Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2611/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione, del 30 settembre 2024, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2024

Pubblicato: 30/09/2024 In vigore dal: 30/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono i prezzi rappresentativi e i dazi all'importazione applicabili ai melassi nel settore dello zucchero a partire dal 1° ottobre 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione europea fissa i prezzi rappresentativi e i dazi doganali applicabili all'importazione di melassi nell'Unione europea a decorrere dal 1° ottobre 2024. Si applica a due categorie di melassi identificate dai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola), riguardando operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti zuccherini. Il regolamento stabilisce che il prezzo rappresentativo per i melassi di canna è fissato a 18,11 EUR per 100 kg netti, mentre per i melassi di barbabietola è di 15,68 EUR per 100 kg netti. I dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti da importi pari a zero, il che significa che non sono applicati dazi aggiuntivi rispetto alla tariffa doganale comune per questi prodotti nel periodo considerato. Questo meccanismo garantisce un accesso equo dei melassi al mercato dell'Unione e stabilizza i prezzi di importazione secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla politica agricola comune.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione, del 30 settembre 2024, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2024 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2611 of 30 September 2024 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 October 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2611 1.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2611 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2024 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2024 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare gli articoli 183 e 193 bis, considerando quanto segue: (1) L'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ( 2 ) stabilisce che il prezzo cif all'importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (2) I prezzi cif all'importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell'articolo 32 di tale regolamento di esecuzione. (3) I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ( 3 ) , se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione devono essere sospesi e sostituiti dall'importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui a tale articolo. (5) I dazi all'importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. (6) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (7) I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 ( 4 ) della Commissione fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 1 o ottobre 2023. (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092. (10) Al fine di garantire un accesso equo dei melassi al mercato dell'Unione, è necessario che la presente misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2024 Per la Commissione, a nome della presidente, Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione, del 28 settembre 2023, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2023 ( GU L 241 del 29.9.2023, pag. 116 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2092/oj ). ALLEGATO PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 1 o OTTOBRE 2024 (in EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato ( 1 ) Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato 1703 10 00 ( 2 ) 18,11 0 - 1703 90 00 ( 2 ) 15,68 0 - ( 1 ) Questo importo sostituisce, in conformità dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. ( 2 ) Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2611/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2024/2611 è il riferimento normativo per importatori e operatori del settore zuccheriero che devono applicare i prezzi rappresentativi, i dazi all'importazione e gli importi addizionali su melassi di canna e barbabietola. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per determinare le imposizioni tariffarie, la classificazione merceologica secondo i codici NC, e la corretta applicazione della politica commerciale agricola dell'UE nel settore dello zucchero.

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