Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2408/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2408 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni

Pubblicato: 01/12/2025 In vigore dal: 01/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2408 della Commissione, del 1o dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2408 of 1 December 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1134 on measures to prevent the introduction into, establishment and spread within the Union territory of Spodoptera frugiperda (Smith) with regard to the period of application of certain provisions

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2408 2.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2408 DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) per quanto riguarda il periodo di applicazione di alcune disposizioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) e i), l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith) («organismo nocivo specificato»). (2) Tale regolamento di esecuzione si applica fino al 31 dicembre 2025 per consentire di valutare e riesaminare ulteriormente la diffusione dell’organismo nocivo specificato, i casi di inosservanza della legislazione dell’Unione per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo specificato e l’efficacia delle misure adottate nel territorio dell’Unione. (3) Tenuto conto del fatto che l’introduzione di alcune piante è connessa al rischio di diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato, tali piante sono state elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 e sono soggette a prescrizioni particolari per la loro importazione. Sulla base del riesame di cui a tale regolamento di esecuzione è opportuno mantenere senza limiti di tempo le rispettive prescrizioni particolari relative ai piani di emergenza, alle aree delimitate, alle misure di eradicazione e alla comunicazione, in quanto, secondo l’esperienza maturata, esse si sono dimostrate le più adeguate per affrontare il rischio presentato dall’organismo nocivo specificato. (4) Le prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L., di piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi, nonché di piante di Zea mays L., ad esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi, dovrebbero tuttavia applicarsi fino al 31 dicembre 2028. Ciò è necessario per avere il tempo di ottenere un’ulteriore valutazione delle vie di diffusione dell’organismo nocivo specificato e delle misure più adeguate per affrontare il relativo rischio fitosanitario. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Gli articoli 10 e 11 si applicano fino al 31 dicembre 2028.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione, dell’8 giugno 2023, relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 ( GU L 149 del 9.6.2023, pag. 62 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1134/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2408/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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