Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2380/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2380 della Commissione, del 18 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 18/11/2025 In vigore dal: 18/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2380 della Commissione, del 18 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2380 of 18 November 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2380 24.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2380 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2025 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2025 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Staffa di filo di acciaio inossidabile resistente al calore, appositamente progettata per fissare l’elemento riscaldante di una griglia elettrica. Il filo resistente al calore può resistere a una temperatura fino a 800 °C. L’articolo ha dimensioni specifiche per adattarsi a un tipo specifico di griglia e dispone di estremità curve, in modo da essere fissato in un foro sul fondo dell’alloggiamento della griglia (ciotola). Le sue estremità sono curve per consentire di fissare in modo sicuro la staffa nel foro previsto alla base della griglia. Il fermo è progettato per mantenere l’elemento riscaldante nella posizione prevista, sostenendone il peso e fissandolo saldamente in loco. L’articolo non espleta alcuna funzione supplementare, quale ad esempio il riscaldamento. (Cfr. immagine) ( *1 ) 7326 20 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7326 e 7326 20 00. L’articolo è un componente importante della griglia elettrica. Esso è destinato a sostenere e a tenere fermo l’elemento riscaldante, assicurando così una distribuzione del calore coerente e uniforme su tutta la superficie/graticola di cottura, riducendo il rischio di incidenti elettrici e ampliando la durata di vita sia dell’elemento riscaldante, sia della griglia. Basandosi tuttavia sulle caratteristiche oggettive, l’articolo non è identificabile come una parte idonea all’uso esclusivo o principale con gli apparecchi elettrotermici della voce 8516. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8516 come griglia elettrica. (Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-336/11, Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch, ECLI:EU:C:2012:500, punti 34 e 35). La staffa di acciaio va quindi classificata secondo il suo materiale costitutivo, nella voce 7326, come altro articolo di ferro o acciaio. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 20 00 come altro lavoro di fili di ferro o acciaio. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2380/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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