Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2328 of 24 November 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2021/328 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain continuous glass fibre products originating in the People’s Republic of China following a partial interim review, limited to injury
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2328
25.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2328 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamanto di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchiesta precedente e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione
(
2
)
, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni («inchiesta iniziale»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina», o «paese interessato») e, a seguito di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, ha modificato il dazio antidumping iniziale portandolo a valori compresi tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %. Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione
(
3
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha mantenuto tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione
(
4
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione mantenuto tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
(4)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione
(
5
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha mantenuto tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
(5)
Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano pertanto comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
(6)
Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione
(
6
)
a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni. Il dazio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto, basato sul livello delle sovvenzioni, è del 13,1 %.
1.2.
Altre inchieste in corso sullo stesso prodotto
(7)
Il 30 agosto 2024 la Commissione ha avviato un riesame intermedio completo delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
7
)
.
(8)
Il 17 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
8
)
.
1.3.
Apertura
(9)
Il 30 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio delle misure compensative applicabili alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese sulla base dell’articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
9
)
(«avviso di apertura»).
(10)
La Commissione ha avviato tale riesame a seguito di una domanda presentata il 3 giugno 2024 da Glass Fibre Europe («richiedente»). La domanda di riesame è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di prodotti GFR ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La domanda di riesame conteneva elementi di prova di cambiamenti di carattere duraturo nella struttura dell’industria dell’Unione dei prodotti GFR, nonché del conseguente pregiudizio notevole, sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.4.
Parti interessate
(11)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.
(12)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta di riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.5.
Fase successiva della procedura
(13)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di GFR originari della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Le osservazioni presentate da Glass Fibre Europe e PROXIM dopo la divulgazione delle informazioni sono state trattate nella sezione pertinente in appresso.
(14)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Tuttavia non è stata richiesta alcuna audizione e non è stato chiesto l’intervento del consigliere-auditore.
1.6.
Campionamento
(15)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(16)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Il campione, selezionato dalla Commissione sulla base della produzione e delle vendite, era composto da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 60 % del volume totale di produzione stimato e più del 69 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(17)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(18)
Nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(19)
La Commissione ha pubblicato online
(
10
)
i questionari per gli utilizzatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione.
(20)
Sono pervenute risposte al questionario da tutti e tre i produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(21)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori
dell’Unione
—
3B Fibreglass Company Sprl, Battice, Belgio;
—
European Owens Corning Fiberglas SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio;
—
Johns Manville Slovakia, Trnava, Slovacchia.
1.8.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(22)
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA DI RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(23)
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 e 7019 15 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
(24)
Il prodotto oggetto del riesame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc.
2.2.
Prodotto in esame
(25)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(26)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(27)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(28)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Glass Fibre Europe ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto oggetto delle misure.
(29)
Tali osservazioni sono pervenute dopo il termine fissato per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Inoltre, la questione della definizione del prodotto non rientra nell’ambito del presente procedimento, che si limita alla valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità.
(30)
Per questi motivi, la Commissione non ha tenuto conto delle osservazioni e ha respinto la richiesta.
3.
CAMBIAMENTI DI CARATTERE DURATURO NELLA STRUTTURA DELL’INDUSTRIA E DEL MERCATO DELL’UNIONE
(31)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che i cambiamenti duraturi riguardanti il pregiudizio erano relativi a mutamenti significativi nella struttura dell’industria dell’Unione dovuti alla crescente pressione aggressiva delle importazioni cinesi in termini di quantitativi e di prezzi causata dalle sovraccapacità dei prodotti GFR cinesi.
(32)
L’inchiesta ha confermato che la persistente sovraccapacità in Cina, unita a prezzi aggressivi, ha ostacolato in modo significativo la crescita dell’industria dell’Unione dei prodotti GFR. I produttori dell’Unione sono riusciti ad aumentare soltanto in misura limitata la capacità ottimizzando gli impianti esistenti. Dopo l’attuazione di ulteriori misure commerciali nel 2014, le esportazioni cinesi hanno continuato a esercitare pressioni sul mercato dell’Unione, causando l’uscita di diversi produttori. Nel 2009, durante il periodo dell’inchiesta iniziale, l’Unione contava undici produttori di prodotti GFR. Nel 2021, all’inizio del periodo in esame, il loro numero era sceso a dieci. In particolare, P-D Glasseiden ha cessato la produzione in Germania nel 2019. Più di recente, nel luglio 2023 Krosglass ha abbandonato la produzione di prodotti GFR per concentrarsi sulle attività a valle. A ciò si è aggiunta la dichiarazione di fallimento da parte di NEG NL
(
11
)
, dovuta principalmente al costo crescente dell’energia e al calo della domanda da parte del settore automobilistico, che costituiva il principale punto di riferimento per i suoi prodotti di fibre ottiche in vetro. Con questa ulteriore chiusura il numero dei produttori si è quindi ridotto a otto soltanto. Parallelamente, Electric Glass Fiber UK ha cessato la produzione di GFR
(
12
)
nel 2025. Dal momento che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea dal 1
o
gennaio 2021, questo evento, pur non incidendo sul numero dei produttori dell’Unione, riduce comunque l’offerta regionale disponibile e rientra nel quadro dei cambiamenti duraturi che interessano il mercato dell’Unione.
(33)
Per quanto concerne l’evoluzione della capacità produttiva, sebbene la capacità sul mercato dell’Unione sia stata valutata soltanto per i produttori inseriti nel campione nell’inchiesta iniziale e non possa essere utilizzata come punto di riferimento a tale riguardo, nell’ambito del riesame in previsione della scadenza delle misure compensative del 2021 la capacità produttiva dell’Unione nel 2019 è stata stimata a 770 642 tonnellate
(
13
)
. Per contro, nella presente inchiesta la capacità è scesa da 711 692 tonnellate nel 2021 a 651 196 tonnellate nel PIR (- 9 %), ossia circa il 10 % in meno rispetto al livello del 2015. Anche se non si tiene conto del produttore britannico negli indicatori post-Brexit, la tendenza al ribasso relativa alla capacità produttiva è stata confermata.
(34)
Confrontando i dati disponibili dall’inchiesta iniziale, le vendite dell’industria dell’Unione sono scese da 737 818 tonnellate nel 2006 a 520 064 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, e nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta dal 75,1 % al 69,5 %. Per contro, nella presente inchiesta le vendite dell’industria dell’Unione sono scese a 337 898 tonnellate nel PIR e nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta al 40 %. Ciò dimostra che i livelli attualmente raggiunti dalle vendite dell’Unione sono nettamente inferiori a quelli della metà degli anni 2000 e, cosa ancora più importante, che la quota di mercato ha subito una contrazione di circa 30 punti percentuali, il che indica un’erosione duratura della posizione dell’industria dell’Unione.
(35)
La situazione sul mercato dell’Unione ha risentito anche della creazione di società di proprietà cinese che producono prodotti GFR in paesi terzi quali l’Egitto e il Bahrein
(
14
)
. Dopo la costituzione delle società in Egitto, la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto
(
15
)
al fine di ripristinare condizioni di parità in considerazione del pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni all’industria dell’Unione. Ulteriori aumenti della capacità produttiva di prodotti GFR hanno interessato anche l’Egitto
(
16
)
e il Bahrein
(
17
)
. Nonostante le misure adottate nei confronti delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC, l’industria dell’Unione ha continuato a subire la costante pressione di flussi ricorrenti di prodotti GFR oggetto di pratiche commerciali sleali provenienti da un numero crescente di paesi terzi, compresi gli impianti controllati dalla Cina nel Bahrein e in Egitto, la cui quota sul mercato dell’Unione è aumentata in modo significativo. Il 17 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti GFR originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
(
18
)
.
(36)
La Commissione ha inoltre accertato che si sono verificati cambiamenti strutturali nei mercati dell’energia dell’Unione. Malgrado la diminuzione registrata alla fine del PIR rispetto al picco del 2022, i costi dell’energia sono rimasti al di sopra dei livelli prevalenti all’inizio del periodo in esame. La Commissione ha ritenuto improbabile che i prezzi del gas tornino o si stabilizzino in modo duraturo ai livelli osservati fino alla metà del 2021. Da quell’anno la maggior parte degli Stati membri che in precedenza dipendevano dalle importazioni via gasdotto di gas naturale dalla Russia ha progressivamente ridotto tale dipendenza. A seguito dell’aggressione militare ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione e i suoi Stati membri hanno rafforzato e accelerato le misure per diversificare l’approvvigionamento energetico ed eliminare la dipendenza dal gas russo. In tale contesto sono stati pianificati, o sono in costruzione, almeno 17 nuovi terminali di GNL
(
19
)
. Data l’entità degli investimenti necessari per le infrastrutture per il GNL e il chiaro impegno dell’Unione a porre fine alla dipendenza dal gas russo via gasdotto
(
20
)
, la Commissione ha concluso che è altamente improbabile che l’Unione ritorni ad approvvigionarsi di gas russo nei volumi e ai prezzi prevalenti prima del 2021. Di conseguenza, si deve prevedere che i prezzi del gas rimarranno in modo duraturo superiori a quelli osservati fino alla prima metà del 2021.
(37)
La Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione opera in un contesto di obblighi sempre più rigorosi in materia di ambiente e di energia. Nel suo documento di sintesi del 2023, il richiedente ha messo in evidenza il fatto che i produttori di prodotti GFR dell’Unione devono far fronte a costi operativi crescenti legati alla conformità ambientale ed energetica
(
21
)
. A tale riguardo, una recente valutazione del ciclo di vita che ha riguardato circa il 95 % della produzione di prodotti in fibra di vetro dell’Unione ha dimostrato che la fabbricazione di un chilogrammo di tessuto implica un’impronta ambientale media di 2,2 kg di emissioni di CO
2
e di 39 MJ di consumo di energia primaria
(
22
)
. Tra il 2015 e il 2021 il consumo energetico del settore è diminuito dell’8 % e le emissioni di gas a effetto serra del 3 %. Questi dati indicano che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, per ottenere ulteriori riduzioni saranno necessari ingenti investimenti supplementari. La Commissione ha inoltre osservato che si prevede che la legislazione dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, tra cui la direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE
(
23
)
, modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785
(
24
)
), nonché altre misure in materia di clima ed economia circolare che fanno parte del Green Deal europeo, comporteranno costi di conformità aggiuntivi per i produttori dell’Unione. Nel complesso, tali risultanze confermano che i costi ambientali per l’industria dell’Unione sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. Ciò costituisce un cambiamento duraturo nella struttura dei costi dell’industria dell’Unione.
(38)
La Commissione ricorda che il prodotto in esame è utilizzato principalmente come materiale di rinforzo nella produzione di compositi. Oltre il 95 % della domanda di fibre di vetro nell’Unione è legato a tali applicazioni di rinforzo. Negli ultimi anni tuttavia il mercato dei compositi dell’Unione ha subito una contrazione. I volumi di produzione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro in Europa sono diminuiti del 9 % nel 2022 e di un ulteriore 8 % nel 2023
(
25
)
, facendo scendere la produzione totale a 2,4 milioni di tonnellate nel 2024, un livello mai registrato dal 2012. Allo stesso tempo la produzione mondiale di compositi è aumentata di circa il 6 % nel 2023, rimarcando la diminuzione della quota di mercato dell’Unione. Tale contrazione ha un impatto diretto sulla domanda delle forme di base di fibra di vetro oggetto del presente riesame. Su tale base la Commissione ha concluso che il calo della domanda di compositi dell’Unione, associato all’aumento della produzione mondiale e delle importazioni da paesi terzi, rappresentava un mutamento duraturo delle condizioni del mercato.
(39)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che dall’inchiesta iniziale si sono verificati cambiamenti nelle circostanze di carattere duraturo per quanto riguarda la struttura dell’industria e del mercato dell’Unione, che sono ritenuti un mutamento significativo delle circostanze ai sensi dell’articolo paragrafo 19, del regolamento di base.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(40)
All’inizio del periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da dieci produttori nell’Unione, ma, come indicato al considerando 32, nel corso del PIR due di essi hanno cessato la produzione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
(41)
La produzione totale dell’Unione durante il PIR è stata calcolata pari a 504 019 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base delle informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione fornite da Glass Fibre Europe («GFE»). Come indicato al considerando 16, è stato selezionato un campione di stabilimenti di produzione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell’Unione
(42)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base i) del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione, calcolato a partire dai dati forniti da GFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).
Tabella 1
Consumo dell’Unione
2021
2022
2023
PIR
Totale Unione Consumo (in tonnellate)
905 048
953 104
833 320
853 661
Indice
100
105
92
94
Fonte:
dati forniti da GFE; Eurostat (Comext)
(43)
Nel periodo in esame il consumo totale di prodotti GFR nell’Unione è diminuito del 6 %. L’aumento osservato nel 2022 è derivato principalmente dalla ripresa economica successiva alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, in quanto gli utilizzatori hanno ricominciato a effettuare ordini per ricostituire le scorte e riavviare la produzione. Nel corso del 2023 la domanda di prodotti GFR nell’Unione è però diminuita, sebbene nel PIR abbia registrato una ripresa, con un incremento del 2 %. Il calo dei consumi e la conseguente debolezza della ripresa sono stati attribuiti a un eccesso di ordinazioni negli anni precedenti e a un comportamento di spesa più prudente da parte dei consumatori dovuto al clima economico durante il PIR.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato
(44)
Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni e quota di mercato
2021
2022
2023
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
56 974
107 404
80 039
86 005
Indice
100
189
140
151
Quota di mercato (%)
6
11
10
10
Indice
100
181
155
163
Fonte:
Eurostat (Comext).
(45)
Anche con le misure in vigore, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 51 % durante il periodo in esame. Considerando l’andamento del consumo, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi
(46)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi delle importazioni
2021
2022
2023
PIR
RPC (in EUR/tonnellata)
1 302
1 585
1 026
939
Indice
100
122
79
72
Fonte:
Eurostat (Comext).
(47)
Il prezzo medio all’importazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, dopo un iniziale aumento del 22 % nel 2022 dovuto ai costi di spedizione eccezionalmente elevati successivi alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, ha poi registrato un notevole calo. Durante il PIR il prezzo medio delle importazioni nell’Unione era inferiore del 28 % rispetto a quello registrato nel 2021.
(48)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il PIR confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi inseriti nel campione del riesame intermedio delle misure antidumping parallelo, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali convenzionali, antidumping e compensativi e dei costi successivi all’importazione.
(49)
Per il produttore esportatore inserito nel campione Taishan Fiberglass Inc., le vendite effettuate nell’ambito di uno speciale accordo di fornitura con il produttore dell’Unione European Owens Corning Fiberglas SPRL sono state escluse dal calcolo dell’undercutting, in quanto il prodotto in questione, una fibra di vetro resistente agli alcali utilizzata per rinforzare il cemento, non era fabbricato nell’Unione. Il prodotto è invece fabbricato esclusivamente in Cina e in Giappone nel quadro di un accordo di fornitura di lunga data tra le due società in questione, la cui produzione si basa sulla tecnologia proprietaria e sui fattori produttivi di European Owens Corning Fiberglas SPRL (ad esempio, filiere).
(50)
Dal confronto è emerso che, durante il PIR, le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con una differenza espressa in percentuale compresa tra il 16,64 % e il 30,68 %, anche includendo i dazi antidumping e compensativi applicabili.
(51)
L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dai produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il PIR in linea con l’andamento dei costi di produzione nel tentativo di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 8. La significativa contrazione dei prezzi è stata confermata anche dai dati di cui alla tabella 3.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(52)
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(53)
Come indicato al considerando 16, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(54)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base delle informazioni presentate da GFE. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(55)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità della sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
(56)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(57)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2021
2022
2023
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
616 388
620 455
528 204
504 019
Indice
100
101
86
82
Capacità produttiva (in tonnellate)
711 692
696 059
683 048
651 196
Indice
100
98
96
91
Utilizzo degli impianti (%)
87
89
77
77
Indice
100
103
89
89
Fonte:
GFE
(58)
Nel 2022 il volume di produzione è leggermente aumentato rispetto al 2021 a seguito dell’allentamento delle misure connesse alla COVID-19, che ha facilitato una produzione più stabile. Inoltre nel 2022 diversi produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno aumentato il volume di produzione al fine di accumulare scorte di prodotti finiti in vista della prevista ricostruzione dei forni. Tuttavia nel 2023 e nel PIR si è registrato un calo significativo del volume di produzione, poiché in contesto in cui i produttori dell’Unione vendevano le scorte accumulate, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte contemporaneamente a una diminuzione della domanda e a un aumento delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC a prezzi bassi.
(59)
La capacità produttiva è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame e si è ridotta del 9 %. Come spiegato al considerando 32, la diminuzione della capacità produttiva è legata alla cessazione della produzione da parte di alcuni produttori dell’Unione; in particolare all’interruzione della produzione di prodotti GFR in Polonia da parte di Krosglass SA e all’apertura della procedura fallimentare per Electric Glass Fiber NL, B.V. A ciò si aggiunge l’esclusione di NEG UK dall’industria dell’Unione in seguito alla Brexit, che ha ulteriormente contribuito all’evidente diminuzione della capacità rispetto alla precedente inchiesta di riesame.
(60)
L’utilizzo degli impianti è diminuito di 10 punti percentuali nel periodo in esame, in quanto il volume di produzione è diminuito più della capacità produttiva.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(61)
Nel periodo in esame il volume delle vendite sul mercato libero e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite sul mercato libero e quota di mercato
2021
2022
2023
PIR
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
405 241
373 138
341 558
337 898
Indice
100
92
84
83
Quota di mercato (%)
45
40
42
40
Indice
100
88
93
90
Fonte:
GFE
(62)
Nel periodo in esame il volume delle vendite sul mercato libero dell’Unione e la quota di mercato dei produttori dell’Unione hanno registrato una marcata tendenza al ribasso, che riflette un calo della domanda associato all’aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi bassi. Parallelamente, se il consumo sul libero mercato è diminuito del 6 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato una flessione perfino maggiore, cosicché la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta, passando dal 45 % nel 2021 al 40 % nel PIR.
(63)
Nel periodo in esame il volume vincolato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume vincolato sul mercato dell’Unione e quota di mercato
2021
2022
2023
PIR
Volume vincolato nel mercato dell’Unione (in tonnellate)
104 510
103 486
94 143
94 536
Indice
100
99
90
90
Fonte:
GFE
(64)
Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da trasferimenti vincolati e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) nel mercato dell’Unione è diminuito del 10 % nel periodo in esame. Sebbene le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato abbiano seguito un andamento analogo tra il 2021 e la fine del PIR, il calo delle vendite nel mercato vincolato è stato inferiore di 7 punti percentuali rispetto al mercato libero.
4.4.2.3.
Occupazione e produttività
(65)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
PIR
Numero di dipendenti
3 240
3 293
3 178
2 690
Indice
100
102
98
83
Produttività (tonnellate/dipendente)
190
188
166
187
Indice
100
99
87
98
Fonte:
GFE
(66)
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione ha registrato un aumento iniziale e un successivo calo. L’aumento iniziale registrato nel 2022 rispetto al 2021 corrispondeva all’aumento della produzione e delle vendite a seguito dell’allentamento delle restrizioni legate alla COVID-19. Successivamente, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre l’occupazione per adeguarsi alle difficili condizioni di mercato e mantenere l’efficienza operativa e alcuni produttori dell’Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR, come spiegato nel considerando 32.
(67)
Tra il 2021 e il 2023 la produttività è diminuita, passando da 190 TM/dipendente a 166 TM/dipendente prima di risalire a 187 TM/dipendente nel PIR dopo la notevole flessione subita dall’occupazione. Gli incrementi di efficienza sono inoltre derivati dagli investimenti effettuati sui forni da diversi produttori dell’Unione di prodotti GFR.
4.4.2.4.
Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(68)
L’impatto dell’entità dei margini di sovvenzione effettivi sull’industria dell’Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.
4.4.2.5.
Crescita
(69)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 6 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha registrato una diminuzione persino maggiore, pari al 16 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta, contrariamente alla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, che è aumentata durante il periodo in esame.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(70)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione
2021
2022
2023
PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)
1 100
1 540
1 343
1 209
Indice
100
140
122
110
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)
1 161
1 437
1 458
1 351
Indice
100
124
126
116
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(71)
I prezzi medi di vendita sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati in grado di trasferire l’aumento dei costi determinato dall’inflazione sugli acquirenti grazie all’aumento della domanda. Nel 2023 e nel PIR i prezzi medi di vendita sono diminuiti a causa di una domanda di mercato inferiore a livello mondiale e di una maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dalla RPC.
(72)
I costi di produzione unitari sono aumentati del 26 % tra il 2021 e il 2023 a causa dell’aumento del costo del lavoro e delle materie prime. Inoltre i costi dell’energia hanno subito forti oscillazioni, incidendo in misura notevole sulle industrie che dipendono fortemente dall’energia. Nel corso del PIR, grazie al calo dei prezzi dell’energia, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla buona riuscita delle strategie di gestione dei costi, il costo unitario di produzione è diminuito, pur rimanendo ben al di sopra del livello del 2021.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(73)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
59 946
64 857
66 777
66 728
Indice
100
108
111
111
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(74)
Il costo medio del lavoro per dipendente ha seguito una costante tendenza al rialzo, registrando un aumento complessivo dell’11 % durante il periodo in esame. L’aumento è stato dovuto principalmente alle pressioni sul mercato del lavoro, in quanto le imprese hanno aumentato i salari per trattenere e attrarre dipendenti in un mercato del lavoro post-COVID caratterizzato da un’inflazione elevata.
4.4.3.3.
Scorte
(75)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2021
2022
2023
PIR
Scorte finali (in tonnellate)
41 544
68 278
51 620
37 371
Indice
100
164
124
90
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(76)
L’aumento delle scorte nel 2022 è stato inizialmente determinato da un accumulo strategico di scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni. Tale dato è in linea con quanto avvenuto in un periodo precedente durante la COVID-19, in cui un aumento significativo della domanda e problemi della catena di approvvigionamento hanno indotto i produttori dell’Unione ad ordinare una quantità eccessiva di materie prime per soddisfare le esigenze della produzione. Dopo il completamento della ricostruzione dei forni, le scorte sono diminuite, in quanto nel 2023 e nel PIR i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a vendere le scorte accumulate.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(77)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
-5,4
8,0
-7,3
-10,6
Indice
100
148
- 136
- 198
Flusso di cassa (in EUR)
10 165 478
26 151 455
20 865 951
56 808 127
Indice
100
257
205
559
Investimenti (in EUR)
29 103 848
35 118 981
72 272 923
47 662 277
Indice
100
121
248
164
Utile sul capitale investito (%)
-6
13
-6
-9
Indice
100
228
- 109
- 166
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(78)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Mentre nel 2021 ha subito perdite, nel 2022 l’industria dell’Unione ha registrato un aumento della redditività, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno potuto trasferire l’aumento dei costi di produzione unitari sui clienti, grazie alle condizioni di mercato favorevoli legate a una forte domanda e a costi di spedizione elevati. Nel 2023 e nel PIR la redditività si è però ridotta a causa dell’aumento dei costi, che non è stato possibile compensare con un aumento dei prezzi di vendita a causa della crescita dei volumi delle importazioni dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(79)
Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati. Tali investimenti riguardano principalmente la ricostruzione dei forni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione allo scopo di garantire la longevità delle attrezzature. Tali investimenti, programmati con largo anticipo, sono stati realizzati in un contesto di condizioni di mercato sfavorevoli prevalenti nel 2023 e nel PIR.
(80)
Il flusso di cassa tra il 2021 e il PIR ha evidenziato fluttuazioni significative dovute alla volatilità delle condizioni di mercato e a specifiche limitazioni operative di alcuni impianti a seguito del rinvio della ricostruzione dei forni. Durante il periodo in esame, il 2022 è stato l’unico anno in cui tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno realizzato profitti significativi, che si sono parzialmente esauriti nell’accumulo delle scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni, determinando un flusso di cassa positivo. Nel 2023 e durante il PIR, nonostante le gravi perdite subite, i flussi di cassa sono rimasti positivi. Tale situazione apparentemente contraddittoria, particolarmente evidente durante il PIR, potrebbe essere in gran parte attribuita al notevole impatto positivo sul flusso di cassa derivante dalle riduzioni dei livelli delle scorte accumulate nel 2022.
(81)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. È dapprima aumentato nel 2022 per poi deteriorarsi nel 2023 e ancor più durante il PIR, rendendo più difficile per l’industria dell’Unione raccogliere capitali e crescere.
4.4.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(82)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata redditizia solo nel 2022, dopodiché è tornata a essere in perdita. Nel 2023 e nel PIR la situazione di perdita dell’industria dell’Unione ha coinciso con un aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione medi dell’industria dell’Unione.
(83)
Nel 2022 l’industria dell’Unione ha potuto aumentare il livello dei prezzi per raggiungere una situazione redditizia. Nel 2023 e nel PIR la differenza tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi all’importazione dalla RPC è però aumentata. I prezzi dell’Unione sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, mentre nello stesso periodo i prezzi all’importazione dalla RPC sono aumentati del 28 %. Di conseguenza i prezzi all’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno seguito un andamento opposto a quello dell’industria dell’Unione. Pertanto, pur essendo stata costretta a vendere in perdita, tra il 2021 e il PIR l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a causa delle importazioni provenienti dalla RPC.
(84)
Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, la redditività e l’utile sul capitale investito sono tutti peggiorati, in linea con la diminuzione dei volumi di vendita e della quota di mercato. Nel 2022 l’Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura, grazie all’aumento della domanda di prodotti GFR a seguito della revoca delle misure connesse alla COVID-19. Tuttavia nel 2023 e nel PIR, a causa dell’aumento del volume delle importazioni a prezzi sempre più bassi, la situazione dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata, come dimostra l’aumento delle perdite.
(85)
Come illustrato in precedenza, gli altri indicatori economici, come l’utile sul capitale investito, sono stati negativi durante il periodo in esame, ad eccezione del 2022. Questa situazione ha compromesso la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività e di ottenere capitali, ostacolandone in tal modo la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza a medio e lungo termine.
(86)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(87)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(88)
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato. I fattori presi in considerazione dalla Commissione sono stati le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’aumento del costo delle materie prime, il costo dell’energia per l’industria dell’Unione e la contrazione della domanda.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(89)
Come disposto dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’evoluzione del volume delle importazioni provenienti dal paese interessato e il loro impatto sull’industria dell’Unione.
5.1.1.
Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato
(90)
Dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping e compensative in vigore e il calo del consumo, durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione dalla RPC è aumentato in termini sia assoluti che relativi. Prendendo il 2021 come anno di riferimento, il volume delle importazioni è aumentato del 51 %, mentre la quota di mercato delle importazioni originarie della RPC è aumentata passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR.
(91)
Allo stesso tempo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di cinque punti percentuali durante il periodo in esame.
5.1.2.
Prezzo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato ed effetti sui prezzi
(92)
I prezzi medi unitari delle importazioni oggetto di sovvenzioni, diminuiti del 28 % tra il 2021 e il PIR, nello stesso periodo sono rimasti più bassi di quelli dell’industria dell’Unione.
(93)
L’industria dell’Unione è stata redditizia nel 2022, per andare successivamente in perdita, in coincidenza con il calo significativo dei prezzi all’importazione dalla RPC. Pur avendo abbassato il prezzo di vendita nel 2023 e nel PIR, l’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere la propria quota di mercato. Tale ribasso dei prezzi si è ripercosso sulla redditività, determinando una situazione di perdita.
(94)
Sulla base di quanto precede, si è concluso che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC ha avuto un impatto notevolmente negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, determinando in grande misura il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.1.3.
Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione
(95)
Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una maggiore presenza di importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC. Nel contesto di contrazione del mercato, l’aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla RPC, unito ai relativi prezzi medi di vendita bassi, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Sebbene nel 2022 sia riuscita a riprendersi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire pienamente l’aumento dei costi di produzione, a causa della maggiore presenza di importazioni oggetto di sovvenzioni di prodotti GFR dalla RPC. La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi inferiori ha coinciso con il significativo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione nel 2023, che è proseguito durante il PIR.
(96)
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(97)
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall’Egitto, dalla Malaysia e dal Regno Unito.
(98)
Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di prodotti GFR da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2021
2022
2023
PIR
Malaysia
Volume (in tonnellate)
136 086
114 844
76 909
84 827
Indice
100
84
57
62
Quota di mercato (%)
14
12
9
10
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 049
1 389
1 146
975
Indice
100
132
109
93
Egitto
Volume (in tonnellate)
112 120
117 953
106 599
113 312
Indice
100
105
95
101
Quota di mercato (%)
12
12
13
13
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
803
1 193
932
771
Indice
100
149
116
96
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
34 509
57 306
50 127
47 437
Indice
100
166
145
137
Quota di mercato (%)
4
6
6
6
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 017
1 331
1 397
1 273
Indice
100
131
137
125
Altri paesi terzi non menzionati sopra
Volume (in tonnellate)
182 171
173 659
165 869
170 443
Indice
100
95
91
94
Quota di mercato (%)
20
18
20
20
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 049
1 396
1 356
1 331
Indice
100
133
129
127
Totale di tutti i paesi terzi (esclusa la RPC)
Volume (in tonnellate)
160 116
173 659
165 869
170 443
Indice
100
108
104
106
Quota di mercato (%)
18
18
20
20
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 069
1 595
1 299
1 164
Indice
100
149
121
109
Fonte:
Eurostat (Comext).
(99)
Dal 2021 al PIR le importazioni malesi nell’Unione hanno registrato una significativa tendenza al ribasso in termini sia di volume che di quota di mercato, accompagnata da fluttuazioni dei prezzi. I volumi delle importazioni sono diminuiti drasticamente, passando da 136 086 tonnellate nel 2021 a 76 909 tonnellate nel 2023, per poi registrare una lieve ripresa e toccare le 84 827 tonnellate nel PIR. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è scesa dal 15 % al 9 %, per poi registrare un lieve miglioramento e attestarsi al 10 %. Sebbene il prezzo medio per tonnellata sia inizialmente aumentato del 32 % nel 2022, nel 2023 e nel PIR si è registrata una flessione significativa.
(100)
I volumi e la quota di mercato delle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto sono rimasti stabili in un contesto di notevoli fluttuazioni dei prezzi, in particolare rispetto ai prezzi medi dell’Unione. I volumi delle importazioni egiziane hanno registrato un leggero aumento del 5 % circa tra il 2021 e il 2022, un calo di circa il 10 % nel 2023 e un ritorno quasi ai livelli iniziali durante il PIR, mantenendo una quota di mercato costante del 12 %, che è leggermente cresciuta nel PIR, arrivando al 13 %. I prezzi egiziani sono rimasti inferiori sia ai prezzi medi dell’industria dell’Unione sia ai prezzi delle importazioni cinesi.
(101)
Le importazioni di prodotti GFR dal Regno Unito nell’Unione tra il 2021 e il PIR hanno registrato un aumento in termini di volume, con una quota di mercato relativamente costante. Dal 2021 al 2022 i volumi delle importazioni dal Regno Unito sono aumentati, per poi diminuire del 12 % circa nel 2023 e di un ulteriore 5 % nel PIR. Nel 2022 la quota di mercato è aumentata, passando dal 4 % al 6 %, ed è rimasta a tale livello fino alla fine del RIP. Il prezzo medio per tonnellata del Regno Unito era a livelli simili o superiori al prezzo medio dell’industria dell’Unione, e superiore al prezzo delle importazioni dalla RPC. I prezzi delle importazioni dal Regno Unito sono dapprima aumentati del 31 % dal 2021 al 2022 e hanno continuato ad aumentare fino a toccare 1 397 EUR nel 2023, per poi diminuire leggermente attestandosi a 1 273 EUR nel PIR.
(102)
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi, esclusi quelli precedentemente specificati, nell’Unione durante il periodo in esame hanno registrato una diminuzione in termini di volume. Nonostante un calo del 6 %, la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile al 20 %. I prezzi medi di questi paesi erano comunque superiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC.
(103)
Dall’analisi dei dati sulle importazioni di prodotti GFR originari di altri paesi terzi emerge un quadro contrastante. Le importazioni dalla Malaysia, sebbene effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, sono diminuite notevolmente in termini assoluti e relativi durante il periodo in esame. Le importazioni dall’Egitto sono rimaste stabili, pur mantenendo anch’esse prezzi inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. Le importazioni dal Regno Unito, sebbene in aumento, nel 2023 e nel PIR sono entrate nell’Unione a prezzi più elevati. I volumi delle importazioni da altri paesi terzi non menzionati sopra sono diminuiti notevolmente in termini assoluti e relativi durante il periodo in esame. Il livello dei loro prezzi è stato superiore a quello dell’industria dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame e in particolare nel PIR non vi sono state importazioni significative da paesi terzi che abbiano aumentato la propria quota di mercato applicando al contempo prezzi inferiori a quelli prezzi dell’industria dell’Unione.
(104)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(105)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
2021
2022
2023
PIR
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
83 052
85 859
88 712
105 695
Indice
100
103
107
127
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 204
1 807
1 715
1 620
Indice
100
150
142
135
Fonte:
GFE, produttori dell’Unione inseriti nel campione
(106)
Dal 2021 le esportazioni dell’industria dell’Unione, pur rimanendo modeste rispetto alle vendite totali, sono gradualmente aumentate. Si è trattato di esportazioni costituite in gran parte da prodotti con specifiche tecniche più elevate, che le proteggevano dalla concorrenza diretta sui prezzi. Di conseguenza, l’Unione è riuscita a ottenere prezzi più elevati per tali prodotti GFR sui mercati internazionali rispetto al mercato dell’Unione. Il dato riflette un orientamento strategico verso i mercati di nicchia all’estero.
(107)
L’aumento delle vendite all’esportazione non ha pertanto attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Al contrario le vendite all’esportazione hanno consentito all’industria dell’Unione di migliorare la sua situazione finanziaria complessiva grazie all’aumento del volume delle vendite e al raggiungimento di livelli di prezzo superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione.
5.2.3.
Costo dell’energia e delle materie prime
(108)
Nel periodo in esame il prezzo medio dell’energia dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Prezzi dell’energia e delle materie prime nell’Unione
2021
2022
2023
PIR
Costo medio dell’energia per tonnellata nell’Unione
210
412
233
204
Indice
100
197
111
97
Costo medio delle materie prime per tonnellata nell’Unione
182
240
261
231
Indice
100
132
144
127
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(109)
L’andamento dei prezzi dell’energia nell’Unione durante il periodo in esame ha mostrato una notevole volatilità e una successiva stabilizzazione. Il forte aumento registrato nel 2022 rispetto al 2021 è stato aggravato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sull’approvvigionamento energetico, principalmente a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina. L’impennata dei prezzi dell’energia ha inciso in modo significativo sui costi di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Nel 2023 i prezzi dell’energia sono diminuiti.
(110)
L’inchiesta ha evidenziato che il costo delle principali materie prime è aumentato notevolmente nel 2022, contribuendo a un aumento significativo del prezzo di vendita unitario, in quanto l’industria dell’Unione ha potuto trasferire tali costi sugli acquirenti. Nel 2023 invece, mentre i costi delle materie prime hanno continuato ad aumentare, il prezzo di vendita unitario è diminuito, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tali costi aggiuntivi sugli acquirenti. Durante il PIR, mentre i costi delle materie prime sono diminuiti rispetto ai costi osservati negli anni 2023 e 2022, i prezzi del mercato dell’Unione sono scesi anche ulteriormente, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere o aumentare i propri prezzi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina.
(111)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’evoluzione dei prezzi dell’energia e dei costi delle materie prime non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.
5.2.4.
Volume vincolato dell’industria dell’Unione
(112)
Come osservato ai considerando 62 e 64, nel periodo in esame le vendite sul mercato libero e quelle sul mercato vincolato hanno seguito un andamento simile, con un calo più lento, nello specifico 7 punti percentuali in meno, per le vendite vincolate. Le vendite vincolate non potevano pertanto essere considerate un fattore in grado di indebolire il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il loro effetto sull’industria dell’Unione.
5.2.5.
Contrazione della domanda
(113)
Nonostante una certa contrazione della domanda, come spiegato al considerando 43, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR, mentre il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono diminuiti. L’inchiesta ha inoltre concluso che le importazioni cinesi hanno causato l’undercutting e la contrazione dei prezzi.
(114)
Su tale base la Commissione ha concluso che la contrazione della domanda non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(115)
Nel 2023 e nel PIR la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è complessivamente deteriorata. Tali circostanze negative hanno coinciso con un aumento della quota di mercato delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione nonostante l’esistenza di dazi antidumping e compensativi.
(116)
Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero avere arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. A tal proposito è stato accertato che le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria UE, l’aumento dei prezzi dell’energia, l’andamento sul mercato vincolato e la contrazione della domanda non hanno attenuato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(117)
L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC durante il PIR. Come spiegato al considerando 32, durante il PIR due produttori dell’Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR a causa di condizioni di mercato sfavorevoli.
(118)
La modifica delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere e/o riconquistare la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e raggiungere il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Su tali basi, l’industria dell’Unione dovrebbe tornare a una situazione sostenibile che le consentirebbe di effettuare investimenti futuri.
(119)
Il mantenimento delle misure allo stesso livello comporterebbe probabilmente un’ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, che sono diventati negativi nel 2023 e nel PIR. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la redditività dell’industria dell’Unione.
(120)
La Commissione ha quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione modificare le misure compensative sulle importazioni di prodotti GFR dalla RPC.
6.2.
Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(121)
Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato né ha collaborato alla presente inchiesta rispondendo al questionario.
(122)
Durante l’inchiesta, solo due utilizzatori, Amiblu Holding GmbH e F.S. Fehrer Automotive GmbH, si sono manifestati e hanno fornito risposte molto carenti al questionario. La Commissione ha chiesto alle parti interessate di fornire le informazioni mancanti, che però non hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine prescritto.
(123)
Al momento dell’apertura, un altro utilizzatore, Proxim, ha mosso obiezioni alla possibile modifica delle misure. Proxim ha affermato che molti utilizzatori non erano a conoscenza dell’inchiesta, il che ha impedito loro di presentare il questionario entro il termine previsto.
(124)
La Commissione ha tuttavia adottato tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli utilizzatori noti e gli importatori indipendenti menzionati nella domanda fossero debitamente informati. Inoltre nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un avviso di apertura che informava tutte le parti interessate dell’inchiesta. I questionari destinati agli utilizzatori e agli importatori sono stati anche pubblicati sul sito web del caso
(
26
)
.
(125)
Nelle loro osservazioni, gli utilizzatori Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovet-gyàrto Bt. («Tolnatext») e Dr. Günther Kast GmbH & Co, che fanno parte del gruppo KAST, hanno affermato che l’attuazione di ulteriori misure commerciali inciderebbe negativamente su una catena di approvvigionamento efficiente. Secondo Tolnatext, pur essendo protetti dalle misure in vigore, i produttori dell’Unione non hanno aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell’Unione di prodotti GFR per soddisfare adeguatamente le esigenze degli utilizzatori. Ha inoltre osservato che alcuni filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), come i rovings con un titolo (tex) basso, non sono fabbricati nell’Unione e, per alcuni, le specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori non sono soddisfatte dai produttori dell’Unione, il che rende gli utilizzatori estremamente dipendenti dalla disponibilità di prodotti specifici provenienti da fonti alternative. Infine gli utilizzatori dell’Unione hanno risentito negativamente della riduzione del rimborso delle tasse all’esportazione da parte della RPC e dell’oligopolio sempre più concentrato di alcuni produttori dell’Unione.
(126)
L’inchiesta ha stabilito che tali argomentazioni erano infondate. Come sottolineato nei considerando precedenti, l’industria dell’Unione ha effettuato ingenti investimenti nonostante le difficili condizioni di mercato. Tuttavia un’ulteriore espansione della capacità richiede impegni di capitale a lungo termine, che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere un equo rendimento degli investimenti. L’industria dell’Unione ha dovuto anche far fronte a importazioni sleali da altri paesi come l’Egitto e condizioni di mercato difficili, compresi gli effetti della COVID-19.
(127)
I prodotti GFR sono in larga misura un prodotto standardizzato. Nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi di prodotti GFR presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente utilizzati per gli stessi scopi. Gli utilizzatori di prodotti GFR possono quindi cambiare fonte di approvvigionamento, in quanto sono disponibili fonti alternative al di fuori della RPC, tra cui Malaysia, Egitto, Regno Unito e altre. L’industria dell’Unione dispone inoltre della capacità, delle competenze e della tecnologia necessarie per la produzione di molti dei tipi richiesti, come i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con un titolo (tex) basso. L’industria dell’Unione sta investendo nell’innovazione e collabora costantemente con le industrie a valle nelle attività di ricerca e sviluppo per adattare efficacemente i prodotti.
(128)
Nonostante la riduzione del rimborso delle tasse all’esportazione della RPC nel novembre 2024, nel mercato dell’Unione hanno continuato ad entrare ingenti volumi di importazioni. Ciò suggerisce che la modifica del rimborso da sola non ha avuto un impatto significativo sulle dinamiche del mercato. Sono state esaminate le preoccupazioni relative alla concentrazione del mercato. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che, in generale, gli organismi di regolamentazione esaminano attentamente le concentrazioni e le acquisizioni per prevenire comportamenti anticoncorrenziali. Tali questioni non rientrano tuttavia nell’ambito della presente inchiesta di difesa commerciale. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte.
(129)
L’utilizzatore OPTIPLAN GmbH ha presentato osservazioni, che tuttavia sono pervenute dopo il termine specificato nell’avviso di apertura, che impone a tutte le parti interessate di presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
(130)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, PROXIM ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto debitamente conto della situazione e delle argomentazioni degli utilizzatori dell’Unione di prodotti GFR. Ha sostenuto che gli utilizzatori si trovano in una posizione concorrenziale notevolmente più difficile rispetto ai produttori dell’Unione, in particolare quelli integrati verticalmente. PROXIM ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito un’assistenza adeguata agli utilizzatori per facilitare la loro effettiva partecipazione all’inchiesta, e di conseguenza le risultanze non tenevano adeguatamente conto delle loro preoccupazioni.
(131)
La Commissione ha ricordato che tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti individuati nella domanda sono stati debitamente informati dell’apertura del riesame. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale
, i questionari per gli utilizzatori e gli importatori sono stati messi a disposizione online e tutte le parti sono state invitate a presentare osservazioni e a chiedere audizioni. Diversi utilizzatori, tra cui PROXIM, hanno infatti presentato osservazioni e le parti che ne hanno chiesto l’audizione ne hanno ottenuta una. La Commissione ha pertanto concluso che agli utilizzatori è stata offerta appieno la possibilità di partecipare e che le loro argomentazioni sono state prese in considerazione in linea con i requisiti procedurali.
(132)
PROXIM ha inoltre sostenuto che, secondo informazioni pubblicamente disponibili, alla fine del 2024 il governo della Repubblica popolare cinese ha abbassato dal 13 % al 9 % il livello delle riduzioni delle tasse all’esportazione per alcune categorie di prodotti minerali non metalliferi, anche di linee tariffarie potenzialmente pertinenti per i prodotti GFR. Secondo PROXIM tale sviluppo ha effettivamente ridotto il livello delle sovvenzioni da parte della RPC e avrebbe dovuto essere preso in considerazione al momento di stabilire il livello delle misure compensative.
(133)
Per quanto riguarda il riferimento alla riduzione del rimborso della tassa all’esportazione da parte della RPC alla fine del 2024, la Commissione ha osservato che ingenti volumi di importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione anche dopo tale riduzione. Come stabilito nell’inchiesta, la variazione nel rimborso non ha modificato in modo sostanziale le dinamiche del mercato, che sono rimaste caratterizzate da un notevole undercutting dei prezzi e da una contrazione dei prezzi da parte delle importazioni cinesi. La variazione nel rimborso è inoltre avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta di riesame e di conseguenza non ha potuto essere presa in considerazione nella determinazione del livello di sovvenzione nel presente procedimento.
(134)
PROXIM ha inoltre affermato che l’attuale livello delle misure rischia di danneggiare le industrie a valle dell’Unione, aumentandone i costi rispetto ai concorrenti al di fuori dell’Unione. In particolare, ha sottolineato il rischio di una minore competitività degli utilizzatori dell’Unione e di una possibile delocalizzazione delle attività a valle al di fuori dell’Unione. PROXIM ha pertanto chiesto alla Commissione di garantire un approccio più equilibrato tra la tutela dei produttori dell’Unione e gli interessi degli utilizzatori dell’Unione, in modo da evitare danni sproporzionati a questi ultimi.
(135)
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui le misure aumenterebbero i costi degli utilizzatori e ridurrebbero la loro competitività rispetto agli operatori al di fuori dell’Unione, la Commissione ha constatato che l’eventuale impatto sui costi dovrebbe essere limitato, date la quota moderata dei rinforzi in fibra di vetro nei costi di produzione totali e la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. La Commissione ha concluso che le misure non inciderebbero materialmente sulla competitività degli utilizzatori dell’Unione né comporterebbero una delocalizzazione delle attività a valle. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(136)
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione e in assenza di una risposta significativa da parte degli utilizzatori e degli importatori, non sono emersi elementi di prova tali da contraddire la conclusione secondo cui un eventuale impatto negativo delle misure sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori dovrebbe essere limitato e non supererà gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.
6.3.
Interesse dei fornitori
(137)
Le società Olin Epoxy & Chemicals International (US), Westlake Epoxy BV (NL) e Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (CZ), che forniscono resina epossidica all’industria dell’Unione, hanno espresso il loro sostegno all’attuazione delle misure, sottolineando l’importanza di avere tutti i componenti e i materiali chiave di questa catena del valore situati all’interno dell’Unione, per garantire la resilienza in settori strategici. Le società hanno inoltre affermato che il mantenimento di tale presenza rafforzerà la catena di approvvigionamento e migliorerà la capacità dell’Unione di innovare e rispondere efficacemente alle richieste del mercato.
6.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(138)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione la modifica delle misure compensative sulle importazioni di GFR dalla RPC.
(139)
Come concluso al considerando 86, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, l’attuale livello delle misure non è più sufficiente per controbilanciare le sovvenzioni all’origine del pregiudizio.
7.
MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(140)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure compensative e modificarle per evitare che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(141)
Come indicato nell’avviso di apertura, lo scopo del riesame è stabilire i tassi del pregiudizio. Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1
bis
e 1
ter
, del regolamento di base.
(142)
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1
bis
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei fattori seguenti: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(143)
Per quanto riguarda il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, la Commissione ha esaminato il profitto realizzato dai produttori dell’Unione inseriti nel campione su un periodo di 10 anni. Le importazioni cinesi sono risultate presenti nel mercato dell’Unione in tutti e 10 gli anni e pertanto per tale periodo non è stato possibile stabilire un margine di profitto sulla base di anni precedenti l’aumento delle importazioni dalla RPC. L’anno 2022 inoltre è risultato fortemente influenzato dalla ripresa economica post-COVID-19 e non è sembrato adeguato per fissare il profitto di riferimento. Si è pertanto ritenuto che il 2016 fosse l’anno più appropriato in quanto era l’anno più recente in cui l’industria dell’Unione ha operato in normali condizioni di mercato dopo l’istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2014. Nel 2016 l’industria dell’Unione ha realizzato un profitto del 12,28 %, mentre le importazioni dalla RPC hanno rappresentato l’8 % del consumo dell’Unione
(
27
)
.
(144)
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova per suffragare l’argomentazione secondo cui il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni durante le visite di verifica in loco, controllando le registrazioni interne della società relative ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Sulla base di informazioni verificate relative agli investimenti che non è stato possibile realizzare durante il periodo in esame, i margini di profitto di riferimento sono stati aumentati in misura compresa tra lo 0,26 % e l’1,99 % a seconda dei produttori inseriti nel campione.
(145)
Di conseguenza il profitto di riferimento stabilito nella presente inchiesta e conformemente all’articolo 12, paragrafo 1
bis
, del regolamento di base variava tra il 12,54 % e il 14,27 % in funzione della situazione riscontrata in ciascuna delle società inserite nel campione.
(146)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando i rispettivi margini di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(147)
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1
ter
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito che non vi sono stati costi aggiuntivi di conformità a tali convenzioni durante il PIR.
(148)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
(149)
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi nella revisione intermedia completa delle misure antidumping, il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello massimo applicabile alle società inserite nel campione o che hanno collaborato all’inchiesta. Il livello relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta.
(150)
Chongqing Polycomp International Corporation è stato l’unico produttore esportatore a manifestarsi durante il campionamento e non è stato inserito nel campione. Il suo livello di eliminazione del pregiudizio è fissato alla media ponderata delle aliquote stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione.
Società
Livello di eliminazione del pregiudizio (%)
Gruppo CNBM
72,2
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. («Jiangsu»)
87,3
Altre società che hanno collaborato, ossia Chongqing Polycomp International Corporation
76,1
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
87,3
(151)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Glass Fibre Europe ha segnalato alcuni errori materiali nel calcolo del margine di pregiudizio. Dopo aver esaminato tali osservazioni la Commissione ha individuato e corretto gli errori nei calcoli, che hanno portato a un adeguamento del margine di pregiudizio che era stato comunicato ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.
(152)
Nell’ambito dell’inchiesta iniziale, per la società Jiangsu è stato stabilito un livello di eliminazione del pregiudizio inferiore al suo margine di sovvenzione e il dazio compensativo è stato fissato al livello di eliminazione del pregiudizio. I livelli di eliminazione del pregiudizio stabiliti nella presente inchiesta sono superiori ai margini di sovvenzione stabiliti nell’inchiesta iniziale per tutte le società, compresa Jiangsu. Per tenere conto di tale risultanza, è opportuno modificare il livello del dazio compensativo per Jiangsu in modo tale da fissarlo al livello del margine di sovvenzione constatato nell’inchiesta iniziale.
(153)
La presente inchiesta di riesame antisovvenzioni, limitata al pregiudizio, è stata condotta contemporaneamente a un distinto riesame intermedio completo delle misure antidumping (cfr. considerando 7). A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e al fine di evitare una doppia contabilizzazione, la Commissione istituisce dapprima il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo della sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale e successivamente istituisce il dazio antidumping definitivo residuo, corrispondente al margine di dumping pertinente detratto l’importo del dazio compensativo.
(154)
Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non sussiste alcun problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.
(155)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio compensativo (%)
Gruppo CNBM
10,2
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
5,8
Altre società che hanno collaborato, ossia Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
10,2
(156)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il livello dei dazi compensativi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 deve essere modificato.
(157)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 è sostituita dalla tabella seguente:
Società
Dazio compensativo (%)
Codice addizionale TARIC
Gruppo CNBM
10,2
B990
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
5,8
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014
10,2
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
10,2
A999
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/724/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 179 del 14.7.2023, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj
).
(
7
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/5344, 30.8.2024. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5344/oj
).
(
8
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di
prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (
GU C, C/2025/1135, 17.2.2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1135/oj
).
(
9
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/5343, 30.8.2024. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5343/oj
).
(
10
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2748
.
(
11
)
https://pdf.irpocket.com/C5214/cXlT/CQ9H/RQLv.pdf
, consultato il 22 agosto 2025.
(
12
)
https://www.ft.com/content/345784e3-a9ce-4808-8f02-8919920c0ac6
, consultato il 22 agosto 2025.
(
13
)
Cfr. nota a piè di pagina 4.
(
14
)
Cfr. nota a piè di pagina 5.
(
15
)
Cfr. nota a piè di pagina 6.
(
16
)
https://www.jeccomposites.com/news/spotted-by-jec/jushi-egypt-completes-the-construction-of-its-fourth-glass-fiber-production-line/?news_type=announcement,business&tax_product=glass-fiber
, consultato il 22 agosto 2025.
(
17
)
Cfr. nota a piè di pagina 5.
(
18
)
Cfr. nota a piè di pagina 8.
(
19
)
https://www.ft.com/content/16031b21-cb2f-40c7-a77d-1ac061196264
, consultato il 22 agosto 2025.
(
20
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20.7.2022.
(
21
)
https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/06/GFE_EU-Economic-Security-Strategy-and-the-Role-of-Glass-Fibre-June-2023.pdf
, consultato il 22 agosto 2025.
(
22
)
https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/02/GFE_LCA-report-2023-February-2023.pdf
, consultato il 21 agosto 2025.
(
23
)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (
GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj
).
(
24
)
Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (
GU L 2024/1785 del 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj
(
25
)
https://www.avk-tv.de/wp-content/uploads/2025/02/AVK_MarktReport_2025_long_final_en-1.pdf
, consultato il 22 agosto 2025.
(
26
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2748
.
(
27
)
Cfr. nota a piè di pagina 7.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2328/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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