Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2480/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione, del 10 novembre 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione

Pubblicato: 10/11/2023 In vigore dal: 10/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione, del 10 novembre 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2480 of 10 November 2023 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2023 in accordance with Council Regulation (EC) No 1224/2009 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1661

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2480 13.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2480 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 ( 2 ) , (UE) 2021/1888 ( 3 ) , (UE) 2022/109 ( 4 ) e (UE) 2022/110 ( 5 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ( 6 ) , (UE) 2023/194 ( 7 ) e (UE) 2023/195 ( 8 ) del Consiglio. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione ( 9 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Per alcuni Stati membri, in particolare la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2023 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock. (6) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. (7) Conformemente alla comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 10 ) (di seguito «orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2023. (9) In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661. (10) Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 superano il contingente adattato disponibile nel 2023 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l’intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato. (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661. (12) Gli orientamenti di cui sopra hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali ( 12 ) e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale ( 13 ) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 da parte del Portogallo per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024. (13) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione, del 24 agosto 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 210 del 25.8.2023, pag. 23 ). ( 10 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ( 12 ) Raccomandazione 21-01 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. ( 13 ) Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale. ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2023 per lo stock oggetto di superamento (in tonnellate) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2023 per gli altri stock (in tonnellate) DNK HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b 8,077 DNK MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 8,077 DNK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2,038 DNK HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 2,038 DNK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 17,317 DNK HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 17,317 ESP GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 33,521 ESP HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 33,521 ESP HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 17,409 ESP REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 17,409 ESP OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 53,171 ESP COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 53,171 ESP POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 8,163 ESP HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 0,479 COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 0,540 REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 7,144 NLD POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 43,097 NLD HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 43,097 POL MAC 2A34. Sgombro 3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 10,934 POL HER 3D-R30 Aringa Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 10,934 ALLEGATO II L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato mem-bro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2022 (in tonnellate) Sbarchi consentiti 2022 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale catture 2022 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti 2022 Supera-mento rispetto agli sbarchi consentiti 2022 (quantita-tivo in tonnellate) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizio-nale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantita-tivo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 ( 6 ) e gli anni successivi (quantita-tivo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 per altri stock (quantitativo in tonnellate) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2024 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in tonnellate) BE SRX 07D. Razze 7d 134,000 136,500 137,765 100,93  % 1,265 / / / 1,265 1,265 / / BE SRX 67AKXD Razze Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k 814,000 1 207,000 1 209,702 100,22  % 2,702 / / / 2,702 2,702 / / DE HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 41 147,000 37 114,880 38 224,556 102,99  % 1 109,676 / A ( 8 ) / 1 109,676 1 109,676 / / DE OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 71,000 72,800 92,797 127,47  % 19,997 1,00 / / 19,997 0 / 19,997 DK COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 1 515,000 1 503,751 1 521,783 101,20  % 18,032 / C ( 8 ) / 18,032 18,032 / / DK COD 2A3AX4 Merluzzo bianco 4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat 1 951,000 1 980,700 2 018,970 101,93  % 38,270 / C ( 8 ) / 38,270 38,270 / / DK HAD 03 A. Eglefino 3a 2 225,000 2 508,851 2 735,449 109,03  % 226,598 / C ( 8 ) / 226,598 226,598 / / DK HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b / / 8,077 N/P 8,077 1,00 / 8,077 / 8,077 / DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 2,038 N/P 2,038 1,00 / / 2,038 / 2,038 / DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 17,317 N/P 17,317 1,00 / / 17,317 / 17,317 / DK PRA 4N-S62 Gamberetto boreale Acque norvegesi a sud di 62° N 200,000 203,000 205,041 101,01  % 2,041 / / / 2,041 2,041 / / DK SPR 03 A. Spratto e catture accessorie connesse 3a 8 422,000 20,186 34,428 170,55  % 14,242 1,00 / / 14,242 14,242 / / DK WHB 1X14 Melù Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 36 723,000 45 035,026 45 516,979 101,07  % 481,953 / / / 481,953 481,953 / / ES ALF 3X14- Berici Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 51,000 58,000 59,069 101,84  % 1,069 / / / 1,069 1,069 / / ES COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 9 688,000 9 290,212 9 409,547 101,28  % 119,335 / A ( 8 ) / 119,335 119,335 / / ES COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 602,000 2 744,006 2 804,069 102,19  % 60,063 / / / 60,063 0 / 60,063 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 32,719 55,066 168,30  % 22,347 1,00 A / 33,521 / 33,521 / ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0,554 17,963 3 242,42  % 17,409 1,00 / / 17,409 / 17,409 / ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 35,447 N/P 35,447 1,00 A / 53,171 / 53,171 / ES POL 08C. Merluzzo giallo 8c 149,000 172,001 173,627 100,95  % 1,626 / / / 1,626 1,626 / / ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 17,250 25,413 147,32  % 8,163 1,00 / / 8,163 / 8,163 / ES REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 106,000 103,211 104,593 101,34  % 1,382 / / / 1,382 1,382 / / ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 18,000 19,348 107,49  % 1,348 / / / 1,348 0 / 1,348 FR JAX 4BC7D Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d 267,000 396,532 461,312 116,34  % 64,780 1,00 / / 64,780 64,780 / / FR RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli 7f e 7 g 36,000 57,000 83,299 146,14  % 26,299 1,00 / / 26,299 26,299 / / FR RJU 8-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 8 13,000 23,000 24,081 104,70  % 1,081 / / / 1,081 1,081 / / IE HER 6AS7BC Aringa 6aS, 7b, 7c 1 236,000 1 267,563 1 298,400 102,43  % 30,837 / / / 30,837 30,837 / / IE POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 28,810 51,017 177,08  % 22,207 1,00 / / 22,207 22,207 / / MT ALB MED Tonno bianco del Mediterraneo Mar Mediterraneo 41,190 41,190 49,876 121,09  % 8,686 1,00 / / 8,686 8,686 / / NL POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 4,000 47,097 1 177,43  % 43,097 1,00 / / 43,097 / 43,097 / PL MAC 2A34. Sgombro 3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 / / 10,934 N/P 10,934 1,00 / / 10,934 / 10,934 / PT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 145,000 142,314 145,155 102,00  % 2,841 / A ( 8 ) / 2,841 2,841 / / PT BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 3 106,230 3 022,850 3 206,898 106,09  % 184,048 / / / / ( 9 ) / ( 9 ) / 184,048 ( 9 ) PT RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 32,000 33,907 105,96 % 1,907 / / / 1,907 1,907 / / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 161,840 1 687,840 1 738,632 103,01  % 50,792 / / / / ( 10 ) / ( 10 ) / 50,792 ( 10 ) SE I/F 04-N Pesce industriale Acque norvegesi della zona 4 800,000 800,000 808,349 101,04  % 8,349 / / / 8,349 8,349 / / » ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2021 al 2022 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e in conformità all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente* sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2020, 2021 e 2022. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2023. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2023 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 1o settembre 2023. ( 8 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 9 ) La raccomandazione 21-01 dell’ICCAT stabilisce che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. ( 10 ) La raccomandazione 22-03 dell’ICCAT stabilisce che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2480/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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