Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2602 della Commissione, del 22 novembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2602 della Commissione, del 22 novembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2602 of 22 November 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2022/191
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2602
23.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2602 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
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)
(«regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
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)
(«regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 16 febbraio 2022 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») con il regolamento iniziale.
(2)
Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(3)
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che avevano collaborato e non erano stati inclusi nel campione era stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che avevano collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si erano manifestate o non avevano collaborato all’inchiesta.
(4)
Conformemente all’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’appropriata aliquota media ponderata del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («condizione 1»);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale («condizione 2»); e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta («condizione 3»).
2.
RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)
Il 10 ottobre 2022 Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. («Zhongli» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («NEPT») in modo da essere soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»).
(6)
Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («condizioni NEPT») fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendo elementi di prova che dimostrassero l’adempimento delle condizioni NEPT. Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute («EIFI»), ha presentato osservazioni in merito alla conformità del richiedente alle condizioni NEPT. Il richiedente ha contestato le affermazioni dell’EIFI in una successiva comunicazione.
(7)
In seguito all’analisi delle risposte al questionario e delle osservazioni presentate dalle parti, la Commissione ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni ed elementi di prova mediante una lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata il 14 marzo 2023. Il richiedente ha risposto alla lettera di richiesta di maggiori informazioni il 31 marzo 2023.
(8)
Parallelamente all’analisi degli elementi di prova presentati dal richiedente e dall’EIFI, la Commissione ha consultato le banche dati online Orbis
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)
, Qichacha
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)
e Aliyun
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)
nonché l’agenzia National Enterprise Credit Information Publicity System
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)
della RPC per le informazioni aziendali, verificando tutte le informazioni disponibili con quelle pubblicamente disponibili su internet.
(9)
Infine la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza («RCC») con il richiedente. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
3.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(10)
Per quanto riguarda le questioni preliminari sollevate dall’EIFI, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è un operatore commerciale e che il richiedente ha fornito un’autorizzazione adeguata per la persona che firma la domanda del richiedente.
(11)
In via preliminare, l’EIFI ha sostenuto che il richiedente potrebbe essere un operatore commerciale in quanto: i) la descrizione del suo sito web
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)
indica che esso collega acquirenti globali e produttori cinesi e ii) sono membri della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), un’associazione di categoria che rappresentava i produttori esportatori nell’inchiesta iniziale. Inoltre l’EIFI ha osservato che il firmatario della richiesta di NEPT è un «responsabile delle vendite», mentre non vi sono elementi di prova del fatto che tale persona possa presentare richieste per conto della società e ha sostenuto che la richiesta di NEPT dovrebbe essere respinta solo su tale base.
(12)
Il richiedente ha contestato le affermazioni di cui sopra, sostenendo che il sito internet cui l’EIFI fa riferimento non era in realtà il sito internet del richiedente, bensì una piattaforma di commercio elettronico B2B, la CHINA.CN, che contiene informazioni su varie società. Inoltre il richiedente ha affermato di non essere membro della CCCME, ma utilizza solo il suo sito web per essere presente sul mercato, mentre in ogni caso la CCCME rappresenta anche produttori e altre entità. Infine il richiedente ha sostenuto che il responsabile delle vendite della società aveva il diritto di firmare la richiesta NEPT per conto della società.
(13)
In primo luogo, la Commissione ha constatato che il sito internet che l’EIFI sostiene appartenere al richiedente (CHINA.CN) non è effettivamente il sito internet ufficiale del richiedente. Di conseguenza, dalla descrizione di tale sito internet non è possibile trarre alcuna conclusione sullo status del richiedente. In secondo luogo, la Commissione ha confermato che il sito web della CCCME
(
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non indica che il richiedente sia uno dei membri della CCCME, ma che il richiedente si limita a pubblicizzarsi in tale sito. Infine, l’analisi e la verifica dei conti finanziari del richiedente durante il controllo incrociato a distanza non hanno evidenziato acquisti del prodotto in esame da terzi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione dell’EIFI in quanto infondata e, in assenza di ulteriori elementi di prova del contrario, ha concluso che il richiedente non è un operatore commerciale del prodotto in esame, bensì un produttore esportatore.
(14)
Il richiedente ha inoltre fornito un’autorizzazione del direttore esecutivo, che è stato confermato rappresentante legale della società sulla base dello statuto della società, che ha autorizzato il responsabile delle vendite a firmare per conto della società nella richiesta di NEPT. La Commissione ha pertanto ritenuto che la richiesta di NEPT sia stata correttamente presentata e non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente se la richiesta dovesse essere respinta su tale base.
(15)
Per quanto riguarda la prima condizione NEPT, l’industria dell’Unione sostiene che il richiedente non ha fornito alcuna prova della mancanza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, mentre il richiedente afferma, online, di esportare verso «l’Europa» e «l’Europa orientale», fatto che era presente sul suo sito web anche durante il periodo dell’inchiesta iniziale, e che sarebbe pertanto ragionevole concludere che tale condizione comprenderebbe le esportazioni verso l’Unione. Nella sua risposta alle osservazioni dell’EIFI, il richiedente ha osservato che il fatto di esportare in Europa non significa necessariamente che avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale e che la Commissione poteva verificare la mancanza di esportazioni nell’Unione dai registri della società e presso le autorità doganali dell’Unione.
(16)
La Commissione ha stabilito che Zhongli è stata fondata nel 2003, ma ha ottenuto una licenza di esportazione solo nel maggio 2018 e ha iniziato a esportare quantitativi significativi del prodotto in esame nel 2021. Secondo gli elementi di prova forniti da Zhongli, è nell’aprile 2021 che la società ha effettuato la prima vendita del prodotto in esame nell’Unione. Le precedenti operazioni di esportazione del prodotto in esame, risalenti al gennaio 2019 come si evince dai registri delle vendite, erano tutte destinate a paesi terzi dell’Asia e dell’Africa, nonostante le affermazioni presentate online.
(17)
La Commissione ha verificato tutte le operazioni di esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale e non ha riscontrato elementi di prova delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Nello specifico, il registro delle vendite della società non conteneva registrazioni di operazioni di esportazione del prodotto in esame verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, mentre i registri della società per tale periodo erano in linea con i rendiconti finanziari della società. In effetti, il registro delle vendite sottoposto a verifica dimostra che la prima vendita all’esportazione nell’Unione ha avuto luogo nell’aprile 2021.
(18)
La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione dell’EIFI. Senza elementi di prova indicanti che il richiedente abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfaceva la prima condizione per il NEPT.
(19)
Per quanto riguarda la seconda condizione per il NEPT, l’EIFI ha sostenuto che una semplice dichiarazione di assenza di rapporto, fornita dal richiedente, non poteva soddisfare l’onere della prova necessario per tale condizione. In risposta alle affermazioni dell’EIFI, il richiedente ha spiegato che uno dei suoi due azionisti (entrambi privati) è anche l’unico azionista di un’altra società, Ningbo Zhenhai Dongfang Materials Business Department («Zhenhai»), che non produce né vende il prodotto in esame.
(20)
La Commissione ha confermato l’identità dei due azionisti e la loro quota nel capitale del richiedente nel suo statuto. La Commissione ha inoltre consultato la banca dati Orbis, che tuttavia non conteneva informazioni né su Zhongli né su Zhenhai. La Commissione ha pertanto esteso la ricerca ad altre banche dati contenenti informazioni pubblicamente disponibili sulle società della RPC
(
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)
. Tali banche dati non indicavano a) che Zhenhai sarebbe stata un produttore esportatore del prodotto in esame, b) che una delle due società ha azionisti diversi da quelli divulgati dal richiedente, né c) che una delle due società avrebbe altre società affiliate. In assenza di elementi di prova indicanti che il richiedente sarebbe collegato a uno qualsiasi dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfaceva la seconda condizione per il NEPT.
(21)
Per quanto riguarda la terza condizione NEPT, l’EIFI ha sostenuto che un documento di vendita, visibile nella versione consultabile della domanda del richiedente, non è sufficiente a dimostrare le effettive esportazioni nell’Unione, ma che dovrebbe essere presentata anche una prova effettiva dell’importazione nell’Unione.
(22)
Il richiedente ha fornito documenti giustificativi per le spedizioni nell’Unione di quantitativi significativi del prodotto in esame a partire dall’aprile 2021, vale a dire contratti di vendita, fatture commerciali, bolle di imballaggio, polizze di carico, fatture IVA e moduli di dichiarazione di importazione dei suoi acquirenti nell’Unione. La Commissione ha verificato tali vendite sulla base dei rendiconti finanziari del richiedente durante il controllo incrociato a distanza. Sulla base di tali elementi di prova, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione dall’aprile 2021, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, e ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la terza condizione NEPT.
(23)
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte le tre condizioni per ottenere il NEPT, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento iniziale della Commissione, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 39,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(24)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(25)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(26)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’elenco dei «produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione» di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191: « in the Annex to Implementing Regulation (EU) 2022/191:
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd.
899U
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
.
(
3
)
Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(
4
)
Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi di società pubbliche e private con sede nella RPC.
(
5
)
Aliyun (nota anche come Alibaba Cloud) è una controllata di Alibaba Group. Fornisce servizi di cloud computing alle imprese online e all’ecosistema del commercio elettronico di Alibaba e, tra le altre caratteristiche, funge da banca dati che fornisce a consumatori e professionisti dati commerciali, crediti e altri tipi di informazioni su società pubbliche e private con sede nella RPC.
(
6
)
Il National Enterprise Credit Information Publicity System è un’agenzia governativa cinese di valutazione del credito. È sviluppato e gestito dall’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (State Administration for Market Regulation — SAMR) della Cina, che funge da autorità competente per la registrazione delle società in Cina.
(
7
)
https://ningbozhongli.en.china.cn/ (ultima consultazione: 12 settembre 2023).
(
8
)
https://www.cccme.cn/ (ultima consultazione: 12 settembre 2023).
(
9
)
Qichacha (https://www.qcc.com/) e Aliyun (https://market.aliyun.com/) (entrambe consultate l’11 settembre 2023).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2602/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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