Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2386/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2386 della Commissione, del 27 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 27/11/2025 In vigore dal: 27/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2386 della Commissione, del 27 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2386 of 27 November 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2386 28.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2386 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base») ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina («misure iniziali»). (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 ( 3 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro da Since Hardware (Guangzhou) Co., un produttore esportatore cinese di assi da stiro. L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 ( 4 ) , il Consiglio ha modificato le misure antidumping definitive sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 ( 5 ) , il Consiglio ha modificato le misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 ( 6 ) , il Consiglio ha istituito nuovamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni di assi da stiro da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P ( 7 ) . (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 ( 8 ) , il Consiglio ha istituito nuovamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-274/07 ( 9 ) . (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 ( 10 ) , il Consiglio ha prorogato di altri cinque anni le misure relative alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e ha abrogato le misure sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 ( 11 ) , la Commissione ha istituito nuovamente misure antidumping definitive sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («precedente riesame in previsione della scadenza»). (9) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 18,1 % e il 39,6 % sulle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione e un'aliquota del 42,3 % per tutte le altre società nella Repubblica popolare cinese. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (10) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 12 ) , la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (11) La domanda di riesame è stata presentata il 29 giugno 2024 da cinque produttori dell'Unione (Afer FUTE - Fábrica de Utilidades de Tubo S.A., Brabantia Latvia SIA, Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o. e Sonecol Indústria Metalurgica de Utilidades Domésticas S.A.) («richiedenti») per conto dell'industria dell'Unione delle assi da stiro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base («domanda»). La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (12) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1° ottobre 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «Cina» o «RPC») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 13 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (13) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (14) Nell'avviso di apertura, le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori dell'Unione, tutti i produttori noti della Repubblica popolare cinese, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell'Unione (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di volume di produzione e di vendite del prodotto simile. Tale campione era costituito da tre produttori dell'Unione, che rappresentavano oltre il 55 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite dell'Unione, e garantiva una buona distribuzione geografica. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni e la Commissione ha pertanto confermato che i produttori dell'Unione inseriti nel campione in via provvisoria sono stati infine selezionati per costituire il campione definitivo. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. Campionamento degli importatori (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (19) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. In considerazione della mancanza di collaborazione, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Campionamento dei produttori della RPC (20) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese esportatore e alle associazioni di produttori di indicare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (21) Nessun produttore esportatore nel paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. In considerazione della mancanza di collaborazione, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. (22) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.7. Questionari e visite di verifica (23) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (24) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, agli importatori indipendenti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ( 14 ) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. (25) Sono pervenute risposte al questionario solo dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione. (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell'Unione: — Afer FUTE, Portogallo; — Colombo New Scal SpA, Italia; — Rörets Polska Spółka z o.o. e AB Rörets Industrier, Svezia, entrambe sottoposte a visite di verifica in Polonia. 1.8. Fase successiva della procedura (27) Il 19 settembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (28) Non sono pervenute osservazioni contestanti le risultanze della Commissione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (29) Il prodotto oggetto del presente riesame in previsione della scadenza è lo stesso delle inchieste iniziali e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia assi da stiro, con o senza supporto, dotate o no di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro («prodotto oggetto del riesame»). 2.2. Prodotto in esame (30) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC attualmente classificato con i codici NC ex 3924 90 00 , ex 4421 99 99 , ex 7323 93 00 , ex 7323 99 00 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51). 2.3. Prodotto simile (31) Come stabilito nelle inchieste iniziali e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (32) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (33) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di assi da stiro dalla Cina sono continuate. Secondo i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»), le importazioni di assi da stiro dalla RPC rappresentavano circa il 6 % del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto all'11 % durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ( 15 ) . In termini assoluti, il volume delle importazioni è stato significativo nel periodo dell'inchiesta di riesame e ha registrato una tendenza al rialzo nel periodo in esame. (34) Come indicato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. Il 16 dicembre 2024, la Commissione ha pertanto comunicato alle autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base e basare sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o argomentazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base da parte del governo della RPC. (35) Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si sono basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite nella domanda e le statistiche basate sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati di Banca mondiale, Global Trade Atlas («GTA») e Orbis Bureau van Dijk («Orbis») e le statistiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»). La Commissione si è basata anche sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza e sulle risultanze delle inchieste antidumping relative allo stesso prodotto avviate dalle autorità competenti degli Stati Uniti e del Regno Unito. 3.2. Dumping 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (36) In ragione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta attestanti l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (37) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente, il 19 dicembre 2024, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni o argomentazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. (38) Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (39) Il 19 maggio 2025, la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro (manodopera) e l'energia impiegate nella produzione di assi da stiro («nota sui fattori produttivi»). Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e della domanda, la Commissione ha inoltre individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione non ha ricevuto osservazioni concernenti la nota sui fattori produttivi. 3.2.1.1. Valore normale (40) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (41) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[ q ] ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (42) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1.1.1. Esistenza di distorsioni significative (43) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base che rendano inopportuno l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato gli elementi di prova indicati di seguito, relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l'esistenza di distorsioni significative. (44) Innanzitutto, gli elementi di prova contenuti nella domanda hanno compreso gli elementi che indicano l'esistenza di distorsioni significative. (45) I richiedenti hanno sottolineato che il mercato in questione è in larga misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo o la supervisione strategica delle autorità cinesi. I richiedenti hanno osservato che tale influenza riguarda non solo il mercato del prodotto oggetto del riesame, ma anche il mercato delle principali materie prime (in particolare l'acciaio). Secondo i richiedenti, il governo della RPC esercita la sua influenza attraverso due canali principali: uno comporta la ridefinizione della struttura societaria del settore e l'altro l'esercizio del controllo sulla direzione e sul personale delle singole imprese di proprietà dello Stato ( 16 ) . (46) I richiedenti hanno preso atto delle risultanze della Commissione nel precedente riesame in previsione della scadenza, affermando che i fornitori dei principali componenti del prodotto in esame sono di proprietà dello Stato cinese. Nella domanda i richiedenti non solo hanno osservato che i produttori di assi da stiro, come Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, mantengono stretti legami con il PCC ( 17 ) , ma hanno anche fatto riferimento, come accertato nel precedente riesame in previsione della scadenza, all'influenza del PCC sui fornitori dei componenti principali del prodotto oggetto del riesame ( 18 ) . (47) I richiedenti hanno inoltre sottolineato che la presenza dello Stato nelle imprese gli consente di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. Facendo riferimento alle risultanze della Commissione nel precedente riesame in previsione della scadenza, hanno affermato che ciò avviene attraverso la presenza di cellule del PCC all'interno di imprese pubbliche e private ( 19 ) . I prezzi e i costi sono influenzati in vari modi, ad esempio alzando o abbassando artificialmente il livello di approvvigionamento delle materie prime o applicando un meccanismo di fissazione dei prezzi ( 20 ) . (48) I richiedenti hanno indicato inoltre che le politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. I richiedenti hanno osservato a tale riguardo che « le politiche cinesi sono chiaramente interventiste ». In particolare, i richiedenti hanno menzionato misure politiche come il Made in China 2025, « che fissa l'obiettivo di promuovere l'industria manifatturiera [...] e individua gli abbuoni di interesse sui prestiti come un tipo di sostegno finanziario da fornire alle imprese » affermando inoltre che « le banche e gli altri prestatori dovrebbero sostenere tali politiche concedendo prestiti alle imprese attive in tali settori » ( 21 ) . (49) I richiedenti hanno osservato che il settore del prodotto oggetto del riesame è fortemente influenzato dalle misure politiche sull'acciaio, che è la principale materia prima per la fabbricazione di assi da stiro. A tale riguardo, i richiedenti hanno sottolineato il « controllo generale del governo che impedisce alle forze del libero mercato di prevalere nel settore siderurgico » ( 22 ) . (50) I richiedenti hanno rilevato anche l'assenza e un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. I richiedenti hanno fatto riferimento alle risultanze della Commissione nel precedente riesame in previsione della scadenza, affermando che « il settore del prodotto in esame è soggetto alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale » ( 23 ) . (51) I richiedenti hanno inoltre sottolineato le distorsioni dei costi salariali nel settore del prodotto oggetto del riesame e delle sue materie prime in Cina, facendo riferimento al precedente riesame in previsione della scadenza, che aveva stabilito che « nel settore della produzione delle assi da stiro e nei settori dei relativi componenti fondamentali i costi salariali erano distorti » ( 24 ) . (52) Infine i richiedenti hanno osservato che l'accesso ai finanziamenti è distorto a favore dei produttori del prodotto oggetto del riesame. In particolare, secondo i richiedenti « il funzionamento del sistema finanziario è caratterizzato dalla presenza dello Stato, sia sul versante dell'assunzione di prestiti che su quello dell'erogazione di prestiti, nonché dall'assenza di normali meccanismi di mercato, quali procedure di fallimento e di uscita dal mercato efficaci e trasparenti » ( 25 ) . (53) In secondo luogo, in recenti inchieste riguardanti il settore del prodotto oggetto del riesame o il settore dell'acciaio (la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione di assi da stiro) nella RPC ( 26 ) , la Commissione ha riscontrato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 27 ) . In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell'acciaio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 28 ) , ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 29 ) . La Commissione ha rilevato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano canalizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 30 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC ( 31 ) . Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 32 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese nella RPC ( 33 ) . (54) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame ( 34 ) la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare detta conclusione. (55) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l'esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (56) In quinto luogo, nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (57) Alla luce di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.1.1.2. Paese rappresentativo Osservazioni generali (58) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 35 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 36 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (59) Come illustrato al considerando 39, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale: la nota sui fattori produttivi del 19 maggio 2025. In tale nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (60) Nella nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, ossia è classificata dalla Banca mondiale come paese «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove si svolgeva notoriamente la produzione del prodotto oggetto del riesame. (61) Non sono pervenute osservazioni riguardo al paese individuato in tale nota. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (62) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi nel potenziale paese rappresentativo e ha rilevato quanto segue: — la Commissione ha analizzato le statistiche sulle importazioni di tutte le materie prime elencate nella nota sui fattori produttivi. La Commissione ha stabilito che la Turchia importava tutte le materie prime pertinenti nel periodo dell'inchiesta di riesame; — i prezzi dell'energia elettrica e del gas per i consumatori non domestici erano trascurabili in considerazione della quantità irrilevante necessaria per il processo di produzione delle assi da stiro; — le statistiche dell'ILO fornivano informazioni sulla remunerazione mensile nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Turchia. Informazioni analoghe concernenti la Turchia erano anche pubblicamente disponibili sul sito web dell'istituto di statistica turco («TURKSTAT» ( 37 ) ); — nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha rilevato che la domanda non indicava produttori di assi da stiro in Turchia, che non sono stati individuati neppure dalla Commissione. La domanda si basava invece su statistiche settoriali pubblicate dalla Banca centrale della Turchia, utilizzando i dati relativi alle società turche operanti nel settore NACE C-259: Fabbricazione di altri prodotti in metallo. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha affermato che i dati finanziari della Banca centrale di Turchia per le imprese di cui alla NACE C-259 sono ufficiali e attendibili, e che intendeva utilizzare i dati disponibili più recenti (2023) per calcolare le SGAV e i profitti. (63) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (64) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo. (65) Non è pervenuta alcuna osservazione. Livello di protezione sociale e ambientale (66) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. Conclusioni (67) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. (68) Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate a tale riguardo. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (69) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. Non è pervenuta alcuna osservazione. (70) La Commissione ha anche dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato TURKSTAT per stabilire il costo del lavoro esente da distorsioni ( 38 ) . Per quanto riguarda l'energia, dall'inchiesta precedente è emerso che l'energia elettrica e il gas naturale consumati nel processo di produzione delle assi da stiro sono irrilevanti. Pertanto anche ai fini della presente inchiesta il costo dell'energia sarà considerato trascurabile ( 39 ) . Fattori produttivi (71) Considerate tutte le informazioni contenute nella richiesta, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti: Tabella 1 Fattori produttivi delle assi da stiro Fattore produttivo Codice SA Valore esente da distorsioni Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Tubi in acciaio: (19 × 0,7 mm) (EN 1035-3)/22 × 0,7 mm) (EN 10305-3) 730 630 14,76 Kg Global Trade Atlas ( 40 ) (GTA) Tubi in acciaio: (20 × 0,6 × 1 080  mm) 730 669 15,14 Kg GTA Filo 5,5 mm 721 710 12,16 Kg GTA Filo 7,75 mm 721 720 12,12 Kg GTA Filo 5-7 mm (C9D) 721 790 21,14 Kg GTA Metallo (DC01) e lamiera in metallo 0,7 mm, 1 mm e 3 mm 721 123 6,55 Kg GTA Maglia metallica 320 × 1 100  mm 731 450 17,62 Kg GTA Rondelle, ribadini e viti 731 823 87,38 Kg GTA Molle 731 829 142,68 Kg GTA Schiuma (poliuretano, 25 kg/m3) 392 113 60,00 Kg GTA Schiuma (poliuretano, 25 kg/m3) 392 490 39,04 Kg GTA Parti in silicone e plastica 392 630 103,90 Kg GTA Cotone 520 852 18,55 M2 GTA Stringa 550 922 19,48 Kg GTA Filo 550 810 31,88 Kg GTA Miscela di vernice epossidica/poliestere 320 649 31,66 Kg GTA Cartone + etichetta 481 910 16,12 Kg GTA Pellicola sottile 392 020 17,64 Kg GTA Etichetta a colori 480 258 10,25 Kg GTA Pellicola termoretraibile 392 010 23,22 Kg GTA Lavoro (manodopera) Costo del lavoro N/A 44,88 Ora Statistiche ILO/nazionali 3.2.1.1.3. Materie prime (72) Un'asse da stiro è solitamente composta da un pezzo stretto e piatto di un materiale resistente, protetto da una copertura resistente al calore; spesso è dotato di gambe pieghevoli su cui è possibile stirare indumenti o biancheria. In base alla definizione del prodotto oggetto del riesame cui si riferisce la presente inchiesta, un'asse da stiro può anche comprendere un piano aspirante, riscaldante o soffiante, un braccio per stirare le maniche e altri componenti. La materia prima primaria utilizzata nelle assi da stiro è il metallo, principalmente l'acciaio (lamiera in metallo, tubi e fili). Tra le altre materie prime utilizzate nella produzione di assi da stiro figurano vernici/rivestimenti, componenti in plastica, schiuma e tessuto. (73) La struttura dei costi varia in funzione del tipo di asse prodotto, per esempio le assi di fascia alta contengono tipi di materiale diversi rispetto a quelle di fascia base. Per stabilire con precisione i fattori produttivi utilizzati per fabbricare assi da stiro, la Commissione si è basata sulla domanda di riesame. Come già indicato, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni al riguardo. (74) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto ai considerando 43 e 57 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (75) Di norma questi prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione delle risultanze relative al dumping di cui ai considerando da 87 a 89, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti comporterebbero solo un aumento del valore normale e di conseguenza un margine di dumping più elevato. 3.2.1.1.4. Lavoro (manodopera) (76) L'Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili (2022) per il costo medio del lavoro nel settore dell'acciaio della classificazione statistica delle attività economiche, comunemente denominata NACE, che comprende il costo del lavoro nel settore siderurgico, ossia il codice NACE C-259 Fabbricazione di altri prodotti in metallo ( 42 ) . 3.2.1.1.5. Energia (77) In base alla domanda di riesame, l'energia (energia elettrica e gas naturale) consumata nel processo produttivo delle assi da stiro è irrilevante. Ciò è stato confermato dalle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, che non sono state contestate nella presente inchiesta. Poiché dall'inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano tali risultanze, esse sono state accettate e, ai fini della presente inchiesta, i costi dell'energia sono stati pertanto considerati trascurabili. 3.2.1.1.6. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (78) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (79) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dai richiedenti, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. In assenza di informazioni pubblicamente disponibili sui produttori turchi di assi da stiro, le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base delle informazioni contenute nelle statistiche settoriali pubblicate dalla Banca centrale di Turchia, in particolare le ultime statistiche disponibili (2023) per C-259 Fabbricazione di altri prodotti in metallo . 3.2.1.1.7. Calcolo del valore normale (80) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi, non è stato possibile stabilire quali modelli di assi da stiro fossero prodotti in Cina. La Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, i richiedenti hanno individuato sei modelli di assi da stiro di fascia bassa e alta. Il valore normale è stato stabilito per questi modelli seguendo il metodo illustrato nei considerando da 81 a 83. (81) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di accessori per assi da stiro. (82) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato al considerando 78. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 20 % dei costi diretti di produzione; — le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 10 % dei costi delle merci vendute; e — i profitti, pari al 16 % del costo delle vendite, che sono stati applicati al costo totale di produzione esente da distorsioni e alle spese generali di produzione. (83) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (84) Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato e di conseguenza la Commissione non disponeva di informazioni sul mix di prodotti né per il mercato interno né per l'esportazione nell'Unione, la Commissione ha anche stabilito un valore normale a livello nazionale calcolando la media dei valori normali per tipo di prodotto. 3.2.1.2. Prezzo all'esportazione (85) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la determinazione del prezzo all'esportazione per tutte le importazioni si è basata sui dati disponibili. Il prezzo all'esportazione, basato sulle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, è stato adeguato a livello franco a bordo («FOB») deducendo la movimentazione e il nolo marittimo sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda di riesame ( 43 ) . Poiché nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni sono espressi in chilogrammi, la Commissione ha convertito tali volumi in pezzi (unità) utilizzando la chiave di conversione stabilita in occasione del precedente riesame in previsione della scadenza ( 44 ) , di cui al considerando 8. (86) La Commissione non dispone di informazioni dettagliate sul mix di prodotti a causa dell'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, e i dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, comprendono tutte le assi da stiro senza distinzione dei tipi. Di conseguenza la Commissione ha utilizzato anche i prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, ricavati dalle offerte e dalle quotazioni fornite nella domanda ( 45 ) , adeguati al livello fob sulla stessa base dei dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Non disponendo di elementi di prova in merito ai costi del trasporto interno in Cina, la domanda ha utilizzato il prezzo FOB come sostituto del prezzo franco fabbrica. In considerazione della risultanza relativa al dumping di cui ai considerando da 87 a 89, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che non era necessario dedurre il trasporto sul mercato interno, in quanto tale adeguamento comporterebbe soltanto una diminuzione del prezzo all'esportazione e di conseguenza un margine di dumping più elevato. 3.2.1.3. Confronto e margini di dumping (87) La Commissione ha confrontato il valore normale medio costruito a livello nazionale, stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra. Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 10 %. (88) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione basati sulla domanda di riesame con i valori normali stabiliti per i tipi di prodotto corrispondenti stabiliti durante la presente inchiesta. Di conseguenza i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono compresi tra il 37 % e il 104 %, a seconda del tipo di prodotto. (89) Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING (90) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, oltre a constatare l'esistenza di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza di tale dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione. 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (91) Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito informazioni in merito all'effettiva capacità produttiva in Cina. Non esistono inoltre informazioni pubblicamente disponibili concernenti in modo specifico le assi da stiro, come statistiche o studi di mercato, ed è quindi stato necessario basare le risultanze sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame e sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, in quanto dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. (92) Secondo le informazioni contenute nella domanda, i produttori cinesi dispongono di un eccesso di capacità produttiva ( 46 ) . Gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda si basavano sul precedente riesame in previsione della scadenza e sono confermati dalle conclusioni dell'ultima relazione della commissione USA per il commercio internazionale (US ITC) dell'agosto 2021 (terzo riesame dei dazi antidumping). Dalla relazione emerge che i produttori cinesi dispongono della capacità per aumentare ulteriormente le esportazioni del prodotto in esame, spostando la produzione tra le linee di produzione esistenti in funzione della domanda. Dai dati sulle esportazioni utilizzati nella relazione US ITC risultava già che tra il 2015 e il 2020 i produttori cinesi erano i maggiori esportatori mondiali di altri mobili metallici, tra cui assi da stiro e altri prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti. Essi rappresentavano tra il 46 % e il 56 % delle esportazioni mondiali di tali prodotti ( 47 ) . Secondo i richiedenti e sulla base dell'ultima relazione, tale eccesso di capacità inoltre deriva dal sostegno distorsivo del governo della RPC e dalla presenza di sovraccapacità per il principale fattore produttivo, ossia l'acciaio. (93) Sulla base delle risultanze di cui al precedente riesame in previsione della scadenza, che non sono state contestate nella presente inchiesta, i produttori cinesi possono facilmente installare un'ulteriore capacità produttiva in ragione del fatto che il processo di produzione è prevalentemente basato sulla manodopera. Inoltre i produttori cinesi di assi da stiro fabbricano anche altri prodotti metallici su linee di produzione che potrebbero essere facilmente utilizzate per la produzione di assi da stiro. Questo consente ai produttori cinesi di aumentare la produzione di assi da stiro spostando la produzione tra le linee esistenti in funzione della domanda. Tale aumento della capacità non richiede investimenti o competenze di rilievo e il passaggio da un prodotto all'altro è pertanto semplice. Dalla presente inchiesta non è emersa alcuna informazione che metta in discussione tali risultanze. (94) Su tale base, il precedente riesame in previsione della scadenza ha concluso che la RPC dispone di una capacità produttiva elevata, che copre come minimo quasi il 100 % del consumo dell'UE e può essere facilmente aumentata ulteriormente ( 48 ) . Dalla presente inchiesta non è emersa alcuna informazione che metta in discussione tali risultanze. 4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (95) Dall'analisi delle esportazioni cinesi è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, il mercato dell'UE rimane uno dei mercati di esportazione più importanti per i produttori cinesi di assi da stiro. (96) Quanto sopra è confermato dal fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato cinese era ancora del 6 %. Tale dato indica chiaramente che l'UE resta un mercato attraente per i produttori cinesi di assi da stiro e che le importazioni dalla RPC potrebbero aumentare in caso di scadenza delle misure. (97) Nell'agosto 2021, nell'ambito del terzo riesame in previsione della scadenza degli Stati Uniti ( 49 ) , successivo a un primo ( 50 ) e a un secondo riesame in previsione della scadenza ( 51 ) con riferimento all'inchiesta antidumping iniziale avviata nel 2003 che ha istituito dazi antidumping sulle assi da stiro originarie della RPC compresi tra il 9,47 % e il 157,68 %, il ministero del Commercio degli Stati Uniti («DOC») ha pubblicato l'avviso relativo alla proroga del dazio antidumping sulle assi da stiro originarie della Cina per altri cinque anni. (98) Oltre a tali dazi, a decorrere dal 24 settembre 2018 le assi da stiro importate dalla Cina sono state soggette a un ulteriore dazio ad valorem del 10 % negli Stati Uniti, che è stato ulteriormente aumentato fino a un dazio ad valorem del 25 % a decorrere dal 10 maggio 2019 ( 52 ) . (99) In seguito a un riesame per mutamento delle circostanze dell'ordinanza sui dazi antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro dalla RPC inizialmente avviato nel 2022, il 19 aprile 2023 il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha deciso di non revocare l'ordinanza che istituisce tali dazi ( 53 ) . (100) Analogamente nel Regno Unito la Trade Remedy Authority («TRA») ha deciso il trasferimento dei dazi antidumping applicati dall'UE sulle assi da stiro originarie della Cina. I dazi antidumping sulle importazioni cinesi di assi da stiro nell'UE, vale a dire quelli attualmente applicabili nell'UE, sono stati così istituiti anche sulle importazioni cinesi di assi da stiro nel Regno Unito ( 54 ) . (101) Poiché tali misure negli Stati Uniti e nel Regno Unito limitano i mercati di esportazione dei produttori cinesi, è probabile che questi ultimi aumentino le loro esportazioni verso l'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. 4.3. Conclusioni (102) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame come stabilito ai considerando da 87 a 89 e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato ai considerando da 91 a 101, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (103) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da undici produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (104) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era quantificata in circa 3,7 milioni di pezzi. La Commissione ha calcolato tale cifra in base ai dati forniti dal richiedente, incrociati con i dati verificati delle società inserite nel campione. Come indicato al considerando 17, è stato selezionato un campione di produttori dell'Unione, che rappresentano il 55 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. 5.2. Consumo dell'Unione (105) Il consumo dell'UE è stato calcolato sulla base del volume delle importazioni indicato nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE presentati dal richiedente. Tali volumi sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Poiché nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni sono espressi in chilogrammi, la Commissione ha convertito le cifre, ove necessario, in pezzi (unità) utilizzando la chiave di conversione stabilita in occasione del precedente riesame in previsione della scadenza ( 55 ) di cui al considerando 8. (106) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in pezzi) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Consumo totale dell'Unione 6 322 017 5 995 470 5 501 707 5 273 174 5 535 074 Indice 100 95 87 83 88 Fonte: risposte al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. (107) Durante il periodo in esame il consumo dell'UE è diminuito del 12 %. Il calo principale si è verificato tra il 2020 e il 2022. Dal 2021 al 2023 si è registrato un calo, quando i prezzi sono aumentati per compensare l'improvviso aumento dei costi dei fattori produttivi, principalmente dell'acciaio, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina ( 56 ) . Il consumo è nuovamente aumentato leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto all'intero anno 2023. 5.2.1. Importazioni nell'UE dalla RPC (108) Nel periodo in esame le importazioni nell'Unione dalla RPC e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in pezzi) e quota di mercato 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla RPC 473 904 319 767 261 542 274 324 306 328 Indice 100 67 55 58 58 Quota di mercato 7  % 5  % 5  % 5  % 6  % Indice 100 71 63 69 74 Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e risposte al questionario. (109) Le importazioni sono diminuite del 45 % tra il 2020 e il 2022, per poi aumentare nuovamente, anche nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, nel periodo in esame sono diminuite del 35 %. La quota di mercato delle importazioni cinesi, tuttavia, è rimasta relativamente stabile, passando dal 7 % nel 2020 al 5 % nel 2021, per poi risalire al 6 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Sebbene i quantitativi totali delle importazioni siano diminuiti, rispecchiando anche l'andamento del consumo dell'Unione descritto al considerando 107, la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta significativa durante l'intero periodo in esame. (110) A causa dell'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, mancano informazioni sui tipi di prodotto importati dalla RPC. La Commissione ha pertanto tenuto conto dei diversi codici doganali TARIC con i quali sono state registrate le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 30. Su tale base, durante il periodo in esame una percentuale compresa tra l'80 % e il 95 % delle assi da stiro importate dalla RPC era costituita da acciaio (codici TARIC 7323 93 00 10 e 7323 99 00 10) ( 57 ) . Tra queste, il volume delle importazioni con il codice TARIC per l'acciaio inossidabile (7323 93 00 10) è aumentato durante il periodo in esame, passando dal 19 % del volume totale delle importazioni nel 2020 al 36 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, a fronte di un calo dal 75 % al 59 % del volume totale delle importazioni con il codice TARIC relativo agli altri acciai (7323 99 00 10). 5.2.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi (111) A causa dell'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stato necessario stabilire il prezzo medio delle importazioni dalla RPC sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e utilizzando la medesima chiave di conversione come indicato al considerando 105. L'undercutting dei prezzi delle importazioni rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione è stato accertato tenendo conto delle informazioni presentate dai richiedenti e dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (112) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/pezzo) Importazioni dalla RPC 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Prezzo medio all'importazione (in EUR/pezzo) 11,36 17,00 20,69 18,35 17,73 Indice 100 150 182 162 156 Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. (113) Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 56 %. I quantitativi importati sono aumentati, in particolare per i tipi di prodotto che utilizzano acciaio inossidabile classificati con il codice SA 7323 93 00 (TARIC 7323 93 00 10), a prezzi più elevati rispetto ai tipi di prodotto importati con il codice 7323 99 00 (TARIC 7323 99 00 10). I quantitativi importati di questi ultimi tipi di prodotto sono diminuiti durante il periodo in esame, come illustrato al considerando 110. (114) Al fine di determinare l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE, adeguati a livello franco fabbrica (cioè esclusi i costi di trasporto nell'Unione e con detrazione di sconti e riduzioni) è stata confrontata, tipo per tipo, con la media ponderata dei prezzi delle importazioni stabilita come indicato al considerando 111, su base cif, cui successivamente è stato aggiunto il dazio doganale e antidumping. (115) Dal confronto è emerso che i prezzi delle importazioni dalla RPC, se espressi in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nel periodo dell'inchiesta di riesame, erano inferiori del 4 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. Detraendo il dazio antidumping in vigore il margine di undercutting ammontava al 26 %. 5.3. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC (116) Le importazioni di assi da stiro da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente da Turchia, Ucraina e India. (117) Nel periodo in esame il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di assi da stiro da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Turchia Volume (in pezzi) 1 120 887 1 120 413 929 773 945 325 1 028 524 Indice 100 100 83 84 92 Quota di mercato 18  % 19  % 17  % 18  % 19  % Prezzo medio (in EUR/pezzi) 9,04 9,28 12,59 11,88 11,62 Indice 100 103 139 131 129 Ucraina Volume (in pezzi) 1 076 875 960 185 564 541 491 488 655 160 Indice 100 89 52 46 61 Quota di mercato 17  % 16  % 10  % 9  % 12  % Prezzo medio (in EUR/pezzi) 11,03 11,64 14,15 14,44 14,07 Indice 100 106 128 131 128 India Volume (in pezzi) 193 309 132 660 240 236 173 572 181 278 Indice 100 69 124 90 94 Quota di mercato 3  % 2  % 4  % 3  % 3  % Prezzo medio (in EUR/pezzi) 8,99 10,84 14,29 19,61 19,36 Indice 100 120 159 218 215 Altri Volume (in pezzi) 218 575 195 270 87 398 68 899 95 031 Indice 100 89 40 32 43 Quota di mercato 3  % 3  % 2  % 1  % 2  % Prezzo medio (in EUR/pezzi) 11,9 12,5 18,9 20,4 20,1 Indice 100 105 159 172 169 Totale delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC Volume (in pezzi) 2 549 008 2 516 117 1 755 299 1 687 004 1778 729 Indice 100 99 69 66 70 Quota di mercato 41  % 40  % 33  % 32  % 35  % Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. (118) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle importazioni da tutti i paesi terzi non soggetti a misure era di circa 1,8 milioni di pezzi, pari a una quota di mercato del 35 %. La maggior parte di queste importazioni erano originarie della Turchia e dell'Ucraina. Durante l'intero periodo in esame il volume delle importazioni da tutti i paesi terzi non soggetti a misure è sceso dal 41 % nel 2020 al 32 % nel 2023, per poi tornare ad aumentare leggermente fino al 35 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. (119) Le importazioni dalla Turchia sono rimaste complessivamente stabili durante il periodo in esame, oscillando tra 0,9 e 1,1 milioni di pezzi all'anno. Le importazioni totali sono ammontate a 1,1 milioni nel 2020 e a 1,0 milioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (120) Per contro, le importazioni dall'Ucraina sono diminuite da 1,0 milioni a 0,5 milioni di pezzi nel 2023. Il calo maggiore, da 1,0 milioni di pezzi nel 2021 a meno di 0,6 milioni di pezzi nel 2022, si è registrato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dall'Ucraina hanno ripreso ad aumentare. (121) Nel periodo in esame le importazioni dall'India sono rimaste relativamente stabili, a circa 0,2 milioni di pezzi all'anno. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi era modesto ed è diminuito da 0,2 milioni di pezzi a 0,1 milioni di pezzi durante il periodo in esame. (122) In termini di quota di mercato, le tendenze sopra descritte si sono tradotte in un aumento di un punto percentuale, dal 18 % nel 2020 al 19 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, per la Turchia e in un calo dal 17 % nel 2020 al 12 % nel periodo dell'inchiesta di riesame per l'Ucraina. La quota di mercato dell'India è rimasta stabile intorno al 3 % nel periodo in esame. La quota di mercato dei restanti paesi terzi è scesa dal 3 % nel 2020 al 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. (123) Il prezzo medio delle importazioni dalla Turchia è aumentato da 9 EUR/pezzo nel 2020 a 11,6 EUR/pezzo nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nello stesso periodo il prezzo medio delle importazioni dall'Ucraina è leggermente aumentato, da 11 EUR/pezzo a 14 EUR/pezzo, mentre il prezzo medio delle importazioni dall'India è aumentato da 8,99 a 19,36 EUR/pezzo. 5.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 5.4.1. Osservazioni generali (124) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (125) Come indicato al considerando 17, per valutare la situazione economica dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (126) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nel questionario presentato dai richiedenti e nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (127) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività. (128) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. 5.4.2. Indicatori macroeconomici 5.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (129) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume di produzione (unità di misura) 3 809 828 3 817 450 4 036 480 3 813 199 3 722 588 Indice 100 100 106 100 98 Capacità produttiva (unità di misura) 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 038 000 Indice 100 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti 63  % 63  % 67  % 63  % 62  % Indice 100 101 106 103 101 Fonte: risposte al questionario. (130) La produzione totale dell'Unione è rimasta stabile nel periodo in esame, registrando un aumento del 6 %, pari a 4,0 milioni di pezzi, solo nel 2022, seguito però da una diminuzione nel 2023 e durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quando ha raggiunto livelli simili a quelli del 2020. Il picco della produzione nel 2022 ha seguito l'andamento del volume delle vendite presentato nella sezione seguente. La capacità produttiva è rimasta invariata durante l'intero periodo in esame. 5.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (131) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato (pezzi) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione 3 238 467 3 267 174 3 418 216 3 319 567 3 268 752 Indice 100 101 106 103 101 Quota di mercato 51  % 54  % 62  % 63  % 59  % Indice 100 106 121 123 115 Fonte: risposte al questionario. (132) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è rimasto sostanzialmente stabile, con lievi fluttuazioni durante il periodo in esame. Dopo un aumento da 3,2 milioni di pezzi nel 2021 a 3,4 milioni di pezzi nel 2022, il volume delle vendite è nuovamente sceso a 3,3 milioni nel 2023, per attestarsi all'incirca allo stesso livello del 2020, pari a 3,2 milioni di pezzi, nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha seguito l'andamento delle vendite, aumentando nel 2022 e nel 2023 per poi diminuire nuovamente durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e nel complesso è aumentata del 15 % durante il periodo in esame. (133) Mentre il volume delle vendite è rimasto all'incirca allo stesso livello durante il periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'UE è aumentata di 9 punti percentuali, al 59 %. Ciò si spiega con il lieve calo complessivo del consumo dell'Unione, come descritto al considerando 107. 5.4.2.3. Crescita (134) La produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili, mentre il consumo ha subito un lieve calo, con un conseguente aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. L'occupazione dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame. Su tale base si può concludere che l'industria dell'Unione ha mantenuto, ma non ha aumentato, la sua posizione in termini di produzione e di vendite in un mercato in leggero calo durante il periodo in esame. 5.4.2.4. Occupazione e produttività (135) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Numero di dipendenti 484 472 492 482 482 Indice 100 98 102 100 100 Produttività (in unità/dipendente) 7 877 8 088 8 212 7 914 7 725 Indice 100 98 102 100 100 Fonte: risposte al questionario. (136) L'occupazione, pur oscillando leggermente, è rimasta complessivamente stabile durante il periodo in esame. Più specificamente, si è registrato un calo dell'occupazione dal 2020 al 2021, seguito da un aumento fino al livello massimo nel 2022. Successivamente il numero di dipendenti è nuovamente diminuito allo stesso livello del 2020, rispecchiando anche i minori volumi di produzione e di vendita nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2022. (137) La produttività, misurata in termini di produzione annua (pezzi) per persona occupata, è rimasta piuttosto stabile, con lievi fluttuazioni. A partire dal 2020, è leggermente aumentata nel 2022 per poi tornare al livello del 2020 nel periodo dell'inchiesta di riesame. 5.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (138) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il dumping è proseguito a un livello notevole. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori cinesi hanno inoltre continuato ad applicare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. (139) Allo stesso tempo, nonostante le misure antidumping in vigore, il livello delle importazioni dalla Cina è rimasto significativo, rappresentando tra il 5 % e il 7 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dunque l'incidenza dell'entità dell'effettivo margine di dumping della Cina sull'industria dell'Unione ha continuato a persistere e non può essere ritenuta trascurabile. (140) Nonostante la persistenza di pratiche di dumping per le importazioni dalla RPC, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un effetto di protezione e un impatto complessivamente positivo sull'industria dell'Unione. 5.4.3. Indicatori microeconomici 5.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (141) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/pezzi) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo 10,8 12,4 13,9 14,5 14,4 Indice 100 114 128 133 133 Costo di produzione unitario 11 13 15 14 15 Indice 100 119 138 130 132 Fonte: risposte al questionario. (142) I prezzi medi sono aumentati del 33 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento fa seguito all'impennata dei costi di produzione, in particolare per l'acciaio, il principale fattore produttivo, in conseguenza dello scoppio della guerra in Ucraina ( 58 ) . L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi, anche nel contesto di un aumento generale dell'inflazione nell'UE causato dall'interruzione delle catene di approvvigionamento a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Questa tendenza all'aumento dei prezzi seguita all'aumento dei costi dei fattori produttivi, tuttavia, è terminata nel corso del 2023. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha più aumentato il livello dei prezzi anche in un contesto di crescenti importazioni, come indicato ai considerando 109 e 118. I prezzi sono addirittura diminuiti leggermente rispetto al 2023. 5.4.3.2. Costo del lavoro (143) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 20 521 21 627 3 396 25 254 26 914 Indice 100 105 114 123 131 Fonte: risposte al questionario. (144) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato costantemente, nel complesso del 30 % circa. Tale aumento riflette la tendenza generale nell'UE, con un aumento dei salari nominali in risposta all'aumento del costo della vita, compreso il costo dell'energia, in particolare a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina ( 59 ) . 5.4.3.3. Scorte (145) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Scorte finali (in pezzi) 96 867 100 185 125 849 145 766 131 157 Indice 100 103 130 150 135 Scorte finali in percentuale della produzione 3  % 3  % 3  % 4  % 4  % Fonte: risposte al questionario. (146) Il livello delle scorte, espresso in percentuale del volume di produzione, è rimasto complessivamente stabile durante il periodo in esame, con un aumento delle scorte finali dal 3 % nel 2022 al 4 % nel 2023. 5.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (147) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 3,69  % 4,61  % 3,27  % 6,85  % 6,52  % Indice 100 125 89 185 176 Flusso di cassa (in EUR) 1 976 678 1 537 097 827 332 2 859 912 3 348 485 Indice 100 78 42 145 169 Investimenti (in EUR) 566 161 391 113 209 915 289 386 324 510 Indice 100 69 37 51 57 Utile sul capitale investito 6  % 9  % 11  % 20  % 17  % Indice 100 160 193 334 285 Fonte: risposte al questionario. (148) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'UE in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha registrato fluttuazioni. È dapprima aumentata tra il 2020 e il 2021, passando dal 3,69 % al 4,61 %, per poi diminuire nel 2022 al 3,27 % e risalire al 6,85 % nel 2023. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la redditività è leggermente calata al 6,52 %. Nel complesso la redditività è aumentata dal 3,69 % nel 2020 al 6,52 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, registrando così un incremento di 2,83 punti percentuali. Nonostante la tendenza al rialzo, il livello dei profitti non ha raggiunto il profitto di riferimento ritenuto adeguato per questa industria nel precedente riesame in previsione della scadenza (7,0 %) ( 60 ) , tranne nel 2023, quando i livelli di redditività erano prossimi a tale soglia. Ciò è dovuto principalmente all'aumento del costo di produzione, come indicato al considerando 142, che dal 2020 al 2022 è stato più pronunciato rispetto all'aumento dei prezzi di vendita nello stesso periodo. Nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame tale tendenza si è invertita e i prezzi di vendita sono aumentati più rapidamente dei costi, con ripercussioni anche sulla redditività di questi anni, che è aumentata in misura significativa rispetto al 2022. (149) Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative segue lo stesso andamento della redditività. Il flusso di cassa netto è diminuito tra il 2020 e il 2022, in particolare tra il 2021 e il 2022. Il calo si è verificato in un periodo caratterizzato da un aumento dei prezzi di vendita, ma anche da crescenti costi di produzione. A partire dal 2023, il flusso di cassa netto è migliorato, risultando anche notevolmente superiore rispetto all'inizio del periodo in esame. (150) Nel complesso, il volume degli investimenti annuali è diminuito di circa la metà tra il 2020 e il 2022. Dopo questo brusco calo, i livelli di investimento si sono ripresi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, pur rimanendo relativamente bassi. Quindi rispetto al 2020 si è comunque registrato un calo del 43 %. Nel precedente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha osservato che i volumi elevati di investimenti annuali erano preceduti da elevati tassi di profitto ( 61 ) . Tale osservazione trova conferma nell'attuale riesame in previsione della scadenza. I bassi tassi di profitto all'inizio del periodo in esame sono stati seguiti da un volume decrescente di investimenti annuali, che ha comportato una significativa riduzione delle attività di investimento dell'industria dell'Unione. (151) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2020 e il 2022 la percentuale è aumentata con la diminuzione del valore contabile netto degli investimenti, mentre i profitti sono rimasti stabili. Dal 2023 in poi si sono registrati i massimi tassi di rendimento degli investimenti, a fronte di un aumento del volume di investimenti annuali. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione era in grado di aumentare gli investimenti e disposta a farlo in presenza di una redditività sufficientemente elevata. 5.5. Conclusioni sul pregiudizio (152) I principali indicatori di pregiudizio, quali la quota di mercato, i prezzi di vendita, la redditività e altri indicatori finanziari come gli investimenti, hanno evidenziato un andamento positivo. Nessuno degli indicatori di pregiudizio ha registrato tendenze significativamente negative. Tuttavia la redditività è rimasta ben al di sotto del profitto di riferimento del 7 % fino al 2022, arrivando appena a raggiungere tale soglia nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. (153) La capacità dell'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita è stata limitata a causa della concorrenza sleale delle importazioni dalla RPC che, nonostante le misure antidumping in vigore, sono aumentate in termini di volume durante il periodo dell'inchiesta di riesame a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Dal canto suo l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente per compensare l'aumento dei costi di produzione verificatosi durante il periodo in esame. (154) Alla luce di quanto precede, si può concludere che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata durante il periodo in esame e che per certi versi le misure sono state efficaci, in particolare in una situazione di crescenti costi di produzione, e sono servite da rete di sicurezza che ha impedito un aumento significativo delle importazioni a basso prezzo dalla Cina, consentendo all'industria dell'Unione di realizzare alcuni profitti e di non registrare perdite. (155) Si ritiene pertanto che l'industria dell'Unione non abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In considerazione dell'aumento dei costi di produzione durante il periodo in esame, del basso livello degli investimenti e della redditività che, sebbene in aumento, è rimasta al di sotto del profitto di riferimento, si può comunque ritenere che l'industria dell'Unione abbia ancora bisogno di tempo per consolidare il suo sviluppo positivo e dunque si trovi ancora in una situazione di vulnerabilità. (156) Nel complesso, sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 5.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio 5.6.1. Osservazioni preliminari (157) Date le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 156, la Commissione ha valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'UE, la politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e i probabili livelli dei prezzi per l'UE in caso di abrogazione delle misure, nonché l'incidenza delle importazioni future sulla situazione dell'industria dell'Unione. 5.6.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (158) Come indicato nei considerando da 91 a 94, sulla base delle informazioni disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, i produttori cinesi di assi da stiro dispongono di una notevole capacità inutilizzata e sono in grado di aggiungere ulteriore capacità produttiva. 5.6.3. Attrattiva del mercato dell'UE (159) Come indicato ai considerando da 95 a 101, il mercato dell'Unione è rimasto attraente per le importazioni cinesi, come dimostra il fatto che sono comunque affluite nel mercato dell'Unione in quantità significative, pari a una quota di mercato del 6 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonostante le misure in vigore. (160) Mentre il quantitativo complessivo delle importazioni è diminuito durante il periodo in esame, come indicato al considerando 108, il quantitativo delle importazioni di assi da stiro in acciaio inossidabile è aumentato, con prezzi più elevati di altri tipi di prodotto, come indicato nei considerando 110 e 113. Si prevede che questa tendenza all'aumento delle importazioni acceleri in caso di abrogazione delle misure. I produttori della RPC godono di un vantaggio rispetto ai concorrenti stranieri proprio nel settore dell'acciaio inossidabile, in virtù del persistente intervento pubblico, come già sottolineato nella relazione. 5.6.4. Politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e probabile livello dei prezzi per l'UE (161) Per quanto riguarda i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping, si è ritenuto che le importazioni cinesi fossero già effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Senza tenere conto delle misure antidumping il margine di undercutting ammontava al 26 %, una percentuale ritenuta una stima ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure. 5.6.5. Incidenza sull'industria dell'Unione (162) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in caso di scadenza delle misure l'industria dell'Unione dovrà far fronte a un considerevole aumento delle importazioni cinesi, a prezzi significativamente inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione. Qualora l'industria dell'Unione, nel tentativo di rimanere redditizia, mantenesse i livelli di prezzo attuali, è probabile che il volume delle vendite e la quota di mercato diminuirebbero rapidamente, anche nel caso di un aumento del consumo. La perdita del volume delle vendite comporterebbe una riduzione dei tassi di utilizzo degli impianti e un aumento del costo medio di produzione. Questo a sua volta determinerebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e un calo della sua redditività, che nel periodo in esame era già inferiore al profitto di riferimento. (163) Viceversa, qualora l'industria dell'Unione cercasse di adeguarsi ai livelli di prezzo inferiori delle importazioni, nel tentativo di preservare il volume delle vendite e la quota di mercato, ciò avrebbe un impatto negativo immediato sul suo livello di redditività, che attualmente è ancora al di sotto del profitto di riferimento. Si registrerebbe anche un effetto negativo sugli investimenti che, in ogni caso, non si erano pienamente ripresi durante il periodo in esame, nonché un impatto negativo sugli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione. Tale situazione avrebbe gravi ripercussioni sulla capacità dell'industria dell'Unione di svilupparsi ulteriormente. In ultima analisi, ciò comporterebbe una diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato e una perdita di occupazione sul mercato dell'Unione. 5.6.6. Conclusioni (164) Su tale base, si conclude che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (165) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore non fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei dettaglianti, dei consumatori e degli utilizzatori. (166) La Commissione rammenta che, nelle inchieste precedenti, l'adozione o il mantenimento di misure non sono stati considerati contrari all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un'eventuale incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico. 6.1. Interesse dell'industria dell'Unione (167) Come indicato ai considerando 162 e 163, dall'inchiesta è emerso che la scadenza delle misure probabilmente avrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. D'altra parte, il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere o addirittura aumentare gli attuali livelli dei prezzi e di raggiungere margini di profitto sostenibili, evitando così periodi di deterioramento finanziario. Ciò consentirebbe all'industria dell'Unione di continuare e di aumentare i propri investimenti e quindi di mantenere e migliorare la propria posizione sul mercato dell'UE. (168) Si è pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore è nell'interesse dell'industria dell'Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti, dei dettaglianti e dei consumatori (famiglie) (169) Nessun importatore indipendente ha collaborato all'inchiesta. Nessuna delle altre possibili parti interessate si è manifestata durante l'inchiesta. Come nell'inchiesta precedente, nessuna delle parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori finali, come le associazioni di consumatori, si è manifestata né ha collaborato all'inchiesta. (170) Sulla base delle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori o sugli utilizzatori superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. Dal presente riesame non è emersa alcuna informazione che contesti tali risultanze. (171) Come indicato inoltre al considerando 116, le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping rappresentavano circa un terzo della quota di mercato dell'Unione, contribuendo alla concorrenza sui prezzi e alla scelta dell'offerta sul mercato. Pertanto, si è concluso che non vi sono elementi di prova indicanti che le misure in vigore abbiano inciso significativamente sugli importatori del prodotto oggetto del riesame o su altre parti interessate. 6.3. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (172) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore. 7. MISURE ANTIDUMPING (173) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sul rischio di persistenza del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro dalla Cina. (174) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (175) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (176) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (177) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (178) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 62 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un regolamento relativo al cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (179) Le statistiche relative alle assi da stiro sono spesso espresse in pezzi. Tale unità statistica supplementare non esiste tuttavia per le assi da stiro nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 63 ) . È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni di assi da stiro sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51. (180) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non è pervenuta alcuna osservazione. (181) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 64 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (182) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro, attualmente classificate con i codici NC ex 3924 90 00 , ex 4421 99 99 , ex 7323 93 00 , ex 7323 99 00 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d'origine Società Dazio antidumping (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan 34,9 A782 Repubblica popolare cinese Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou 39,6 A783 Repubblica popolare cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou 35,8 A784 Repubblica popolare cinese Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd, Foshan 18,1 A785 Repubblica popolare cinese Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Quzhou 26,5 A786 Repubblica popolare cinese Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong 22,7 A953 Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 42,3 A999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume in chilogrammi e numero di pezzi) di assi da stiro vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di pezzi importati con i codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ( GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/452/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. ( GU L 338 del 22.12.2010, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/1243/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ( GU L 24 del 28.1.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/77/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ( GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/270/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan ( GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/805/oj ). ( 7 ) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1 o ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, C-141/08 P, ECLI:EU:C:2009:598. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd ( GU L 297 del 26.10.2012, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/987/oj ). ( 9 ) Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 novembre 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio, causa T-274/07 ( GU C 223 del 22.9.2007, pag. 15 , CELEX: 62007TA0274). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 198 del 23.7.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/695/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 252 del 2.10.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1662/oj ). ( 12 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping, C/2024/68 ( GU C, C/2024/788, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/788/oj ). ( 13 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, C/2024/6781 ( GU C, C/2024/5916, 1.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5916/oj ). ( 14 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2752 . ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione. ( 16 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (« relazione ») del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final , sezione 5.5, pag. 120. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 64. ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 60. ( 19 ) Relazione, sezione 3.3.2, pag. 47. ( 20 ) Relazione, sezione 12.10, pag. 357. ( 21 ) Relazione, sezione 11.2.2, pag. 299. ( 22 ) Relazione, sezione 14.8, pag. 416. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 81. ( 24 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 84. ( 25 ) Relazione, sezione 6.8, pag. 181. ( 26 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ( 27 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 28 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 29 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 30 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 195 a 201. ( 31 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 32 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 33 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 34 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 99 e 100. ( 35 ) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 36 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 37 ) https://www.tuik.gov.tr/ . ( 38 ) Istituto di statistica turco (TURKSTAT) . ( 39 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 127. ( 40 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 41 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 42 ) NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche — Manuali e orientamenti sui prodotti — Eurostat . ( 43 ) Domanda di riesame, sezione 6.2. ( 44 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 134. ( 45 ) Domanda di riesame, sezione 6.2 e allegati 8 e 9. ( 46 ) Domanda, sezione 8.3. ( 47 ) P. I-20, Investigation No. 731-TA-1047 (Third Review), Ironing Tables and Certain Parts Thereof from China, agosto 2021, disponibile all'indirizzo https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5221.pdf . ( 48 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 197. ( 49 ) Ironing tables and certain parts thereof from China; Inv. No. 731-TA-1047 (Third Review): https://ids.usitc.gov/case/1585/investigation/5133 (ultima consultazione: 26 giugno 2025). ( 50 ) Ironing tables and certain parts thereof from China; Inv. N. 731-TA-1047 (Review): https://ids.usitc.gov/case/1585/investigation/2972 , e 2010-15631.pdf (ultima consultazione: 26 giugno 2025). ( 51 ) Ironing tables and certain parts thereof from China; Inv. No. 731-TA-1047 (Second Review): https://ids.usitc.gov/case/1585/investigation/4271 , e 2016-05172.pdf (ultima consultazione: 26 giugno 2025). ( 52 ) US International Trade Commission, Investigation No. 731- TA-1047 (Third Review), Ironing Tables and Certain Parts Thereof from China, agosto 2021, disponibile all'indirizzo: pub5221.pdf (ultima consultazione: 26 giugno 2025). ( 53 ) Federal Register / Vol. 88, No. 75 / Wednesday, April 19, 2023, disponibile all'indirizzo: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-19/pdf/2023-08232.pdf (ultima consultazione: 26 giugno 2025). ( 54 ) Notice of determination 2020/35: anti-dumping duty on ironing boards originating in the People's Republic of China, disponibile all'indirizzo: Notice of determination 2020/35: anti-dumping duty on ironing boards originating in the People's Republic of China - GOV.UK . I dazi antidumping derivanti dal precedente regolamento di riesame in previsione della scadenza e successivamente trasferiti al Regno Unito erano in scadenza il 3 ottobre 2024. Ai sensi del documento «Notice of Initiation Transition Review No. TD0063 — Anti-Dumping duty on ironing boards originating in the People's Republic of China (PRC) — Initiation of a Transition Review of Anti-Dumping Measure», la Trade Remedies Authority («TRA») del Regno Unito ha avviato un riesame del trasferimento il 30 settembre 2024, disponibile all'indirizzo: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0063/submission/1c3d51b7-04e4-4b1f-b546-5c1760ffbb0b/ . ( 55 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 134. ( 56 ) Domanda, punto 98. ( 57 ) Domanda, punto 14. ( 58 ) Domanda, punto 98. ( 59 ) Labour market and wage developments in Europe 2024 — Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, pag. 47 . ( 60 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 194. ( 61 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione, considerando 188. ( 62 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 63 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj ). ( 64 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2386/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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