Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il piano ReArm Europe (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il piano ReArm Europe (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Regulation (EU) 2025/2653 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2025 amending Regulations (EU) 2021/694, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697, (EU) 2021/1153 and (EU) 2024/795, as regards incentivising defence-related investment in the EU budget to implement the ReArm Europe Plan (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2653
22.12.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/2653 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2025
che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il piano ReArm Europe
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 172, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo175, terzo comma, gli articoli 177 e 178, l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, l’articolo 183, l’articolo 188, secondo comma, e l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato delle regioni
(
2
)
,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
3
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido deterioramento delle minacce regionali e globali e della sicurezza, in particolare la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ha esposto l’Unione e i suoi Stati membri a un rischio elevato di minacce militari convenzionali, richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell’Unione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla resilienza, alla sicurezza e alla difesa. La base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) incontra ostacoli persistenti nell’accesso ai finanziamenti, in particolare i finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti. Di conseguenza, è essenziale mobilitare investimenti pubblici nel settore della difesa. Pertanto, come indicato nel libro bianco congiunto della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza del 19 marzo 2025 sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 («libro bianco congiunto»), che fornisce un quadro per il piano ReArm Europe, l’Unione dovrebbe fare di più per rispondere all’urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell’Unione, unitamente ad aumenti della spesa nazionale per la difesa da parte degli Stati membri. La mobilitazione dei programmi di finanziamento dell’Unione per sostenere le tecnologie e i prodotti a duplice uso e per la difesa costituisce un passo in avanti verso la prontezza alla difesa europea. La mobilitazione di tali programmi di finanziamento è inoltre intesa a rafforzare la cooperazione civile-militare in tutti gli Stati membri, alla luce degli effetti di ricaduta reciprocamente vantaggiosi. Le azioni sostenute dai programmi dell’Unione interessati potrebbero tenere debitamente conto delle attività pertinenti svolte dall’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora tali attività servano gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione.
(2)
È opportuno promuovere investimenti nello sviluppo di capacità a duplice uso e di difesa all’avanguardia, in quanto tali investimenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi più ampi dell’Unione in materia di resilienza della società, sicurezza e competitività. Lo sviluppo in tutta l’Unione di industrie a duplice uso e della difesa, tenuto conto dei rischi associati all’ulteriore deterioramento del contesto di sicurezza dell’Unione, è essenziale per garantire che tutti gli Stati membri contribuiscano a un’EDTIB solida e resiliente e ne traggano vantaggio.
(3)
La piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, è un’iniziativa volta a rafforzare la competitività dell’Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell’Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in tre settori strategici: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Di conseguenza, la STEP è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell’Unione a favore della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.
(4)
Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell’ambito dei tre settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell’industria e dell’innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa, senza compromettere la leadership tecnologica dell’Unione nei settori esistenti. Tale quarto settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi STEP siano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell’Unione a favore delle tecnologie innovative di difesa allo scopo di rispondere efficacemente alle minacce attuali ed emergenti e contribuire alla competitività europea in linea con gli obiettivi STEP. Per tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle contenute nei prodotti per la difesa o necessarie per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti, di cui all’allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Coerentemente con l’approccio applicato agli altri tre settori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795, la Commissione dovrebbe aggiornare gli orientamenti previsti da tale regolamento per includere il quarto settore strategico, anche per quanto riguarda l’interpretazione di tecnologie di difesa. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, le gigafabbriche di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali ai fini di una rapida espansione del potere dell’IA nelle tecnologie di difesa.
(5)
Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell’Unione a favore delle necessità di difesa, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della competitività e della resilienza dell’EDTIB nonché attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
(6)
Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
, è il programma dell’Unione per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione e svolge un ruolo centrale per la leadership scientifica e tecnologica mondiale dell’Unione. L’Acceleratore del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le piccole o medie imprese, le start-up e alcune piccole imprese a media capitalizzazione che operano nel settore della difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. Tuttavia tali soggetti giuridici incontrano maggiori ostacoli all’accesso ai finanziamenti rispetto ai soggetti giuridici di altri settori. Come sottolineato nel libro bianco congiunto, è necessario aumentare la prontezza europea alla difesa, in quanto l’Europa è attualmente colpita da guerre, aggressioni e altri atti ostili. A tal fine è necessario un aumento sostanziale del sostegno all’innovazione ad alto impatto nel settore della difesa, compreso il prezioso sostegno alle PMI, alle start-up e ad alcune piccole imprese a media capitalizzazione disposte a espandere tali innovazioni ad alto impatto nel settore della difesa. Tuttavia l’attuale architettura dei programmi dell’Unione, compreso il Fondo europeo per la difesa (FED), non fornisce la portata, la flessibilità o la rapidità necessarie per mobilitare tale sostegno in modo efficace e tempestivo. L’attuale architettura potrebbe creare incertezze per i soggetti giuridici del settore della difesa per quanto riguarda l’accesso al sostegno per le tecnologie con potenziali applicazioni a duplice uso. Data la gravità della minaccia nel contesto attuale, sono giustificate e necessarie misure straordinarie. Mentre la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa sono sostenuti attraverso il FED, che è un programma specifico di Orizzonte Europa, è opportuno, in considerazione del contesto strategico attuale, aprire l’Acceleratore del CEI ad azioni con potenziali applicazioni a duplice uso, promuovendo nel contempo l’utilizzo di applicazioni civili. Il sostegno all’espansione nell’ambito del regime di espansione STEP dell’Acceleratore del CEI («regime») dovrebbe essere esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, così come ai soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall’Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario nel settore delle tecnologie critiche di difesa, promuovendo nel contempo, se del caso, innovazioni potenzialmente a duplice uso. Il sostegno all’espansione sotto forma di investimenti azionari diretti, attraverso i quali i finanziamenti sono erogati direttamente alle imprese, non è disponibile nell’ambito degli strumenti di finanziamento incentrati sulla difesa esistenti, in particolare il FED e lo strumento di capitale proprio per la difesa mobilitato nel quadro di InvestEU. L’apertura del regime all’innovazione nell’ambito delle tecnologie critiche di difesa è pertanto necessaria per sostenere i soggetti giuridici che investono nel settore della difesa, garantendo nel contempo la complementarità con altri strumenti dell’Unione esistenti. Ciò giustifica l’introduzione di una deroga mirata, nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), al principio stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili, evitando nel contempo inutili duplicazioni. La deroga mirata non pregiudica l’esito dei futuri negoziati nel quadro del prossimo QFP. La Commissione dovrebbe garantire un adeguato controllo dell’applicazione della deroga mirata, anche attraverso la raccolta e la comunicazione di dati adeguati nel contesto dell’attuale monitoraggio e valutazione del CEI, senza creare ulteriori oneri amministrativi per i partecipanti.
(7)
Poiché le attività di innovazione con applicazioni a duplice uso potrebbero incidere sulle risorse strategiche, sugli interessi, sull’autonomia o sulla sicurezza dell’Unione o sugli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, potrebbe essere necessario adeguare le norme di ammissibilità nei pertinenti programmi di lavoro nell’ambito di Orizzonte Europa, al fine di consentire che la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati in aggiunta agli Stati membri o al fine di escludere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati e direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati. È pertanto opportuno modificare l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 per introdurre tale possibilità. La possibilità di adeguare le norme di ammissibilità nei pertinenti programmi di lavoro si riferisce specificatamente alle nuove attività di innovazione che hanno applicazioni a duplice uso e non incide sulle norme che disciplinano il sostegno alle attività con applicazioni civili nell’ambito di Orizzonte Europa né sul finanziamento di tali attività.
(8)
Poiché le attività di innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa possono incidere in modo significativo sugli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri in materia di sicurezza e difesa, è necessario stabilire norme di ammissibilità specifiche che garantiscano la coerenza con altri strumenti dell’Unione nel settore dell’industria della difesa e che tengano conto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tali norme di ammissibilità specifiche dovrebbero limitare la partecipazione ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, in Ucraina o in un membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sia membro dello Spazio economico europeo (membro del SEE) e che sia associato a Orizzonte Europa. Tali norme dovrebbero escludere la partecipazione di soggetti giuridici controllati direttamente o indirettamente da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da soggetti giuridici di tale paese terzo. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito nell’Unione o in un membro del SEE associato a Orizzonte Europa e controllato da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da un soggetto giuridico di un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa dovrebbe essere ammissibile quale beneficiario, a condizione che siano messe a disposizione della Commissione garanzie approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del membro del SEE in cui il soggetto giuridico è stabilito.
(9)
Riconoscendo l’urgente e straordinaria necessità di rafforzare ulteriormente la sovranità e la sicurezza dell’Unione, come previsto dal regolamento (UE) 2024/795, e al fine di garantire la rapida mobilitazione e il reinvestimento di risorse finanziarie in settori critici, compresi i progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa nel quadro dell’Acceleratore del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa, è opportuno derogare all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
(«regolamento finanziario»). Date tali circostanze e la necessità di una rapida disponibilità di fondi, è particolarmente necessario consentire che i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi della componente di investimento dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell’ambito di Orizzonte 2020, siano reinvestiti nel Fondo CEI anziché destinati al bilancio dell’Unione, con l’obiettivo di finanziare progetti con applicazioni civili e progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa che beneficiano della modifica dell’ambito di applicazione. Il termine di cui all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario dovrebbe essere modificato per garantire un’attuazione efficace in circostanze eccezionali. Per tenere conto di tale possibilità, è necessario introdurre una deroga a tale disposizione.
(10)
Il FED, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
, è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell’innovazione, dell’efficienza e dell’autonomia tecnologica dell’industria della difesa dell’Unione. Il FED mira a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno accorciare e semplificare in modo significativo le procedure per l’adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per adottare decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro e senza compromettere il principio di eccellenza.
(11)
È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell’Unione. A tal fine, gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al FED sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell’Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell’Unione non superi i costi ammissibili totali dell’azione.
(12)
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha deciso di concedere lo status di paese candidato all’Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di avviare negoziati di adesione con l’Ucraina e ha dichiarato che l’Unione e i suoi Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell’Ucraina, che aiuteranno quest’ultima a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Il forte sostegno all’Ucraina è una priorità fondamentale per l’Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell’Unione a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Il 5 marzo 2023 la Commissione ha proposto di creare uno strumento («strumento di sostegno per l’Ucraina») per far fronte ai danni causati dalla guerra di aggressione della Russia alla base industriale e tecnologica di difesa ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina») e sostenerne la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione, tenendo conto della sua possibile futura integrazione nell’EDTIB. La DTIB ucraina ha notevolmente sviluppato le proprie capacità di ricerca, sviluppo e innovazione dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, nell’intento di rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine. In tale contesto, garantire una più stretta cooperazione tra l’EDTIB e la DTIB ucraina consentirebbe all’EDTIB di avere accesso a tali capacità e contribuirebbe all’obiettivo di promuovere la competitività e l’innovazione dell’EDTIB, coerentemente con il costante sostegno dell’Unione al rafforzamento delle capacità di fabbricazione nel settore della difesa dell’Ucraina. Di conseguenza, in considerazione degli obiettivi comuni dell’Unione e dell’Ucraina in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa e alla luce dei vantaggi che entrambe le parti potrebbero trarre da una più stretta integrazione in tal senso, è opportuno associare l’Ucraina al FED.
(13)
Il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
, mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società europee e a migliorare la competitività dell’Europa nell’economia digitale mondiale. In tale contesto, il programma dovrebbe puntare a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell’ambito di tutti i suoi obiettivi specifici. Ciò contribuirebbe a rafforzare la resilienza della società dell’Unione di fronte agli attacchi ibridi e alle ingerenze straniere in corso. Riconoscendo l’importanza strategica della cooperazione transfrontaliera e dell’agevolazione dei trasferimenti di tecnologia tra gli Stati membri nell’ambito di progetti a duplice uso nel settore digitale, la Commissione dovrebbe tenere conto della dimensione transeuropea nell’aggiudicazione dei progetti a duplice uso. È pertanto opportuno rendere tale criterio di aggiudicazione obbligatorio per i progetti a duplice uso.
(14)
Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l’Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell’ambito della strategia sul continente dell’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA sono essenziali affinché l’Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie potenzialmente a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l’industria della difesa. I modelli di IA di prossima generazione richiedono un’ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell’ambito dell’obiettivo specifico 1 —Calcolo ad alte prestazioni — del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all’implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafabbriche di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell’addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l’hardware e il software necessari per tale implementazione.
(15)
La crescente esposizione alle minacce informatiche e ibride nell’Unione giustifica l’attenzione esplicitamente rivolta alla resilienza contro tali minacce nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 del programma Europa digitale. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico 5 — Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità — del programma Europa digitale, è inoltre necessario aggiungere un riferimento alla difesa nell’obiettivo operativo definito per sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, così da chiarire che il contributo finanziario dell’Unione nell’ambito di tale obiettivo può estendersi a tale settore.
(16)
Potrebbe inoltre essere necessario adattare le norme di ammissibilità nel programma di lavoro del programma Europa digitale per casi specifici e debitamente giustificati, affinché i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell’ambito di qualsiasi obiettivo specifico. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che consentano tale possibilità. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto dovrebbero essere rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti nell’Unione e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.
(17)
Il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
, mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale. Al fine di sostenere l’infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa, nonché al di fuori di tale ambito, gli obiettivi dell’MCE nel settore digitale stabiliti in tale regolamento dovrebbero essere estesi all’implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA.
(18)
Nel libro bianco congiunto si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell’Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Nel contesto del libro bianco congiunto, la Commissione e l’alto rappresentante hanno riconosciuto l’importanza di individuare i progetti relativi a punti critici (hot-spot) in materia di mobilità militare e di eliminare le principali lacune e strozzature lungo i quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE. Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi dell’MCE. La politica relativa alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) è uno strumento strategico fondamentale per la costruzione delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere dell’Unione. Sebbene originariamente destinata a scopi civili, essa presenta anche un notevole potenziale in termini di duplice uso, civile e di difesa. Inoltre, la relazione Niinistö del 30 ottobre 2024 dal titolo «Safer Together – Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness» (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell’Europa nel settore civile e militare) fa riferimento specifico alla necessità di intensificare i lavori sui corridoi di trasporto a duplice uso prioritari per i movimenti militari e sull’estensione delle catene di approvvigionamento del carburante per le forze armate lungo tali corridoi. Data l’importanza di rafforzare le infrastrutture di trasporto a duplice uso alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza dell’Unione, è opportuno chiarire che attività specifiche nell’ambito delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3(2) dell’MCE possono, se del caso, comprendere misure volte a salvaguardare le infrastrutture di trasporto a duplice uso con riferimento alla contromobilità militare o a fornire infrastrutture per i combustibili per il duplice uso, civile e di difesa.
(19)
Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
, ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l’obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 20 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell’Unione aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Qualora gli Stati membri trasferiscano all’MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni in materia di tassi di prefinanziamento e cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE, quale approvato dal Consiglio il 17 marzo 2025, o in ogni eventuale versione successiva di tale allegato approvata dal Consiglio, nonché la connettività e le capacità digitali, compresi i centri logistici e le tratte transfrontaliere di tali corridoi. Il regolamento finanziario prevede la possibilità di introdurre condizioni per la partecipazione a specifiche procedure di aggiudicazione che incidono sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile prevedere tali condizioni specifiche in relazione ad azioni che si svolgono su uno o più corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE, comprese le condizioni relative al paese di origine delle attrezzature, dei beni, delle forniture o dei servizi.
(20)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa, migliorare la competitività dell’industria della difesa dell’Unione e contribuire quindi alla prontezza alla difesa dell’Unione riorientando gli investimenti a favore di tali priorità critiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(21)
Data l’urgente necessità di consentire investimenti cruciali nel settore della difesa in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(22)
I regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
sostenere e accelerare progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso, rafforzando la resilienza della società.»
;
2)
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
implementare e gestire fabbriche di IA e gigafabbriche di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell’addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l’hardware e il software necessari per tale implementazione.»
;
3)
l’articolo 6 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
migliorare la resilienza alle minacce informatiche e ibride contro le infrastrutture digitali critiche e agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l’introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software;
f)
migliorare la cooperazione tra il settore civile e il settore della difesa per quanto riguarda i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso nell’ambito della cibersicurezza, compreso lo sviluppo di tecnologie di cibersicurezza adattate alle infrastrutture per la difesa, in conformità del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
(
*1
)
Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (
GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/887/oj
).»;"
;»;
b)
il paragrafo 2 e sostituito dal seguente:
«2. Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 sono attuate principalmente mediante il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento in conformità del regolamento (UE) 2021/887. Tuttavia, la riserva dell’UE per la cibersicurezza è attuata dalla Commissione e, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/38, dall’ENISA.».
4)
all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia, le dogane, la protezione civile, la difesa, i trasporti, la mobilità, l’energia, l’ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le pertinenti imprese stabilite all’interno dell’Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l’HPC, le tecnologie quantistiche, l’IA e la cibersicurezza;»
;
5)
all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell’ambito di qualsiasi obiettivo specifico per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all’accesso alle capacità implementate nell’ambito di tali inviti e bandi. Tali restrizioni sono proporzionate e applicate solo ove strettamente necessario.»
;
6)
all’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
per gli inviti a presentare proposte destinati a sostenere tecnologie, servizi, competenze o applicazioni a duplice uso, la dimensione transeuropea del progetto.»
;
7)
all’allegato I, obiettivo specifico 5, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Trasporti, mobilità, energia e ambiente
Implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i veicoli aerei, terrestri, di superficie e subacquei senza equipaggio, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell’energia a titolo del meccanismo per collegare l’Europa.».
Articolo 2
Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:
1)
all’articolo 46 è inserito il paragrafo seguente:
«4
bis
. In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
, i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi, dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell’ambito di Orizzonte 2020, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 21, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e il limite temporale di due anni di cui all’articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applica a decorrere dal 23 dicembre 2025.
(
*2
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).»;"
2)
l’articolo 48 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, sono inseriti i commi seguenti dopo il secondo comma:
«In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il sostegno di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo può includere potenziali applicazioni a duplice uso, sviluppando nel contempo l’utilizzo a fini civili.
In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il sostegno di cui al secondo comma, lettera d), del presente paragrafo può includere l’innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2024/795, promuovendo nel contempo, se del caso, innovazioni potenzialmente a duplice uso.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1
bis
. L’applicazione delle deroghe all’articolo 7, paragrafo 1, di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nel monitoraggio del programma da parte della Commissione a norma dell’articolo 50.»
;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
Per quanto riguarda il sostegno all’innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente articolo, la partecipazione è limitata ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, in Ucraina o in un membro del SEE associato a Orizzonte Europa. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti giuridici controllati direttamente o indirettamente da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da soggetti giuridici di tale paese terzo.
In deroga al secondo comma, un soggetto giuridico stabilito nell’Unione o in un membro del SEE associato a Orizzonte Europa e controllato da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da un soggetto giuridico di un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, è ammissibile quale beneficiario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che siano messe a disposizione della Commissione talune garanzie. Tali garanzie sono approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del membro del SEE associato a Orizzonte Europa in cui è stabilito il soggetto giuridico, ad esempio misure adeguate a norma dei controlli definiti all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*3
)
.
Tali garanzie assicurano che il sostegno a tale soggetto giuridico non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
Per quanto riguarda il sostegno a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), b) o c), del presente articolo con potenziali applicazioni a duplice uso, il programma di lavoro può prevedere la possibilità di limitare la partecipazione ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.
La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.
(
*3
)
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (
GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj
).»."
Articolo 3
Il regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:
1)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Paesi associati
Il Fondo è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi (paesi associati):
a)
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
b)
l’Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo di associazione UE-Ucraina.»
;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa
1. Il Fondo sostiene azioni che sono propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 24.
2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa.»
;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8
bis
Finanziamento cumulativo e trasferimento di risorse
1. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal Fondo, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le norme del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*4
)
. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*5
)
, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato e in conformità delle norme del Fondo.
3. Le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all’articolo 13, paragrafo 2, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da e) a h), fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.
4. Qualora la Commissione non abbia assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e in ogni caso entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
5. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari al Fondo. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(
*4
)
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159
; ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj
)."
(
*5
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).»."
Articolo 4
Il regolamento (UE) 2021/1153 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli obiettivi generali dell’MCE sono di costruire, sviluppare, modernizzare, completare e rendere resilienti le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e degli obiettivi di rafforzamento della competitività europea, della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della coesione territoriale, sociale ed economica e dell’accesso al mercato interno e della sua integrazione, ponendo l’accento sull’agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituito dalla seguente:
«c)
nel settore digitale, contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, all’aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell’Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell’energia.»
;
2)
all’articolo 8, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all’implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e digitali che sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno.»
;
3)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Attività specifiche nell’ambito di un’azione a norma del primo comma, lettera c), possono comprendere, se del caso, misure volte a salvaguardare l’infrastruttura a duplice uso, civile e di difesa, in relazione alla contromobilità militare o a fornire infrastrutture per i combustibili per il duplice uso, civile e di difesa.»
;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
azioni di sostegno alla protezione, alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti, o alla loro riparazione, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l’Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto;»
;
ii)
è aggiunta la seguente lettera:
«f)
azioni di sostegno alla creazione e all’implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell’IA, delle fabbriche di IA e delle gigafabbriche di IA;»
;
4)
all’articolo 15, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«b
bis
)
fatto salvo il trasferimento delle risorse necessarie all’MCE nel contesto del riesame intermedio dei programmi ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1058
(
*6
)
e (UE) 2021/1056
(
*7
)
del Parlamento europeo e del Consiglio, e a norma dell’articolo 4, paragrafo 13, del presente regolamento, per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, si applicano le condizioni seguenti:
i)
i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento di cui alla lettera b);
ii)
le azioni hanno diritto a un prefinanziamento pari ad almeno il 20 % dell’importo assegnato nella convenzione di sovvenzione;
iii)
le azioni sono collocate su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE], compresi i centri logistici e le sezioni transfrontaliere di tali corridoi, e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328
(
*8
)
della Commissione, e possono essere stabilite condizioni specifiche per la partecipazione a procedure di aggiudicazione di tali azioni in conformità all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*9
)
;
(
*6
)
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj
)."
(
*7
)
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj
)."
(
*8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione, del 10 agosto 2021, che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 288 dell’11.8.2021, pag. 37
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1328/oj
)."
(
*9
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlameto europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).»."
Articolo 5
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 è così modificato:
1)
al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«iv)
le tecnologie di difesa;».
2)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze e le vulnerabilità strategiche dell’Unione.»
;
3)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Entro il 24 febbraio 2026, la Commissione aggiorna gli orientamenti in modo da includere il settore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv). Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all’articolo 8.».
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
Parere del 18 settembre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU C, C/2025/6325, 3.12.2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6325/oj
.
(
3
)
Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2025.
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (
GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj
).
(
5
)
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (
GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (
GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (
GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (
GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj
).
(
10
)
Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (
GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj
).
(
11
)
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2653/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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