Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2340 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Yenice Ihlamur Balı (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2340 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Yenice Ihlamur Balı (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2340 of 13 November 2025 on the registration of the geographical indication Yenice Ihlamur Balı (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2340
20.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2340 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» presentata da Karabük Province Beekeepers Association (Turchia) è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» (DOP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/4398, 1.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4398/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2340/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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