Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2432 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2432 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2432 of 3 December 2025 making imports of certain cold-rolled flat steel products originating in India, Japan, Taiwan, Türkiye and Vietnam subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2432
4.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2432 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2025
che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam («paesi interessati»).
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 agosto 2025 da Eurofer (
European Steel Association
) per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nell’UE.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:
(4)
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, detti «magnetici»;
(5)
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);
(6)
i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciai al silicio detti «magnetici»; e
(7)
i prodotti laminati piatti di acciai legati, semplicemente laminati a freddo, di acciai rapidi, originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam.
(8)
Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , ex 7209 18 99 , ex 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7211 23 30 , ex 7211 23 80 , ex 7211 29 00 , 7225 50 80 , 7226 92 00 (codici TARIC 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.
REGISTRAZIONE
(9)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.
(10)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(11)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(12)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(13)
Secondo quanto asserito nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 3,2 % e il 31,3 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 22 % e il 35 % per il prodotto in esame per l’anno 2024. I margini di dumping stimati sono inoltre risultati più elevati poiché, in base a quanto asserito, sussiste una particolare situazione di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il livello di dumping e quello di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(14)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(15)
In questa fase la Commissione non è in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(16)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, detti «magnetici»;
i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);
i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciai al silicio detti «magnetici»; e
i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido,
attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , ex 7209 18 99 , ex 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7211 23 30 , ex 7211 23 80 , ex 7211 29 00 , 7225 50 80 , 7226 92 00 (codici TARIC 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99) e originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam.
La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/5025, 18.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5025/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2432/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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