Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2491/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2491 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 08/11/2023 In vigore dal: 08/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2491 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2491 of 8 November 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2491 10.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2491 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Un cosiddetto «vlogging kit con luce anulare», in plastica, che consta dei seguenti componenti: — una lampada LED ad anello, avente un diametro esterno di circa 25 cm; — un treppiede con testa sferica, munito di un dispositivo di fissaggio flessibile universale; — un alimentatore USB; — un controllore inline munito di pulsante «acceso/spento» per regolare la luminosità e la temperatura di colore della luce; — un controllore Bluetooth per il controllo senza fili dello smartphone. Il treppiede con il dispositivo di fissaggio è progettato per contenere uno smartphone e garantirne la stabilità della videocamera nella posizione desiderata. La lampada ad anello fornisce un’illuminazione ottimale attraverso la regolazione della luminosità e della temperatura di colore della luce ed evita la formazione di ombre sui volti. Il prodotto è utilizzato come postazione di video blog per ottenere una prestazione ottimale nella realizzazione di video, dirette e autoscatti. (Cfr. immagine) ( *1 ) 9620 00 91 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 c) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9620 00 e 9620 00 91 . Il prodotto è un articolo composto ai sensi della RGI 3 b) e consiste in diversi componenti adattati l’uno all’altro e reciprocamente complementari per costituire un insieme. Conformemente a tale regola, deve essere classificato come se consistesse nel componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto (cfr. anche le anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 (b), (IX)]. I principali componenti del prodotto, ossia il treppiede classificato nella voce 9620 e la lampada ad anello classificata nella voce 9405 , sono intesi per un uso congiunto al fine di ottimizzare la prestazione di video blog. La stabilità conferita dal treppiede e l’illuminazione generata dalla lampada ad anello sono ugualmente importanti ai fini dell’attività di video blog. Non è pertanto possibile determinare quale componente conferisca il carattere essenziale al prodotto. In applicazione della RGI 3 c), il prodotto deve quindi essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9620 00 91 , come treppiede in plastica. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2491/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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