Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2490/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2490 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 30/10/2023 In vigore dal: 30/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2490 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2490 of 30 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2490 10.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2490 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Filtro per lo scambio di calore e umidità (HMEF), che consiste in un alloggiamento di plastica munito di due connettori da 22 mm e di un connettore Luer Lock. Il filtro contiene altresì un materiale filtrante di fibra di vetro. Esso presenta un volume compressibile di 65 ml e un peso di 43 grammi. L’articolo svolge le seguenti funzioni: — filtrazione ad alta efficienza; — facilitazione della respirazione mediante una bassa resistenza al flusso d’aria; — prevenzione della perdita di calore e di umidità. L’articolo è progettato per essere fissato a un’estremità su un connettore per maschera laringea destinata a un paziente e all’altra estremità per essere collegato mediante tubi all’apparecchio di anestesia o a un respiratore artificiale. Esso è progettato per l’uso in terapia intensiva o durante un’anestesia, al fine di porre una barriera al passaggio di virus nonché riscaldare e umidificare l’aria inalata dal paziente. (Cfr. immagine) ( *1 ) 9033 00 90 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 c) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9033 00 e 9033 00 90 . Sebbene il prodotto sostituisca le funzioni espletate dal naso, in quanto serve a umidificare, riscaldare e filtrare l’aria inalata, è esclusa la classificazione nella voce 9021 , in quanto non è considerato un apparecchio da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità. Il prodotto non è un apparecchio per filtrare della voce 8421 , poiché la sua funzione di riscaldatore e di umidificatore va oltre la portata della voce, né un apparecchio di anestesia della voce 9018 o un apparecchio respiratorio della voce 9019 , poiché non può essere utilizzato in modo indipendente come dispositivo autonomo. Il prodotto è una parte intercambiabile progettata per essere adattata all’apparecchio di anestesia o per la respirazione artificiale cui è collegato, per un’operazione specifica o per incrementarne la gamma di operazioni oppure per svolgere una finzione particolare connessa alla funzione principale dell’apparecchio. Esso è pertanto considerato un accessorio di apparecchi di anestesia della voce 9018 , o di apparecchi respiratori della voce 9019 (cfr. anche CGUE, causa C-276/00, Turbon International GmbH, punti 12 e 32 nonché causa C-152/10, Unomedical, punti da 29 a 34). Il prodotto va quindi classificato a norma della nota 2 del capitolo 90. Poiché non si tratta di merci incluse in una voce specifica e non è inoltre destinato esclusivamente o principalmente a un apparecchio particolare o a diversi apparecchi della stessa voce, esso deve essere classificato alla voce 9033 , in applicazione della nota 2 c) del capitolo 90. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9033 00 90 , come altri accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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