Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2297/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 26/10/2023 In vigore dal: 26/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2297 of 26 October 2023 identifying neighbouring container transhipment ports pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2297 27.10.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2297 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2023 che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 3 octies bis, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 ( 2 ) per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS»). (2) Per ridurre il rischio di scali elusivi da parte delle navi portacontainer in porti al di fuori dell’Unione e la rilocalizzazione delle attività di trasbordo di container in porti al di fuori dell’Unione, la direttiva 2003/87/CE esclude dalla definizione di «porto di scalo» le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo identificato nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della medesima direttiva. (3) A norma dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, per essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo, un porto deve soddisfare diversi criteri. La quota di trasbordo di container del porto deve superare il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l’ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. Il porto deve essere situato al di fuori dell’Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. L’atto di esecuzione non deve tuttavia identificare i porti situati in un paese terzo per i quali tale paese terzo applica effettivamente misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE. (4) Il porto East Port Said si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di East Port Said ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l’ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. L’Egitto non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per questo porto. East Port Said dovrebbe pertanto essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo. (5) Il porto Tanger Med si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di Tanger Med ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l’ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. Il Marocco non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per questo porto. Tanger Med dovrebbe pertanto essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo. (6) È opportuno che la Commissione controlli l’attuazione dell’EU ETS in relazione al trasporto marittimo, in particolare al fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre misure per contrastare i comportamenti elusivi. (7) Per garantire l’efficace funzionamento dell’EU ETS, che dal 1 o gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I porti di trasbordo di container limitrofi di cui all’articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE sono identificati nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 ). ALLEGATO Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all’articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE N. Nome del porto Paese 1. EAST PORT SAID EGITTO 2. TANGER MED MAROCCO ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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