Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2415/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 12/09/2024 In vigore dal: 12/09/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2415 of 12 September 2024 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain alkyl phosphate esters originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2415 13.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2415 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) L’11 agosto 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2023 da ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH e PCC Rokita SA («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. (3) Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni di esteri di alchilfosfato originari della Cina, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . 1.2. Misure provvisorie (4) In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 13 marzo 2024 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (5) I produttori esportatori Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd., Shandong Yarong Chemical Co., Ltd., Zhejiang Wansheng Co., Ltd., gli operatori commerciali Impag AG e ProChema GmbH, e gli utilizzatori Purinova Sp. z o.o., Rytm-L Sp. z o.o., Stepan Deutschland e Stepan Netherlands hanno trasmesso osservazioni sulla comunicazione preventiva. Le osservazioni relative all’accuratezza dei calcoli a seguito della comunicazione preventiva sono state sintetizzate ai considerando da 513 a 521 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione ( 4 ) («regolamento provvisorio»). La sintesi delle altre osservazioni presentate in relazione alla comunicazione preventiva e le relative risposte sono disponibili di seguito. (6) L’11 aprile 2024 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio. 1.3. Fase successiva della procedura (7) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio: — i denuncianti; — i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione Anhui RunYue e Shandong Yarong; — il produttore esportatore cinese non incluso nel campione Zhejiang Wansheng; — la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»); — gli importatori Quimidroga e Shekoy Chemicals Europe; e — gli utilizzatori Kingspan, Polychem, Purinova e Systemhouse. (8) Alcune osservazioni supplementari dei denuncianti, nonché di Quimidroga e di Kingspan, sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie sono pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni. La Commissione ha tuttavia tenuto conto di tali osservazioni ai fini delle risultanze definitive dell’inchiesta. (9) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con l’importatore Shekoy Chemicals Europe, con il produttore incluso nel campione Shandong Yarong e con l’importatore indipendente Quimidroga. (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (11) La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di APE originari della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (12) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Anhui RunYue e Quimidroga. 1.4. Campionamento (13) Non sono pervenute osservazioni concernenti il campionamento. Le conclusioni di cui ai considerando da 9 a 20 del regolamento provvisorio e il campione dei tre maggiori produttori esportatori in termini di quantitativi esportati che hanno collaborato sono stati pertanto confermati. 1.5. Esame individuale (14) Al considerando 21 del regolamento provvisorio la Commissione ha osservato che due produttori esportatori, Zhejiang Wansheng Co. («Zhejiang Wansheng») e Futong Chemical Co. («Futong Chemical»), avevano richiesto l’esame individuale restituendo un questionario in tempo utile. (15) Ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio la Commissione ha dichiarato che la sua decisione in merito a tali richieste sarebbe stata adottata in questa fase definitiva. (16) Nelle sue osservazioni a seguito delle misure provvisorie, Zhejiang Wansheng ha nuovamente richiesto l’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. (17) La società ha esposto i motivi per cui è diversa dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, sulla base dei suoi clienti, della sua storia di esportazione verso l’Unione e dei suoi acquisti di materie prime da paesi terzi. (18) La società ha inoltre sostenuto che la Commissione ha il diritto di accogliere la sua richiesta di esame individuale e di respingere l’argomentazione dell’altro produttore esportatore, Futong Chemical. (19) La Commissione ha deciso di respingere entrambe le richieste di esame individuale, in quanto sarebbe risultato indebitamente gravoso nella presente inchiesta e avrebbe impedito la conclusione dell’inchiesta in tempo utile, dato che il campione contiene già tre produttori esportatori cinesi e rappresenta la massima quantità di esportazioni verso l’Unione che potrebbe essere esaminata nel periodo di tempo disponibile. Poiché Zhejiang Wansheng era un grande gruppo, la sua aggiunta al campione avrebbe effettivamente raddoppiato il numero di società da ispezionare. (20) Nulla di quanto contenuto nelle osservazioni di Zhejiang Wansheng modificherebbe tale conclusione e, come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, la società non è stata aggiunta al campione in quanto sarebbe stato indebitamente gravoso. (21) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da Futong Chemical in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (22) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, è stata effettuata una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali dell’utilizzatore Kingspan, con sede a Girona, Spagna. (23) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, si sono manifestati e hanno risposto al questionario altri due utilizzatori, Nestaan Holland BV e Purinova. Poiché tali risposte al questionario sono pervenute oltre sette mesi dopo il termine di cui al punto 5.5 dell’avviso di apertura, la Commissione non ha avuto tempo sufficiente per verificarle. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (24) Il considerando 30 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da determinati esteri di alchilfosfato ( alkyl phosphate esters , «APE») attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919 90 00 50 e 2919 90 00 65) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 38). (25) Gli APE sono definiti come determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS ( Chemical Abstracts Service ) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0. (26) Gli APE comprendono due tipi di prodotto: tris (2-cloro-1-metiletil) fosfato (TCPP) e trietil fosfato (TEP). Gli APE sono comunemente utilizzati come ritardanti di fiamma in schiume rigide e flessibili. (27) Per quanto riguarda la definizione del prodotto, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni il produttore esportatore Shandong Yarong, l’associazione cinese CPCIF, autorizzata a rappresentare sei produttori esportatori cinesi di APE, compresi i tre produttori esportatori inclusi nel campione, i due importatori Quimidroga e Shekoy Europe e i due utilizzatori Kingspan e Purinova hanno ribadito la richiesta di escludere il TEP dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, come indicato ai considerando da 36 a 49 del regolamento provvisorio. Tali parti hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui TCPP e TEP sono diversi per quanto riguarda il processo di produzione e le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, hanno impieghi diversi e non sono intercambiabili. (28) I denuncianti, da parte loro, hanno riconosciuto che TCPP e TEP non sono identici, ma sono gli unici due tipi di prodotto che rientrano nella definizione oggettiva del prodotto oggetto dell’inchiesta, che si basava sul fatto di condividere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, utilizzare materie prime simili sottoposte a un processo di produzione simile, avere i medesimi impieghi e gli stessi canali di distribuzione e competere nello stesso mercato. (29) Shandong Yarong, CPCIF, Quimidroga, Shekoy Europe, Kingspan e Purinova hanno sostenuto che TCPP e TEP sono diversi per struttura molecolare e caratteristiche chimiche e pertanto non condividono analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali. CPCIF, Shandong Yarong, Quimidroga e Purinova hanno indicato che i due tipi di prodotto fanno parte di gruppi distinti di esteri, in quanto il TCPP è un organofosfato clorurato/alogenato, mentre il TEP è un organofosfato non clorurato/privo di alogeni. La presenza di cloro incide sulle caratteristiche generali del prodotto, tra cui il punto di ebollizione, la viscosità, la densità e l’impatto ambientale. (30) Shandong Yarong e Quimidroga hanno osservato che la definizione del prodotto è stata redatta in modo formalistico per includere sia il TCPP che il TEP mentre, a parte il tenore di fosforo, il tenore di cloro del TCPP è un elemento costitutivo come ritardante di fiamma e avrebbe dovuto essere incluso nella definizione del prodotto. Kingspan ha sostenuto che la definizione del prodotto era arbitraria e formulata in modo tale da comprendere solo TCPP e TEP, escludendo altri ritardanti di fiamma e fosfati che potrebbero essere utilizzati nelle schiume di poliuretano («PUR») e polisocianurato («PIR») senza motivazioni oggettive. (31) I denuncianti hanno sostenuto che le argomentazioni di cui sopra non tengono conto della realtà e delle dinamiche del mercato e che nessun altro ritardante di fiamma o fosfato sarebbe in grado di sostituire il TCPP quanto il TEP per i suoi impieghi principali. Pur riconoscendo che l’uso del TEP anziché del TCPP non è automatico in tutti i casi, i denuncianti hanno sostenuto che i produttori di schiume di PUR e PIR utilizzano già il TEP in sostituzione del TCPP, su indicazione di utilizzatori quali BASF e Kingspan. (32) Come indicato ai considerando 31, 32 e 44 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che TCPP e TEP non sono tipi di prodotto identici, poiché differiscono per struttura molecolare e talune caratteristiche chimiche, ma entrambi condividono analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma di detta disposizione, un prodotto simile può essere un prodotto identico o avente caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto oggetto dell’inchiesta. TCPP e TEP presentano caratteristiche molto somiglianti, poiché sono entrambi esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C) ed entrambi possono essere utilizzati come ritardanti di fiamma in schiume rigide. (33) La Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella definizione del prodotto e nella presente inchiesta ha constatato che entrambi i tipi di prodotto possono essere e sono utilizzati come ritardanti di fiamma. Il fatto che il TCPP sia un organofosfato clorurato e che il TEP sia un organofosfato non clorurato non modifica tale constatazione. L’impiego analogo è stato confermato durante la visita di verifica in loco presso Kingspan, che utilizza sia TCPP che TEP come ritardante di fiamma nelle applicazioni relative alle schiume rigide ed è un importante importatore di APE originari della Cina. Anche se il TEP potrebbe avere altre applicazioni diverse da un ritardante di fiamma, la Commissione ha constatato che i due tipi di prodotto sono in diretta concorrenza tra loro per una parte importante del loro impiego, vale a dire per la fabbricazione di ritardanti di fiamma per schiume rigide. I dati su cui si sono basate le risultanze relative al dumping, al pregiudizio e al relativo nesso di causalità nella presente inchiesta inoltre riguardavano entrambi i prodotti. (34) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan, Quimidroga, CPCIF e Shandong Yarong hanno ribadito le argomentazioni relative alla diversità della struttura molecolare e alle differenze nelle caratteristiche chimiche e fisiche che sono già state trattate nei considerando da 27 a 33. (35) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan ha fatto riferimento a un’inchiesta antidumping e antisovvenzioni in corso relativa ai ritardanti di fiamma negli Stati Uniti d’America («USA»), in cui la definizione del prodotto comprende un terzo ritardante di fiamma, il tris (1,3-dicloroisopropil) fosfato («TDCP»), oltre al TCPP e al TEP. Nel corso di tale inchiesta USA, ICL, che è uno dei denuncianti, ha ammesso che l’inclusione del TDCP era stata presa in considerazione anche nella presente inchiesta. Kingspan ha affermato che ciò dimostrava il carattere arbitrario della definizione del prodotto utilizzata nella presente inchiesta. Si ricorda tuttavia che la Commissione non è vincolata dalle decisioni adottate nell’ambito di inchieste condotte in altre giurisdizioni. Come spiegato inoltre al considerando 33, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella definizione del prodotto e pertanto l’argomentazione è stata respinta. (36) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan e Quimidroga hanno affermato che la riclassificazione del TCPP nelle sostanze cancerogene di categoria 2 (prodotti con sospetto di cancerogenicità) da parte di Lanxess, di propria iniziativa, e l’imminente riclassificazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») avrebbero dovuto essere menzionate nella divulgazione delle informazioni, in quanto costituiscono un ulteriore motivo per cui il TEP non è simile al TCPP. Il fatto che il TCPP clorurato e il TEP privo di alogeni differiscano per vari aspetti, tra cui in particolare l’impatto ambientale, è già tuttavia stato affrontato nei considerando da 29 a 33. La differenziazione in termini di cancerogenicità, se confermata dall’ECHA, non comprometterebbe la conclusione di cui al considerando 33 e pertanto l’argomentazione non è stata presa in considerazione. (37) Secondo la CPCIF e Shandong Yarong, il processo di produzione dei due tipi di prodotto è diverso e i due prodotti utilizzano linee di produzione diverse. Poiché non è possibile passare dal TCPP al TEP sulla stessa linea di produzione, i due tipi di prodotto non sono intercambiabili. Shandong Yarong ha sostenuto che nell’inchiesta antidumping relativa a determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio ( 5 ) , la Commissione ha concluso che i prodotti non direttamente intercambiabili potevano rientrare nella stessa definizione del prodotto, in quanto i produttori potevano alternare la produzione tra i diversi tipi di prodotto sulla stessa linea di produzione, il che non avviene nel caso di TCPP e TEP. Secondo Quimidroga e Purinova inoltre la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il TEP non è prodotto nell’Unione. Per cominciare a produrre TEP, l’industria dell’Unione dovrebbe predisporre le attrezzature necessarie che richiederebbero ingenti investimenti. (38) La Commissione ha riscontrato che i due tipi di prodotto erano fabbricati dagli stessi produttori esportatori e venduti agli stessi importatori e utilizzatori per il medesimo impiego finale. I due tipi di prodotto presentavano pertanto un grado significativo di intercambiabilità sul versante della domanda. Trattandosi di una sostanza chimica, lo spostamento della produzione sulla stessa linea non è un elemento decisivo per considerarla un prodotto simile. A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non deve fabbricare prodotti identici a tutti i tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto importati dal paese interessato. Il fatto che l’industria dell’Unione dovrebbe effettuare ingenti investimenti se decidesse di riavviare la produzione di TEP non è stato pertanto ritenuto un elemento decisivo per considerare il TEP un prodotto simile al TCPP. (39) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha affermato che l’intercambiabilità sul versante della domanda di cui al considerando 38 non dimostra la sostituibilità. Il concetto di intercambiabilità sul versante della domanda è basato sulla constatazione secondo la quale i produttori esportatori producono e vendono entrambi i tipi di prodotto agli stessi clienti. La Commissione ha tuttavia considerato l’intercambiabilità sul versante della domanda come una mera indicazione della possibile sostituibilità dei tipi di prodotto per alcune applicazioni finali. Per dimostrare la sostituibilità, la Commissione ha esaminato i dati forniti dagli utilizzatori, come spiegato al considerando 49. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (40) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, CPCIF e Shandong Yarong hanno sostenuto che il fatto che l’industria dell’Unione non possa riprendere la produzione di TEP senza investimenti significativi indica che TCPP e TEP non sono intercambiabili. Shandong Yarong ha inoltre contestato la risultanza della Commissione al considerando 38, secondo cui la possibilità di spostare la produzione dal TCPP al TEP (o viceversa) sulla stessa linea di produzione non era un elemento decisivo nella valutazione della somiglianza dei tipi di prodotto perché l’APE è un prodotto chimico. La Commissione ha riconosciuto che esiste una differenza nel processo di produzione di TCPP e TEP, ma ciò non cambia il fatto che esiste un livello significativo di sostituibilità tra i due prodotti. Il fatto che l’industria dell’Unione dovrebbe effettuare investimenti per produrre un altro tipo di prodotto non è pertanto un argomento valido per concludere che i tipi di prodotto non sono simili, intercambiabili o sostituibili. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (41) Quimidroga ha inoltre sostenuto che l’efficienza ignifuga di cui al considerando 46 del regolamento provvisorio si riferisce solo al tenore di fosforo, mentre dovrebbero essere considerati tutti i componenti e gli elementi ritardanti di fiamma che richiedono una quantità di TEP 2,47 volte superiore rispetto al TCPP per raggiungere la stessa efficienza ignifuga. L’aggiunta di una tale quantità di TEP tuttavia comporterebbe una modifica della viscosità del prodotto finale con effetti negativi sulla qualità e sulle prestazioni. Quimidroga, Kingspan e Purinova hanno indicato che sono necessarie apparecchiature diverse e una riformulazione delle componenti chimiche per ottenere un prodotto finale simile, con costi e ritardi significativi. (42) I denuncianti hanno rilevato che l’efficienza dei ritardanti di fiamma non si può basare su un calcolo riferito solo al tenore di elementi chimici come il fosforo e il cloro, in quanto gli utilizzatori degli APE possono formulare i loro prodotti in modo diverso. (43) La Commissione ha riscontrato che effettivamente era necessaria una riformulazione delle componenti chimiche per passare dal TCPP al TEP. Da quanto appreso dall’utilizzatore verificato, tali costi erano comunque limitati rispetto al fatturato dei prodotti contenenti APE. (44) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan ha affermato che la conclusione della Commissione secondo cui TCPP e TEP sono intercambiabili è contraddetta dalla relazione sulla visita di verifica e dai documenti in cui Kingspan ha fornito elementi di prova del fatto che la sostituzione del TCPP con il TEP (o viceversa) richiedeva una costosa riformulazione e una nuova certificazione, oltre a ingenti investimenti in conto capitale per modificare gli impianti di produzione. La Commissione non contesta né ignora l’esistenza di notevoli costi per alternare la produzione tra i due prodotti, ma, come spiegato al considerando 49, tali costi non impediscono al TCPP di essere sostituito dal TEP nelle schiume rigide. Nessuna parte interessata inoltre ha potuto dimostrare l’assenza di sostituibilità sul versante della domanda. (45) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan ha sostenuto che la Commissione, al considerando 43, ha trascurato i costi per la nuova certificazione e le spese in conto capitale associati alla riformulazione. La Commissione chiarisce che anche le spese combinate per la riformulazione e la nuova certificazione sono minime rispetto al fatturato dei prodotti contenenti APE. Anche aggiungendo le spese in conto capitale, è stato accertato che tali spese non ostacolavano l’utilizzo del TEP anziché del TCPP per le schiume rigide. (46) CPCIF, Shandong Yarong, Kingspan, Purinova e Quimidroga hanno affermato che il TCPP è utilizzato prevalentemente come ritardante di fiamma in schiume di poliuretano rigide e flessibili, mentre il TEP è utilizzato come plastificante in polimeri, gomme e plastiche e solo in misura limitata come ritardante di fiamma. Inoltre non hanno gli stessi canali di vendita e distribuzione e non sono in concorrenza diretta tra loro. La CPCIF ha sostenuto che, anche se il TEP potrebbe teoricamente essere utilizzato come ritardante di fiamma nella produzione di schiume PUR o PIR, tale opzione non sarebbe economicamente sostenibile a causa del prezzo più elevato del TEP. Shandong Yarong ha affermato altresì che, anche quando è utilizzato come ritardante di fiamma, il TEP è solitamente miscelato con altri tipi di ritardanti di fiamma per ottenere un prodotto finale e pertanto non è simile al TCPP. Shekoy Europe ha affermato che TCPP e TEP non sono intercambiabili, ma solo complementari in schiume rigide come il PIR. (47) Quimidroga ha sostenuto che la Commissione non ha considerato il fatto che il TEP e il TCPP non sono sostituibili in tutte le diverse applicazioni degli APE e che esistono altre sostanze che possono essere utilizzate come ritardanti di fiamma nelle schiume PUR e PIR. (48) Kingspan e Purinova hanno tuttavia confermato la conclusione della Commissione secondo cui TCPP e TEP possono essere utilizzati in modo intercambiabile per linee continue, come i pannelli. (49) Come indicato al considerando 33, tipi di prodotto diversi potrebbero avere impieghi finali diversi. Nessuna delle parti interessate tuttavia ha negato che il TCPP e il TEP possono essere utilizzati entrambi in applicazioni relative a schiume rigide, né presentato elementi di prova in tal senso. Ciò è stato confermato dall’analisi delle informazioni fornite dagli utilizzatori, in cui la Commissione ha constatato che è possibile sostituire completamente il TCPP con il TEP nella produzione di schiume rigide e utilizzare TCPP o TEP separatamente come ritardante di fiamma nella produzione di prodotti concorrenti. La Commissione non ha riscontrato che i due tipi di prodotto si potessero utilizzare solo in modo complementare. (50) Le argomentazioni relative alla richiesta di escludere il TEP dalla definizione del prodotto devono pertanto essere respinte e la Commissione ha confermato la sua conclusione provvisoria in merito alla definizione del prodotto. (51) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha affermato che la Commissione non ha fornito dati sulle rispettive quote di TCPP e TEP nelle schiume rigide e flessibili, suggerendo che tali informazioni erano necessarie per un’analisi approfondita della sostituibilità. Gli attuali livelli di consumo di TCPP o TEP tuttavia sono irrilevanti ai fini della valutazione della sostituibilità di tali prodotti. In altre parole, anche se il TEP non fosse utilizzato in una particolare applicazione, ciò non implicherebbe l’impossibilità della sostituzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (52) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha sostenuto che la Commissione ha concentrato l’analisi della sostituibilità esclusivamente sulle schiume rigide, trascurando le schiume flessibili. È però importante notare che le schiume rigide rappresentano circa i due terzi delle applicazioni che utilizzano APE, come indicato al considerando 46 del regolamento provvisorio e non contestato da nessuna delle parti interessate. Di conseguenza la Commissione ritiene che la sostituibilità sia stata adeguatamente dimostrata e pertanto l’argomentazione è stata respinta. (53) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha asserito che nel fascicolo non esistevano elementi di prova del fatto che il TEP è utilizzato come ritardante di fiamma a sé stante nelle schiume rigide. Come spiegato al considerando 49, la Commissione tuttavia ha stabilito che il TEP poteva essere utilizzato come unico APE in schiume rigide. L’argomentazione di Quimidroga è stata pertanto respinta. (54) Shandong Yarong ha fatto riferimento al considerando 49 e ha affermato che il fatto che TCPP e TEP possano essere utilizzati in applicazioni relative alle schiume rigide non dimostra che i due prodotti condividono gli stessi utilizzatori finali e/o sono intercambiabili, in quanto qualsiasi sostituzione dal TCPP al TEP richiede una costosa riformulazione, una nuova certificazione e spese in conto capitale. Come spiegato al considerando 45 tuttavia tali spese non ostacolavano il passaggio dal TCPP al TEP per le schiume rigide. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (55) Purinova ha chiesto l’esclusione del TEP e del TCPP utilizzati nella produzione di sistemi di isolamento termico PIR e PUR, a causa della scarsa capacità produttiva di APE dell’industria dell’Unione e della necessità di tali sistemi di isolamento termico per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione, senza fornire ulteriori dettagli o prove a sostegno di tali affermazioni. (56) Poiché la maggior parte delle importazioni di APE dalla Cina è utilizzata nella produzione di sistemi di isolamento termico PIR e PUR, un’esenzione per tali importazioni non eliminerebbe gli effetti del dumping pregiudizievole e renderebbe inefficaci le misure antidumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (57) In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 30 a 49 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (58) La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla procedura di determinazione del valore normale nel caso di specie a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (59) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 61. 3.2. Valore normale (60) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito a quanto enunciato al considerando 63 del regolamento provvisorio, recante i termini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (61) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 64. 3.3. Esistenza di distorsioni significative (62) La Commissione ha ricevuto osservazioni sugli elementi di prova relativi all’esistenza di distorsioni significative dall’importatore collegato Shekoy Europe (collegato al produttore esportatore cinese che ha collaborato non incluso nel campione Jiangsu Yoke) e dal produttore esportatore cinese incluso nel campione Anhui RunYue. (63) Shekoy Europe ha asserito innanzitutto che il suo proprietario Jiangsu Yoke non era di proprietà dello Stato, come indicato ai considerando 82, 86 e 90 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che tali considerando riportano la sintesi delle informazioni contenute nella denuncia piuttosto che le risultanze della Commissione stessa. L’analisi della Commissione è esposta ai considerando da 150 a 156 del regolamento provvisorio e non faceva riferimento all’assetto proprietario di Jiangsu Yoke. (64) Le conclusioni della Commissione sull’influenza dello Stato cinese nel settore degli APE, di cui ai considerando da 150 a 156, non dipendevano pertanto dalla proprietà di Jiangsu Yoke. (65) In secondo luogo, Shekoy Europe ha affermato che l’adesione al Partito comunista cinese («PCC») è troppo ampia per essere un fattore importante nell’analisi della Commissione. (66) La Commissione respinge tale analisi. Dato il ruolo guida del PCC sancito dalla Costituzione della Repubblica popolare cinese, l’adesione di 100 milioni di persone è indicativa dell’influenza del PCC. Il fatto che 50 milioni di queste persone ricoprano posizioni dirigenziali non fa che confermare l’esistenza di un saldo controllo del PCC sull’economia cinese, che è l’unico elemento rilevante per accertare l’esistenza di una distorsione. (67) Nulla di quanto contenuto nelle osservazioni di Shekoy Europe ha messo in discussione le risultanze della Commissione di cui ai considerando da 157 a 166 del regolamento provvisorio. (68) Shekoy Europe ha poi osservato che le esportazioni di fosforo dalla Cina erano regolamentate per la produzione di fertilizzanti e non per la produzione di APE. (69) La Commissione ha preso atto di tale analisi, rilevando che essa non contraddice le risultanze di cui ai considerando da 167 a 178 del regolamento provvisorio, secondo cui il governo cinese limita l’esportazione di materie prime necessarie per produrre gli APE. (70) La Commissione ha fornito la stessa risposta alle osservazioni di Shekoy Europe in merito alla produzione di etanolo e al fatto che il TEP non è il motivo principale della produzione di etanolo. (71) Shekoy Europe ha anche contestato l’analisi contenuta nella denuncia secondo cui la produzione di TCPP o TEP rientrerebbe nelle «industrie strategiche emergenti» di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio. (72) La Commissione ha preso atto degli elementi di prova contenuti nella denuncia, sintetizzati al considerando 107 del regolamento provvisorio, del fatto che i ritardanti di fiamma possono chiaramente beneficiare del sostegno pubblico distorsivo descritto ai considerando da 167 a 178 del regolamento provvisorio. (73) Shekoy Europe infine ha presentato un’analisi secondo cui il quattordicesimo piano quinquennale eliminerebbe gran parte del sistema hukou ( 6 ) in Cina e non esisterebbero neppure differenze retributive tra lavoratori locali e non locali. (74) La Commissione ha respinto tale analisi. Il quattordicesimo piano quinquennale, articolo XXVIII, sezione 1, riforma il sistema hukou, ma mantiene un quadro per regolamentare la migrazione interna di manodopera. La Commissione inoltre non ha riscontrato elementi nel diritto del lavoro della RPC a sostegno dell’analisi di Shekoy Europe sui livelli salariali. (75) Nulla di quanto contenuto in tali osservazioni ha pertanto messo in discussione le risultanze della Commissione di cui ai considerando da 184 a 187 del regolamento provvisorio. (76) Anhui RunYue ha osservato che la relazione sulla Cina di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio è stata redatta nel 2017 e che le risultanze di tale relazione erano ormai obsolete. (77) La Commissione ha osservato che Anhui RunYue ha sollevato la stessa questione nelle sue osservazioni sulla prima nota e che tale punto è stato respinto ai considerando da 222 a 224 del regolamento provvisorio. Le conclusioni della Commissione nel regolamento provvisorio inoltre sono in linea con la relazione per paese aggiornata relativa alla Cina pubblicata nell’aprile 2024 ( 7 ) . (78) Anhui RunYue ha quindi asserito che il quattordicesimo piano quinquennale non era un documento vincolante. (79) La Commissione ha nuovamente respinto tale asserzione, già respinta ai considerando 226 e 227 del regolamento provvisorio. La Commissione ha convenuto con Anhui che la sezione del quattordicesimo piano quinquennale citata al considerando 227 del regolamento provvisorio è rivolta principalmente alle autorità cinesi responsabili dell’attuazione del piano. È grazie alle istruzioni esplicite del piano rivolte a tutte queste autorità che gli operatori economici, come Anhui RunYue, beneficiano del contesto politico favorevole e dell’assegnazione delle risorse. (80) Anhui RunYue ha asserito altresì che il partito comunista cinese («PCC») non controlla l’economia di mercato cinese. (81) La Commissione ha respinto tale asserzione. Il ruolo di guida del PCC è stato descritto in dettaglio ai considerando da 133 a 149 del regolamento provvisorio. (82) Anhui RunYue cita poi, a sostegno della sua asserzione, i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del consiglio di Stato sull’accelerazione del miglioramento del sistema dell’economia di mercato socialista nella nuova era pubblicati l’11 maggio 2020 ( 8 ) . (83) La citazione di Anhui RunYue, tratta da tale documento strategico del governo, non ha modificato le conclusioni raggiunte nel regolamento provvisorio, anche perché la citazione è molto selettiva. La Commissione ha osservato che il punto 1, paragrafo 2, di tali pareri fa esplicito riferimento a numerosi concetti direttamente indicativi di distorsioni significative indotte dallo Stato, quali: «aderire e rafforzare la leadership generale del partito», o «aderire, migliorandoli, ai sistemi economici socialisti di base, aventi come capisaldi lo sviluppo comune dell’economia con la proprietà pubblica, la distribuzione in base al lavoro, la coesistenza di molteplici metodi di distribuzione e il sistema dell’economia di mercato socialista, e associare organicamente il sistema socialista con caratteristiche cinesi all’economia di mercato, in modo da fornire importanti garanzie istituzionali per promuovere uno sviluppo di qualità e costruire un sistema economico moderno». (84) Anhui RunYue ha poi affermato che la Cina ha effettivamente adottato leggi in materia fallimentare, contraddicendo le risultanze della Commissione di cui ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio. (85) Anhui RunYue non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che tali risultanze non sono corrette o che Anhui è esentato dalle leggi attualmente in vigore. (86) Anhui RunYue ha asserito infine che non esistono elementi di prova di distorsioni dei salari in Cina. (87) La Commissione ha nuovamente respinto tale asserzione, che contraddice le risultanze della Commissione ai considerando da 184 a 186 del regolamento provvisorio. Anhui RunYue non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che tali risultanze non sono corrette o che Anhui è esentato dalle leggi sul lavoro attualmente in vigore. (88) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui ai considerando da 65 a 204 e da 236 a 238 del regolamento provvisorio per quanto riguarda le distorsioni in Cina. 3.4. Paese rappresentativo (89) Nella fase provvisoria la Commissione ha informato le parti interessate della sua decisione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo e ha spiegato tale decisione ai considerando da 239 a 266 del regolamento provvisorio. (90) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni dall’associazione di categoria CPCIF e dall’importatore collegato Shekoy Europe sulla scelta del paese rappresentativo. (91) Secondo la CPCIF, la Commissione non ha soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento per la scelta del paese rappresentativo, in quanto non esistevano altri paesi al mondo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina che fabbricavano APE e pertanto non esisteva un paese rappresentativo idoneo. La CPCIF ha pertanto chiesto alla Commissione di riconsiderare i dazi antidumping risultanti dall’utilizzo del Brasile come paese rappresentativo. (92) Shekoy Europe ha contestato l’utilizzo del Brasile come paese rappresentativo perché il Brasile possedeva un’industria chimica limitata, dipendeva fortemente dalle importazioni e disponeva di infrastrutture di scarsa qualità. (93) La Commissione ha spiegato l’approccio adottato per la selezione del Brasile ai considerando da 239 s 266 del regolamento provvisorio. Quando nessun paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta, la prassi della Commissione consiste nell’individuare un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e cercare un paese che lo produce che appartenga anche allo stesso gruppo a reddito medio-alto della Cina, pubblicato dalla Banca mondiale ( 9 ) . I dati per la determinazione del valore normale sono ricavati da tale paese rappresentativo. (94) La scelta del Brasile come paese rappresentativo è stata effettuata sulla base di tali criteri e in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in quanto il Brasile era un paese a reddito medio-alto con una produzione di plastificanti, un prodotto che la Commissione considerava appartenente alla stessa categoria generale degli APE e per il quale i dati pertinenti erano prontamente disponibili. (95) Non è necessario valutare la maturità del settore industriale o la qualità delle infrastrutture, in quanto non si tratta di criteri di selezione per la scelta del paese rappresentativo. (96) Le osservazioni della CPCIF e di Shekoy Europe sono state pertanto respinte, poiché non modificavano la scelta del Brasile come paese rappresentativo. (97) La CPCIF ha ribadito le osservazioni formulate nella fase provvisoria secondo cui i plastificanti non erano un prodotto simile agli APE. La stessa osservazione è stata formulata da Shekoy Europe. Nessuna delle due parti ha fornito un prodotto simile alternativo più idoneo. (98) La Commissione ha spiegato il motivo per cui considerava i plastificanti un prodotto appartenente alla stessa categoria generale degli APE nei considerando 255 e 256 del regolamento provvisorio. Nessuna delle osservazioni formulate dalla CPCIF e da Shekoy Europe ha inficiato tali risultanze. (99) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 266. (100) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CPCIF ha ribadito l’argomentazione formulata nella fase provvisoria secondo cui la Commissione non dovrebbe utilizzare il Brasile come paese rappresentativo. La CPCIF non ha fornito nuove argomentazioni, né suggerimenti per paesi rappresentativi alternativi. (101) La CPCIF ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente omesso di considerare la maturità del settore industriale per la selezione del paese rappresentativo, in quanto le differenze sostanziali esistenti nella situazione economica del settore industriale potrebbero avere un enorme impatto sull’adeguatezza del paese in questione. (102) La Commissione ha respinto le argomentazioni per gli stessi motivi illustrati ai considerando 94 e 95 del regolamento provvisorio. 3.4.1. Materie prime (103) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, il produttore esportatore cinese Anhui RunYue ha nuovamente chiesto alla Commissione di adeguare i dati del GTA sui prezzi delle materie prime per eliminare i costi di nolo marittimo e le spese di assicurazione, poiché i produttori cinesi acquistavano le materie prime sul mercato locale a prezzi che non includevano tali costi. (104) Come già spiegato al considerando 288 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito un prezzo di acquisto dei fattori produttivi disponibili sul mercato interno del paese rappresentativo. (105) Di conseguenza la Commissione ha utilizzato sistematicamente il prezzo cif all’importazione, aggiungendo i dazi all’importazione e i costi di trasporto applicabili per garantire che il valore di riferimento sia al livello della consegna allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo. (106) Poiché Anhui RunYue non ha fornito nuove argomentazioni a sostegno di tale richiesta, la Commissione l’ha respinta. (107) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore cinese Shandong Yarong ha chiesto la divulgazione del calcolo del valore di riferimento per l’ossicloruro di fosforo (POCl3), anche se tale valore di riferimento è stato utilizzato solo per calcolare il valore normale per uno dei suoi concorrenti inclusi nel campione, Anhui RunYue. (108) La Commissione ha respinto la richiesta di Shandong Yarong in quanto le informazioni erano riservate e il valore di riferimento non era stato utilizzato per calcolare il suo valore normale. (109) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Shandong Yarong ha ribadito la sua richiesta di divulgazione del valore di riferimento per il POCl3. Come indicato al considerando 108, la revisione del valore di riferimento non ha inciso sul valore normale e sul margine di dumping di Shandong Yarong e la divulgazione conteneva informazioni riservate. La richiesta è stata pertanto respinta nuovamente. (110) Shandong Yarong ha comunque chiesto informazioni per sapere se il calcolo del valore di riferimento per il POCl3 includesse le SGAV e i profitti. Il calcolo era spiegato al considerando 270 del regolamento provvisorio. (111) Secondo Shandong Yarong, sulla base delle limitate informazioni sulla metodologia fornite nel regolamento provvisorio, non era chiaro se i costi delle SGAV e i profitti fossero inclusi nel calcolo del valore di riferimento per il POCl3. La società ha argomentato che tale valore di riferimento dovrebbe includere le SGAV e i profitti per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori esportatori. (112) La Commissione ha convenuto sul fatto che il prezzo di riferimento costruito per il POCl3 dovrebbe essere un valore di mercato per il fattore produttivo, basato sui costi delle materie prime più i costi di trasformazione, le SGAV e i profitti derivanti dalla vendita al cliente. Il prezzo di riferimento per il POCl3 includeva solo il costo della materia prima utilizzata per fabbricarlo e non includeva le SGAV né i profitti. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore di riferimento calcolato dovesse essere adeguato aggiungendo le SGAV e i profitti. (113) Dato che la Commissione non aveva accesso alle SGAV e ai profitti di una società che produce e vende POCl3 ( 10 ) nel paese rappresentativo, né a qualsiasi altra fonte di SGAV e profitti, le SGAV e i profitti di Elekeiroz SA sono stati utilizzati come approssimazione disponibile più vicina e sono stati aggiunti al calcolo del valore di riferimento esistente. (114) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Anhui RunYue ha contestato la revisione del valore di riferimento per il POCl3 effettuata nella fase definitiva. (115) In primo luogo, Anhui RunYue ha sostenuto che la Commissione aveva basato una modifica così sostanziale del metodo di calcolo su osservazioni prive di fondamento e non comprovate di Shandong Yarong, senza fornire una spiegazione sufficiente dei motivi alla base di tale modifica. (116) La Commissione ha ritenuto fondata l’osservazione di Shandong Yarong sulla necessità di includere le SGAV e i profitti nel calcolo del POCl3. Sarebbe logico infatti che un venditore di POCl3 determinasse il prezzo di vendita aggiungendo le SGAV e i profitti al costo di produzione. Su tale base, la Commissione ha adeguato il suo calcolo iniziale del valore di riferimento. (117) In secondo luogo, Anhui RunYue ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto ignorare le osservazioni di Shandong Yarong, dal momento che sono pervenute dopo la scadenza del termine e non rispettavano i requisiti procedurali dell’inchiesta antidumping. Anhui RunYue ha sostenuto che Shandong Yarong avrebbe dovuto presentare osservazioni dopo la pubblicazione della seconda nota sui fattori produttivi e non sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. (118) La Commissione ha osservato che lo scopo della seconda nota era informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Il fatto che Shandong Yarong non abbia presentato osservazioni sulla nota non ha pregiudicato il suo diritto di presentare osservazioni sulle risultanze durante altre fasi dell’inchiesta e, in particolare, sul calcolo effettivo del valore normale spiegato in dettaglio solo nella fase provvisoria. Come indicato inoltre al punto 8 dell’avviso di apertura, Anhui RunYue ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate e di fornire controargomentazioni sulla revisione del valore di riferimento per il POCl3. (119) La Commissione non ha pertanto ritenuto che le osservazioni di Shandong Yarong non fossero state presentate in tempo utile, né che il diritto di difesa di Anhui RunYue fosse stato violato. (120) In terzo luogo, Anhui RunYue ha sostenuto che l’adeguamento del metodo di calcolo del valore di riferimento per il POCl3 non era ragionevole sotto il profilo economico e che anche le SGAV e i profitti utilizzati per tale adeguamento non erano ragionevoli. Anhui RunYue ha sostenuto che in un mercato pienamente competitivo non dovrebbero esistere differenze significative nel costo delle materie prime, in questo caso il POCl3, siano esse acquistate o prodotte internamente, e che pertanto il metodo di calcolo iniziale era ragionevole. (121) Anhui RunYue ha sostenuto che se la Commissione ipotizzava che il costo del POCl3 di Anhui RunYue fosse diverso da quello degli altri due produttori inclusi nel campione e intendeva includere l’importo di SGAV e profitti nel prezzo di acquisto del POCl3, non era ragionevole aggiungere SGAV e profitti al costo di fabbricazione del POCl3 calcolato con i tassi di consumo degli altri due produttori inclusi nel campione che producevano POCl3 per l’ulteriore produzione di APE. La Commissione dovrebbe utilizzare i tassi di consumo di cloro e fosforo giallo, nonché le SGAV e i profitti, dei produttori di POCl3, anziché dei produttori di APE e plastificanti. (122) La Commissione ha sostenuto che il costo di fabbricazione del POCl3, destinato all’uso vincolato o alla vendita, di fatto non varierebbe in misura significativa. Al costo di fabbricazione del POCl3 destinato alla vendita tuttavia deve essere aggiunto un importo di SGAV e profitti. È ragionevole ritenere che una vendita generi tali costi e profitti. (123) L’affermazione di Anhui RunYue secondo cui i tassi di consumo di fosforo giallo e cloro degli altri due produttori inclusi nel campione erano diversi da quelli dei produttori di POCl3 inoltre era priva di fondamento. I tassi di consumo di fosforo e cloro sono ricavati da un’equazione chimica e la varianza nei tassi delle due componenti dell’equazione può essere molto limitata. Gli stessi produttori inclusi nel campione inoltre producevano il POCl3 e il suo precursore PCl3 non solo per uso interno, ma anche per la vendita, utilizzando lo stesso processo di produzione e gli stessi tassi di consumo. (124) Anhui RunYue infine non ha ritenuto congruo nemmeno il livello di SGAV e profitti utilizzato per tale adeguamento, sostenendo che non vi erano elementi di prova del fatto che fosse in linea con quello di un produttore di POCl3. (125) Come spiegato al considerando 113, poiché non aveva accesso alle SGAV e ai profitti di una società che produce e vende POCl3 in Brasile, la Commissione ha fatto ricorso ai dati raccolti nella presente inchiesta, che rappresentano una ragionevole approssimazione disponibile per le SGAV e i profitti. (126) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (127) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, anche Quimidroga ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per il POCl3, affermando che la Commissione ha conteggiato due volte le SGAV e i profitti nell’adeguare tale valore. Secondo Quimidroga, il valore delle importazioni di fosforo e cloro conteneva già importi di SGAV e profitti. (128) La Commissione ha sostenuto che tale situazione è tipica quando si analizza la catena del valore di un prodotto. Il prezzo di acquisto delle materie prime comprende le SGAV e i profitti del fornitore, mentre il prezzo di vendita del prodotto finale, fabbricato con tali materie prime, comprende le SGAV e i profitti della società produttrice. È quindi necessario riconoscere le SGAV e i profitti di ciascuna entità nella catena del valore. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 3.4.2. Lavoro (129) Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio, Anhui RunYue e la CPCIF hanno nuovamente contestato l’uso dell’indice nazionale dei prezzi al consumo («INPC») per aggiornare il costo del lavoro del 2021 pubblicato dall’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) per gli stessi motivi indicati al considerando 306 del regolamento provvisorio. Anhui RunYue ha inoltre contestato il fatto che la Commissione avesse respinto la sua argomentazione perché non era suffragata da elementi di prova, mentre spettava alla Commissione provare il nesso tra l’uso dell’INPC e i dati IBGE. (130) La Commissione ha già spiegato al considerando 307 del regolamento provvisorio che l’INPC mirava a correggere il potere d’acquisto delle retribuzioni mediante la misurazione delle variazioni di prezzo nel paniere della popolazione salariata a reddito più basso ed era pertanto ampiamente utilizzato nei negoziati salariali ( 11 ) . La Commissione ha pertanto ritenuto che l’INPC fosse un indice adeguato per misurare gli aumenti salariali e aggiornare il costo del lavoro in Brasile. (131) Poiché nelle osservazioni di Anhui RunYue non sono stati forniti ulteriori elementi, l’argomentazione è stata respinta. (132) La CPCIF ha contestato l’utilizzo, da parte della Commissione, dei dati IBGE per calcolare il valore di riferimento per il costo del lavoro in Brasile, in quanto riteneva che tale serie di dati, basata su indagini, non fosse altrettanto rappresentativa di quella dell’ILO, che avrebbe dovuto invece essere utilizzata. (133) La stessa argomentazione è già stata respinta al considerando 298 del regolamento provvisorio e la CPCIF non ha fornito ulteriori informazioni per modificare tale conclusione provvisoria. (134) La Commissione ha inoltre osservato che l’ILO raccoglie i dati sul mercato del lavoro da serie di dati (per lo più indagini sulle forze di lavoro) compilati dagli istituti nazionali di statistica di tutto il mondo ( 12 ) . Per il Brasile, l’ILO attinge i dati statistici, sia per le retribuzioni mensili che per le ore lavorate, dall’IBGE. La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati primari dell’IBGE fossero altrettanto rappresentativi, se non di più, dei dati dell’ILO e quindi una fonte adeguata per determinare il valore di riferimento per il lavoro. (135) Shandong Yarong ha ribadito l’osservazione, formulata nella fase provvisoria, sul calcolo del valore di riferimento, contestando l’uso di due fonti diverse, ossia le statistiche IBGE per il costo del lavoro e le statistiche dell’ILO per le ore lavorate, per calcolare il costo orario del lavoro in Brasile, chiedendo invece di utilizzare le ore di lavoro in Cina o di basarsi unicamente sulle statistiche dell’ILO. (136) Secondo quanto sostenuto da Shandong Yarong, utilizzare i dati sia dell’IBGE che dell’ILO non era corretto, poiché corrispondeva a utilizzare una «combinazione di fonti non correlate», ossia fonti non collegate tra loro. La Commissione ha espresso disaccordo con Shandong Yarong per gli stessi motivi di cui al considerando 134, in particolare perché i dati primari erano tutti ricavati dai dati IBGE. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (137) Anche la richiesta di utilizzare le ore di lavoro cinesi è stata respinta, in quanto lo scopo del calcolo è individuare il costo di un’ora lavoro in Brasile e la Commissione è tenuta a calcolarla utilizzando i dati pubblicati dal Brasile e non le ore lavorate in Cina. (138) Una volta che la Commissione ha calcolato il valore di riferimento, ossia il costo di un’ora di lavoro in Brasile utilizzando le ore di lavoro brasiliane, tale costo sostituisce il costo di un’ora di lavoro in Cina per la costruzione del valore normale. Solo allora il numero di ore lavorate in Cina, il «tasso di consumo», rientra nel calcolo del valore normale. (139) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Shandong Yarong ha ribadito l’argomentazione secondo cui il valore di riferimento per il lavoro dovrebbe essere costruito utilizzando le ore di lavoro dei produttori esportatori cinesi o la stessa fonte di dati, ossia l’ILO. (140) La Commissione ha già spiegato al considerando 134 che la fonte primaria per il costo del lavoro e per le ore lavorate erano i dati statistici raccolti dall’IBGE. La Commissione ha ritenuto che ciò fosse in linea con quello che secondo Shandong Yarong era un «approccio coerente da un punto di vista metodologico, [segnatamente] utilizzare lo stesso insieme di dati per il calcolo dell’intero valore di riferimento» ( 13 ) . (141) Le stesse considerazioni invece non valevano per quanto riguarda il calcolo del valore di riferimento per il lavoro utilizzando dati provenienti da due paesi con leggi sul lavoro e orari di lavoro medi diversi, come suggerito da Shandong Yarong. (142) Il metodo utilizzato dalla Commissione è inoltre in linea con la sua prassi precedente nei casi in cui il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo ( 14 ) . (143) Poiché Shandong Yarong non ha presentato nuovi elementi fattuali, l’argomentazione è stata respinta. (144) La CPCIF ha inoltre ribadito quanto affermato nella fase provvisoria, ossia che il metodo della Commissione comportava costi gonfiati a carico dei datori di lavoro, senza presentare nuove argomentazioni. La Commissione ha respinto tale affermazione per gli stessi motivi illustrati ai considerando da 300 a 302 del regolamento provvisorio. (145) Le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 275 a 313 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. 3.4.3. Energia elettrica (146) Non sono pervenute osservazioni sul calcolo di questo valore di riferimento. Sono perciò confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 314 a 318 del regolamento provvisorio. 3.4.4. Vapore (147) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, la CPCIF ha nuovamente chiesto alla Commissione di utilizzare il prezzo del carbone bituminoso nel calcolo del valore di riferimento per il vapore, o almeno di utilizzare per il 50 % carbone bituminoso e per il 50 % gas naturale. (148) L’uso del gas naturale da parte della Commissione per calcolare il valore di riferimento per il vapore in Brasile è stato spiegato ai considerando 320 e 321 del regolamento provvisorio, compreso il motivo dell’utilizzo del gas naturale invece del carbone bituminoso. (149) L’argomentazione è quindi nuovamente respinta e la conclusione provvisoria è confermata. 3.4.5. Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti (150) I dati relativi alle SGAV e ai profitti da utilizzare per la determinazione del valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati ricavati dai bilanci del 2022 del produttore brasiliano Elekeiroz SA ed è stato utilizzato il metodo descritto ai considerando da 325 a 329 del regolamento provvisorio. (151) Non sono pervenute osservazioni su tale metodo e la conclusione provvisoria è stata pertanto confermata. 3.4.6. Calcolo del valore normale (152) Non sono pervenute osservazioni su tale calcolo, indicato ai considerando da 330 a 333 del regolamento provvisorio, e la conclusione provvisoria è stata pertanto confermata. 3.5. Prezzo all’esportazione (153) Non sono pervenute osservazioni sul metodo di calcolo del prezzo all’esportazione di cui ai considerando da 334 a 336 del regolamento provvisorio e la conclusione provvisoria è stata pertanto confermata. 3.6. Confronto (154) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore cinese incluso nel campione Shandong Yarong ha affermato che la Commissione non aveva effettuato un confronto equo tra il valore normale costruito, calcolato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, e il prezzo all’esportazione della società, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. (155) Shandong Yarong ha osservato che le SGAV utilizzate per costruire il valore normale, desunte dai bilanci pubblici del 2022 di Elekeiroz SA, devono comprendere le spese di trasporto, di imballaggio e finanziarie. (156) La Commissione aveva però eliminato questi e altri costi dal prezzo all’esportazione di Shandong Yarong, al fine di adeguare il prezzo all’esportazione a un livello «franco fabbrica». (157) Poiché non è pubblicata, né prontamente disponibile, una ripartizione più dettagliata delle SGAV di Elekeiroz, che consentirebbe di adeguare il valore normale costruito allo stesso livello del prezzo all’esportazione, Shandong Yarong ha chiesto che tali costi siano mantenuti nel prezzo all’esportazione, al fine di garantire un confronto equo. (158) Shandong Yarong ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-762/20 ( 15 ) Sinopec , che è oggetto di impugnazione ( 16 ) e considerava la questione dell’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nel caso in cui il valore normale fosse stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (159) La Commissione ha respinto tale richiesta in quanto Shandong Yarong non ha dimostrato che le SGAV utilizzate dalla Commissione non erano già state indicate a livello franco fabbrica, come rilevato ai considerando da 330 a 333 del regolamento provvisorio, o che avrebbero comportato un importo di SGAV che non sarebbe «congruo» a tale stadio commerciale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (160) Come rilevato ai considerando da 330 a 333 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l’importo di SGAV utilizzato nel calcolo del valore normale fosse congruo per lo stadio commerciale in cui è stato calcolato il valore normale, vale a dire franco fabbrica. A parte un’asserzione non comprovata in merito al contenuto delle SGAV utilizzate dalla Commissione, nessuna parte interessata ha messo in discussione tale risultanza. (161) In ogni caso, la Commissione ha ricordato che l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base obbliga la Commissione a confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale. La Commissione ha scelto di confrontare i due valori allo stadio commerciale franco fabbrica. A tal fine, il prezzo all’esportazione è stato ricondotto a tale stadio commerciale. (162) Per quanto riguarda il valore normale, è molto più probabile che l’importo di SGAV utilizzato dalla Commissione nel calcolo si riferisse a uno stadio commerciale franco fabbrica ( 17 ) rispetto all’ipotesi che una riduzione arbitraria e totalmente disinformata di tale importo lo porterebbe a tale livello. Un’altra alternativa consisterebbe nel non ricondurre il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica. In tal caso sarebbe praticamente impossibile confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale. È pertanto evidente che il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 10, non sarebbe soddisfatto. (163) Considerando tali alternative, è chiaro che, nel concludere che l’importo di SGAV utilizzato nel caso di specie è «congruo» per lo stadio commerciale franco fabbrica e in assenza di evidenti indicazioni contrarie (cfr. il considerando 159), la Commissione ha agito conformemente all’articolo 2, paragrafi 6 bis e 10, del regolamento di base. (164) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Shandong Yarong ha ripresentato la sua argomentazione, sostenendo che la Commissione stava invertendo l’onere della prova a carico di Shandong Yarong e ribadendo che la responsabilità di garantire un confronto equo spetta alla Commissione. (165) Shandong Yarong ha affermato ancora una volta senza comprovarlo che è ben noto che i costi di trasporto, imballaggio e le spese finanziarie di norma sono contabilizzati nelle SGAV, facendo inoltre riferimento al principio contabile internazionale IAS/IFRS 1.99, secondo il quale le spese rilevate nel conto profitti e perdite devono essere classificate in base alla loro natura o alla loro funzione. Shandong Yarong ha pertanto concluso che, se sono sostenuti per consegnare beni a un cliente nell’ambito di un’operazione di vendita, i costi di trasporto, assicurazione o imballaggio dovrebbero essere classificati come SGAV e spese relative a tali vendite. Shandong Yarong comunque non ha dimostrato che questo valesse nel caso di Elekeiroz. (166) A tale riguardo, la Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. La Commissione deve pertanto stabilire tali importi in base a due criteri: devono essere congrui ed esenti da distorsioni. Al di là di tali criteri, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, date le complesse valutazioni economiche in questione. (167) Per garantire la trasparenza e calibrare attentamente gli importi con riferimento ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione utilizza in genere dati prontamente disponibili provenienti da società simili ai produttori esportatori del paese rappresentativo. Utilizzando tali dati, la Commissione individua i rapporti tra i costi di produzione, le SGAV e i profitti di tali società. Tali rapporti sono poi applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni dei produttori esportatori inclusi nel campione per determinare congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. (168) Contrariamente a quanto suggerisce Shandong Yarong, la Commissione non utilizza direttamente le SGAV e i profitti di una terza società. La Commissione utilizza invece l’aliquota (il rapporto) tra i costi di produzione e gli importi di SGAV e profitti di tale società. Tali aliquote sono poi applicate ai costi di produzione costruiti dei produttori esportatori inclusi nel campione per stabilire congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. (169) Gli argomenti che suggeriscono che tali importi includano un certo costo e non un altro sono fuorvianti. Tali importi si basano su un rapporto ricavato da una società, applicato a valori di riferimento costruiti da fonti prontamente disponibili, moltiplicato per i tassi di utilizzo di un’altra società. Si tratta di pure determinazioni che non possono essere suddivise in singoli elementi di costo. Non sono intese a riflettere perfettamente le SGAV sul mercato interno di ciascun produttore esportatore, in quanto una simile determinazione è impossibile. Si tratta invece di approssimazioni di congrui importi esenti da distorsioni, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (170) Se Shandong Yarong avesse fornito alla Commissione informazioni attendibili e quantificabili che dimostrassero che le SGAV nel paese rappresentativo includevano elementi normalmente non presenti allo stadio commerciale franco fabbrica, la Commissione avrebbe effettuato adeguamenti per tenere conto di tali elementi. Shandong Yarong non ha fornito tali informazioni. In alternativa, in base al criterio giuridico di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, la Shandong Yarong avrebbe potuto sostenere che gli importi accertati non erano congrui né esenti da distorsioni. Oltre a sostenere che il tasso di SGAV stabilito differiva dal proprio (cfr. i considerando 181 e 182), Shandong Yarong non ha addotto argomentazioni a dimostrazione del fatto che tali importi non erano congrui né esenti da distorsioni. (171) Considerando infine i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e la metodologia descritta, la Commissione disponeva di tre opzioni. (172) In primo luogo, la Commissione poteva trattare, e ha trattato, gli importi per le SGAV e i profitti stabiliti come spiegato ai considerando da 168 a 170 come se fossero esenti da distorsioni e congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica. Tale ipotesi è ragionevole. È possibile, ad esempio, che la società del paese terzo non abbia sostenuto affatto i costi di trasporto in questione (avrebbe potuto vendere a livello franco fabbrica). La Commissione ha verificato questa ipotesi con le parti interessate, invitandole a presentare osservazioni. Come spiegato tuttavia al considerando 170, non sono state presentate osservazioni che contraddicano di fatto l’ipotesi. (173) In secondo luogo, come spiegato al considerando 162, la Commissione avrebbe potuto effettuare una riduzione non informata e arbitraria dell’importo di SGAV stabilito. Tale riduzione, essendo priva di fondamento, equivarrebbe essenzialmente a una distorsione del valore stabilito e violerebbe l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. (174) Infine, come richiesto da Shandong Yarong, la Commissione avrebbe potuto evitare di ricondurre il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica prima di confrontarlo con il valore normale costruito. È praticamente impossibile che tale stadio commerciale, determinato dalle condizioni di vendita di ciascuna operazione durante il periodo dell’inchiesta, corrisponda allo stadio commerciale su cui si basava il tasso di SGAV utilizzato. In effetti, considerando che i produttori esportatori solitamente vendono nell’Unione applicando varie condizioni di consegna, senza compensare il prezzo all’esportazione, quest’ultimo non sarebbe stabilito a uno stadio commerciale unico, bensì a un insieme di stadi diversi. (175) Come spiegato al considerando 162, accogliendo la richiesta di Shandong Yarong si violerebbe l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Shandong Yarong non ha contestato tale risultanza nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, bensì ha reiterato la sua richiesta. (176) Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta. (177) Shandong Yarong ha affermato che la Commissione le ha imposto un onere «eccessivo». Tale onere consisteva nella richiesta, rivolta a Shandong Yarong dalla Commissione, di giustificare una metodologia scelta dalla Commissione stessa. Per Shandong Yarong si tratta di una violazione del principio di corretta amministrazione e dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC. (178) La Commissione ha fornito a Shandong Yarong tutte le informazioni disponibili sugli importi di SGAV utilizzati e ha invitato Shandong Yarong a presentare osservazioni su tali dati. Shandong Yarong non ha affermato che la Commissione ha omesso di divulgare le informazioni che sarebbero necessarie per chiedere un adeguamento. Piuttosto Shandong Yarong ha criticato la Commissione per la mancanza di una ripartizione dettagliata degli importi di SGAV utilizzati per stabilire il tasso applicato nel calcolo del valore normale. (179) Comunicando tutti i dati in suo possesso relativi all’adeguamento richiesto, indipendentemente dal fatto che fossero sufficienti per gli scopi previsti da Shandong Yarong, la Commissione ha adempiuto ai propri obblighi procedurali. (180) La Commissione quindi non ha violato il principio di corretta amministrazione o l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping imponendo un onere della prova non congruo. Tale argomentazione è pertanto respinta. (181) Shandong Yarong ha ritenuto, senza comprovarlo, che un importo di SGAV dell’8,49 % non sia congruo per lo stadio commerciale «franco fabbrica». Shandong Yarong ha confrontato questa percentuale con il proprio importo di SGAV, che è inferiore. (182) La Commissione ha osservato che il semplice fatto che l’importo di SGAV utilizzato fosse superiore a quello ottenuto da Shandong Yarong a livello «franco fabbrica» non significa che non sia congruo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo trattino, del regolamento di base. Il tasso di SGAV di Shandong Yarong in effetti è diverso da quelli degli altri produttori esportatori inclusi nel campione. Ciò non significa che l’uno o l’altro non sia congruo. In assenza di altre giustificazioni del fatto che un importo di SGAV dell’8,49 % non sarebbe stato congruo per lo stadio commerciale franco fabbrica, la Commissione ha respinto l’argomentazione. (183) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 3.7. Calcolo del margine di dumping (184) Shandong Yarong ha chiesto alla Commissione di calcolare il proprio margine di dumping su base trimestrale. La società ha basato la sua richiesta sulle variazioni del prezzo delle materie prime durante il periodo dell’inchiesta che, a suo avviso, si riflettono nel prezzo di vendita degli APE. (185) L’argomentazione è stata respinta per i motivi che seguono. (186) In primo luogo, le fluttuazioni del prezzo delle materie prime in Cina sono irrilevanti ai fini del calcolo del valore normale, che si basa sui prezzi medi all’importazione in Brasile nei 12 mesi del periodo dell’inchiesta. (187) In secondo luogo, la società non sostiene che il suo tasso di consumo delle materie prime, che è l’unico dato della società utilizzato per calcolare il valore normale, cambierebbe su base trimestrale. 3.8. Margini di dumping (188) Come descritto ai considerando da 110 a 113, la Commissione ha accolto l’argomentazione relativa al calcolo del valore di riferimento per l’ossicloruro di fosforo (POCl3) e ha rivisto di conseguenza il margine di dumping per Anhui RunYue e quindi la media dei produttori esportatori inclusi nel campione. (189) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 53,1 % Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 68,4 % Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 63,0 % Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato 61,3 % Tutte le altre società 68,4 % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione (190) Purinova ha sostenuto che, poiché il TEP non è prodotto nell’Unione, non esiste un’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e le importazioni cinesi di TEP non avrebbero potuto causare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione poiché tale industria non esiste. (191) La Commissione ha valutato ai considerando da 27 a 57 le richieste di esclusione del TEP dalla definizione del prodotto e ha concluso che il TEP rientra in tale definizione. Benché l’industria dell’Unione non producesse questo tipo di prodotto, la Commissione ha riscontrato che il TEP è un prodotto simile al TCPP. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’industria dell’Unione è il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione, che comprenderebbe pertanto i produttori di TCPP. Inoltre, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, per prodotto simile può intendersi anche un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. Per questo motivo l’argomentazione è stata respinta. (192) In assenza di ulteriori osservazioni sulla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando 353 e 354 del regolamento provvisorio. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (193) In assenza di osservazioni sulla determinazione del mercato pertinente dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 355 a 359 del regolamento provvisorio. 4.3. Consumo dell’Unione (194) In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 360 a 368 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dal paese interessato (195) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CPCIF ha sostenuto che l’aumento del volume delle importazioni di APE dalla Cina tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta rifletteva una chiara tendenza a ristabilire l’equilibrio tra domanda e offerta e a tornare a normali condizioni di mercato dopo la fine della crisi COVID-19 e che non vi è alcun chiaro segnale di massicce importazioni cinesi nell’Unione. (196) I denuncianti hanno sostenuto che i volumi delle importazioni dalla Cina sono rimasti massicci per tutto il periodo in esame e che il sollievo per i denuncianti durante il periodo della COVID-19 è derivato dalla riduzione della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, in parte a causa dei costi di trasporto elevati tra la Cina e l’UE in quel momento, mentre la quota di mercato cinese è rimasta ampia. (197) La Commissione ha constatato che nel periodo in esame, iniziato nel 2019 e quindi nel periodo precedente la crisi COVID-19, le importazioni cinesi hanno evidenziato un aumento del 5 %. Come indicato al considerando 371 del regolamento provvisorio, il calo delle importazioni dalla Cina nel 2020 e nel 2021 sembra eccezionale e collegato a vincoli logistici temporanei e al rallentamento dei flussi commerciali internazionali. Non tenendo conto di questi due anni in quanto straordinari, la tendenza all’aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping è ancora più esplicita. La Commissione ha pertanto deciso di respingere l’argomentazione della CPCIF. (198) Quimidroga ha sostenuto che la Commissione non ha considerato il fatto che il volume delle importazioni tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta è diminuito del 9 % e che dopo l’apertura dell’inchiesta non si è registrato alcun aumento delle importazioni. (199) Dalla tabella 3 del regolamento provvisorio effettivamente è risultato che le importazioni sono diminuite dal 2022 al periodo dell’inchiesta. Tale dato però andrebbe visto alla luce di una tendenza al ribasso del consumo dell’Unione, per cui nonostante questo calo del volume delle importazioni cinesi in termini assoluti dal 2022 al periodo dell’inchiesta, la quota di mercato cinese è comunque aumentata di 3 punti percentuali, attestandosi all’80 %. Considerando l’intero periodo in esame inoltre le importazioni cinesi sono aumentate del 5 %. Le argomentazioni di Quimidroga sono pertanto respinte. (200) La CPCIF ha contestato il fatto che le importazioni di APE dalla Cina abbiano causato una notevole contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. La CPCIF ha indicato che, sebbene l’aumento del livello dei prezzi fosse in media inferiore del 33 % rispetto ai prezzi dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, le importazioni cinesi riflettevano la tendenza di mercato al rialzo di costi e prezzi e il prezzo eccezionalmente più elevato dei produttori dell’Unione era dovuto principalmente ad altri fattori non rappresentativi delle normali condizioni di mercato, quali l’elevato costo dell’energia e del lavoro per l’industria dell’Unione in seguito alla COVID-19 e all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina. (201) La CPCIF ha ritenuto che l’undercutting dei prezzi delle importazioni cinesi di APE non abbia avuto effetti di contrazione o depressione sui prezzi dell’Unione, che hanno continuato a crescere durante tutto il periodo in esame. I prezzi cinesi non hanno influito in alcun modo sui prezzi fissati dai produttori dell’Unione, come dimostra il fatto che nel 2022 l’industria dell’Unione ha potuto aumentare il prezzo degli APE al di sopra del livello tendenziale. I produttori dell’Unione sono stati in grado di mantenere i loro prezzi ben al di sopra dei costi di produzione, fatta eccezione per il periodo dell’inchiesta, e pertanto l’undercutting marginale dei prezzi delle importazioni cinesi non ha avuto alcun effetto sulla capacità dei produttori dell’Unione di aumentare i loro prezzi fino al 2022. (202) I denuncianti hanno risposto a tali argomentazioni affermando che esiste una notevole differenza di prezzo tra il prezzo all’importazione cinese e il prezzo dell’industria dell’Unione, che dovrebbe essere considerato un fattore di pregiudizio decisivo. (203) La Commissione osserva innanzitutto che l’undercutting e la contrazione dei prezzi sono due effetti sui prezzi indipendenti e indicati come alternative nell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, che possono verificarsi o meno contemporaneamente in un determinato caso. Come indicato ai considerando 398, 440 e 441 del regolamento provvisorio, dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire il notevole aumento dei costi delle materie prime. Con una quota di mercato dell’80 %, le importazioni cinesi erano chiaramente in grado di fissare il prezzo di mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta. A fronte di un incremento del 42 % del suo costo unitario di produzione, l’industria dell’Unione ha potuto aumentare i prezzi solo del 36 %. L’industria dell’Unione quindi non ha potuto compensare l’aumento dei costi sostenuti a causa della contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni cinesi. Il fatto che il prezzo medio all’importazione dalla Cina nel 2020 e nel 2021 non sia stato inferiore a quello dell’industria dell’Unione e che l’industria dell’Unione abbia potuto accumulare profitti è dovuto principalmente all’eccezionale crisi COVID-19 e agli elevati costi di trasporto durante tale periodo. Tuttavia a partire dal 2022, quando il mercato è tornato alla situazione pre-COVID, le importazioni cinesi hanno ripreso ad affluire a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e la redditività dell’industria dell’Unione si è trasformata in perdita. Le importazioni cinesi quindi hanno inciso sulla capacità dei produttori dell’Unione di fissare il loro prezzo e pertanto l’argomentazione è stata respinta. (204) Shekoy Europe e Quimidroga hanno sostenuto che i dati sul consumo dell’Unione, sui volumi delle importazioni dalla Cina, sulla quota di mercato rappresentata da tali importazioni e sui prezzi all’importazione sono distorti a causa dell’inclusione del TEP nelle statistiche, mentre l’industria dell’Unione produce solo TCPP. (205) Come indicato ai considerando da 27 a 57, la Commissione ha respinto l’esclusione del TEP dalla definizione del prodotto. L’analisi delle importazioni è pertanto effettuata su base aggregata per tutti i tipi di prodotto che rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta. Come indicato inoltre al considerando 377 del regolamento provvisorio, il prezzo di entrambi i tipi di prodotto ha seguito lo stesso andamento. (206) Quimidroga ha sostenuto che il calcolo dell’undercutting di cui ai considerando 378 e 379 del regolamento provvisorio si basa esclusivamente sulle importazioni cinesi di TCPP e sulle vendite di TCPP dell’industria dell’Unione. (207) La Commissione ha confermato che, poiché l’industria dell’Unione non produceva TEP, il confronto dei prezzi si è basato unicamente sulle vendite di TCPP. Un confronto dei prezzi per tipo di prodotto è stato ritenuto il più ragionevole, considerando la differenza di prezzo tra i diversi tipi di prodotto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (208) In assenza di ulteriori osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 369 a 379 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (209) Quimidroga ha sostenuto che gli indicatori macroeconomici di cui al regolamento provvisorio si riferivano solo alla produzione di TCPP, consentendo un confronto asimmetrico con le importazioni dalla Cina che comprendevano sia TCPP che TEP. (210) Come indicato al considerando 191, la Commissione ha concluso che il TEP rientra nella definizione del prodotto e che, sebbene l’industria dell’Unione non producesse questo tipo di prodotto, secondo quanto riscontrato dalla Commissione il TEP è un prodotto simile al TCPP. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’industria dell’Unione è il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione, che comprenderebbe pertanto i produttori di TCPP. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (211) In assenza di osservazioni relative alla produzione, alla capacità di produzione e all’utilizzo degli impianti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 384 e a 386 del regolamento provvisorio. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (212) In assenza di osservazioni sul volume delle vendite sulla quota di mercato, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 387 a 389 del regolamento provvisorio. 4.5.2.3.   Crescita (213) Quimidroga ha sostenuto che dal considerando 390 del regolamento provvisorio non era chiaro se il calo del consumo dell’Unione includesse il TEP. Poiché il TEP è incluso nel prodotto in esame, tutte le risultanze relative al pregiudizio comprendevano tutti i tipi di prodotto. (214) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla crescita, sono state confermate le conclusioni raggiunte nel considerando 390 del regolamento provvisorio. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (215) Quimidroga ha sostenuto che l’impatto sull’occupazione era trascurabile. (216) Come indicato ai considerando 392 e 393 del regolamento provvisorio, il numero di dipendenti addetti alla produzione del prodotto in esame è dapprima aumentato, per poi evidenziare una flessione a partire dal 2021. Nel corso dell’intero periodo in esame è visibile una diminuzione. Il fatto che la cifra assoluta della perdita di posti di lavoro fosse limitata non ha modificato le conclusioni sull’andamento osservato durante il periodo in esame. (217) In assenza di osservazioni su occupazione e produttività, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 391 a 393 del regolamento provvisorio. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (218) Purinova ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto della chiusura dell’inchiesta antidumping sulle importazioni di TCPP originario della Cina condotta nel 2010 ( 18 ) . Tale inchiesta è stata chiusa poiché non sono emerse circostanze per cui la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. (219) L’inchiesta condotta nel 2010 è stata chiusa in seguito al ritiro della denuncia da parte dei denuncianti e la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per ritenere che la chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. La situazione attuale è diversa da quella del 2010: non è stata presentata alcuna domanda di ritiro e l’inchiesta ha stabilito l’esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio notevole e ha accertato che l’istituzione delle misure non sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. (220) Inoltre, e comunque, il periodo dell’inchiesta in tal caso era compreso tra il 1 o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, ossia 13 anni prima del periodo dell’inchiesta attuale. L’interesse economico e la situazione degli operatori del mercato dell’Unione non possono essere confrontati con le risultanze della Commissione in quel momento, a causa dell’evoluzione di vari fattori economici determinanti per il dumping e il pregiudizio in questi anni. (221) In assenza di osservazioni sull’entità del margine di dumping, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 394 e 395 del regolamento provvisorio. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (222) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Quimidroga ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto chiarire che l’analisi dei prezzi di cui alla tabella 8 e al considerando 397 del regolamento provvisorio, che si basa sul TCPP, è confrontata con i volumi delle importazioni di TCPP e TEP, rendendo fuorvianti le risultanze della Commissione di cui al considerando 397 del regolamento provvisorio. (223) La Commissione osserva innanzitutto che le risultanze relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità, sintetizzate nel regolamento provvisorio, si basavano sui dati relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta nel suo complesso e non ai suoi sottoinsiemi (tipi di prodotto). Nulla in tale regolamento lascia intendere il contrario. Va notato che la tabella 8 e il considerando 397 del regolamento provvisorio hanno valutato solo l’andamento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione, ma non hanno fornito un’analisi delle vendite delle importazioni cinesi. Le risultanze della Commissione di cui al considerando 397 del regolamento provvisorio concernenti l’effetto dell’andamento dei prezzi cinesi durante il periodo in esame sui prezzi dell’industria dell’Unione non sono fuorvianti. Come indicato al considerando 377 del regolamento provvisorio, anche se i prezzi all’importazione di TCPP e TEP non erano gli stessi, il prezzo dei due tipi di prodotto ha seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame, ossia un aumento dal 2019 al periodo dell’inchiesta, seguito da un drastico calo. L’argomentazione deve pertanto essere respinta. (224) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto considerare la differenza di prezzo tra TCPP e TEP come un fattore importante e pertinente nella definizione del prodotto e nell’analisi della concorrenza e che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’adeguata analisi degli effetti sui prezzi esercitati dai prezzi del TEP per garantire un’adeguata comparabilità dei prezzi. (225) La Commissione ha riconosciuto al considerando 377 del regolamento provvisorio che il prezzo all’importazione del TCPP era inferiore al prezzo all’importazione del TEP, ma che il prezzo di entrambi i tipi di prodotto ha seguito lo stesso andamento, ossia ha registrato un aumento durante il periodo in esame. Per effettuare un confronto equo dei prezzi tra il prodotto importato e il prodotto venduto dall’industria dell’Unione, la Commissione ha effettuato un calcolo dell’undercutting e dell’underselling sulla base del numero di controllo del prodotto («NCP») in cui si è tenuto conto di tali differenze di prezzo. (226) Il fatto che esista una differenza di prezzo tra i due tipi di prodotto non è mai stato contestato. Come indicato ai considerando 39 e 46 del regolamento provvisorio, la sostituibilità tra i due tipi di prodotto a causa della differenza di prezzo è ampiamente attenuata dal fatto che occorre una quantità inferiore di TEP per realizzare un prodotto finale con lo stesso effetto di ritardante di fiamma ottenuto utilizzando il TCPP. Considerando che per sostituire 1 kg di TEP è necessario circa 1,8 kg di TCPP, una differenza di prezzo del 60 % comporta che i due tipi di prodotto sono venduti all’utilizzatore finale a un prezzo analogo in kg di prodotto a valle e sono risultati in concorrenza diretta tra loro. Applicando tali coefficienti, che non sono stati contestati dalle parti interessate, il costo del TEP sarebbe addirittura inferiore a quello del TCPP nel prodotto finale. (227) L’uso degli NCP inoltre serve esattamente per tenere conto di tali differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto. Mentre l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità sono effettuate sulla base di informazioni aggregate sulle importazioni, sulla produzione e sulle vendite, i calcoli del dumping, dell’undercutting e dell’underselling giustificano il riconoscimento di una possibile variazione dei prezzi all’interno del sottoinsieme del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (228) In assenza di osservazioni sui prezzi e sui fattori che incidono sui prezzi, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 396 a 398 del regolamento provvisorio. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (229) In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 399 e 400 del regolamento provvisorio. 4.5.3.3.   Scorte (230) In assenza di osservazioni sulle scorte, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 401 e 402 del regolamento provvisorio. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (231) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CPCIF ha sostenuto che l’industria dell’Unione è rimasta redditizia per tutto il periodo in esame fino al 2022, configurando un’industria solida. La perdita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non è stata causata dalle importazioni cinesi, bensì da circostanze di mercato eccezionali dovute ai costi dell’energia e del lavoro. Purinova ha sostenuto che la perdita di redditività era una conseguenza della naturale azione delle forze di mercato e delle decisioni economicamente errate dei denuncianti, piuttosto che delle importazioni cinesi. Essa ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione non si è adattata alle condizioni del mercato dopo la situazione eccezionale caratterizzata da livelli di profitto straordinariamente elevati nel 2021, e pertanto ha perso competitività. Quimidroga ha esaminato anche il brusco calo del volume di produzione, affermando di non comprendere il motivo della diminuzione dei volumi di produzione, mentre l’industria dell’Unione era ancora redditizia nel 2022. (232) I denuncianti hanno sostenuto che i livelli di redditività sono stati influenzati positivamente da contratti a lungo termine riguardanti una parte consistente delle vendite, che hanno parzialmente protetto alcuni produttori dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping per un certo periodo di tempo. (233) La Commissione ha constatato che l’industria dell’Unione ha effettivamente raggiunto un margine di profitto eccezionalmente elevato nel 2021. Tale margine tuttavia si è rapidamente eroso nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, con una conseguente perdita (-6 %). Tale andamento ha coinciso con un aumento delle importazioni cinesi di 32 punti percentuali dal 2021 al periodo dell’inchiesta, a prezzi di undercutting nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. A causa dell’aumento delle importazioni a basso prezzo, l’industria dell’Unione non ha potuto competere e ha ridotto il suo volume di produzione di 72 punti percentuali dal 2021 al periodo dell’inchiesta, con una quota di mercato più che dimezzata. È pertanto evidente l’esistenza di una chiara correlazione tra il maggiore volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il calo delle vendite e dei profitti dell’industria dell’Unione. L’argomentazione della CPCIF e di Purinova ha dovuto pertanto essere respinta. (234) Secondo Shekoy Europe, la tabella 11 del regolamento provvisorio ha evidenziato investimenti molto limitati da parte dell’industria dell’Unione, nonostante gli elevati livelli di redditività nel 2021 e nel 2022. Ciò ha dimostrato che, malgrado lo squilibrio tra la domanda e la produzione dell’Unione, i produttori dell’Unione non hanno investito in nuove capacità o nuovi processi. (235) Il livello degli investimenti in effetti è risultato limitato durante il periodo in esame e riguardava principalmente interventi di manutenzione e non di espansione della produzione. Tale tendenza era dovuta alla presenza sul mercato di importazioni cinesi oggetto di dumping, di cui ha risentito in misura significativa l’utilizzo della capacità produttiva dell’industria dell’Unione, che è sceso di 39 punti percentuali nel periodo in esame, attestandosi al 30 % durante il periodo dell’inchiesta. Con la crescente penetrazione delle importazioni cinesi sul mercato, l’industria dell’Unione non è stata in grado di utilizzare appieno la capacità produttiva esistente, né tantomeno di espandere la propria capacità. L’argomentazione di Shekoy Europe è stata pertanto respinta. (236) Quimidroga ha ribadito che i dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito comprendono solo le vendite di TCPP e ha sostenuto che la cifra relativa alla redditività nella tabella 11 del regolamento provvisorio è calcolata in modo errato rispetto alla tabella 8 di tale regolamento. (237) La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione produceva solo TCPP e ha constatato che l’industria del TCPP dell’Unione registrava una perdita di -6 % durante il periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 11 del regolamento provvisorio. Tale redditività è calcolata sulla base del costo delle vendite e di altri costi, mentre la tabella 8 del regolamento provvisorio confronta i prezzi medi di vendita con il costo medio unitario di produzione. La redditività indicata nella tabella 11 quindi non può essere dedotta direttamente dalla tabella 8. L’osservazione di Quimidroga è stata pertanto respinta. (238) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha ribadito la sua argomentazione secondo cui le due tabelle dovrebbero essere riconciliabili qualora fossero escluse eventuali importazioni di TEP effettuate dall’industria dell’Unione. (239) Come indicato al considerando 237, i metodi di calcolo alla base delle due tabelle sono diversi. Il costo unitario di produzione è calcolato in modo diverso dal costo delle vendite e dagli altri costi. Per questo motivo l’affermazione di Quimidroga non è corretta. Nessuna delle tabelle comprendeva le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono state considerate nella tabella 3. (240) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 403 a 409 del regolamento provvisorio. 4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio (241) Quimidroga ha sostenuto che il confronto sul pregiudizio è stato effettuato su una base incoerente e asimmetrica, poiché le importazioni comprendevano TEP e TCPP, mentre l’industria dell’Unione produceva solo TCPP. (242) L’argomentazione di cui sopra si basa fondamentalmente sul presupposto che il TEP non rientri nella definizione del prodotto. Poiché il TEP fa parte del prodotto in esame, la valutazione del pregiudizio si è basata sulle importazioni sia di TEP che di TCPP. Entrambi i tipi di prodotto erano in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione, malgrado il fatto che l’industria dell’Unione producesse solo TCPP. Il considerando 377 del regolamento provvisorio ha chiarito che, pur essendo diversi, i prezzi dei due tipi di prodotto hanno seguito lo stesso andamento nel periodo in esame. La differenza di prezzo tra i due tipi di prodotto non ha inciso su nessuno degli altri principali indicatori di pregiudizio e pertanto la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 410 a 418. (243) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga ha ribadito la sua argomentazione sostenendo che la Commissione non ha valutato adeguatamente la mancata produzione di TEP da parte dell’industria dell’Unione. La determinazione del pregiudizio dovrebbe essere valida solo per il TCPP, in quanto l’industria dell’Unione non ha fornito dati attendibili, verificabili e oggettivi su come le importazioni di TEP abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, soprattutto perché quest’ultima ha cessato di produrre TEP 20 anni fa. (244) Quimidroga ha inoltre rilevato una contraddizione tra i considerando 207 e 223, poiché da un lato i calcoli del dumping, dell’undercutting e dell’underselling erano effettuati per tipo di prodotto e, dall’altro le risultanze relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità si basavano sul prodotto oggetto dell’inchiesta nel suo complesso. Secondo la società, la valutazione del pregiudizio, anche se effettuata su base aggregata, necessita di dati relativi a ciascun tipo di prodotto, soprattutto perché esistono solo due tipi di prodotto. (245) Poiché la Commissione ha deciso di non escludere il TEP dalla definizione del prodotto, la determinazione del pregiudizio, al pari della determinazione del dumping, si è basata sul prodotto nel suo complesso. La Commissione ha constatato che i due tipi di prodotto erano in concorrenza diretta tra loro nella maggior parte degli utilizzi a valle e pertanto è emerso che entrambi i tipi di prodotto hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. (246) Come indicato ai considerando da 225 a 227, i calcoli del dumping, dell’undercutting e dell’underselling sono effettuati sulla base degli NCP per tenere conto di una possibile variazione dei prezzi tra i tipi di prodotto all’interno del sottoinsieme del prodotto oggetto dell’inchiesta. D’altro canto, la valutazione del pregiudizio analizza l’effetto di tutte le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato, e una differenziazione dei prezzi tra tipi di prodotto non è un fattore determinante quando i diversi tipi di prodotto risultano in concorrenza diretta tra loro. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Valutazione (247) Nelle sue risultanze provvisorie la Commissione ha distinto e separato i possibili effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, tali fattori erano: le importazioni da paesi terzi; l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione; i costi di investimento dell’industria dell’Unione; il consumo e il presunto effetto di ribilanciamento del mercato; l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia nonché l’inflazione nell’Unione; e la mancanza di sostituibilità tra TCPP e TEP. L’effetto di questi altri fattori sul pregiudizio per l’industria dell’Unione è stato tuttavia ritenuto solo limitato, se non inesistente, e non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. 5.2. Osservazioni delle parti interessate dopo le misure provvisorie (248) Quimidroga ha affermato che l’analisi del nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è fortemente viziata a causa dell’inclusione del TEP nell’analisi. (249) In seguito alla comunicazione preventiva, Prochema ha sostenuto che il TEP non avrebbe potuto causare pregiudizio, poiché i denuncianti acquistano essi stessi il TEP da importatori dell’Unione o direttamente da produttori esportatori cinesi, il TEP non è stato immesso sul mercato europeo a un prezzo inferiore al suo valore di costo e il prezzo del TEP è sempre stato notevolmente più alto di quello del TCPP, anche rispetto ai prezzi del TCPP offerti dai denuncianti sul mercato europeo. Il TEP quindi non avrebbe potuto essere oggetto di dumping, né arrecare pregiudizio al mercato dell’Unione. (250) Le asserzioni di cui sopra non sono state però avvalorate da prove. Inoltre si basano sul presupposto che il TEP non dovrebbe rientrare nella definizione del prodotto. (251) Come indicato al considerando 57, il TEP rientra nella definizione del prodotto e la sua inclusione nella valutazione è pertanto giustificata. Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha acquistato solo volumi limitati di TEP, pari a meno del 5 % del consumo di APE nell’Unione, che non avrebbero potuto arrecarle pregiudizio. La Commissione ha confermato al considerando 205 che il prezzo del TEP era superiore al prezzo del TCPP ma, come rilevato al considerando 46 del regolamento provvisorio, per sostituire il TCPP occorre un piccolo quantitativo di TEP, cosa che compenserebbe in parte il maggior costo di produzione e la differenza di prezzo del TEP. (252) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CFCIP ha ribadito la sua argomentazione secondo cui l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a fattori diversi dalle importazioni dalla Cina come, tra l’altro, il ritorno a condizioni di mercato «normali», l’aumento dei costi delle materie prime, l’aumento dei prezzi dell’energia, l’esistenza di un’inflazione elevata e il costo del lavoro. Quimidroga ha inoltre sostenuto che la relazione annuale di due dei denuncianti faceva riferimento ad altri fattori che influenzano i risultati della società, quali la situazione economica nell’Unione, la situazione geopolitica in varie regioni limitrofe all’Europa, la debolezza della domanda, le fluttuazioni dei tassi di cambio e la sospensione dei dazi. (253) La Commissione ha valutato tutti gli altri fattori noti che avrebbero potuto causare un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base e come indicato al considerando 247. Le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni non hanno apportato nuovi elementi o elementi di prova sostanziali che avrebbero invalidato le conclusioni del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 419 a 448. (254) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Quimidroga e CFCIP hanno ribadito la loro argomentazione. La CFCIP ha sostenuto che i prezzi delle importazioni cinesi hanno cominciato ad essere inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione solo a partire dal 2022 a causa dell’eccezionale situazione di mercato in cui si è trovata l’industria dell’Unione, caratterizzata da elevati costi dell’energia, una generale recessione economica e un’inflazione elevata causata dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, mentre i produttori cinesi non erano interessati da tali fattori. (255) Nei considerando da 424 a 448 del regolamento provvisorio la Commissione ha valutato altri fattori che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione, tra cui l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e l’inflazione nell’Unione. Secondo quanto riscontrato tuttavia nessuno di questi fattori ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La CFCIP non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua argomentazione e la Commissione ha respinto tale argomentazione. (256) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Quimidroga ha sostenuto che la sospensione del dazio per i codici NC con i quali il prodotto in esame è importato nell’Unione potrebbe aver aggravato la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, in quanto il dazio doganale comune precedentemente applicabile è stato sospeso e il prodotto in esame entra nell’Unione in esenzione da dazi. (257) La Commissione ha esaminato l’argomentazione. È risultato che la sospensione del dazio potrebbe aver avuto solo un effetto marginale sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, poiché il dazio doganale comune sul prodotto in esame era pari al 6,5 %. Alla luce di un livello medio di undercutting del 34,6 %, si è ritenuto che la sospensione del dazio non abbia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole accertato. Pertanto, quest’argomentazione è stata respinta. (258) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CFCIP ha ribadito la sua argomentazione concernente la mancanza di sostituibilità tra TCPP e TEP. Ha ripetuto che questi due tipi di prodotto non sono simili e non possono essere utilizzati in modo intercambiabile. Poiché l’industria dell’Unione produce solo TCPP, le importazioni di TEP non avrebbero potuto causare pregiudizio. (259) Poiché la CFCIP non ha ulteriormente suffragato tale affermazione e non ha fornito elementi di prova tali da inficiare le risultanze di cui al considerando 445 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato le proprie risultanze di cui al considerando 445. (260) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFCIP ha ribadito l’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non produce TEP e il TEP importato dalla Cina non è in diretta concorrenza con il TCPP venduto dall’industria dell’Unione sullo stesso mercato. Il TEP è più costoso del 60 % rispetto al TCPP e non potrebbe pertanto causare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione, che produce e vende solo TCPP. (261) Come indicato al considerando 259, la Commissione non concorda con tale argomentazione. I due tipi di prodotto sono risultati sostituibili e in concorrenza tra loro nei principali impieghi finali, ossia le schiume rigide. Come spiegato al considerando 46 del regolamento provvisorio, occorre una quantità inferiore di TEP per sostituire il TCPP per ottenere lo stesso effetto ritardante di fiamma, cosa che compenserebbe in parte il prezzo del TEP. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità (262) Le conclusioni riportate nei considerando da 419 a 448 del regolamento provvisorio sono state confermate. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (263) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Quimidroga ha sostenuto che il margine di pregiudizio era stato calcolato erroneamente ed era notevolmente gonfiato. A sostegno della sua argomentazione Quimidroga ha fornito un calcolo alternativo del margine di pregiudizio. Il calcolo fornito da Quimidroga tuttavia si basava su un prezzo cif non corretto. Il calcolo del margine di pregiudizio preparato dalla Commissione invece utilizzava dati corretti. Il calcolo e il metodo utilizzato per effettuarlo sono stati comunicati a tutte le parti interessate, compresa Quimidroga, e non sono stati contestati da nessuno dei produttori esportatori. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (264) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore Anhui RunYue ha sostenuto che il regolamento provvisorio non forniva elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione si fossero impegnati a realizzare investimenti per la riduzione delle emissioni di CO 2 e che pertanto l’adeguamento effettuato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base era speculativo e avrebbe dovuto essere verificato in futuro. In assenza di tali investimenti, la Commissione dovrebbe ridurre di conseguenza i dazi antidumping. (265) Anhui RunYue ha inoltre affermato che da quando la Cina ha avviato il proprio sistema di scambio di quote di emissioni di carbonio nel 2017, anche i produttori cinesi sono soggetti a costi futuri relativi alle emissioni di carbonio che sono rispecchiati nel loro prezzo all’esportazione. Ai fini di un confronto equo, i costi futuri relativi alle emissioni dovrebbero essere aggiunti anche al prezzo delle esportazioni cinesi. (266) La Commissione non ha ritenuto speculativo l’adeguamento per i costi ambientali futuri. L’unico denunciante che ha richiesto tale adeguamento ha fornito elementi di prova sostanziali che dimostravano i costi vigenti dei certificati del sistema di scambio di quote di emissione. Sulla base di dati pubblicamente disponibili, è stato effettuato un calcolo dei costi di tali certificati per i prossimi cinque anni. (267) Anhui RunYue non ha fornito alcuna informazione sui suoi costi relativi alle emissioni di carbonio. La Commissione non ha pertanto potuto valutare se tale società abbia effettivamente sostenuto tali costi e l’argomentazione ha dovuto essere respinta. (268) I denuncianti hanno ribadito il loro disaccordo con la determinazione del profitto di riferimento da parte della Commissione, che è stato fissato al 6 % a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. (269) La Commissione ha riscontrato che, sebbene i denuncianti abbiano proposto una serie di metodi per stabilire il profitto di riferimento, come indicato ai considerando da 455 a 463 del regolamento provvisorio, sulla base dei dati a disposizione della Commissione nessuno di tali metodi avrebbe ottenuto come risultato un livello di redditività da attendersi in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il mercato dell’Unione era influenzato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping già prima dell’inizio del periodo in esame e non è stato in grado di raggiungere il livello minimo del 6 % fissato dall’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Secondo quanto sostenuto inoltre uno dei denuncianti è stato parzialmente protetto dalle importazioni cinesi oggetto di dumping negli ultimi 10 anni, in virtù di un contratto a lungo termine stipulato con un grande utilizzatore. (270) La Commissione ha tuttavia ritenuto che il profitto di uno solo dei tre denuncianti, parzialmente protetto dalle pratiche di distorsione degli scambi dei produttori esportatori cinesi, non si potesse considerare rappresentativo del profitto dell’industria dell’Unione atteso in condizioni di concorrenza normali. Il profitto di base è stato pertanto fissato al 6 %. (271) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan ha sostenuto che, poiché il TCPP venduto dai denuncianti è confrontato con il TCPP e il TEP importati dalla Cina, l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità risulta viziata. Nel calcolo del margine di pregiudizio, che confronta il prezzo delle importazioni per tipo di prodotto, ossia TCPP o TEP, con il prezzo indicativo delle vendite dei denuncianti per tipo di prodotto, ossia TCPP, tutte le importazioni di TEP sono effettivamente ignorate. Kingspan ha affermato che il mercato del TEP è distinto dal mercato del TCPP con prezzi notevolmente diversi e pertanto il livello del dazio per il TEP si basa su fatti che non sono connessi al mercato del TEP. (272) In primo luogo, il livello del dazio istituito si basa sul margine di dumping, che ha confrontato le vendite all’esportazione cinesi nell’Unione di entrambi i tipi di prodotto con un valore normale costruito per entrambi i tipi di prodotto. (273) In secondo luogo, secondo la normale prassi il calcolo del margine di pregiudizio è effettuato sulla base dell’NCP, ossia confrontando i diversi tipi di prodotto fabbricati sia dai produttori esportatori che dall’industria dell’Unione. Poiché l’industria dell’Unione non produceva TEP, il calcolo del margine di pregiudizio di fatto ha confrontato le vendite di TCPP dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione con le vendite di TCPP effettuate dall’industria dell’Unione. Pertanto, contrariamente a quanto asserito da Kingspan, la Commissione non ha confrontato le importazioni di TEP con quelle di TCPP. Da tale confronto è emersa una corrispondenza sostanziale, pari a circa l’85 %, tra le esportazioni cinesi del prodotto in esame e i prodotti corrispondenti sul versante dell’Unione. Se l’argomento addotto da Kingspan è che l’analisi dovrebbe comportare una segmentazione, nel fascicolo la Commissione non ha riscontrato nessun elemento di prova di tale segmentazione del mercato tra TEP e TCPP che giustificherebbe un’analisi separata dei due tipi di prodotto. Come spiegato al considerando 445 del regolamento provvisorio, TEP e TCPP condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono sostituibili per le applicazioni relative alle schiume rigide, che rappresentano la maggioranza del consumo totale dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (274) A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4 e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio. (275) In base ai dati della banca dati Surveillance ( 19 ) , nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati superiori del 78 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. (276) Per riflettere il pregiudizio aggiuntivo causato dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva e le 52 settimane del periodo dell’inchiesta per il volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta, 1.056, riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore. (277) In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 449 a 470 del regolamento provvisorio. (278) Come descritto ai considerando da 274 a 276, la Commissione ha rivisto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente: Società Margine di pregiudizio definitivo Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 69,1  % Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 78,4 % Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 79,0 % Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato 76,2 % Tutte le altre società 79,0 % 6.2. Conclusioni sul livello delle misure (279) In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping definitivo Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 53,1 % Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 68,4 % Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 63,0 % Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato 61,3 % Tutte le altre società 69,1  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (280) La CPCIF ha sostenuto che non vi sono indicazioni del fatto che l’istituzione di dazi antidumping avrà un effetto positivo sull’industria dell’Unione. (281) L’argomentazione della CPCIF non è stata comprovata ed è pertanto respinta. (282) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CPCIF ha ribadito la sua osservazione, sottolineando che la produzione dell’industria dell’Unione non è sufficiente per soddisfare l’intera domanda dell’Unione del prodotto in esame e che sarebbe nell’interesse dell’Unione mantenere le importazioni dai produttori cinesi. (283) Come indicato al considerando 499 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina restano una fonte necessaria di importazioni. Le misure antidumping non mirano a vietare le importazioni, bensì a ristabilire condizioni eque di commercio e concorrenza. Per garantire la sicurezza delle forniture, la produzione nell’Unione deve rimanere presente. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (284) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, i denuncianti hanno affermato che le misure antidumping riequilibrano le condizioni del mercato e impediscono agli operatori del mercato di trarre vantaggio da una pratica commerciale sleale a scapito dell’industria dell’Unione, garantendo agli utilizzatori la sicurezza dell’approvvigionamento. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori (285) In seguito alla comunicazione preventiva, Impag AG ha affermato che la mancanza di sicurezza dell’approvvigionamento e l’incapacità generale dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda interna dell’Unione avrebbe costretto gli utilizzatori a importare a prezzi più elevati in caso di istituzione di dazi antidumping. Quimidroga ha ribadito questi argomenti dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, aggiungendo che l’industria dell’Unione non forniva TEP, né ha dimostrato che avrebbe ripreso la produzione di TEP. Le misure antidumping inciderebbero quindi anche sugli utilizzatori a valle del TEP nelle sue altre applicazioni. Purinova, CPCIF e Systemhouse hanno aggiunto che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stagnante e non è in grado di soddisfare la domanda attuale e in crescita futura. Inoltre non esiste alcuna produzione di TEP al di fuori della Cina né, come indicato in precedenza, un’indicazione del fatto che l’industria dell’Unione inizierebbe a produrre TEP. I dazi quindi sarebbero percepiti solo dal mercato a valle. (286) I denuncianti hanno sostenuto che, a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, i loro tassi di utilizzo degli impianti si sono ridotti a livelli minimi, sebbene la loro capacità installata non sia stata ridotta. Ciò significa che, in assenza di importazioni cinesi oggetto di dumping, i denuncianti sarebbero in grado di aumentare di nuovo rapidamente i loro volumi di produzione. D’altro canto, hanno riconosciuto che la produzione dell’industria dell’Unione non è sufficiente a soddisfare l’intera domanda di APE dell’Unione. (287) È chiaro che, almeno nel prossimo futuro, le importazioni dalla Cina rimangono una fonte necessaria per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come spiegato al considerando 499 del regolamento provvisorio, la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina rischia di costringere l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente o a cessare completamente la produzione nell’Unione, con la conseguenza di una sicurezza dell’approvvigionamento ancora minore. Il dazio antidumping inoltre non ha lo scopo di bloccare le importazioni di APE dalla Cina, ma di eliminare gli effetti distorsivi degli scambi di una pratica commerciale sleale, ossia il dumping pregiudizievole, e quindi di ripristinare condizioni eque di commercio e concorrenza. Un calcolo preciso del dumping e dell’undercutting ha consentito di calibrare le misure per conseguire solo tale obiettivo. Le argomentazioni di Quimidroga, Purinova, CPCIF e Systemhouse sono state pertanto respinte. (288) Quimidroga ha ribadito le sue argomentazioni dopo la divulgazione definitiva delle informazioni e ha affermato che non sussistevano le condizioni per concludere che le misure definitive non fossero contrarie all’interesse dell’Unione, in quanto la Commissione non ha affrontato la questione di come la domanda di TEP sarà soddisfatta dall’industria dell’Unione, che in 20 anni non ha rilanciato la produzione di TEP, né ha dimostrato che la riprenderà. (289) Come indicato al considerando 287, la Commissione ha riconosciuto che le importazioni dalla Cina rimarranno una fonte necessaria. Il fatto che l’industria dell’Unione non sia in grado di soddisfare direttamente l’intero consumo dell’Unione tuttavia non modifica le conclusioni della Commissione di cui sopra. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (290) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Purinova ha affermato che le risultanze provvisorie della Commissione si sono concentrate esclusivamente sull’interesse dell’industria dell’Unione, senza valutare gli interessi di altri partecipanti al mercato, mentre le misure antidumping avrebbero un impatto sproporzionato sugli utilizzatori e sui consumatori. Anche la CPCIF ha sostenuto che tutti gli importatori e gli utilizzatori che si sono manifestati erano unanimi nell’opporsi all’istituzione di misure antidumping, in quanto andrebbero a scapito del mercato a valle e la maggior parte degli utilizzatori non sarebbe in grado di assorbire il costo delle misure. (291) Purinova ha argomentato che, sebbene il prodotto oggetto dell’inchiesta costituisse solo una quota esigua dei profitti dei denuncianti, facendo riferimento al considerando 409 del regolamento provvisorio, le entrate derivanti dalle merci prodotte utilizzando APE costituivano una parte significativa del reddito totale per gli operatori commerciali e gli utilizzatori. L’utilizzatore Systemhouse ha rilevato che la valutazione dell’interesse degli utilizzatori si basava esclusivamente sulle osservazioni presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato. (292) Purinova ha sostenuto che il costo totale degli APE nel costo finale del prodotto finale dipende dalle specificità e dalle tecniche di produzione utilizzate per il prodotto finale in questione, ma supera in media la percentuale indicata al considerando 489 del regolamento provvisorio. Systemhouse ha indicato che l’aumento del costo dei prodotti finali sarebbe compreso tra il 5 % e il 10 %. Secondo Systemhouse, sostenuta da Rytm-L Sp. z o.o., a causa delle misure provvisorie istituite si osserva già un aumento dei costi di produzione delle schiume rigide e, al fine di mantenere l’attuale margine di profitto sui prodotti finali, i costi devono essere trasferiti agli utilizzatori finali dei prodotti finali. Systemhouse ha indicato che il regolamento provvisorio non ha valutato l’aumento del costo dei prodotti intermedi a valle. (293) I denuncianti hanno risposto a tale argomentazione sostenendo che tutti gli utilizzatori hanno affermato che l’aumento del costo del prodotto finale dipende dalle specificità del prodotto in questione e che pertanto i dati non verificati forniti dagli utilizzatori non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle conclusioni della Commissione. (294) Per la sua valutazione dell’impatto delle misure antidumping sulle diverse parti, la Commissione si è basata sulle osservazioni delle parti che hanno fornito informazioni specifiche per società/impresa per valutare tale impatto con la massima precisione. La Commissione ha osservato che tutti gli importatori e gli utilizzatori si sono opposti all’istituzione di dazi antidumping. Per effettuare una valutazione equa, la Commissione ha analizzato le comunicazioni pervenute da tutte le parti. Dalle osservazioni degli utilizzatori che hanno collaborato non è emerso che l’impatto dei dazi antidumping sugli importatori e sugli utilizzatori sarebbe significativo. Tale valutazione è stata ulteriormente confermata dalle visite di verifica effettuate presso un grande importatore e un grande utilizzatore. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (295) Purinova e Impag AG hanno sostenuto che le misure antidumping ridurrebbero la competitività dei sistemi PUR rispetto ad altri sistemi di isolamento termico, nonostante i vantaggi in termini di proprietà di isolamento termico. Secondo la CPCIF, Purinova e Shekoy Europe, la Commissione non ha comprovato la sua conclusione secondo cui l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’Unione di conseguire i suoi obiettivi in materia di isolamento e riduzione delle emissioni di carbonio e le misure antidumping non farebbero che rallentare gli sforzi dell’Unione per decarbonizzare il suo parco immobiliare, in quanto probabilmente gli utilizzatori ricorrerebbero meno agli APE o utilizzerebbero altri prodotti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio per i progetti di costruzione nell’Unione. (296) Al considerando 503 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che le misure non avrebbero un impatto significativo sugli obiettivi dell’Unione in termini di isolamento e riduzione delle emissioni di carbonio. Ciò è dovuto al costo relativamente limitato rappresentato dagli APE nella produzione di materiali isolanti. Le parti non hanno fornito alcun elemento di prova del fatto che tale conclusione fosse errata e pertanto l’argomentazione è stata respinta. (297) Shekoy Europe e Quimidroga hanno inoltre sostenuto che gli obiettivi della sospensione dei dazi doganali comuni su TCPP e TEP sarebbero compromessi dall’istituzione di misure antidumping. (298) L’obiettivo dell’istituzione di dazi antidumping è ripristinare condizioni eque per gli scambi e la concorrenza. L’esistenza di una sospensione dei dazi su una parte del prodotto in esame non può essere considerata un motivo per non ripristinare condizioni di parità nel mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (299) Secondo Systemhouse, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i produttori di paesi terzi potevano fabbricare gli stessi prodotti finali degli utilizzatori dell’Unione a un costo privo di dazi antidumping. Gli interessi dell’industria utilizzatrice, in particolare dei produttori dell’Unione dei prodotti a valle a base di polioli, sono pertanto compromessi dalle misure antidumping. (300) La Commissione ha constatato che le misure antidumping dovrebbero ripristinare condizioni eque per gli scambi e la concorrenza. Il rischio che i prodotti a valle contenenti il prodotto oggetto dell’inchiesta possano essere sostituiti da altri prodotti a valle non può essere un motivo per non ripristinare la parità di condizioni sul mercato a monte dell’Unione per gli APE eliminando la situazione di dumping pregiudizievole, in particolare quando gli effetti negativi dei dazi antidumping sugli utilizzatori sono considerati relativamente limitati. (301) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Kingspan ha sostenuto che le misure relative al TEP sono contrarie all’interesse dell’Unione, in quanto l’istituzione di dazi sul TEP inciderebbe negativamente su molti utilizzatori, in particolare nelle applicazioni in cui la sostituzione tra TCPP e TEP non è possibile, mentre le misure non proteggerebbero alcun produttore dell’Unione e ostacolerebbero indebitamente la transizione dell’industria delle schiume verso prodotti privi di alogeni che, contrariamente al TCPP, non sono associati a possibili rischi per la salute. Secondo Kingspan, la risultanza di cui al considerando 294 non tiene conto dei tempi e dei costi associati alla riformulazione, alla nuova certificazione e agli investimenti in conto capitale a carico degli utilizzatori che potrebbero cercare soluzioni per ridurre l’impiego e i corrispondenti costi dei ritardanti di fiamma. (302) Al considerando 502 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che le misure probabilmente aumenteranno i costi di produzione degli utilizzatori, ma che a medio/lungo termine il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione andrà probabilmente a vantaggio anche degli utilizzatori. Nessun utilizzatore di TEP in applicazioni per le quali la sostituibilità con il TCPP non era possibile si è manifestato nel corso dell’inchiesta e pertanto non è stato possibile accertare alcun effetto negativo su tali utilizzatori. I costi del prodotto in esame per gli utilizzatori che hanno collaborato tuttavia sono risultati relativamente limitati, a causa della quantità limitata del prodotto in esame nei prodotti finali. (303) Con l’istituzione di un dazio su TCPP e TEP, la Commissione non ostacolerebbe una possibile transizione dal TCPP ai prodotti privi di alogeni, come il TEP. Poiché l’inchiesta ha riscontrato pratiche di dumping pregiudizievoli sia per il TCPP che per il TEP, è opportuno ripristinare condizioni eque di commercio e concorrenza. Gli eventuali rischi per la salute pubblica connessi al TCPP inoltre sono risultati ininfluenti. Secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è stata ancora proposta alcuna classificazione in termini di cancerogenicità. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (304) Le conclusioni riportate nel considerando 504 del regolamento provvisorio sono state confermate. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (305) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (306) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 53,1 69,1 53,1 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 68,4 78,4 68,4 Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 63,0 79,0 63,0 Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato 61,3 76,2 61,3 Tutte le altre società 68,4 79,0 68,4 (307) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». (308) Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione ( 20 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (309) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (310) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (311) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. (312) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (313) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. (314) Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: (a) durante il periodo dell’inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; (b) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell’inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; e (c) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (315) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio. 9. DISPOSIZIONI FINALI (316) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del consiglio ( 21 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (317) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS ( Chemical Abstracts Service ) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919 90 00 50 e 2919 90 00 65) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 38) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 53,1 89 AL Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 68,4 89 AM Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 63,0 89 AN Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato 61,3 Tutte le altre società 68,4 8 999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte. » In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi definitivamente. Articolo 3 L’allegato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1 o luglio 2022 al 30 giugno 2023); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11 . ( 2 ) GU C 282 dell’11.8.2023, pag. 4 . ( 3 ) GU C, C/2023/1567, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1567/oj . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1064, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj ) ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/804/oj ), considerando 27. ( 6 ) Al considerando 120 del regolamento provvisorio il sistema hukou è indicato come «sistema di registrazione dei nuclei familiari». ( 7 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final). ( 8 ) https://www.rmzxb.com.cn/c/2020-05-18/2574667.shtml consultato il 7 maggio 2024. ( 9 ) https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups . ( 10 ) L’ossicloruro di fosforo è commercializzato in tutto il mondo in quantità molto limitate a causa della sua pericolosità (considerando 270 del regolamento provvisorio). ( 11 ) https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/priceindex (ultima consultazione il 2 giugno 2024). ( 12 ) https://ilostat.ilo.org/about/data-collection-and-production/ (ultima consultazione il 2 giugno 2024). ( 13 ) Osservazioni di Shandong Yarong sulla divulgazione finale delle informazioni, punto 43. ( 14 ) GU L 169 del 4.7.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1404/oj . ( 15 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TJ0762 . ( 16 ) Causa C-319/24 P, Commissione/Sinopec Chongqing SVW Chemical e altri, pendente. ( 17 ) I bilanci certificati della società dimostrano che sono stati preparati in linea con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e tali principi non impongono che le spese di trasporto, imballaggio e finanziarie siano contabilizzate nel costo delle vendite o nelle SGAV. I bilanci certificati non forniscono inoltre alcuna prova del fatto che la società abbia sostenuto tali costi. Ad esempio la Commissione non ha riscontrato alcun riferimento a costi di nolo marittimo sostenuti dalla società. ( 18 ) Decisione della Commissione, del 9 agosto 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 205 del 10.8.2011, pag. 35 ). ( 19 ) La banca dati Surveillance è uno strumento statistico gestito dalla direzione generale TAXUD della Commissione europea. Fornisce informazioni sulle operazioni di esportazione e importazione dell’UE (se dichiarate per l’immissione in libera pratica) a livello TARIC su base giornaliera. ( 20 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 21 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione: Nome Codice TARIC aggiuntivo Fujian Wynca Technology Co., Ltd. 89AP Futong Chemical Co., Ltd. 89AQ Hebei Zhenxing Chemical and Rubber Co., Ltd. 89AR Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 89AS Jilin Yonglin Chemical Co., Ltd. 89AT Ningguo Long Day Chemical Co., Ltd 89AU Shanghai Iroyal Chemical Co., Ltd. 89AV Xinji Hongzheng Chemical Industry Co., Ltd. 89AW Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co., Ltd. 89AX Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. 89AY Zhejiang Wansheng Co., Ltd. 89AO ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2415/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2415/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, da… Circolare 113