Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2589 della Commissione, del 21 novembre 2023, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2589 della Commissione, del 21 novembre 2023, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2589 of 21 November 2023 renewing the approval of the active substance aluminium ammonium sulfate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2589
22.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2589 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2023
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
(
1
)
, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2008/127/CE della Commissione
(
2
)
ha iscritto la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
3
)
.
(2)
In conformità all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(
4
)
.
(3)
L'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 15 dicembre 2024.
(4)
Il 24 agosto 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio all'Irlanda, lo Stato membro relatore, e al Portogallo, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione
(
5
)
ed entro i termini previsti in tale articolo.
(5)
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
(6)
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 25 giugno 2019 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione del solfato di alluminio e ammonio.
(7)
L'Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(8)
Il 13 aprile 2022 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni
(
6
)
, in base alle quali è prevedibile che il solfato di alluminio e ammonio soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)
La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo relativa al solfato di alluminio e ammonio e un progetto del presente regolamento, rispettivamente il 24 maggio 2023 e l'11 luglio 2023.
(10)
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame e prese in considerazione.
(11)
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(12)
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio e ammonio possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione all'uso come repellente.
(13)
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei risultati della valutazione dei rischi, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.
(14)
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del solfato di alluminio e ammonio.
(15)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(16)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione
(
7
)
ha prorogato il periodo di approvazione del solfato di alluminio e ammonio fino al 15 dicembre 2024, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.
(17)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
febbraio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (
GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89
).
(
3
)
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (
GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (
GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (
GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26
).
(
6
)
EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio come antiparassitario,
EFSA Journal
2022;20(5):7319. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/it.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di
melaleuca alternifolia
, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea (
GU L 178 del 13.7.2023, pag. 1
).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione
Denominazione IUPAC
Purezza
(
1
)
Data di approvazione
Scadenza dell'approvazione
Disposizioni specifiche
Solfato di alluminio e ammonio (dodecaidrato)
N. CAS:
7784-26-1
N. CIPAC: 840
Solfato di alluminio e ammonio
—
975 g/kg
—
Anidro - non meno di 510 g/kg
—
Impurezze non rilevanti
1.2.2024
31.1.2039
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul solfato di alluminio e ammonio, in particolare delle relative appendici I e II.
Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
—
alla protezione degli operatori e dei lavoratori, se del caso, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;
—
alla protezione degli organismi acquatici quando la sostanza è applicata in regioni con condizioni acide o basiche dei suoli;
—
alla protezione delle api dalle applicazioni a spruzzo durante il periodo di fioritura di campi adiacenti o in presenza di piante infestanti in fiore nel campo trattato;
—
alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche (ossia situazioni in cui il pH del suolo è inferiore a 5,5, ad esempio pascoli delle zone montane, zone di silvicoltura di conifere e zone di coltivazione di piante ornamentali ericacee);
—
all'autorizzazione, per l'uso nelle colture a filari e combinabili, come trattamento a barriera solo sui bordi dei campi.
Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
(
1
)
Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:
1)
nella parte A, la voce 219 relativa al solfato di alluminio e ammonio è soppressa;
2)
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
Numero
Nome comune, numeri di identificazione
Denominazione IUPAC
Purezza
(
1
)
Data di approvazione
Scadenza dell'approvazione
Disposizioni specifiche
«167
Solfato di alluminio e ammonio (dodecaidrato)
N. CAS:
7784-26-1
N. CIPAC: 840
Solfato di alluminio e ammonio
—
975 g/kg
—
Anidro — non meno di 510 g/kg
—
Impurezze non rilevanti
1.2.2024
31.1.2039
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul solfato di alluminio e ammonio, in particolare delle relative appendici I e II.
Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
—
alla protezione degli operatori e dei lavoratori, se del caso, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;
—
alla protezione degli organismi acquatici quando la sostanza è applicata in regioni con condizioni acide o basiche dei suoli;
—
alla protezione delle api dalle applicazioni a spruzzo durante il periodo di fioritura di campi adiacenti o in presenza di piante infestanti in fiore nel campo trattato;
—
alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche (ossia situazioni in cui il pH del suolo è inferiore a 5,5, ad esempio pascoli delle zone montane, zone di silvicoltura di conifere e zone di coltivazione di piante ornamentali ericacee);
—
all'autorizzazione, per l'uso nelle colture a filari e combinabili, come trattamento a barriera solo sui bordi dei campi.
Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»
(
1
)
Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2589/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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