resine epossidiche sono aumentati drasticamente nonostante il calo del costo di una materia prima, ponendo gli utilizzatori in una situazione difficile. Elachem e Purinova hanno infine sostenuto che, in caso di istituzione di misure, è necessario estendere l’ambito di applicazione del procedimento anche alle importazioni di prodotti a valle che contengono oltre il 15 % del prodotto in esame, al fine di salvaguardare adeguatamente gli interessi dell’Unione e in particolare quelli dei produttori di prodotti a valle.
(266)
Tali argomentazioni sono state respinte in quanto non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’inchiesta e quello dei dazi che ne derivano nel corso dell’inchiesta stessa. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è stato chiaramente specificato nell’avviso di apertura e tutte le parti interessate, ossia l’industria dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori, sono state definite di conseguenza. Tutte le determinazioni relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità si riferiscono pertanto esclusivamente al prodotto oggetto dell’inchiesta. Analogamente, le tendenze relative ad altri prodotti (quali le resine epossidiche o gli esteri di alchilfosfato e le loro materie prime) che sono stati oggetto di altre inchieste antidumping non possono essere analizzate nel corso del presente procedimento.
(267)
Per quanto concerne la situazione del mercato a valle, l’analisi dei questionari per gli utilizzatori ha portato a concludere che gli utilizzatori sono mediamente redditizi e rimarrebbero tali anche con il livello più elevato di dazi. La Commissione ha pertanto concluso che la maggior parte degli utilizzatori dovrebbe essere in grado di assorbire gli aumenti di prezzo.
(268)
Infine, per quanto concerne l’asserzione secondo cui i dazi garantirebbero un indebito vantaggio competitivo all’industria dell’Unione rispetto agli utilizzatori sui prodotti a valle, si ricorda innanzitutto che i dazi risolveranno soltanto le condizioni inique e insostenibili create dal dumping da parte dei produttori esportatori cinesi. Inoltre, come concluso al considerando 178, una delle maggiori preoccupazioni dell’industria dell’Unione è il basso tasso di utilizzo degli impianti al di sotto del quale essa è stata costretta a operare a partire dal 2023 a causa della perdita di vendite e di quote di mercato imputabili alle importazioni cinesi oggetto di dumping. A seguito della normalizzazione del livello dei prezzi sul mercato dell’Unione, si prevede che l’industria dell’Unione sarà in grado di riconquistare una parte delle vendite e dei quantitativi di produzione persi, conseguendo in tal modo un costo unitario di produzione inferiore. Insieme alle fonti alternative di approvvigionamento, comprese quelle di origine cinese, gli utilizzatori disporranno di un approvvigionamento stabile a prezzi economicamente sostenibili per tutti. Lo scenario alternativo che prevede l’assenza di dazi e la scomparsa dell’industria dell’Unione sarebbe molto più dannoso per gli utilizzatori rispetto al previsto aumento dei prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(269)
In conclusione, la Commissione ha constatato che le misure sono necessarie affinché l’industria dell’Unione possa recuperare le vendite e tornare alla redditività. Gli utilizzatori importatori si troverebbero ad affrontare un aumento dei costi quando si approvvigionano di acido adipico dalla Cina e ciò causerebbe un certo calo della loro redditività che varia a seconda del loro portafoglio di prodotti, ma tali soggetti rimarrebbero sostanzialmente redditizi. Il ripristino di una sana concorrenza e della parità di condizioni garantirebbero che gli utilizzatori dispongano di molteplici fonti di approvvigionamento tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione. Al contrario, la mancata istituzione di misure comporterebbe la piena dipendenza dalle importazioni cinesi, il che porrebbe tutti gli utilizzatori e le varie industrie a valle in una posizione vulnerabile.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(270)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono fondati motivi di ritenere che l’istituzione di misure sulle importazioni di acido adipico originario della Cina non siano nell’interesse dell’Unione.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(271)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(272)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido adipico originario della Cina conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 248 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.
(273)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6 %
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8 %
Altre società che hanno collaborato
32,0 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8 %
(274)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(275)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(276)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(277)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(278)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(279)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(280)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(281)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(282)
Sono pervenute osservazioni da Zhonghao e Huafon, che hanno rilevato un errore materiale nel calcolo del valore normale. La Commissione ha inoltre rilevato un errore di calcolo in relazione al parametro di riferimento per il vapore. La Commissione ha ricalcolato i margini di dumping di conseguenza.
(283)
Un’altra osservazione di Zhonghao riguardava il metodo utilizzato per i calcoli del valore di riferimento per l’acqua e sarà pertanto esaminata, se del caso, nella fase definitiva dell’inchiesta.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(284)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(285)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6 %
89ZW
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8 %
89ZX
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
32,0 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido adipico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/1608, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1608/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione, del 27 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1041, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1041/oj
).
(
4
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2782
.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 100 del 13.4.2023, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 85 del 12 marzo 2021, pag. 154
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 65 a 65; Regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(
13
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final), disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
, come pure la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017), disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it
.
(
14
)
Cfr.:
https://www.huafeng.com/syly/hgsy/zqhfhg61/index.shtml
(consultato il 12 agosto 2025).
(
15
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 12-13.
(
16
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 14-16.
(
17
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 16-18.
(
18
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 19-21.
(
19
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 21-24.
(
20
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 24-25.
(
21
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 25-27.
(
22
)
Denuncia (versione consultabile), pagg. 27-30.
(
23
)
Cfr.:
https://www.huafeng.com/syly/hgsy/zqhfhg61/index.shtml
(consultato il 12 agosto 2025).
(
24
)
Cfr.:
https://www.hailichemical.com/
(consultato il 13 agosto 2025).
(
25
)
Cfr.:
https://global.hengli.com/article/835
(consultato il 13 agosto 2025).
(
26
)
Cfr.:
www.kailuan.com.cn
(consultato il 13 agosto 2025).
(
27
)
Cfr.:
https://www.hl-hengsheng.com/HOME/index.html
(consultato il 13 agosto 2025).
(
28
)
Cfr.:
https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/803032274731/index.phtml
(consultato il 13 agosto 2025).
(
29
)
Cfr. Shandong Hualu Hengsheng Co. Ltd., relazione annuale 2024, pag. 60, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10821388.PDF
(consultato il 13 agosto 2025).
(
30
)
Cfr.:
https://www.shenma.com/
(consultato il 13 agosto 2025).
(
31
)
Cfr. relazione annuale 2024 di Shenma Industrial Co. Ltd., pag. 132, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-26/10806904.PDF
(consultato il 13 agosto 2025).
(
32
)
Cfr.:
https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/803032274731/index.phtml
(consultato il 13 agosto 2025).
(
33
)
Cfr.:
https://www.tszhcc.com/index.php
(consultato il 13 agosto 2025).
(
34
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Kailuan Energy Chemical Co. Ltd., pagg. 63-66, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-3/2024-03-30/9920751.PDF
(consultato il 13 agosto 2025).
(
35
)
Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
36
)
Cfr. statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 13 agosto 2025).
(
37
)
Ibidem.
(
38
)
Cfr. statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 13 agosto 2025).
(
39
)
Cfr.:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661fd28501661fd4ed380000?e=1
(consultato il 13 agosto 2025).
(
40
)
Ibidem.
(
41
)
Cfr. statuto della CCFA, articolo 3, disponibile all’indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultato il 13 agosto 2025).
(
42
)
Ibidem.
(
43
)
Cfr. statuto della CCFA, articolo 36, disponibile all’indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultato il 13 agosto 2025).
(
44
)
Cfr.:
https://www.ccfa.com.cn/11/202404/4264.html
(consultato il 13 agosto 2025).
(
45
)
Cfr. sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, disponibili all’indirizzo:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultato il 14 agosto 2025).
(
46
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 14 agosto 2025).
(
47
)
Ibidem, sezione I.3.
(
48
)
Ibidem, sezione II.3.
(
49
)
Ibidem, sezione III.4.
(
50
)
Cfr.:
https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=93802
(consultato il 14 agosto 2025).
(
51
)
Ibidem, tabella 2.4.
(
52
)
Cfr.:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml
(consultato il 14 agosto 2025).
(
53
)
Ibidem, sezione II.2.4.
(
54
)
Ibidem, sezione III.1.2.
(
55
)
Cfr.:
https://fgw.henan.gov.cn/2023/04-12/2723836.html
(consultato il 15 agosto 2025).
(
56
)
Ibidem, sezione II.3.
(
57
)
Cfr.:
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202108/t20210803_9538603.html
(consultato il 14 agosto 2025).
(
58
)
Cfr.:
https://www.huafeng.com/gyhf/hfdj/djry/
(consultato il 14 agosto 2025).
(
59
)
Cfr. relazione annuale 2024 di Huafeng Chemicals, pag. 43, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10826837.PDF
(consultato il 14 agosto 2025).
(
60
)
Cfr.:
https://www.hl-hengsheng.com/ESJSZQH/2025-03-26/4597.html
(consultato il 14 agosto 2025).
(
61
)
Cfr.:
https://www.hl-hengsheng.com/ESJSZQH/2025-04-17/5578.html
(consultato il 14 agosto 2025).
(
62
)
Cfr. relazione annuale 2024 di Shenma Industrial Co. Ltd, pag. 58, disponibile all’indirizzo:
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222865317.pdf
(consultato il 14 agosto 2025).
(
63
)
Relazione, parte III, capitolo 16.
(
64
)
Ibidem, sezione 16.3.
(
65
)
Cfr. sezione IV.1.3, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultato il 14 agosto 2025).
(
66
)
Cfr.:
https://cq.gov.cn/ywdt/zwhd/qxdt/202209/t20220920_11125978.html
(consultato il 14 agosto 2025).
(
67
)
Ibidem.
(
68
)
Cfr. quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica, disponibile all’indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml
, sezione I.1.3 (consultato il 14 agosto 2025).
(
69
)
Cfr.:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600426&id=10821393
(consultato il 14 agosto 2025).
(
70
)
Cfr.:
https://www.tszhcc.com/index.php
(consultato il 14 agosto 2025).
(
71
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67.
(
72
)
Cfr. sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 18 aprile 2025).
(
73
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
74
)
Per ulteriori informazioni sulla serie di dati BOL utilizzata dal GTA, cfr.:
https://connect.spglobal.com/document/show/phoenix/4083269?connectPath=Search&searchSessionId=b9caf866-5975-45eb-a3f2-713a9562f140
.
(
75
)
https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf
.
(
76
)
Cfr. nota 74.
(
77
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads
.
(
78
)
Inglese —
Ministério de Minas e Energia
.
(
79
)
Inglese —
Ministério de Minas e Energia
.
(
80
)
https://www.sabesp.com.br/servicos/para-voce
.
(
81
)
Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet),
Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE)
. Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stata utilizzata una media di tali valori tipici.
(
82
)
https://reliefweb.int/report/brazil/acaps-thematic-report-brazil-impact-drought-brazilian-amazon-and-2025-outlook-28-january-2025
.
(
83
)
Cfr. ad esempio i dati tariffari per il 2022 e il 2023 di cui all’allegato del documento:
https://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl15142024.pdf
.
(
84
)
Nomenclatura comune del Mercosur.
(
85
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
86
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
87
)
Market Access Map del Centro internazionale per il commercio. Disponibile all’indirizzo:
https://www.macmap.org/en/query/customs-duties
.
(
88
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads
.
(
89
)
Banca dati del Fondo monetario internazionale (FMI) sulle statistiche finanziarie internazionali,
https://legacydata.imf.org/regular.aspx?key=63087884
.
(
90
)
Inglese —
Ministério de Minas e Energia
..
(
91
)
Inglese —
Ministério de Minas e Energia
.
(
92
)
https://www.sabesp.com.br/servicos/para-voce.
.
(
93
)
Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet)
, Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE).
. Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stata utilizzata una media di tali valori tipici.
(
94
)
Inglese —
Ministério de Minas e Energia
.
(
95
)
https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf
.
(
96
)
Causa C-319/24 P,
Commissione/Sinopec Chongqing SVW Chemical e altri
, pendente (sentenza del Tribunale T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113).
(
97
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663.
(
98
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a. contro Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punti 188 e 189.
(
99
)
Cfr. anche sentenza del 18 marzo 2009,
Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd e Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd contro Consiglio dell’Unione europea
, T-299/05, ECLI:EU:T:2009:72, punto 266.
(
100
)
DESTATIS –
Statistisches Bundesamt:
https://www.destatis.de/EN/Press/2025/01/PE25_020_611.html?templateQueryString=average+annual+inflation+rate+2021+to+2024+in+germany
.
(
101
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2415, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2415/oj
).
(
102
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia (
GU L, 2025/393, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
China Pingmei Shenma Energy Chemical Group International Trading Co., Ltd.
89ZY
Hengli Petrochemical (Dalian) Chemical Co., Ltd.
8Z00
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd.
8Z01
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2287/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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