Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2489/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2489 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 30/10/2023 In vigore dal: 30/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2489 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2489 of 30 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2489 10.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2489 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Lame di acciaio inossidabile, della larghezza di 40 mm, con intagli laterali e foro centrale. Le lame sono presentate in confezioni di 10 pezzi. Le lame sono progettate per essere utilizzate come lame di ricambio per raschietti per vetro. I raschietti per vetro sono utensili a mano utilizzati in varie applicazioni, tra cui il taglio, la raschiatura e l'asportazione di sostanze quali pitture, colla, etichette, adesivi e sporcizia da superfici quali finestre, pareti, piastrelle, pavimenti, piani di lavoro, vetro e forni. In funzione delle loro caratteristiche, i raschietti per vetro possono essere destinati ad uso domestico o professionale (ad esempio, imbianchini professionisti). 8205 51 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XV, dalle note 1 a) e 2 del capitolo 82 e dal testo dei codici NC 8205 e 8205 51 00 . Tenuto conto delle loro caratteristiche oggettive, le lame di ricambio sono riconoscibili come progettate per essere utilizzate per raschietti per vetro (utensili a mano della voce 8205 ). Ai sensi della nota 2 del capitolo 82, le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con gli oggetti di cui sono parte. I raschietti per vetro possono essere utilizzati in varie applicazioni, sia in ambito domestico che professionale. I raschietti per vetro non vanno oltre i requisiti dell'uso domestico. Il testo del codice NC 8205 51 00 è pertanto rispettato. Le lame di ricambio devono pertanto essere classificate nel codice NC 8205 51 00 come parti di utensili per uso domestico. (*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2489/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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