Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, (rifusione)
Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, (rifusione)
EN: Regulation (EU, Euratom) 2025/2445 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2025 on the statute and funding of European political parties and European political foundations (recast)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2445
8.12.2025
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2025/2445 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2025
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106
bis
,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato delle regioni
(
2
)
,
visto il parere della Corte dei conti
(
3
)
,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
4
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
ha subito varie e sostanziali modifiche
(
6
)
. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)
L’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») afferma che tali partiti politici contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
(3)
L’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
(4)
L’articolo 11, paragrafo 1, della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. L’articolo 12, paragrafo 1, della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico. Tali diritti sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell’Unione.
(5)
L’articolo 21 della Carta vieta, tra l’altro, qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale.
(6)
Affinché i cittadini dell’Unione possano partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione, è opportuno adottare misure per garantire che essi possano esercitare tali diritti.
(7)
Grazie al modo in cui permettono di colmare la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell’Unione, i partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell’esprimere la voce dei cittadini a livello europeo.
(8)
È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nei loro sforzi di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo.
(9)
Riconoscendo il ruolo attribuito dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne l’operato, è necessario creare uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate.
(10)
L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») è un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE il cui scopo è la registrazione, il controllo e l’imposizione delle sanzioni applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. La registrazione dovrebbe essere richiesta per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d’interesse, è opportuno che l’Autorità sia indipendente.
(11)
È necessario stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento. È altresì necessario stabilire le procedure e i criteri da applicare nel decidere se concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.
(12)
Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto dell’Unione e nazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall’Autorità («registro») e, in particolare, riguardo alle informazioni e ai documenti giustificativi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»
(
7
)
del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(13)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall’Autorità su richiesta di terzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
.
(14)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell’Unione in virtù dell’ottenimento dello status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare è necessario che i partiti politici europei, le fondazioni politiche europee ad essi affiliate e i rispettivi membri rispettino i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero altresì garantire il rispetto di tali valori da parte dei partiti che ne sono membri e delle organizzazioni affiliate.
(15)
Tra i partner con cui le fondazioni politiche europee possono cooperare figurano le università, le ONG, gli istituti di formazione, i partner di ricerca e i gruppi di riflessione («partner della cooperazione»).
(16)
Nel decidere se registrare un partito politico europeo o una fondazione politica europea, al fine di accertare se tale partito o fondazione adempia i propri obblighi di rispetto dei valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, e se garantisca il rispetto di tali valori da parte dei suoi membri, l’Autorità dovrebbe fare affidamento su una dichiarazione formale standard che il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe rilasciare utilizzando il modello stabilito dal presente regolamento.
(17)
La decisione di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell’adottare tale decisione, l’Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.
(18)
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le decisioni di cancellazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbero avere efficacia all’atto della notificazione.
(19)
Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede nel loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.
(20)
È auspicabile che l’Autorità verifichi periodicamente la continua conformità ai requisiti e alle condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione del comitato di personalità indipendenti istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(21)
È opportuno garantire l’indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.
(22)
L’uso illecito dei dati personali può esporre a potenziali rischi le democrazie e i processi elettorali. È pertanto necessario tutelare l’integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo.
(23)
A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica nell’ambito della quale l’Autorità, in talune circostanze, sia tenuta a chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora ciò venisse accertato, l’Autorità dovrebbe imporre sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
(24)
Laddove imponga una sanzione a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea conformemente alla procedura di verifica, l’Autorità dovrebbe tenere debitamente conto del principio ne bis in idem, in base al quale lo stesso reato non può essere sanzionato due volte. L’Autorità dovrebbe altresì garantire che il principio della certezza del diritto sia rispettato e che al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati sia concessa la possibilità di essere ascoltati.
(25)
Poiché la nuova procedura di verifica è avviata da una decisione di un’autorità nazionale di controllo competente in materia di protezione dei dati, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati dovrebbero poter richiedere il riesame della sanzione finanziaria se la decisione dell’autorità nazionale di controllo è revocata, o nel caso in cui sia stato accolto un ricorso avverso la decisione, una volta esaurite tutte le vie di ricorso nazionali.
(26)
Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità giuridica e riconoscimento giuridico in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Tale diritto e ogni altro diritto analogo restano di competenza degli Stati membri.
(27)
È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento. Alle altre materie che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede («Stato membro in cui si trova la sede»). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.
(28)
Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L’acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente lo status giuridico europeo («richiedente») e di eventuali terzi interessati. In particolare, è opportuno che l’eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali derivanti dalla precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell’attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a tali conversioni. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all’acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti derivanti dall’eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.
(29)
L’estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell’Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata equivalente a una conversione della relativa personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha acquisito o contratto dovrebbero essere trasferiti all’entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell’attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a tali conversioni. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, è opportuno provvedere al suo scioglimento ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che impone loro di non perseguire uno scopo di lucro. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato modalità dettagliate relative all’estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a carico del bilancio generale dell’Unione e di eventuali sanzioni pecuniarie.
(30)
Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione enunciati all’articolo 2 TUE, è opportuno che l’Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre, è opportuno che l’Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che siano venuti gravemente meno all’obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.
(31)
L’ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e che abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni di ammissibilità per diventare un partito politico europeo non siano proibitive e che possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale, di partiti politici o persone fisiche o entrambi, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell’Unione. Tali criteri dovrebbero riflettere oggettivamente l’ambizione europea e l’effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore soluzione è basare tali criteri sull’esito delle elezioni del Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono partecipare in forza del presente regolamento, esito che può fornire un’indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. I criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell’Unione attribuito al Parlamento europeo dall’articolo 10, paragrafo 2, TUE e all’obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell’Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell’Unione. L’ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che fanno richiesta di tale finanziamento per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.
(32)
Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei, l’accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione dovrebbe essere subordinato alla messa a disposizione del pubblico di determinate informazioni. In particolare, i partiti politici europei dovrebbero garantire che i partiti membri pubblichino, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, il programma politico e mostrino il logo del partito politico europeo interessato. È opportuno che il logo sia posizionato nella parte superiore della pagina principale del sito web del partito membro.
(33)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero dare l’esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. È pertanto opportuno che i loro organi direttivi siano equilibrati sotto il profilo del genere. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l’equilibrio di genere e incoraggino la partecipazione attiva delle donne a tutte le loro attività e dovrebbero invitare i partiti che ne sono membri a fare lo stesso. Inoltre, i partiti politici europei dovrebbero essere trasparenti in merito alla rappresentanza di genere all’interno dei partiti che ne sono membri e dovrebbero fornire prove riguardo alla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro deputati al Parlamento europeo. I partiti politici europei sono incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l’inclusività e la rappresentanza delle minoranze all’interno dei partiti che ne sono membri.
(34)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero promuovere un ambiente di lavoro interno basato sul trattamento equo e sulle pari opportunità. A tale scopo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero inserire nel proprio regolamento interno un protocollo per prevenire, individuare e contrastare in modo costante le molestie sessuali e le discriminazioni basate sul genere.
(35)
Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo. Tale partito politico europeo dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
(36)
È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate devono seguire all’atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare in fase di decisione sulla concessione di tale finanziamento. In tale contesto, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero rispettare, in particolare, il principio di una sana gestione finanziaria.
(37)
Al fine di superare le difficoltà dei partiti politici europei, in particolare quelli di piccole dimensioni, nell’onorare il tasso di cofinanziamento del 10 % prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, è opportuno ridurre tale tasso al 5 %, in linea con il tasso applicabile alle fondazioni politiche europee.
(38)
Al fine di rafforzare l’indipendenza, l’obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell’Unione siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare devono essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.
(39)
È opportuno introdurre un meccanismo relativo al dovere di diligenza volto a migliorare la trasparenza delle donazioni di importo elevato e minimizzare il rischio di ingerenze straniere attraverso tale fonte. A tal fine, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero esigere che i loro donatori forniscano dati identificativi dettagliati. L’Autorità dovrebbe poter richiedere informazioni supplementari ai donatori qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento.
(40)
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell’Unione, ossia i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di entrate derivanti da attività economiche proprie effettuate nel quadro delle rispettive attività politiche, ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze, non rientrano nell’ambito di tali due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate («risorse autogenerate»). Al fine di evitare che la percentuale delle risorse autogenerate nel bilancio totale di un partito politico europeo diventi sproporzionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione, tale percentuale dovrebbe essere dovrebbe essere limitata al 3 %. Nel caso di una fondazione politica europea, tale percentuale dovrebbe essere limitata al 5 %.
(41)
Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l’Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
(42)
Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza dell’affiliazione politica, i partiti politici europei possono informare i cittadini dei legami esistenti con i partiti politici nazionali e i candidati ad essi affiliati.
(43)
È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei o altre fondazioni. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di sostenere i loro partiti membri e le organizzazioni affiliate e di schierarsi con loro, anche mediante attività politiche europee congiunte. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate non dovrebbero finanziare campagne referendarie.
(44)
Le attività politiche europee congiunte, comprese le attività in cui la partecipazione è limitata ai membri del partito politico europeo e dei suoi partiti membri, nonché ai membri della fondazione politica europea e delle organizzazioni affiliate, quali sessioni di formazione e seminari, dovrebbero contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
(45)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbero essere autorizzati a mantenere la cooperazione con i partner politici nei paesi terzi, in particolare per promuovere i valori dell’Unione.
(46)
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, TUE, l’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee svolgono un ruolo importante nel promuovere tale obiettivo nel loro operato politico e nelle loro relazioni con i partiti di paesi terzi. Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe consentire l’adesione di partiti politici e organizzazioni politiche di paesi terzi. Tale adesione dovrebbe tuttavia essere limitata ai paesi con relazioni più strette e privilegiate con l’Unione, ossia, i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), gli ex Stati membri, i paesi candidati, i paesi autorizzati a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, i paesi partner che hanno concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione e i paesi europei con i quali l’Unione ha concluso accordi di associazione che istituiscono una zona di libero scambio globale e approfondita. A tali partiti o organizzazioni potrebbe essere concessa la possibilità di una cooperazione più formalizzata e strutturata con i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee attraverso l’adesione associata. I partiti membri associati e le organizzazioni affiliate associate dovrebbero poter svolgere un ruolo attivo, contribuendo e partecipando alla vita interna di un partito politico europeo e di una fondazione politica europea, ad esempio attraverso il diritto di iniziativa o di adesione agli organi direttivi e la presenza e la partecipazione a riunioni e altre attività, comprese le riunioni degli organi direttivi e lo svolgimento di attività ed eventi di sensibilizzazione congiunti. Le organizzazioni affiliate associate dovrebbero anche avere il diritto di partecipare a progetti di ricerca. Al fine di contrastare il rischio di ingerenze straniere, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee che consentono l’adesione associata dovrebbero garantire che i loro statuti forniscano garanzie adeguate contro le ingerenze straniere. In particolare, i partiti politici europei che consentono l’adesione associata dovrebbero garantire che tutte le votazioni ottengano il sostegno della maggioranza dei membri che hanno sede nell’Unione o che sono cittadini dell’Unione ai fini dell’approvazione. I voti espressi dai partiti membri associati non dovrebbero essere decisivi per l’ottenimento della maggioranza. I partiti membri associati non dovrebbero inoltre poter imporre individualmente o collettivamente una linea d’azione contraria a quella espressa dalla maggioranza dei voti dei cittadini dell’Unione né bloccarla. Ai rappresentanti dei partiti membri associati non dovrebbero essere delegate competenze esecutive negli organi direttivi.
(47)
È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell’Unione tenendo conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall’altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per estensione, della fondazione politica europea ad esso affiliata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate, nonché imposizione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE.
(48)
Onde garantire l’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario predisporre efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.
(49)
Al fine di aumentare la certezza del diritto assicurata dal presente regolamento e per garantire l’attuazione coerente di quest’ultimo, l’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, anche attraverso scambi periodici di opinioni e di informazioni in merito all’interpretazione e all’applicazione concreta del presente regolamento. Inoltre, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’Autorità, la cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbe agevolare la corretta attuazione del presente regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ed evitare controversie giuridiche. Anche l’obbligo dell’Autorità di ascoltare i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee prima di prendere decisioni aventi effetti negativi dovrebbe contribuire ad agevolare la corretta attuazione del presente regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, evitando al tempo stesso controversie giuridiche.
(50)
Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, dissuasivo e proporzionato per garantire l’osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale lo stesso reato non può essere sanzionato due volte. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell’Autorità e dell’ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità al presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.
(51)
Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno pubblicare in un formato aperto, di facile uso e leggibile mediante dispositivo automatico, le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell’Unione, così come le informazioni relative a decisioni adottate dall’Autorità e dall’ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. L’istituzione di un quadro regolamentare atto a garantire che tali informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un’equa concorrenza tra le forze politiche e per favorire processi elettorali e legislativi aperti, trasparenti e democratici, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.
(52)
Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo di pubblicare l’identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi a donazioni di importo pari o inferiore a 1 500 EUR all’anno e per donatore. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle donazioni il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e sia inferiore o pari a 3 000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, da un lato, e il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dall’altro, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. Rendere pubbliche le donazioni superiori a 3 000 EUR all’anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo, da parte dei cittadini, dei rapporti tra donatori e partiti politici europei. Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, casi in cui è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.
(53)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare dall’articolo 7 che dispone, tra l’altro, che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e dall’articolo 8 che dispone che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. È indispensabile che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.
(54)
Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall’Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.
(55)
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parrlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
(56)
Per ragioni di certezza del diritto è opportuno chiarire che l’Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo su questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale essi possono conservare i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di titolari del trattamento, l’Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/1725 o dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell’interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.
(57)
Al trattamento dei dati effettuato a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano imposte sanzioni appropriate alle autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi che violano il presente regolamento.
(58)
L’assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l’oggetto di una relazione pubblicata periodicamente.
(59)
È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull’applicazione del presente regolamento.
(60)
Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È inoltre opportuno adottare disposizioni che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga imposta loro una sanzione.
(61)
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’adozione di disposizioni nazionali che favoriscano l’applicazione efficace del presente regolamento.
(62)
È opportuno lasciare ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee un periodo di tempo sufficiente per adottare disposizioni che garantiscano un’agevole ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l’entrata in vigore del presente regolamento e l’applicazione di alcuni dei suoi articoli,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo («partiti politici europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo («fondazioni politiche europee»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«partito politico»: un’associazione di cittadini che soddisfa le condizioni seguenti:
a)
persegue obiettivi politici;
b)
è riconosciuta o istituita conformemente all’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
2)
«partito membro associato»: un partito che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione
(
11
)
o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita;
3)
«alleanza politica»: una cooperazione strutturata, indipendentemente dalla forma, tra membri, siano essi partiti politici («partiti membri aventi sede nell’Unione»), cittadini dell’Unione e, se del caso, partiti membri associati; per «partiti membri» s’intendono i partiti membri aventi sede nell’Unione e i partiti membri associati;
4)
«partito politico europeo»: un’alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l’Unione ed è registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’articolo 8, conformemente al presente regolamento;
5)
«organizzazione affiliata associata»: una organizzazione che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione
(
12
)
o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita; per «organizzazioni affiliate» s’intendono insieme le organizzazioni affiliate che hanno sede nell’Unione («organizzazione affiliata dell’Unione») e le organizzazioni affiliate associate;
6)
«fondazione politica europea»: un’entità formalmente affiliata a un partito politico europeo, registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’articolo 8 conformemente al presente regolamento e che, attraverso le proprie attività e nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
a)
attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;
b)
sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, sessioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti interessati, tra cui organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile
e i partner della cooperazione
, e sviluppo delle capacità a sostegno della formazione dei futuri leader politici dell’Unione;
c)
sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;
d)
creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;
7)
«parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea elettiva;
8)
«finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione»: una sovvenzione concessa conformemente al titolo VIII o un contributo concesso conformemente al titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
13
)
;
9)
«donazione»: eventuali trasferimenti finanziari, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi, delle risorse autogenerate e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
10)
«contributi»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, siano essi partiti membri aventi sede nell’Unione, organizzazioni affiliate aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
11)
«risorse autogenerate»: reddito generato da attività economiche proprie senza scopo di lucro nel quadro delle attività politiche esercitate da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea ad esso affiliata, svolte individualmente o congiuntamente ai suoi membri, quali le quote di partecipazione a conferenze e seminari o la vendita di pubblicazioni;
12)
«finanziamento indiretto»: finanziamento da cui il partito membro o l’organizzazione affiliata ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; si tratta di casi che consentono al partito membro o all’organizzazione affiliata di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio, ad esclusione delle attività politiche europee congiunte;
13)
«attività politiche europee congiunte»: attività organizzate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea congiuntamente a uno o più partiti membri o organizzazioni affiliate quando si tratta di attività svolte in uno o più Stati membri che contribuiscono a formare una coscienza politica europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell’Unione, purché il coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaramente visibile, il livello di titolarità dell’attività da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaro e il contributo finanziario del partito politico europeo o della fondazione politica europea corrisponda al livello globale di coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto al coinvolgimento dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate pertinenti;
14)
«bilancio annuale» ai sensi degli articoli 25 e 32: l’importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;
15)
«punto di contatto nazionale»: la persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento;
16)
«sede»: salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;
17)
«concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell’ambito della medesima azione illecita;
18)
«violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata imposta al suo autore per lo stesso tipo di violazione.
CAPO II
STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
Articolo 3
Condizioni di registrazione
1. Un’alleanza politica può chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
b)
ricorre almeno una delle condizioni seguenti:
i)
i suoi partiti membri sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei parlamenti regionali o delle assemblee regionali,
ii)
essa o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c)
i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;
d)
rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e)
garantisce che i suoi partiti membri rispettino, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
f)
garantisce che i suoi partiti membri o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
g)
essa o i suoi membri hanno partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o hanno espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;
h)
non persegue scopi di lucro.
2. Un’entità ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
è affiliata a un partito politico europeo registrato conformemente al presente regolamento;
b)
la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
c)
rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
d)
garantisce che le organizzazioni che ne fanno parte rispettino i valori enunciati all’articolo 2 TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e)
garantisce che le sue organizzazioni affiliate o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
f)
persegue obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico europeo al quale è formalmente affiliata;
g)
il suo organo direttivo è composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
h)
non persegue scopi di lucro.
3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.
Articolo 4
Governance dei partiti politici europei
1. Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui esso ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:
a)
il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;
b)
l’indirizzo della sede;
c)
un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;
d)
una dichiarazione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), attestante che esso non persegue scopi di lucro;
e)
se del caso, il nome della fondazione politica europea ad esso affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
f)
la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali;
g)
la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo;
h)
le sue norme interne relative all’equilibrio di genere.
2. Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull’organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:
a)
le modalità dettagliate per l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei suoi membri, e l’elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;
b)
i diritti e i doveri connessi a tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;
c)
i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità dettagliate della loro nomina e della loro revoca dall’incarico;
d)
i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;
e)
la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
f)
la procedura interna di modifica del suo statuto.
3. Lo statuto di un partito politico europeo garantisce quanto segue:
a)
per essere approvate, tutte le votazioni devono ottenere il sostegno della maggioranza dei membri aventi sede nell’Unione o che sono cittadini dell’Unione;
b)
i voti espressi dai partiti membri associati non sono decisivi per l’ottenimento della maggioranza;
c)
inoltre, i partiti membri associati non possono, individualmente o collettivamente, imporre una linea d’azione contro o bloccare la maggioranza dei cittadini dell’Unione o dei membri del partito politico europeo interessato votanti;
d)
ai rappresentanti dei partiti membri associati non possono essere delegate competenze esecutive negli organi direttivi.
4. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
Articolo 5
Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l’uso dei loghi, la pubblicazione del programma politico e l’equilibrio di genere
1. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sul loro sito web il programma politico e mostrino il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della home page del partito membro, in modo chiaramente visibile.
2. Ciascun partito politico europeo pubblica sul proprio sito web informazioni sull’equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il 28 dicembre 2025, accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo.
Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri aventi sede nell’Unione pubblichino sul proprio sito web informazioni sull’equilibrio di genere tra i rispettivi candidati alle elezioni del Parlamento europeo e sulla rappresentanza di genere tra i rispettivi deputati al Parlamento europeo.
Articolo 6
Governance delle fondazioni politiche europee
1. Lo statuto di una fondazione politica europea rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui essa ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:
a)
il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;
b)
l’indirizzo della sede;
c)
una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che sono compatibili con i compiti di cui all’articolo 2, punto 6;
d)
una dichiarazione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), attestante che essa non persegue scopi di lucro;
e)
il nome del partito politico europeo a cui è direttamente affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;
f)
un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le modalità dettagliate di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;
g)
la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali;
h)
la procedura interna di modifica del suo statuto;
i)
la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea;
j)
le sue norme interne relative all’equilibrio di genere;
k)
le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle organizzazioni affiliate associate nell’ambito delle strutture di governance e dei processi decisionali della fondazione politica europea, prevedendo garanzie adeguate contro le ingerenze straniere e impedendo che le organizzazioni affiliate associate impongano una linea d’azione contro o blocchino la maggioranza dei membri dell’Unione.
2. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
Articolo 7
Requisiti relativi alla norma in materia di equilibrio di genere
1. Gli organi direttivi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l’equilibrio di genere.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di meccanismi interni atti a promuovere l’equilibrio di genere e a incoraggiare la partecipazione attiva delle donne a tutte le loro attività.
3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare in modo costante le molestie sessuali e le discriminazioni basate sul genere.
Articolo 8
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
1. È istituita un’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’imposizione di sanzioni ad essi applicabili a norma del presente regolamento.
2. L’Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell’assoluto rispetto del presente regolamento.
L’Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L’Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g), e k).
Nelle sue decisioni l’Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.
L’Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell’Autorità a nome della medesima.
3. Il direttore dell’Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.
Il direttore dell’Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.
In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore rimane in carica finché il suo sostituto non abbia assunto le proprie funzioni.
Il direttore dell’Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.
Il direttore dell’Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell’Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo o organismo. Il direttore dell’Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea) stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio
(
14
)
. Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall’incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l’esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina.
L’autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell’Autorità e non rischino di creare conflitti di interessi o di compromettere l’assoluta indipendenza del direttore.
4. L’Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.
5. Il direttore dell’Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e i poteri conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»). L’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
6. L’Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l’espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.
7. Gli stanziamenti relativi alle spese dell’Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell’Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell’Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell’Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.
8. All’Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio
(
15
)
.
I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell’Unione europea.
9. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.
10. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell’Autorità. L’Autorità pubblica le relazioni sul suo sito web.
11. Conformemente all’articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell’Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’Autorità. Qualora l’Autorità si astenga dall’adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo in virtù del presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.
Articolo 9
Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
1. L’Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili online in conformità dell’articolo 39.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, allo scopo di integrare il presente regolamento stabilendo:
a)
le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall’Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio di riferimento e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all’articolo 20, paragrafo 2, nonché le informazioni sull’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g);
b)
il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legittimità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento.
L’Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione interessati dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 6, e dell’articolo 19, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest’ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44.
Articolo 10
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione è presentata all’Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è formalmente affiliata.
2. La domanda è corredata dei documenti seguenti:
a)
documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, inclusa una dichiarazione formale standard nella forma di cui all’allegato I;
b)
lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 6, inclusi gli allegati pertinenti e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento al fine di:
a)
integrare il presente regolamento identificando tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all’Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;
b)
modificare il presente regolamento adattando, se necessario, la dichiarazione formale standard figurante nell’allegato I per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.
4. La documentazione presentata all’Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all’articolo 39.
Articolo 11
Esame della domanda e decisione dell’Autorità
1. L’Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 6.
2. L’Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che quest’ultimo non soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 6.
L’Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all’articolo 20, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.
In caso di domanda incompleta, l’Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l’Autorità ha ricevuto la domanda completa.
3. La dichiarazione formale standard di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall’Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), a seconda dei casi.
4. La decisione dell’Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, è notificata all’Autorità entro due mesi. L’Autorità provvede ad aggiornare la registrazione alla luce di tali modifiche. Si applicano
mutatis mutandis
le procedure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all’Autorità, unitamente alla dichiarazione formale standard, avvalendosi del modello di cui all’allegato I, in caso di adesione di un nuovo partito membro. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all’Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
Articolo 12
Verifica dell’osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro
1. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 13, l’Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e k).
2. Se l’Autorità ritiene che uno dei motivi di cancellazione dal registro a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 21, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, ne informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati. Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea, l’Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni.
3. In caso di inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), f), g) o h), dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f), g) o h), o delle disposizioni in materia di governance stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) ad e), g) e k), l’Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’autorità può, su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, prorogare tale termine se e nella misura in cui lo ritenga necessario e opportuno in vista delle misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
4. Alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il termine, l’Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni o informazioni, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di cancellazione dal registro a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 13
Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori sui quali si fonda dell’Unione
1. Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione può presentare all’Autorità una richiesta al fine di verificare se un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, l’Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per porre rimedio alla situazione entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
2. L’Autorità può, su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, prorogare il termine di cui al paragrafo 1 se e nella misura in cui lo ritenga necessario e opportuno in vista delle misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
3. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro il periodo citato, l’Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi dalla richiesta dell’Autorità.
4. Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all’osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), l’Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
5. La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 non può essere avviata nei due mesi immediatamente precedenti lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.
6. L’Autorità decide se cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16. La decisione dell’Autorità è debitamente motivata.
7. L’Autorità decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati in ragione della mancata osservanza delle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
8. La decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave delle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l’Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un’obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.
9. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni rispetto a una decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea solo per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d).
10. Qualora sia stata sollevata un’obiezione alla decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, l’Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati.
11. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali adottate conformemente ai trattati. Eventuali obiezioni rispetto a una decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea sono debitamente motivate e rese pubbliche.
Articolo 14
Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale
1. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può presentare all’Autorità una richiesta di cancellazione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa identifica con precisione e in modo esaustivo le condotte illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati.
Se l’oggetto della richiesta dello Stato membro presentata a norma del primo comma del presente paragrafo riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’articolo 2 TUE, l’Autorità avvia una procedura di verifica in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento.
Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro confermi che esista un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esaurite tutte le vie di ricorso relative a tale richiesta, l’Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di cancellazione dal registro a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può presentare all’Autorità una richiesta conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. L’Autorità procede in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, l’Autorità agisce in tutti i casi senza indebito ritardo. L’Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati delle misure adottate in risposta alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.
Articolo 15
Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali
1. Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Se viene a conoscenza di una decisione di un’autorità nazionale di controllo, come definita all’articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l’Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16 del presente regolamento. L’Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l’autorità nazionale di controllo interessata.
3. Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando detta violazione. L’Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell’autorità nazionale di controllo. L’autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine.
4. Tenendo conto del parere del comitato, l’Autorità decide, a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ix), se imporre sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell’Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli articoli 12, 13 e 14. Il divieto di presentare una richiesta di verifica a norma dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, durante il periodo di due mesi immediatamente precedente le elezioni del Parlamento europeo stabilito all’articolo 13, paragrafo 5, non si applica alla procedura di cui al presente articolo.
Articolo 16
Comitato di personalità indipendenti
1. Il comitato di personalità indipendenti istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati del Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell’Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.
I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo o organismo e si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.
Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri e tra questi ultimi conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l’autorità del comitato medesimo.
3. Su richiesta dell’Autorità, il comitato esprime un parere:
a)
su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea;
b)
sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all’Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l’autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 15 coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile.
Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.
I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.
CAPO III
STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
Articolo 17
Personalità giuridica
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea.
Articolo 18
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
Articolo 19
Diritto applicabile
1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia solo parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest’ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili nello Stato membro in cui si trova la loro sede.
Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tali Stati membri.
3. Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o, qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni dei rispettivi statuti.
Articolo 20
Acquisizione della personalità giuridica europea
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione dell’Autorità di registrarli a norma dell’articolo 11.
2. Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede di un richiedente la registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea, la domanda presentata a norma dell’articolo 10 è corredata di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile di cui all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma.
3. Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro, l’acquisizione della personalità giuridica europea è considerata da tale Stato membro una conversione della personalità giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. Quest’ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni proibitive a tali conversioni. Il richiedente mantiene la propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è pubblicata una decisione in conformità dell’articolo 11.
4. Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, l’Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver consultato tale Stato membro.
Articolo 21
Estinzione della personalità giuridica europea
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell’Autorità:
a)
se, nel contesto della procedura di cui all’articolo 12, l’Autorità constata che:
i)
il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati non soddisfano una delle condizioni di registrazione stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b), c), f), g) o h), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), b), e), f), g) o h);
ii)
il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati non soddisfano una delle disposizioni in materia di governance di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’articolo 4, paragrafo 3, o all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) o k);
iii)
il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; o
iv)
le informazioni determinanti per la decisione di registrare il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati erano erronee o fuorvianti o tale decisione è stata ottenuta con la frode;
b)
se, nel corso della procedura di cui all’articolo 13 del presente regolamento, l’Autorità constata che le condizioni per la registrazione stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) o d), del presente regolamento, riguardanti il rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’articolo 2 TUE, sono state palesemente e gravemente violate dal partito politico europeo interessato o dai suoi partiti membri oppure dalla fondazione politica europea interessata o dalle organizzazioni che ne fanno parte;
c)
su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o
d)
su richiesta di uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 3.
2. Se decide di cancellare dal registro un partito politico europeo, l’Autorità cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata.
3. La decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati. La decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro interessato non applica condizioni proibitive a tali conversioni.
5. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati sono sciolti conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall’acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale in conformità del paragrafo 4.
6. In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all’articolo 3. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità dettagliate di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell’Unione e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie imposte a norma dell’articolo 32.
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO
Articolo 22
Condizioni di finanziamento
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. Una fondazione politica europea affiliata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.
3. Al fine di determinare l’ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
A tal fine, l’affiliazione diretta a un partito politico europeo di un deputato al Parlamento europeo è ammessa nei casi in cui tale deputato al Parlamento europeo non sia un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo.
4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione non devono superare il 95 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell’Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l’esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Entro i limiti di cui agli articoli 26 e 27, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
Articolo 23
Domanda di finanziamento
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione o a seguito di un invito a presentare proposte.
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all’articolo 28. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell’esercizio finanziario o dell’azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti da vii) a ix).
3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d’azione o programma di lavoro annuale.
4. L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione o dell’invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione solo tramite il partito politico europeo al quale è affiliata.
Articolo 24
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni in conformità dell’articolo 23 sono ripartiti ogni anno sulla base delle proporzioni seguenti:
a)
il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;
b)
il 90 % è ripartito tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.
Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base della loro affiliazione ad un partito politico.
2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo richiedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell’articolo 22, paragrafo 3.
Dopo tale data le eventuali modifiche del numero dei deputati non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.
Articolo 25
Donazioni, contributi e risorse autogenerate
1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all’anno e per donatore.
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all’articolo 28, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi provenienti dai partiti membri stabiliti nell’Unione e dalle organizzazioni affiliate stabilite nell’Unione, ai contributi di valore superiore a 1 500 EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee e alle risorse autogenerate di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee.
Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR per anno e per donatore ma inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione in conformità dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera e).
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all’Autorità per iscritto e in conformità del paragrafo 2.
4. Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all’Autorità per iscritto e in conformità del paragrafo 2.
5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR per anno e per donatore, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono che tali donatori forniscano le informazioni necessarie in modo che possano essere correttamente identificati. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all’Autorità, su richiesta di quest’ultima, le informazioni ricevute.
L’Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell’identificazione dei donatori, a norma del primo comma.
6. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:
a)
donazioni o contributi anonimi;
b)
donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;
c)
donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o
d)
donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
7. Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea riceve una donazione non consentita in base al presente regolamento, quest’ultima è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore. Ove la restituzione della donazione non sia possibile, ciò è segnalato all’Autorità e al Parlamento europeo.
Ove una donazione sia segnalata a norma del primo comma del presente paragrafo, l’ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l’importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 98, 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell’Unione relativa al Parlamento europeo.
8. L’Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari e cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.
9. Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri, siano essi partiti membri aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.
10. Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, siano essi organizzazioni affiliate dell’Unione o cittadini dell’Unione, e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica europea in questione, ed essi non possono derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell’Unione.
L’onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l’origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea ad esso affiliata.
11. Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR all’anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.
La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un’assemblea regionale.
12. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7.
13. Il valore delle risorse autogenerate di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea non deve superare il 3 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione e il 5 % del bilancio annuale della fondazione politica europea in questione.
Articolo 26
Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni del Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano come prescritto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), comprese le attività politiche europee congiunte.
In conformità dell’articolo 8 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto
(
16
)
, il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.
2. Le spese connesse alle campagne di cui al paragrafo 1 sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.
Articolo 27
Divieto di finanziamento
1. In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all’applicazione delle rispettive normative nazionali.
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun’altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all’articolo 2, punto 6, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all’articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.
Il divieto di cui al primo comma non osta a che le fondazioni politiche europee forniscano sviluppo delle capacità a sostegno della formazione dei futuri leader politici dell’Unione o sessioni di formazione rivolte a persone fino alla data in cui esse diventano candidate conformemente alle norme nazionali o fino alla data della loro nomina nel partito nazionale, se quest’ultima data è anteriore.
3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.
CAPO V
CONTROLLO E SANZIONI
Articolo 28
Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile
1. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all’ordinatore del Parlamento europeo, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue:
a)
i bilanci annuali e le note d’accompagnamento riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno la loro sede;
b)
una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente;
c)
l’elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati in conformità dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4.
Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee inviano inoltre una copia di tutti i documenti trasmessi di cui al primo comma all’Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede. Tale copia deve essere in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico.
2. Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.
3. Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e retribuiti dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile.
5. Gli organismi o esperti indipendenti informano l’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.
Articolo 29
Norme generali in materia di controllo
1. Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e paragrafo 3, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e k), l’articolo 11, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 25, 26 e 27.
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
3. Il controllo da parte dell’Autorità e dell’ordinatore del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si estende all’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile di cui all’articolo 19.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento.
Su richiesta e ai fini del controllo dell’osservanza dell’articolo 25, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono all’Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli membri e l’identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l’Autorità può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confermative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del controllo del rispetto della condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i).
Articolo 30
Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell’Unione
1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell’ambito della procedura di bilancio annuale e sono eseguiti conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Le modalità e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall’ordinatore del Parlamento europeo nell’invito a presentare domande di contributi e nell’invito a presentare proposte.
2. Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell’Unione e del loro impiego è esercitato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall’articolo 28, paragrafo 1.
3. La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma dell’articolo 287 TFUE.
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi in conformità del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le proprie funzioni.
5. La decisione o l’accordo concernente il contributo o la sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione.
6. La Corte dei conti e l’ordinatore del Parlamento europeo, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall’ordinatore del Parlamento europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legittimità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o dell’accordo concernente il contributo e la sovvenzione e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro o dell’azione. Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.
7. L’OLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
17
)
e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio
(
18
)
, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte dell’ordinatore del Parlamento europeo.
Articolo 31
Assistenza tecnica
Tutta l’assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli rispetto a quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.
Articolo 32
Sanzioni
1. L’Autorità impone sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
a)
violazioni non quantificabili:
i)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 o 6;
ii)
in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e k);
iii)
in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
iv)
in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
v)
in caso di mancata trasmissione dell’elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni in conformità dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4;
vi)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall’articolo 28, paragrafo 1, o dall’articolo 29, paragrafo 4;
vii)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
viii)
qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti;
ix)
qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all’articolo 15, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;
b)
violazioni quantificabili:
i)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell’articolo 25, paragrafi 1 o 6, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 7;
ii)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 26 e 27.
2. L’ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell’Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione reiterata in un quinquennio, se ne sia stata accertata la colpevolezza per le violazioni elencate al paragrafo 1, lettera a), punti vii) e viii), del presente articolo. Ciò non pregiudica i poteri dell’ordinatore del Parlamento europeo di cui all’articolo 235 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
a)
in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata, secondo i criteri seguenti:
i)
sino al 5 %;
ii)
dal 5 % al 10 % in caso di concorso di violazioni;
iii)
dal 10 % al 15 % in caso di reiterazione della violazione in questione;
iv)
dal 15 % al 20 % in caso di ulteriori violazioni reiterate;
v)
un terzo delle percentuali indicate ai punti da i) a iv), qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l’Autorità apra un’indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso;
vi)
il 50 % del bilancio annuale, relativo all’esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
b)
in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
i)
il 100 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR;
ii)
il 150 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR;
iii)
il 200 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR;
iv)
il 250 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR;
v)
il 300 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’articolo 27, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR;
vi)
un terzo delle percentuali indicate ai punti da i) a v), qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l’Autorità e/o l’ordinatore del Parlamento europeo apra un’indagine ufficiale e il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure correttive idonee.
Ai fini delle percentuali indicate al primo comma del presente paragrafo, ciascuna donazione, ciascun contributo o ciascun importo utilizzato per finanziamenti vietati ai sensi dell’articolo 27 sono considerati separatamente.
4. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una violazione che giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria e lo stesso comportamento giustifichi la cancellazione dal registro di tale partito politico europeo o fondazione politica europea, l’Autorità procede unicamente alla cancellazione dal registro del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.
5. L’Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni.
6. Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.
7. In caso di revoca di una decisione dell’autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 15 o nel caso in cui sia accolto un ricorso avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite, l’Autorità riesamina le eventuali sanzioni imposte a norma del paragrafo 1, lettera a), punto ix), del presente articolo su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.
Articolo 33
Responsabilità delle persone fisiche
Quando impone una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti vii) o viii), l’Autorità può stabilire, ai fini del recupero a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo in relazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:
a)
nella situazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto vii), quando, nella sentenza alla quale si riferisce la disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;
b)
nella situazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto vii), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.
Articolo 34
Cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri
1. L’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali, condividono le informazioni e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni.
Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri.
2. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo procedono a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente regolamento.
3. L’ordinatore del Parlamento europeo informa l’Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all’imposizione di sanzioni a norma dell’articolo 32, paragrafi da 1 a 3, al fine di consentire all’Autorità di adottare le misure del caso. L’Autorità adotta una decisione in merito all’imposizione di sanzioni entro sei mesi.
4. L’Autorità informa l’ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 35
Misure correttive e principi di buona amministrazione
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all’articolo 41, prima della decisione definitiva dell’Autorità concernente una delle sanzioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono decise le sanzioni del caso di cui all’articolo 32.
Articolo 36
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro
1. L’ordinatore del Parlamento europeo revoca una decisione di finanziamento destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro per i motivi seguenti:
a)
una decisione di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea, purché non si basi sui motivi della cancellazione dal registro di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv); o
b)
una decisione sanzionatoria adottata ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti vii) e viii).
Nell’accordo di contributo o sovvenzione possono essere previsti altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro.
2. Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data in essa indicata oppure, qualora non sia indicata alcuna data, alla data della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea.
3. La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le conseguenze seguenti:
a)
l’accordo di contributo o sovvenzione termina a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2;
b)
i pagamenti dell’ordinatore del Parlamento europeo sono limitati alle spese rimborsabili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla fondazione politica europea fino alla data di cui al paragrafo 2;
c)
le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili;
d)
l’ordinatore del Parlamento europeo procede al recupero di tutti i fondi dell’Unione indebitamente versati, tra cui:
i)
fondi dell’Unione che sono stati spesi per spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
ii)
eventuali prefinanziamenti dell’Unione non utilizzati che non sono stati spesi prima della data di cui al paragrafo 2, compresi i finanziamenti dell’Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti; e
e)
l’ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati da una persona fisica nei confronti della quale sia stata adottata una decisione ai sensi dell’articolo 33, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.
Articolo 37
Revoca di una decisione di finanziamento con effetto retroattivo
1. Sulla base di una decisione, adottata dall’Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di cancellazione dal registro di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l’ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data di adozione di tale decisione.
2. La revoca di una decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le conseguenze seguenti:
a)
l’accordo di contributo o sovvenzione termina a decorrere dalla data della notifica di tale cessazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati;
b)
tutte le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
c)
gli eventuali importi versati a titolo dell’accordo di contributo o sovvenzione e gli eventuali finanziamenti dell’Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti sono considerati pagamenti indebiti e sono recuperati a norma delle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Informazione dei cittadini
Fatti salvi gli articoli 26 e 27 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione delle affiliazioni esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.
Articolo 39
Trasparenza
1. Il Parlamento europeo o l’Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento, pubblicano, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato ad hoc, quanto segue:
a)
il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e di tutte le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell’articolo 10, entro quattro settimane dall’adozione della decisione da parte dell’Autorità e, successivamente, ogni modifica notificata all’Autorità a norma dell’articolo 11, paragrafi 5 e 6;
b)
un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse, unitamente alla domanda di registrazione in conformità dell’articolo 10 e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dall’adozione della decisione da parte dell’Autorità;
c)
una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e a ciascuna fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione;
d)
i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni;
e)
i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all’anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore alla loro pubblicazione; in assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono indicate come «donazioni di piccola entità»; sono pubblicati altresì l’importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno civile;
f)
i contributi di cui all’articolo 25, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ▌;
g)
le risorse autogenerate di cui all’articolo 25, paragrafo 13, dichiarate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2;
h)
nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo, le relazioni settimanali ricevute a norma dell’articolo 25, paragrafo 3;
i)
i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 32, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti in conformità degli articoli 12 e 16, in particolare per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/1725;
j)
i dettagli e i motivi di eventuali decisioni definitive adottate dall’ordinatore del Parlamento europeo a norma dell’articolo 32;
k)
una descrizione dell’assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;
l)
la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all’articolo 45;
m)
un elenco aggiornato dei deputati del Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.
2. L’Autorità pubblica l’elenco dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
3. I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o i).
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono ai membri e donatori potenziali, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, le informazioni richieste dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall’Autorità, dall’OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti esterni da loro autorizzati e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, l’ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 40
Protezione dei dati personali
1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, l’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16 si conformano al regolamento (UE) 2018/1725. Ai fini del trattamento dei dati personali, essi sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, di tale regolamento.
2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in conformità dell’articolo 29 e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, si conformano al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento dei dati personali, sono considerati titolari del trattamento in conformità dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.
3. L’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16 provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell’articolo 39.
4. Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a norma dell’articolo 34.
5. I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.
6. I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.
7. Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che l’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’articolo 16 rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro trattamento da parte dell’Autorità, del Parlamento europeo o del comitato.
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
Articolo 41
Diritto a essere ascoltati
Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all’articolo 10 o di una persona fisica di cui all’articolo 33, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L’Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.
Articolo 42
Diritto di ricorso
Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.
Articolo 43
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 dicembre 2025.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 44
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 45
Valutazione
Previa consultazione dell’Autorità, il Parlamento europeo pubblica, entro un anno dalle elezioni del Parlamento europeo, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.
Entro un anno dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento stesso. La relazione della Commissione presta particolare attenzione alle implicazioni del presente regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e per le norme che disciplinano il finanziamento delle fondazioni politiche europee.
Articolo 46
Applicazione effettiva
Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare l’applicazione effettiva del presente regolamento.
Articolo 47
Disposizione transitoria
1. Gli atti procedurali compiuti ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014 restano efficaci ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 45, primo comma, per quanto riguarda le elezioni al Parlamento europeo nel 2024, il Parlamento europeo pubblica la relazione ivi prevista entro 29 giugno 2026.
Articolo 48
Abrogazione
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 49
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento si applica ai finanziamenti a titolo del presente regolamento per le attività a partire dall’esercizio finanziario 2027 o successivamente.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
GU C 275 del 18.7.2022, pag. 66
.
(
2
)
GU C 301 del 5.8.2022, pag. 102
.
(
3
)
GU C 182 del 4.5.2022, pag. 14
.
(
4
)
Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2025.
(
5
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj
).
(
6
)
Cfr. allegato II.
(
7
)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj
.
(
8
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
10
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
11
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(
12
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(
13
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
14
)
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1
, ELI:).
http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj
).
(
15
)
Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (
GU 17 del 6.10.1958, pag. 385
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj
).
(
16
)
GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj
.
(
17
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (
GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj
).
(
18
)
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj
).
ALLEGATO I
Dichiarazione formale standard del richiedente
Il sottoscritto, rappresentante legale di / del / della … [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che:
il/ la … [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] e i suoi partiti e organizzazioni membri si impegnano a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, ossia si impegnano a rispettare, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l’Unione quali enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Firma autorizzata:
Titolo (Sig. / sig.ra …), cognome e nome:
Funzione nell’organizzazione richiedente la registrazione quale partito politico europeo / fondazione politica europea:
Luogo e data:
Firma:
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1
).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1
).
Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7
).
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punto 1
Articolo 2, punto 1
—
Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 3
Articolo 2, punto 3
Articolo 2, punto 4
—
Articolo 2, punto 5
Articolo 2, punti da 4 a 8
Articolo 2, punti da 6 a 10
—
Articolo 2, punto 11
—
Articolo 2, punto 12
—
Articolo 2, punto 13
Articolo 2, punti da 9 a 13
Articolo 2, punti da 14 a 18
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
—
Articolo 3, paragrafo 1, lettere e) e f)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 3, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)
—
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
—
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2
—
Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4
—
Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a i)
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i)
—
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da j) a k)
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2
—
Articolo 7
Articolo 6
Articolo 8
Articolo 7
Articolo 9
Articolo 8
Articolo 10
Articolo 9
Articolo 11
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 2
—
Articolo 12, paragrafi 3 e 4
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1
—
Articolo 13, paragrafi da 2 a 6
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 7
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 8
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 9
—
Articolo 13, paragrafo 10
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 11
Articolo 10, paragrafo 5
—
Articolo 10, paragrafo 6
—
Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 14
Articolo 10
bis
Articolo 15
Articolo 11
Articolo 16
Articolo 12
Articolo 17
Articolo 13
Articolo 18
Articolo 14
Articolo 19
Articolo 15
Articolo 20
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 21, paragrafo 1
—
Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 4
—
Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 7
Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 17
Articolo 22
Articolo 18
Articolo 23
Articolo 19
Articolo 24
Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 4
—
Articolo 25, paragrafo 5
Articolo 20, paragrafo 5
Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 20, paragrafo 6
Articolo 25, paragrafo 7
—
Articolo 25, paragrafo 8
Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 25, paragrafi da 9 a 12
Articolo 20, paragrafo 8
Articolo 25, paragrafo 10
Articolo 20, paragrafo 9
Articolo 25, paragrafo 11
Articolo 20, paragrafo 10
Articolo 25, paragrafo 12
—
Articolo 25, paragrafo 13
Articolo 21
Articolo 26
Articolo 22
Articolo 27
Articolo 23
Articolo 28
Articolo 24
Articolo 29
Articolo 25
Articolo 30
Articolo 26
Articolo 31
Articolo 27, paragrafo 1
—
Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 32, paragrafo 4
—
Articolo 32, paragrafo 5
Articolo 27, paragrafo 6
Articolo 32, paragrafo 6
Articolo 27, paragrafo 7
Articolo 32, paragrafo 7
Articolo 27
bis
Articolo 33
Articolo 28, paragrafi 1 e 2
Articolo 34, paragrafo 1
—
Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 29
Articolo 35
Articolo 30
—
—
Articolo 36
—
Articolo 37
Articolo 31
Articolo 38
Articolo 32, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 39, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f)
—
Articolo 39, paragrafo 1, lettere g) e h)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera k)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera l)
Articolo 32, paragrafo 1, lettera k)
Articolo 39, paragrafo 1, lettera m)
Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 32, paragrafo 4
Articolo 39, paragrafo 4
Articolo 33
Articolo 40
Articolo 34
Articolo 41
Articolo 35
Articolo 42
Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 36, paragrafo 3
Articolo 43, paragrafo 3
—
Articolo 43, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 43, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 5
Articolo 43, paragrafo 6
Articolo 37
Articolo 44
Articolo 38
Articolo 45
Articolo 39
Articolo 46
Articolo 40
bis
Articolo 47
Articolo 40
Articolo 48
Articolo 41
Articolo 49
Allegato
Allegato I
—
Allegato II
—
Allegato III
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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